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Tutti gli enti devono contribuire alle finanze pubbliche La Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla regione autonoma Valle d'Aosta: anche i comuni valdostani devono contribuire alle finanze pubbliche

Enti territoriali contributo finanze pubbliche

Anche i comuni valdostani devono contribuire alle finanze pubbliche così come gli altri enti territoriali. Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 145-2024 dichiarando la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione autonoma Valle D’Aosta, dell’art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023, che ha modificato il comma 853 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Il suddetto comma 853, insieme ai precedenti commi da 850 a 852, impone a tutti gli enti territoriali italiani (regioni, province, città metropolitane e comuni), compresi quindi i comuni valdostani, di versare un contributo a favore delle finanze statali in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della necessità di rispettare gli obblighi imposti dall’Unione europea.

“Nessun ente territoriale, dunque – ha affermato la Consulta – può sottrarsi ai propri doveri finanziari nei confronti dello Stato, perché ciò significherebbe aggravare il peso del contributo per gli altri enti”.

La qlc

La Valle d’Aosta lamentava di dover pagare illegittimamente due volte il contributo, una in quanto regione e un’altra in qualità di rappresentante dei comuni valdostani, sostenendo che i comuni non dovessero pagare in quanto gli stessi sarebbero, da un punto di vista finanziario, un’unica entità insieme alla Valle D’Aosta e lamentava, altresì, l’assenza della procedura dell’accordo con lo Stato per determinare l’entità del contributo dovuto.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha però ritenuto che la Regione Valle d’Aosta è semplicemente il soggetto che per legge ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani, senza che questi ultimi possano essere considerati un tutt’uno con la Regione, “cosicché è vero che quest’ultima paga due volte, ma in entrambi i casi correttamente, perché paga quanto da lei dovuto in qualità di regione e quanto dovuto dai propri comuni, dai quali poi potrà farsi rimborsare”. Neppure è violato il principio pattizio “perché lo Stato può imporre anche alle regioni a statuto speciale, quale è la Valle d’Aosta, contributi per il risanamento della finanza pubblica, quantificandone l’importo complessivo e rimettendo agli accordi tra gli enti territoriali e lo Stato solo i criteri di ripartizione del contributo per determinare l’importo dovuto da ciascun ente”.

 

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Ddl concorrenza: ok del Cdm Il Governo ha approvato il ddl sulla concorrenza e il mercato che prevede novità in materia di concessioni autostradali, startup e dehors

DDL concorrenza e mercato: il Governo approva

Il CdM ha approvato il 26 luglio 2024 il ddl annuale per il mercato e la concorrenza. La legge prevede diverse misure in materia di concessioni autostradali, dehors per migliorare la ricettività e il decorso urbano, di portabilità delle scatole nere per favorire la mobilità, di trasporto pubblico non di linea per contrastare l’abusivismo, di monitoraggio e rilevazione dei prezzi, di shrinkflation a garanzia del consumatore e di start up innovative per premiare le imprese che presentano maggiore potenzialità.

Ddl concorrenza annuale

Questo disegno di legge, che rispetta la cadenza annuale in base alla previsione del 2009, è il quarto dopo quelli del 2017, 2022 e 2023.

Leggi il comunicato sul sito del Mimit

Concessioni autostrade: costi uniformi e senza aumenti

Tariffe autostradali uniformate in tutto il Paese e interventi per garantire che i lavori di manutenzione siano eseguiti puntualmente senza aumenti eccessivi di costo per gli automobilisti. Si mira a far incassare allo Stato una parte dei pedaggi, invece che alle aziende concessionarie, per redistribuire i fondi. Le concessioni autostradali saranno aggiudicate per mezzo di procedure pubbliche o con affidamenti diretti del ministero dei Trasporti a una società in house posta sotto il  controllo dal ministero dell’Economia. Si interrompe in questo modo il rinnovo automatico delle concessioni ai soliti concessionari per una gestione più trasparente e competitiva.

