avvocato imputato

L’avvocato imputato non può difendersi da solo La Cassazione stabilisce che l’avvocato imputato non può difendersi da solo in un processo penale: serve sempre un difensore terzo

Autodifesa avvocato imputato

Avvocato imputato: con l’ordinanza n. 18353/2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione penale ha riaffermato un principio consolidato: l’autodifesa tecnica non è ammessa nel processo penale, nemmeno quando l’imputato è un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio in Cassazione. In caso di accusa penale, anche il legale indagato deve nominare un difensore terzo, non potendo rappresentarsi autonomamente in giudizio.

Il caso: autodifesa cassazionista accusata di stalking

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da un’avvocata cassazionista imputata per atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge e della figlia. La donna aveva proposto ricorso personalmente, senza la nomina di un difensore, invocando il proprio diritto all’autodifesa come previsto, in via generale, dall’art. 13, comma 1, della legge n. 247/2012 (ordinamento forense).

Tuttavia, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di un difensore formalmente nominato, condizione necessaria nei procedimenti penali.

Nessuna autodifesa tecnica nel processo penale

La Corte ha precisato che nel processo penale l’autodifesa non è ammessa in forma esclusiva. Sebbene l’art. 13, comma 1, della legge forense consenta all’avvocato di agire in proprio, tale disposizione non trova applicazione automatica nel giudizio penale, dove vigono regole speciali a tutela dell’effettività del diritto di difesa. L’articolo citato, infatti, deve essere coordinato con le specifiche norme procedurali di ciascun rito.

In particolare, nel procedimento penale, è essenziale garantire terzietà, oggettività e distacco nella strategia difensiva, obiettivi che sarebbero compromessi dalla coincidenza tra imputato e difensore. L’assenza di un filtro critico rispetto alla propria posizione può compromettere l’efficace contrapposizione tra difesa e accusa, principio cardine del giusto processo ex art. 111 Cost.

Incompatibilità con la logica del processo penale

La Cassazione esclude espressamente ogni interpretazione estensiva dell’art. 13 legge 247/2012 e dell’art. 86 c.p.c., quest’ultimo relativo esclusivamente al processo civile, dove è consentito alla parte munita dei requisiti di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. In ambito penale, al contrario, la natura degli interessi coinvolti, potenzialmente afflittivi per la libertà personale, impone la presenza di una difesa tecnica autonoma, distinta dalla persona dell’imputato.

La previsione non è soltanto formale: è funzionale a evitare conflitti interni e a preservare l’obiettività del contraddittorio, garantendo così i diritti dell’imputato in una prospettiva pienamente difensiva.

Allegati

consigliere forense

Il Consigliere forense deve essere diligente e imparziale Il CNF chiarisce i doveri di imparzialità e indipendenza del Consigliere forense, ribadendo le responsabilità disciplinari

Adempimento incarico di Consigliere forense

Consigliere Forense: la sentenza n. 390/2024 del CNF, pubblicata il 4 maggio 2025 sul sito del Codice deontologico, affronta il tema dell’adempimento degli incarichi istituzionali da parte degli avvocati membri delle istituzioni forensi, sottolineando l’importanza dei principi di diligenza, indipendenza e imparzialità.

Il caso esaminato

Il procedimento disciplinare ha riguardato un avvocato che, in qualità di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati (COA) di [OMISSIS], ha compiuto una serie di azioni ritenute in contrasto con i doveri deontologici. Tra le condotte contestate:

  1. Aver indotto il COA a deliberare l’iscrizione di oltre duecento avvocati rumeni con titoli rilasciati dalla cosiddetta “struttura Bota”, nonostante la consapevolezza dell’illegittimità della procedura, derivante da precedenti sentenze e circolari del CNF.

  2. Aver promosso, pur rivestendo la carica di Consigliere del COA, una causa risarcitoria contro lo stesso Consiglio, in nome e per conto di terzi.

  3. Aver assunto il patrocinio, davanti al CNF, di numerosi iscritti alla Sezione Speciale per l’impugnazione delle delibere di cancellazione dall’Albo, nonostante il conflitto di interessi derivante dalla sua posizione istituzionale. 

  4. Aver consentito che presso il proprio studio avesse sede un’associazione costituita per difendere gli interessi degli avvocati abilitati presso la “struttura Bota”, in contrapposizione ai deliberati del COA.

