estorsione

Minacce di maleficio? È estorsione, non truffa La Cassazione chiarisce che chi minaccia un maleficio commette estorsione se il male prospettato dipende dalla sua volontà

Estorsione e truffa aggravata: come si distinguono

Con la sentenza n. 23947 del 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro: la minaccia di un maleficio, anche se formulata da un sedicente mago, integra il reato di estorsione e non quello di truffa aggravata. Il discrimine sta nel rapporto di causalità tra la volontà dell’agente e il male paventato.

Secondo la Cassazione, l’estorsione si perfeziona quando l’agente prospetta un male che può determinare o far cessare a suo piacimento, inducendo la vittima a fare o non fare qualcosa.
Diversamente, la truffa aggravata (art. 640 n. 2 c.p.) si configura quando il pericolo rappresentato non dipende dall’agente, ma è un rischio reale o immaginario che la vittima può evitare soltanto attraverso l’azione suggerita dal truffatore.

Il caso del sedicente mago

Nel giudizio esaminato dalla Suprema Corte, l’imputato aveva minacciato di far ricorrere un mago per infliggere un maleficio alla persona offesa.
La difesa sosteneva che si trattasse di una truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, e che quindi la condotta non potesse essere qualificata come estorsione.

La Cassazione ha rigettato questa impostazione. Infatti, il presunto maleficio non era una circostanza estranea alla volontà dell’imputato, ma un’azione che lo stesso poteva decidere di fare o meno. Di conseguenza, la minaccia costituiva una forma di coercizione.

La differenza decisiva: la disponibilità del male prospettato

Il Collegio ha sottolineato che il punto chiave sta nella disponibilità del male minacciato.
Quando l’evento dannoso dipende, anche indirettamente, dalla volontà dell’agente, si integra il reato di estorsione. In altre parole, chi prospetta un male che può effettivamente provocare esercita un potere coercitivo sulla vittima.

Viceversa, se il pericolo prospettato non è riconducibile all’imputato, ma viene utilizzato come strumento di inganno per indurre un comportamento, la condotta si configura come truffa aggravata.

Il principio di diritto affermato

La Cassazione ha ribadito che: “La minaccia di un maleficio, anche mediato da terze persone, integra il reato di estorsione quando il male prospettato è suscettibile di essere attuato dall’agente direttamente o indirettamente, in base alla propria volontà.”

Pertanto, il timore ingenerato nella parte offesa discendeva dal potere del ricorrente di decidere se avvalersi o meno del presunto mago.

cassette di sicurezza

Cassette di sicurezza Cassette di sicurezza: definizione, normativa di riferimento, responsabilità della banca, cointestazione e apertura

Cassette di sicurezza: definizione

Le cassette di sicurezza rappresentano un servizio che la banca fornisce ai propri clienti in virtù di un contratto consensuale a esecuzione continuata. Il servizio prevede che il cliente possa inserire personalmente i propri beni nella cassetta, senza che l’istituto di credito possa controllarne il contenuto, se non per i limiti stabiliti dal contratto.

Riferimenti normativi

Il servizio delle casette di sicurezza offerte dalla banca è disciplinato dai seguenti articoli del Codice civile:

  • art 1839 c.c: cassette di sicurezza
  • art 1840 c.c: apertura della cassetta
  • art 1841: apertura forzata della cassetta

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca

A differenza di un semplice deposito, questo accordo vincola la banca a una responsabilità elevata. La banca infatti risponde per l’adeguatezza e la sorveglianza dei locali, ma anche per l’integrità della cassetta stessa. Può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando che il danno è stato causato da un caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e irresistibile. Il furto non è considerato un caso fortuito, in quanto le cassette di sicurezza sono concepite proprio per evitarlo. Eventi naturali come un terremoto, invece, rientrano invece in questa categoria.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17207/2024, in cui ha chiarito che la banca è potenzialmente responsabile per la sottrazione di beni da una cassetta di sicurezza a causa di un furto. L’istituto di credito infatti non può invocare il furto come un caso fortuito, poiché è un evento prevedibile e, quindi, prevenibile, considerata la natura stessa del servizio offerto. Per liberarsi da ogni responsabilità, la banca deve dimostrare un caso fortuito non prevedibile, come un terremoto o un’alluvione.

Intestazione multipla  delle cassette di sicurezza

Se una cassetta è intestata a più persone, la legge permette a ciascun cointestatario di aprirla individualmente, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente. Questo criterio si basa sulla disciplina del mandato conferito a più soggetti. Se gli intestatari desiderano, possono stipulare un accordo specifico che preveda l’apertura solo con il consenso di tutti. Se quindi un cointestatario si oppone, la banca ha l’obbligo di impedire l’apertura fino alla risoluzione della disputa.

La Corte di Cassazione nel provvedimento n. 13614/2013 ha chiarito inoltre che la cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente autorizza ciascun intestatario a compiere operazioni, come prelievi o aperture. La contestazione però non conferisce un diritto di proprietà sui beni o sulle somme. Se quindi un cointestatario sa che il contenuto appartiene a un’altra persona, non può disporne come se ne fosse il proprietario legittimo.

Morte dell’intestatario: cosa accade?

In caso di morte di uno degli intestatari, la banca non può più consentire l’apertura della cassetta se ha ricevuto una comunicazione del decesso. L’apertura è possibile solo con il consenso di tutti gli aventi diritto, inclusi gli eredi del defunto, oppure tramite le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. Queste norme tutelano sia la banca, evitando contenziosi, che gli interessi degli eredi.

