stop mantenimento figlio

Stop mantenimento al figlio iscritto da 14 anni all’università Linea dura della Cassazione contro i figli "bamboccioni": non spetta il mantenimento al figlio ultratrentenne che in 14 anni di università ha dato solo un esame

Mantenimento figlio maggiorenne

Il figlio ultratrentenne, che ha trascorso 14 anni all’università sostenendo un solo esame, non ha più diritto all’assegno di mantenimento a carico del padre. Lo stesso non è stato in grado di dimostrare di essersi impegnato nel conseguire una qualificazione professionale o nella ricerca di un impiego per collocarsi nel mondo del lavoro e acquisire la propria indipendenza economica. Lo ha stabilito la corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19955-2024.

Revoca mantenimento figlio

Nell’ambito di una procedura di separazione coniugale il Tribunale stabilisce a carico del padre l’obbligo di versare al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, il mantenimento di 500 euro mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.

Alla separazione segue il divorzio e la sentenza riduce a 350 euro mensili il mantenimento dovuto dal padre al figlio maggiorenne, ma conserva il contributo nella misura del 70% delle spese straordinarie e l’assegnazione della casa familiare alla moglie, che convive con il figlio.

Il padre appella la decisione, chiedendo anche la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio.

Mancata ricerca di un lavoro

La Corte d’appello però respinge la richiesta, limitandosi a ridurre il mantenimento per il figlio a 200 euro mensili.

Per la Corte il mantenimento al figlio non deve essere ancorato al raggiungimento della maggiore età, ma a quello della autosufficienza economica. Per far cessare l’obbligo del mantenimento è sufficiente che il figlio percepisca delle entrate, anche derivanti da un lavoro non stabile o che lo stesso possegga un patrimonio tale da garantirgli un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e che abbia un’appropriata collocazione nel contesto economico in cui lo stesso è inserito adeguata alle attitudini e alle aspirazioni.

Incontestato che il ragazzo ormai ultratrentenne risulti privo di un’occupazione lavorativa in grado di garantirgli la propria indipendenza economica. Lo stesso ha più volte cambiato percorso di studi e ha cercato lavoro, prestando attività presso la Croce Rossa senza però conseguire una stabilità lavorativa. In seguito ha lasciato l’università, è  tornato a vivere con la madre, ma ha avuto difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro anche a causa della sopravvenuta pandemia. Lo stesso è stato anche vittima di un infortunio, che ha comportato un intervento chirurgico e una prognosi di 60 giorni. Queste le ragioni per le quali la Corte, in considerazione dell’età del figlio, si è limitata a ridurre il mantenimento a 200 euro, lasciando invariata la misura del contributo per le spese straordinarie.

Il padre, insoddisfatto della decisione della Corte di Appello, la impugna di fronte alla Cassazione.

Onere della prova

Gli Ermellini ritengono fondato il motivo del ricorso con il quale il padre lamenta la mancata revoca del mantenimento dovuto al figlio. Per il ricorrente il fatto che il figlio abbia sostenuto un solo esame in 14 anni di università sufficiente a giustificare la revoca del mantenimento. Di fatto il figlio non ha mai dimostrato di aver messo in atto dei tentativi seri per trovare un’occupazione e collocarsi in modo stabile nel mondo del lavoro.

La Cassazione ricorda di aver affermato di recente che l’onere della prova relativa alle ragioni che fondano il mantenimento sono a carico del richiedente. Spetta infatti al figlio dimostrare di aver curato con impegno la propria preparazione professionale e tecnica o di essersi attivato nella ricerca di un lavoro. È sempre onere del richiedente inoltre provare la mancanza di indipendenza economica perché pre-condizione necessaria ai fini della richiesta del mantenimento.

L’onere della prova dei presupposti necessari per il mantenimento però è più facile quando il figlio ha da poco superato la maggiore età e negli anni successivi, soprattutto se ha iniziato un percorso di studi, perché in questo modo dimostra l’impegno di entrare a far parte del mondo degli adulti. Con l’avanzare dell’età l’onere della prova diventa più gravoso. La decisione sul mantenimento rende necessaria la valutazione del caso concreto e un’indagine sulle scelte di vita compiute e sull’impegno del figlio nell’acquisire una qualificazione professionale.

