pensione contanti mille euro

Pensioni in contanti fino a mille euro L'INPS conferma il limite ai pagamenti in contanti fino a mille euro per le pensioni e le altre prestazioni assistenziali

Pensioni, limite pagamenti in contanti

L’Inps conferma a mille euro il limite ai pagamenti in contanti per le pensioni e le altre prestazioni assistenziali.
Con il messaggio n. 2672/2024 del 22 luglio scorso, l’istituto detta chiarimenti infatti riguardo all’ambito di operatività dei limiti disposti dall’art. 2, comma 4-ter, lettera c), del Dl n. 138/2011, rispetto a quelli generali di 5mila euro fissati dall’art. 49 del Dlgs. n. 231/2007.
Si tratta, precisa l’Inps, di una specificazione in sostanza di quanto previsto da tale ultima disposizione per la generalità degli operatori economici (persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private).

Superamento limite

Per cui, laddove venga liquidata, in favore di un soggetto già titolare di pensione o prestazione assistenziale con pagamento in contanti, una nuova pensione e/o prestazione assistenziale, occorre verificare, spiega ancora l’istituto, che l’importo netto complessivo delle due o più prestazioni non superi il limite di mille euro mensili.

Conto corrente o carta prepagata

Ove, tale limite venga superato, l’interessato deve aprire, a stretto giro di posta, un rapporto finanziario scegliendo tra gli strumenti ammessi per il pagamento delle pensioni e delle prestazioni assimilate (es. conto corrente bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da IBAN).

cessione quinto tassi

Cessione del quinto: aggiornati i tassi L'Inps ha comunicato i nuovi tassi di interesse per la cessione del quinto delle pensioni per il terzo trimestre 2024

Cessione del quinto

Con il messaggio n. 2614/2024, l’Inps ha comunicato i nuovi tassi di interesse per il terzo trimestre 2024, a seguito della pubblicazione del decreto n. 62375/2024 del Mef.

Il decreto, infatti, ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024.

Tassi cessione del quinto luglio-settembre 2024

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024 è quello della seguente tabella pubblicata dall’istituto:

Classi d’importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura
Fino a 15.000 13,68 21,1000
Oltre i 15.000 9,97 16,4625

Conseguentemente, spiega l’Inps, “i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati” variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)  
 
  Classe di importo del prestito  
Classi di età* Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro  
Fino a 59 anni 9,92 8,08  
60-64 10,72 8,88  
65-69 11,52 9,68  
70-74 12,22 10,38  
75-79 13,02 11,18  
Oltre 79 anni 21,1000 16,4625  

Blocco tassi

La procedura dedicata alla gestione del processo – denominata “Quote Quinto” – precisa l’istituto, “effettua un controllo ‘bloccante’ sui nuovi tassi applicati”.

Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Decorrenza modifiche

Infine, comunica l’Inps, le modifiche indicate “sono operative con decorrenza 1° luglio 2024”.

 

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Pace contributiva: si possono riscattare fino a 5 anni L'INPS fornisce chiarimenti sulla misura della pace contributiva reintrodotta dalla legge di bilancio 2024

Pace contributiva: cos’è

Pace contributiva: possibilità di riscattare fino a 5 anni di periodi contributivi utili per anticipare il diritto a pensione e incrementare l’assegno. E’ quanto spiega l’INPS con un comunicato stampa del 22 luglio 2024 pubblicato sul proprio sito, fornendo chiarimenti sulla misura reintrodotta dalla manovra 2024.

La disciplina

La Legge di Bilancio, in vigore dal primo gennaio ha reintrodotto, infatti, per il biennio 2024/2025 l’istituto della Pace contributiva, recepito dall’INPS con la circolare n. 69 del 2024, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al Primo gennaio 1996.

La misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Si tratta, chiarisce l’istituto di previdenza, di “una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021”.

I beneficiari

La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata.

È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al Primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio).

È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro.

Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Inoltre, precisa l’INPS, “qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al primo gennaio 1996 (es. accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la Pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

Come chiedere la pace contributiva

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025.

Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Differenze con la “vecchia” pace contributiva

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Riguardo il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

Tuttavia, precisa ancora l’istituto, “la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione”.

