reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza indebitamente percepito: niente tenuità del fatto La Cassazione conferma la negazione della particolare tenuità del fatto per il reddito di cittadinanza indebitamente percepito

Reddito di cittadinanza indebitamente percepito

Niente particolare tenuità del fatto a chi percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza per non aver comunicato tempestivamente la nuova occupazione. Così la terza sezione penale della Cassazione con sentenza n. 36936/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del tribunale di Lecco condannando una donna in relazione al reato di cui all’art. 7 comma 2 del DL 4/2019.

L’imputata proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, di non avere l’obbligo di comunicare all’ente pubblico di riferimento la nuova assunzione, non trattandosi di
una variazione occupazionale, rispetto alla presentazione della domanda del reddito di cittadinanza, atteso che con la nuova assunzione permaneva il pregresso stato di occupata. Peraltro, non sussisterebbe alcun termine per operare la suddetta comunicazione, con conseguente assenza del reato. Conseguentemente, inoltre, la ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza della pretesa illiceità del comportamento ascrittole.
Si doleva, altresì, del diniego dell’applicazione della speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p.

La decisione

Gli Ermellini le danno torto.

La Corte d’appello ha, infatti, “congruamente osservato, in maniera condivisibile, come ala luce dell’art. 3 comma 8 del dl .n 4/2019, laddove nell’ultima parte del predetto comma 8
invero prevede che ‘l’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore al’INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, ovvero di persona presso i centri per l’impiego’ risulti obbligo di comunicazione e tempestivo del nuovo lavoro dipendente, che abbia generato la rimodulazione della somma percepibile a titolo di reddito di cittadinanza in uno con la consumazione del reato ascritto”.  Quanto alla tesi – giuridica – per cui la comunicazione non sarebbe stata necessaria a fronte della persistenza comunque di uno stato di occupata della ricorrente, “occorre innanzitutto richiamare la regola per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di
correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. ni tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele)”.

Per il Palazzaccio, “valida è anche la risposta, tutt’altro che mancata, sulla assenza di consapevolezza della violazione”. Si rammenta peraltro, scrivono i giudici, “che in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l.”.

Nulla di fatto, anche con riferimento alla negazione della fattispecie di cui all’art. 131 bis cod. pen., “stante la considerevole somma indebitamente percepita, costituendo, li valore di quanto ingiustamente percepito, una argomentazione di per sé autonoma e adeguata. Le rappresentazioni difensive per cui la donna si sarebbe appropriata di una somma minore attengono al merito della vicenda, e come tali non possono essere sindacate in questa sede” concludono da piazza Cavour.
Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

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bonus sociale bollette

Bonus sociale bollette 2025 Bonus sociale bollette 2025: confermato il bonus per le famiglie in difficoltà ma con nuovi importi e nuovi requisiti ISEE

Bonus sociale bollette 2025: nuovi importi e requisiti

Il bonus sociale bollette è stato confermato anche per il 2025. Questo aiuto economico sostiene le famiglie in difficoltà, riducendo i costi di elettricità, gas e acqua.

Chi può accedere al bonus

L’accesso al bonus richiede il rispetto di requisiti economici misurati tramite l’ISEE. I limiti aggiornati per il 2025 sono i seguenti:

  • ISEE fino a 9.530 euro per nuclei con meno di quattro figli;
  • ISEE fino a 20.000 euro per famiglie con quattro o più figli;
  • ISEE tra 9.530 e 15.000 euro: diritto a un bonus dell’80% dell’importo totale.

Anche i residenti in condomini possono beneficiare del bonus, se rispettano i requisiti ISEE.

Bonus automatico in bolletta

I bonus, validi per 12 mesi, vengono applicati automaticamente in bolletta. Le agevolazioni variano in base alla composizione familiare e ai consumi.

Bonus sociale 2025 bollette: energia elettrica

Gli importi del bonus per l’energia elettrica sono differenziati in base alla composizione del nucleo familiare beneficiario:

  • 113,46 euro all’anno per nuclei con 1-2 componenti.
  • 146,40 euro per famiglie con 3 componenti.
  • 161,04 euro per nuclei con 4 o più componenti.

Bonus sociale 2025 gas

Il bonus gas tiene conto anche della stagione e della zona climatica. Nei mesi invernali, l’importo è superiore:

  • Per nuclei fino a 4 componenti: il bonus può arrivare a 64,64 euro nelle zone più fredde (zona F) per riscaldamento e acqua sanitaria/ cottura dei cibi.
  • Per nuclei con oltre 4 componenti invece il bonus può raggiungere l’importo di 61,64 euro nelle aree con inverni rigidi per coprire i consumi di riscaldamento, acqua sanitaria e cottura dei cibi.

