privacy in condominio

Privacy in condominio: le nuove linee guida Privacy in condominio: avviata la consultazione sulle nuove Linee guida, focus su adempimenti, videosorveglianza e digitalizzazione

Privacy in condominio: consultazione pubblica

Novità in materia di privacy in condominio. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti reso noto con la newsletter datata 8 maggio 2025, di aver avviato una consultazione pubblica per adottare nuove Linee guida sul trattamento dei dati personali in ambito condominiale.

Questa iniziativa è stata formalizzata con il provvedimento n. 209 del 10 aprile 2025 e il suo obiettivo consiste nel chiarire gli obblighi e le responsabilità in materia di privacy nelle relazioni condominiali, tenendo conto degli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia, in particolare del GDPR.

Linee guida privacy in condominio

Le Linee guida, che saranno oggetto della consultazione, intendono fornire indicazioni operative uniformi, rispondere a quesiti pratici, recepire gli orientamenti giurisprudenziali recenti e dare seguito alle richieste di chiarimento che sono pervenute al Garante.

Il documento si concentra su tre aree principali:

  • gli adempimenti privacy (responsabilità dell’amministratore, informative, raccolta e conservazione dati);
  • la videosorveglianza condominiale (liceità, informative, tempi di conservazione e accesso);
  • la digitalizzazione dei processi condominiali (piattaforme, gestione documentale, assemblee online).

Il documento non trascura di segnalare la necessità di coordinarsi con le disposizioni di natura civilistica, così come non dimentica di trattare le tematiche della privacy legate al condominio minimo, al super-Condominio e agli altri ambiti esclusi.

Non mancano precisazioni infine sul ruolo dell’amministratore di condominio in materia di privacy e sulle responsabilità conseguenti in caso di violazione delle normative.

Come inviare proposte e osservazioni

La consultazione è rivolta soprattutto ai professionisti del settore condominiale e alle associazioni di categoria.

Tutti i soggetti interessati potranno inviare le loro osservazioni e le loro proposte entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 9 maggio 2025) agli indirizzi email indicati, specificando nell’oggetto “Consultazione pubblica sulle Linee guida sul trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio“.

Il Garante, con le Linee guida, vuole creare un riferimento pratico per la corretta gestione dei dati personali nei condomini, con un focus sui compiti dell’amministratore.

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lavoratori smart working

Lavoratori smart working: geolocalizzazione vietata Lavoratori smart working: il Garante privacy sanziona azienda che geolocalizza i dipendenti con procedure illecite

Geolocalizzazione lavoratori smart working

Il Garante per la protezione dei dati personali condanna le pratiche di sorveglianza dei lavoratori in smart working con il provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025. Una controversia portata all’attenzione dell’Autorità privacy è culminata infatti con una sanzione di 50mila euro ai danni di un’azienda.

La contestazione riguarda l’illecita geolocalizzazione di circa cento lavoratori durante la loro attività lavorative da remoto. L’intervento del Garante è stato innescato dal reclamo di una dipendente e da una segnalazione dell’Ispettorato della Funzione Pubblica. Dall’istruttoria sono emerse significative violazioni della normativa sulla privacy.

Geolocalizzazione illecita

L’istruttoria condotta dal Garante ha svelato che l’azienda attuava il monitoraggio sistematico della posizione geografica dei propri dipendenti. L’obiettivo era verificare la corrispondenza tra il luogo effettivo di lavoro e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working.

Questo tipo di controllo avveniva anche attraverso procedure mirate: i dipendenti, selezionati a campione, venivano contattati telefonicamente e invitati ad attivare la geolocalizzazione dei propri dispositivi (pc o smartphone) per effettuare una timbratura tramite app.

Subito dopo veniva richiesta una dichiarazione via e-mail del luogo in cui i lavoratori si trovavano fisicamente. Queste verifiche potevano anche evolversi in procedimenti disciplinari. Il tutto però senza una valida base giuridica e senza un’informativa adeguata. Inammissibile quindi questa intrusione nella sfera privata dei lavoratori, che contravviene al Regolamento europeo e al Codice della privacy.

Dignità del lavoratore e controllo a distanza

Il Garante privacy ha ribadito le legittime esigenze di controllo sulla diligenza dei dipendenti che operano in smart working. Queste però non possono giustificare l’impiego di strumenti tecnologici che comprimono la libertà e la dignità della persona.