La decisione del CNF

Il CNF ha confermato la responsabilità disciplinare dell’avvocato per le condotte sopra descritte, ritenendo che esse violino l’art. 69, comma 1, del Codice Deontologico Forense (CDF), il quale impone agli avvocati chiamati a far parte delle istituzioni forensi di adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

Inoltre, il CNF ha evidenziato che la violazione dell’art. 69 CDF non esclude la concorrente responsabilità disciplinare per la violazione di principi generali contenuti nel Titolo I del CDF, ai sensi dell’art. 20 CDF. Nel caso di specie, è stata riscontrata anche la violazione dell’art. 9 CDF, relativo ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza. 

Responsabilità professionale dell'avvocato

La responsabilità professionale dell’avvocato Responsabilità professionale dell’avvocato: cos'è, quando si configura, doveri dell'avvocato e Cassazione

Cos’è la responsabilità dell’avvocato

La responsabilità professionale dell’avvocato rappresenta un ambito fondamentale nel diritto civile e deontologico, essendo strettamente legata alla corretta esecuzione del mandato professionale conferito dal cliente. Il rapporto tra avvocato e assistito è regolato da regole codificate e principi giurisprudenziali, che delineano con precisione i limiti dell’obbligazione e i presupposti dell’eventuale responsabilità civile, disciplinare e penale.

La responsabilità professionale dell’avvocato si configura quando, nell’esercizio della sua attività, l’avvocato viola i doveri di diligenza, perizia o correttezza, arrecando un danno ingiusto al proprio cliente. Tale responsabilità può dar luogo a:

  • responsabilità civile, con obbligo risarcitorio;
  • responsabilità disciplinare, per violazione delle norme deontologiche;
  • responsabilità penale, in caso di comportamenti integranti fattispecie di reato (es. patrocinio infedele, truffa, falso ideologico).

Quando scatta la responsabilità dell’avvocato

La responsabilità dell’avvocato sorge quando la condotta professionale si discosta in modo significativo dallo standard richiesto a un professionista medio.

L’articolo 2236 c.c chiarisce però che “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”

I casi tipici di responsabilità si configurano in presenza delle seguenti condotte:

  • mancata proposizione di un’impugnazione nei termini;
  • errata redazione di atti processuali;
  • omessa informazione al cliente sugli sviluppi della causa;
  • violazione dei doveri di lealtà e correttezza verso la controparte o il giudice;
  • inadempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.

L’onere della prova grava sul cliente che, per ottenere il risarcimento, dovrà dimostrare:

  1. l’inadempimento dell’avvocato;
  2. il danno subito;
  3. il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio subito.

I doveri dell’avvocato

L’avvocato, nell’esercizio della sua professione, è tenuto al rispetto di precisi doveri professionali, codificati sia dalla legge ordinaria sia dal Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense).

Tra i principali doveri ricordiamo:

  • dovere di diligenza: curare con attenzione e precisione ogni aspetto del mandato;
  • dovere di competenza: possedere adeguate conoscenze tecniche e aggiornarsi costantemente;
  • dovere di lealtà e probità: comportarsi con correttezza verso il cliente, la controparte e l’autorità giudiziaria;
  • dovere di informazione: comunicare tempestivamente al cliente gli sviluppi della causa e le possibili conseguenze delle sue scelte;
  • dovere di riservatezza: mantenere il segreto professionale su fatti e informazioni appresi nell’esercizio del mandato.

L’inosservanza di tali doveri può dar luogo a responsabilità disciplinare, oltre che civile, e comportare sanzioni da parte del Consiglio dell’Ordine.

Obbligazione di mezzi e non di risultato

Un principio cardine in tema di responsabilità dell’avvocato è quello secondo cui la sua prestazione è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che l’avvocato non è tenuto a garantire l’esito favorevole della causa, ma ha l’obbligo di impiegare tutti i mezzi giuridici e tecnici adeguati, conformemente alla diligenza richiesta al professionista medio della categoria.

Limiti e condizioni della responsabilità

Non ogni errore comporta responsabilità. Per configurare la colpa professionale è necessario che l’errore:

  • sia rilevante e determinante ai fini della decisione giudiziaria;
  • non sia imputabile a cause esterne (es. comportamento scorretto del cliente, evento imprevedibile, errore del giudice non impugnabile).