Dehors: più servizi ai cittadini e decoro urbano

Nuove norme sui dehors per migliorare i servizi ai cittadini, il decoro urbano, le risorse per i Comuni e lo sviluppo del Paese. Regole precise per mettere ordine nel settore, incentivando investimenti e migliorando la qualità delle aree urbane. Entro un anno, un decreto legislativo sarà emanato su proposta del Mimit e in concerto con vari ministeri, per coordinare la concessione di spazi pubblici ai locali. Particolare attenzione alle aree di interesse culturale e paesaggistico. I Comuni dovranno aggiornare i regolamenti per garantire il passaggio sicuro dei pedoni e delle persone con disabilità. Le norme legate alla pandemia rimarranno in vigore fino alla fine del 2025.

Scatole nere: nuove regole per la portabilità

Le assicurazioni non potranno inserire clausole che impediscano ai clienti di disinstallare senza costi i dispositivi di monitoraggio (scatole nere) alla scadenza del contratto. Si introduce la portabilità dei dati registrati dalle scatole nere, che i consumatori possono richiedere per mezzo della compagnia assicurativa. I dati (percorrenza totale, strade percorse, orari di guida) devono essere forniti in un formato leggibile e comune. Le nuove compagnie di assicurazione possono accedere a questi dati pagando un compenso una tantum. Istituito un sistema informativo per prevenire le frodi assicurative, sotto la vigilanza di IVASS, con costi a carico delle assicurazioni.

Trasporto pubblico non di linea: lotta all’abusivismo

Per contrastare l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea prestato da taxi e Ncc, sono previste sanzioni per la mancata iscrizione al registro, come la sospensione e la revoca della licenza. I Comuni possono verificare i dati nel registro e comunicare eventuali revoche al Ministero dei Trasporti, per facilitare un controllo più efficace delle licenze.

Le sanzioni per le infrazioni sono razionalizzate e uniformate per taxi e Ncc.

Monitoraggio e rilevazione prezzi più efficiente

Il monitoraggio dei prezzi e delle tariffe, attività compiuta dalle Camere di Commercio, viene reso più efficiente. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può infatti individuare i prodotti da controllare e adottare linee guida per uniformare le rilevazioni dei prezzi.

Shrinkflation: etichette per informare i consumatori

Per contrastare la shrinkflation, pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto mantenendo lo stesso confezionamento, viene introdotto lobbligo di informare i consumatori mediante unetichetta specifica sui prodotti esposti.

Startup innovative

Ampliata la definizione di start up innovative attraverso l’introduzione di nuovi criteri per premiare le imprese con più potenziale. Le micro, piccole e medie imprese che entro 2 anni dall’iscrizione al registro speciale avranno un capitale sociale di 20.000 euro e almeno un dipendente riceveranno più attenzione, soprattutto se operano in settori strategici. Queste start up inoltre potranno rimanere nel registro speciale per 84 mesi anziché 60.

Estesi i benefici fiscali del 30% dall’Ires agli incubatori certificati, promossi gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

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Referendum: al via la piattaforma per la raccolta firme digitali Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio il Dpcm 18 luglio 2024 che prevede l’attivazione della nuova piattaforma digitale per la raccolta delle firme per il referendum

Referendum: piattaforma digitale raccolta firme

È stato pubblicato il 25 luglio in Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm del 18 luglio 2024) che prevede l’attivazione della nuova piattaforma digitale dedicata alla raccolta delle firme per i referendum. Ne dà notizia il ministero della Giustizia sul proprio sito Gnewsonline.

La piattaforma è concepita per agevolare la sottoscrizione digitale dei referendum abrogativi o costituzionali, e delle iniziative legislative di natura popolare.

Con questa nuova iniziativa progettuale, curata dal Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della giustizia tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, il Ministero della Giustizia “ribadisce il proprio impegno nel promuovere strumenti innovativi volti a facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e garantire processi democratici più accessibili e trasparenti”.

Come funziona

Il sistema, che ha ottenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, è utilizzabile dai promotori di proposte referendarie e dagli uffici della Corte di Cassazione e delle Camere, per gestire tutte le fasi del processo di raccolta delle firme dei sostenitori in formato digitale. Il sistema effettua poi la verifica della presenza e validità delle firme, mediante interoperabilità con il sistema dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), presso le anagrafi dei comuni ove sono residenti i cittadini firmatari delle proposte.

“La piattaforma rappresenta un’innovazione cruciale per la partecipazione politica in Italia e pone il Ministero e il nostro Paese all’avanguardia nell’uso delle tecnologie digitali a supporto della democrazia”, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Operatività piattaforma dal 25 luglio 2024

Ex art. 1 del decreto, l’operatività della piattaforma per la raccolta digitale delle sottoscrizioni in materia di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare è attestata a partire dalla data di entrata in vigore del Dpcm, ossia dal 25 luglio stesso.

