avvocati cassazionisti

Avvocati cassazionisti con le vecchie regole Approvato l'emendamento avvocati "cassazionisti" nel Milleproroghe che ha ricevuto il sì del Senato e sta per essere licenziato in via definitiva dalla Camera

Avvocati cassazionisti

Avvocati Cassazionisti con le vecchie regole. E’ stato approvato infatti l’emendamento al Milleproroghe che ha ricevuto il 13 febbraio 2025 il sì del Senato e che si appresta ad essere licenziato in via definitiva dalla Camera.

La proroga

Con l’emendamento “avvocati cassazionisti” viene prorogato di un ulteriore anno il regime transitorio per l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

Si consente così di ottenere il titolo di “Cassazionista” a coloro che matureranno il requisito dei dodici anni di iscrizione entro il 2 febbraio 2026.

Il plauso dell’Aiga

In merito, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) esprime grande soddisfazione. L’approvazione al Senato della Repubblica dell’emendamento al “Milleproroghe” per l’abilitazione dinnanzi alle giurisdizioni superiori, è stato infatti fortemente voluto dall’associazione.

“L’approvazione della proroga – afferma il presidente Foglieni – permetterà a tanti colleghi e colleghe di completare il proprio percorso professionale, frutto di sacrifici e passione”.

Riforma gratuito patrocinio: le proposte dell’AIGA Ecco le proposte dei giovani avvocati per una riforma organica del patrocinio a spese dello Stato

Riforma gratuito patrocinio

Riforma gratuito patrocinio: adeguamento del Testo Unico Spese di Giustizia dopo più di vent’anni dall’entrata in vigore, anche alla luce delle novità normative e degli orientamenti giurisprudenziali; ⁠uniformità dei requisiti soggettivi e oggettivi per ammissione e liquidazione, superando il “federalismo giudiziario”; ⁠digitalizzazione della procedura di liquidazione e previsione di termini perentori per emissione decreto di pagamento; ⁠compenso equo e stop alla liquidazione al di sotto dei parametri minimi. Va in quattro direzioni la proposta di riforma del patrocinio a spese dello Stato dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), presentata questa mattina nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.

Piena effettività del gratuito patrocinio

“L’obiettivo è far fronte alle numerose criticità registrate in questi ultimi anni, che vanificano l’effettività sostanziale dell’istituto e si riverberano in modo negativo sui professionisti”, ha affermato Carlo Foglieni, presidente nazionale AIGA, per il quale si avverte la necessità “di potenziare le piante organiche degli uffici giudiziari territoriali, affinché le procedure di liquidazione siano evase con maggiore celerità ed efficienza. Questi interventi sono essenziali per garantire la piena effettività del patrocinio a spese dello Stato e per tutelare la dignità professionale degli avvocati”.

Gli interventi

L’onorevole Annarita Patriarca, Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati, ha evidenziato nel suo indirizzo di saluto: “Il miglioramento della qualità del sistema giudiziario è una delle sfide più importanti per il presente e il futuro. L’incontro con AIGA è fondamentale per ascoltare le esperienze di chi ogni giorno lavora sul campo e per costruire insieme un percorso che porti a una giustizia più accessibile, giusta e pronta a rispondere alle esigenze della società”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti numerosi parlamentari delle commissioni Giustizia di Senato e Camera dei Deputati, nonchè il coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), Mario Scialla. Per AIGA sono intervenuti anche Anna Coppola, segretario Nazionale; Gaetano Fontana, coordinatore Dipartimento Giunta Nazionale Rapporti con il Parlamento; Giuseppe Mandarino, coordinatore Dipartimento Spese di Giustizia.

esami avvocati

Esami avvocati con le vecchie regole e voto più basso Soddisfazione dell'Aiga per il parere favorevole agli emendamenti del Milleproroghe riguardanti gli esami avvocati 2024

Emendamenti Milleproroghe

Esami avvocati con le vecchie regole e passaggio a un voto minimo più basso. Queste le novità del decreto Milleproroghe in dirittura d’arrivo al Senato, accolte dal plauso dell’AIGA. L’Associazione Italiana Giovani Avvocati, in una nota, infatti, “accoglie con profonda soddisfazione il parere favorevole espresso dalla commissione Affari Costituzionali del Senato agli emendamenti del “Decreto Milleproroghe” riguardanti l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, fortemente voluti dalla nostra Associazione”.