Inoltre, l’azione risarcitoria nei confronti dell’avvocato è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni, decorrente, secondo l’orientamento prevalente, dal momento in cui il cliente ha consapevolezza del danno e della sua riferibilità alla condotta del legale.

Responsabilità professionale dell’avvocato: Cassazione

Cassazione n. 475/2025: la responsabilità professionale degli avvocati esige una valutazione scrupolosa delle specifiche circostanze, escludendo meccanismi di risarcimento automatici. L’affermazione di responsabilità in capo al legale presuppone la dimostrazione inequivocabile che la sua condotta abbia generato un pregiudizio effettivo e suscettibile di quantificazione economica; in assenza di tale prova di un danno concreto e quantificabile, non si può configurare alcuna responsabilità risarcitoria.

Cassazione n. 469/2025: quando un cliente viene pienamente informato, comprende le diverse opzioni difensive disponibili e sceglie consapevolmente una strategia, tale decisione condivisa non può successivamente costituire motivo di responsabilità professionale per l’avvocato. In altre parole, se la linea difensiva è frutto di una decisione ponderata e accettata dal cliente dopo aver ricevuto adeguate spiegazioni, quest’ultimo non potrà in seguito contestare l’operato del legale basandosi su quella specifica scelta strategica.

Cassazione n. 28903/2024: Nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negligenza professionale, la valutazione prognostica sull’esito probabile di un’azione giudiziale (che avrebbe dovuto essere intrapresa o diligentemente seguita) e l’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione dell’avvocato e il potenziale risultato favorevole per il cliente, rientrano nella valutazione di merito del giudice di merito.  Di conseguenza, tale valutazione prognostica non è sindacabile in sede di legittimità.

 

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azione disciplinare avvocati

Azione disciplinare avvocati: prescrizione dall’atto denigratorio La Cassazione a Sezioni unite rammenta che l’illecito per l’avvocato che offende è istantaneo per cui la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dall’atto denigratorio

Azione disciplinare avvocati

Con la sentenza n. 6549/2025, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in tema di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati.

Il caso: denigrazione colleghi e disciplinare

La vicenda trae origine da un esposto disciplinare presentato nei confronti di un avvocato, accusato di aver denigrato pubblicamente un collega attraverso affermazioni ritenute lesive della sua reputazione.

L’azione disciplinare era stata promossa a distanza di oltre tre anni dall’episodio contestato. L’incolpato, eccependo l’intervenuta prescrizione, contestava la tardività del procedimento. Tuttavia, il Consiglio nazionale forense aveva rigettato l’eccezione, ritenendo che il termine decorresse non dalla data dell’atto denigratorio, ma dalla scoperta del fatto da parte dell’autorità disciplinare.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

La Corte di cassazione, rilevato un contrasto tra pronunce precedenti sull’individuazione del dies a quo della prescrizione disciplinare, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, le quali si sono espresse nel senso della decorrenza oggettiva del termine.

La prescrizione decorre dall’atto denigratorio

La Corte ha affermato il seguente principio: “In tema di procedimento disciplinare forense, la prescrizione dell’azione decorre dalla data di commissione del fatto, e non dal momento della sua conoscenza da parte dell’organo disciplinare, anche quando si tratti di condotte a carattere diffamatorio tra colleghi.”

Secondo le Sezioni Unite, la norma contenuta nell’art. 51, comma 2, L. n. 247/2012 stabilisce in modo chiaro che il termine di prescrizione è di cinque anni e decorre dalla commissione del fatto illecito, senza introdurre eccezioni analoghe a quelle previste per i reati penali in materia di reati occulti o permanenti.

Tutela dell’affidamento e certezza del diritto

La Corte ha ritenuto che una diversa interpretazione, fondata sul momento della conoscibilità soggettiva del fatto da parte dell’organo procedente, si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto, affidamento legittimo dell’incolpato e tutela del giusto processo, oltre a risultare priva di base normativa.

Viene ribadito che il procedimento disciplinare, pur avendo natura amministrativa, non può essere soggetto a criteri estensivi di decorrenza della prescrizione, pena la violazione del principio di legalità e della parità delle parti nel procedimento.

