corte ue conferma multa

La Corte UE conferma la multa di 2,4 miliardi a Google Conclusa la questione aperta fin dal 2017 con Google Alphabet. Per i giudici di Lussemburgo si è trattato di abuso della propria posizione dominante

Confermata multa a Google

La Corte UE conferma la multa di 2,4 miliardi a Google, per aver abusato della propria posizione dominante favorendo il serrvizio di prodotti. La sentenza è resa dalla Corte nella causa C-48/22 P | Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping).

La vicenda

La vicenda ha inizio nel 2017, quando la Commissione aveva inflitto un’ammenda di circa 2,4 miliardi di euro a Google per aver abusato della sua posizione dominante su vari mercati nazionali della ricerca su Internet favorendo il proprio servizio di comparazione di prodotti rispetto a quello dei suoi concorrenti.

Poiché il Tribunale ha, in sostanza, confermato tale decisione e mantenuto l’ammenda di cui sopra, Google e Alphabet hanno proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte, che è stata respinta da quest’ultima confermando così la sentenza del Tribunale.

La Commissione

Con decisione del 27 giugno 2017, la Commissione aveva constatato che, in tredici paesi dello Spazio economico europeo (SEE), “Google aveva privilegiato, sulla sua pagina di risultati di ricerca generale, i risultati del proprio comparatore di prodotti rispetto a quelli dei comparatori di prodotti concorrenti. Google aveva infatti presentato i risultati di ricerca del suo comparatore di prodotti in prima posizione e li aveva valorizzati all’interno di «boxes», accompagnandoli con informazioni visive e testuali attraenti”.

Per contro, i risultati di ricerca dei comparatori di prodotti concorrenti “apparivano soltanto come semplici risultati generici (presentati sotto forma di link blu) ed erano, per tale motivo, contrariamente ai risultati del comparatore di prodotti di Google, suscettibili di essere retrocessi da algoritmi di aggiustamento nelle pagine di risultati generali di Google”.

La Commissione ha concluso che Google aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato dei servizi di ricerca generale su Internet nonché su quello dei servizi di ricerca specializzata di prodotti e le ha inflitto un’ammenda di EUR 2 424 495 000, per il pagamento della quale Alphabet, in quanto socia unica di Google, è stata ritenuta responsabile in solido per un importo di EUR 523 518 000.

Il tribunale e la Corte

La questione era approdata innanzi al tribunale UE, il quale aveva respinto il ricorso e confermato l’ammenda.

Google e Alphabet hanno allora proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte, la quale con la sentenza in parola ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza del Tribunale.

La decisione

Nella sentenza, la Corte ricorda che “il diritto dell’Unione sanziona non l’esistenza stessa di una posizione dominante, bensì soltanto lo sfruttamento abusivo di quest’ultima. In particolare, sono vietati i comportamenti di imprese in posizione dominante che restringano la concorrenza basata sui meriti e siano dunque suscettibili di causare un pregiudizio alle singole imprese e ai consumatori”.

Tra tali comportamenti rientrano quelli che, con mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti, “ostacolano il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza su un mercato in cui il grado di concorrenza è già indebolito, proprio in ragione della presenza di una o più imprese in posizione dominante”.

Non si può certo ritenere, in generale, “che un’impresa dominante che applichi ai propri prodotti o ai propri servizi un trattamento più favorevole di quello che essa accorda a quelli dei suoi concorrenti tenga, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, un comportamento che si discosta dalla concorrenza basata sui meriti” precisa la Corte. La stessa constata tuttavia che nella fattispecie, “il Tribunale ha effettivamente stabilito che, alla luce delle caratteristiche del mercato e delle circostanze specifiche del caso in esame, il comportamento di Google era discriminatorio e non rientrava nell’ambito della concorrenza basata sui meriti”.

correttivo crisi di impresa

Correttivo crisi d’impresa: approvazione definitiva Il Codice della crisi di impresa subisce ulteriori modifiche da parte del terzo correttivo approvato in via definitiva dal Governo

Correttivo Codice della crisi

Mercoledì 4 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il correttivo della crisi d’impresa, che aveva approvato in via preliminare nella seduta del 10 giugno u.s., su proposta del Ministro della Giustizia. Il decreto legislativo contiene le disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Di cosa si occupa il correttivo al Codice della crisi

Il decreto legislativo in esame introduce il terzo correttivo al Codice e si prefigge l’obiettivo di correggere alcuni difetti di coordinamento normativo venuti in rilievo dopo i precedenti correttivi, di porre rimedio ad alcuni errori materiali, di aggiornare la normativa di riferimento, nonché di fornire chiarimenti di natura interpretativa.

