esami avvocato

Esami avvocato: Aiga chiede proroga del regime transitorio L'associazione dei Giovani Avvocati ha inviato una proposta di emendamento al decreto Milleproroghe in discussione in Parlamento

Esami avvocato proroga “vecchio” regime

Esami avvocato: l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha inviato a tutte le forze parlamentari una proposta di emendamento al Decreto Milleproroghe, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, per prorogare il regime transitorio delle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione forense anche per l’anno 2025, confermando quelle adottate per le sessioni 2023 e 2024.
“AIGA esprime la preoccupazione di migliaia di giovani praticanti avvocati, che attualmente non hanno certezze sulle modalità dell’esame”, afferma Carlo Foglieni, presidente AIGA.
“La richiesta è quella di prorogare l’entrata in vigore delle modalità stabilite dalla Legge 247/12, favorendo così una continuità con le procedure attuali. È evidente infatti che, nonostante le numerose proroghe e le modifiche legislative intervenute nel tempo, l’attuale disciplina dell’esame di abilitazione prevista dalla Legge 247/2012 sia superata e non rispondente alle esigenze di preparazione degli aspiranti avvocati: l’introduzione obbligatoria delle Scuole forensi e l’adozione di modalità d’esame emergenziali negli ultimi anni hanno contribuito a delineare un quadro normativo e formativo più articolato e diversificato”.

Coerenza e continuità nel percorso di abilitazione

La proposta dell’AIGA mira a garantire una maggiore coerenza e continuità nel percorso di abilitazione, riducendo le incertezze per i candidati e mantenendo la modalità speciale di svolgimento dell’esame che prevede una prova scritta (atto giudiziario) e un orale trifasico, già sperimentata con successo nella sessione 2023-24.
“La proroga del regime transitorio è un passo necessario per garantire un esame più equo e adeguato ai tempi”, conclude Foglieni. “Ma restiamo in attesa dell’adozione di una modifica normativa che preveda l’adeguamento, l’aggiornamento e l’ottimizzazione della disciplina in tema di esame d’abilitazione, offrendo finalmente ai giovani praticanti avvocati un percorso di abilitazione chiaro e ben definito, in linea con le attuali esigenze della formazione forense”.
sospeso l'avvocato

Sospeso l’avvocato che non controlla la pec Il CNF sull'inadempimento al mandato e la responsabilità disciplinare per negligenza nel controllo della propria pec

Notifiche via pec “ignorate”

Può essere sospeso l’avvocato che non controlla la pec. “Costituisce – infatti – violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata”. Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 134/2024 confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale inflitta a un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina.

La vicenda

Nel caso di specie, il professionista non si era accorto della notifica PEC dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell’opposto. All’esito del procedimento disciplinare, il CDD gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per otto mesi.

L’avvocato adiva il CNF lamentando che “avere ignorato la PEC di notifica, potrebbe al più comportare responsabilità civile ma, in assenza di specifica motivazione sulla trascuratezza degli interessi della parte assistita, non potrebbe comportare responsabilità disciplinare”.

La decisione

Per il CNF, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato confermando la decisione assunta dal CDD, le cui motivazioni il Consiglio condivide anche con riguardo alla scelta della sanzione comminata. L’argomentare logico del ricorrente secondo il quale, la mancata visione della pec di notifica sarebbe stata “una mera svista” non convince il Collegio il quale ritiene invece che tale definizione rappresenti “un artificio linguistico dietro cui celare il comportamento negligente, documentalmente provato”.

Non verificare la PEC, “nella consapevolezza, anche solo per la vicenda in oggetto, del periodo nel quale potesse maturare un’opposizione ad un decreto ingiuntivo, è circostanza che di per sé denota negligenza con le dirette conseguenze in termini di configurabilità della violazione di cui all’art. 26 comma 3” aggiunge il CNF. Si tratta, di una negligenza che nasce dal “disinteresse” nei confronti delle sorti del cliente, “ed è certamente rilevante e si pone al di sotto della diligenza media, proprio perché al ricorrente era chiaro che si sarebbe potuto trovare innanzi ad una opposizione e per tanto avrebbe dovuto usare il massimo della diligenza nella verifica di eventuali PEC. Tutto ciò configura – prosegue ancora il Consiglio – anche la violazione degli articoli 9,10 e 12 in quanto nella vicenda in oggetto il disvalore del comportamento negligente è fornito proprio dalla mancata costituzione nel giudizio di opposizione”.