In relazione alla morte dell’intestatario della cassetta e alle vicende successive al decesso, la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 12599/2021 ha precisato che secondo la legge italiana (art. 2935 c.c.), il termine per far valere un diritto (prescrizione), inizia solo quando il titolare ne ha la possibilità concreta. Pertanto, se uno degli eredi (figlio) scopre che un altro erede (sorella) ha svuotato la cassetta di sicurezza della madre prima della morte di quest’ultima, l’erede può agire legalmente contro la sorella e la banca solo da quando ha la certezza del fatto, rappresentato nel caso di specie dal momento in cui ha avuto conoscenza della sottrazione. Ne consegue che la prescrizione del suo diritto al risarcimento ha inizio a decorrere da tale data, non da un momento precedente.

Scadenza del contratto e apertura forzata

La legge disciplina inoltre l’apertura forzata della cassetta dopo la scadenza del contratto. Il potere della banca non è arbitrario, la stessa infatti deve continuare a garantire la custodia e non può aprire la cassetta immediatamente. Deve prima intimare l’intestatario, anche tramite raccomandata per porre fine al servizio. Se passano almeno sei mesi dall’intimazione, la banca può chiedere al tribunale l’autorizzazione all’apertura. L’apertura avviene con l’assistenza di un notaio, nominato dal giudice. Il giudice può anche stabilire cautele specifiche per proteggere gli interessi del cliente. Il tribunale inoltre può dare disposizioni per la conservazione dei beni e ordinare la vendita di quelli necessari a coprire i canoni scaduti e le spese legali. da parte sua la banca non ha alcun diritto di ritenzione sugli oggetti. In questo modo si tutela la proprietà del cliente.

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IVA

IVA: l’imposta sul valore aggiunto L'imposta sul valore aggiunto (IVA): cos'è, normativa di riferimento, aliquote e modalità di pagamento

Cos’è l’IVA

L’Imposta sul valore aggiunto, meglio conosciuta come IVA, è una delle principali imposte indirette in Italia e nell’Unione Europea. Si tratta di un’imposta applicata sui consumi, che grava sul valore aggiunto in ogni fase del processo produttivo e di distribuzione di beni e servizi.

Si tratta di un’imposta indiretta, che si applica sul valore aggiunto, che viene creato in ogni fase di produzione e distribuzione di un bene o servizio. In pratica, l’aliquota viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto dei beni o servizi, rendendo l’imposta proporzionale al valore aggiunto in ogni fase. Il consumatore finale è l’effettivo soggetto che sostiene il peso dell’imposta, mentre le imprese e i professionisti agiscono come intermediari, riscuotendo l’IVA sui propri incassi e pagandola sugli acquisti.

Normativa in Italia

L’IVA in Italia è regolata da una serie di normative nazionali ed europee. Il principale riferimento normativo italiano è il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l’imposta sul valore aggiunto. Questa legge stabilisce le modalità di applicazione di questa imposta, le aliquote e le esenzioni. La normativa italiana è in linea con le direttive europee, che sono adottate da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

L’IVA è armonizzata a livello europeo attraverso una serie di direttive dell’Unione Europea, che stabiliscono le basi per l’applicazione uniforme dell’imposta. In particolare, la direttiva 2006/112/CE è il principale strumento che regola questa imposta negli Stati membri dell’UE, creando un quadro normativo comune.

Aliquote IVA in Italia

In Italia, l’aliquota ordinaria dell’IVA è 22%. Tuttavia, esistono anche aliquote ridotte per determinati beni e servizi.

Le principali aliquote sono le seguenti:

  1. Aliquota Ordinaria (22%): è l’aliquota standard applicata alla maggior parte dei beni e servizi.
  2. Aliquota Ridotta (10%): si applica a determinati beni e servizi, come ad esempio:
    • alcuni prodotti alimentari;
    • alcuni servizi turistici;
    • servizi di ristorazione e catering;
    • forniture di energia elettrica e gas per usi domestici;
    • Recupero patrimonio edilizio
  1. Aliquota Super-Ridotta 

      – 4% su certi beni alimentari, prodotti agricoli e bevande;

      – 5% su determinati tipi di alimenti.

Inoltre, esistono alcune operazioni esenti e altre non imponibili. In entrambi i casi sussiste comunque l’obbligo di fatturazione registrazione e di dichiarazione, l’IVA però non viene addebitata al cliente.

Le operazioni non imponibili riguardano scambi con l’estero, come esportazioni, servizi internazionali e cessioni a viaggiatori extra-UE, mentre le operazioni esenti sono specifiche cessioni di beni o servizi, come prestazioni sanitarie o educative, elencate nell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Quando e come si paga  

Il pagamento dell’IVA avviene tramite il sistema di liquidazione periodica. Ecco come funziona:

Liquidazione periodica

Le imprese e i professionisti che applicano l’IVA devono liquidare periodicamente l’imposta, ossia determinare l’importo dell’imposta da versare allo Stato.

La liquidazione avviene su base mensile o trimestrale, a seconda del volume d’affari del contribuente.

I soggetti con un volume d’affari annuo inferiore a 500.000 euro (lavoratori autonomi e imprese di servizi) e di 800.000 euro (imprese che svolgono attività appartenenti a certe categorie) possono optare per la liquidazione trimestrale, mentre gli altri devono procedere mensilmente.

In pratica, la liquidazione consiste nel calcolare l’IVA a debito (quella riscuotibile dalle vendite) e l’IVA a credito (quella già pagata sugli acquisti). L’importo da versare allo Stato è la differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a credito. Se l’IVA a credito è maggiore, l’eccedenza può essere recuperata o riportata al mese successivo.