Nella motivazione si legge: “L’interpretazione che faccia decorrere il termine prescrizionale da un momento diverso da quello della commissione del fatto rischia di tradursi in una dilatazione indeterminata della responsabilità disciplinare, con effetti lesivi della stabilità del rapporto professionale.”

Applicando tale principio, le Sezioni Unite hanno annullato la decisione del CNF e dichiarato estinta per prescrizione l’azione disciplinare, rilevando che il fatto denigratorio si era verificato nel 2019, mentre il procedimento era stato avviato soltanto nel 2023, oltre il termine massimo di cinque anni.

Allegati

segnalazioni magistrati e personale

Segnalazioni magistrati e personale: attiva la piattaforma Attiva la nuova piattaforma dell'ordine degli Avvocati di Milano che consente di effettuare segnalazioni su magistrati e personale amministrativo

Segnalazioni magistrati e personale

Segnalazioni magistrati e personale: l’Ordine degli Avvocati di Milano ha messo a disposizione una nuova piattaforma online per l’invio di segnalazioni riguardanti l’operato dei magistrati e del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari milanesi.

Questo strumento innovativo è pensato per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, offrendo agli avvocati e praticanti abilitati la possibilità di segnalare sia disfunzioni sia comportamenti virtuosi riscontrati nell’attività quotidiana presso i tribunali del distretto.

Finalità della piattaforma

La piattaforma consente l’invio di:

  • segnalazioni critiche, come ritardi, inefficienze o atteggiamenti non conformi alla funzione giurisdizionale;

  • segnalazioni positive, finalizzate a valorizzare esempi di buona prassi e professionalità da parte di magistrati o personale amministrativo.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e riferirsi a episodi concreti, rilevanti sotto il profilo della professionalità, imparzialità o della competenza giuridica.

Il contesto normativo e il ruolo dell’Ordine

A seguito della recente riforma dell’ordinamento giudiziario, l’Ordine può tenere conto delle segnalazioni ricevute:

  • per dialogare con i responsabili degli uffici giudiziari, ove emergano problematiche significative;

  • per formulare osservazioni sul profilo professionale dei magistrati, rilevanti ai fini di nomine e conferme di incarichi direttivi.

Una commissione consiliare valuterà il contenuto delle segnalazioni. Quelle fondate e rilevanti saranno eventualmente inoltrate ai capi degli uffici giudiziari competenti.

Riservatezza e accesso alla piattaforma

Tutti i dati personali raccolti tramite la piattaforma sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), garantendo riservatezza, correttezza e trasparenza.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite le credenziali dell’area riservata del sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Il portale, il regolamento d’uso e le informative privacy sono disponibili al seguente link ufficiale:
Accedi alla piattaforma segnalazioni

obbligo di informativa avvocato

L’avvocato deve informare il cliente sull’utilizzo dell’AI Obbligo di informativa avvocato se utilizza strumenti di intelligenza artificiale per lo svolgimento dell’attività professionale

Ddl intelligenza artificiale: obbligo avvocato

Obbligo di informativa avvocato: con l’approvazione in Senato del disegno di legge delega sull’Intelligenza Artificiale, ora all’esame della Camera, emerge l’argomento di rilievo dell’obbligo di informativa al cliente sull’utilizzo dell’AI.

L’Italia grazie alla normativa europea e a quella interna in fase di definizione, compie un passo significativo verso la regolamentazione dell’uso dell’AI nei settori chiave della società, tra cui quello delle professioni intellettuali.

Tra i punti centrali della normativa, l’articolo 13 introduce infatti obblighi specifici per avvocati e professionisti in merito all’impiego dell’intelligenza artificiale, stabilendo principi di trasparenza, supervisione e centralità dell’intervento umano.

Ruolo dell’AI nelle professioni forensi

L’articolo 13 del disegno di legge stabilisce in modo inequivocabile che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata solo per attività strumentali e di supporto all’attività professionale. Questo significa che le decisioni, le valutazioni e l’elaborazione intellettuale restano prerogativa esclusiva del professionista umano.

Il testo chiarisce infatti che il “pensiero critico umano” deve sempre prevalere, e ciò vale anche sotto il profilo qualitativo della prestazione, garantendo così che l’uso dell’AI non svuoti di contenuto il lavoro dell’avvocato.

