Lavoro nero: come funzionano le sanzioni Lavoro nero: il vademecum dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024 spiega i meccanismi di applicazione delle sanzioni
Lavoro nero: il vademecum INL
Sul lavoro nero arriva la nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024. Il documento chiarisce le modalità applicative della maxi sanzione contemplata dall’articolo 3 (commi 3 e 3 tre) del Decreto legge n. 12/2002 nelle ipotesi di lavoro sommerso.
Il tutto alla luce delle ultime novità introdotte da leggi e sentenze, soprattutto della Corte di Cassazione.
Con questa nota l’Ispettorato del lavoro aggiorna il Vademecum sulla maxi -sanzione da applicare in caso di lavoro nero ai datori di lavoro privati (esclusi quelli domestici o nell’ambito dei rapporti societari e familiari) e compresi gli enti pubblici economici tenuti a comunicare il rapporto di lavoro.
Assunzione irregolare di lavoratori: illecito omissivo istantaneo
Il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti. Esso si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l’avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
Per integrare l’illecito soggetto ala maxi sanzione occorre urini l’omessa comunicazione dell’assunzione in relazione al rapporto di lavoro subordinato.
Sanzioni: normativa applicabile
Dal punto di vista degli importi delle sanzioni, data la natura dell’ illecito, la normativa da applicare è quella vigente nel momento in cui il rapporto di lavoro irregolare si costituisce.
Per quanto riguarda invece la competenza ad emettere l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione se il luogo in cui si consuma il reato non coincide con quello in cui viene accertato, il personale addetto deve trasmettere il rapporto all’Ispettorato che ha la competenza ad operare nel luogo in cui si trova la sede legale del responsabile per adottare poi l’ordinanza ingiunzione.
Lavoro nero: le sanzioni
Gli importi delle sanzioni variano in base alla durata dell’’illecito che coincide con l’impiego irregolare del lavoratore.
Al momento gli importi delle sanzioni sono i seguenti:
– da Euro 1.950,00 a Euro 11.700,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni;
- da Euro 3900,00 a Euro 23.400,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni;
- da Euro 7.800,00 a Euro 46.800,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per più di 60 giorni.
Sanzioni aumentate: casi particolari
Il comma 3 quater dell’articolo 3 prevede un aumento degli importi delle sanzioni nella misura del 20% se vengono impiegati:
- lavoratori stranieri;
- minori che non possono lavorare perchè non hanno alle spalle 10 anni di scuola dell’obbligo e che non hanno compiuto i 16 anni di età;
- beneficiari de reddito di cittadinanza;
- beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per a formazione e lavoro.
Sanzioni maggiorate per recidiva
Previste inoltre maggiorazioni nella misura del 60% per i datori di lavoro che nei tre anni precedenti l’illecito siano stati raggiunti da sanzioni penali o amministrative.
La recidiva sussiste nei seguenti casi:
- se il soggetto sanzionato è la stessa persona fisica che ha trasgredito;
- se il trasgressore è il destinatario delle sanzioni irrogate con provvedimenti definitivi nei tre anni anteriori alla commissione del nuovo illecito.
La maggiorazione per recidiva è esclusa nei seguenti casi:
- estinzione degli illeciti amministrativi in presenza di un pagamento in misura ridotta;
- in relazione a illeciti per i quali il trasgressore abbia provveduto ad effettuare i pagamenti previsti in adempimento alla prescrizione.
Maxi sanzione: casi di non applicazione
Tra i vari casi contemplati, la maxi sanzione non si applica nei seguenti casi:
- se prima dell’accertamento il datore regolarizza spontaneamente il rapporto di lavoro in nero;
- se il rapporto di lavoro è qualificato in modo diverso.
Maxi sanzione: ipotesi particolari di lavoro nero
Il vademecum contempla poi casi particolari di applicazione della maxi sanzione nelle seguenti ipotesi:
- prestazioni di lavoro che perseguono oltre il termine concordato dalle parti relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato;
- contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 6 del DL n. 50/2017;
- lavoro nero relativo ad appalto, distacco e somministrazione;
- distacco transnazionale;
- caporalato;
- tirocinio extracurricolare;
- lavoratori irregolari impiegati dagli enti del terzo settore;
- lavoro occasionale in agricoltura;
- collaborazioni occasionali art. 222 c.c.