Bonus sociale 2025 per l’acqua

Il bonus idrico copre 18,25 metri cubi di acqua annui per ogni componente familiare. Questo corrisponde a 50 litri al giorno per persona. Include le spese per acquedotto, fognatura e depurazione.

Come richiedere il bonus sociale 2025

Per ottenere il bonus, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per certificare l’ISEE necessario alla domanda. Questi aiuti garantiscono un supporto concreto alle famiglie in difficoltà, alleggerendo le spese essenziali.

 

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legittima la competenza

Legittima la competenza del Tar Lazio sui giochi pubblici La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la competenza del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Agenzia delle dogane in materia di giochi pubblici

Legittima la competenza del Tar

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2025, si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Piemonte riguardo alla norma che attribuisce alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

Le norme sotto esame

La disposizione analizzata si trova nella prima parte della lettera q-quater) dell’articolo 135 del codice del processo amministrativo. Questa norma è stata oggetto di scrutinio rispetto alla sua compatibilità con gli articoli 3, 25, primo comma, 76 e 125 della Costituzione. La Corte, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale, ha ritenuto che la previsione non violi i principi fondamentali enunciati nei suddetti articoli.

La concentrazione delle competenze presso il TAR Lazio

Secondo la Corte, la concentrazione delle controversie sui provvedimenti dell’A.D.M. presso un unico Tribunale Amministrativo Regionale non costituisce uno stravolgimento irragionevole dei criteri ordinari di riparto della competenza giurisdizionale amministrativa. Gli atti oggetto della norma hanno un chiaro rilievo nazionale, in quanto funzionali al perseguimento di interessi pubblici di primaria importanza.

Gli interessi pubblici coinvolti

La Corte ha precisato che i provvedimenti dell’A.D.M. rispondono a esigenze di coordinamento amministrativo e gestione unitaria delle concessioni di gioco pubblico su scala nazionale. Inoltre, questi atti mirano a garantire:

  • Ordine pubblico e sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione della criminalità e al contrasto della ludopatia;
  • Interessi fiscali dell’erario, che richiedono un approccio uniforme e centralizzato.

Anche nel caso in cui i provvedimenti siano emessi da una direzione territoriale dell’Agenzia, gli interessi pubblici sottesi – che vanno oltre il contesto locale – giustificano la concentrazione delle competenze presso il TAR Lazio.

La visione d’insieme come necessità giurisdizionale

La Corte ha sottolineato che, per gestire in modo efficace gli interessi pubblici di carattere nazionale, è necessario attribuire a un unico tribunale la competenza su tali controversie. Questa scelta consente una visione d’insieme che supera i limiti di una competenza territoriale frammentata e garantisce una maggiore coerenza nelle decisioni giurisdizionali.

 

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comodato

Comodato: la guida Breve guida al comodato: caratteristiche e disciplina del contratto, diritti e doveri del comodante e del comodatario. Aspetti fiscali e agevolazioni

Cos’è il comodato e come funziona

Il comodato è un contratto con cui un soggetto consegna ad un altro un bene mobile o immobile affinché quest’ultimo se ne serva fino a quando non debba restituirlo.

La caratteristica principale del contratto di comodato è la gratuità: il comodatario, cioè la parte che riceve il bene, non è tenuto a versare alcun corrispettivo. Ciò vale a distinguere il comodato dalla locazione, nel caso in cui oggetto del contratto sia un bene immobile.

Il comodato si distingue, inoltre, dal mutuo, in quanto può avere ad oggetto solo beni infungibili, essendo il comodatario tenuto alla restituzione del medesimo bene ricevuto, e non di beni dello stesso genere. Altra distinzione riguarda il comodato ed il contratto di deposito, poiché quest’ultimo non prevede la possibilità di utilizzo del bene da parte del depositario.

Il comodato gratuito: i diritti del comodatario

Il comodato è un contratto reale con effetti obbligatori, in quanto si perfeziona soltanto con la consegna del bene.

L’obbligo principale a carico del comodatario è quello di restituire il bene alla scadenza, se individuata, o una volta esaurito l’utilizzo.