Fatturazione e versamento

Le imprese sono obbligate a emettere una fattura ogni volta che effettuano una vendita o una prestazione di servizio, indicando l’aliquota applicata e l’importo relativo. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro i termini stabiliti, solitamente il 16 del mese successivo alla liquidazione (per chi liquidazione mensile) o il 16 del secondo mese successivo (per la liquidazione trimestrale).

Dichiarazione IVA

Ogni anno, i soggetti passivi dell’IVA devono presentare una dichiarazione annuale. In questa dichiarazione vengono riepilogati tutti i movimenti IVA dell’anno precedente, indicando l’ammontare totale dell’IVA a debito e a credito, e calcolando il saldo finale che dovrà essere versato (o eventualmente rimborsato).

Per chi desidera approfondire ulteriormente la materia, è consigliabile consultare periodicamente il sito ufficiali dell’Agenzia delle Entrate  che viene aggiornato continuamente sulle ultime novità normative in materia.

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buoni pasto

Buoni pasto Buoni pasto: cosa sono, normativa, destinatari, vantaggi fiscali per datore e lavoratore e principali fornitori

Cosa sono i buoni pasto

I buoni pasto sono titoli di pagamento, cartacei o elettronici, utilizzati dai lavoratori dipendenti e assimilati per acquistare generi alimentari o consumare pasti presso esercizi convenzionati. Non rappresentano una forma di retribuzione, ma un benefit aziendale con finalità sostitutive del servizio mensa. Possono essere riconosciuti anche in assenza di mensa aziendale fisica.

Sono utilizzabili esclusivamente dal lavoratore intestatario e non sono cedibili, convertibili in denaro o utilizzabili per l’acquisto di beni non alimentari.

Normativa di riferimento

La disciplina di riferimento dei buoni pasti è il D.M. 7 giugno 2017, n. 122, emanato dal Ministero dello sviluppo economico. In particolare:

  • L’art. 2, alla lettera c) definisce buono pasto come “il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle societa’ di emissione”;
  • L’articolo 2, alla lettera g) invece intende “per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e’ titolato ad utilizzarli.”

La normativa disciplina anche le modalità di utilizzo e le caratteristiche che devono avere i buoni per essere validi: devono riportare il nominativo del titolare, la data di scadenza, il valore facciale e il riferimento al datore di lavoro o all’emittente.

Quando e chi ha diritto ai buoni pasto

I buoni pasto possono essere riconosciuti:

  • ai lavoratori subordinati (sia pubblici che privati);
  • ai collaboratori continuativi o a progetto (co.co.co.), se previsto contrattualmente;
  • a chi svolge telelavoro o smart working, anche senza una sede aziendale fisica (ai sensi delle circolari INPS e Agenzia delle Entrate);
  • Ai lavoratori part-time, purché l’orario comprenda la fascia pranzo.

Non esiste un obbligo generale per il datore di lavoro di erogare buoni pasto, salvo diversa previsione contrattuale o regolamentare interna. Tuttavia, molti CCNL lo prevedono come forma di welfare aziendale o di sostegno alla conciliazione vita-lavoro.

Vantaggi fiscali dei buoni pasto

Dal punto di vista fiscale, i buoni pasto godono di esenzioni parziali sia ai fini contributivi che ai fini IRPEF:

  • elettronici: sono esenti da tassazione fino a 8 euro per ciascun giorno lavorativo (art. 51, comma 2, lett. c), TUIR).
  • cartacei: l’esenzione si ferma a 4 euro al giorno.

Al superamento di tali soglie, la parte eccedente costituisce reddito imponibile.

Per l’azienda datrice di lavoro i buoni pasto sono interamente deducibili dal reddito d’impresa e non soggetti a contribuzione INPS, nei limiti sopra indicati. I liberi professionisti e le ditte individuali gli importi deducibili sono diversi.

Utilizzo e limiti

  • è possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto contemporaneamente in un’unica transazione;
  • sono spendibili anche nei giorni considerati non lavorativi, come sabato e domenica;
  • possono essere usati presso supermercati, ristoranti, bar, mense, gastronomie, purché convenzionati con l’emittente;
  • non sono convertibili in denaro e non danno diritto al resto.

I principali fornitori di buoni pasto

In Italia operano diversi provider autorizzati all’emissione di buoni pasto, tra cui:

  1. Edenred – emittente di Ticket Restaurant®, molto diffuso tra aziende pubbliche e private;
  2. Pluxee (ex Sodexo Benefits & Rewards) – propone buoni pasto elettronici e cartacei, con ampia rete di esercizi convenzionati;
  3. Pellegrini Card – fornitore con soluzioni personalizzate per PMI e grandi imprese;
  4. Day Ristoservice (Gruppo UP) – storico operatore che offre buoni cartacei e digitali (Day Tronic);
  5. Repas Lunch Coupon – buono pasto utilizzabile in oltre 150.000 punti convenzionati.

Tutti gli operatori devono attenersi ai requisiti previsti dal D.M. 122/2017 e operare sotto autorizzazione del MISE.

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vivenza a carico

Vivenza a carico: definizione e applicazioni pratiche Vivenza a carico: condizione di dipendenza economica da un soggetto da cui derivano conseguenze fiscali, pensionistiche e assicurative

Vivenza a carico: significato

Con l’espressione vivenza a carico si indica in generale la condizione di un soggetto che non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità e che pertanto dipende economicamente da un altro soggetto.

Questa espressione assume significati diversi a seconda della misura di cui costituisce presupposto. La vivenza a carico infatti rappresenta un requisito fondamentale per ottenere, ad esempio, delle agevolazioni fiscali o dei particolari trattamenti pensionistici e assicurativi.

Vediamo quindi in quali ambiti normativi la nozione di “vivenza a carico” viene presa in considerazione.