La decisione

Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto conclusa la formazione universitaria del figlio anche senza il conseguimento di un risultato e ha ritenuto incontestato il fatto che lo stesso,  ultratrentenne, fosse senza lavoro e senza autonomia economica. La Corte non ha indagato se nel corso di tutti questi anni abbia comunque cercato una sua collocazione nel mondo del lavoro. La stessa si è accontentata nel considerare come esistenti e giustificate le difficoltà riscontrate negli ultimi anni e imputate al COVID, all’infortunio e alla crisi del mercato.

 

Leggi anche: Mantenimento figli e trattenute stipendio

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carta dedicata a te inps

Carta dedicata a te: pagamenti da settembre 2024 L'INPS fornisce le indicazioni per l'erogazione della "Carta Dedicata a te", la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno

Carta dedicata a te: le istruzioni INPS

La “Carta Dedicata a te“, la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, carburanti o in alternativa di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, introdotta dalla legge di bilancio 2023, diventa pienamente operativa.

Vedi anche la guida Social Card: chi ne ha diritto e come ottenerla

Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 4 giugno 2024, l’INPS, infatti, con il messaggio n. 2575 del 10 luglio 2024 ha fornito le indicazioni operative per l’accesso alla misura.

Requisiti di accesso alla social card

I beneficiari della carta Dedicata a te, che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del medesimo decreto interministeriale (24 giugno 2024):

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto 4 giugno 2024 includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: NASPI, DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Importo della carta e modalità di erogazione

La misura, ricorda l’istituto, consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

Erogazione da settembre 2024

Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I.).

Cosa si può acquistare

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

reddito di emergenza rem

Reddito di emergenza: la guida Il Reddito di emergenza (REM) concesso in piena pandemia ha rappresentato un sostegno economico importante per le famiglie in maggiore difficoltà

Reddito di emergenza: cos’è

Il Reddito di emergenza (REM), ad oggi non più in vigore,  ha rappresentato un’importante forma di sostegno economico in epoca Covid per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia. Il REM è stato introdotto dal decreto legge n. 34/2020. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto poi la possibilità di poter richiedere una mensilità ulteriore di REM. Il successivo decreto n. 137/2020 ha previsto infine la possibilità di ottenere due quote ulteriori di REM per le mensilità di novembre e dicembre 2020.

Quest’ultima tranche di reddito di emergenza è stata riconosciuta:

  • d’ufficio ai nuclei familiari che avevano già beneficiato della misura in base al decreto legge n. 104/2020;
  • su domanda di parte per quei nuclei familiari che non avevano mai ottenuto il REM o che lo avevano ottenuto solo in virtù del primo decreto legge n. 34/2020.

La misura del beneficio prevista dai decreti n. 134/2020 e n. 137/2020 è stata riconosciuta in favore di quei nuclei familiari titolari di un reddito inferiore all’ammontare del beneficio.

Requisiti soggettivi ed economici dei beneficiari

Il reddito di emergenza è stato riconosciuto a quei nuclei familiari che, nel momento di presentazione  della domanda, presentavano i seguenti requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali:

  • residenza in Italia verificata in relazione al soggetto richiedente;
  • reddito familiare nei mesi di aprile, maggio e settembre 2020 inferiore all’importo del beneficio potenziale riconosciuto;
  • patrimonio immobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a 10.000 euro, soglia che saliva di 5000 euro in presenza di un componente aggiuntivo rispetto al primo (fino a un massimo di 20.000 euro) o in presenza di un componente familiare affetto da disabilità grave o non autosufficiente;
  • ISEE documentato da DSU valida inferiore a 15.000 euro.

I primi tre requisiti potevano essere autocertificati all’interno della domanda, la veridicità di quanto dichiarato comportava la revoca del REM o la restituzione di quanto già percepito. Il requisito dell’ISEE era invece oggetto di verifica da parte dell’INPS nella DSU.

REM: modalità di presentazione della domanda

La domanda per la prima tranche di REM, prevista dal decreto legge n. 34/2020, poteva essere presentata entro il 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 31 luglio 2020. La domanda per la mensilità prevista dal decreto legge 104/2020 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020. La domanda per il REM prevista dal decreto legge n. 137/2020 poteva essere presentata infine dal 10 al 30 novembre 2020.