Proroga regime transitorio

“Con gli emendamenti – prosegue nella nota AIGA – si prevede la proroga del regime transitorio delle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione forense anche per l’anno 2025, confermando quelle adottate per le sessioni 2023 e 2024 e mantenendo la modalità speciale di svolgimento dell’esame che prevede una prova scritta (atto giudiziario) e un orale trifasico, già sperimentata con successo nella scorsa sessione.

Voto minimo

Positivo anche il cambiamento del voto minimo per la prova orale, che passa da 105 a 90, come richiesto dall’Associazione.

Stabilità delle modalità d’esame

“Si tratta di una conquista fondamentale per i giovani praticanti avvocati – afferma il presidente nazionale AIGA, Carlo Foglieni –. La stabilità delle modalità d’esame garantirà continuità, certezza e uniformità di trattamento tra i candidati delle diverse sessioni. Questo rappresenta un passo concreto verso la riforma dell’esame di abilitazione attualmente in discussione alla costituente dell’avvocatura istituita presso il Consiglio Nazionale Forense. Un sistema di accesso alla professione chiaro ed equo è essenziale per la crescita della nostra categoria”.

Per il presidente dei Giovani Avvocati, la proroga delle modalità dell’esame di abilitazione e il passaggio del voto minimo da 105 a 90 è un “risultato significativo, frutto di un impegno costante e della determinazione con cui AIGA ha portato avanti le istanze della giovane avvocatura, garantendo un futuro più solido e giusto per chi si affaccia alla professione legale”.

 

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avvocato cassazionista

Illecito spacciarsi per avvocato cassazionista senza iscrizione all’albo speciale Il Consiglio Nazionale Forense rammenta che è illecito fregiarsi del titolo di avvocato cassazionista senza essere iscritto nell'albo speciale

Avvocato cassazionista, albo speciale

Illecito fregiarsi del titolo di avvocato cassazionista senza essere iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E’ quanto afferma il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 312/2024, pubblicata il 23 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico, rigettando il ricorso di un legale avverso la sanzione di 6 mesi di sospensione dall’esercizio della professione forense irrogata dal CDD di Palermo.

“La condotta dell’avvocato che utilizzi, nella carta intestata del proprio studio, il titolo di avvocato cassazionista pur non avendo mai effettivamente conseguito detto titolo, integra gli estremi della violazione prevista e sanzionata dall’art. 36 cdf” afferma quindi il CNF.

A nulla rileva, peraltro, “che lo stesso presenti tutti i requisiti formali e sostanziali per aver diritto al detto titolo e manchi soltanto la formale iscrizione”.

Riduzione della sanzione

Esclusa, altresì, la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostra alcuna consapevolezza del proprio errore. “L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza” aggiunge infatti il CNF, rigettando anche tale doglianza.

ausiliari del giudice

Ausiliari del giudice: incostituzionale la riduzione degli onorari Nel caso dei compensi agli ausiliari del giudice, la riduzione per le vacazioni successive alla prima è contraria alla Costituzione

Compensi ausiliari del giudice: la Consulta

In materia di onorari degli ausiliari del giudice, nel caso di compensi a tempo per l’attività prestata, il sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle successive. La riduzione per le vacazioni successive alla prima è contraria alla Costituzione. È quanto ha deciso la Consulta con la sentenza n. 16 del 2025, depositata ieri, con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

La qlc

La questione era stata sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, che aveva censurato la norma perché l’entità «irrisoria» degli attuali onorari darebbe luogo ad un assetto normativo che sacrifica il diritto all’adeguata remunerazione del professionista e lede la garanzia dell’equo processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.

Normativa manifestamente irragionevole

Per la Corte la previsione normativa in oggetto è manifestamente irragionevole, in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell’onere di adeguamento periodico dei compensi.

Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive – osserva il giudice delle leggi – accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo.