Vivenza a carico e pensione di reversibilità

La vivenza a carico richiesta per il riconoscimento della pensione ai superstiti è definita dall’articolo 22 della legge n. 903/1965, che si occupa dei trattamenti pensionistici della previdenza sociale.

In base a questa norma i figli minorenni e quelli inabili al lavoro di qualsiasi età hanno diritto alla pensione di reversibilità purché a carico del genitore defunto. I figli studenti, invece, hanno diritto alla pensione solo se risultano a carico del genitore deceduto e non lavorano. Il limite d’età è di 21 anni per chi frequenta scuole professionali e di 26 per chi è iscritto all’università. I genitori invece possono ottenere la pensione di reversibilità, solo se hanno più di 65 anni, non siano già titolari di una pensione e se erano a carico del figlio defunto. Lo stesso principio si applica a fratelli e sorelle celibi o nubili, purché inabili al lavoro, senza altre pensioni ed economicamente dipendenti dal defunto.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19485/2024 ha chiarito in particolare che affinché un figlio inabile riceva la pensione di reversibilità, deve risultare “a carico” del genitore defunto. Questo però non richiede una convivenza o dipendenza economica totale del figlio dal genitore. Secondo la giurisprudenza della Corte è fondamentale piuttosto che il genitore abbia provveduto al mantenimento del figlio inabile in maniera continuativa e prevalente. Non è sufficiente un aiuto saltuario. La valutazione di questo requisito però spetta al giudice, che analizza i fatti e le prove presentate per determinare che la condizione di “vivenza a carico” sia soddisfatta.

Detrazioni fiscali per familiari “a carico”

In base alla normativa fiscale vigente (art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 917/1986) come modificata da ultimo dalla legge di bilancio 2025, il contribuente ha diritto a particolari detrazioni fiscali per carichi di famiglia, anche:

  • il coniuge non separato;
  • per i figli del coniuge deceduto conviventi di età compresa tra i 21 e i 30 anni;
  • per i figli con una disabilità riconosciuta dalla legge 104/92 con più di 21 anni. Ai fini del requisito non rileva se sono figli naturali, adottivi o affidati.
  • genitori e nonni del contribuente convivente.

Ai fini del riconoscimento della detrazione, per vivenza a carico si intende il mancato superamento del limite di reddito annuo complessivo del figlio pari a 4.000 euro fino a 24 anni di età e 2840,51 euro fino a 30 anni di età.

Vivenza a carico e rendita INAIL per i superstiti

La rendita INAIL ai  superstiti del lavoratore defunto sul lavoro è prevista e disciplinata dall’articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto legislativo n. 1124/1965. Per il riconoscimento della rendita l’articolo 106 del medesimo testo unico definisce il requisito della vivenza a carico del soggetto superstite del lavoratore defunto.

In base a questa norma, in ambito assicurativo, la vivenza a carico si considera provata quando il reddito pro capite del familiare superstite, calcolato in base al suo nucleo familiare, è inferiore a una soglia specifica. Questa soglia viene calcolata partendo dal reddito medio netto delle famiglie italiane (dati ISTAT), ridotto del 15%. La normativa semplifica anche la prova di inabilità al lavoro per il vedovo che abbia almeno 65 anni al momento del decesso della moglie per infortunio. Gli enti assicuratori possono richiedere informazioni e certificati a vari uffici pubblici per verificare la vivenza a carico.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25975/2020 ha sancito che in caso di infortunio sul lavoro con esito mortale, il diritto alla rendita per gli ascendenti superstiti (come i genitori) non è automatico. Occorre che siano soddisfatte due condizioni fondamentali, provando la vivenza a carico.

  • Gli ascendenti non devono avere mezzi di sostentamento sufficienti. Il concetto di “sufficienza” non è strettamente definito dalla legge, ma la giurisprudenza lo collega ai “mezzi necessari per vivere” garantiti dalla Costituzione, escludendo una dipendenza economica totale, ma esigendo che il reddito sia al di sotto di una soglia minima.
  • È necessario dimostrare inoltre che il lavoratore defunto contribuiva in modo efficiente, costante e regolare al loro mantenimento. Questo significa che il suo aiuto economico, seppur parziale, doveva costituire una parte normale e non sporadica del loro sostentamento. Nel valutare la situazione economica, si tiene conto inoltre del reddito del coniuge dell’ascendente, data la reciprocità dell’obbligo di assistenza.

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rendita vitalizia

Cassazione: prescrizione decennale per la rendita vitalizia pensionistica Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i termini per la rendita vitalizia: prescrizione di dieci anni, ma con decorrenza dalla conoscenza dell’omissione contributiva

Un chiarimento atteso da tempo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802/2025 a Sezioni Unite, ha risolto definitivamente un contrasto giurisprudenziale di lungo corso in materia di rendita vitalizia previdenziale. La Suprema Corte ha stabilito che il diritto alla costituzione della rendita non è imprescrittibile, ma soggetto al termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 del Codice civile.
La vera novità riguarda la decorrenza: il termine non parte più automaticamente dal momento dell’omissione contributiva, ma dal giorno in cui il lavoratore è consapevole della mancata regolarizzazione o dell’impossibilità per il datore di lavoro di provvedere.

La rendita vitalizia: il quadro normativo

L’istituto della rendita vitalizia trova disciplina nell’art. 13 della legge n. 1338/1962. In base a questa disposizione, quando i contributi non vengono versati e risultano ormai prescritti (dopo cinque anni), il datore di lavoro, o in alternativa lo stesso lavoratore, può costituire presso l’INPS una rendita vitalizia reversibile, commisurata alla pensione che sarebbe spettata in caso di regolare accredito dei contributi.
La giurisprudenza, fino a oggi, era divisa: da un lato, chi considerava il diritto imprescrittibile; dall’altro, chi applicava la prescrizione decennale facendola decorrere dal termine di prescrizione dei contributi, orientamento seguito anche dall’INPS.