Queste pratiche configurano un monitoraggio diretto dell’attività lavorativa che non è consentito né dallo Statuto dei lavoratori né dai principi costituzionali.

Occorre un equilibrio tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, soprattutto in un contesto di lavoro agile dove il rispetto della privacy ha un’importanza ancora maggiore.

 

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convivenza more uxorio

Convivenza more uxorio: nessun rimborso per il mutuo dopo la separazione Convivenza more uxorio: i pagamenti per il mutuo sono un'obbligazione naturale, rimborso impossibile dopo la fine della relazione

Convivenza more uxorio e restituzione mutuo

L’ordinanza n. 11337/2025 della Cassazione ribadisce un principio chiave sui mutui per l’acquisto della casa quando finisce la convivenza more uxorio. I pagamenti effettuati da un partner all’altro durante la convivenza stabile sono adempimento di un’obbligazione naturale. Di conseguenza, una volta terminata la relazione, non è possibile chiedere la restituzione di queste somme. La Cassazione equipara infatti questi trasferimenti di denaro a un dovere morale e sociale insito nel rapporto di convivenza. La possibilità di un’azione di rimborso basata sull’ingiustificato arricchimento o su altre pretese restitutorie è quindi impossibile.

Obbligazione naturale nella convivenza more uxorio

Il Tribunale di Brescia condanna una donna a pagare 12.000 euro al suo ex convivente per lo “squilibrio economico” creatosi durante la loro convivenza more uxorio (dal 2012 al febbraio 2015). L’uomo sosteneva infatti di aver pagato le spese, le bollette e il mutuo della casa di proprietà della donna per tre anni (circa 28.800 euro), oltre ad aver comprato mobili e versato 10.000 euro per un’auto usata dalla compagna, la quale all’epoca era studentessa e non percepiva stipendio. L’uomo, rimasto senza abitazione dopo la fine della relazione, chiedeva la restituzione di 20.000 euro, invocando i principi di proporzionalità e adeguatezza e l’ingiustificato arricchimento.

Obbligazioni naturali? Nessun rimborso

La Corte d’appello di Brescia però riforma la sentenza, rigettando la domanda dell’uomo e condannandolo alle spese. I versamenti di denaro effettuati dall’uomo durante la convivenza costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e come tale non ripetibile.

Esborsi sproporzionati e indebito arricchimento

L’uomo ricorre quindi in Cassazione, sollevando due motivi di doglianza.

Obbligazioni naturali solo per le spese ordinarie

Con il primo lamenta la nullità della sentenza e la violazione di varie norme civilistiche (artt. 2 Cost., 2034, 2041, 2043 c.c. e artt. 116, 232 c.p.c.). La Corte d’appello ha dato per provate le sue elargizioni, ma non ha considerato la sproporzione tra i suoi esborsi (25.400 euro), le sue condizioni economiche di operaio e l’indebito arricchimento della compagna. La Corte erra quando afferma che i suoi versamenti rientravano nell’assistenza morale e materiale dovuta in un rapporto affettivo consolidato. Questa ricostruzione è valida solo per le spese ordinarie, ma non per i bonifici periodici destinati al pagamento del mutuo e per l’acquisto di beni che hanno arricchito la donna. E’ necessaria una disamina sulla proporzionalità delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi.

Omesso esame della consistenza patrimoniale

Con il secondo motivo l’uomo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la sua consistenza patrimoniale. Afferma infatti di aver provato, tramite estratti conto, di percepire uno stipendio di circa 1.700 euro mensili, unica sua entrata, e che i bonifici non erano mensili, ma periodici, indicando una natura straordinaria e non di canone o spese di vita. Sottolinea inoltre che al termine della convivenza era rimasto senza risorse, mentre la compagna si era arricchita grazie al pagamento del mutuo e dei beni acquistati da lui.