Domanda telematica

Per fruire della nuova misura è necessario presentare richiesta entro il 31 dicembre 2025, soltanto in via telematica tramite i consueti canali:

  • portale web dell’INPS, accessibili dal cittadino munito di SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità elettronica 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. E’ possibile accedere all’area tematica dal seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
  • Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

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pensioni anticipate termini

Pensioni anticipate: i nuovi termini di decorrenza Pensioni anticipate 2024: alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio, l'Inps comunica i nuovi termini di decorrenza

Pensioni anticipate: le novità della legge di bilancio 2024

Pensioni anticipate e nuovi termini di decorrenza. E’ quanto comunica l’Inps con apposita circolare illustrando le novità della legge di bilancio 2024 che ha introdotto modifiche significative alle pensioni anticipate degli statali, con l’introduzione di nuove aliquote di rendimento, un meccanismo di rivalutazione per alcune categorie di lavoratori e nuove regole per le decorrenze.

La circolare INPS n. 78 del 3 luglio 2024 premette innanzitutto che la manovra (l. n. 213/2023) ha introdotto importanti novità per le pensioni anticipate 2024 in Italia, in particolare per quelle erogate dalle Casse pensioni per gli enti locali (CPDEL), per il personale sanitario (CPS), per gli insegnanti dell’asilo e delle scuole elementari (CPI) e per gli ufficiali giudiziari (CPUG).

In sostanza si tratta degli iscritti alle casse della ex INPDAP, ossia l’istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Nuove aliquote di rendimento per il sistema retributivo

Alle pensioni anticipate calcolate con il sistema retributivo e con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31.12.1995, si applica l’aliquota prevista nella tabella dell’allegato II della legge di bilancio 2024.

Alle quote di pensione liquidate invece in base al sistema retributivo che si riferiscono ad anzianità pari o superiori a 15 anni al 31.12.1995 si applicano invece le aliquote di rendimento contenute nell’allegato a) della legge n. 965/1965 e le aliquote di cui alla tabella a) allegata alla legge n. 16/1986 solo per gli iscritti CPUG.

Le nuove aliquote di rendimento previste dalla legge di bilancio 2024 si applicano per la liquidazione della pensione anticipata art. 24 comma 10 del decreto legge n. 201/2011 e a quella dei lavoratori precoci art. 17 comma 1 del decreto legge n. 4/2019.

Le nuove regole non possono determinare un aumento del trattamento pensionistico rispetto a quello vigente prima della entrata in vigore della legge di bilancio 2024.

Riduzione per infermieri e personale CPDEL

Per gli infermieri iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio come infermiere iscritto alla CPDEL, la riduzione della pensione anticipata derivante dalle nuove aliquote è mitigata da un meccanismo di rivalutazione: la pensione diminuisce di un trentesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima data utile.

Esclusioni dalla nuova disciplina

Le nuove aliquote di rendimento previste dalla legge di bilancio 2024 non si applicano:

  • a coloro che maturano i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2023;
  • a chi cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio;
  • a chi è collocato a riposo d’ufficio per raggiunta anzianità massima di servizio.

Effetti sul riscatto dei periodi contributivi

Per le domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024, l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le nuove aliquote di rendimento.

Modifiche alle decorrenze della pensione anticipata

Per le pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 e per le pensioni per lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4/2019, sono introdotte nuove decorrenze, con periodi di attesa che variano da 3 a 9 mesi a seconda dell’anno di maturazione dei requisiti contributivi ossia se il diritto è maturato entro il 31 dicembre del 2024, 2025, 2026, 2027 o 2028.

Le nuove decorrenze non si applicano alle pensioni anticipate e ai lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

 

Leggi anche la guida alla Pensione integrativa

pensione integrativa vantaggi

Pensione integrativa: cos’è, come funziona e quali vantaggi La pensione integrativa si ottiene aderendo a una delle varie forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005

Pensione integrativa: cos’è?

La pensione integrativa è una forma di previdenza complementare privata che si va ad aggiungere a quella obbligatoria. La caratteristica principale della previdenza complementare è che l’adesione è del tutto libera e volontaria.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per comprendere le regole e il funzionamento della pensione integrativa è il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, contenente la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

A cosa serve?

