separazione giudiziale

Separazione giudiziale: impugnabile l’accordo sull’immobile L’accordo raggiunto in sede di separazione giudiziale relativo a un trasferimento immobiliare è impugnabile dai terzi

Separazione giudiziale e trasferimento immobiliare

Nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale l’accordo tra i coniugi relativo a un trasferimento immobiliare è impugnabile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce. Questo a tutela delle parti e dei terzi. La sentenza infatti assume valore meramente dichiarativo dell’accordo e non incide sulla natura contrattuale dell’accordo privato tra le parti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26127/2024.

Valore dichiarativo la sentenza di separazione

Una società dichiara di essere creditrice del fideiussore di una srl. Per questa ragione conviene in giudizio lo stesso e il coniuge. Nella domanda chiede di dichiarare inefficace il verbale di separazione e l’atto con cui il fideiussore ha ceduto alla moglie il diritto di abitazione e i diritti reali nella quota del 50% di un immobile.

La Corte di Appello, superata la questione di rito relativa alla legittimazione processuale della società, nel merito ritiene ammissibile l’azione revocatoria azionata. La sentenza di separazione giudiziale si è infatti limitata a recepire l’accordo economico dei coniugi.

Il trasferimento immobiliare non è avvenuto per adempiere ad un obbligo di mantenimento nei confronti della moglie. Esso inoltre deve essere qualificato come un atto dispositivo a titolo gratuito, anche se i coniugi lo hanno voluto qualificare come a titolo oneroso. Dal ricorso e dal provvedimento presidenziale emerge inoltre la consapevolezza della moglie del danno che tale trasferimento immobiliare avrebbe arrecato ai creditori. Il marito infatti versava in difficoltà economiche.

Sentenza di separazione giudiziale irrevocabile

Il marito, soccombente in appello, appella decisione. Nel secondo motivo evidenzia come il trasferimento immobiliare non si sia realizzato per mezzo del verbale di separazione consensuale, ma con sentenza passata in giudicato. L’atto dispositivo è un atto dovuto, non revocabile art. 2901 comma 3 c.c e impugnabile solo con l’opposizione del terzo di cui all’articolo 404 comma 2 c.p.c.

Impugnabile la sentenza che recepisce un accordo economico

Per la Cassazione però questo motivo è infondato. In base ad un orientamento costante della giurisprudenza l’azione pauliana è sempre esperibile. Questo anche quando l’atto traslativo è contenuto negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto.

La Cassazione ha affermato in diverse occasioni che: laccordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale (…) rispetto al quale li provvedimento di omologazione (…)  si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di controllare, in termini più pregnanti, che l’accordo relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli non contrasti con l’interesse di questi ultimi (…).”

Gli Ermellini ricordano che sono valide le clausole contenute nell’accordo di separazione che prevedono il trasferimento immobiliare. Esse possono qualificarsi come veri e propri contratti atipici e come tali in grado di ledere gli interessi dei creditori all’integrità patrimoniale del coniuge disponente.

Le conclusioni a cui la Cassazione è giunta varie volte sugli accordi dispositivi in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto trovano applicazione anche nel caso di specie, anche se tra le parti è intervenuta una separazione giudiziale.

Le SU nella decisione n. 21761/2021 hanno affermato in pratica che la sentenza di divorzio o di separazione ha valore meramente dichiarativo delle pattuizioni di natura economica. Corretta quindi la decisione della Corte di Appello nel punto in cui afferma che la sentenza di primo grado si è limitata a recepire l’accordo con cui si trasferiva alla moglie anche la comproprietà dell’immobile.

Sentenza di separazione: valore dichiarativo trasferimento immobiliare

La Cassazione nel rigettare il motivo del marito afferma in conclusione che: “l’accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della

sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.”