I principi fissati dalla Cassazione

Le Sezioni Unite hanno posto tre punti fondamentali:

  • il diritto alla rendita vitalizia è soggetto alla prescrizione decennale;

  • la decorrenza non coincide con la mera omissione contributiva, ma con la conoscenza effettiva della stessa da parte del lavoratore;

  • resta ferma la possibilità di azionare il risarcimento del danno pensionistico ai sensi dell’art. 2116, comma 2, c.c., con prescrizione decennale che decorre dal momento in cui il danno si manifesta, di norma con il diniego o la liquidazione ridotta della pensione.

Conseguenze pratiche per lavoratori e datori di lavoro

Dalla pronuncia emergono regole chiare sui termini:

  • 10 anni per la rendita costituita dal datore di lavoro ex art. 13 L. 1338/1962;

  • 10 anni per la rendita costituita dal lavoratore, con decorrenza dalla conoscenza dell’omissione contributiva;

  • 10 anni per l’azione di risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c.

Un ulteriore strumento resta a disposizione dei lavoratori: l’art. 30 della legge n. 203/2024, che, come illustrato dall’INPS con circolare n. 48/2025, ha introdotto una nuova facoltà di costituzione della rendita vitalizia, non soggetta a prescrizione, attivabile nei casi in cui i termini ordinari risultino ormai scaduti.

bollino blu

Avvocati certificatori per il rischio fiscale Il bollino blu per il rischio fiscale delle imprese sarà rilasciato da avvocati e commercialisti in possesso di determinati requisiti

Bollino blu rischio fiscale: ruolo centrale dei professionisti

Il bollino blu sulla certificazione del rischio fiscale delle imprese, comprese le PMI, sarà compito dei professionisti. Per questo il decreto del Mef del 12 novembre 2024 interviene per stabilire i requisiti degli avvocati e dei commercialisti abilitati a certificare il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previsto dall’art. 4 comma 1 bis del dlgs n. 128/2015. La misura rientra nel regime di adempimento collaborativo che promuove la comunicazione e la cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Professionisti: requisiti per l’iscrizione all’elenco

La certificazione potrà essere rilasciata da avvocati e commercialisti iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio Nazionale forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’iscrizione al suddetto elenco potrà essere richiesta però solo dai professionisti iscritti all’albo professionale da più di cinque anni e in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto. Tra questi il decreto menziona l’assenza di condanne definitive per determinati reati, l’assenza di cause di esclusione dalle procedure d’appalto previste dall’art. 94, comma 2 del dlgs n. 36/2023 e la mancanza di condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 c.c.

Il professionista per iscriversi all’elenco che lo abilita alla certificazione deve essere in possesso anche di competenze specifiche e capacità professionali. Lo stesso deve essere aggiornato sulle recenti normative e prassi n materia di sistemi di controllo e gestione dei rischi, principi contabili applicati dall’incaricante nel periodo di certificazione e diritto tributario.

Completano il quadro dedicato all’elenco, i requisiti e le eventuali incompatibilità dei professionisti indicate negli articoli 3 e 4 del decreto.

CNF e CNDCEC: emanati i regolamenti per l’ iscrizione all’elenco dei professionisti certificatori

Il CNDCEC ha emanato il proprio regolamento datato 9 luglio 2025, come apportato dal Consiglio nazionale il 25 giugno 2025. Il testo disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco, le modalità di tenuta e di iscrizione, i percorsi di formazione e le esenzioni previste, il procedimento di iscrizione e i casi di cancellazione e sospensione dell’iscrizione.

Il CNF con il Regolamento datato 11 luglio 2025 e in vigore dal 12 agosto 2025 ha disciplinato nel dettaglio le modalità e le condizioni per l’iscrizione degli avvocati all’elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del rischio fiscale, che, come anticipato, è tenuto dal CNF.

Bollino Blu rischio fiscale PMI: finalità

Con l’apposizione del bollino blu gli avvocati e i commercialisti vengono così coinvolti in un sistema innovativo per la certificazione del rischio fiscale, che fa parte del Tax Control Framework (TCF). Un sistema che punta a ridurre l’evasione fiscale attraverso un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria e offre benefici concreti alle aziende certificate.

Il tutoraggio fiscale per le PMI sopra una soglia di 5,16 milioni di euro supervisionato da professionisti qualificati garantisce inoltre scudi contro sanzioni amministrative e penali, incentivando la trasparenza e il rispetto delle regole.

L’attività di certificazione

Il professionista, nel prepararsi all’attività di certificazione, deve documentare la propria iscrizione all’elenco, la sua affidabilità organizzativa e tecnica per adempiere l’incarico, l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza richiesti.

Per procedere al rilascio della certificazione il professionista deve attestare che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che gli ha conferito l’incarico sia coerente con le linee guide previste dall’art. 4 comma 1 quater del dlgs n. 128/2015. A tal fine è tenuto a  svolgere tutta una serie di controlli, verifiche e valutazioni.

Certificazione rischio fiscale: contenuto

La certificazione rilasciata dal professionista deve contenere soprattutto la dichiarazione che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti e alle linee guida previste dal dlgs.  n. 128/2015, ma anche la descrizione di eventuali carenze non significative per l’affidabilità del sistema e la sottoscrizione del certificatore. La certificazione è rilasciata al soggetto che ha conferito l’incarico e deve essere conservata per la durata di tre anni sia dal committente che dal professionista. Se durante il periodo della validità della certificazione si dovessero verificare modifiche organizzative tali da richiedere un aggiornamento del sistema sarà necessario produrre una nuova certificazione.