Le novità più importanti

Poche ma rilevanti le modifiche apportate durante il controllo del testo da parte del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

Diverse le novità che interessano la composizione negoziata della crisi:

  • Alla procedura possono accedere anche l’imprenditore agricolo e commerciale che si trovino in stato di insolvenza.
  • Un chiarimento importante riguarda il trasferimento dell’azienda o di rami della stessa. In questi casi, nell’ottica di perseguire il risanamento, è necessario preservare, ovviamente per quanto possibile, i posti di lavoro dei dipendenti.
  • Le misure protettive del patrimonio possono essere richieste in relazione a certi creditori o certe categorie di creditori.
  • Il compenso dell’esperto viene aumentato del 100% se dopo la relazione finale, grazie al suo intervento, si concludono accordi, contratto o convenzione.

In relazione al concordato semplificato il testo prevede invece la possibilità di accesso anche con riserva di deposito, sia della proposta che del piano.

Si prevede altresì l’applicazione delle disposizioni che regolano la crisi o l’insolvenza di gruppo ai PRO di gruppo.

Le altre modifiche interessano il procedimento di accertamento dello stato passivo (art. 270) il procedimento di esdebitazione (art. 281) e l’aggiornamento dei professionisti (art. 356).

Transazione fiscale e contributiva

Il testo correttivo conserva l’ innalzamento delle soglie per il cram down fiscale, che consiste nello stralcio forzoso dei debiti anche se gli enti pubblici non aderiscono. Cambiano però le percentuali di soddisfazione dei crediti tributari e fiscali per procedere al cram down, procedura che viene esclusa totalmente nei casi in cui il debito tributario rappresenta almeno l’80% dell’intero debito dell’impresa.

Codice della crisi: ruolo centrale dei professionisti

Nel decreto legislativo in esame, i professionisti assumono un ruolo centrale nel processo di gestione e risanamento delle imprese in crisi. Diverse le novità di interesse.

La prima riguarda la prededucibilià dei crediti professionali, che viene garantita anche quando la prestazione viene richiesta direttamente dal debitore, per l’esito positivo dello strumento.

Semplificati gli obblighi formativi e di iscrizione per gli avvocati così come per i commercialisti e i consulenti del lavoro che devono procedere all’iscrizione all’albo dei gestori della crisi.

Segnalazione anticipata delle crisi di impresa

Il testo rivede il meccanismo di segnalazione anticipata delle crisi di impresa. L’organo di controllo societario e il revisore legale terzo segnalano in forma scritta, nell’esercizio delle loro funzioni, i presupposti per presentare l’istanza. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi idonei ad assicurare la ricezione. Essa deve contenere inoltre la determinazione di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l’organo amministrativo della società deve rendere note le iniziative intraprese.

 

Leggi anche: “Bancarotta fraudolenta

mediazione civile

Mediazione civile: cos’è e come funziona La mediazione civile è una procedura stragiudiziale delle controversie disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010

Mediazione civile: che cos’è

La mediazione civile è una procedura stragiudiziale definita dalla lettera a) dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 28/2010. Si tratta nello specifico in un’attività, che viene svolta da un soggetto terzo e imparziale, che prende il nome di mediatore. Il mediatore nell’assistere due o più soggetti in contrasto tra di loro, si pone l’obiettivo di ricercare una soluzione amichevole per comporre la controversia, con la possibilità di formulare una proposta di accordo.

Mediazione obbligatoria e facoltativa

La mediazione può essere obbligatoria o facoltativa. La mediazione è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ossia quando il preventivo svolgimento di questa procedura rappresenta la condizione per poter procedere in giudizio.

La mediazione è facoltativa quando le parti non sono vincolate ad avviare la mediazione per poter  avviare eventualmente una causa giudiziaria, ma decidono volontariamente di farsi assistere da un mediatore per risolvere una controversia.

Domanda riconvenzionale

La condizione di procedibilità appena vista per la mediazione obbligatoria riguarda solo la domanda principale, non quella riconvenzionale. Lo hanno precisato le SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3452/2024, dopo aver spiegato la differenza tra domanda riconvenzionale collegata all’oggetto della lite e domanda riconvenzionale “eccentrica”, non subordinata cioè alla comunanza del titolo della domanda attorea. In presenza di questo tipo di domanda riconvenzionale, che allarga   l’oggetto del giudizio, la condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione non contemplato. La condizione di procedibilità della mediazione nelle materie obbligatorie vale quindi solo per gli atti introduttivi e non per le domande riconvenzionali, che tuttavia devono essere discusse in sede di mediazione.

Leggi anche “Domanda riconvenzionale e mediazione

Materie mediazione civile obbligatoria

Tornando alla mediazione obbligatoria essa è contemplata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 quando le controversie vertono su determinate materie.

Chi vuole esercitare in giudizio un’azione per risolvere una controversia in una delle materie indicate dalla norma, deve quindi avviare, in via preliminare, la procedura di mediazione.

Queste le materie che richiedono il preventivo esperimento della mediazione se si vuole poi agire in giudizio:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia;
  • locazione, comodato, affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione presenta il primario vantaggio della durata. Essa non può superare la durata complessiva di tre mesi prorogabili di altri tre se le parti si accordano in forma scritta.