 

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illeciti contributivi

Illeciti contributivi: nuovo regime sanzionatorio Illeciti contributivi: il nuovo regime sanzionatorio modificato dal decreto n. 19/2024 oggetto della circolare n. 90/2024

Illeciti contributivi: il nuovo regime dal 1° settembre

Per gli illeciti contributivi dal 1 settembre 2024 è in vigore un nuovo regime sanzionatorio. Lo ha stabilito l’articolo 30 del decreto legge numero 19/2024, che ha modificato diverse disposizioni dell’articolo 116 della legge 388/2000.

La circolare INPS n. 90/2024

L’INPS fornisce importanti chiarimenti e indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio in caso di omissioni ed evasioni contributive nella circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.

Nel documento importanti chiarimenti anche sulle attività di compliance, sull’attività di accertamento d’ufficio dell’Istituto e sugli adeguamenti procedurali derivanti dalle recenti modifiche.

Illeciti contribuivi: omissioni

L’omissioni contributiva si verifica quando si omette o si ritarda il pagamento di premi e contributi. In base alle modifiche di legge se il pagamento dei contributi o dei premi viene effettuato entro 120 giorni in un’unica soluzione e spontaneamente prima di eventuali contestazioni richieste da parte degli enti impositori non trova applicazione la maggiorazione.

Illeciti contributivi: evasioni

L’evasione contributiva si realizza nelle ipotesi di mancato versamento dei contributi o dei premi dovuti quando il versamento è collegato a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi alla verità.

La norma di revisione precisa che l’evasione si realizza quando la dichiarazione omessa o non conforme viene realizzata con l’intento specifico di non versare i contributi e i premi tramite l’occultamento dei rapporti di lavoro, delle retribuzioni, di redditi prodotti difatti o notizie rilevanti ai fini dell’obbligo contributivo.

Dal punto di vista sanzionatorio la norma non cambia il regime vigente e continua a prevedere una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non versati alle scadenze in ragione danno. Percentuale che può salire al 60% dell’importo dovuto.

Omissioni contributive da contrasti giurisprudenziali o amministrativi

In caso di mancato ritardato versamento dei premi o dei contributi a causa di incertezze legate a contrasti di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’esistenza dell’obbligo contributivo riconosciuto poi in sede giudiziario amministrativa è prevista una sanzione rappresentata dalla “somma costituita dai soli interessi legali di cui allarticolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.”

 

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codice condotta telemarketing

Telemarketing: al via il Codice di condotta Codice di condotta in materia di telemarketing in vigore dal 28 settembre 2024: stop alle chiamate incontrollate

Codice di condotta telemarketing in vigore

Telemarketiing e teleselling: in vigore a tutti gli effetti il Codice di condotta che regola le attività. Il Codice, che ha l’obiettivo di tutelare gli utenti dalle chiamate indesiderate, è stato approvato dal Garante Privacy il 7 marzo 2024 e, con l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (OdM) è stato completato l’iter per la sua piena applicazione. La delibera di approvazione e l’accreditamento dell’Odm sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024.

L’articolo 19, al comma 4 dispone che “Il Codice di  condotta  eventualmente  rivisto  ai  sensi  del precedente comma entrerà in vigore, previo accreditamento  dell’OdM, ai sensi dell’art. 41 del regolamento, quindici giorni  dopo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”.

Misure specifiche di applicazione in vigore dal 28 settembre 2024

Il comma 5 invece dispone che “Le misure necessarie per l’applicazione del presente Codice di condotta sono adottate dai soggetti aderenti entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Codice di condotta”.

Trattasi nello specifico delle misure che devono garantire la correttezza e la legittimità del trattamento dei dati lungo tutta la “filiera” del telemarketing.

Tali misure, entrate in vigore il 28 settembre 2024, consistono nella raccolta di consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.) e nell’obbligo di informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).

Vediamo quali sono le regole del Codice, che non valgono per gli operatori che utilizzano il telefono per verificare la soddisfazione della clientela o che svolgono attività promozionali tramite sms o applicazioni.

Orari fissi per le chiamate

Il Codice di condotta vieta le chiamate nei giorni festivi e la domenica. Gli operatori possono contattare gli utenti solo in due fasce orarie distinte:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
  • nei giorni prefestivi e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Il Codice consente una tolleranza massima di 15 minuti rispetto agli orari indicati. La telefonata senza risposta o non effettuata perché l’utente è occupato è considerata come non effettuata.