Il comodatario è inoltre tenuto a sostenere le spese ordinarie necessarie per l’uso e la manutenzione della cosa, mentre le spese straordinarie necessarie per mantenere utile all’uso il bene incombono sul comodante; in caso di urgenza, il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie da lui anticipate.

Il comodatario deve inoltre aver cura di custodire e conservare con diligenza il bene, pur non rispondendo del suo normale deterioramento. Il comodante, da parte sua, risponde dei danni causati da vizi della cosa di cui non aveva informato il comodatario al momento della conclusione del contratto.

Quanto alla restituzione del bene, prevista in generale alla scadenza (se stabilita in contratto) o al termine dell’utilizzo, va precisato che il comodante ha anche il diritto di richiederla in via immediata in caso di necessità urgente e imprevedibile. Se non è prevista espressamente una durata determinata, la restituzione deve avvenire quando lo richieda il comodante.

Il c.d. comodato oneroso

Come detto, al comodante non spetta alcun corrispettivo, ma è configurabile il c.d. comodato oneroso se è previsto che il comodatario esegua a una determinata prestazione (ad esempio, il pagamento delle spese condominiali, o il rimborso di una parte delle imposte da pagare sull’immobile); l’importante, perché continui a configurarsi il comodato, è che l’entità di tale prestazione sia ridotta in relazione al valore del bene e quindi non possa essere considerata quale corrispettivo.

Aspetti fiscali del comodato

Quando il comodato è stipulato in forma scritta ed ha ad oggetto un bene immobile, è obbligatorio procedere alla sua registrazione entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione. In caso di comodato verbale, la registrazione è obbligatoria solo se di tale atto viene fatta espressa enunciazione in un differente atto da registrare.

L’imposta di registro per il contratto di comodato ammonta in misura fissa ad euro 200.

La registrazione del contratto di comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (cioè tra genitori e figli) dà diritto alle agevolazioni sull’IMU e sulla TASI, riducendo del 50% la base imponibile su cui calcolare tali tributi.

Per godere della suddetta agevolazione, è necessario che:

  • non si tratti di immobile di lusso, cioè rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale
  • il comodante risieda nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato e che possieda solo un altro immobile nel territorio nazionale oltre alla casa principale.

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dimissioni per fatti concludenti

Dimissioni per fatti concludenti: le indicazioni dell’INL Dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata: l'Ispettorato fornisce i primi chiarimenti dopo il Collegato Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti

La nota n. 579/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i primi chiarimenti in merito alla procedura per le dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata del lavoratore. Il documento, pubblicato in risposta alle novità introdotte dal Collegato Lavoro, mira a fornire indicazioni utili per la corretta gestione di tali situazioni, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. L’INL ha messo a disposizione (allegato alla nota) anche un modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata con cui i datori di lavoro potranno attivare la procedura.

Dimissioni per fatti concludenti nel Collegato Lavoro

In merito, specifica l’ispettorato, l’art. 19 della legge 203/2024 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che disciplina le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”.

La norma affida anzitutto l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine. Ciò ovviamente laddove il datore intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto la comunicazione, chiarisce l’INL, non va effettuata sempre e in ogni caso.

La procedura prevista dalla nota n. 579/2025

Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà anzitutto verificare, si spiega nella nota, “che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza”.

A questo punto, la comunicazione effettuata alla sede territoriale dell’INL, preferibilmente a mezzo pec, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. Al fine di uniformare i contenuti e semplificare l’adempimento, l’INL mette a disposizione un modello ad hoc (allegato alla nota).

In base alla comunicazione pervenuta e ad altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, contattando anche il lavoratore.

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Secondo la previsione del Collegato lavoro, il protrarsi dell’assenza ingiustificata e la comunicazione del datore di lavoro, fanno sì che il rapporti di lavoro si intenda risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’INL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà ad ogni modo essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

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Codice contratti pubblici: non si applica agli ordini degli avvocati Codice dei contratti pubblici: il COA di Milano delibera l'inapplicabilità agli ordini degli avvocati e invita il legislatore a chiarire

Codice contratti pubblici e Ordini Forensi

Il tema dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici agli Ordini professionali è oggetto di un dibattito acceso e ancora irrisolto. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il TAR del Lazio, con la sentenza n. 7455 del 16 aprile 2024, hanno espresso la posizione secondo cui tale Codice dovrebbe essere applicabile anche agli Ordini professionali. Tuttavia, l’Ordine degli Avvocati di Milano, in linea con il Consiglio Nazionale Forense (CNF), ha assunto una posizione opposta.