Istituto della vacazione e previsione tabellare

La Corte ha sottolineato che l’istituto della vacazione in realtà non è più normato, nella novellata disciplina degli onorari a tempo, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ormai interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare.

Il giudice rimettente aveva censurato anche l’articolo 50, comma 3, del citato D.P.R. nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso del professionista. La Corte ha dichiarato inammissibile tale questione per irrilevanza nel procedimento principale, rilevando che tale disposizione, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solo a seguito dell’adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, di cui al comma 1 dello stesso articolo 50, adozione non ancora intervenuta.

illecito per l'avvocato

Illecito per l’avvocato che offende i membri del Cdd Scatta l'illecito deontologico per l'avvocato che usa espressioni sconvenienti ed offensive rivolte ai membri del CDD in una memoria difensiva

Avvocato offende CDD

Illecito per l’avvocato che offende i membri del CDD accusandoli di superficialità. “Configura – infatti – l’illecito di cui agli artt. 9 e 52 CDF da parte del difensore dell’incolpato l’aver utilizzato, in una memoria difensiva redatta nell’espletamento del mandato, espressioni sconvenienti e offensive rivolte ai membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina accusati di ‘comportamento approssimativo e superficiale’, di una ‘posizione preconcetta’ e di una ‘forzata mancanza di obiettività’ verso l’incolpato, descrivendo inoltre come ‘sterili’ le deduzioni dell’Organo di Disciplina”. Così il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli nella decisione n. 19/2024 pubblicata il 9 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico.

No alla scriminante ex art. 598 c.p.

“Il principio di tutela del diritto di difesa non giustifica l’uso di espressioni denigratorie o lesive della dignità altrui, anche quando utilizzate nell’ambito di un atto difensivo” afferma infatti il Consiglio di disciplina.

La scriminante di cui all’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per le espressioni offensive utilizzate in giudizio, invero, “si applica solo se tali espressioni riguardano l’oggetto diretto della controversia e risultano strettamente pertinenti alla difesa”.

La decisione

Nel caso di specie, la scriminante di cui all’art. 598 c.p. non è stata ritenuta sussistente poiché le affermazioni riguardavano valutazioni personali dei membri del Collegio e non elementi tecnici della controversia. Per cui, l’illecito per l’avvocato è confermato.

 

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sanzionato il praticante avvocato

Sanzionato il praticante avvocato che “abbrevia” Configura illecito deontologico il praticante avvocato che omette di indicare per esteso il titolo nella propria carta intestata

Attività professionale senza titolo

Sanzionato il praticante avvocato che omette il titolo. Lo stesso infatti va inserito per esteso onde evitare nei terzi il convincimento che si tratti di professionista abilitato. E’ quanto emerge dalla decisione n. 1/2024 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, pubblicata il 4 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico Forense, che ha sanzionato un praticante avvocato per non aver utilizzato nella propria carta intestata il titolo per esteso inserendo soltanto la dicitura “Studio legale”.

Illecito di cui all’art. 36 comma 1 Cdf

Per il Cdd, dunque, “configura l’illecito di cui all’art. 36 comma I CdF (uso di titolo professionale non conseguito ovvero svolgimento di attività in mancanza di titolo) la condotta del praticante avvocato che utilizza nella propria carta intestata la dicitura ‘Studio Legale’ omettendo di indicare per esteso il titolo di ‘praticante avvocato’ dal momento che tale indicazione è idonea ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense, così inducendo in errore il cliente sui titoli del professionista”.

Obbligo di diligenza

“Né le indicazioni errate od omissive riportate dalla carta intestata utilizzata dal professionista possono ricondursi a incolpevoli distrazioni, in quanto – ha concluso il CDD confermando la sanzione – l’obbligo di diligenza cui è sottoposto il praticante avvocato impone a quest’ultimo di controllare diligentemente la propria carta intestata prima di farne un uso rivolto al pubblico”.