La norma si riferisce infatti agli articoli 2229-2238 del codice civile, che regolano il contratto di prestazione d’opera intellettuale. In questo contesto, l’articolo 2230 estende, dove applicabili, le norme sul contratto d’opera in generale (articoli 2222-2228). Quindi, l’articolo 13 riguarda specificamente i contratti per prestazioni d’opera intellettuale e non si applica ad accordi come i contratti di edizione, che riguardano la cessione o l’utilizzo di opere intellettuali già create senza un incarico specifico. Queste ultime rimangono escluse quindi dalle limitazioni previste dalla norma.

Obbligo di informativa chiara e trasparente  

Uno degli aspetti più innovativi e delicati della riforma è, come anticipato, l’introduzione dell’obbligo di informativa verso il cliente. L’avvocato che intende avvalersi di sistemi di AI nell’esecuzione del mandato deve comunicarlo in modo esplicito, utilizzando un linguaggio chiaro, semplice e completo. Questo obbligo non è soltanto una nuova previsione normativa, ma si pone in continuità con i principi già sanciti dal Codice deontologico forense, che impone doveri di trasparenza, competenza e correttezza nella comunicazione col cliente.

In attesa dell’entrata in vigore definitiva della norma, è auspicabile che gli studi legali provvedano ad aggiornare i propri modelli di incarico indicando al loro interno se e in quale fasi è previsto l’utilizzo di strumenti AI, quali misure sono adottate per tutelare la privacy dei clienti, con particolare riferimento ai dati sensibili e la garanzia che l’impiego dell’intelligenza artificiale è comunque sottoposto al controllo e alla supervisione del personale umano.

Tali indicazioni rappresentano un passo necessario per mantenere integro il rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, che è alla base della professione forense.

Cultura dell’AI nel mondo legale

Oltre all’obbligo di informativa, il disegno di legge coinvolge gli Ordini professionali nella promozione di corsi di formazione sull’AI. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire un uso competente e responsabile delle nuove tecnologie, dall’altro favorire una cultura professionale in grado di integrare l’innovazione senza rinunciare all’etica e alla qualità della prestazione.

Considerazioni conclusive

L’introduzione dell’obbligo di informativa sull’uso dell’intelligenza artificiale rappresenta un punto di equilibrio tra innovazione e responsabilità. Per gli avvocati, si apre una nuova fase in cui sarà essenziale saper governare strumenti sempre più potenti, mantenendo però saldi i principi fondamentali della professione. La trasparenza verso il cliente non sarà solo un dovere legale, ma anche un’opportunità per rafforzare la fiducia e la qualità del servizio offerto.

gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio: iscrizione a ruolo con la sola istanza Gratuito patrocinio: per l'iscrizione a ruolo è sufficiente l'istanza di ammissione protocollata

Istanza gratuito patrocinio e iscrizione a ruolo

Con la circolare del 24 aprile 2025, protocollo n. 81673.U, la Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito importanti chiarimenti sulla procedura di iscrizione a ruolo nei casi di deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito, priva della delibera di ammissione del Consiglio dell’Ordine. Si chiede alla direzione di chiarire in sostanza se si può procedere all’iscrizione della causa a ruolo con la sola istanza depositata, che deve essere  protocollata presso il Consiglio dell’Ordine competente.

Normativa sul gratuito patrocinio a spese dello Stato

Per fornire una risposta coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale la Direzione richiama il Testo Unico sulle Spese di Giustizia che contiene anche la disciplina sull’ammissione al patrocinio gratuito. La normativa prevede in particolare che l’’interessato debba presenta l’istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, ossia quello del luogo dove ha sede il magistrato della causa, che decide sull’istanza entro dieci giorni dal deposito. E’ l’articolo 126 del D.P.R. n. 115/2002 a stabilire questo termine.

La Direzione rileva tuttavia che il termine di dieci giorni non viene sempre rispettato. Finora, infatti l’iscrizione a ruolo è stata effettuata con la sola istanza protocollata, con la riserva di provvedere al deposito del provvedimento di accoglimento successivamente. La Direzione Generale della Giustizia Civile del resto aveva implicitamente confermato questa prassi con la nota prot. DAG 103148.U del 14.07.2015.