Per cui, le firme degli elettori a sostegno delle proposte referendarie ex art. 75 e 138 Costituzione e dei progetti di legge ex art. 71, 2° comma, Cost., saranno raccolte in forma digitale.

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decreto liste attesa sanità

Decreto liste d’attesa: è legge Il ddl di conversione del decreto liste d’attesa n. 73/2024, approvato in via definitiva dalla Camera, istituisce una piattaforma nazionale delle liste di attesa e per ridurre i tempi prevede visite ed esami nei weekend

Via libera definitivo della Camera al decreto liste d’attesa

Il ddl di conversione del decreto liste d’attesa (dl 73/2024), che reca le misure necessarie per ridurre i tempi delle liste d’attesa in ambito sanitario è stato approvato il 18 luglio 2024 dal Senato con 87 voti a favore, 50 contrari, nessuna astenuto. Il testo, modificato dalla commissione sanità (l’Assemblea infatti non ha approvato alcun emendamento) ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera il 24 luglio 2024, con 171 sì e 122 no, diventando quindi legge dello Stato.

Tante le novità per rendere più efficiente il sistema sanitario, compreso il superamento del tetto di spesa destinato al personale sanitario a partire dal 2025, la piattaforma nazionale per le liste d’attesa e la previsione in agenda per il CUP delle prestazioni offerte dal settore pubblico e privato convenzionato. Visite ed esami potranno essere effettuati anche durante il weekend.

Vediamo più in dettaglio le misure più importanti.

Prenotazioni delle prestazioni sanitarie

Gli erogatori dei servizi sanitari pubblici e quelli privati accreditati avranno come punto di riferimento per le prenotazioni il CUP, che è unico a livello regionale o infra regionale.

Incentivata l’adozione di soluzioni digitali da parte delle regioni e delle province al fine di agevolare la prenotazione delle visite e il pagamento dei ticket in autonomia da parte dei pazienti.

Sanzioni mancato rispetto prenotazioni

Presso i CUP è prevista l’attivazione di un sistema di disdetta delle prenotazioni per ricordare la data dell’erogazione e consentire al paziente di confermare o cancellare l’esame o la visita da remoto almeno due giorni prima.

Per garantire il rispetto delle prenotazioni sarà possibile applicare, salvi casi di impossibilità sopravvenuta o forza maggiore, una sorta di sanzione che corrisponderà alla quota ordinaria di partecipazione al costo.

Visite ed esami anche nei weekend

Per ridurre i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie le visite diagnostiche e specialistiche saranno effettuate anche il sabato e la domenica e la fascia oraria potrà essere prolungata. Prevista la possibilità di effettuare aperture straordinarie anche dei centri trasfusionali nel pomeriggio e nei giorni festivi. Il decreto mira inoltre a garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e  libero professionale all’interno delle aziende sanitarie ospedaliere.

Nasce la piattaforma nazionale delle liste d’attesa

Istituita la piattaforma nazionale delle liste dattesa al fine di realizzare l’interoperabilità tra le varie piattaforme regionali e delle province autonome. Questo strumento di governo delle liste di attesa vuole realizzare il potenziamento del portale della trasparenza, come richiesto dal piano nazionale di ripresa resilienza.

Grazie alla piattaforma si potrà garantire maggiore efficienza del monitoraggio a livello nazionale, la piattaforma inoltre potrà orientare la programmazione dell’offerta attraverso il controllo aggiornato delle agende disponibili e di quelle accessibili alla prenotazione tramite il CUP.

Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria

Il provvedimento istituisce l’Organismo di verifica e controllo sullassistenza sanitaria presso il Ministero della salute. Tale organismo svolgerà  le proprie attività sulla base di una programmazione annuale e potrà avvalersi del supporto del comando dei Carabinieri per la tutela della salute tramite l’accesso alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale, alle aziende ospedaliere universitarie, ai policlinici universitari, agli erogatori di servizi sanitari privati e agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico per verificare eventuali disfunzioni emerse dal controllo dell’agenda di prenotazione. Quanto emergerà dai controlli verrà comunicato al responsabile unico regionale dellassistenza sanitaria che deciderà le modalità di intervento.