 

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interruzione trattative stragiudiziali

Interruzione trattative stragiudiziali: l’avvocato deve comunicarla Interruzione trattative stragiudiziali: viola l’articolo 46 comma 7 l’avvocato che non la comunica al collega di controparte

Avvocato non comunica l’interruzione delle trattative

E’ responsabile sotto il profilo disciplinare l’avvocato che non comunica al collega della controparte l’interruzione delle trattative stragiudiziali. Dalla sentenza del CNF n. 291/2024 risulta infatti che l’avvocato non ha informato il collega avverso del deposito di un ricorso per la regolamentazione del diritto di visita e la determinazione dell’assegno di mantenimento per un minore.

Interruzione trattative stragiudiziali non comunicata

Il procedimento disciplinare trae origine dall’esposto di un Avvocato. L’esponente ha lamentato di non essere stato informato dal collega difensore della parte avversa del deposito di un ricorso giudiziale, in pendenza di trattative stragiudiziali. Nel novembre 2017 si è tenuto un incontro tra le parti e i loro legali presso lo studio del collega incolpato, nel corso del quale quest’ultimo ha omesso di comunicare il deposito del ricorso. A distanza di due settimane circa l’avvocato ha inviato una comunicazione alla controparte senza menzionare ancora una volta il deposito del ricorso. Solamente a inizio dicembre 2017 ha informato il collega della volontà del proprio assistito di procedere con la notifica del ricorso.

L’Avvocato denunciato ha ammesso di aver depositato il ricorso il 3 novembre 2017. Lo stesso sostiene però di averlo comunicato alla controparte durante il primo incontro di novembre. Nelle sue difese ha evidenziato anche che con una comunicazione di fine ottobre 2017 aveva avvisato che, in assenza di un incontro entro la settimana successiva, avrebbe proceduto con il deposito del ricorso.

Avvocato responsabile della violazione dell’art. 46 CDF

Il CDD competente per territorio ha ritenuto l’Avvocato denunciato responsabile della violazione dell’art. 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense. Lo stesso però ha considerato la condotta di ridotta gravità e ha applicato la sanzione dell’avvertimento. Il CDD ha motivato la propria decisione evidenziando che lo scambio di email tra i legali dimostrava l’esistenza di trattative stragiudiziali. Pertanto, il deposito del ricorso senza preventiva comunicazione rappresentava una violazione disciplinare.

L’Avvocato incolpato ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), sostenendo che il CDD avrebbe erroneamente interpretato gli elementi probatori, non considerando la documentazione prodotta. La decisione sarebbe stata presa in modo acritico, senza valutare adeguatamente le circostanze del caso. La condotta contestata infine sarebbe stata meritevole solo di un richiamo verbale in presenza di una violazione.

Obbligo di comunicazione al collega

Per il CNF però i motivi di impugnazione sono infondati per cui ha confermato la decisione del CDD. Il Consiglio Nazionale Forense ha sottolineato che l’obbligo deontologico di comunicare l’interruzione delle trattative è finalizzato a garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra colleghi. L’Avvocato, partecipando all’incontro dei primi di novembre, ha implicitamente riconosciuto l’esistenza di trattative in corso, pertanto avrebbe dovuto informare la collega del deposito del ricorso. Il CNF ha evidenziato inoltre che la normativa deontologica in materia di diritto di famiglia impone un’attenzione particolare agli interessi del minore. L’Avvocato ha infatti il dovere di ridurre il conflitto tra le parti e favorire una soluzione condivisa. Importantissima la trasparenza nei rapporti tra colleghi nelle cause di diritto di famiglia.

 

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Gratuito patrocinio: l’Ocf denuncia il blocco dei pagamenti L'Organismo Congressuale Forense denuncia il blocco dei pagamenti ai difensori che hanno garantito assistenza legale ai cittadini beneficiari del gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio: la denuncia dell’Ocf

Gratuito patrocinio: “Da mesi gli avvocati attendono di essere pagati per il lavoro svolto, mentre il Ministero della Giustizia resta immobile. I fondi destinati a questi compensi sono esauriti da ottobre, e in molti Fori la crisi era già evidente da tempo. Avvocati che hanno emesso fattura in autunno confidando in un pagamento dovuto per legge sono ancora in attesa, senza alcuna certezza su quando e se riceveranno il compenso”. E’ quanto denuncia l’Organismo Congressuale Forense, in merito allo stallo nei pagamenti ai difensori che hanno garantito assistenza legale ai cittadini beneficiari del patrocinio a spese dello Stato.