Le modalità di presentazione della domanda erano le seguenti:

  • in modalità telematica dal sito ufficiale dell’INPS, dopo essersi autenticati con il Pin, lo SPID almeno di livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica,
  • avvalendosi dei servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

Importo del Reddito di emergenza

Per il calcolo del reddito di emergenza mensile si doveva moltiplicare l’importo di 400 euro per il valore della scala di equivalenza. La scala di equivalenza presentava i seguenti valori di riferimento:

  • 1 per il primo componente del nucleo familiare, con un incremento:
  • di 0,4 per ogni altro componente oltre il primo purché maggiore di anni 18;
  • di 0,2 per ogni componente minore di età, fino a un massimo di 2, o di 2,1 in presenza di componenti familiari gravemente disabili o non autosufficienti.

L’importo massimo in ogni caso non poteva superare gli 800,00 euro mensili, che potevano salire a 840 euro, solo se nel nucleo familiare erano presenti disabili gravi o non autosufficienti.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il funzionamento. In presenza di un nucleo familiare composto da due adulti e da un minore la scala di equivalenza è pari a 1,6, risultato che si ottiene sommando al primo componente familiare di valore 1, il secondo componente maggiorenne di valore 0,4 e il terzo componente familiare minorenne di valore 0,2. Moltiplicando l’importo base di 400 euro per il valore della scala di equivalenza di 1,6 l’importo  del REM era pari a 640 euro.

Durata del reddito di emergenza

Il reddito di emergenza, come anticipato, ha rappresentato una misura straordinaria prevista durante il periodo della pandemia in favore delle famiglie in difficoltà. Il decreto n. 34/2020 e il decreto n. 137/2020 hanno previsto l’erogazione di due mensilità. Il decreto legge n. 104/2020 ha previsto invece il riconoscimento di tre mensilità.

Aiuti incompatibili con il REM

Il R.E.M. era incompatibile con altre forme di aiuti previsti in epoca COVID, come l’indennità per i lavoratori che erano stati danneggiati dalla dall’emergenza epidemiologica. Pertanto, se all’interno del nucleo familiare, un soggetto era già percettore della suddetta indennità, il reddito di emergenza non poteva essere concesso.

La misura inoltre era incompatibile con la titolarità di una pensione diretta o indiretta, con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore alla soglia massima del reddito familiare e infine con la titolarità del reddito o della pensione di cittadinanza.

revisione assegno divorzio convivenza

Assegno di divorzio all’ex moglie “indigente” anche se convive Per la Cassazione, qualora sia instaurata una stabile convivenza tra un terzo e l’ex coniuge indigente, se quest’ultimo è privo dei mezzi adeguati, conserva il diritto all'assegno divorzile

Revisione delle condizioni di divorzio

Il caso in esame attiene al tema della revisione delle condizioni di divorzio in relazione al quale la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di specie, con ordinanza n. 13739/2024, ha accolto il ricorso proposto dall’ex moglie e ha cassato il decreto impugnato, rinviando la causa alla Corte d’appello.

Nella specie, la Corte ha anzitutto ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alle condizioni necessarie affinché si possa procedere alla revisione dell’assegno divorzile.

Ciò posto, il Giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che la Corte d’appello, nella precedente fase di giudizio, aveva sminuito, nell’ambito della propria decisione, l’elemento costitutivo della convivenza della beneficiaria dell’assegno.

La giurisprudenza in materia di convivenza

In particolare, ha precisato la Corte, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di revisione dell’assegno divorzile, afferma costantemente che “In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell’assegno in favore dell’ex coniuge a causa dell’instaurazione da parte di quest’ultimo di una convivenza “more uxorio”, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto (…) non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza”.

Componente compensativa dell’assegno di divorzio

Proseguendo l’esame in ordine alla possibile revoca dell’assegno divorzile nel caso di specie, la Corte ha ricordato che “qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa”.

Sulla scorta del percorso argomentativo offerto dalla Corte, la stessa ha dunque concluso il proprio esame affermando che “la revisione dell’assegno richiede la presenza di ‘giustificati motivi’ e impone la verifica sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali”.

La decisione

Per le ragioni sopra brevemente rappresentate, la Corte ha dunque accolto il ricorso proposto dall’ex moglie avverso il provvedimento adottato dal Giudice di prime cure con cui veniva rigettato il reclamo, proposto dalla beneficiaria, in relazione alla riduzione dell’assegno divorzile in suo favore.