Il Ruas

A livello regionale sarà il Ruas ad avere la responsabilità del rispetto dei criteri di efficienza stabiliti per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul funzionamento della gestione delle liste di attesa e dei piani per il recupero delle liste stesse. Ogni tre mesi il Ruas dovrà redigere e inviare un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste d’attesa all’Organismo segnalando le problematiche e indicando gli interventi effettuati.

Assunzione personale sanitario

Nel 2024 e fino all’adozione di decreti specifici l’importo di spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni già autorizzati per il 2023 saranno incrementati ogni anno del 10% dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente, e su richiesta di un ulteriore 5%.

Dal 2025 con uno più decreti verrà definita una metodologia per individuare il fabbisogno di personale degli enti che compongono il servizio sanitario nazionale. Alle regioni spetterà il compito di predisporre il piano dei fabbisogni triennali.

Più assistenza e più attenzione alla salute mentale

Per le regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, il Dl Sanità definisce un piano che si pone l’obiettivo di rafforzare le capacità di erogazione dei servizi sanitari e incrementare i servizi sanitari e sociosanitari sul territorio.

Detto piano d’azione individua, in relazione ai servizi sanitari e sociosanitari erogati presso il domicilio o in ambulatorio e alle attività svolte dai Dipartimenti di salute mentale, iniziative destinate al rafforzamento e all’ammodernamento dei servizi dedicati alla cura della salute mentale e agli screening oncologici.

Leggi anche Liste d’attesa: il piano del Governo

decreto salva casa

Decreto Salva casa: cosa prevede Il Senato approva definitivamente il ddl di conversione del decreto “Salva casa” confermando le novità introdotte dalla Camera nel passaggio parlamentare

Decreto Salva casa è legge

Il decreto “Salva casa” in vigore dal 30 maggio 2024 ha concluso il suo iter di conversione in legge.

Il disegno di legge con modificazioni per la conversione del dl-69-2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” è stato infatti approvato dalla Camera nel corso della seduta di venerdì 19 luglio 2024 ricevendo 155 voti favorevoli. E il 24 luglio ha ricevuto il sì definitivo del Senato diventando quindi legge.

Diverse le novità introdotte nei passaggi parlamentari (vedi il Dossier della Camera sulla conversione del Dl salva-casa).

Vediamo che cosa prevede la versione definitiva del testo che ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sottotetti recuperabili

Per incentivare l’offerta abitativa, senza occupare nuovo suolo, si prevede la possibilità di recuperare i sottotetti  nei limiti e nel rispetto delle procedure dettate dalle leggi regionali anche qualora le opere di recupero non consentano di rispettare le distanze minime tra gli edifici e dai confini. Il tutto però deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • rispetto dei limiti di distanza che erano vigenti quando è stato realizzato l’immobile;
  • divieto di apportare modifiche alla superficie e alla forma del sottotetto come delimitato dalle pareti del perimetro;
  • rispetto dell’altezza massima dell’immobile prevista dal titolo che ha previsto la costruzione dell’edificio.

Vedi Dossier ANCE “Sottotetti: le discipline sul territorio

Aumentano le opere in edilizia libera

Attraverso alcune modifiche al D.P.R 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia” aumentano le opere rientranti nell’edilizia libera, che possono essere eseguite quindi senza alcun titolo abilitativo:

  • installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA) ai porticati per proteggere l’immobile dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche, ridurre la dispersione termica e impermeabilizzare, anche solo in parte, dalle acque piovane dei balconi aggettanti;
  • strutture fisse per sostenere le opere destinate alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come le tende, le tende da sole, le tende da esterno e a pergola con telo retrattile, con elementi di protezione solare o regolabili purché dette strutture non creino spazi chiusi in modo stabile, abbiano caratteristiche, anche estetiche, poco impattanti visivamente e risultino armoniose rispetto alle linee architettoniche precedenti.

Strutture amovibili Covid senza limiti di tempo

Alcune disposizioni sono finalizzate inoltre a mantenere in modo permanente le strutture amovibili che sono state realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Stato legittimo degli immobili e delle unità immobiliari

Lo stato legittimo dell’immobile non dipende più dalla coesistenza del titolo che ha permesso la costruzione dell’immobile e di quello che ha legittimato l’ultimo intervento che ha riguardato l’edificio per intero e a condizione che in sede di rilascio l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli precedenti.