Leggi anche: “Sfruttamento dei lavoratori e confisca del profitto”
Allegati
Ammortizzatori sociali: online i dati INPS L'INPS ha pubblicato l'aggiornamento dell'osservatorio sugli ammortizzatori sociali: CIG ordinaria, CIG in deroga, Fondi di solidarietà e Naspi
Osservatorio ammortizzatori sociali
Ammortizzatori sociali: l’INPS ha pubblicato online l’aggiornamento dell’osservatorio. Lo ha reso noto lo stesso istituto previdenziale, con un comunicato del 26 agosto 2024.
Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 36,6 milioni, in leggero aumento rispetto al precedente mese di giugno (35,3 milioni), più accentuato l’aumento rispetto a luglio 2023 (28,6 milioni).
Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, l’osservatorio ha registrato quanto segue:
CIG ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio 2024 sono state 26,1 milioni, circa il 4% la variazione congiunturale rispetto al precedente mese di giugno 2024 (25,1 milioni di ore). A luglio 2023 erano state autorizzate 18,5 milioni di ore. CIG straordinaria Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a luglio 2024 è stato pari a 9,1 milioni (di cui 5,9 per solidarietà) in leggera diminuzione rispetto al mese precedente in cui erano state autorizzate 9,5 milioni di ore (di cui 6,8 per solidarietà). In diminuzione anche la variazione tendenziale, -3,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in cui erano state autorizzate 9,3 milioni di ore (di cui 2,8 per solidarietà).
CIG in deroga
L’istituto comunica che “non ci sono stati interventi in deroga autorizzati nel mese di luglio 2024”.
Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a luglio 2024 nei fondi di solidarietà è stato pari a 1,3 milioni, in crescita sia rispetto al mese precedente (0,7 milioni), sia rispetto a luglio 2023 (0,8 milioni), con due settori maggiormente interessati da questo incremento: il settore degli Intermediari (Agenzie viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di custodia conto terzi) e il settore delle Attività varie (Professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, istituti di vigilanza, case di cura private). Da segnalare che il dato cumulato delle ore autorizzate nei primi sette mesi del 2024 (6,7 milioni di ore) è risultato molto inferiore a quello dei primi sette mesi del 2023 (8,9 milioni di ore).
NASpI
Il numero di beneficiari di NASpI a marzo 2024 è stato pari a 1.069.000 soggetti con una variazione congiunturale di -5,9% (1.136.000 i beneficiari di NASpI nel mese precedente). Modesta la variazione tendenziale, -1,8% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente (1.089.000).
Incentivo assunzione disabili: come fare domanda Dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, gli enti del terzo settore e le ONLUS possono presentare la domanda per accedere all'incentivo assunzione disabili
Incentivo assunzione disabili: dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, gli enti del terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono presentare la domanda per accedervi. Lo comunica l’INPS con un avviso sul proprio sito.
La normativa
Il contributo, istituito dal decreto Lavoro (articolo 28, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), è riconosciuto agli enti del terzo settore e alle ONLUS per le assunzioni di persone con disabilità:
- di età inferiore a 35 anni;
- assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
La domanda
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, o suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.
Il messaggio 29 agosto 2024, n. 2906 illustra le modalità di presentazione della domanda e fornisce i file da inviare all’INPS in fase di domanda.
Intervento ispettivo: cos’è e come si richiede La richiesta di intervento ispettivo all'INL è necessaria per la segnalazione di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Richiesta di intervento ispettivo: cos’è
La richiesta di intervento ispettivo (R.I.) è il modulo per la segnalazione di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A chi è rivolto l’intervento ispettivo
La R.I. può essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente da lavoratori, rappresentanti sindacali o altri soggetti interessati a segnalare irregolarità nello svolgimento di un rapporto di lavoro di cui siano a conoscenza.
La richiesta deve essere accompagnata da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (ad es. contratto di lavoro, busta paga, prove testimoniali, fogli recanti le ore e i giorni di presenza al lavoro, etc.).