Nessun rimborso per le obbligazioni naturali

La Corte di Cassazione però rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, ribadisce che l’azione di arricchimento senza causa non è invocabile quando l’arricchimento deriva dall’adempimento di un’obbligazione naturale. Dalla convivenza nascon0 infatti  doveri morali e sociali. I versamenti di denaro tra conviventi sono generalmente considerati adempimenti doverosi nell’ambito di un rapporto affettivo consolidato. Esso infatti implica collaborazione e assistenza materiale e morale. L’ingiustizia dell’arricchimento può configurarsi quando le prestazioni di un convivente a favore dell’altro esulano dal mero adempimento di tali obbligazioni, superando i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che l’importo versato dall’uomo per il mutuo (circa 666 euro al mese) fosse proporzionato, equiparabile a un canone di locazione e quindi rientrante nella collaborazione e assistenza dovuta in un rapporto affettivo. La valutazione della Corte d’Appello è plausibile in relazione alla proporzionalità e all’adeguatezza del contributo, rimessa al suo esclusivo apprezzamento. Gli Ermellini confermano quindi il principio secondo cui l’attribuzione patrimoniale al convivente configura adempimento di obbligazione naturale se il giudice di merito, con un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, la ritiene adeguata e proporzionata alle circostanze e alle condizioni del solvens.

Estratti conto insufficienti come prova

Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo dichiara inammissibile. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione degli estratti conto attestanti il suo stipendio. La Cassazione però ha evidenziato che la Corte d’appello ha basato il suo giudizio di proporzionalità sull’ammontare non contestato dei versamenti per il mutuo. Nel caso di specie mancano “più compiute allegazioni” sulla situazione reddituale complessiva dell’uomo. La mera produzione di estratti conto, da cui si potrebbero desumere alcune entrate, non è sufficiente a provare l’esclusività di tali entrate ai fini della composizione del reddito. Pertanto, la doglianza sulla mancata considerazione dei soli estratti conto non superava la ratio decidendi della sentenza impugnata.

 

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tributi locali

Tributi locali e federalismo fiscale: cosa prevede il decreto Tributi locali: il CdM ha approvato in via preliminare un decreto legislativo dedicato a imposte, tributi locali e federalismo fiscale

Tributi locali: maggiore autonomia fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, al momento in via preliminare, un decreto legislativo che contempla una maggiore autonomia fiscale di regioni e comuni e semplifica gli adempimenti per cittadini e imprese. Lo Schema del decreto, composto al momento da 33 articoli, mira a potenziare le forme di collaborazione con il contribuente, incentivando anche l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e introducendo forme di definizione agevolata in materia di tributi regionale e locali.

Accertamento e riscossione tributi locali

Per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione dei tributi il provvedimento prevede l’istituzione di un albo di soggetti privati abilitati a svolgere dette attività. Previste novità anche in materia di  accertamento esecutivo per i tributi regionali.

Tassa automobilistica e Irap

Anche l’apparato sanzionatorio amministrativo subisce profonde modifiche, così come le disposizioni sulla tassa automobilistica regionale, di cui viene semplificato il pagamento.

Le modifiche vanno a toccare anche la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive e della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tributi locali: imposte provinciali e comunali

Non mancano elementi di novità anche in materia di imposte provinciali (come quella di trascrizione) o in materia di imposte comunali (come l’Imposta municipale propria). I comuni avranno inoltre sanzioni più proporzionali su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e un modello telematico unico per l’IMU. Per il triennio 2025-2027, si raddoppia inoltre la quota comunale per il recupero dell’evasione.

Attuazione del federalismo fiscale

La terza parte del provvedimento, dedicata all’attuazione del federalismo fiscale, si occupa della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte delle regioni e consolo. Dal 2026 il decreto prevede inoltre un’importante novità: l’istituzione  della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per le province e per le città metropolitane.

 

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bullismo e cyberbullismo

Bullismo e cyberbullismo: cosa prevede il decreto attuativo Bullismo e cyberbullismo: il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo che rafforza il 114

Bullismo e cyberbullismo: il decreto approvato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per rafforzare la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della legge n. 70/2024, con cui si pone quindi in una linea di continuità.

Bullismo e cyberbullismo: emergenza infanzia

Il nuovo decreto potenzia il servizio telefonico “emergenza infanzia 114”, estendendone l’operatività anche a questi fenomeni per tutelare i minori. Il 114, attivo 24 ore al giorno 7 giorni su 7, offrirà una prima assistenza psicologica e giuridica, oltreché una consulenza psicopedagogica e segnalerà i casi gravi alle autorità. L’app del 114 includerà anche la geolocalizzazione (previa acquisizione del consenso) e un servizio di messaggistica istantanea. Il tutto ovviamente nel rispetto della privacy. I dati anonimi sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, raccolti dal 114, saranno trasmessi annualmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito per programmare azioni di sensibilizzazione. Il sito web del 114 garantirà inoltre un’ ampia accessibilità ai servizi.