E’ sufficiente quindi la sussistenza di uno dei due titoli, integrati da titoli successivi che abbiano abilitato le opere. Tra i titoli idonei a stabilire lo stato legittimo dell’immobile il decreto comprende alcune sanzioni pagate perché ad esempio sono stati realizzati interventi difformi dal permesso di costruire od opere di ristrutturazione effettuate senza il permesso di costruire o in modo totalmente diverso da quanto previsto dallo stesso.

In relazione ai condomini, per la dimostrazione dello stato di legittimità delle singole unità non rilevano le difformità sulle parti comuni dell’edificio indicate dall’articolo 1117 c.c ossia quelle necessarie per l’uso comune, quelle destinate a parcheggio, i locali per i servizi comuni e le opere, le installazioni e i manufatti destinati all’uso comune. Per dimostrare lo stato legittimo dell’intero edificio non rilevano invece le difformità delle singole unità abitative.

Destinazione d’uso di singole unità

Ammessi i mutamenti di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari con o senza opere se rientrano nella stessa categoria funzionale, purché rispettosi della normativa vigente di settore. I Comuni possono comunque stabilire condizioni specifiche attraverso i propri strumenti urbanistici. Per quanto riguarda le unità situate al piano terra o seminterrato il cambio di destinazione d’uso deve rispettare la normativa regionale.

Tolleranze costruttive per le opere realizzate entro il 24.05.2024

Introdotte deroghe, anche in misura percentuale, alle misure indicate dal titolo abilitativo e che riguardano l’altezza, la cubatura, i distacchi, la superficie coperta e altri parametri.

Nel computo della superficie utile per applicare le deroghe si tiene conto solo di quella approvata con il titolo edilizio che ha autorizzato l’intervento, al netto dei frazionamenti eseguiti nell’immobile o nelle unità nel corso del tempo.

Agibilità: requisiti minimi di altezza e superficie

Il certificato di agibilità può essere rilasciato se l’immobile presenta:

  • un’altezza minima interna di 2,40 metri;
  • una superficie minima di 20 metri quadrati per una persona;
  • una superficie minima di 28 metri quadrati per due persone.

La conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie richiede che sia soddisfatta anche una delle seguenti condizioni:

  • i locali devono far parte di edifici soggetti a recupero e miglioramento edilizio degli aspetti igienico sanitari;
  • contestualmente viene presentato un progetto di ristrutturazione per garantire condizioni idonee dal punto di vista igienico sanitarie, ottenibili tramite una superficie maggiore dell’alloggio, una adeguata ventilazione naturale, sistemi di ventilazione naturali di supporto e risconti d’aria trasversali.

Vajont: certificati di agibilità e abitabilità più facili

Per le unità immobiliari e gli edifici che sono stati costruiti grazie agli aiuti previsti dalla legislazione nazionale nelle zone colpite dalla tragedia del Vajont, il decreto prevede che il rilascio del certificato di collaudo, di regolare esecuzione o l’accertamento dello stato dei lavori in base ai quali è stata riconosciuta la rata a saldo del contributo,  sostituisca a tutti gli effetti il certificato di agibilità o di abitabilità, a condizione che le opere risultino rispettose della normativa vigente al tempo della loro realizzazione.

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decreto legge sport e scuola

Decreto legge sport e scuola: è legge Il ddl di conversione del decreto legge sport e scuola, approvato definitivamente dal Senato, prevede nuove misure specifiche per studenti disabili e stranieri e aiuti per gli affitti dei fuori sede

Decreto legge sport e scuola: sì definitivo del Senato

Il decreto legge sport e scuola ha concluso il suo iter di approvazione. Dopo il sì della Camera, il 17 luglio, al disegno di legge di conversione del decreto n. 71/2024, il testo è passato al Senato dove ha ricevuto l’ok definitivo il 23 luglio 2024. La legge di conversione sarà pubblicata a breve in Gazzetta Ufficiale.

Scarica il dossier della Camera sul decreto

Il testo, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” si compone di 26 articoli suddivisi in quattro capi:

  1. misure in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale;
  2. disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico per gli alunni con disabilità;
  3. disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024- 2025;
  4. elementi di novità in materia di università e ricerca.