Obbligo contributo unificato per l’iscrizione a ruolo

La Legge di Bilancio per il 2025 poi ha introdotto nuove disposizioni per cui è lecito domandarsi  se la prassi sia ancora valida. La legge n. 207/2024 ha previsto infatti l’obbligatorietà del versamento del contributo unificato minimo di 43,00 euro. Un importo minore è previsto infatti solo per specifici procedimenti.

Patrocinio gratuito, difesa e iscrizione a ruolo

La Direzione Generale risponde al quesito sottolineando prima di tutto come il diritto di accesso alla difesa sia fondamentale. La Costituzione lo garantisce all’articolo 24 ed eventuali ritardi nella valutazione dell’istanza di patrocinio non possono pregiudicare questo diritto. Se il ritardo non è imputabile alla parte, l’ufficio giudiziario deve procedere all’iscrizione a ruolo anche con la sola istanza di ammissione purché regolarmente depositata e protocollata dal Consiglio dell’Ordine competente.

La Cassazione sulla retroattività

Del resto la Suprema Corte di Cassazione di recente si è espressa sulla retroazione del provvedimento di ammissione con la sentenza la n. 6888/2025, chiarendo un principio di diritto consolidato. Se l’istanza respinta dal Consiglio dell’Ordine viene accolta dal giudice, gli effetti dell’ammissione retroagiscono dalla data di presentazione al Consiglio dell’Ordine. Lo Stato quindi deve farsi carico delle spese legali sostenute in questo intervallo di tempo.

Indicazioni operative istanza gratuito patrocinio

Alla luce della normativa e della giurisprudenza analizzate, la Direzione  stabilisce che gli uffici giudiziari debbano iscrivere a ruolo i procedimenti civili anche senza la delibera del Consiglio dell’Ordine. L’avvocato dovrà allegare l’istanza di ammissione regolarmente depositata e protocollata e la cancelleria dovrà aprire un foglio notizie. Se l’istanza dovesse essere respinta e non confermata dal magistrato, si procederà alla riscossione delle spese.

 

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Magistratura onoraria: la riforma La riforma della magistratura onoraria, pubblicata in GU, in vigore dal 1° maggio 2025: cambiano le regole su orari di lavoro, compensi e contributi

Magistratura onoraria: in vigore dal 1° maggio

La riforma della magistratura onoraria, collegata alla manovra finanziaria pubblica, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2025 per entrare in vigore dal 1° maggio 2025.

La nuova legge n. 51/2025, va a modificare alcune disposizioni del Decreto legislativo n. 116/2017.

Vedi il Dossier del Senato sulla Riforma

Orario di lavoro e disciplina

Al Presidente del tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale è riconosciuto il compito di definire il programma di lavoro dei magistrati onorari, in conformità alle indicazioni del CSM, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale. Detto programma deve essere elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura.

La durata dell’orario di lavoro:

  • non deve superare le 36 ore per ogni settimanaper i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività;
  • non deve superare le 16 ore per ogni settimana per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusivitàper assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

Compenso

Il compenso annuo spettante ai magistrati onorari confermati che svolgono le loro funzioni in via esclusiva, è di 58.840 euro, a cui si aggiunge un trattamento di fine rapporto.

Ai magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto invece il compenso annuo di 25.000 euro (più elevato quindi rispetto agli iniziali 20.000 euro) oltre un trattamento di fine rapporto.

A questi magistrati onorari spettano anche i buoni pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, qualora venga superata la soglia delle sei ore di presenza all’interno dell’ufficio giudiziario.

Le giornate dedicate alla formazione sono considerate combattività giurisdizionali a tutti gli effetti, anche di tipo economico.

Contributi e previdenza

Il provvedimento prevede specifiche disposizioni relative al regime contributivo e previdenziale.

  • I magistrati onorari confermati che svolgono l’attività in via esclusiva sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e sono iscritti a specifiche forme di previdenza e assistenza sociale.
  • I magistrati onorari confermati che non esercitano in via esclusiva, invece, sono iscritti alla Gestione separata INPS e assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essi hanno anche titolo per l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e mantengono l’iscrizione alla Cassa medesima. Se svolgono invece attività lavorative aggiuntive, diverse da quella forense, conservano  il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività.