Con una delibera adottata il 16 gennaio 2025, l’Ordine milanese ha affermato che gli Ordini non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Codice dei contratti pubblici: ragioni dell’inapplicabilità

Le ragioni di questa posizione sono molteplici e radicate nella natura degli Ordini professionali. Questi, ai sensi dell’articolo 24 dell’Ordinamento Forense sono enti pubblici non economici di carattere associativo dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e non dipendono quindi dalla finanza pubblica. La loro struttura e funzione li distinguono dagli enti pubblici economici e dalle amministrazioni pubbliche in senso stretto. Il Codice dei contratti pubblici, pensato per garantire trasparenza e concorrenza negli appalti pubblici, non risulta coerente con il ruolo e le attività svolte dagli Ordini professionali, come gli Ordini degli Avvocati.

 

Un altro punto critico è rappresentato dagli oneri burocratici che deriverebbero dall’applicazione del Codice. Gli Ordini sarebbero costretti a gestire processi complessi e onerosi, senza che ciò comporti un reale beneficio. L’obbligo di rispettare procedure rigide rischierebbe di compromettere l’efficienza operativa degli Ordini, che già agiscono in un ambito fortemente regolamentato.

Inoltre, recenti interventi normativi hanno già escluso espressamente l’applicazione di molte disposizioni del diritto amministrativo agli Ordini professionali, riconoscendo la loro natura associativa e la specificità delle loro funzioni. Questo rafforza la convinzione che l’applicazione del Codice dei contratti pubblici agli Ordini sia non solo ingiustificata, ma anche incoerente con il quadro normativo vigente.

Consiglio dell’Ordine di Milano: richieste

Alla luce di ciò, la delibera dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede il riconoscimento ufficiale dell’inapplicabilità del Codice dei contratti pubblici agli Ordini professionali. Propone inoltre una modifica legislativa che chiarisca definitivamente la questione. Secondo l’Ordine, è necessario evitare che interpretazioni divergenti possano creare incertezze o difficoltà operative.

La delibera invita anche tutti gli Ordini professionali a collaborare per adottare una posizione condivisa. Si sollecita un intervento normativo che confermi in modo inequivocabile l’esclusione degli Ordini dall’ambito di applicazione del Codice. Solo attraverso un’azione comune e mirata è possibile ottenere un chiarimento normativo che tuteli l’autonomia degli Ordini e ne garantisca l’efficacia operativa.

 

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l'inferriata installata

L’inferriata installata per ragioni di sicurezza non si tocca Il tribunale di Catania ha dichiarato nulla la delibera condominiale che imponeva la rimozione di un'inferriata installata per sicurezza

Nullità delibera condominiale

Con la sentenza n. 121 dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato la nullità di una delibera assembleare che obbligava un condomino a rimuovere l’inferriata installata all’ingresso della propria abitazione per motivi di sicurezza.

L’inferriata installata all’ingresso: il caso

Un condomino aveva installato un’inferriata al portone d’ingresso del proprio appartamento, situato al piano terra, per proteggere l’abitazione da possibili intrusioni. L’assemblea condominiale, ritenendo che l’installazione alterasse il decoro architettonico dell’edificio e invadesse parti comuni, ne aveva deliberato la rimozione a spese del condomino. Quest’ultimo ha impugnato la delibera davanti al Tribunale di Catania.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto le ragioni del condomino, stabilendo che la delibera assembleare era nulla. Dalla consulenza tecnica espletata è emerso, infatti, che l’inferriata non invadeva parti comuni, non ledeva il decoro architettonico dell’edificio e insisteva su una parte di proprietà esclusiva.

La posa in opera era da intendersi peraltro come intervento relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Ovvero tutelarsi dal pericolo di intrusioni.

Pertanto, l’assemblea non aveva il potere di imporre la rimozione di un’opera realizzata su una proprietà privata che non arrecava pregiudizio alle parti comuni o agli altri condomini. Ed anzi la delibera impugnata “rappresenta un’ingerenza” su una parte di proprietà esclusiva. Con la conseguenza che la stessa va dichiarata nulla, come da insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. 9839/2021).

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mediazione civile

Mediazione civile: correttivo in vigore dal 25 gennaio Mediazione civile: il correttivo al DLgs 149/2022 approdato in Gazzetta e in vigore dal 25 gennaio 2025 interviene anche sulla mediazione telematica

Mediazione civile: le novità del correttivo

Il correttivo al D.Lgs. 149/2022, adottato dal Consiglio dei Ministri, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 7/2025) ed è in vigore dal 25 gennaio 2025.