Docente per gli studenti stranieri

Un docente di italiano si occuperà dell’insegnamento della lingua agli studenti stranieri se almeno il 20% degli alunni ha problemi in questa materia. Questa figura di supporto agli altri insegnanti, che agevolerà il lavoro in classe a partire dall’anno scolastico 2025/2026, sarà destinata agli studenti stranieri che si iscrivono nelle scuole italiane per la prima volta e che non possiedono le competenze base nella lingua italiana. Nel frattempo, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, le scuole avranno la possibilità di attivare un potenziamento linguistico per gli stranieri all’interno dell’orario extracurricolare attingendo alle risorse del programma nazionale PN Scuola e competenze 2021-2027.

Studenti disabili: docenti più specializzati

Il testo potenzia i percorsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno degli studenti disabili.

Possibilità di iscrizione ai percorsi di formazione attivati da Indire o dalle università anche per coloro che hanno superato o hanno in corso un percorso di formazione per il sostegno all’estero.

Per garantire e facilitare la continuità didattica, su richiesta della famiglia un docente in servizio nell’anno precedente e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento degli alunni con disabilità può essere confermato con priorità nel posto destinato al sostegno.

Incrementato in fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Tra le finalità del fondo viene aggiunto il finanziamento e il potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado.

Più docenti nelle scuole

Per immettere in ruolo il personale docente all’interno delle scuole saranno indetti concorsi e si potrà attingere alle graduatorie a esaurimento e alle graduatorie per le supplenze qualora dopo procedura ordinaria dovessero risultare posti ancora vacanti.

Sport: nasce la commissione per la verifica di conti

In materia di sport viene istituita la commissione indipendente per la verifica dellequilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche. La commissione svolgerà il ruolo di organismo di controllo e di vigilanza su quelle società professionistiche che prenderanno parte ai campionati degli sport di squadra anche al fine di verificare il corretto funzionamento  dei controlli interni.

Il testo riconosce alla Lega di serie A un rilievo maggiore. Le leghe sportive che si occupano dei professionisti dovranno avere una rappresentanza equa all’interno degli organi di direzione delle federazioni sportive, che dovranno prendere in considerazione anche il contributo economico che viene apportato al sistema sportivo.

Incrementato il fondo per aiutare gli studenti fuori sede

Il fondo per corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede per l’anno 2024 viene incrementato i 10,3 milioni di euro. L’aiuto è riconosciuto agli studenti iscritti nelle università statali purché appartengano a un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 20.000 euro e non percepiscano ulteriori contributi pubblici per l’alloggio.

Razionalizzata e potenziata anche la struttura di supporto del commissario straordinario per gli alloggi straordinari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia.

vietato usare femminile ddl

Vietato usare il “femminile”: ddl ritirato Il ddl sui nomi femminili del leghista Potenti che prevedeva anche multe fino a 5mila euro in caso di violazioni è stato ritirato

DDL sui nomi femminili: ritirato

Il  disegno di legge sui nomi femminili proposto in data 11 luglio 2024 dal senatore leghista Manfredi Potenti è stato ritirato.  Lo si evince alla pagina del Senato dedicata all’atto n. 1191 che riporta espressamente la dicitura: “ritirato 22 luglio 2024”.

Il senatore con questo disegno di legge intitolato “Disposizioni per la tutela della lingua italiana, rispetto alle differenze di genere” avrebbe voluto vietare per legge l’utilizzo dei nomi al femminile di alcune professioni dagli atti pubblici.

Per il proponente l’utilizzo del femminile nei documenti ufficiali sarebbe irrispettoso verso le istituzioni per cui è “necessario un intervento normativo che implichi un contenimento della creatività nelluso della lingua italiana nei documenti delle istituzioni”.

Preservare la PA da deformazioni letterali

Come previsto dall’articolo 1 del testo l’obiettivo della proposta di legge è quello di “preservare la pubblica amministrazione dalle deformazioni letterali derivanti dalla necessità di affermare la parità di genere nei testi pubblici”.

Per il ddl occorre “preservare l’integrità della lingua italiana ed in particolare, evitare l’impropria modificazione dei titoli pubblici, come “Sindaco”, “Prefetto”, “Questore”, “Avvocato” dai tentativi simbolici di adattarne la loro definizione alle diverse sensibilità del tempo”.