Divieto di telefonate anonime e consenso

Gli operatori non possono effettuare telefonate che non consentono all’utente di identificare il numero dal quale viene effettuata la chiamata. I numeri devono essere visibili sul telefono e l’utente deve avere la possibilità di richiamare. Chi effettua la chiamata inoltre deve identificarsi in modo chiaro e ottenere il consenso specifico alla chiamata avente finalità promozionali.

Il consenso per finalità di telemarketing è valido ai sensi dell’art. 12 del Codice di condotta se informato, libero, specifico, inequivocabile e documentabile.

Script conforme al Codice di Condotta

Il committente deve mettere a disposizione del  call center, con modalità documentate e verificabili, uno script conforme al Codice di condotta e applicabile a ogni campagna di telemarketing o teleselling. Lo script deve contenere le istruzioni che gli operatori devono seguire e rispettare nel contare gli utenti. Il committente deve fornire inoltre il testo dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, anch’essa conforme al Codice di condotta, da sottoporre ai soggetti interessati.

Sanzioni per chi viola le regole

Di estremo interesse infine l’articolo 16 dedicato al controllo dell’origine del contratto con l’affidatario. L’accordo deve prevede un meccanismo sanzionatorio, che preveda l’applicazione di una penale, il mancato riconoscimento della provvigione o l’annullamento della stessa, se il contratto viene stipulato in mancanza di un contatto legittimo.

Le penali devono essere parametrate rispetto elle provvigioni e alla percentuale dei contratti sottoposti a controllo, per assolvere alle finalità dissuasive da perseguire. A tale fine si può stabilire ad esempio che la penale sia pari al triplo della provvigione prevista per ogni contratto e non richiesta oppure richiesta in ripetizione per ogni contratto.

 

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decreto omnibus

Decreto Omnibus: in vigore la legge In vigore dal 9 ottobre 2024 la legge di conversione del decreto Omnibus: dalla flat tax doppia per i "Paperoni" alla Zes sino agli sfollati di Scampia, ecco le misure

Decreto Omnibus: le novità

Via libera definitivo della Camera al decreto Omnibus (con 134 voti a favore e 96 contrari), già approvato dal Senato nei giorni scorsi (con la fiducia apposta dall’esecutivo sul ddl di conversione del decreto approvato il 7 agosto 2024).  Il testo, come licenziato dalle Commissioni bilancio e finanze, è stato approvato da Montecitorio il 3 ottobre ben prima della scadenza per la conversione prevista entro l’8 ottobre 2024.

Il ddl di conversione del dl 113/2024, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico“, contiene misure che spaziano dal raddoppio della flat tax per i Paperoni stranieri, alla Zes sino al bonus Natale per i lavoratori dipendenti ed ha subito modifiche di rilievo nel corso dell’esame parlamentare.

La nuova legge n. 143/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2024 per entrare in vigore il giorno successivo.

Ecco le novità nel dettaglio:

Procedure di erogazione PNRR

Semplificata l’erogazione delle risorse che devono essere impiegate per realizzare gli interventi previsti dal PNRR.

In particolare le amministrazioni devono erogare, nel temine di 30 giorni dal ricevimento delle istanze, il 90% dell’importo dell’intervento.

Bonus Natale

Approvato il riconoscimento dell’indennità esentasse di 100 euro che andrà ad aggiungersi alla tredicesima. Beneficeranno della misura i lavoratori con reddito non superiore a 28.000 euro, spostati e con almeno un figlio a carico. Escluse dalla misura le famiglie di fatto.

Bonus psicologo

Per il 2024 il limite di spesa per il bonus psicologo aumenta di 2 milioni di euro, raggiungendo i 12 milioni di euro.

Peste suina

Contributo straordinario per gli allevatori che devono affrontare le problematiche legate alla peste suina.

La misura varia in base al danno subito.