Per cui, il ricorso è rigettato e la sanzione ritenuta congrua.

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Magistratura onoraria: la riforma La riforma della magistratura onoraria riceva il primo si della Camera: cambiano le regole su orari di lavoro, compensi e regime contributivo

Magistratura onoraria: primo sì della Camera

La riforma della magistratura onoraria (disegno di legge approvato il 4 giugno 2024 dal CDM) riceve 145 voti a favore della Camera dei deputati, nessuno ha espresso voto contrario, gli astenuti però sono stati 86.

Il provvedimento, emanato per scongiurare il deferimento alla Corte di Giustizia, passa ora al vaglio del Senato. Il testo introduce norme applicabili ai giudici onorari  in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 116/2017.

In Commissione il provvedimento di riforma ha subito diverse modifiche, vediamo quindi cosa prevede il testo attuale.

Vedi il dossier della Camera sulla riforma

Orario di lavoro e disciplina

Al Presidente del tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale è riconosciuto il compito di definire il programma di lavoro dei magistrati onorari, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale. Detto programma deve essere elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura.

La durata dell’orario di lavoro:

  • non deve superare le 36 ore per ogni settimana per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività;
  • non deve superare le 16 ore per ogni settimana per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività per assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

Compenso

Il compenso annuo spettante ai magistrati onorari confermati che svolgono le loro funzioni in via esclusiva, è di 58.840 euro, a cui si aggiunge un trattamento di fine rapporto.

Ai magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto invece il compenso annuo di 25.000 euro (più elevato quindi rispetto agli iniziali 20.000 euro) oltre un trattamento di fine rapporto. A questi magistrati onorari spettano anche i buoni pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, qualora venga superata la soglia delle sei ore di presenza all’interno dell’ufficio giudiziario.

Contributi e previdenza

Il provvedimento prevede specifiche disposizioni relative al regime contributivo e previdenziale.

  • I magistrati onorari confermati che svolgono l’attività in via esclusiva sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e sono iscritti a specifiche forme di previdenza e assistenza sociale.
  • I magistrati onorari confermati che non esercitano in via esclusiva, invece, sono iscritti alla Gestione separata INPSe assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essi hanno anche titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e mantengono l’iscrizione alla Cassa medesima. Se svolgono invece attività lavorative aggiuntive, diverse da quella forense, conservano  il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività.

Incompatibilità

Il magistrato onorario è incompatibile con il ruolo quando, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, abbia svolto in modo prevalente e abituale l’attività di avvocato  per conto di istituti e imprese di assicurazione, bancarie o di intermediazione finanziaria operanti nello stesso circondario in cui lo stesso opera.

Inalterata la causa di incompatibilità prevista in origine che impedisce ai magistrati onorari di svolgere la loro attività negli uffici giudiziari dello stesso circondario in cui il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini fino al primo grado, esercitano la professione di avvocato.

I magistrati onorari non possano inoltre essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario il coniuge, i conviventi, la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.  

Rimessione nei termini e conferma

Prevista infine una procedura di rimessione nei termini per la richiesta di conferma nella magistratura onoraria, riservata ai magistrati onorari che non l’avevano ancora presentata.

Tale procedura è applicabile quando, all’esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse disponibili e il CSM bandisce, con delibera, una nuova procedura di valutazione per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili.

I magistrati onorari non confermati per la mancata partecipazione alle prove valutative concluse o per aver rinunciato a sostenere il colloquio orale, anche in presenza di domanda di conferma,  possono fare domanda per partecipare alle nuove procedure valutative sino al compimento del settantesimo anno di età.

Per quanto riguarda l’opzione per l’esclusività, si prevede che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.

separazione carriere giudici

Separazione delle carriere: primo sì alla Camera Approvato in Commissione il disegno di legge sulla riforma della Giustizia sulla divisione delle carriere della magistratura requirente e giudicante

Ok della Commissione Affari Costituzionali

Il disegno di legge sulla separazione delle carriere il 3 dicembre 2024 è stato approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera, che ha concluso l’esame degli emendamenti presentati, respingendoli tutti.