Vietato usare il “femminile”

Il divieto di utilizzo del femminile era previsto espressamente dall’articolo 3 della proposta di legge che così disponeva: “divieto del ricorso discrezionale al femminile o sovra esteso o a qualsiasi sperimentazione linguistica. È ammesso l’uso della doppia forma od il maschile universale, da intendersi senza neutro e senza alcuna connotazione sessista.”

Nello specifico il disegno di legge avrebbe voluto vietare l’utilizzo negli atti pubblici del “genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, ai titoli professionali, alle onorificenze, e dagli incarichi individuati dati aventi forza di legge”.

Fino a 5.000 euro di multa in caso di violazione

In caso di inadempimento, l’articolo 5 del testo avrebbe previsto multe salate “la violazione degli obblighi di cui la presente legge comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1000 a 5000 euro”.  

Il parere dell’Accademia della Crusca

Il Professor Paolo d’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca, nel commentare il disegno di legge del Senatore Manfredi Potenti ricorda che da un punto di vista puramente tecnico qualunque nome declinato al maschile può essere volto al femminile e che non sempre è possibile il contrario.

In una risposta del 2023 riferita all’individuazione di regole finalizzate allo sviluppo di un linguaggio giuridico di tipo inclusivo, il professor d’Achille aveva precisato di usare la lingua italiana nel rispetto della parità di genere, ricordando la correttezza dell’uso del genere femminile per i titoli professionali che si riferiscono alle donne.

 

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liceo made in Italy

Il liceo del Made in Italy prende forma Approvato dal Governo lo schema di regolamento per il piano studi del liceo del made in Italy in partenza dall'anno scolastico 2024-2025

Liceo del Made in Italy: cos’è

Il liceo del made in Italy è stato istituito dall’articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Come si legge nel sito dedicato, il nuovo liceo “offre un percorso formativo completo integrando scienze economiche e giuridiche con le scienze matematiche, fisiche e naturali”.

Attraverso questo nuovo percorso liceale, “gli studenti possono esplorare gli scenari storici, geografici e culturali per comprendere le peculiarità del tessuto produttivo italiano e l’evoluzione sociale e industriale del Paese. Il percorso formativo permette di acquisire competenze specifiche per la gestione d’impresa, sulle strategie di mercato e sui processi produttivi e organizzativi, preparando gli studenti alle sfide imprenditoriali. Combinando teoria e pratica, offre un approccio educativo multidisciplinare con sbocchi professionali in tutti i settori di eccellenza del Made in Italy”.

La norma istitutiva sopracitata, al comma 2, stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, venga emanato uno specifico regolamento, attraverso il quale si provveda alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento.

Il regolamento

Lo schema di regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del “Made in Italy”, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è stato approvato in esame preliminare dal Governo il 22 luglio 2024.

Nel testo che ha ricevuto il primo sì dell’esecutivo sono previste più discipline e laboratori ad hoc, ma anche più ore trascorse in azienda (nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro). Nel quadro degli insegnamenti molta attenzione sarà puntata sul diritto del made in Italy e sull’arte.

In via transitoria è stata prevista la possibilità di costituire le classi prime del percorso liceale del made in Italy su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane.

La commissione tecnica

Al fine di procedere alla stesura del citato regolamento, è stata costituita una Commissione tecnica composta da esperti che ha operato per la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento in armonia con le indicazioni fornite dalla legge 206/2023.

Payback dispositivi medici: meccanismo corretto La Cofrte Costituzionale si è pronunciata con due sentenze sul "payback" per i dispositivi medici legittimando da un lato il meccanismo e bocciando dall'altro la rinuncia al contenzioso

Payback dispositivi medici: l’intervento della Consulta

Payback per i dispositivi medici, il meccanismo è corretto ma va bocciata la condizione della rinuncia al contenzioso. Questo, in sostanza, quanto affermato dalla Consulta che si è pronunciata, con due sentenze sul payback per i dispositivi medici. Le due sentenze della Corte Costituzionale, infatti, la n. 139-2024 e la n. 140-2024, hanno ad oggetto il meccanismo del payback, regolato da diverse norme di legge.