Incompatibilità

La causa di incompatibilità relativa all’esercizio della professione forense per conto di imprese assicurative, bancarie o di intermediazione finanziaria operanti nel circondario del giudice di pace viene modificata. Essa opera qualora, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda per diventare giudice di pace, l’interessato abbia esercitato in maniera abituale e prevalente l’attività di avvocato per tali enti.

I magistrati onorari che hanno optato per il regime di cui all’art. 29 del dlgs n.116/2017 non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari situati nel circondario del tribunale in cui il loro coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado esercitano la professione forense.

Inoltre, magistrati onorari legati da tali vincoli familiari o di convivenza non possono essere assegnati al medesimo ufficio giudiziario. Queste disposizioni si estendono anche alle parti di un’unione civile.

Rimessione nei termini e conferma

Prevista infine una procedura di rimessione nei termini per la richiesta di conferma nella magistratura onoraria, riservata ai magistrati onorari che non l’avevano ancora presentata.

Tale procedura è applicabile quando, all’esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse disponibili e il CSM bandisce, con delibera, una nuova procedura di valutazione per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili.

I magistrati onorari non confermati per la mancata partecipazione alle prove valutative concluse o per aver rinunciato a sostenere il colloquio orale, anche in presenza di domanda di conferma, possono fare domanda per partecipare alle nuove procedure valutative sino al compimento del settantesimo anno di età.

Per quanto riguarda l’opzione per l’esclusività, si prevede che i magistrati confermati possano chiedere di esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.

tax control framework

Tax control framework: avvocati e commercialisti certificatori Tax control framework: raggiunta l'intesa tra avvocati, commercialisti, ministero e Agenzia su competenze e titoli per i certificatori. Ecco il testo

Tax control framework: il protocollo d’intesa

Novità in materia di Tax control Framework. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il Consiglio Nazionale Forense, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno siglato un protocollo d’intesa per definire come individuare i titoli e le competenze professionali necessarie per ottenere l’attestazione di certificatore del rischio fiscale.

Questa figura, riservata ad avvocati e commercialisti (iscritti alla sezione A dell’albo), è fondamentale per l’iscrizione all’elenco dei certificatori del sistema integrato di gestione e controllo del rischio fiscale.

Requisiti accesso elenco certificatori

L’iscrizione all’elenco richiede la partecipazione a un percorso formativo di almeno ottanta ore, suddiviso in tre moduli:

  • sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (almeno la metà del corso);
  • principi contabili;
  • diritto tributario.

Al termine di ogni modulo è previsto un test di valutazione. I due Consigli nazionali attestano il superamento dei corsi e dei test per i propri iscritti. Lo svolgimento dei percorsi formativi e dei test è definito dai Consigli nazionali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Esoneri dalla frequenza dei test

Sono previste diverse esenzioni dalla frequenza e dai test. Ne beneficiano:

  • gli iscritti da almeno cinque anni (sezione A per i commercialisti) che hanno avuto incarichi formali nella progettazione di sistemi di controllo del rischio fiscale validati dall’Agenzia delle Entrate;
  • o che hanno collaborato per almeno cinque anni come responsabili dei rischi fiscali in imprese in adempimento collaborativo.
  • L’esonero si estende anche a chi, iscritto da almeno cinque anni, è stato membro di organismi di vigilanza o ha svolto audit aziendale per almeno due anni in società in adempimento collaborativo.
  • Esonerati anche i professori universitari di discipline economico-aziendali o di diritto tributario, iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi (avvocati e commercialisti sezione A).

Esoneri totali da percorsi formativi e test

  • L’esenzione totale dalla frequentazione dei corsi e dai test è prevista per professori universitari abilitati e ricercatori a tempo determinato  nelle discipline economico aziendali o di diritto tributario, iscritti da almeno cinque anni agli albi, limitatamente ai moduli relativi al loro ambito disciplinare.
  • Stessa agevolazione per i revisori legali dei conti iscritti da almeno cinque anni (limitatamente al modulo sui principi contabili) e per chi ha conseguito un dottorato di ricerca o un master di II livello, sempre iscritti da almeno cinque anni e limitatamente ai moduli pertinenti al titolo.
  • Infine, sono esonerati gli iscritti da almeno cinque anni che per almeno due anni hanno ricoperto il ruolo di responsabile fiscale, supervisore di sistemi di controllo del rischio fiscale interno, di internal audit aziendale o di responsabile dei controlli II livello,  in grandi imprese con sede in Italia.