Indagini statistiche su bullismo e cyberbullismo

L’ISTAT condurrà rilevazioni biennali su questi fenomeni giovanili la fine di identificarne le caratteristiche, i soggetti a rischio, i fattori e le conseguenze psicologiche che producono. La Presidenza del Consiglio dei Ministri invierà alle Camere un rapporto di sintesi con i risultati ISTAT e lo stato di attuazione delle misure nelle scuole secondarie.

Più responsabilità genitoriale

Il decreto aggiorna inoltre le comunicazioni dei fornitori di servizi online, richiamando però sul punto anche la responsabilità genitoriale prevista dall’ articolo 2048 del codice civile per i danni causati dai figli minori nel mondo online.

Campagne su uso responsabile della rete

La Presidenza del Consiglio promuoverà campagne informative sull’uso consapevole della rete e sui suoi rischi. Il Ministero dell’Istruzione e le scuole promuoveranno infine la conoscenza del numero 114, strumento fondamentale per esternare il disagio e chiedere aiuto.

 

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animali in aereo

Animali in aereo: regole Enac Animali in aereo: il Ministero annuncia le modifiche normative Enac, che consentiranno di far volare cani e gatti con i loro padroni

Animali in aereo: aggiornamento regole Enac 

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) si prepara a introdurre un’importante novità che semplificherà notevolmente i viaggi aerei per chi possiede animali domestici. Lo annuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un comunicato del 9 maggio 2025.

Un aggiornamento delle normative, previsto per il 12 maggio, stabilirà la possibilità di trasportare cani e gatti direttamente in cabina con i loro proprietari. In questo modo si abbandona la prassi, spesso traumatica per gli animali, del trasporto in stiva.

Questa svolta è stata caldeggiata dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che si è detto soddisfatto per questa soluzione.

Animali in aereo: i dettagli

Il trasporto in cabina degli animali domestici sarà consentito all’interno di trasportini adeguati, che potranno essere posizionati anche sopra i sedili. L’importante è che vengano saldamente assicurati tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio.

Allentate anche le restrizioni di peso: il peso complessivo dell’animale e del trasportino potrà infatti superare i limiti precedentemente in vigore. L’unica limitazione è che non si potrà eccedere il peso massimo stabilito per un passeggero medio. Questa apertura segna un cambiamento significativo. Anche i cani e i gatti di taglia media e grande, finora relegati nella stiva pressurizzata, potranno infatti viaggiare accanto ai loro padroni.

Benefici per viaggiatori e animali

L’ufficializzazione di questa normativa da parte di Enac è destinata a essere accolta con entusiasmo dai viaggiatori che non vogliono separarsi dai propri pet, soprattutto in vista delle vacanze estive.

Questa decisione allinea il trasporto aereo italiano a quanto già avviene nel settore ferroviario, dove viaggiare con gli animali domestici è diventato più agevole.

La misura risponde alla crescente presenza degli animali da compagnia nelle famiglie italiane e all’importanza del loro ruolo nel benessere emotivo delle persone, come evidenziato da studi che ne equiparano i benefici a quelli di una relazione coniugale.

 

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Decreto coesione: i bonus under 35 e donne Decreto coesione: pubblicati dal Ministero del lavoro e dal MEF i decreti attuativi sugli sgravi contributivi per under 35 e donne

I decreti attuativi per giovani e donne

Pubblicati il 9 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i due decreti attuativi, firmati in data 11 aprile 2025, relativi ai bonus per le assunzioni di giovani e donne, come previsti dalla legge di conversione del Decreto coesione agli articoli 22 e 23.

I decreti definiscono i criteri per l’esonero contributivo. L’esonero è per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 mai occupati stabilmente e la trasformazione di contratti a termine in contratti stabili. L’altro bonus riguarda invece l’assunzione di donne disoccupate da tempo e senza retribuzione regolare. L’obiettivo è incentivare il lavoro di qualità e a tempo indeterminato, con una particolare attenzione al Mezzogiorno.

Decreto coesione: under 35

Ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto subordinato e indeterminato o convertono in indeterminato un contratto determinato spetta per 24 mesi un esonero contributivo.

Per le assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 l’esonero è del 100% (esclusi premi e contributi INAIL) nel limite di 500 euro.