Payback: la disciplina

La disciplina principale è contenuta nell’art. 9-ter del decreto legge n. 78 del 2015. Le disposizioni di questo articolo stabiliscono un tetto alla spesa regionale per i dispositivi medici. Se la regione supera il tetto, le imprese che forniscono i dispositivi ai Servizi sanitari regionali sono tenute a contribuire parzialmente al ripiano dello sforamento. Per gli anni dal 2015 al 2018 è espressamente prevista la procedura di determinazione dell’ammontare del ripiano a carico delle singole imprese (comma 9-bis, inserito nel 2022 nell’art. 9-ter menzionato).

Vi sono poi le norme contenute nell’art. 8 del decreto legge n. 34 del 2023. Queste disposizioni hanno istituito un fondo statale da assegnare pro-quotaalle regioni che nel menzionato periodo abbiano superato il tetto di spesa. Esse hanno inoltre consentito alle imprese fornitrici dei dispositivi di versare solo il 48 per cento della rispettiva quota di ripiano, a condizione che rinunciassero a contestare in giudizio i provvedimenti relativi all’obbligo di pagamento.

La sentenza n. 139/2024

La Corte si è occupata dapprima, su ricorso della Regione Campania, delle disposizioni del 2023 e, con sentenza n. 139, le ha dichiarate incostituzionali nella parte in cui condizionavano la riduzione dell’onere a carico delle imprese alla rinuncia, da parte delle stesse, al contenzioso.

La conseguenza è che a tutte le imprese fornitrici è ora riconosciuta la riduzione dei rispettivi pagamenti al 48 per cento.

La sentenza n. 140/2024

Con la successiva sentenza n. 140/2024, invece, la Corte, su rimessione del TAR Lazio, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78 del 2015, quanto al periodo 2015-2018.

La Corte ha precisato che, in relazione a tale periodo, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il ripiano dello sforamento dei tetti di spesa, e le regioni, con propri provvedimenti, hanno richiesto alle imprese le somme da esse dovute.

La sentenza ha rilevato che il payback presenta di per sé diverse criticità, ma non risulta irragionevole in riferimento all’art. 41 Cost., quanto al periodo 2015- 2018. Esso, infatti, pone a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute in una situazione economico-finanziaria di grave difficoltà.

Payback non sproporzionato

Il meccanismo non risulta neppure sproporzionato, alla luce della significativa riduzione al 48 per cento dell’importo originariamente posto a carico delle imprese, riduzione ora riconosciuta incondizionatamente a tutte le aziende in virtù della citata sentenza n. 139 Inoltre, la Corte ha osservato che la disposizione censurata non contrasta con la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. per l’imposizione di prestazioni patrimoniali.

Infine, la sentenza 140 ha precisato che la disposizione censurata non ha natura retroattiva, in quanto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, introdotto nel 2022, si è limitato a rendere operativo l’obbligo di ripiano a carico delle imprese fornitrici, senza influire, in modo costituzionalmente insostenibile, sull’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici.

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NCC, via libera alle autorizzazioni. “Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC ha consentito, per oltre cinque anni, «all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori», compromettendo gravemente «la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea»”. È quanto ha affermato la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 137-2024, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, e dichiarando illegittimo l’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018.

La sentenza, come si può intuire di importante portata, apre la strada alla diffusione anche nel nostro Paese dei servizi ormai quotidianamente utilizzati in tutta Europa: da Uber a Bolt per intenderci.

Decreto Mimit

In via preliminare, la sentenza ha chiarito che la recente adozione del decreto n. 203 del 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce la “piena operatività” dell’anzidetto registro informatico a decorrere da centottanta giorni dalla sua pubblicazione, «non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa» in ragione della sua «struttura», a prescindere dalle evenienze «di fatto» e dalle «circostanze contingenti» attinenti alla sua concreta applicazione.

E ciò in quanto “è proprio la configurazione della disposizione censurata che ha consentito all’autorità amministrativa di bloccare l’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico», come del resto ha dimostrato la concreta vicenda storica”.

Per cui è rimasta del tutto inascoltata – ha osservato la Corte – “la preoccupazione dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare che «l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione»”.

Grave pregiudizio alla collettività

La norma censurata ha pertanto causato, in modo sproporzionato, «un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività». I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte carenza dell’offerta» – che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo – generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente compromesso «non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese».

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