La certificazione infedele attestata la professionista sarà oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di competenza. Questi potranno così avviare sia procedimenti di sospensione o di cancellazione dell’iscrizione dall’elenco che il procedimento disciplinare.

 

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tax control framework

Tax control framework: avvocati e commercialisti certificatori Tax control framework: il protocollo d'intesa tra avvocati, commercialisti, ministero e Agenzia su competenze e titoli per i certificatori e il regolamento

Tax control framework: il protocollo d’intesa

Tax control Framework: il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il Consiglio Nazionale Forense, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno siglato un protocollo d’intesa per definire come individuare i titoli e le competenze professionali necessarie per ottenere l’attestazione di certificatore del rischio fiscale.

Questa figura, riservata ad avvocati e commercialisti (iscritti alla sezione A dell’albo), è fondamentale per l’iscrizione all’elenco dei certificatori del sistema integrato di gestione e controllo del rischio fiscale.

Requisiti accesso elenco certificatori

L’iscrizione all’elenco richiede la partecipazione a un percorso formativo di almeno ottanta ore, suddiviso in tre moduli:

  • sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (almeno la metà del corso);
  • principi contabili;
  • diritto tributario.

Al termine di ogni modulo è previsto un test di valutazione. I due Consigli nazionali attestano il superamento dei corsi e dei test per i propri iscritti. Lo svolgimento dei percorsi formativi e dei test è definito dai Consigli nazionali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Esoneri dalla frequenza dei test

Sono previste diverse esenzioni dalla frequenza e dai test. Ne beneficiano:

  • gli iscritti da almeno cinque anni (sezione A per i commercialisti) che hanno avuto incarichi formali nella progettazione di sistemi di controllo del rischio fiscale validati dall’Agenzia delle Entrate;
  • o che hanno collaborato per almeno cinque anni come responsabili dei rischi fiscali in imprese in adempimento collaborativo.
  • L’esonero si estende anche a chi, iscritto da almeno cinque anni, è stato membro di organismi di vigilanza o ha svolto audit aziendale per almeno due anni in società in adempimento collaborativo.
  • Esonerati anche i professori universitari di discipline economico-aziendali o di diritto tributario, iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi (avvocati e commercialisti sezione A).

Esoneri totali da percorsi formativi e test

  • L’esenzione totale dalla frequentazione dei corsi e dai test è prevista per professori universitari abilitati e ricercatori a tempo determinato  nelle discipline economico aziendali o di diritto tributario, iscritti da almeno cinque anni agli albi, limitatamente ai moduli relativi al loro ambito disciplinare.
  • Stessa agevolazione per i revisori legali dei conti iscritti da almeno cinque anni (limitatamente al modulo sui principi contabili) e per chi ha conseguito un dottorato di ricerca o un master di II livello, sempre iscritti da almeno cinque anni e limitatamente ai moduli pertinenti al titolo.
  • Infine, sono esonerati gli iscritti da almeno cinque anni che per almeno due anni hanno ricoperto il ruolo di responsabile fiscale, supervisore di sistemi di controllo del rischio fiscale interno, di internal audit aziendale o di responsabile dei controlli II livello,  in grandi imprese con sede in Italia.

I due Consigli Nazionali gestiscono e aggiornano i rispettivi elenchi di certificatori, mentre l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l’elenco complessivo, distinto per avvocati e commercialisti.

CNDCEC: elenco abilitati alla certificazione

Il CNDCEC con il Regolamento n. 0006587 del 09/07/2025 ha disciplinato  il funzionamento dell’elenco dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Con l’approvazione del nuovo Regolamento, il Consiglio Nazionale ha dato il via alla fase di iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione del rischio fiscale.

I professionisti con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo (Sezione A), che soddisfano i requisiti di onorabilità e hanno i requisiti professionali che garantiscono l’esonero dal corso di formazione, possono presentare la domanda.

A settembre 2025 iniziano invece i corsi di formazione abilitanti. Anche i professionisti con i requisiti sopra citati, ma non esonerati, potranno presentare domanda di iscrizione all’elenco, ma dopo aver completato il percorso formativo.

CNF: elenco avvocati certificatori del rischio fiscale

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pubblicato il Regolamento n. 2 dell11 luglio 2025, che disciplina l’iscrizione all’elenco degli avvocati abilitati a certificare il sistema integrato di gestione del rischio fiscale. Entrato in vigore il 12 agosto 2025, questo regolamento si inserisce nel contesto della “cooperative compliance”, con l’obiettivo di promuovere un dialogo trasparente tra le grandi imprese e l’Amministrazione finanziaria.

Per potersi iscrivere, gli avvocati devono soddisfare specifici requisiti di onorabilità e professionalità, tra cui l’iscrizione all’Albo per un periodo minimo e l’assenza di condanne penali o atti impositivi rilevanti.

La domanda di iscrizione, da inviare via PEC con firma digitale, richiede una serie di documenti, comprese attestazioni dei requisiti professionali. Il CNF esamina le domande entro 90 giorni.

Gli avvocati iscritti devono comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei requisiti, l’avvio di procedimenti penali o il ricevimento di atti impositivi rilevanti. In caso di infedele certificazione, il CNF può disporre la sospensione o la cancellazione dall’elenco, garantendo sempre il diritto di difesa.

Il regolamento, il modello di domanda e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del CNF.