La pensione integrativa consente di aumentare il proprio trattamento pensionistico per fare fronte ai problemi e alle necessità future con maggiore tranquillità La pensione integrativa serve infatti a garantire un tenore di vita adeguato anche nel momento in cui si smette di lavorare e che il solo trattamento pensionistico obbligatorio potrebbe non garantire.

Il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto legislativo n. 252/2005 stabilisce che la previdenza complementare eroga trattamenti pensionistici che vanno a integrare quello obbligatorio per assicurare dei livelli di copertura previdenziali più elevati.

I fondi pensione

Le forme pensionistiche complementari si attuano attraverso la costituzione di fondi o patrimoni distinti separati, che nella denominazione devono contenere il termine “fondo pensione” e che non possono essere utilizzati da altri soggetti.

Le forme pensionistiche possono essere istituite tramite contratti e accordi collettivi, accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra i soci lavoratori di cooperative, da enti di diritto privato, dalle regioni, ecc.

Le fonti che istituiscono le forme pensionistiche complementari devono disciplinare le modalità di partecipazione, senza obbligare tuttavia nessuno ad aderirvi.

Chi può aderire alla previdenza complementare?

I soggetti che possono aderire e quindi beneficare dei frutti dei fondi pensione sono i lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro, i soggetti che svolgono attività non retribuite a causa di responsabilità familiari, ma anche lavoratori occasionali o i lavoratori a progetto.

Ai fondi pensione possono aderire inoltre gli studenti e i soggetti che risultano fiscalmente a carico di qualcun altro, siano essi maggiorenni o minorenni.

Come si finanzia la pensione integrativa

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, come specificato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, può essere attuato in modi diversi:

  • con il versamento dei contributi che sono a carico del lavoratore;
  • con il versamento dei contributi che devono essere sostenuti dal datore di lavoro o dal committente;
  • tramite il conferimento del TFR

L’integrazione pensionistica dei lavoratori e dei liberi professionisti è invece totalmente a loro carico.

Pensione integrativa: come funziona?

Da quanto detto emerge che la pensione integrativa si snoda attraverso tre fasi ben distinte anche dal punto di vista temporale:

  • adesione: in questa prima fase il lavoratore decide di aderire a una forma di previdenza complementare;
  • contribuzione: quando il lavoratore ha deciso a quale forma di previdenza integrativa o complementare aderire l’istituto che la gestisce apre una posizione individuale a suo nome che viene alimentata dai contributi versati (o anche dal TFR) e dai rendimenti maturati dalla gestione stessa;
  • acquisizione del diritto alla pensione integrativa: l’ultima fase, che si verifica quando il soggetto matura i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione pubblica e quando partecipa da almeno 5 anni a una forma pensionistica complementare consiste nella “riscossione” della rendita maturata. Del diritto alla pensione integrativa il titolare può richiederne la liquidazione sotto forma di capitale nella percentuale massima del 50%.

Pensione integrativa: vantaggi

I vantaggi derivanti dall’adesione a una forma di previdenza complementare per ottenere una pensione integrativa sono molteplici, anche perché, a causa delle ultime riforme, i trattamenti pensionistici saranno comunque inferiori alle retribuzioni percepite durante l’attività lavorativa.

Diverse le ragioni per le quali conviene crearsi una pensione integrativa.

  • Agevolazioni fiscali: come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005 “I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 TUIR dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57”. L’articolo 17 del dlgs n. 252/2005 che disciplina il regime tributario prevede che i fondi pensione siano soggetti “ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta” che è una percentuale più favorevole rispetto a quelle applicate alla maggior parte del risparmio finanziario. Se poi una parte del rendimento è frutto di un investimento in titoli di Stato la tassazione scende al 12,5%. La posizione non è soggetta al pagamento dell’imposta di successione. I prodotti sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo.
  • Impignorabilità: l’art. 11 del decreto legislativo n. 252/2005 al comma 10 dispone che “Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni (…), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria”.
  • Flessibilità: le forme di previdenza complementare sono molto elastiche, perché è possibile modificare l’entità delle somme da versare, così come la loro frequenza. E’ consentito inoltre sospendere i versamenti e poi riattivarli senza subire conseguenze negative. E’ possibile inoltre chiedere un’anticipazione della propria posizione nei casi e nei tempi stabiliti dal comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005.
ape social domanda