Il disegno di legge costituzionale di riforma che contiene le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” è quindi quello approvato dal Cdm il 29 maggio 2024.

Il testo del ddl, composto da otto articoli, interviene sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione disponendo la separazione delle carriere dei magistrati, introducendo un sistema di sorteggio per la componente laica del CSM e istituendo l’Alta Corte per giudicare gli errori dei magistrati.

La riforma verrà discussa in Aula alla fine della prima settimana di dicembre.

Separazione delle carriere

Il primo punto della riforma, che la magistratura non ha accolto con favore, dispone la separazione delle carriere. La modifica prevede che i magistrati requirenti non possano passare al ruolo della magistratura giudicante e viceversa.

Indipendenza della magistratura requirente

La separazione delle carriere mira anche a garantire la piena indipendenza della magistratura requirente da qualsiasi tipo di influenza e di interferenza da parte del Governo e da parte di altri poteri, al pari della magistratura giudicante.

Cambia la composizione del CSM

La riforma interviene anche sulla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il CSM  verrà diviso in due sezioni, una dedicata ai magistrati requirenti e una ai magistrati giudicanti, presiedute entrambe dal Presidente della Repubblica.

Nomina della componente laica del CSM

La componente laica del CMS, costituita attualmente dai membri eletti dal Parlamento, verrà nominata per sorteggio, sempre con la finalità di garantire la piena indipendenza e imparzialità del Consiglio Superiore della Magistratura.

Istituita l’Alta Corte

Per giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati viene istituita l’Alta Corte, che si va a sostituire in questo modo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Critiche e plausi

All’indomani dell’approvazione non mancano critiche, ma anche manifestazioni di approvazione per il testo della riforma.

Il M5S critica duramente l’approvazione della separazione delle carriere in Commissione Affari Costituzionali, definendola un piano orchestrato dal centrodestra per indebolire la magistratura e sottrarre autonomia ai pubblici ministeri. Secondo i parlamentari pentastellati, il ministro Nordio persegue un modello simile a quello inglese, dove la Polizia non dipende dai magistrati, rendendola invece soggetta ai ministeri competenti. Temono che la riforma porti alla subordinazione della giustizia alla politica, con il rischio di retrocessioni e trasferimenti per dirigenti scomodi. Il Movimento infine accusa il governo Meloni di smascherare un piano di contro-riforma costituzionale che mina l’indipendenza della magistratura e il coordinamento delle indagini.

Diverso invece il pensiero del centro destra. I deputati Tommaso Calderone e Paolo Emilio Russo, sottolineando l’importanza di questo traguardo, evidenziano come l’approvazione della separazione delle carriere, segni un passo storico verso una giustizia più efficiente e imparziale. La riforma, sostenuta da Forza Italia sin dalla sua nascita e inserita tra le priorità del programma elettorale del centrodestra, è stata realizzata senza intenti punitivi e con massimo rispetto per il lavoro della magistratura. Dopo oltre un anno di confronti e audizioni, il risultato testimonia l’impegno a consegnare a fine legislatura un’Italia profondamente rinnovata.

notifiche avvocati

Notifiche avvocati: come si usa l’area web Notifiche avvocati: il D.lgs n. 164/2024 introduce importanti novità in materia di notifiche a mezzo pec in caso di fallimento della notifica

Notifiche avvocati: le modifiche del D.lgs. 164/2024

In materia di notifiche effettuate dall’avvocato il D.lgs n. 164/2024, che contiene il  correttivo più recente della Riforma Cartaria, apporta significative modifiche alla legge n. 53/94. In questo modo il decreto uniforma le notifiche in proprio degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari nei casi in cui il messaggio risulti impossibile da recapitare. Questo intervento è parte di un più ampio processo di informatizzazione del sistema giudiziario italiano finalizzato a renderlo più rapido ed efficiente. 

Novità articolo 3-ter legge n. 53/94

L’articolo 6 del D.lgs n. 164/2024 ha rivisto la disciplina delle notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC), modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter della legge n. 53/94.