Per avviare la procedura è necessario fare domanda presso un organismo di mediazione, che provvede a fissare la data del primo incontro. Il procedimento richiede la partecipazione personale delle parti (e dei loro avvocati se la mediazione è obbligatoria o domandata dal giudice). In presenza di giustificati motivi tuttavia le parti possono delegare un rappresentante purché munito di procura e a conoscenza dei fatti. La  partecipazione personale è molto importante, il mancato rispetto di questa regola produce  effetti processuali negativi per le parti.

Del primo, così come degli incontri successivi, il mediatore redige apposito verbale.

Alla mediazione possono prendere parte anche degli esperti se la materia da trattare è moto tecnica.

La Riforma Cartabia ha previsto la possibilità di svolgere il procedimento di mediazione anche in modalità telematica. La disciplina di questa procedura particolare è contenuta nell’articolo 8 bis del decreto legislativo n. 28/2010.

Possibili esiti della mediazione civile

La  procedura di mediazione civile può avere diversi esiti. Se le parti raggiungono un accordo il mediatore ne da atto nel verbale. L’accordo è quindi redatto in formato analogico o digitale in tanti originali quanti sono le parti, a cui si aggiunge un originale da depositare presso l’organismo. Se con l’accordo le parti compiono uno degli atti contemplati dall’art. 2643 c.c. lo stesso va trascritto, ma un notaio deve prima autenticare le firme dell’accordo. Il verbale che contiene l’accordo inoltre, nei casi e nei modi previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010, costituisce un titolo esecutivo per l’espropriazione forzata.

La mediazione ha invece un esito negativo se le parti non raggiungono l’accordo. Anche in questo caso il mediatore deve darne atto nel verbale.

Costi della mediazione

La mediazione civile presenta un ulteriore vantaggio rispetto alla durata ridotta. Si tratta di una procedura che comporta costi nettamente inferiori rispetto a quelli necessari per avviare e proseguire una causa giudiziale.

Se si avvia ad esempio una mediazione in una controversia che presenta un valore non superiore ai 5000 euro la partecipazione al primo incontro e il raggiungimento dell’accordo comportano un esborso di poche centinaia di euro. Ovviamente se il valore della controversia sale salirà anche il costo della mediazione. In ogni caso il risparmio rispetto a un procedimento giudiziale è notevole, grazie anche ai numerosi benefici fiscali rappresentati dai crediti di imposta descritti nell’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010.

Negoziazione assistita e mediazione: differenze

La mediazione civile, così come la negoziazione, rappresenta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie rispetto ai processi. Nella mediazione però le parti, assistite dai loro avvocati, devono negoziare direttamente tra loro. Nella mediazione invece è il mediatore che aiuta le parti, eventualmente assistite dai loro avvocati, per fargli raggiungere un accordo.

Diverse sono anche le materie nelle quali si deve avviare una negoziazione o una mediazione così come è diversa la procedura, il rapporto con il processo, i costi e i benefici fiscali.

affitti brevi

Affitti brevi: cos’è il CIN e come ottenerlo Dal primo settembre al via la banca dati nazionale per gli affitti brevi con l'entrata in vigore in tutta Italia del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Affitti brevi: le ragioni del CIN

Affitti brevi: dal primo settembre entra in vigore in tutta Italia il CIN, il “codice identificativo nazionale”. Dopo le sperimentazioni in alcune regioni, come Veneto e Puglia, il CIN – che diverrà obbligatorio, di volta in volta per ciascuna regione, entro il 1 novembre 2024 – sostituirà i sistemi di riconoscimento regionali, (CIR) allo scopo di censire e tracciare su scala nazionale le locazioni turistiche inferiori a 30 giorni al fine di contrastare l’abusivismo sugli affitti e tenere sotto controllo la loro diffusione soprattutto nelle città con maggiori presenze di turisti.

Infatti, a maggior ragione in seguito alla diffusione di sistemi e applicazioni come Airbnb, che hanno semplificato molto la gestione degli affitti brevi, l’offerta di case in affitto in Italia è aumentata molto e molto velocemente, rendendo talvolta più difficile la loro tracciabilità e favorendo indirettamente alcune forme di abusivismo.

Nelle città con un intenso turismo il fenomeno ha anche portato a una riduzione delle case in affitto per i residenti, con conseguenze sull’offerta e sul costo degli affitti di lunga durata.

Leggi anche Affitti brevi: cosa cambia con il nuovo decreto

In cosa consiste il CIN

Il “decreto anticipi” n. 145/2023 convertito in l. 191/2023, all’articolo 13-ter, prevede nuovi obblighi per i proprietari di unità abitative destinate alle locazioni turistiche. Tra questi, appunto, l’obbligo del codice identificativo nazionale (CIN).