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tribunale famiglia cartabia

Tribunale per le famiglie: rinviato a ottobre 2025 Rinviata di un anno l'entrata in vigore del tribunale per le famiglie. La norma contenuta nel decreto carcere sicuro ne fa slittare l'operatività ad ottobre 2025

Slitta di un anno il tribunale per le famiglie

Il decreto “carcere sicuro” approvato il 3 luglio 2024 dal Consiglio dei ministri, su proposta del guardasigilli Carlo Nordio e del presidente del consiglio Giorgia Meloni, oltre alla serie di misure dedicate al personale penitenziario e ai detenuti, contiene anche una norma che rinvia di un anno l’entrata in vigore del Tribunale delle persone e della famiglia previsto dalla Riforma Cartabia.

La decisione è stata presa dopo aver ascoltato le doglianze della magistratura e dell’avvocatura che hanno rilevato, tra i vari problemi attuativi della riforma, l’assenza di fondi sufficienti.

Proroga per carenza di fondi e personale

Si ritiene che la proroga ad ottobre del 2025 consentirà di porre rimedio agli aspetti più critici della riforma messe in luce anche dai magistrati dei minori.

Alla carenza dei fondi necessari si accompagna infatti la carenza di personale necessaria per fronteggiare i cambiamenti introdotti, sia in relazione ai provvedimenti ordinari che a quelli urgenti.

Incremento magistrati specializzati

L’ex ministro Cartabia aveva infatti previsto la necessità di incrementare di 292 unità i magistrati, di 2130 le unità di personale amministrativo e di 47le  unità addette ai ruoli dirigenziali.

Un altro problema segnalato dagli addetti ai lavori è rappresentato dalla mancata specializzazione dei magistrati in materia e dalla abolizione di decisioni collettive sulla responsabilità genitoriale.

obbligo mantenimento e carcere

Il mantenimento non viene meno col carcere La Cassazione ricorda che lo stato di detenzione carceraria non rappresenta una causa di forza maggiore che consente di non corrispondere il mantenimento ad ex e figli

Obbligo di mantenimento e carcere

Lo stato di detenzione in carcere non è certo una scriminante per la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli, poichè la responsabilità per l’omessa prestazione non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 12478-2024.

La vicenda

Nella vicenda, è il marito a ricorrere innanzi al Palazzaccio avverso la sentenza d’appello che aveva confermato a suo carico l’addebito della separazione, con affidamento esclusivo dei figli alla madre nonchè l’obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi e della ex. L’uomo lamenta, tra le tante doglianze, che la circostanza incontestata di essere detenuto presso la casa circondariale non prestando alcuna attività lavorativa, non può che far restare sospeso ogni obbligo di mantenimento. A supporto richiama la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 31651/2019) secondo la quale “lo stato di detenzione dell’obbligato, può configurarsi quale scriminante a condizione che li periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti e  l’obbligato non abbia percepito comunque dei redditi”.

La giurisprudenza della Cassazione

Per la Cassazione, il motivo è infondato e va respinto.

Infatti, la giurisprudenza menzionata dalla Cassazione penale, con riferimento allo stato di detenzione, “non esclude affatto la debenza dell’obbligo contributivo ma pone in discussione soltanto l’accertamento se tutto ciò comporti la scusabilità penale della condotta astrattamente criminosa”. Infatti, come osservato da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41697 del 15/09/2016: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’indisponibilità da parte dell’obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato”.

Anche la più recente pronuncia della Sez. 6 n. 13144 del 01/03/2022 afferma che: “In tema di violazione degli
obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell’obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell’inadempimento, in quanto la responsabilità per l’omessa prestazione non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato”.

La decisione

Alla luce dei richiamati principi, il ricorso per la S.C. è del tutto infondato e va respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

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social card 2024

Social Card: chi ne ha diritto e come ottenerla   Cos'è la carta “Dedicata a te”, a cosa serve, chi ne ha diritto e cosa fare per ottenere la Social Card 2024 per le famiglie in difficoltà

Social Card 2024: cos’è

La Social Card, misura confermata dalla legge di bilancio 2023 per il 2024, mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, erogando un contributo sotto forma di carta prepagata per l’acquisto di beni di prima necessità e il pagamento di alcune utenze. Per il 2024 sono stati stanziati 600 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere alle risorse inutilizzate del 2023.