Misure antipirateria

Due le novità contro la pirateria in TV. La prima prevede l’estensione dell’obbligo di bloccare l’accesso ai contenuti diffusi in modo abusivo ai fornitori VPN e DNS. La seconda prevede il carcere per chi non segnala immediatamente gli abusi alle autorità.

Flat tax Paperoni

Sale da 100mila a 200mila euro l’anno l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero calcolata in via forfetaria per chi sposta la residenza fiscale in Italia.

Ad oggi sono circa 1.200 i soggetti che hanno goduto di questo regime agevolato.

Zes Unica

Il credito di imposta per gli investimenti nella Zes Unica nel Mezzogiorno è di 1800 milioni di Euro per il 2024. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione, a pena del rigetto della stessa, dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

Scampia

Quasi mille euro mensili fino al 31 dicembre per gli sfollati in conseguenza del crollo del ballatoio delle Vele di Scampia del 22 luglio scorso. Li erogherà il comune di Napoli (si va da un minimo di 400 a un massimo di 900 in base al nucleo familiare, più somme aggiuntive in presenza di over65 o disabili).

Enti locali

Il ddl Omnibus contiene anche chiarimenti sulle imposte riscosse dagli enti locali e sull’applicazione in legge della spending review delle Regioni. Il testo contiene inoltre misure in materia di differimento di termini fiscali, a sostegno degli enti territoriali, di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali e di attuazione delle misure del PNRR.

Aree sciistiche

Il provvedimento stanzia 13 milioni di euro per sostenere le imprese turistiche dei Comuni dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica che nella scorsa stagione sciistica hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli registrati nell’anno precedente. Destinatari del provvedimento:

  • gli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
  • i noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
  • i maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali questi operano;
  • le agenzie di viaggio, i tour operator e i gestori di stabilimenti termali;
  • le imprese turistico-ricettive e di ristorazione.

Decreto del ministero del turismo

Sarà il ministero del turismo ad individuare i comuni interessati dalla misura e a definire i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Iva associazioni sportive

Il provvedimento interviene anche sulla disciplina Iva per le associazioni sportive dilettantistiche, per i maestri di sci e sul trasferimento dei puledri per contrastare la concorrenza estera in materia fiscale.

Scuola

Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Per il 2024 tutte le risorse destinate alla promozione dell’attività di ricerca e   competitività del Paese sono destinate alla quota base per il Fondo per il finanziamento delle università.

 

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patente a crediti

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato Patente a crediti: l’iniziale fase applicativa della patente a crediti fa sorgere dubbi sulla corretta applicazione delle nuove regole

Patente crediti: prime Faq sul sito dell’INL

La patente crediti da qualche giorno è nella sua prima fase applicativa e subito sorgono dubbi sull’interpretazione delle norme del decreto n. 132/2024.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sulla misura con la circolare INL n. 4/2024. I dubbi però sono tanti, vediamo quelli che sono stati sollevati all’ispettorato e come ha risposto lo stesso con le Faq del 4 ottobre 2024.

La patente a crediti finora ha sollevato 4 dubbi principali, a ognuno dei quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha prontamente risposto.

Requisiti e autocertificazione patente crediti

Questo il primo quesito: “Fino a quando si può presentare l’autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva per attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la patente?”

L’INL precisa che l’autocertificazione deve essere inviata a mezzo pec dalle imprese e dagli autonomi che alla data del 1 ottobre operano già in un cantiere temporaneo o mobile.

Sono esclusi dall’obbligo di inviare l’autocertificazione per chi in data 1 ottobre 2024 opera già in un cantiere e nello stesso giorno richiede la patente e coloro che alla data del 1à ottobre 2024 non stanno operando in un cantiere.

Rilascio patente e rilevanza della categoria

“La categoria SOA rileva visto che la norma precisa solo la classificazione?” è il secondo quesito al quale l’Ispettorato ha risposto precisando prima di tutto che la SOA è un’attestazione di qualificazione che consente a chi ne è in possesso di poter partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. L’INL chiarisce che sono escluse dall’applicazione della patente a crediti le imprese che possiedono la SOA con classifica superiore alla III, la categoria non rileva.  