Ape social: la guida Cos’è l’Ape social, quali sono i requisiti per ottenerla, i limiti, le modalità e i termini da rispettare per fare domanda

Cos’è l’Ape social

L’Ape social consiste in una indennità che viene erogata dall’INPS e pagata dallo Stato, a cui possono accedere solo determinate categorie di lavoratori che si trovano in situazioni meritevoli di particolare tutela per accompagnarli alla pensione di vecchiaia.

La misura ha subito alcune restrizioni in virtù della legge di bilancio n. 213/2023 per il 2024, anche se al momento l’Esecutivo sta pensando di riproporre la misura anche per il 2025 ed estenderne l’applicazione.

Ape sociale: i destinatari della misura

Il primo requisito che la legge richiede per poter accedere alla misura è quello anagrafico. Per beneficiare dell’Ape social 2024 il richiedente deve aver compiuto 63 anni e 5 mesi.

I richiedenti devono appartenere inoltre alle seguenti categorie di lavoratori:

  • invalidi civili con una percentuale minima di invalidità del 74%;
  • lavoratori subordinati, che da almeno 7 anni, nel corso degli ultimi 10, o che negli ultimi 6 durante gli ultimi 7, svolgono attività definite “gravose”;
  • i caregiver che negli ultimi 6 mesi e al momento della richiesta si occupano dell’assistenza del coniuge o di un parente di primo grado che presenti un handicap “grave” o che si prendono cura di un parente di secondo grado che abbia i genitori o il coniuge di età superiore a 70 anni o che siano invalidi o deceduti;
  • soggetti disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale del contratto, scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato purché abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 3 anni e non beneficino più dell’indennità di disoccupazione.

A questi requisiti si deve accompagnare quello contributivo che è di 36 anni per la categoria dei lavoratori impiegati in attività “gravose”, mentre per gli altri è di 30 anni. Il requisito contributivo per le madri lavoratrici viene ridotto almeno di 12 mesi per ogni figlio, fino a uno sconto massimo di 2 anni.

Compatibilità con redditi da lavoro

Nel 2024 l’Ape social può essere riconosciuto anche a coloro che percepiscano redditi da lavoro autonomo purché svolto in modalità occasionale e purché l’importo non superi i 5000 euro annui.

La misura invece è del tutto incompatibile con la titolarità della pensione diretta.

Domanda Ape social 2024

Per quanto riguarda la domanda è bene ricordare che chi è in possesso dei requisiti richiesti deve presentarla entro e non oltre la scadenza del 15 luglio 2024 o entro il termine ulteriore del 30 novembre 2024, anche se in questo caso l’accoglimento dell’istanza dipende dalla disponibilità delle risorse.

Occorre inoltre precisare che la domanda per ottenere l’Ape social deve essere effettuata in due tempi distinti.

La prima domanda è quella necessaria al riconoscimento del diritto all’Ape social da parte dell’INPS. Se la risposta è positiva l’Istituto provvede a comunicare la decorrenza o il rinvio della decorrenza della misura se risulta che i fondi non sono sufficienti a finanziare la misura, fornendo in ogni caso le necessarie motivazioni.

In caso di risposta negativa l’INPS fornisce comunque le adeguate motivazioni del rigetto.