Il decreto del ministero dell’agricoltura, di concerto con il Mimit, recante le disposizioni attuative e applicative per la carta “Dedicata a te” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024 e definisce in 12 articoli l’intervento che consente a più di un milione di famiglie di acquistare beni di prima necessità.

Requisiti soggettivi e oggettivi

Per avere diritto alla social card “Dedicata a te” è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere titolari di un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro annui;
  • avere la residenza in Italia;
  • avere la cittadinanza italiana o UE;
  • non essere titolari di altre forme di aiuto;
  • avere un figlio a carico.

Tutti i componenti del nucleo familiare (almeno 3 i componenti) devono essere, inoltre iscritti nell’anagrafe comunale e l’importo complessivo del contributo per ogni nucleo ammonta a 500 euro.

Il contributo non spetta ai nuclei che siano percettori di assegno di inclusione, reddito di cittadinanza o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà, Naspi e forme di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Come richiedere la carta Dedicata a te

A differenza di altre misure di sostegno per le famiglie in difficoltà, la social card “Dedicata a te”non deve essere richiesta. Essa viene assegnata d’ufficio direttamente dai Comuni ai cittadini che ne hanno diritto, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Viene erogata tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione presso gli uffici postali abilitati.

Le carte sono operative con accredito del contributo a partire da settembre 2024 e il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, mentre l’intera somma va utilizzata entro il 28 febbraio 2025.

Per avere informazioni sulla spettanza della misura è necessario rivolgersi quindi al proprio Comune, consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://www.lavoro.gov.it/ o il sito dell’INPS https://www.inps.it/it/it.html

A cosa serve

La social card è una carta elettronica che consente al titolare di acquistare beni di prima necessità e di sostenere alcune spese necessarie ossia:

  • generi alimentari;
  • prodotti per l’igiene personale e la casa;
  • farmaci;
  • bollette di luce, gas e acqua;
  • ricariche/abbonamenti servizi di trasporto pubblico;
  • canoni di locazione;
  • assegni di frequenza per studenti.

Importo e modalità di utilizzo

L’importo della Social Card per l’anno in corso, come anticipato, è di 500 euro per nucleo familiare. La carta viene erogata in un’unica soluzione, salvo diverse disposizioni da parte dei Comuni. È possibile prelevare contanti presso gli sportelli ATM o effettuare pagamenti elettronici presso i negozi e le attività convenzionate.

assegno unico universale figli

Assegno unico universale: la guida completa Cos’è l’assegno unico e universale, quali leggi lo disciplinano, requisiti soggettivi e reddituali per richiederlo, termine ultimo per fare domanda

Assegno unico e universale: cos’è

L’assegno unico e universale è stato previsto dalla legge n. 46/2021, che ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e rafforzare le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico per favorire la natalità e l’occupazione femminile.

L’assegno è unico perché va a sostituire le misure precedentemente previste per i genitori con figli a carico, è universale perché si basa sul principio universalistico.

Questo beneficio economico infatti è riconosciuto su base progressiva a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Il tutto ovviamente nei limiti delle risorse disponibili. L’assegno inoltre è modulato in base alla condizione economica del reddito familiare individuata tramite l’ISEE.

Esso inoltre può essere riconosciuto nella forma di credito d’imposta o di erogazione in danaro.

Assegno unico: quando spetta

L’articolo 2 della legge n. 46/2021 prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ogni figlio di minore età a carico dei genitori a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli successivi al secondo l’assegno viene riconosciuto in misura maggiorata. La misura viene riconosciuta altresì per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni di età, con possibilità di corrispondere l’assegno direttamente al figlio, su sua richiesta, per favorirne l’autonomia. In quest’ultimo caso l’assegno spetta se il figlio maggiorenne frequenta un corso di formazione scolastico professionale, un corso di laurea o un tirocinio lavorativo (purché il reddito annuale lordo non superi gli 8000 euro lordi annuali), o è disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolge infine servizio civile. La legge prevede maggiorazioni per situazioni particolari, come la disabilità del figlio o dei figli a carico, senza limiti di età.