Per i datori che assumono in determinate regioni del Sud Italia l’esonero, dalla data di autorizzazione della della Commissione UE e fino al 31 dicembre 2025, spetta un esonero nel limite di 650 euro. L’esonero non può superare in ogni caso il 50% dei costi salariali di cui al punto 31, articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014.

L’agevolazione spetta ai datori che assumono giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni, non sono mai stati occupati a tempo indeterminato o che hanno compiuto l’apprendistato, senza però essere assunti stabilmente. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

DL coesione: bonus donne

I datori che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne senza impiego da almeno 24 mesi, hanno diritto a un esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi.

L’esonero spetta anche ai datori che, dalla data di autorizzazione della Commissione UE e fino al 31 dicembre 2025, assumono donne  di specifiche regioni del Sud Italia (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

I datori che assumono donne dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, in settori specifici, individuati ogni anno con decreto dal Ministero del Lavoro, hanno diritto a un esonero contributivo per un periodo massimo di 12 mesi. 

Sono invece esclusi dal beneficio il lavoro domestico e di apprendistato.

 

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reddito di libertà

Reddito di libertà: cos’è e come ottenerlo Reddito di libertà: cos’è, a chi spetta, da quali norme è disciplinato e come presentare la domanda dal 12 maggio 2025

Reddito di libertà: cos’è

Il reddito di libertà è stato introdotto per aiutare le donne vittime di violenza. In relazione alle domande che verranno presentato a partire dal 5 marzo 2025, la misura consisterà in un supporto economico pari a 500 euro mensili (salvo incrementi previsti da disposizioni di legge successive) per un periodo massimo di 12 mesi.  Il pagamento delle 12 mensilità avverrà in un’unica soluzione. La misura non è soggetta a IRPEF. La circolare INPS n. 54 del 5 marzo 2025 fornisce le indicazioni necessarie per presentare la domanda.

Normativa di riferimento

  • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: ha istituito il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza;
  • D.P.C.M del 17 dicembre 2020: ha definito i criteri di ripartizione delle risorse per il 2020 del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”;
  • messaggi INPS 4352 del 7 dicembre 2021; n. 1053 del 7 marzo 2022; n. 2453 del 16 giugno 2022 e n. 3363 del 13 settembre 2022: hanno fornito indicazioni per l’accoglimento delle domande anche dopo il trasferimento all’INPS delle risorse statali e regionali anni 2021- 2022 e 2023, ripartite con i criteri indicati nel D.P.C.M. 1° giugno 2022.
  • Legge di bilancio 2024 n. 213/2023 (art. 1 comma 187): ha reso strutturale il Reddito di libertà incrementando il Fondo di 10 milioni di euro per ogni anno 2024, 2025 e 2025 e sei milioni per il 2027 per garantire l’indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizioni di povertà.
  • Decreto 2 dicembre 2024 ha definito i criteri di ripartizione delle risorse riferite agli anni 2024, 2025 e 2026, di 30 milioni di euro (10 milioni di euro ogni anno 2024, 2025 e 2026) e ha modificato la disciplina del contributo.

A chi spetta il reddito di libertà

Il reddito di libertà spetta alle donne con o senza figli, vittime di violenza domestica seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali.

Le destinatarie devono essere residenti nel territorio italiano e avere la cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria (in possesso di carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE o del permesso per protezione speciale). Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere con status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria.

Requisiti di accesso

Per poter accedere al reddito di libertà sono necessarie due attestazioni:

  • il centro antiviolenza, nella persona del suo rappresentante legale, deve dichiarare che ha in carico la donna e che la stessa ha intrapreso un percorso di emancipazione e di autonomia;
  • il servizio sociale invece deve attestare lo stato di bisogno transitorio della donna a causa della situazione urgente e straordinaria che la stessa sta vivendo.

Regime transitorio

Abbiamo visto che il reddito di libertà è presente da qualche anno. Per questo la circolare INPS n. 54/2025 ricorda che le domande che erano state presentate e che non erano state accolte conservano priorità purché ripresentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 2 dicembre 2024 (ossia entro il 18 aprile 2025) per dimostrare la permanenza dei requisiti necessari. La mancata ripresentazione della domanda comporterà infatti la decadenza definitiva, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda.