La seconda domanda viene inoltrata invece se l’INPS ha fornito un riscontro positivo al riconoscimento della misura. Questa domanda, relativa alla liquidazione, può essere presentata anche contestualmente alla prima se il richiedente possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Erogazione Ape social

Una volta presentata la domanda la misura, che non può comunque superare l’importo massimo di 1.500,00 euro, viene erogata, in genere, a partire dal mese successivo. E’ bene precisare altresì che l’Ape social non prevede il riconoscimento di tredicesima o rivalutazione dell’importo, la stessa inoltre fa reddito, per cui è sottoposta a imposizione fiscale, infine nel periodo in cui la stessa viene fruita non vengono accreditati contributi.

riscatto laurea pensione

Riscatto laurea: non può essere “neutralizzato” La Corte Costituzionale afferma che il riscatto degli anni di laurea non può essere neutralizzato per passare nel computo della pensione dal retributivo al misto

Riscatto laurea e computo pensione

No alla neutralizzazione del riscatto degli anni di laurea ai fini del computo della pensione. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 112-2024, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini del sistema pensionistico) e dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

Il tribunale capitolino riteneva tali disposizioni contrastanti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui “non è previsto il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati in seguito al riscatto volontario degli anni di laurea, quando ciò sia necessario per uscire dal sistema retributivo di computo della pensione, applicabile all’interessato proprio in virtù del riscatto, e accedere al sistema misto, rivelatosi più conveniente al momento del pensionamento”.

Principio di neutralizzazione

Secondo la Corte, per attivare il principio di neutralizzazione non basta che tali contributi, normalmente versati in esordio dell’attività lavorativa, siano ininfluenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione. Tale principio può operare, infatti, soltanto all’interno del sistema retributivo al fine di escludere dalla base pensionabile i contributi che siano non solo aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo, ma anche correlati all’ultimo scorcio della vita lavorativa e corrispondenti a retribuzioni che, in quanto inferiori a quelle percepite in precedenza, possano incidere in senso riduttivo sulla pensione virtualmente già acquisita.

La decisione

Nel caso in esame, invece, la neutralizzazione non è stata invocata per «elidere gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell’ambito del sistema retributivo», bensì per «“fuoriuscire” da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente» e al quale l’interessato aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facoltà di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria.

Per la Corte, in sostanza, non è possibile “scegliere” il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata solo nel momento del pensionamento, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale. Tanto più, precisa ancora la Corte, che la funzione del riscatto degli anni di laurea si esaurisce nell’incremento dell’anzianità contributiva.

Allegati

quattordicesima pensionati

Quattordicesima pensionati: pagamenti dal 1° luglio L'INPS comunica il pagamento della quattordicesima per i pensionati con redditi bassi, indicando i limiti di reddito validi e gli importi dovuti (tra i 336 e i 655 euro)

Quattordicesima pensionati

Da oggi primo luglio, al via il pagamento della quattordicesima per i pensionati con redditi bassi. La somma aggiuntiva si aggira tra i 336 e i 655 euro. Lo ricorda l’INPS con il messaggio n. 2362/2024, indicando i limiti di reddito validi per quest’anno, gli importi dovuti in base ai redditi e agli anni di contribuzione e la platea degli interessi al pagamento.

La corresponsione della quattordicesima, spiega l’INPS, è effettuata d’ufficio ai pensionati “per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione”.

Cosa deve fare chi non la riceve

Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, chiarisce l’istituto, devono presentare l’apposita domanda di ricostituzione online, attraverso il servizio dedicato.

Reddito annuo inferiore ai limiti

Inoltre, l’INPS precisa che il diritto al beneficio viene preso in considerazione anche in base al reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella allegata al messaggio.

Leggi anche la guida alla Quattordicesima

pensione reversibilità matrimonio tardivo

Reversibilità per matrimonio contratto dopo i 50 anni La Cassazione si pronuncia sul diritto alla pensione di reversibilità nel caso di matrimonio contratto dopo i 50 anni di età

Pensione di reversibilità

Il diritto alla reversibilità non sussiste quando il matrimonio sia stato contratto dall’iscritto dopo aver compiuto l’età di 50 anni. Così la sezione lavoro della Cassazione con ordinanza n. Cass-17193-2024.

La questione sottesa e il ricorso in Cassazione

Nella vicenda, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il ricorso dell’INPS rigettando la domanda di riconoscimento della reversibilità della pensione contributiva nella Gestione Giocatori Calcio, già erogata al coniuge in base alla convenzione dell’istituto con le due Leghe dei giocatori professionisti e semiprofessionisti.