Requisiti soggettivi del richiedente

L’assegno unico e universale viene riconosciuto se il richiedente presenta contestualmente i seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o europeo o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Se il richiedente è cittadino di un paese non europeo deve essere in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca per la durata minima di un anno;

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sui redditi in Italia;
  • essere residente e domiciliato con figli a carico per tutta la durata di corresponsione dell’assegno;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche se non continuativi o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata minima di due anni.

Sono previste deroghe a questi requisiti, da parte di una specifica commissione nazionale, in presenza di comprovate necessità collegate a casi del tutto particolari e comunque per periodi limitati, su proposta dei servizi sociali e sanitari locali.

Decorrenza e regole di dettaglio

Il decreto legislativo n. 230/2021 ha attuato la legge delega n. 46/2021 istituendo l’assegno unico e universale per i figli a carico e dettando le disposizioni di dettaglio della misura.

L’assegno, decorrente dal 1° marzo 2022 costituisce un beneficio riconosciuto mensilmente da marzo a febbraio dell’anno successivo ai nuclei familiari che presentano una determinata condizione economica risultante dall’indicatore della situazione economico equivalente (ISEE).

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento viene accertato sulla base dei dati che vengono autodichiarati nella domanda.

L’assegno unico universale spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo eccezioni. In caso di affidamento esclusivo infatti l’assegno, in assenza di un accordo tra le parti, viene corrisposto al genitore affidatario. Nel caso invece in cui sia stato nominato un tutore o un affidatario l’assegno viene riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Requisiti reddituali per l’assegno unico e universale

In base al decreto legislativo n. 230/2021 l’assegno unico universale spetta nella misura di 175 euro mensili per ogni figlio minorenne e per ogni figlio disabile senza limiti di età e nella misura di 85 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età in presenza di un ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro.

Gli importi suddetti si riducono gradualmente in presenza di un ISEE di 40.000 euro. Per ISEE superiori a 40.000 euro l’importo resta costante e senza maggiorazioni.

Per le mamme di età inferiore ai 21 anni sono previste delle maggiorazioni di 20 euro mensili per ogni figlio. Maggiorazioni sono previste anche quando entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro o quando uno dei genitori sia deceduto al momento della presentazione della domanda. In questo caso la maggiorazione spetta fino a 5 anni dall’evento morte.

Maggiorazioni particolari sono previste anche per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 230/2021.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio di ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e il mese di febbraio dell’anno successivo. Può provvedere a tale incombenza un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’istanza può essere presentata:

  • online tramite SPID, CIE o CNS dal sito dell’INPS nel servizio dedicato “Assegno unico e universale per i figli a carico”;
  • presso gli istituti di patronato;
  • contattando il numero verde 803164, gratis da rete fissa o lo 06.164.164 (a pagamento da cellulare);
  • tramite l’app “INPS mobile”.

Erogazione dell’assegno

Presentata alla domanda l’assegno viene riconosciuta a partire dal mese successivo a quello di presentazione. Ferma restando la decorrenza l’INPS riconosce l’assegno entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione.

La corresponsione dell’assegno avviene tramite accredito su conto corrente bancario o tramite bonifico domiciliato, salvi casi particolari.

Assegno unico universale 2024: domanda e arretrati

Chi non lo avesse ancora fatto può presentare domanda per l’assegno unico universale entro il 30 giugno 2024. Chi rispetta questa scadenza può ottenere gli arretrati di marzo aprile e maggio.

La scadenza vale anche per chi deve aggiornare la sua situazione economica con conseguente rimodulazione della misura.

Chi non rispetterà la scadenza del 30 giugno 2024 non potrà ottenere il pagamento degli arretrati.

Pagamenti 2024: calendario INPS

Con il messaggio n. 2302 del 20 giugno 2024 l’INPS ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’assegno unico e universale che verranno effettuati da luglio a dicembre 2024.

figli separazione trasferimento padre

I figli dei separati non possono essere trasferiti La Cassazione ha affermato che il trasferimento della madre in località molto distante da quella del padre “potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità”

La richiesta di trasferimento dei figli minori

Il caso che ci occupa trae origine da un giudizio in materia di scioglimento del matrimonio, nell’ambito del quale la moglie aveva chiesto di essere autorizzata trasferirsi, unitamente ai figli minori, presso una località distante molti chilometri da quella di residenza del padre.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto tale richiesta e la Corte territoriale aveva confermato tale decisione.