I due Consigli Nazionali gestiscono e aggiornano i rispettivi elenchi di certificatori, mentre l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l’elenco complessivo, distinto per avvocati e commercialisti.

 

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riforma della professione

Riforma della professione forense: cosa prevede Riforma della professione forense: pronto il testo elaborato da CNF, OCF e altre associazioni per porre rimedio alle difficoltà degli avvocati

Avvocati: in arrivo la riforma della professione

L’avvocatura italiana è in fase di trasformazione, pronta la riforma della professione forense.

I dati evidenziano del resto un calo degli iscritti alla Cassa Forense. Salgono invece l’età media e i redditi, ma non per tutti. Significative poi le disparità di genere e territoriali.

Proprio al fine di migliorare questo stato di cose, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in collaborazione con l’Organismo Congressuale Forense (OCF) e altre associazioni, ha completato una proposta di riforma dell’ordinamento professionale. Come annunciato nel corso dell’illustrazione del Rapporto del Censis sull’avvocatura 2025, l’obiettivo è di portarla in Parlamento entro quindici giorni per l’approvazione. La proposta è stata presentata ufficialmente il 29 aprile 2025 a Roma, nel corso dell’Agorà dei presidenti degli Ordini e delle unioni.

Tra le novità di maggiore rilievo spicca la possibilità per il professionista di accordarsi con il cliente e pattuire un compenso collegato al raggiungimento degli obiettivi, senza tuttavia superare il criterio di proporzionalità e il 20% del tetto massimo stabilito dai parametri in vigore.

Il rapporto Censis sull’avvocatura

Secondo il Rapporto Cassa Forense-Censis, presentato a Roma, gli avvocati iscritti nel 2024 sono  in calo dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Dal 2020 la riduzione è di quasi 12.000 unità. Parallelamente, il numero di pensionati è aumentato di circa 5.000 unità, mentre gli iscritti attivi sono diminuiti di 15.000. L’età media degli avvocati ha raggiunto i 49 anni, confermando un progressivo invecchiamento della categoria.

Preoccupante anche il dato relativo alla professione: il 33% degli avvocati intervistati ha dichiarato di valutare l’idea di abbandonare l’attività, principalmente per difficoltà economiche e problemi di conciliazione tra vita professionale e familiare, soprattutto per le donne.

Redditi in crescita ma con forti disparità

Il reddito medio degli avvocati nel 2023 è stato di 47.678 euro, ma le differenze sono evidenti. Gli uomini hanno dichiarato in media 62.456 euro, mentre le donne si sono fermate a 31.115 euro. Le disparità emergono anche su base territoriale: in Lombardia il reddito medio è di 81.115 euro, mentre in Calabria scende a 24.203 euro.

Il nuovo Statuto dellAvvocatura

A tredici anni dalla legge professionale del 2012, il nuovo Statuto dell’Avvocatura è pronto. Tra le misure proposte, spicca l’obbligo per la Pubblica Amministrazione e le autorità giudiziarie di rispettare la parità di genere nell’assegnazione degli incarichi.

Arricchita la disciplina del segreto professionale che si estende ai nuovi supporti informatici, audio e video.

Nuove regole per chi decide di associarsi e disciplina dell’esercizio della professione tramite la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Apertura nei confronti delle collaborazioni continuative e coordinate per gli avvocati.

Cambia anche il percorso di formazione per esercitare la professione forense e la disciplina degli albi, degli elenchi e dei registri. Prevista anche una delega al Governo per riformare le difese d’ufficio.

Novità importanti e numerose in ambito disciplinare. Prevista la sospensione del procedimento disciplinare per i medesimi fatti per i quali viene aperta l’azione penale o vengono avviate le indagini penali.

Le comunicazioni, i provvedimenti e le notifiche del CDD avverranno a mezzo PEC, solo in mancanza si continueranno a effettuare a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario. Cambia inoltre la disciplina della riabilitazione dell’avvocato che abbia commesso illeciti disciplinari, la quale verrà annotata nel fascicolo personale dell’iscritto.

La riforma è attesa con grande interesse dalla categoria, con la speranza che possa fornire strumenti concreti per garantire una professione più equa, sostenibile e attrattiva per le nuove generazioni.

 

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