Come funziona
Al fine di presentare una richiesta d’intervento ispettivo è possibile recarsi personalmente all’ITL avente sede nella provincia in cui si trova il luogo di lavoro, oppure compilare l’apposito modulo, disponibile online in diverse lingue. Occorre allegare copia del documento di identità e della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato.
Il modulo, compilato e firmato, va inviato per posta ordinaria o per posta elettronica.
I moduli
I moduli di Richiesta di intervento ispettivo sono disponibili nell’apposita pagina sul sito dell’Ispettorato.
L’INL rammenta che il modulo di R.I. non consente di impugnare un licenziamento. Per acquisire sintetiche informazioni sulle procedure di contestazione del licenziamento visitare la pagina informativa modalità di contestazione del licenziamento.
Cessione del quinto: l’Inps completa la procedura L'istituto ha comunicato il completamento della procedura di reingegnerizzazione di "Quote Quinto" indicando tutte le novità
Procedura “Quote Quinto”
Cessione del quinto, completata la procedura da parte dell’Inps.
“L’articolo 43, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 disciplina il trasferimento sulla pensione delle cessioni del quinto dallo stipendio. In caso di pensionamento dell’interessato prima dell’estinzione del prestito, la cessione dallo stipendio viene trasferita in automatico sulla pensione” spiega in una nota l’istituto.
Con il messaggio 13 gennaio 2023, n. 244, l’INPS ha illustrato le nuove linee interpretative, che hanno consentito il superamento dei criteri adottati per la gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali.
L’operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata: “Quote Quinto”.
Completamento di Quote Quinto
Con il messaggio 9 agosto 2024, n. 2830, l’Istituto comunica che il progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo, con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato “attivo” o “sospeso”.
Il messaggio tratta:
- le traslazioni assoggettabili alla nuova procedura;
- la notifica delle traslazioni stipendiali su pensione;
- l’istruttoria e le dichiarazioni di benestare;
- la gestione dei piani di ammortamento;
- i rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.
Violazioni contributive: novità dal 1° settembre 2024 Violazioni contributive: dal 1° settembre 2024 in vigore le novità su sanzioni e inviti a regolarizzare le posizioni debitorie
Violazioni contributive: le nuove regole
In materia di violazioni contributive dal 1° settembre scattano diverse novità. Il decreto legge n. 19/2024 ha modificato l’articolo 116 della legge n. 388/2000 dedicato alle misure finalizzate a far emergere il lavoro irregolare.
Le novità in vigore dal 1° settembre 2024 riguardano l’applicazione delle sanzioni in caso di omissione contributiva ed evasione.
Cambia anche il modo con cui il contribuente viene invitato a regolarizzare la sua posizione in relazione agli obblighi violati. Si punta a ottenere una sua maggiore collaborazione.
Mancato o tardivo versamento dei contributi
Il soggetto obbligato a versare i contributi, se non paga o paga in ritardo, ma adempie spontaneamente entro 120 giorni subisce la sanzione civile in ragione d’anno pari al TUR ossia al tasso ufficiale di riferimento. Non subisce più la maggiorazione del 5,5 attualmente prevista.
Evasione contributiva: sanzione civile
Chi evade l’obbligo del versamento dei contributi è invece soggetto al pagamento di una sanzione civile del 30% in ragione d’anno se vuole nascondere rapporti di lavoro in corso.
La sanzione applicata è ridotta al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 se il contribuente obbligato provvede a denunciare spontaneamente il suo debito entro 12 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento. Il contribuente che denuncia il debito e paga in un’unica soluzione l’importo dovuto entro 90 giorni subisce un ulteriore aumento della sanzione di 2 punti.
Sanzione ridotta per chi paga entro 30 giorni
Se il debito viene rilevato d’ufficio dall’ente impositore, ma il contribuente provvede a pagare tutto l’importo in una soluzione unica Entro 30 giorni o nel rispetto del rateizzo concordato, la misura della sanzione applicata è ridotta del 50%.