Del Codice, che verrà assegnato mediante procedura telematica, come contemplato dallo stesso art. 13 ter del citato decreto – si deve dotare chi mette un immobile in affitto per periodi brevi.

Esso dovrà essere esposto in ogni annuncio e fuori dall’edificio in cui è collocato l’immobile.

Il CIN si richiede tramite l’iscrizione alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR), gestita dal ministero del Turismo e raccoglierà sia le informazioni sugli immobili – come quelle catastali, le certificazioni sugli impianti, la capacità ricettiva, l’ubicazione – sia i dati di chi mette in affitto.

Le sanzioni

È comunque previsto un periodo di 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. nel quale non saranno emesse multe nei confronti di chi non lo avrà ancora ottenuto. Oltre questo termine chi mettesse in affitto una casa per tempi brevi senza un CIN rischierà: una multa tra gli 800 e gli 8mila euro, mentre chi non esporrà il codice all’esterno dell’abitazione e negli annunci potrà ricevere multe tra i 500 e i 5mila euro. 

Un’evoluzione del CIR

Secondo il governo il nuovo sistema renderà più semplice e omogenea la gestione burocratica degli affitti brevi, evitando che ogni regione ed ente locale facciano da sé con regole diverse e talvolta in contraddizione tra loro.

Il CIN è infatti una sorta di evoluzione su scala nazionale del CIR, cioè il “codice identificativo di riferimento” che diverse regioni avevano attivato negli anni scorsi per tenere sotto controllo gli affitti brevi. Gli accordi legati alla BDSR prevedono che gli enti locali già in possesso di un CIR comunichino i dati alla piattaforma, in modo da semplificare l’attivazione del CIN da parte di chi mette in affitto le case.

Il CIN sarà fondamentale anche per l’identificazione degli immobili destinati alla locazione turistica all’interno della banca dati unica.   

Come ottenere il CIN

Il titolare o gestore di una struttura ricettiva o di un immobile destinato alla locazione breve o per finalità turistica, per poter ottenere il CIN dovrà registrarsi sul sito sito ufficiale della BIRDS (Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche) del Ministero del Turismo e accedere tramite SPID o CIE, e seguendo le direttive, farne richiesta.

La comunicazione del codice dovrà arrivare entro 60 giorni. I termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145/2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale.

Chi ha già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle nuove disposizioni, ha ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, si hanno complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Una volta decorsi questi termini, si sarà suscettibili di sanzione.

intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale: divieti e sanzioni Intelligenza artificiale: le disposizioni del Regolamento UE 2024/1689 prevedono anche divieti e sanzioni non allineati dal punto di vista temporale

Intelligenza Artificiale: i divieti del regolamento UE

Divieti e sanzioni in materia di intelligenza artificiale. Il regolamento UE 2024/1689 che stabilisce le regole di armonizzazione sull’intelligenza artificiale contiene anche disposizioni dedicate alle pratiche vietate e alle sanzioni. Occorre tuttavia segnalare un certo disallineamento temporale tra i sistemi AI vietati e le sanzioni amministrative. I divieti dei sistemi di intelligenza artificiale più pericolosi sono infatti vietati a partire dal 2 febbraio del 2025, mentre le sanzioni potranno essere applicate dal 5 agosto 2025.

Pratiche di intelligenza artificiale vietate

I divieti relativi alle pratiche di intelligenza artificiale sono contenuti nell’articolo 5 del Regolamento.

Tutela dei diritti fondamentali

I divieti sono finalizzati a tutelare tutte quelle pratiche che possono ledere i diritti fondamentali delle persone.

  • È vietato utilizzare l’IA per manipolare le persone a loro insaputa, influenzando le loro decisioni in modo da causare danni significativi.
  • Non è permesso sfruttare le vulnerabilità di alcuni gruppi specifici (anziani, disabili o persone in situazioni economiche difficili) per manipolarne il comportamento.
  • È proibito creare sistemi che assegnano punteggi sociali alle persone. Questo potrebbe dare vita a discriminazioni.
  • Non si può utilizzare l’IA per predire la commissione di un reato basandosi solo su un profilo personale.
  • È fatto divieto di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale tramite la raccolta indiscriminata di immagini da internet.
  • Non è consentito utilizzare l’IA per inferire le emozioni delle persone in ambienti lavorativi o scolastici. Le uniche eccezioni sono rappresentate da motivi medici o di sicurezza.
  • È proibito classificare le persone in base ai dati biometrici per trarre conclusioni su caratteristiche sensibili come la razza, le opinioni politiche o la sessualità.
  • L’impiego della biometria in tempo reale in spazi pubblici per finalità di sorveglianza è in genere vietato. Poche le eccezioni specifiche, come la ricerca di persone scomparse o la prevenzione di attacchi di stampo terroristico.

In base a quanto sancito dall’articolo 113 del Regolamento il capo II del Regolamento, che contiene anche il suddetto articolo 5 sulle pratiche vietate, si applica a partire dal 2 febbraio 2025.