 

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assegno di inclusione

Assegno di inclusione: guida alla misura Cos'è l'assegno di inclusione, misura di sostegno economico introdotta dal 2024 dal dl n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023

Assegno di Inclusione (ADI): dal 1° gennaio 2024

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di sostegno economico introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2024 con l’articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La misura, gestita dall’INPS, mira a contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in situazioni di disagio economico.

In cosa consiste l’ADI

L’ADI è un beneficio economico mensile erogato alle famiglie che rispettano determinati requisiti di reddito e patrimonio. La misura sostituisce il Reddito di Cittadinanza, concentrandosi su politiche attive di lavoro e sul supporto personalizzato. L’importo dell’assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e alle specifiche condizioni economiche dei beneficiari.

Chi può richiedere l’ADI

I destinatari dell’Assegno di Inclusione sono le famiglie che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Requisiti economici: Un ISEE non superiore a 10.140 euro annui, un patrimonio mobiliare non superiore a 10mila euro (per i nuclei composti da tre o più componenti, soglia aumentata di mille euro per ogni figlio a partire dal terzo; ovvero non superiore a seimila euro per i nuclei di un solo componente e a 8mila euro per i nuclei di due componenti) e immobiliare (in Italia e all’estero), spiega l’INPS, “come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro”. A seguito dell’entrata in vigore del dpcm 13/2025, del 5 marzo 2025, da aprile 2025, inoltre, titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale sono esclusi dal calcolo dell’ISEE (per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare) rendendo più semplice ottenere il beneficio;
  • Residenza e cittadinanza: I richiedenti devono essere cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi.
  • Requisiti ulteriori: Non essere sottoposti a misure cautelari personali o di prevenzione nè avere sentenze definitive di condanna intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; non essere disoccupati; non risiedere in strutture a totale carico pubblico; aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari tra i 18 e i 29 anni ovvero “essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione”.

Modalità di erogazione

L’importo dell’ADI viene calcolato tenendo conto del reddito disponibile del nucleo familiare. L’accredito del beneficio avviene mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta di Inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, che può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.

La carta consente non solo di effettuare acquisti di beni di prima necessità, ma anche di prelevare contante entro limiti stabiliti.

Bonus ponte luglio 2025

Abbiamo appena visto che l’assegno di inclusione, decorrente da 1° gennaio 2024 dura inizialmente 18 mesi, rinnovabili per altri 12, con una sospensione obbligatoria di un mese tra i due cicli.

Per evitare disagi ai soggetti più svantaggiati, il Ministero del Lavoro ha annunciato un contributo straordinario” per coprire questa pausa di un mese, erogato a fine giugno o inizio luglio 2025. Si tratta di una misura “ponte”, non di una nuova rata dell’assegno e sarà resa operativa con un decreto o una circolare attuativa.

Per chiarire il funzionamento di questa misura straordinaria l’INPS ha emanato il messaggio n. 2458 dell’8 agosto 2025.

Il messaggio spiega che il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha introdotto un contributo straordinario aggiuntivo per i nuclei familiari che beneficiano dell’Assegno di Inclusione. Questo contributo è stato pensato per supportare le famiglie che, dopo aver usufruito dell’ADI per 18 mesi, devono affrontare la sospensione del beneficio per un mese, come previsto dalla legge.

L’INPS chiarisce che la misura straordinaria spetta alle famiglie che, al termine dei primi 18 mesi di ADI, presentano la domanda per il rinnovo del beneficio e superano i controlli necessari. Il contributo è pari all’importo della prima mensilità di rinnovo dell’ADI, non può superare i 500 euro e viene pagato insieme alla prima mensilità di rinnovo dell’ADI. Per le domande di rinnovo presentate a luglio 2025, il pagamento avverrà il 14 agosto 2025. Per le domande successive, il contributo sarà erogato sempre insieme alla prima mensilità di rinnovo, ma comunque non oltre il mese di dicembre 2025. Nelle comunicazioni ufficiali, il contributo sarà identificato con la dicitura: “Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025”.

Obblighi per i beneficiari

L’Assegno di Inclusione non è solo un aiuto economico, ma si inserisce in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. I beneficiari, infatti, devono sottoscrivere un Patto di Inclusione che prevede la partecipazione a programmi formativi, tirocini o attività lavorative. Sono previste esenzioni per chi non è in grado di lavorare per motivi di salute o altre condizioni specifiche.

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

Come presentare la domanda

La richiesta dell’ADI può essere effettuata tramite il portale online dell’INPS, accedendo in via telematica con SPID, CIE o CNS, alla pagina dedicata al servizio, oppure rivolgendosi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ancora presso i patronati.

È necessario presentare tutta la documentazione richiesta, tra cui l’ISEE aggiornato.

Rinnovo per chi ha fatto domanda tra dicembre 2023 e gennaio 2024

Con la nota 0010558 data 8 agosto 2025 il Ministero del Lavoro ha definito la procedura di rinnovo delle domande di accesso all’Assegno di Inclusione tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Per ottenere il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI), i nuclei familiari devono presentare una nuova domanda tramite il portale INPS a partire dal 1° luglio 2025, dopo aver ricevuto 18 mensilità. La domanda deve essere accompagnata da un Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto.

I nuclei familiari invariati non dovranno sottoscrivere un nuovo PAD, poiché quello precedente rimane valido. La decorrenza del beneficio, se la domanda di rinnovo è accolta, partirà dal mese successivo alla presentazione della domanda, anche se il pagamento potrebbe arrivare più tardi con eventuali arretrati.

Per i nuclei familiari variati, invece, è necessario iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD; in questo caso, il beneficio decorre dal mese successivo alla firma del PAD.