Violazioni contributive: invito al contribuente
Per incentivare i soggetti ad adempiere gli obblighi contributivi a loro carico e favorire l’emersione spontanea delle violazioni dal 1° settembre l’INPS rende disponibili le informazioni in suo possesso per calcolare gli obblighi contributivi. In questo modo il contribuente riesce ad avere un contraddittorio più aperto e chiarire la propria posizione nei confronti dell’istituto.
Sanzioni civili in caso di irregolarità
In base alla procedura descritta il contribuente può sanare le varie irregolarità pagando le sanzioni previste.
- In caso di omissione contributiva la sanzione civile non può superare comunque il 40% dei contributi o premi non pagati alle varie scadenze previste dalla legge.
- In caso di evasione contributiva si applica il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione d’ Il limite massimo della sanzione non può superare anche in questo caso il 40% dei contributi e dei premi non pagati alle scadenze.
Il contribuente che non regolarizza la propria posizione deve sostenere un debito contributivo maggiorato di una sanzione civile più elevata.
- In caso di omissione contributiva viene applicato il Tur in ragione d’anno maggiorato di 5 punti Sanzione massima pari al 40% dei contributi o premi non versati.
- In caso di evasione contributiva si applica al 30% in ragione d’ Tetto massimo della sanzione pari al 60% dei contributi o premi non versati.
Accertamento d’ufficio
Resta fermo l’accertamento d’ufficio disposto dall’INPS attraverso la consultazione e il confronto con le banche dati di altre pubbliche amministrazioni.
A seguito di questi accertamenti l’INPS può:
- invitare il contribuente a conferire personalmente o tramite rappresentanti per fornire le informazioni necessarie a istruire l’accertamento avviato nei loro confronti;
- inviare questionari al fine di reperire i dati necessari all’accertamento;
- invitare altri soggetti a presentare o inviare i documenti rilevanti per rapporti specifici con il contribuente per fornire eventuali chiarimenti.
Sulla base dei risultati di questi accertamenti si può procedere alla notifica di un avviso di accertamento con l’invito al contribuente a pagare l’intero debito nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica, maggiorato della relativa sanzione.
Abuso dei permessi sindacali: ok al licenziamento La Cassazione ha ricordato che i permessi non possono essere utilizzati al di fuori della previsione normativa e per finalità personali
Abuso dei permessi sindacali
Abuso dei permessi sindacali: la concessione dei permessi sindacali non è soggetta a potere discrezionale e autorizzatorio del datore di lavoro. Nondimeno, gli stessi non possono essere utilizzati al di fuori della previsione normativa e per finalità personali. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione con sentenza n. 20972/2024.
La vicenda
Nella vicenda, la Corte di Appello di Venezia, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da un dipendente nei confronti della società datrice.
La gravità della condotta
La Corte, in sintesi, ha accertato come “sussistenti le condotte rilevanti sul piano disciplinare in relazione alle giornate di assenza per permesso sindacale” ritenendo in merito alla gravità della condotta che “il fatto non è semplicisticamente riconducibile ad alcuni giorni di assenza ingiustificata, di per sé sanzionabili teoricamente con sanzione conservativa ed eventualmente con quella espulsiva. Né e decisivo il dato economico – retribuzione indebita per i vari giorni-. Il fatto contestato riguarda ben altri aspetti implicati dalla vicenda. La condizione soggettiva dell’autore, sindacalista, ossia persona preposta alla tutela di interessi collettivi e per questo beneficiario del permesso retribuito dell’art. 30, il quale utilizza tale beneficio riconosciuto dall’ordinamento per una attività diversa, è valorizzabile ai fini che qui interessano ben al di là della assenza ingiustificata di un qualsiasi lavoratore.
Insindacabilità della concessione del permesso
La insindacabilità della concessione del permesso, obbligatoria per parte datoriale, è elemento valutabile al fine di una prognosi sulla futura ottemperanza/affidabilità del dipendente circa le <regole del gioco>, circa il rispetto delle stesse nel prosieguo del rapporto. Questi elementi, valutativi di interessi generali e delle parti contrattuali rendono ancor più grave la condotta realizzata dall’incolpato, qualificabile sostanzialmente come abuso del diritto (alla stregua di quanto avviene in materia di permessi della L.104/92 – cfr. Cass. 8784/15, 5574 e 9217/16, App Venezia rg. 693/17-)”; ha concluso: “nel caso di specie alla pluralità di giorni si assomma la reiterazione della condotta elemento che è fortemente indicativo della palese indifferenza del lavoratore verso i propri doveri nei confronti del datore di lavoro aggravati dalla strumentalizzazione del ruolo sindacale rivestito”.