Le principali innovazioni del D.Lgs. n. 216/2024 puntano alla digitalizzazione degli atti, alla possibilità di incontri da remoto e alla durata della mediazione estesa da tre a sei mesi, con eventuali proroghe di tre mesi, come termine massimo.

Mediazione obbligatoria e procedibilità

Il decreto, composto da cinque articoli, chiarisce l’obbligatorietà della mediazione per alcune materie specifiche. Queste includono le controversie su condominio, diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, confermando in sostanza che la mediazione rappresenta la condizione necessaria per procedere con la domanda  “introduttiva del giudizio.”

Il giudice potrà disporre la mediazione fino alla remissione della causa in decisione, superando il precedente limite che fissava il termine alla precisazione delle conclusioni.

Regole per le cause improcedibili

Quando una causa risulta improcedibile per mancata mediazione obbligatoria o viene disposta dal giudice, la procedura avrà una durata di sei mesi. È possibile una proroga unica di tre mesi, previo accordo scritto tra le parti, da includere o allegare al verbale. La durata della mediazione non si interrompe durante il periodo feriale.

Delega per partecipare alla mediazione civile

Per porre fine alle numerose controversie giurisprudenziali, il correttivo, all’articolo 8, dopo il comma 4 introduce il seguente comma 4 bis: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma quattro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento identità del delegante.”  

Innovazioni nella mediazione civile telematica

Lo schema modifica anche l’articolo 8 bis, regolando la mediazione telematica. Il mediatore forma gli atti digitali e li sottoscrive seguendo le norme del Codice dell’amministrazione digitale. Una volta conclusa la procedura, redige un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo. Dopo aver verificato firme, validità e integrità, il mediatore deposita il documento presso l’organismo di mediazione. La segreteria lo invia poi alle parti e agli avvocati coinvolti.

Partecipazione agli incontri da remoto

Il nuovo articolo 8-ter introduce la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione tramite collegamento audiovisivo da remoto. Tale sistema deve garantire la reciproca udibilità e visibilità delle parti. Se non tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo allegato al verbale necessita dell’omologazione del presidente del tribunale competente.

Spese di trasferta per gli avvocati

Una novità importante riguarda gli avvocati iscritti in un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’organismo di mediazione. Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 15 quinques chiarisce che a questi avvocati non spettano le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Modifiche alla negoziazione assistita

L’articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 132/2014 introduce una regola fondamentale: l’accordo di negoziazione deve concludersi con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Anche la negoziazione assistita può avvenire in modalità telematica, previa richiesta di una delle parti. Gli atti del procedimento e l’accordo devono rispettare le regole del Codice dell’amministrazione digitale.

Dichiarazioni di terzi escluse nella modalità telematica

Non è consentito acquisire dichiarazioni di terzi attraverso collegamenti audiovisivi o in modalità telematica. Questo garantisce un maggiore controllo sulla genuinità delle dichiarazioni rese.

Verso la semplificazione e la modernizzazione

Le nuove regole puntano a modernizzare e semplificare il sistema della mediazione civile e della negoziazione assistita. Digitalizzazione, flessibilità nelle modalità di svolgimento e una durata meglio definita delle procedure rappresentano passi importanti per rendere più efficiente l’accesso alla giustizia alternativa. L’obiettivo è bilanciare la velocità delle procedure con le garanzie necessarie per tutte le parti coinvolte.

 

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assicurazione casalinghe

Assicurazione casalinghe: tutto quello che c’è da sapere L’assicurazione casalinghe copre i danni causati da infortuni domestici riportati da soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni

Assicurazione casalinghe INAIL

L’assicurazione casalinghe è uno strumento importante di tutela contro gli infortuni domestici. Regolamentata dall’INAIL, questa forma di assicurazione è obbligatoria e offre una copertura essenziale per chi lavora in ambito domestico.

Chi deve sottoscrivere l’assicurazione?

Secondo la normativa italiana, l’assicurazione contro gli infortuni domestici è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita il lavoro domestico. Ciò comprende attività come la pulizia, la manutenzione della casa e delle sue pertinenze (o delle parti condominiali comuni) la preparazione dei pasti e l’assistenza ai familiari.

È importante notare che questa assicurazione riguarda sia uomini che donne, sfatando il mito che sia riservata esclusivamente alle casalinghe. Anche studenti, pensionati e disoccupati, se dediti alla cura della casa, rientrano tra i soggetti obbligati.