Aziende con più unità, nomine RSPP e redazione DVR

“Se un’azienda ha più DVR e più RSPP come va interpretata la norma visto che menziona questi termini al singolare?”. A questo quesito, l’INL ha risposto in questi termini: se un’azienda ha diverse unità produttive e sono pertanto presenti diversi datori, ciascuno deve nominare un RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e redigere un DVR (Documento di valutazione del rischio).

Obbligo formativo patente crediti e dichiarazione

“Il nuovo obbligo formativo è soggetto all’accordo Stato Regioni e alla scadenza del periodo entro il quale si deve applicare la nuova normativa. E’ quindi necessario attendere ulteriori chiarimenti sull’oggetto della autocertificazione?”. All’ultimo quesito, l’Ispettorato ha risposto che non occorre attendere, perché la dichiarazione è veritiera se effettuata alla luce della normativa vigente. Essa non può quindi tenere conto di adempimenti che ancora non sono obbligatori.

 

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divieto di cumulo pensione

Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo Scadenza modello RED 2024: chi deve trasmettere la dichiarazione sul divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo

Divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: i soggetti percettori di pensione che abbiano conseguito redditi da lavoro autonomo nell’anno di riferimento devono presentare il modello RED 2024 entro il 31 ottobre 2024.

I soggetti tenuti all’invio di tale dichiarazione reddituale sono, quindi, i pensionati che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo nell’anno 2023.

Modello RED come si presenta

Per presentare la dichiarazione RED, è necessario accedere con SPID o Carta Nazionale dei Servizi al sito www.inps.it, selezionando l’apposito servizio online “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”, nella sezione “Pensione e Previdenza”.

Con il modello RED il pensionato non dichiara soltanto l’ammontare dei redditi già percepiti nell’anno precedente a quello in cui viene rilasciata la dichiarazione. Deve anche indicare, in via preventiva e presuntiva, i redditi che suppone di percepire nell’anno in corso e che andrà, quindi, a dichiarare – in via consuntiva – nel RED dell’anno successivo.

A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, anche qualora i redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente corrispondano all’importo indicato in via presuntiva nella dichiarazione dell’anno precedente, il contribuente dovrà ugualmente presentare il modello RED indicando tali importi “a consuntivo”.

In base al reddito presuntivo indicato dal pensionato, l’ente previdenziale effettua delle trattenute in via preventiva. Successivamente, se dalle risultanze della dichiarazione successiva risulta un credito in favore del pensionato, l’Inps provvede a conguagliare la differenza.

Per esempio: nel modello RED 2024, il pensionato indica “a consuntivo” i redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno 2023 e, in via preventiva, quelli che presume di percepire nel 2024. Se poi, nella dichiarazione presentata nel 2025, i redditi effettivamente percepiti nel 2024 risulteranno inferiori a quelli indicati in via preventiva nella precedente dichiarazione, l’Ente provvederà ad effettuare l’opportuno conguaglio.

Le regole sul divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo

I redditi da lavoro autonomo percepiti nell’anno precedente alla dichiarazione non vanno indicati sotto forma di importo complessivo, bensì come singoli importi per ogni tipologia di reddito, suddivisi nei vari periodi dell’anno (con un massimo di sei periodi per ogni tipologia di reddito).

Ad esempio, per una specifica tipologia di reddito va indicato il mese di inizio e quello di fine dell’attività e il relativo reddito ottenuto.

Modello RED: le sanzioni per il mancato invio

La mancata dichiarazione della situazione reddituale RED è sanzionata in modo piuttosto severo. Infatti, la disciplina del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, prevista dall’art. 10 del d.lgs. 503/1992, dispone che l’omessa presentazione telematica del modello RED è sanzionata con un importo pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui la dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi (in sostanza, l’INPS provvede a trattenere l’importo di tale sanzione dalle successive rate della pensione).

Chi sono i pensionati che devono presentare il RED?