Avverso il provvedimento emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, il marito aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il trasferimento ostacola la frequentazione con il padre

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12282-2024, ha accolto, in merito alla contestazione sul trasferimento avanzata dal marito, il ricorso dallo stesso proposto e ha cassato il provvedimento impugnato rinviando la causa alla Corte d’appello di Napoli.

In particolare, la Corte ha affermato che “il trasferimento dei tre figli in località distante di parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli” anche se al padre sia stata riconosciuta la possibilità di vedere i figli e di tenerli con sé.

Notevole distanza dal padre

La fondatezza della doglianza lamentata dal padre, ha spiegato la Corte dipende, nel caso di specie, dalla notevole distanza tra le due città “che non consente frequentazioni giornaliere”, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Inoltre, ha proseguito il Giudice di legittimità, i figli sono occupati con i vari impegni scolastici, sportivi ecc., rendendo ancora più difficoltose e sporadiche le frequentazioni con il padre.

Violazione diritto alla bigenitorialità

In questo senso, la Corte ha concluso il proprio esame sul punto ritenendo che “il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità”.

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divorzio affini cariche politiche

Affini del sindaco: col divorzio cadono le incompatibilità La Corte Costituzionale ha stabilito che con lo scioglimento del matrimonio, da cui deriva vincolo di affinità, viene meno l'incompatibilità a ricoprire incarichi in giunta e come vicesindaco

Divorzio e affinità

Con lo scioglimento del matrimonio da cui deriva un vincolo di affinità con il sindaco, viene meno l’incompatibilità a ricoprire la carica di componente della giunta municipale e quella di vicesindaco. Così ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 107-2024, depositata oggi, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato.

La qlc

La questione era stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., dalla prima sezione civile della Cassazione, che aveva ravvisato la violazione, ad opera della suddetta norma, del diritto all’elettorato passivo e la irragionevolezza intrinseca di una previsione che, in modo incoerente con il sistema, sortisce l’effetto di consentire l’accesso ad un ufficio pubblico politico all’ex coniuge di un amministratore locale, ma non all’ex affine.

Il caso riguardava il coniuge divorziato della sorella del sindaco di un comune, il quale aveva proposto ricorso nei confronti della sentenza d’appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato l’incompatibilità a partecipare alla giunta municipale e a ricoprire la carica di vicesindaco dell’ex coniuge della sorella del sindaco.

Le censure della Cassazione

Nella specie, risulta manifestamente irragionevole, secondo la Corte, che, “mentre l’ex coniuge del sindaco non è soggetto alle incompatibilità in esame, lo sia l’affine anche dopo che il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è derivato sia cessato, così sganciandosi del tutto la sussistenza della causa di incompatibilità dal rapporto di riferimento”.

In realtà, la Cassazione aveva censurato l’art. 78, terzo comma, c.c. – che stabilisce in via generale l’incidenza sul vincolo di affinità degli eventi della morte del coniuge e della dichiarazione di nullità del matrimonio senza occuparsi degli effetti del divorzio – «implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, T.U.E.L.».

Il giudice delle leggi ha ritenuto, invece, per l’«elevato grado di specificità» della disciplina dettata in punto di incompatibilità, di circoscrivere il proprio sindacato all’art. 64 citato, quale specifica declinazione di una regola che non vive se non nei diversi contesti di riferimento. Poiché nelle varie situazioni previste dall’ordinamento lo status di affine può, di volta in volta, produrre effetti di attribuzione o di limitazione di un diritto, cui corrisponde di volta in volta un bilanciamento operato dal legislatore, la Corte costituzionale afferma che le censure sulla legittimità delle norme in contestazione devono essere portate direttamente alla disciplina specialistica di settore.

La decisione

Ciò posto, il giudice delle leggi ha ritenuto, si legge nella nota stampa ufficiale, “che l’art. 64, comma 4, citato, nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, anche se il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato, si ponga in contrasto con l’art. 51 Cost., che disciplina il diritto di elettorato passivo, da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., e in relazione al quale le cause di incompatibilità sono conformi a Costituzione solo nella misura in cui non introducano differenze di trattamento tra categorie omogenee di soggetti che non siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate”.

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