Quanto costa l’assicurazione

Il premio annuo dell’assicurazione è accessibile e ammonta attualmente a 24 euro. In alcuni casi, l’assicurazione può essere gratuita, come per coloro che presentano un reddito basso (personale di Euro 4.648,11 o familiare di Euro 9.296,22) o rientrano in determinate fasce di esenzione. Gli interessati possono verificare i requisiti per l’esenzione sul sito ufficiale dell’INAIL.

Quali rischi copre

L’assicurazione copre gli infortuni gravi che avvengono durante lo svolgimento di attività domestiche, come cadute, ustioni o lesioni derivanti dall’uso di elettrodomestici. La protezione si estende a eventi che causano un’invalidità permanente pari o superiore al 16%. In caso di incidente, è prevista un’indennità commisurata al grado di invalidità, e, nei casi più gravi, una rendita vitalizia.

Come si sottoscrive

L’iscrizione all’assicurazione per le casalinghe è semplice e avviene con il pagamento premio, che può essere effettuato nelle seguenti modalità:

  • online, attraverso il portale dell’INAIL;
  • presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino precompilato disponibile sul sito INAIL.
  • con il supporto dei patronati, che offrono assistenza gratuita per la compilazione delle pratiche.

Sanzioni per chi non si assicura

Non sottoscrivere l’assicurazione, pur essendo obbligatoria, espone a rischi importanti. In caso di infortunio domestico, chi non è assicurato non potrà accedere alle tutele previste, lasciando scoperta ogni forma di indennizzo.

 

 

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ispettori del lavoro

Ispettori del lavoro: indennità premiale e di amministrazione cumulabili La Corte Costituzionale ritiene che l'indennità premiale spettante agli ispettori del lavoronon possa essere scomputata dall'indennità di amministrazione corrisposta per la stessa annualità

Indennità premiale ispettori del lavoro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 4/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, nella parte in cui prevedeva lo scomputo dell’indennità premiale dalle somme corrisposte agli ispettori del lavoro per l’anno 2022 a titolo di perequazione dell’indennità di amministrazione. Tale disposizione riguardava esclusivamente il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e prevedeva una compensazione tra emolumenti aventi natura e finalità differenti.

Le censure del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, evidenziando un deficit di ragionevolezza nella norma impugnata. La compensazione era ritenuta inappropriata in quanto coinvolgeva due indennità con funzioni e caratteristiche divergenti, oltre a configurare una violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni. La Corte costituzionale ha accolto la prima censura, dichiarando assorbita la seconda, poiché già la prima risultava sufficiente per annullare la disposizione.

La differenza tra le due indennità

La Corte ha chiarito la natura delle indennità in questione. L’indennità di amministrazione, regolata dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, è un compenso incentivante collegato alla presenza in servizio e non legato al raggiungimento di specifici obiettivi o condizioni straordinarie di lavoro. Al contrario, l’indennità premiale una tantum, introdotta dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, è stata riconosciuta per premiare l’impegno straordinario del personale dell’Ispettorato, richiesto per affrontare specifiche attività, tra cui:

  • Il contrasto al lavoro sommerso;
  • La vigilanza sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • L’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Gli aggravamenti di lavoro e l’ampliamento dell’organico

La Corte ha sottolineato come l’indennità premiale fosse giustificata dall’aumento dei carichi di lavoro straordinari verificatosi nel 2022, dovuto anche all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 146 del 2021. Tale normativa aveva ampliato le competenze dell’Ispettorato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e previsto un incremento di oltre mille unità nell’organico dell’ente. Tuttavia, i nuovi concorsi pubblici banditi per l’assunzione del personale si sono conclusi solo negli ultimi mesi del 2022, lasciando il personale in servizio a gestire carichi straordinari di lavoro.

La decisione finale della Corte

Secondo la Corte costituzionale, prevedere lo scomputo dell’indennità premiale dagli incrementi retributivi previsti per l’indennità di amministrazione è manifestamente irragionevole. La prima indennità era stata erogata per far fronte a carichi di lavoro eccezionali e temporanei, mentre la seconda è legata all’ordinaria attività lavorativa. Tale differenza di finalità rende inaccettabile qualsiasi compensazione tra i due emolumenti, a tutela del diritto dei lavoratori dell’Ispettorato nazionale del lavoro a ricevere entrambi i riconoscimenti economici spettanti.