Infine, va segnalato che, come chiarito dal recente messaggio Inps n. 3077 del 19 settembre 2024, sono esclusi dal divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
ctu discordanti

CTU discordanti: il giudice può scegliere a quale aderire CTU discordanti: il giudice che decide di aderire ad una delle due deve motivare indicando le ragioni specifiche della scelta

CTU discordanti: la scelta tra le due va motivata

Se tra due CTU discordanti, che giungono cioè a conclusioni opposte sulla responsabilità medica di un’azienda ospedaliera e di alcuni dottori, se il giudice dell’appello preferisce la seconda deve motivare specificamente le ragioni per le quali l’ha scelta ai fini del decidere.

Non basta affermare che la seconda CTU ha chiarito dubbi e criticità presenti nella prima relazione. La Cassazione fornisce questi importanti chiarimenti nell’ordinanza n. 18308/2024.

Danni celebrali alla neonata: genitore chiede i danni

Il genitore di una bambina cita in giudizio un’azienda ospedaliera. L’uomo chiede il risarcimento dei danni derivanti dalle omesse o tardive diagnosi e terapie post partum. Le condotte dei medici hanno compromesso gravemente le funzioni celebrali della figlia appena nata. La struttura chiama in causa le compagnie assicurative e i sanitari coinvolti nella vicenda.

CTU discordanti: decisioni opposte in primo e secondo grado

Il Tribunale per appurare le responsabilità dispone una CTU. Conclusa l’istruttoria il giudice di primo grado accoglie le richieste del genitore. La sentenza riconosce all’attore e alla figlia un risarcimento danno superiore agli 800.000,00.

I convenuti soccombenti impugnano la decisione. In appello i giudici dispongono una nuova CTU. La decisione della Corte ribalta l’esito del giudizio di primo grado. La consulenza tecnica afferma infatti che il ritardo psicomotorio della bambina non è riconducibile a una ipossia celebrale verificatasi durante il parto, ma ad una patologia genetica.

Obbligatorio motivare perché si preferisce una delle due CTU

Il genitore della bambina impugna la decisione in sede di Cassazione sollevando 11 motivi di doglianza. Solo l’undicesimo viene accolto con conseguente rinvio alla Corte d’appello territorialmente competente in diversa composizione.

In questo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza d’appello. La Corte di appello, pur esistendo una CTU precedente e contraria a quella che si è svolta in appello, non ha preso in considerazione le note critiche del difensore. L’esistenza di contestazioni specifiche sulla consulenza avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello a fornire una motivazione reale e non meramente apparente alla sua preferenza per le conclusioni della CTU successiva.

Motivazione apparente

La Cassazione accoglie questo motivo perché risulta in effetti fondato. Gli Ermellini ricordano che in una precedente pronuncia (n. 19372/2021) la stessa aveva precisato che se nel corso di un giudizio di merito vengono eseguite due consulenze tra loro difformi il giudice deve indicare le ragioni per le quale preferisce una delle due.

In particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione.” 

Nel caso di specie però la Corte ha affermato di ritenere necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica di primo grado. La stessa però, nella motivazione, dopo l’illustrazione del contenuto della consulenza del secondo grado di giudizio e delle osservazioni alla stessa si limita ad affermare che:le risultanze della consulenza tecnica collegiale disposta nel presente grado hanno consentito di chiarire e superare quelle che, a parere di questa Corte, erano le criticità ed i dubbi del primo elaborato peritale, e dunque ritenendone di condividere le conclusioni, deve essere integralmente rivista la decisione impugnata che sulle prime aveva fondato il suo convincimento”. 

Tale motivazione è apparente, perché il giudice dell’appello non chiarisce quali erano le criticità del primo elaborato che sono state chiarite con la consulenza di secondo grado. La Corte in sostanza non chiarisce per quali ragioni ritiene di preferire la seconda consulenza rispetto alla prima. Il richiamo generico ai dubbi e alle criticità relative alla prima consulenza non riesce da solo a colmare la lacuna motivazionale.