Sanzioni amministrative

Il regolamento prevede l’applicazione di sanzioni amministrative qualora vengano violate le pratiche di AI vietate dall’articolo 5 appena analizzato, all’articolo 99 paragrafo 3.

La disposizione prevede nello specifico l’applicazione di sanzioni amministrative di importo fino a 35.000 euro. Qualora il responsabile del reato sia un’impresa, la sanzione viene applicata nella misura fino al 7% del fatturato annuo mondiale relativo all’anno precedente, se superiore.

In base a quanto previsto dall’articolo 113 del Regolamento l’articolo 99, compreso nel capo XII e dedicato appunto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle pratiche vietate, è applicabile a partire dal 2 agosto 2025.

 

Leggi anche: “AI Act: la legge europea sull’intelligenza artificiale

class action

Class action Le class action sono azioni collettive a tutela degli interessi omogenei di una serie di soggetti. la disciplina codicistica e le azioni a tutela dei consumatori

In che cosa consiste una class action

La class action è un’azione collettiva con cui un insieme di soggetti (ad es.: consumatori) può chiedere contro un unico soggetto il risarcimento di un danno o altra misura analoga oppure la cessazione di un comportamento lesivo dei propri diritti o interessi.

Quando si può fare una class action

Negli ultimi anni, la class action è stata oggetto di alcune rilevanti innovazioni normative, sia nel nostro ordinamento che a livello europeo, tese a rendere questo strumento ancora più vantaggioso, rispetto all’azione esercitabile singolarmente, per il soggetto che si ritiene danneggiato.

Tali novità legislative mirano, dunque, a favorire l’utilizzo delle azioni collettive, finora ancora poco sperimentate nelle aule dei nostri tribunali.

I procedimenti collettivi di cui al codice di procedura civile

Gli interventi normativi di cui sopra si  è detto disciplinano due diversi istituti, tra loro affini ma che riguardano situazioni differenti.

La legge n. 31/2019, introducendo gli artt. 840-bis e seguenti del codice di procedura civile, individua la disciplina dei procedimenti collettivi, azionabili anche da un singolo utente, oltre che da associazioni iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, che tutelino gli interessi di quanti si ritengano lesi da un comportamento tenuto dall’impresa o dal gestore di pubblici servizi.

Quante persone servono per fare una class action

Va notato, quindi, che nel caso dei procedimenti collettivi di cui alla disciplina codicistica, il comportamento lesivo può essere tutelato sia con l’azione individuale di un singolo soggetto (art. 840-bis c.p.c., quarto comma), sia come azione di classe; quest’ultima può essere azionata, a sua volta, da ciascun componente della classe (persona fisica o giuridica) oppure da un’organizzazione o associazione senza scopo di lucro, che abbia tra i suoi fini statutari la tutela dei diritti di cui si lamenta la lesione.

Se un’azione di classe, il cui avvio viene reso conoscibile attraverso appositi portali web, viene avviata da più componenti della medesima classe, si dispone la riunione dei vari ricorsi in un unico procedimento.

Il procedimento collettivo mira all’accertamento della condotta lesiva e può portare alla condanna di risarcimento del danno, alle restituzioni o all’inibizione o divieto di prosecuzione di una determinata condotta.

Una caratteristica da sottolineare propria dei procedimenti collettivi disciplinati dal codice di procedura civile è rappresentata dal fatto che non vi sono particolari limitazioni di materia riguardo all’oggetto degli stessi, a differenza, come vedremo tra breve, delle class action disciplinate dal Codice del Consumo.

Class action: le azioni rappresentative del Codice del consumo

Il d.lgs. 28/2023, recependo la Direttiva UE 1828 del 2020, ha introdotto gli artt. 140-ter e ss. del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005).

Le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori possono essere avviate dalle associazioni dei consumatori iscritte in un elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure da organismi pubblici indipendenti (ad esempio, il Garante della Privacy) o da enti designato da altri Stati membri dell’Unione Europea.

A differenza dei procedimenti collettivi disciplinati dal codice di procedura civile, quindi, nelle azioni rappresentative disciplinate dal Codice del Consumo non  è prevista la possibilità che la class action origini dall’azione individualmente avviata da una singola persona (fisica o giuridica) componente della classe.

La class action dei consumatori può essere azionata solo in determinate materie che comportino la lesione di interessi collettivi dei consumatori, come ad esempio in presenza di pratiche commerciali scorrette o di pubblicità ingannevole.

Come nei procedimenti collettivi sopra esaminati, anche le azioni rappresentative a tutela dei consumatori possono portare a provvedimenti inibitori o compensativi a carico del professionista/impresa che ha posto in atto il comportamento lesivo.

Ciò significa che il giudice può vietare a quest’ultimo di tenere un determinato comportamento o condannarlo a restituzioni in favore dei danneggiati o al risarcimento del danno a questi arrecato.