Notifica fallita per causa imputabile al destinatario

Ora, quando una notifica via PEC non viene recapitata per cause imputabili al destinatario, l’atto è inserito in un’area riservata del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia “unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.”

Il perfezionamento della notifica avviene al decimo giorno dall’inserimento nel portale, oppure il giorno in cui il destinatario accede all’area riservata, se precedente.

Notifica fallita per causa non imputabile al destinatario

Se invece il mancato recapito è dovuto a cause non imputabili al destinatario, la notifica deve essere eseguita con modalità tradizionali, dall’avvocato a mezzo posta o dall’ufficiale giudiziario in base a quanto previsto all’art. 137 c.p.c e seguenti. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.” 

Notifiche avvocati: le implicazioni delle modifiche

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso la digitalizzazione del sistema giuridico. Uniformando le procedure di notifica degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari, si semplificano i processi e si migliorano i tempi di gestione.

La creazione dell’area riservata sul Portale dei Servizi Telematici è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre gli ostacoli burocratici. Allo stesso tempo, essa è in grado anche di garantire il rispetto dei diritti del destinatario, con regole chiare e uniformi per il perfezionamento della notifica.

Con l’informatizzazione del processo civile, cresce anche la responsabilità degli avvocati nell’utilizzo degli strumenti digitali. Adeguarsi a queste novità è fondamentale per operare efficacemente nel contesto giuridico in continua evoluzione.

 

Leggi anche: Notifiche non perfezionate: aggiornato il PCT

avvocati

Avvocati: addio responsabilità per colpa lieve Responsabilità professionale avvocati: la proposta di legge Zanettin la limita a solo e alla colpa grave come per i magistrati

Responsabilità professionale avvocati: la pdl

Avvocati, addio responsabilità per colpa lieve? Il senatore Zanettin propone una modifica della responsabilità professionale avvocati intervenendo sull’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che regola la professione forense. Il disegno di legge, assegnato alla seconda Commissione permanente Giustizia il 28 novembre 2024, mira a uniformare il regime di responsabilità degli avvocati a quello dei magistrati, introducendo una limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. 

Responsabilità professionale avvocati: il contesto attuale

La legge  n. 247/2012 non contiene disposizioni specifiche sulla responsabilità degli avvocati. La giurisprudenza prevalente stabilisce che l’avvocato risponda anche per colpa lieve, salvo in casi di problemi tecnici di particolare complessità. Questa regola lascia gli avvocati esposti a contestazioni, anche in situazioni di incertezza giuridica. Un problema crescente è l’aumento delle azioni legali contro gli avvocati, spesso legate a ricorsi dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. Queste situazioni, dovute anche a errori interpretativi o mutamenti nella giurisprudenza, alimentano il contenzioso. I giudici, invece, operano in un regime diverso. La legge 13 aprile 1988, n. 117, limita infatti la responsabilità dei magistrati ai casi di dolo e colpa grave, escludendo errori di interpretazione del diritto.

Responsabilità limitata al dolo e alla colpa grave

Per questo il disegno di legge vuole equiparare la responsabilità degli avvocati a quella dei magistrati, aggiungendo un periodo al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 247 del 2012. Il testo prevede infatti che lavvocato risponda solo per dolo o colpa grave, escludendo la responsabilità per attività di interpretazione delle norme giuridiche.

Perché questa riforma è necessaria

La proposta si fonda su due considerazioni principali:

  • incertezza del diritto: l’avvocato opera in un contesto giuridico complesso e in continua evoluzione, simile a quello dei magistrati. Errori interpretativi possono derivare dalla mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali, non da negligenza;
  • riduzione del contenzioso: limitare la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave potrebbe ridurre le azioni legali pretestuose contro gli avvocati, soprattutto in caso di ricorsi inammissibili.

Questa riforma mira quindi a uniformare il regime di responsabilità delle due principali categorie di operatori del diritto, avvocati e magistrati. Con la modifica si otterrebbe il riconoscimento del contesto di incertezza in cui entrambi operano e un passo avanti verso un sistema giuridico più equilibrato e in grado di garantire maggiore tutela professionale. Resta da vedere come sarà accolta soprattutto dagli operatori del settore.