Qui il documento predisposto dall’Ocf

La denuncia

“Questa situazione non è solo il risultato di uno stanziamento insufficiente, ma l’ennesima dimostrazione di una gestione politica e amministrativa non responsabile. Il Ministero della Giustizia continua a ignorare un problema strutturale, mescolando i fondi destinati al patrocinio gratuito all’interno della voce di bilancio 1360, insieme a spese completamente diverse e non rinunciabili, come trasferte di funzionari, indennità per periti e testimoni, costi di estradizione e notifiche di atti esenti. Un vero e proprio caos contabile che impedisce di garantire il diritto alla difesa per chi non ha mezzi economici, violando l’articolo 24 della Costituzione” prosegue la nota.

Le richieste

“In questo modo – scrive ancora l’Ocf – si mette in ginocchio la giustizia per i più deboli. Sempre più avvocati, esasperati da questa situazione, si stanno cancellando dagli elenchi dei difensori per i non abbienti e perfino dalle liste dei difensori d’ufficio. Questo vuoto rischia di privare le persone più vulnerabili della tutela legale a cui hanno diritto, con conseguenze gravissime per l’intero sistema giudiziario”.

Da qui la richiesta di un intervento celere: “il pagamento immediato degli arretrati, la separazione dei fondi destinati al patrocinio da altre voci di bilancio e un’adeguata previsione di risorse nel bilancio del Ministero della Giustizia”.

cancellazione sospesa

Cancellazione sospesa per l’avvocato che ha cause di valore Cancellazione sospesa dalla sezione degli avvocati stabiliti per il legale che deve riassumere cause appese di ingente valore

Cancellazione sospesa per l’avvocato

Cancellazione sospesa per l’avvocato che deve riassume perentoriamente cause di ingente valore entro il 31 gennaio 2025. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 1899/2025. La prova dei giudizi pendenti e la richiesta del PM di accogliere le richieste dell’avvocato hanno convinto le SU ad accogliere le richieste del legale. Sospesa pertanto l’esecuzione della sentenza con cui il CNF ha disposto la cancellazione del legale dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti.

Richiesta di sospensione della cancellazione dall’albo

Un avvocato ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che ha disposto la sua cancellazione dalla sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti. La motivazione della cancellazione risiedeva nell’assenza del titolo di studio necessario. Tuttavia, il legale ha chiesto anche la sospensione dell’esecuzione della decisione, sottolineando un aspetto cruciale: deve riassumere urgentemente alcune cause di ingente valore economico entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025. Un eventuale ritardo potrebbe compromettere il corretto svolgimento dei processi e arrecare danni ai clienti coinvolti.

Cancellazione sospesa: avvocato può seguire giudizi pendenti

La Cassazione ha esaminato la richiesta e ha accolto l’istanza del ricorrente, sospendendo l’esecuzione della sentenza del CNF. La decisione è motivata da due elementi principali.

  • In primo luogo, l’avvocato ha fornito prove concrete dell’esistenza di procedimenti in corso di rilevante importanza economica, per i quali è necessaria la sua immediata riassunzione.
  • In secondo luogo, il termine del 31 gennaio 2025 è perentorio e non prorogabile. La cancellazione dall’albo, infatti, ha comportato un’automatica interruzione dei processi in cui il legale era coinvolto, rendendo indispensabile la sua reintegrazione per garantire la continuità della difesa.

Un ulteriore elemento a sostegno della sospensione è la richiesta del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso dell’avvocato. La Cassazione, pur sospendendo l’esecuzione della decisione del CNF, ha chiarito che la questione principale resta aperta: dovrà essere esaminata nel merito ogni singola motivazione dell’impugnazione presentata dal legale. La decisione definitiva sulla validità della cancellazione sarà dunque presa successivamente, ma nel frattempo l’avvocato potrà continuare ad esercitare la professione e adempiere agli obblighi processuali urgenti.

 

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