Come aderire alla class action

Tra i vantaggi propri delle class action vi è la possibilità, per gli enti legittimati a proporla, di agire senza necessità di raccogliere preventivamente il mandato di ogni interessato. Gli interessati, inoltre, possono manifestare la propria adesione all’azione anche dopo l’emanazione del provvedimento che chiude il giudizio, per beneficiare delle disposizioni risarcitorie in esso contenute.

Inoltre, la disciplina prevede, a favore dei ricorrenti, agevolazioni istruttorie, anche attraverso misure sanzionatorie a carico dell’impresa che non metta a disposizione materiale probatorio in suo possesso; circostanze, quelle appena descritte, che contribuiscono a rendere più favorevole l’azione collettiva rispetto a quella che potrebbe avviare il singolo danneggiato.

servitù di parcheggio

Servitù di parcheggio L’istituto della servitù di parcheggio e il suo tortuoso riconoscimento da parte della giurisprudenza. La decisiva sentenza delle Sezioni Unite n. 3952 del 2024

Cos’è la servitù di parcheggio?

La servitù di parcheggio è un istituto il cui riconoscimento, nel nostro ordinamento, è stato piuttosto controverso, essendosi susseguiti, nel corso degli anni, differenti orientamenti sul tema sia in giurisprudenza che in dottrina.

Da ultimo, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 3925 del 13 febbraio 2024, rappresenta un’autorevole pronuncia a favore della configurabilità della servitù di parcheggio, laddove le posizioni contrarie tendevano a ricondurre l’utilizzo di un parcheggio nell’alveo dei diritti contrattuali anziché in quello dei diritti reali.

Cosa sono le servitù prediali

Ma perché l’utilizzo di un parcheggio servente ad un’abitazione non ha trovato da subito pacifica collocazione tra le servitù prediali?

Per comprenderlo, è opportuno ricordare che, secondo l’art. 1027 del codice civile, la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

In linea più generale, le servitù prediali rientrano tra i diritti reali di godimento. Si tratta, cioè di diritti che conferiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. L’immediatezza comporta la possibilità di utilizzare il bene senza l’intervento di terzi. L’assolutezza si sostanzia nella possibilità di far valere nei confronti di chiunque (erga omnes) l’esistenza del vincolo sulla cosa.

La servitù di parcheggio nell’autonomia contrattuale

Chiarito ciò, va rilevato, ai fini della nostra analisi, che, a differenza di altre attività (come il transito sul fondo), il parcheggio di un veicolo non è stato inizialmente riconosciuto come strettamente inerente al fondo, ma piuttosto come un’esigenza della singola persona.

In altre parole, l’accordo con cui il proprietario di un fondo (servente) concede ad un altro soggetto la possibilità di parcheggiare un veicolo, veniva sempre ricondotto dalla dottrina ad una fattispecie obbligatoria (come ad es. un contratto di locazione o di comodato gratuito), anche quando l’area di parcheggio era destinata ad essere utilizzata in funzione della vicinanza ad un altro immobile (abitazione o ufficio di chi utilizza il veicolo: fondo dominante).

Il parcheggio come diritto reale

Cosa implicano le diverse ricostruzioni che possono essere date a questa fattispecie?

Innanzitutto, se l’utilizzatore del parcheggio viene considerato titolare di un diritto personale di godimento (come avviene nel caso della locazione), non potrà avvalersi delle azioni reali a difesa del proprio diritto nei confronti di chiunque, ma potrà solo rivolgersi contro il concedente in base al rapporto obbligatorio in essere.

Inoltre, in caso di alienazione del fondo servente, il nuovo proprietario non sarà tenuto a riconoscere la sussistenza del diritto di parcheggio concesso dal precedente proprietario. Diversamente, laddove il diritto dell’utilizzatore dell’area sia riconosciuto come servitù di parcheggio (quindi inerente al fondo) egli potrà continuare ad esercitare il suo diritto anche nei confronti del nuovo proprietario del fondo servente.

Giurisprudenza sulla servitù di parcheggio

Chiariti i termini della questione e le sue implicazioni pratiche, andiamo ora ad esaminare cosa è avvenuto in dottrina e giurisprudenza riguardo a questo tema.

Un primo orientamento, come si è detto, riteneva di non ammettere la configurabilità di un diritto reale di servitù di parcheggio, poiché si riteneva sussistere un interesse della persona all’attività di parcheggio, piuttosto che un’utilità inerente al fondo dominante.

Successivamente, la Corte di Cassazione, con la sent. 7561/2019, ha aperto all’ammissibilità dell’istituto della servitù di parcheggio, invitando i giudici, in sostanza, ad indagare ed interpretare il contenuto del contratto, per comprendere se le parti abbiano voluto costituire una servitù, individuando un diritto che avesse – come ogni diritto reale – i caratteri dell’assolutezza e dell’immediatezza, oltre che dell’inerenza ai fondi servente e dominante.