 

Leggi anche: Responsabilità avvocato: vale la regola del più probabile che non

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bollino blu

Bollino Blu avvocati per il rischio fiscale Il bollino blu per il rischio fiscale delle imprese sarà rilasciato da avvocati e commercialisti in possesso di determinati requisiti

Bollino blu rischio fiscale: ruolo centrale dei professionisti

Il bollino blu sulla certificazione del rischio fiscale delle imprese, comprese le PMI, sarà compito dei professionisti. Per questo il decreto del Mef del 12 novembre 2024 interviene per stabilire i requisiti degli avvocati e dei commercialisti abilitati a certificare il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previsto dall’art. 4 comma 1 bis del dlgs n. 128/2015. La misura rientra nel regime di adempimento collaborativo che promuove la comunicazione e la cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Professionisti: requisiti per l’iscrizione all’elenco

La certificazione potrà essere rilasciata da avvocati e commercialisti iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio Nazionale forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’iscrizione al suddetto elenco potrà essere richiesta però solo dai professionisti iscritti all’albo professionale da più di cinque anni e in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto. Tra questi il decreto menziona l’assenza di condanne definitive per determinati reati, l’assenza di cause di esclusione dalle procedure d’appalto previste dall’art. 94, comma 2 del dlgs n. 36/2023 e la mancanza di condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 c.c.

Il professionista per iscriversi all’elenco che lo abilita alla certificazione deve essere in possesso anche di competenze specifiche e capacità professionali. Lo stesso deve essere aggiornato sulle recenti normative e prassi n materia di sistemi di controllo e gestione dei rischi, principi contabili applicati dall’incaricante nel periodo di certificazione e diritto tributario.

Completano il quadro dedicato all’elenco, i requisiti e le eventuali incompatibilità dei professionisti indicate negli articoli 3 e 4 del decreto.

Bollino Blu rischio fiscale PMI: finalità

Con l’apposizione del bollino blu gli avvocati e i commercialisti vengono così coinvolti in un sistema innovativo per la certificazione del rischio fiscale, che fa parte del Tax Control Framework (TCF). Un sistema che punta a ridurre l’evasione fiscale attraverso un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria e offre benefici concreti alle aziende certificate.

Il tutoraggio fiscale per le PMI sopra una soglia di 5,16 milioni di euro supervisionato da professionisti qualificati garantisce inoltre scudi contro sanzioni amministrative e penali, incentivando la trasparenza e il rispetto delle regole.

L’attività di certificazione

Il professionista, nel prepararsi all’attività di certificazione, deve documentare la propria iscrizione all’elenco, la sua affidabilità organizzativa e tecnica per adempiere l’incarico, l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza richiesti.

Per procedere al rilascio della certificazione il professionista deve attestare che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che gli ha conferito l’incarico sia coerente con le linee guide previste dall’art. 4 comma 1 quater del dlgs n. 128/2015. A tal fine è tenuto a  svolgere tutta una serie di controlli, verifiche e valutazioni.

Bollino blu rischio fiscale: contenuto

La certificazione rilasciata dal professionista deve contenere soprattutto la dichiarazione che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti e alle linee guida previste dal dlgs.  n. 128/2015, ma anche la descrizione di eventuali carenze non significative per l’affidabilità del sistema e la sottoscrizione del certificatore. La certificazione è rilasciata al soggetto che ha conferito l’incarico e deve essere conservata per la durata di tre anni sia dal committente che dal professionista. Se durante il periodo della validità della certificazione si dovessero verificare modifiche organizzative tali da richiedere un aggiornamento del sistema sarà necessario produrre una nuova certificazione.

La certificazione infedele attestata la professionista sarà oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di competenza. Questi potranno così avviare sia procedimenti di sospensione o di cancellazione dell’iscrizione dall’elenco che il procedimento disciplinare.

 

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concorso 400 magistrati

Concorso 400 magistrati: le prove orali Pubblicato il calendario delle prove orali previste dal concorso per 400 magistrati indetto nel 2023. Si parte dal 13 gennaio 2025

Bando 400 magistrati, calendario prove orali

E’ stato comunicato dall’Ufficio Concorsi della Direzione Generale dei Magistrati il calendario delle prove orali previste dal concorso per 400 Magistrati indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 2023.