 

Leggi anche: “Accertamento tecnico preventivo (ATP)”

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amministratori di sostegno

Amministratori di sostegno retribuiti: la proposta dell’Aiga I giovani avvocati hanno inviato ai capigruppo della commissione giustizia della Camera una proposta di legge volta a riformare la figura dell'amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno: presentata la proposta AIGA

Amministratori di sostegno, una proposta per dare dignità alla figura. Così l’AIGA, l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati sintetizza la proposta di legge inviata ai capigruppo della commissione giustizia della Camera dei Deputati volta a riformare la figura dell’amministratore di sostegno.

Amministratori professionisti

“L’iniziativa mira a garantire una tutela più efficace dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità e a valorizzare il ruolo cruciale svolto dai professionisti iscritti in albi professionali chiamati a rivestire il ruolo di amministratori di sostegno, quali ausiliari del Giudice” scrive l’associazione.

Riconoscimento natura professionale dell’attività svolta

I principi cardine della proposta riguardano:

  • la corretta e puntuale individuazione delle attività di competenza dell’amministratore di sostegno;
  • il riconoscimento della natura professionale (non volontaristica) dell’attività svolta dall’amministratore di sostegno, con conseguente liquidazione di un compenso (non di un’indennità) adeguato e dignitoso;
  • l’applicazione della normativa che regola il patrocinio a spese dello Stato, in presenza dei necessari requisiti di legge in capo beneficiario.

Istituto non gratuito se la nomina ricade su un professionista

“Laddove la nomina dell’amministratore di sostegno ricada su figure esterne all’ambito familiare o istituzionale, scegliendole in appositi elenchi di professionisti in materie giuridiche o economiche, l’istituto non può più essere di natura socio-assistenziale e di mera gratuità”, afferma il Presidente Nazionale di AIGA, Carlo Foglieni, spiegando la ratio della proposta di legge.

Il tempo e le risorse impiegate nella gestione dell’incarico ricevuto, infatti, sostengono i giovani avvocati, “non possono in alcuna misura essere ritenuti congruamente retribuiti mediante la corresponsione di un’indennità annuale, liquidata dal Giudice Tutelare solo in presenza di disponibilità sufficienti nel patrimonio dell’amministrato ed in via forfettaria, in assenza di precisi riferimenti normativi”.

“È evidente – conclude l’associazione – la lesione della dignità professionale dei soggetti incaricati e il legislatore non può più ignorare il problema, pena il rischio di una progressiva e cronica carenza di professionisti disposti ad accettare tale fondamentale ufficio”.

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giudizio di ottemperanza

Giudizio di ottemperanza Il giudizio di ottemperanza: funzione, presupposti e procedimento. I provvedimenti oggetto del giudizio e la nomina del commissario ad acta

Cos’è l’azione di ottemperanza

Il giudizio di ottemperanza è un particolare procedimento che si svolge davanti al giudice amministrativo per conseguire l’adempimento, da parte della Pubblica Amministrazione, di un obbligo previsto da un precedente provvedimento giudiziario.

I provvedimenti oggetto del giudizio di ottemperanza

Il Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010) prevede un’apposita disciplina per l’azione di ottemperanza.

In particolare dispone che essa può essere adottata da un soggetto privato per ottenere l’attuazione di:

  • sentenze pronunciate dal giudice amministrativo (Tar o Consiglio di Stato) passate in giudicato;
  • provvedimenti esecutivi pronunciati dal giudice amministrativo;
  • sentenze del giudice ordinario che obbligano una pubblica amministrazione all’adempimento di un obbligo (ad esempio, pagamento di una somma di denaro);
  • lodi arbitrali esecutivi.

Cosa significa giudizio di ottemperanza

La funzione del giudizio di ottemperanza è, quindi, quella di offrire, al soggetto che sia risultato vittorioso in un giudizio nei confronti di una pubblica amministrazione, uno strumento efficace per ottenere l’adempimento da parte dell’ente pubblico rimasto inerte di fronte al comando contenuto in un provvedimento giudiziario.