Allo stesso tempo, la dottrina ha posto l’attenzione su un altro aspetto decisivo per individuare se, nel caso concreto, si sia in presenza di una servitù di parcheggio o di un diritto personale di godimento: la residua sussistenza, in capo al titolare del fondo servente, di una possibilità di utilizzo del fondo.

Se ciò accade, allora si è in presenza di una servitù, poiché questa comprime, ma non “svuota”, la possibilità di godimento del proprio fondo. Diversamente, una locazione dell’area di parcheggio conferisce l’esclusività di utilizzo dell’area.

La sentenza n. 3925/2024 delle Sezioni Unite

In questo solco si inserisce la sentenza delle Sezioni Unite di cui si diceva in apertura di trattazione.

La sentenza delle SS.UU. n. 3925 del 13 febbraio 2024, infatti, evidenzia l’onere, per i giudici merito, di esaminare il contenuto del contratto, per verificare la sussistenza dei requisiti del diritto reale su cosa altrui (servitù).

Contestualmente, viene evidenziata la necessità che dalla pattuizione emergano con precisione anche altri particolari, come la puntuale localizzazione dell’area destinata al parcheggio: proprio in tal modo, infatti, può dedursi la permanenza di una residua utilità del fondo anche in capo al proprietario del fondo servente.

Vai agli altri articoli di diritto civile

accertamento tecnico preventivo

Accertamento tecnico preventivo (ATP) L’accertamento tecnico preventivo è un mezzo istruttorio che può essere richiesto prima dell’instaurazione del giudizio: presupposti e disciplina dell’ATP

Cos’è un accertamento tecnico preventivo?

L’accertamento tecnico preventivo, detto anche ATP, è un mezzo istruttorio che viene assunto in condizioni di urgenza, in vista dell’instaurazione di un giudizio (e quindi prima del giudizio stesso), per accertare lo stato dei luoghi o la condizione di cose in un preciso momento.

Lo scopo dell’ATP è quello di accertare tali condizioni prima che possano cambiare e rendere conseguentemente impossibile un successivo rilievo.

Come si richiede l’ATP ex art. 696 c.p.c.

Il procedimento finalizzato all’accertamento tecnico preventivo rientra tra quelli di istruzione preventiva disciplinati dal codice di procedura civile ed è regolato dall’art. 696 c.p.c. 

L’ATP si richiede con ricorso al giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito (o, in casi di eccezionale urgenza, al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta), in cui devono essere indicati i motivi che giustificano l’urgenza del provvedimento richiesto.

Se ritiene di accogliere il ricorso, in considerazione della ragionevole fondatezza dell’istanza (fumus boni iuris) e del possibile pregiudizio paventato dal richiedente derivante dall’eventuale inerzia (periculum in mora), il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) e fissa l’udienza a cui partecipano le parti in contraddittorio e il consulente stesso.

Il ricorso per ATP, ove accolto, deve essere notificato alla controparte insieme al decreto di fissazione dell’udienza.

Se il CTU accetta l’incarico, il giudice fissa la data dell’inizio delle operazioni peritali e assegna al consulente un termine per il deposito della relazione conseguente all’accertamento.

Chi paga il CTU in un accertamento tecnico preventivo?

Il carattere di urgenza dell’accertamento tecnico preventivo può essere dovuto a svariate motivazioni, come la deperibilità di un oggetto, il pericolo di alterazione dello stato dei luoghi o la necessità improcrastinabile di provvedere al ripristino degli stessi, senza poter attendere i tempi di un giudizio.

Si tratta, in sostanza, di un procedimento cautelare volto a “immortalare” le condizioni di un luogo o di una cosa, prima che le stesse possano cambiare.

Al sopralluogo finalizzato all’accertamento tecnico preventivo possono presenziare anche i consulenti tecnici di parte (CTP), delle cui osservazioni il CTU deve dar conto.

Una volta depositata la relazione, il procedimento di istruzione preventiva si chiude, con addebito delle relative spese in capo al richiedente. Salva la possibilità che le stesse vengano poi rifondate in caso di instaurazione del giudizio di merito e accoglimento della domanda con contestuale condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Le valutazioni del CTU nell’accertamento tecnico preventivo

Nel corso del tempo, la disciplina dell’accertamento tecnico preventivo è stata affinata dal legislatore, anche sulla scorta di alcune pronunce della Corte Costituzionale.

In particolare, è stata ammessa la possibilità di svolgere l’ATP anche sulla persona del richiedente o, ove vi sia consenso, sula persona nei cui confronti è diretta l’istanza.

Inoltre, dopo la novella legislativa in vigore dal 2006, l’accertamento tecnico preventivo può anche comprendere valutazioni del CTU sulle cause e sui danni provocati dall’evento sul bene oggetto di accertamento.