In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che “vertendosi nel campo dell’assistenza privata, che a norma dell’art. 38 Cost. è libera di stipulare le condizioni di assicurazione e di regolare il sinallagma tra finanziamento e prestazioni, non sussistevano profili di incostituzionalità che potevano riflettersi sulla disposizione convenzionale dell’art. 12 che esclude dalla reversibilità il coniuge il cui matrimonio sia stato contratto, come nella specie, dopo che l’assicurato aveva compiuto cinquanta anni non ravvisando limiti all’autonomia privata nella definizione delle condizioni del regime convenzionale di assicurazione al quale le parti scelgono liberamente di iscriversi”.
La coniuge ricorre innanzi al Palazzaccio dolendosi di un’interpretazione sbagliata della convenzione in violazione delle deroghe previste, ossia che il matrimonio fosse stato celebrato almeno due anni prima del giorno della morte e che dallo stesso fosse nata prole, anche se postuma. Pertanto, ricorrendo entrambe le circostanze, la donna deduceva che la pensione per superstiti non poteva essere esclusa nella specie.

Interpretazione errata: spetta la reversibilità

Per gli Ermellini, il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto restandone assorbito l’esame delle altre censure.
Nell’interpretazione del contratto, ricordano preliminarmente, “il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c.”.

Per cui, nel caso in esame, “la Corte territoriale è incorsa nella denunciata violazione delle norme di interpretazione dettate dall’art 1362 primo comma c.p.c. avendo del tutto trascurato di esaminare la disposizione dettata dall’art. 12 della Convenzione stipulata fra l’INPS e le due Leghe dei giocatori professionisti e semiprofessionisti nella sua interezza”.

Tale disposizione, infatti, “nell’indicare i casi in cui la vedova non ha diritto alla pensione di reversibilità alla lettera c) dispone che il diritto non sussiste quando il matrimonio sia stato contratto dall’iscritto dopo compiuta l’età di 50 anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due
anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma”.
Ne consegue che “nel valutare l’esistenza del diritto della vedova alla prestazione di reversibilità occorre tenere presente oltre all’età del coniuge al momento del matrimonio anche del tempo trascorso in costanza di matrimonio prima della morte e dell’esistenza di prole, anche postuma”.
Per tale ragione la sentenza è cassata e la parola passa al giudice del rinvio.

Allegati

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Pensioni estero: entro il 18 luglio le attestazioni Si chiude il 18 luglio la prima fase della verifica dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero avviata dall'INPS

Verifica esistenza in vita

Sta per chiudersi la prima fase della verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero, effettuata da Citibank N.A., quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni INPS al di fuori del territorio nazionale. La campagna di verifica è stata avviata dall’istituto e comunicata con messaggio n. 4071/2023.

Le due fasi

Il processo è articolato in due fasi cronologicamente distinte: la prima riferita al 2024, da marzo a luglio, riguarda i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. E sono proprio loro a dover far pervenire le attestazioni dell’esistenza in vita entro il 18 luglio 2024.

La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2024 a gennaio 2025, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2024 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2025.

Cosa succede se non si produce l’attestazione

Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, per i pensionati della “prima fase”, il pagamento della rata di agosto 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2024.

Per i pensionati della “seconda fase” che non producono l’attestazione valgono le medesime conseguenze ma con scadenze posticipate: rata di febbraio 2025 in contanti ove possibile, oppure, in caso di mancata riscossione o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, sospensione del pagamento della pensione a partire dalla rata di marzo 2025.

Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

Conformemente alle verifiche generalizzate condotte negli scorsi anni, i pensionati hanno diverse modalità per fornire la prova dell’esistenza in vita:

  • Modalità cartacea (facendo pervenire il modulo di attestazione correttamente compilato e firmato alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa);
  • Attestazione dell’esistenza in vita dei pensionati tramite il portale web di Citibank;
  • Riscossione personale presso gli sportelli Western Union

Ad ogni modo, è attivo il servizio della banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il serivzio può essere contattato sia via web (alla pagina www.inps.citi.com), sia inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo inps.pensionati@citi.com; sia telefonando a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

Per i Patronati e per le Strutture territoriali INPS restano confermati i consueti canali di comunicazione.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (ora italiana), in lingua italiana, inglese, spagnola, francese, tedesca e portoghese.