La questione approdava in Cassazione.
La decisione
Per gli Ermellini il ricorso non può trovare accoglimento.
In punto di doglianza sulla circostanza che la sanzione espulsiva irrogata difetterebbe di proporzionalità e che l’illecito disciplinare accertato avrebbe dovuto essere punito con sanzione conservativa alla stregua di un’assenza ingiustificata, la Corte in particolare rammenta che “è stato ribadito che il giudizio di proporzionalità della sanzione è devoluto al giudice di merito (da ultimo Cass. n. 8642 del 2024); la valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v. Cass. n. 14811 del 2020)”.
Concessione e uso dei permessi sindacali
Quanto al secondo aspetto, continuano dal Palazzaccio, “la Corte territoriale si mostra pienamente consapevole che la concessione dei permessi sindacali non è soggetta ad alcun potere discrezionale ed autorizzatorio da parte del datore di lavoro (v. Cass. n. 454 del 2003) e, purtuttavia, essi non possono essere utilizzati al di fuori della previsione normativa e per finalità personali o, comunque, divergenti rispetto a quelle per le quali possono essere richiesti; in particolare, la sussistenza di un diritto potestativo del rappresentante sindacale a fruire dei permessi non esclude la possibilità per il datore di lavoro di verificare, in concreto, eventualmente anche mediante attività investigativa – che non involge direttamente l’adempimento della prestazione lavorativa e non è quindi preclusa dagli artt. 2 e 3 L. n. 300/70 poiché riguarda un comportamento illegittimo posto in essere al di fuori dell’orario di lavoro, disciplinarmente rilevante – che effettivamente i permessi siano stati utilizzati nel rispetto degli artt. 23 e 24 S.d.L. (in termini: Cass. n. 34739 del 2019)”.
Abuso del diritto
Ciò posto, “la qualificazione della condotta del dipendente in termini di abuso del diritto appare coerente con l’accertamento della concreta vicenda come operato dalla Corte veneziana, ‘venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro, ma un comportamento del dipendente connotato da un quid pluris rappresentato dalla utilizzazione del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali; questo esclude la riconducibilità della condotta alle richiamate norme collettive che puniscono con sanzione conservativa la assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro (così Cass. n. 26198 del 2022)”.
Per cui, conclusivamente il ricorso è respinto.
Allegati
Incentivi assunzioni: giovani, donne e ZES dal 1° settembre 2024 Incentivi assunzioni: dal 1° settembre 2024 partono gli incentivi fiscali per le assunzioni under 35, donne e lavoratori della ZES unica
Incentivi assunzioni dal 1° settembre 2024
Dal 1° settembre 2024 partono gli incentivi per le assunzioni di giovani, donne svantaggiate e lavoratori della ZES Unica. Gli sgravi avranno validità fino al 31 dicembre 2025.
Per tutte e tre le misure spetterà a un decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concreto con il ministro dell’Economia e delle finanze, definire in che modo verranno attuati gli esoneri contributivi. Il bonus giovani e ZES richiedono inoltre l’autorizzazione della Commissione Europea. Il bonus donne svantaggiate invece deve essere coerente con l’Accordo del partenariato 2021-2027 e con gli obiettivi del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Incentivi assunzioni: il decreto coesione
La fonte di questi incentivi è il (convertito con modifiche dalla legge n. 95/2024), che li disciplina agli articoli 22 (bonus giovani) 23 (bonus donne) e 24 (bonus ZES Unica – Zona economica speciale per il Mezzogiorno).
Vediamo come funzionano nel dettaglio e chi ne potrà beneficiare.