Il procedimento di ottemperanza

È importante notare, però, che vi è la possibilità che la sentenza (o altro provvedimento definitorio) oggetto dell’azione di ottemperanza non sia del tutto chiara nel definire in cosa consista l’obbligo a carico della p.a. soccombente.

Per tale motivo, il procedimento di ottemperanza può anche comportare una fase di cognizione, per consentire al giudice dell’ottemperanza di conoscere atti e fatti che lo aiutino a individuare, in concreto e con precisione, l’obbligo cui è tenuto l’ente pubblico.

Così procedendo, il giudice dell’ottemperanza è chiamato a valutare la conformità – o meno – del comportamento tenuto dalla PA rispetto al comando contenuto a suo carico nella pronuncia impugnata, facendo particolare attenzione all’eventuale residua presenza di margini di discrezionalità in capo alla stessa, con riferimento all’obbligo da adempiere.

Chi è competente nel giudizio di ottemperanza

Quanto al rito da osservare nel procedimento di ottemperanza, va innanzitutto evidenziato che la competenza appartiene al giudice amministrativo che ha adottato il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza oppure al Tar della medesima circoscrizione del giudice ordinario che ha adottato il provvedimento cui conformarsi.

Il giudizio di ottemperanza viene introdotto con ricorso (anche senza previa diffida) ed i termini processuali del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza viene adottata in forma semplificata e contiene le prescrizioni del giudice in ordine alle modalità cui la pubblica amministrazione deve attenersi per soddisfare l’interesse del privato ricorrente.

Il commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza

A norma dell’art. 114 del Codice del Processo Amministrativo, il giudice, se necessario, può nominare un commissario ad acta al fine di emanare gli atti che dovrebbero essere adottati dalla PA.

Inoltre, su richiesta di parte, il giudice ha facoltà di fissare una somma di denaro che l’ente pubblico deve pagare al ricorrente in caso di ritardo o di mancata osservanza del suo provvedimento.

L’azione di ottemperanza si prescrive decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato del provvedimento di cui si chiede l’osservanza.

giurista risponde

Risarcimento del danno ingiusto e giurisdizione Costituisce materia di giurisdizione esclusiva il risarcimento del danno ingiusto?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

No, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore ( T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2024, n. 3528).

È opportuno precisare che in tema di riparto della giurisdizione, l’attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio.

Pertanto, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’amministrazione per i danni subiti dal privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo, rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato.

Ed invero, la situazione giuridica, la cui lesione costituisce la causa della pretesa del privato di vedersi risarciti i danni causati dall’annullamento di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica, non è l’interesse legittimo alla conservazione del bene della vita acquisito con tale provvedimento, bensì l’affidamento incolpevole dal medesimo riposto nella legittimità di tale provvedimento.
Sul punto la giurisprudenza della Cote di Cassazione (Cass., Sez. Un., ord. 24 aprile 2023, n. 10880; Id., 6 febbraio 2023, n. 3514; Id., ord. 24 gennaio 2023, n. 2175, Id., ord. 29 aprile 2022, n. 13595; Id., 11 maggio 2021, n. 12428; Id., 8 luglio 2020, n. 14231) ha specificato che in relazione agli interessi legittimi pretensivi, infatti, l’interesse del privato all’ampliamento della propria sfera giuridica è soddisfatto quando l’amministrazione, all’esito del procedimento, emani il provvedimento che produce l’effetto positivo, senza che rilevi, dal punto di vista del medesimo privato, se tale emanazione sia legittima o illegittima; al privato interessa soltanto di poter vedere ampliata la propria sfera giuridica, cioè acquisire un bene della vita.

Con riguardo alla vicenda in esame la Sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in relazione ad una richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta dell’ente che aveva dapprima autorizzato lo svolgimento dell’attività degli indicati locali e, successivamente, rilevato l’assenza dei presupposti per il rilascio della necessaria autorizzazione unica ambientale.

Contributo in tema di “Risarcimento del danno ingiusto e giurisdizione”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / Settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica