conflitto di interessi

Conflitto di interessi avvocato: illecito anche se solo potenziale Il CNF chiarisce che l’avvocato commette illecito disciplinare per conflitto di interessi anche se solo potenziale

Il conflitto di interessi come illecito disciplinare

La sentenza n. 443/2024, pubblicata il 29 giugno 2025 sul portale del Codice Deontologico Forense, ha affrontato un tema di grande rilievo in materia di responsabilità disciplinare dell’avvocato: il conflitto di interessi.

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che l’illecito sussiste anche in assenza di un danno effettivo e persino quando il conflitto sia solo potenziale, ribadendo la funzione preventiva della norma.

Il fatto oggetto di contestazione

Nel caso deciso, un avvocato era stato deferito per avere assunto l’incarico di assistenza in un procedimento in cui l’altra parte era un soggetto con il quale intratteneva rapporti professionali e personali qualificati, tali da ingenerare il rischio che l’attività difensiva potesse non essere svolta con piena indipendenza.

La difesa del professionista si era concentrata sull’assenza di un concreto pregiudizio per il cliente e sull’impossibilità di dimostrare che i rapporti con la controparte avessero effettivamente influenzato il suo operato.

La decisione del CNF: l’illecito di pericolo

Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto questa tesi, chiarendo che la violazione dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense si configura come illecito di pericolo, assimilabile – per struttura – a fattispecie proprie del diritto penale in cui il rischio astratto di danno è sufficiente a integrare la condotta vietata.

Come precisa la motivazione, il divieto di operare in conflitto di interessi mira a:

  • Tutela della fiducia del cliente

  • Garanzia dell’indipendenza e imparzialità dell’avvocato

  • Salvaguardia della corretta percezione sociale dell’attività professionale

In questa prospettiva, è sufficiente che l’attività difensiva possa apparire condizionata da interessi contrapposti, a prescindere dal pregiudizio effettivo subito dal cliente.

Il concetto di conflitto anche solo potenziale

Il CNF ha ribadito che l’art. 24 cdf ha una finalità anticipatoria e preventiva, volta a evitare situazioni che possano anche solo far dubitare della correttezza dell’operato del professionista.

Di conseguenza, per l’integrazione dell’illecito disciplinare non è necessario dimostrare:

  • La produzione di un danno concreto

  • L’effettivo condizionamento dell’azione difensiva

Basta che l’avvocato versi in una condizione idonea ad alterare la percezione di terzietà e lealtà richiesta dal ruolo.

separazione carriere giudici

Separazione delle carriere: cosa prevede la riforma Il disegno di legge sulla riforma della Giustizia sulla divisione delle carriere della magistratura requirente e giudicante è in corso di esame al Senato

Separazione delle carriere: ddl all’esame del Senato

Il disegno di legge sulla separazione delle carriere, il 16 gennaio 2025 è stato approvato dalla Camera con 174 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti. Il disegno di legge costituzionale di riforma contiene le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Il testo della riforma della separazione delle carriere, come reso noto dal ministero della Giustizia, il 26 marzo 2025  ha ricevuto il parere non ostativo della Commissione Giustizia del Senato ed è stato trasmesso alla commissione Affari costituzionali, per il prosieguo dell’esame.

L’esame del testo è stato ripreso dal Senato e in Aula proseguono sia l’illustrazione che il voto degli emendamenti presentati.

Il 1° luglio è stato approvato l’articolo che interviene sulla formulazione del comma 10 dell’articolo 87 della Costituzione. La modifica prevede che il Presidente della Repubblica presieda sia il CSM giudicante che requirente, non più l’unico CSM previsto dalla formulazione originaria del comma 10 art. 87 Costituzione. Nella stessa giornata è iniziato anche l’esame dell’articolo 2 che modifica l’art. 102 della Costituzione.

Cosa prevede la riforma

Il testo, composto da otto articoli, interviene infatti sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, disponendo la separazione delle carriere dei magistrati, introducendo un sistema di sorteggio per la componente laica del CSM e istituendo l’Alta Corte per giudicare gli errori dei magistrati.

L’approvazione del testo da parte del Senato potrebbe slittare alla seconda settimana di luglio 2025.

Separazione delle carriere

Il primo punto della riforma, che la magistratura non ha accolto con favore, dispone la separazione delle carriere. La modifica prevede che i magistrati requirenti non possano passare al ruolo della magistratura giudicante e viceversa.

Indipendenza della magistratura requirente

La separazione delle carriere mira anche a garantire la piena indipendenza della magistratura requirente da qualsiasi tipo di influenza e di interferenza da parte del Governo e da parte di altri poteri, al pari della magistratura giudicante.

Due CSM

La riforma interviene anche sulla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il CSM  verrà diviso in due sezioni, una dedicata ai magistrati requirenti e una ai magistrati giudicanti, presiedute entrambe dal Presidente della Repubblica.

Nomina della componente laica del CSM

La componente laica del CMS, costituita attualmente dai membri eletti dal Parlamento, verrà nominata per sorteggio, sempre con la finalità di garantire la piena indipendenza e imparzialità del Consiglio Superiore della Magistratura.

Istituita l’Alta Corte

Per giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati viene istituita l’Alta Corte, che si va a sostituire in questo modo al Consiglio Superiore della Magistratura.

modello 5

Modello 5 inviato in ritardo: il CNF chiarisce le conseguenze Il CNF chiarisce che l’invio tardivo del Mod. 5 a Cassa Forense non elimina l’illecito deontologico. La sospensione amministrativa non esclude la sanzione disciplinare

L’obbligo di comunicazione del Modello 5 alla Cassa Forense

La sentenza n. 444/2024 del CNF, pubblicata il 23 giugno 2025 sul sito del codice deontologico, affronta un tema di grande rilievo per la professione forense: la mancata o tardiva comunicazione del Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

L’adempimento è previsto dall’art. 17, comma 1, della Legge n. 576/1980, che impone agli iscritti l’obbligo di trasmettere annualmente i dati reddituali e contributivi. Il mancato invio determina gravi conseguenze sia sul piano amministrativo sia sul piano deontologico.

La sospensione amministrativa dell’iscritto

Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che l’omesso invio del Mod. 5 comporta l’applicazione della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale, di natura amministrativa e non disciplinare.

In particolare, l’art. 17, comma 5, della Legge n. 576/1980 stabilisce che: “Il Consiglio dell’Ordine dispone la sospensione dell’iscritto sino alla regolarizzazione dell’inadempimento”.

Tale provvedimento non necessita di valutazione discrezionale, essendo conseguenza automatica dell’inadempimento previdenziale.

Modello 5: il rilievo deontologico dell’invio tardivo

La sentenza chiarisce che la regolarizzazione successiva della posizione previdenziale non è sufficiente a escludere la responsabilità disciplinare dell’avvocato.

L’art. 70 del Codice Deontologico Forense attribuisce rilievo autonomo alla violazione degli obblighi contributivi e previdenziali, in quanto espressione del dovere di probità, correttezza e rispetto delle regole della professione.

La condotta integra, quindi, un illecito deontologico distinto rispetto alla sospensione amministrativa.

La ratio della decisione

Secondo il CNF, l’invio tardivo del Mod. 5 determina: la cessazione automatica della sospensione amministrativa con la regolarizzazione ma non elide la violazione deontologica già perfezionata con l’omesso adempimento entro il termine.

In altre parole, la sanzione disciplinare ha finalità diversa e autonoma rispetto alla misura amministrativa di sospensione.

segreto professionale

Avvocati: il segreto professionale blocca la Finanza La Cassazione sancisce l’inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza senza autorizzazione specifica dopo l’eccezione del segreto professionale

Con l’ordinanza n. 17228/2025, la Cassazione ha riaffermato il valore inderogabile del segreto professionale dell’avvocato. La Guardia di Finanza, in caso di opposizione al sequestro di documenti coperti da riservatezza, può procedere al loro esame solo se munita di un’autorizzazione specifica rilasciata dal Procuratore della Repubblica o dall’autorità giudiziaria competente. In difetto, i dati raccolti sono inutilizzabili.

Accesso nello studio legale e block notes “secretato”

La vicenda trae origine da un’ispezione fiscale svolta dalle Fiamme Gialle presso lo studio di un avvocato.
Nel corso dell’accesso, i militari avevano individuato un block notes contenente informazioni di rilievo fiscale e contabile. L’avvocato aveva immediatamente eccepito il segreto professionale, opponendosi all’esame e all’acquisizione del documento.

Nonostante l’opposizione, i finanzieri avevano proceduto comunque alla consultazione e al sequestro del block notes, basandosi su un’autorizzazione preventiva e generica rilasciata dal Procuratore della Repubblica.

Perché serve un’autorizzazione specifica

La Cassazione ha chiarito che l’autorizzazione generica non è sufficiente quando viene formalmente eccepito il segreto professionale.
In queste situazioni:

  • La Guardia di Finanza deve sospendere l’attività di acquisizione;
  • Può riprenderla solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione “ad hoc” rilasciata successivamente all’opposizione e riferita ai documenti specifici contestati;
  • L’eventuale omissione rende inutilizzabili i dati acquisiti.

Questo principio tutela la riservatezza del rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, che rappresenta un presidio essenziale del diritto di difesa.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno condiviso la conclusione della Commissione tributaria regionale, che aveva dichiarato l’inutilizzabilità delle informazioni tratte dal block notes “secretato”.
In particolare, è stato evidenziato che: “Non è sufficiente l’esistenza di un’autorizzazione preventiva e generica a procedere all’accesso, essendo necessaria un’autorizzazione successiva e specifica rilasciata dall’autorità giudiziaria competente una volta opposto il segreto professionale.”

Di conseguenza, tutti i dati utilizzati dall’amministrazione finanziaria e derivanti da quell’atto di acquisizione sono stati dichiarati privi di efficacia probatoria.

Il principio di diritto affermato

La Corte ha ribadito che la tutela del segreto professionale prevale sulle esigenze istruttorie dell’amministrazione, salvo che non sia rispettata la procedura di autorizzazione prevista dalla legge.

In sintesi:

  • Quando l’avvocato eccepisce il segreto professionale, ogni attività di esame o sequestro deve essere sospesa;
  • La prosecuzione è consentita esclusivamente previa autorizzazione specifica e motivata del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina;
  • In caso contrario, il materiale acquisito è inutilizzabile in sede processuale.

Allegati

avvocato deve privilegiare la verità

L’avvocato deve privilegiare la verità al mandato Il CNF ribadisce che l’avvocato deve privilegiare la verità e la legge anche rinunciando al mandato. I principi deontologici su lealtà e dignità professionale

Il dovere di verità come cardine della funzione difensiva

L’avvocato deve privilegiare la verità al mandato: la sentenza n. 445/2024, pubblicata il 25 giugno 2025 sul sito del Codice Deontologico Forense, interviene su un profilo essenziale della professione: il rapporto tra l’obbligo di lealtà e verità e il mandato difensivo.

La decisione richiama il principio secondo cui l’attività dell’avvocato deve essere improntata al rispetto della verità e della legge, in quanto elementi qualificanti la funzione difensiva e la dignità professionale.

Il prevalente dovere di rispettare la legge e la verità

Il CNF ha precisato che, qualora si crei un conflitto tra il mandato ricevuto e l’osservanza della verità e della legge, l’avvocato è tenuto a privilegiare questi ultimi, anche a costo di rinunciare all’incarico.

Tale orientamento trova fondamento:

  • nell’art. 50 del Codice Deontologico Forense, che disciplina il dovere di verità e correttezza nell’attività professionale;

  • nell’art. 3 della L. n. 247/2012, che impone il rispetto dei principi di lealtà e probità;

  • nell’art. 88 del codice di procedura civile, che richiede alle parti e ai difensori comportamento leale e veritiero nel processo.

La rinuncia al mandato per giusto motivo

La sentenza sottolinea che l’ossequio alla verità rappresenta un dovere di rango superiore, in virtù del quale l’avvocato deve astenersi da qualsiasi condotta che possa porsi in contrasto con la legge o con la verità dei fatti.

Se la prosecuzione del mandato dovesse comportare una violazione di tali principi, l’avvocato è tenuto a valutare la rinuncia all’incarico per giusto motivo, quale espressione della propria indipendenza e della dignità della funzione difensiva.

Verità, mandato e dignità professionale

La pronuncia evidenzia come il dovere di verità non sia limitato all’attività processuale, ma si estende anche ai rapporti stragiudiziali e alle relazioni con la controparte e i terzi.

Questo dovere si pone come limite invalicabile alla libertà di difesa tecnica, la quale non può mai tradursi in atti contrari alla legge o idonei a ingenerare inganno nell’autorità giudiziaria o negli altri soggetti coinvolti.

carriere separate

Carriere separate per gli avvocati: la proposta della Cassazione Corte di Cassazione: il documento dell'Assemblea generale del 19 giugno 2025 propone la separazione delle carriere anche per gli avvocati

Carriere separate anche per gli avvocati  

Carriere separate per gli avvocati: i magistrati della Corte di Cassazione e della Procura Generale richiamano l’attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di attuare la separazione delle carriere anche per gli avvocati.

Il 19 giugno 2025 presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, si è tenuta infatti  l’Assemblea Generale della Suprema Corte di Cassazione. L’incontro, che segue quelle del 2009 e del 2015 affronta il tema del rapporto tra la nomofilachia, ossia l’interpretazione uniforme della legge e il sindacato di legittimità, previsto dal comma 7 dell’articolo 111 della Costituzione.

Dal documento scaturito dall’Assemblea uno dei punti di maggiore interesse da segnalare è la proposta di modificare l’accesso degli avvocati all’albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori. 

Per l’Assemblea sarebbe opportuno separare gli avvocati in due categorie distinte: avvocati abilitati a patrocinare davanti alle corti di merito e avvocati specializzati solo nel giudizio di legittimità di fronte alla Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità richiede infatti conoscenze specifiche, che necessita di avvocati altamente specializzati nel proporre ricorsi a critica vincolata. L’attuazione di questa riforma porterebbe il vantaggio di ricorsi qualitativamente superiori e in grado di assicurare la tutela effettiva dei diritti. Non solo, la creazione di una categoria di avvocati  con competenze esclusive nei giudizi di legittimità consentirebbe all’Italia di allinearsi a quanto già previsto in diversi paesi europei.

Analizziamo ora, in sintesi, il contenuto del documento suddiviso in quattro punti, ciascuno dei quali merita un’attenta disamina.

Assemblea della Corte di Cassazione: il documento approvato

Nel primo punto vengono elencati i valori che l’Assembla generale ritiene di condividere.

Prima di tutto la funzione interpretativa della Cassazione deve essere intesa come un valore metodologico, non come un fattore di irrigidimento della produzione giurisprudenziale. I giudici di legittimità e giudici di merito devono dialogare per contribuire alla formazione del diritto vivente.

La funzione interpretativa mira a garantire i diritti fondamentali della persone e la loro tutela e deve essere in grado di adeguarsi all’evoluzione sociale. Il continuo confronto tra la Cassazione e le altre giurisdizioni deve fornire agli avvocati e agli assistiti linee guida chiare per consentire loro di scegliere consapevolmente.

La Cassazione deve anche rapportarsi con la Corte Costituzionale e con gli organi di giustizia sovranazionali perché il confronto arricchisce e rinforza la tutela dei diritti.

Una delle questioni più importati sollevate nel documento è quella in cui la Cassazione sottolinea l’importanza del confronto con tutti i protagonisti della giurisdizione e con i giuristi, come quello avviato da tempo con il Consiglio nazionale Forense. Occorre anche continuare a collaborare per attuare i Protocolli CEDU e della Corte UE e rendere sempre più completa la formazione grazie alla Scuola Superiore della Magistratura. I giudici devono uscire dall’isolamento e aprirsi alla comunità, perché l’interpretazione della legge parte dal basso.

La Cassazione esprime la volontà di razionalizzare la trattazione dei ricorsi per dedicare una maggiore attenzione a quelli che pongono nuovi interrogativi o che stimolano la revisione degli indirizzi precedenti. Occorre che gli avvocati specializzati nel giudizio della Cassazione siano sempre più preparati. I magistrati da parte loro devono operare dando priorità ai diritti dei cittadini e alla loro tutela. La Cassazione esalta poi il ruolo dell’Ufficio per il processo, che è riuscito a ridurre i tempi del processo e a realizzare un cambio di mentalità importante.

Proposte della Corte di Cassazione a Governo e Parlamento 

I punti due e tre del documento contengono le proposte dell’Assemblea Generale all’Esecutivo e all’organo legislativo:

  • garantire un quadro normativo stabile per un diritto positivo coerente, fondamentale per l’interpretazione;
  • coordinare le leggi nuove con le precedenti e, in caso di incompatibilità, provvedere alla loro abrogazione;
  • produrre leggi chiare per scongiurare incertezze;
  • prevedere più forme di controllo per evitare di attribuire alla magistratura un ruolo di orientamento etico, che caratterizza i regimi autoritari;
  • valorizzare il ruolo interpretativo, prevedendo il rinvio pregiudiziale anche per il settore penale con deroghe e limiti necessari;
  • acquisire il parere della Cassazione e della Procura sulle riforme processuali che riguardano questi soggetti;
  • porre attenzione all’esecuzione penale;
  • riflettere sul sistema penitenziario;
  • consentire ad avvocati e professori universitari designati per il ruolo di giudice di legittimità, di tornare a svolgere la professione precedente su domanda;
  • avviare le procedure di reclutamento del personale amministrativo, in sotto organico da anni;
  • riconoscere maggiori risorse alla giurisdizione;
  • prestare maggiore attenzione alle riforme del settore giudiziario in corso per evitare di indebolirlo e di comprometterne l’indipendenza.

Prospettazioni al Consiglio Superiore della magistratura

Al CSM l’assemblea chiede invece di:

  • bandire con un certo anticipo i posti per i sostituti di coloro che sono destinati a essere vacanti per il raggiungimento dei limiti di età presso la Cassazione e la Procura generale;
  • accordarsi con il Ministero per la presa in possesso dei magistrati in due periodi dell’anno per programmare il lavoro in modo puntuale;
  • introdurre regole tabellari per comporre i Collegi delle Sezioni Unite civili in materia disciplinare magistrati per permettere la partecipazione dei consiglieri del settore civile e penale.

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modello 5

Modello 5 omesso? Risponde l’avvocato anche se “colpa” del consulente Il CNF chiarisce: l’avvocato è responsabile dell’omesso invio del Modello 5, anche se attribuito a un errore del consulente

Obbligo Modello 5: nessuna scusa per l’avvocato

Con le decisioni n.  408/2024 e 409/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sospensione a tempo indeterminato di due avvocati per l’omesso invio del Modello 5 alla Cassa Forense. Entrambi avevano attribuito la responsabilità a una presunta dimenticanza del commercialista. Ma il CNF ha chiarito che la gestione personale degli adempimenti previdenziali è un obbligo non delegabile.

Sospensione senza sanzione disciplinare

La sospensione dell’iscritto, disposta ex art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980, non ha natura disciplinare. Si tratta di una misura automatica connessa all’omesso adempimento di obblighi previdenziali. Tuttavia, ciò non esclude un ulteriore giudizio deontologico, ai sensi dell’art. 70 del Codice Deontologico Forense, di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

L’avvocato è sempre responsabile verso la Cassa

Il CNF sottolinea che l’iscritto non può esimersi dalla responsabilità per atti che restano comunque a lui riferibili. Anche quando incarica un consulente, è l’avvocato a dover vigilare sul corretto invio del Modello 5.

La semplice delega non costituisce causa di esonero da colpa.

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italgiure

Italgiure: guida al servizio della Cassazione Italgiure: il servizio della Corte di Cassazione che consente l'accesso alla banca dati di norme e giurisprudenza curata dal CED

Cos’è Italgiure

Italgiure è il motore di ricerca della Corte di Cassazione presente alla pagina dedicata, alla quale si può accedere anche dal sito ufficiale della Suprema Corte. Lo sviluppo di questa banca dati è affidata al CED, Centro elettronico di documentazione

Cosa si può consultare su Italgiure

Accendendo all servizio è possibile consultare un vasto archivio normativo, che include la legislazione statale, regionale e comunitaria, i Codici e i regolamenti e le circolari ministeriali.

Il servizio offre anche l’accesso alla dottrina tramite la consultazione di riviste, monografie e sentenze.

L’area dedicata alla consultazione della giurisprudenza è molto vasta. Essa consente infatti di consultare non solo le pronunce della Cassazione, ma anche quelle della Corte Costituzionale, dei Tribunali delle Acque Pubbliche, le sentenze di merito civili e penali, le massime dei TAR, del Consiglio di Stato e le sentenze della Corte UE, della Corte dei Conti, delle Commissioni Tributarie e, in materia disciplinare, le pronunce del CSM a Sezioni Unite.

Chi può accedere a Italgiure

Cliccando sul link “Amministrazioni abilitate” presente nel menu in basso della homepage si accede all’elenco dei soggetti che possono accedere al servizio in modalità gratuita o a pagamento.

Accesso gratuito

L’accesso gratuito è previsto per Giudici ordinari, amministrativi, contabili, militari, Avvocati e Procuratori dello Stato, Giudici costituzionali non togati, giudici tributari, giudici di pace, giudici onorari e alcune pubbliche amministrazioni, previa registrazione dei pubblici dipendenti.

Accesso a pagamento

Le pubbliche amministrazioni che non rientrano nell’elenco di quelle a cui è consentito l’accesso gratuito e i privati sono divisi in tre categorie. Per ogni categoria sono previsti costi diversi per accedere al servizio di ricerca normativa e giurisprudenziale.

Convenzioni speciali sono state stipulate infine con l’INPS e il Notariato.

Cliccando sulla voce di menu “Area abbonati” si accede invece a una pagina che fornisce diverse informazioni, tra cui i costi del servizio.

Corsi e manuale utente

Chi fosse interessato ad abbonarsi a Italgiure ha la possibilità di accedere a corsi di addestramento sull’utilizzo della banca dati, della durata di due giorni, che si svolgono presso la Corte di Cassazione.

I corsi, gratuiti per chi ha l’accesso gratuito alla banca dati, è a pagamento per le altre categorie. I costi variano da 120 a 240 euro in base al tipo di utente.

Cliccando sulla voce del menu “Manuale utente” si accede alla manualistica dedicata all’uso della banca dati, che al momento è in fase di aggiornamento, anche se il sito rende disponibile la versione del novembre 2018.   

Registrazione, password e email

Alcune categorie di utenti per accedere al servizio devono registrarsi cliccandosi sulla voce in basso “Registrazione”.

Questi utenti hanno la possibilità di procedere alla “Gestione password” e al “Cambio email”, cliccando direttamente su queste voci di menu.

Collegamento con il Ministero della Giustizia

In alto a destra è presente infine il logo del sito del Ministero della Giustizia. Cliccando su questa immagine è possibile accedere direttamente alla home page del sito(con le notizie più recenti in primo piano), da cui si accede ai vari servizi e strumenti del sito.

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diritto di difesa

Avvocati: il diritto di difesa non può aggravare la sanzione Il CNF stabilisce che l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’avvocato non può comportare un aggravamento della sanzione disciplinare, salvo condotte ostruzionistiche o dilatorie

Diritto di difesa e aggravamento sanzione

Con la sentenza n. 427/2024, pubblicata il 13 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato un principio di particolare rilievo per il sistema deontologico forense: l’esercizio del diritto di difesa non può, di per sé, giustificare l’irrogazione di una sanzione disciplinare aggravata. La pronuncia, pubblicata il 13 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico forense, rafforza il ruolo della difesa quale diritto inviolabile anche nell’ambito dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati.

Nessuna aggravante per la difesa legittima

Secondo quanto chiarito dal CNF, la sola scelta dell’incolpato di contestare la propria responsabilità disciplinare non può essere considerata un’aggravante ex art. 22, comma 1, lett. b), del Codice deontologico forense, a meno che tale atteggiamento non si traduca in una condotta concretamente defatigatoria, dilatoria o ostruzionistica.

L’articolo citato prevede infatti che la sanzione possa essere irrogata in misura più grave quando il comportamento del professionista durante il procedimento disciplinare aggravi la propria posizione, ma ciò non può derivare dal semplice esercizio del diritto di difendersi.

Opposizione alla responsabilità disciplinare

Nel caso oggetto della decisione, un avvocato era stato sottoposto a procedimento disciplinare per presunta violazione deontologica e aveva scelto di contestare le accuse. Il Consiglio territoriale di disciplina aveva ritenuto tale difesa – articolata ma corretta nei toni e nei contenuti – elemento idoneo ad aggravare la sanzione, ravvisando un atteggiamento non collaborativo.

Il CNF ha riformato la decisione, ritenendo che l’esercizio del diritto di difesa, se attuato in modo lecito e rispettoso, non possa in alcun modo essere interpretato come causa di inasprimento della sanzione. Anzi, ha sottolineato che il diritto di difendersi è un principio fondamentale anche in sede disciplinare, e che ogni valutazione sanzionatoria deve tener conto esclusivamente della gravità della condotta contestata, non del modo in cui il professionista sceglie di difendersi.

Motivazione della decisione

La sentenza sottolinea che:

  • il diritto di difesa è garantito dall’ordinamento anche nei procedimenti disciplinari;

  • la mancata ammissione di responsabilità non può equivalere a un comportamento ostruzionistico;

  • solo atteggiamenti concretamente dilatori, elusivi o irrispettosi possono configurare aggravanti.

Il CNF ha dunque precisato che la sanzione deve essere proporzionata esclusivamente ai fatti contestati e provati, non alla strategia difensiva dell’incolpato, quando questa sia esercitata legittimamente.

iscro indennità lavoratori autonomi

ISCRO: indennità lavoratori autonomi Cos'è l'ISCRO (Indennità lavoratori autonomi), quali sono i requisiti e come fare domanda dal 16 giugno 2025

ISCRO: cos’è

L’ISCRO (indennità lavoratori autonomi) è l’acronimo del termine Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, un’indennità riservata a coloro che sono iscritti alla Gestione separata INPS e che hanno subito un decremento del reddito.

Riferimenti normativi

L’ISCRO è stata introdotta per gli anni 2021-2023 dai commi 386-400 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 n. 178/2020 in via sperimentale. In seguito è entrata a regime grazie alla legge di bilancio per il 2024 n. 213/2023, ai sensi dei commi 142-155 dell’articolo 1.

ISCRO: requisiti necessari

Per poter beneficiare della misura il richiedente deve essere in possesso di determinati requisiti.

  • Essere titolare di partita Iva da almeno 3 anni nel momento in cui presenta la domanda. La partita Iva deve essere collegata all’attività per la quale è stata richiesta l’iscrizione alla gestione separata.
  • Essere un lavoratore autonomo professionale e abituale iscritto alla Gestione Separata INPS.
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori INPS.
  • Non essere titolare del trattamento pensionistico diretto.
  • Non essere assicurato in altre forme previdenziali obbligatorie nel momento in cui presenta la domanda.
  • Non essere titolare dell’assegno di inclusione per tutto il periodo in cui beneficia dell’ISCRO, a pena di decadenza.
  • Essere titolare di un reddito derivante dallo svolgimento del lavoro autonomo e relativo all’anno precedente rispetto alla presentazione della domanda inferiore al 70% della media dei redditi derivanti dal lavoro autonomo dei 2 anni precedenti.
  • Aver dichiarato nell’anno anteriore a quello di presentazione della domanda un reddito non superiore ai 12.000 euro, che viene calcolato annualmente in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
  • Autocertificare i redditi prodotti negli ultimi 3 anni quando presenta la domanda se queste informazioni non sono già in possesso dell’Inps;
  • Partecipare a percorsi di aggiornamento professionale definiti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Incompatibilità con altre misure

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa non viene concessa se il soggetto richiedente:

  • è titolare di una pensione diretta;
  • percepisce già un’indennità di disoccupazione come la NASpI, la DIS-COLL, l’ALAS e l’indennità di discontinuità lavorativa prevista per i lavoratori dello spettacolo;
  • ricopre cariche elettive o politiche che prevedono il riconoscimento di indennità di funzione o di trattamenti economici diversi dal gettone di presenza.

Domanda ISCRO: come e quando

Come precisato nel messaggio INPS n. 1858/2025, la domanda per richiedere l’ISCRO 2025 può essere presentata all’Inps a partire dal 16 giugno fino 31 ottobre 2025 nelle seguenti modalità:

  • tramite il contact center al numero 803164 per chi chiama da rete fissa (gratuito) o al numero 06164 164 per chi utilizza un device mobile (a pagamento in base alla tariffa dell’operatore);
  • in modalità telematica dopo avere effettuato l’accesso al portale INPS con le proprie credenziali (SPID, CIE 3.0, CNS);

Attenzione: la misura non può essere richiesta nei due anni successivi rispetto a quello in cui il richiedente ha iniziato a beneficiare della misura.

Vai alla pagina del servizio sul sito Inps

ISCRO: decorrenza e durata

L’ISCRO viene erogata per la durata di sei mesi dal giorno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda.

Importo ISCRO

L’importo mensile stabilito per l’indennità ISCRO non può essere inferiore a 250 euro e non può superare gli 800 euro.

Per stabilire l’importo spettante vengono presi come riferimento i redditi dei due anni che precedono quello della richiesta. Si calcola poi la media dei due redditi annuali dividendoli per due. Una volta ottenuto il reddito medio annuale lo si divide ancora per 2 per stabilire il reddito medio semestrale. La media del reddito semestrale così ottenuto viene infine moltiplicata per il 25%.

Regime fiscale e contributivo dell’indennità

L’ Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa non è considerata una voce di reddito per il beneficiario e non comporta l’accredito della contribuzione figurativa.

ISCRO: quando si perde

Il diritto all’indennità ISCRO si perde quando il beneficiario:

  • chiude la partita IVA mentre viene erogata l’indennità;
  • diventa titolare di una pensione diretta;
  • si iscrive ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • acquisisce la titolarità dell’assegno di inclusione.

Per maggiori dettagli leggi la Circolare INPS n. 84/2024

 

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