Leggi anche “Decreto coesione: in vigore dal 7 luglio” per scoprire le altre misure dedicate al Sud d’Italia
Bonus Giovani: incentivo assunzione under 35
Il bonus giovani è un incentivo alle assunzioni previsto per i datori di lavoro privati. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. I datori che vogliono beneficare di questa agevolazione devono assumere a tempo indeterminato giovani impiegati e operai al loro primo impiego stabile, che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. Il bonus giovani si applica anche quando i contratti a tempo determinato si trasformano in contratti a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo della durata massima di 24 mesi. Il bonus copre la totalità dei contributi dovuti dal datore (ad eccezione dei premi e dei contributi INAIL) fino all’importo massimo di 500 euro. Detto importo sale a 650 euro se l’assunzione avviene nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Bonus donne in difficoltà
Il secondo incentivo assunzioni decorrente dal 1° settembre 2024 riguarda le donne. Lo sgravio viene applicato ai datori di lavori privati. Come per il bonus precedente, l’incentivo non riguarda il lavoro domestico e i contratti di apprendistato. Per poter beneficiare di questo incentivo i datori di lavoro devono assumere donne di ogni età che non hanno un impiego retribuito regolarmente da un minimo di sei mesi nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno. Anche in questo caso l’incentivo consiste nella copertura totale dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per la durata massima di 24 mesi, nel limite dell’importo mensile di 650,00 euro. Le assunzioni devono determinare anche un incremento occupazionale.
ZES unica per il Mezzogiorno
Il terzo incentivo assunzioni in arrivo riguarda i datori di lavoro privati che hanno un numero massimo di 10 dipendenti. Le assunzioni devono riguardare soggetti disoccupati da almeno 24 mesi con un’età minima di 35 anni. I dipendenti assunti devono avere una qualifica di operai o di impiegati e l’assunzione deve essere effettuata presso una sede o una unità produttiva presente in una delle Regioni del Mezzogiorno comprese nella ZES Unica.
Come previsto per gli altri due incentivi, i datori beneficiano di uno sgravio contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL) per una durata massima di 24 mesi. Il limite mensile di importo dello sgravio è di 650 euro nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Assicurazione Inail studenti e docenti: cosa copre L'Inail ha prorogato l'assicurazione gratuita per studenti e docenti delle scuole statali e non anche per l'anno scolastico 2024-2025. Vediamo quali tutele sono comprese
Assicurazione INAIL studenti e docenti 2024-2025
Prorogata anche per l’anno scolastico 2024-2025 l’assicurazione Inail per studenti e docenti.
Lo ha stabilito l’articolo 9 del DL n. 113/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024.
Della proroga si è occupata anche la Direzione Centrale dell’INAIL nella circolare del 14 agosto 2024.
La tutela riguarda gli studenti e il personale appartenenza al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e di quella superiore.
Attività protette dall’assicurazione INAIL
Sono attività coperte dall’assicurazione Inail quelle di insegnamento e di apprendimento. La tutela riguarda gli eventi lesivi che si verificano per finalità lavorative anche qualora non siano collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata. Unico limite il rischio elettivo.
I soggetti sono quindi assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che si manifestano nei luoghi di svolgimento delle attività didattiche, di laboratorio e nelle loro pertinenze. La tutela riguarda le attività interne ed esterne come viaggi, visite, uscite didattiche emissioni senza limite di orario purché organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelli complementari, preliminari e accessorie all’insegnamento. Il personale docente è tutelato anche contro gli infortuni in itinere.
Assicurazione INAIL: nessun adempimento per le scuole statali
La circolare precisa che per l’operatività della tutela assicurativa le scuole e gli istituti d’istruzione non sono tenuti ad alcun tipo di adempimento. Il soggetto assicurante non deve versare il premio, ma ha solo l’obbligo di rimborsare l’Inail per le prestazioni eventualmente erogate ai soggetti infortunati.
Importo premio studenti scuole non statali
Per la copertura assicurativa Inail degli studenti delle scuole non statali è previsto invece il pagamento del premio che, a decorrere dal 1° luglio 2024, è pari a Euro 10,40.
L’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024 risulta invece di Euro 10,05 dopo la rivalutazione disposta del decreto del Ministero del Lavoro n. 114 del 5 luglio 2024.