In base all’ordine di estrazione, le convocazioni cominceranno con i candidati relativi al distretto della Corte d’Appello di Torino per le sessioni in programma dal 13 al 16 gennaio 2025.

Successivamente, il calendario proseguirà con gli altri distretti, per concludersi con i candidati relativi alla Corte d’Appello dell’Aquila, nelle sessioni in programma dal 24 al 27 giugno 2025.

Con avviso del 19 novembre 2024 è stata inoltre pubblicata la scheda pratica sull’esercizio del diritto di accesso e di copia degli atti relativi alla procedura concorsuale.

Le modalità operative per procedere alla visione degli atti e al rilascio delle copie sono riportate nella comunicazione.

Tutti i dettagli sono disponibili nella SCHEDA DI SINTESI sul sito del ministero della Giustizia.

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notaio non versa le tasse

Notaio non versa le tasse: rispondono anche le parti Se il notaio non versa le tasse della compravendita immobiliare perché si appropria del denaro, i contraenti restano comunque responsabili 

Pagamento tasse rogito: responsabilità contraenti

In relazione a un atto di compravendita immobiliare se il notaio non versa le tasse previste perché se ne appropria, i contraenti restano responsabili. La registrazione telematica degli atti effettuata dal notaio non lo rende soggetto unico responsabile del versamento delle imposte previste. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 26800/2024.

L’Agenzia chiede i soldi alla contraente

Una s.r.l a socio unico presenta ricorso per Cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di rigetto dell’impugnazione contro l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ha infatti richiesto il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di compravendita immobiliare. La s.r.l però sostiene di aver già versato l’intero importo al notaio incaricato, che però si è appropriato indebitamente delle somme senza trasferirle all’erario.

Notaio non versa le tasse: unico responsabile?

Nell’unico motivo di ricorso che la s.r.l presenta in Cassazione lamenta la violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l’art. 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1987 e degli artt. 3 e 53 della Costituzione italiana.

Per la società  il giudice d’appello ha erroneamente attribuito una responsabilità solidale alla contribuente, nonostante il comportamento illecito del notaio, che ha trattenuto indebitamente le somme destinate al pagamento delle imposte. La società sostiene inoltre che, con l’introduzione della registrazione telematica degli atti immobiliari, il notaio diventa l’unico responsabile del versamento dell’imposta, poiché le parti contraenti forniscono la provvista necessaria al notaio stesso. La consegna delle somme al notaio dovrebbe quindi liberare il contribuente dall’obbligo tributario, ai sensi dell’art. 1188 del codice civile.

Il contribuente rischia di pagare due volte

La società evidenzia inoltre una presunta disparità di trattamento. Il contribuente, infatti, rischia di dover pagare nuovamente l’imposta in caso di appropriazione indebita da parte del notaio. Quest’ultimo invece beneficia di garanzie sia preventive (deposito delle somme prima del rogito) sia successive (privilegio speciale sugli immobili).

La stessa infine rileva come l’applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 rappresenterebbe una violazione dell’art. 53 della Costituzione, imponendo un onere economico al contribuente senza una sua colpevolezza manifesta e senza espressione di capacità contributiva.

Notaio solidalmente responsabile

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società confermando che, anche quando si utilizza la registrazione telematica dell’atto tramite il modello unico informatico (M.U.I.), il notaio rimane solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte.

Questa modalità di registrazione non modifica però la responsabilità solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, che coinvolge le parti contraenti dell’atto.

La responsabilità del notaio è una garanzia per l’amministrazione finanziaria, ma non esclude che il presupposto impositivo riguardi le parti contraenti. Il fatto che il notaio possa appropriarsi indebitamente delle somme non altera il vincolo di solidarietà tra le parti, che resta intatto in base alla normativa vigente. Pertanto, il contribuente è comunque tenuto al pagamento, poiché il rapporto fiduciario tra le parti e il notaio non influisce sulla responsabilità fiscale solidale.

Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, la Cassazione precisa infine che l’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viola i principi di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e di capacità contributiva (art. 53 Costituzione). Il notaio, nel ricevere le somme, agisce in virtù di un rapporto fiduciario e non come esattore dello Stato. Eventuali illeciti del notaio non possono essere imputati alla normativa sulla solidarietà fiscale, che resta valida.