Dopo l’accoglimento della domanda, tutti i nuclei familiari hanno 120 giorni di tempo dalla sottoscrizione del PAD per recarsi ai servizi sociali, anche se in precedenza erano stati esonerati. Questo incontro serve per convalidare il percorso di attivazione sociale (PaIS) e il precedente PAD.

Se la domanda presentata in precedenza includeva una condizione di svantaggio, l’istante deve riportare gli estremi della certificazione nella nuova domanda, assicurandosi che sia ancora valida. Se è scaduta, è necessario procurarsi una nuova certificazione prima di presentare la domanda di rinnovo.

Introdotte infine nuove funzionalità sulle piattaforme GePI e SIISL per identificare facilmente le domande di rinnovo, monitorare eventuali variazioni nelle condizioni dei nuclei familiari e ricevere notifiche specifiche su modifiche relative, ad esempio, alla condizione di disabilità, ai carichi di cura alla condizione di “Tenuto agli obblighi lavorativi.”

resto al sud

Resto al Sud Resto al Sud: cos'è, quali requisiti occorrono, cosa finanzia e per quali settori, come funziona e come fare domanda

Resto al Sud: cos’è?

Il programma Resto al Sud è frutto di un’iniziativa governativa ed è gestito da Invitalia, per sostenere la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali e professionali nel Sud e nel Centro Italia. Lanciato con il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, il bando offre finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero.

In particolare, il finanziamento copre il 100% dei costi ammissibili del progetto: il 50% a fondo perduto e il restante 50% come finanziamento a tasso zero, con gli interessi interamente a carico di Invitalia.

Requisiti e aree geografiche interessate

I requisiti principali per l’accesso sono:

  • un’età compresa tra i 18 e i 55 anni;
  • l’attività deve essere situata in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) o nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria);
  • l’impresa deve essere nuova;
  • i richiedenti non devono:avere debiti con la pubblica amministrazione, essere titolari di altre forme di aiuto o agevolazioni nazionali, essere titolari di partita Iva nei 12 mesi che precedono la domanda se il comparto per il quale si chiede il finanziamento è quello libero professionale, essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bando è “a sportello”, il che significa che non ha una scadenza fissa, ma rimane aperto fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Settori di attività finanziabili

Resto al Sud finanzia una vasta gamma di settori.

  • Turismo: bed and breakfast, agriturismi, ristoranti, bar e negozi di souvenir.
  • Agroalimentare: produzione e vendita di prodotti tipici locali come vino, olio, formaggi.
  • Servizi alla persona: cliniche odontoiatriche, fisioterapia, case di cura per anziani.
  • Servizi alle imprese: consulenze, formazione, marketing.
  • Tecnologia e innovazione: sviluppo software, app, startup tecnologiche.
  • Artigianato locale: ceramica, tessitura, lavorazione del legno.
  • Energia rinnovabile: pannelli solari o turbine eoliche.

Resto al Sud: progetti finanziabili

Le spese che possono essere finanziate coprono un ampio spettro di investimenti necessari per l’avvio e la crescita dell’impresa. Tra queste rientrano:

  • avvio o espansione;
  • creazione di nuovi posti di lavoro;
  • acquisto di attrezzature e tecnologie avanzate;
  • promozione di attività turistiche e culturali.

Il finanziamento massimo erogabile per la creazione di nuove imprese è di 200.000 euro.

Come fare domanda

Per presentare la domanda, è necessario compilare un modulo disponibile sul sito di Invitalia e fornire una serie di documenti, tra cui un business plan dettagliato. Sebbene sia possibile presentare la domanda in autonomia, molti scelgono di avvalersi di consulenti esperti per aumentare le probabilità di successo. L’istruttoria delle domande si conclude nel termine di 120 giorni dalla presentazione.

In questa pagina di Invitalia trovi tutte le informazioni per fare domanda

Resto al Sud: supporto di coach e tutor

Un elemento di grande valore del programma è il supporto di un tutor e di un coach aziendale, che affiancano gli imprenditori nello sviluppo del business plan e li aiutano a identificare le migliori strategie di crescita.

Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord Italia

Il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), ha previsto due nuovi interventi:

  • Resto al Sud 2.0
  • Autoimpiego Centro Nord Italia

Come funzionano Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord Italia

Il decreto attuativo 11 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2025 attua gli articoli 17 e 18 del predetto Decreto Coesione, dedicati rispettivamente all’Autoimpiego e a Resto al Sud.

Il provvedimento mette a disposizione 800 milioni di euro, di cui 700 milioni dal FSE + e 100 milioni dal PNRR, per supportare giovani under 35 ad avviare un’attività autonoma o imprenditoriale.

I fondi sono destinati a giovani inoccupati, disoccupati (inclusi i beneficiari della Naspi) e a chi è in condizioni di vulnerabilità. Circa 356,4 milioni sono riservati al rilancio di “Resto al Sud” per le otto regioni meridionali, la parte restante invece finanzia misure per l’autoimpiego nel Centro-Nord.

Il sostegno si articola in due forme principali:

– Un voucher a fondo perduto, che copre il 100% dell’investimento, fino a 30.000 euro per il Centro-Nord e 40.000 euro per il Mezzogiorno. Questi importi possono salire a 40.000 e 50.000 euro rispettivamente, se i progetti sono innovativi o sostenibili.

– Un contributo a fondo perduto per programmi di investimento più consistenti. Il contributo copre il 65% (fino a 120.000 euro) e il 60% (tra 120.000 e 200.000 euro) per il Centro-Nord, e il 75% (fino a 120.000 euro) e il 70% (tra 120.000 e 200.000 euro) per il Mezzogiorno.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti pubblici. La gestione è affidata a Invitalia, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito e Sviluppo Lavoro Italia.

 

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