L’accertamento preventivo sui crediti ex art. 696 bis

Un’altra novità introdotta dalla novella del 2005 è la possibilità di esperire la consulenza tecnica preventiva anche in assenza di pericolo di dispersione della prova, per l’accertamento e la determinazione di crediti derivanti da fatto illecito o dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali (art. 696-bis c.p.c.).

In tal caso, al consulente è demandato anche l’esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.

Vedi tutti gli articoli di diritto civile

oblio oncologico

Oblio oncologico: le faq del Garante Oblio oncologico: dal Garante Privacy informazioni utili e indicazioni per cittadini e imprese sul diritto introdotto dalla legge n. 193/2023

Oblio oncologico, cos’è

Che cos’è il diritto all’oblio oncologico? Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni? Una persona clinicamente guarita può adottare un bambino? A queste e ad altre domande rispondono le FAQ pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le faq del Garante

L’obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche.

Il documento, pubblicato nella newsletter del 9 agosto 2024, oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Le FAQ sull’oblio oncologico insieme ad un’utile scheda in materia sono consultabili sul sito internet del Garante privacy.

Cosa stabilisce la legge sull’oblio oncologico

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr.

Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.

La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

 

Leggi anche Articolo di stampa e diritto all’oblio

processo civile telematico

Processo civile telematico: nuove regole dal 30 settembre Il processo civile telematico si aggiorna: deposito libero di file, pignoramenti via pec, più spazio per la busta telematica. Le nuove regole in un provvedimento del Mingiustizia

Cambiano le regole del Processo civile telematico

Nuove regole per il processo civile telematico. Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il  Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024 ha emanato nuove specifiche tecniche che riguardano il processo civile telematico e che entreranno in vigore da lunedì 30 settembre 2024.

Specifiche processo civile telematico: fonte

Le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico attuano le previsioni contenute nell’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 contenente il regolamento delle regole tecniche per l’adozione, anche nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Depositi telematici di audio e video

Da fine settembre i soggetti autorizzati potranno allegare agli atti depositati telematicamente anche i documenti informatici in formato:

  • audio (.mp3; .flac, .raw; .wav; .aiff; .aife);
  • video (.mp4;. .m4v; .mov; .mpg; .mpeg; .avi);
  • testo (.pdf; .rtf; txt);
  • ipertesto (.xml; .html);
  • posta elettronica (.eml; msg);
  • compresso (.zip; .rar; .arj);
  • immagini (.jpg; .jpeg; .tif; .gif;.dcm).

Busta telematica più grande

La busta telematica raddoppia le dimensioni. Da 30 Mb si passerà quindi a 6o Mb. In questo modo si eviteranno i depositi multipli spesso necessari a causa delle dimensioni dei file.

Depositi telematici: accettazione automatica

Quando gli addetti provvederanno al deposito telematico si attiverà una procedura di accettazione automatizzata. Grazie ad alcuni controlli preliminari il sistema sarà in grado di segnalare la presenza di eventuali problemi suddivisi in tre distinte categorie:

  • Warn: segnalazione che non blocca la procedura;
  • Error: anomalia che blocca il deposito e che richiede l’intervento della cancelleria;
  • Fatal: anomalia che blocca il procedimento e che rappresenta un’anomalia non gestibile o  non gestita.

Sul deposito telematico leggi anche questa interessante nota alla Cassazione n. 16552/2024 “Pec non funzionante: nuovo deposito entro 20 giorni.”

Processo civile telematico: notifica UNEP

Gli avvocati potranno chiedere all’UNEP di provvedere alla notifica telematica a mezzo pec nei confronti del destinatario, semplificando così la procedura di notifica.

Notifica via pec e deposito della relativa prova

Gli avvocati che effettueranno le notifiche a mezzo pec dovranno provvedere poi al deposito dei documenti che dimostrano l’avvenuta operazione depositando l’atto, la ricevuta di consegna e quella di accettazione.

Richiesta copie di atti e documenti

I soggetti non abilitati potranno chiedere il rilascio di copia di atti e documenti per mezzo di un servizio disponibile nel punto  di accesso e sul PST. In questo modo il soggetto interessato potrà individuare il documento o l’atto, pagare e inviare infine la richiesta effettiva della copia. Sarà possibile anche richiedere copie di diverso tipo e in diversi formati alla cancelleria.

L’impossibilità di evadere la richiesta verrà comunicata al richiedente in modo automatico.

Rilascio di copie di atti e documenti

La copia informatica di atti e documenti verrà inviata al richiedente come allegato di un messaggio di posta elettronica certificata.

Attestazione di conformità su documento separato

Nei casi in cui sarà necessario attestare la conformità di una copia informatica l’attestazione andrà inserita in un documento in formato PDF che dovrà contenere la descrizione sintetica del documento e il nome del file. Il soggetto che compirà l’attestazione di conformità lo dovrà quindi firmare con firma digitale o elettronica qualifica.

Leggi anche Il processo telematico non è pronto per audio e video