 

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contribuzione modulare volontaria avvocati

Contribuzione modulare volontaria avvocati La contribuzione modulare volontaria consente agli avvocati di accantonare importi annuali che andranno ad aumentare l’importo della pensione

Contribuzione modulare volontaria: cos’è

La contribuzione modulare volontaria è un tipo di contribuzione che permette di aumentare l’importo finale della pensione. L’avvocato iscritto alla Cassa Forense o titolare di pensione di invalidità, attraverso il versamento di un importo accessorio e volontario appunto, accantona annualmente un montante, che andrà ad integrare  l’importo della pensione. Il versamento volontario consiste in una percentuale variabile dall’1% al 10% del reddito IRPEF dichiarato dall’avvocato.

Riferimento normativo

La contribuzione modulare volontaria è prevista e disciplinata dall’art. 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, deliberato nel 2018 e approvato nel 2020. La norma, intitolata “Contributo soggettivo modulare volontario” prevede infatti che gli iscritti alla Cassa Forense (e i pensionati di invalidità), possano versare in via del tutto volontaria ed eventuale una contribuzione ulteriore dall’1% fino al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, fino al tetto reddituale contemplato dall’art. 17 comma 1 lettera a) del regolamento. L’importo così accantonato, si va a sommare al montante individuale nominale sul quale si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.

Versamento tardivo inammissibile

L’avvocato interessato deve esprimere la volontà di procedere al versamento del contributo modulare volontario soggettivo nel momento in cui procede alla compilazione del Modello 5, indicando nello specifico quale percentuale di reddito intende versare e a tale titolo.

La percentuale, una volta indicata, potrà essere aumentata o diminuita per una sola volta prima che venga generato il bollettino necessario al pagamento dei contributi previdenziali (con scadenza al 31 dicembre).  Il pagamento tardivo delle somme non è ammesso, le somme non verranno infatti accettate, con conseguente restituzione all’iscritto.

Vantaggi fiscali e pensionistici

Il versamento della quota modulare volontaria offre il doppio vantaggio di essere interamente deducibile: da un lato riduce l’impatto fiscale per l’iscritto, dall’altro aumenta la contribuzione previdenziale individuale.

Grazie alla quota modulare, è possibile beneficiare di una deducibilità superiore a quella delle polizze assicurative. Inoltre, questa adesione non preclude la possibilità di sottoscrivere anche una pensione complementare, permettendo di sfruttare pienamente gli ulteriori benefici fiscali previsti.

Oltre ai vantaggi fiscali, aderire alla modulare è conveniente anche in ottica previdenziale: le somme versate si convertiranno in una quota aggiuntiva di pensione, incrementando così l’importo finale al momento del pensionamento.

Le novità da gennaio 2025

Dal 2025, il sistema pensionistico degli avvocati applicherà il sistema di calcolo contributivo. Questa però non è la sola novità prevista dalla riforma.

L’aliquota massima per il contributo modulare volontario passa infatti dal 10% al 20%, mantenendo invariato il contributo minimo dell’1%. Questa modifica rende l’istituto più vantaggioso, in particolare per i redditi medio-alti, migliorando sia la deducibilità fiscale che i benefici pensionistici futuri.

Contestualmente, il tetto pensionabile aumenta da 121.900 euro nel 2024 a 130.000 euro nel 2025, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo dell’istituto.

Un’altra novità significativa riguarda la maggiore flessibilità nella scelta del contributo. Fino al 2024, l’opzione per il contributo modulare era irreversibile (per l’anno in corso) e doveva essere effettuata con il modello 5. Dal 2025, invece, gli iscritti potranno modificare l’opzione, aumentandola o riducendola, entro lo stesso anno solare, attraverso una procedura online predisposta dalla Cassa.

Infine, essendo aliquote volontarie, la mancata contribuzione (da versare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre) non comporta sanzioni.

Queste novità introducono maggiore flessibilità e convenienza, rendendo il contributo modulare uno strumento più accessibile e utile per gli iscritti, che potranno ottimizzare i benefici anno per anno.

 

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