Domande 2025: presentazione e esito

La domanda per il Reddito di Libertà 2025 deve essere presentata dalle donne interessate, direttamente o tramite un rappresentante, al Comune di riferimento, utilizzando il modulo SR208, disponibile sul sito INPS. Il Comune trasmette la richiesta all’INPS, che assegna un codice univoco determinante per la graduatoria regionale, nei limiti delle risorse disponibili. La domanda può essere inoltrata online tramite SPID, CIE o CNS. È ammessa una sola richiesta per ogni donna vittima di violenza. Devono essere compilati tutti i campi del modulo, inclusa l’attestazione del bisogno e la dichiarazione del percorso di emancipazione rilasciata da un centro antiviolenza. Nella richiesta deve essere indicato anche il metodo di pagamento prescelto tra conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata.

Il sistema verifica la correttezza dei dati nella domanda per il Reddito di Libertà prima dell’invio e della registrazione. Dopo la trasmissione, viene eseguita un’istruttoria automatizzata per controllare il budget disponibile e la titolarità dell’IBAN. L’esito può essere: “Accolta in pagamento”, “Accolta in attesa di IBAN” o “Non accolta per insufficienza di budget”. Se l’IBAN non è valido, la domanda resta in attesa.  Gli operatori comunali devono aggiornare eventuali IBAN errati e segnalare problemi tramite PEC. L’esito è consultabile dai Comuni e comunicato all’interessata. Un manuale comunque è disponibile nel servizio online dedicato.

Reddito di libertà: domande online dal 12 maggio 2025

L’INPS, con il messaggio 7 maggio 2025, n. 1429 informa che dal 12 maggio 2025 è attivo il servizio per la presentazione online delle nuove domande per il reddito di libertà.

Le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile 2025, possono presentare la domanda utilizzando il modulo SR208, tramite i comuni di riferimento.

Le domande sono accolte sulla base delle risorse disponibili a livello regionale tenendo conto della data e dell’ora di invio delle stesse. Quelle presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano valide fino al 31 dicembre 2025.

 

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Tenore di vita accertabile con elementi presuntivi Il tenore di vita può essere accertato anche con elementi presuntivi per quantificare l'assegno di mantenimento

Tenore di vita assegno di mantenimento

Per stabilire l’assegno di separazione, la valutazione del tenore di vita durante il matrimonio e delle condizioni economiche dei coniugi dopo la separazione può basarsi su indizi e deduzioni. È fondamentale però che tale valutazione sia fondata su un’analisi specifica e dettagliata delle circostanze reali. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11611/2025.

Nessun mantenimento per la moglie

Una donna ricorre in appello contro due sentenze che, in virtù della separazione dal marito le assegnavano la casa familiare, le addebitavano la separazione e obbligavano l’ex marito a versare 1.000 euro mensili per il mantenimento del figlio, oltre all’80% delle spese straordinarie. La donna contestava l’addebito della separazione a suo carico e chiedeva il mantenimento in suo favore.

Tenore di vita: moglie impossibilitata a conservarlo

La Corte d’Appello riforma la decisione di primo grado. Essa respinge la richiesta di addebito della separazione alla moglie e riconosce alla donna un assegno di mantenimento di 800 euro mensili (oltre rivalutazione Istat). Il resto della decisione viene confermato. Per la Corte il tenore di vita matrimoniale era sostenuto principalmente dal reddito dell’uomo. Lo stesso aveva infatti revocato i mandati professionali alla moglie (avvocato) e si era appropriato dei risparmi comuni. Nonostante la capacità professionale della donna e la futura divisione dei beni, la Corte riconosce una riduzione delle sue disponibilità economiche e la sua incapacità di mantenere le precedenti condizioni di vita. L’assegno di 800 euro appare pertanto equo. L’uomo a questo punto ricorre in Cassazione.

Assegno mantenimento: rileva il tenore di vita

La Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti tutti gli altri. Nella motivazione ricorda che l’articolo 156, comma 1, del codice civile stabilisce che il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a ricevere dall’altro quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, qualora non abbia redditi adeguati.

In sede di separazione (a differenza del divorzio), il parametro per valutare l’adeguatezza dei redditi è il mantenimento del tenore di vita matrimoniale. Questo perché il vincolo coniugale permane e sussiste ancora il dovere di assistenza materiale.

Tenore di vita accertabile con elementi presuntivi

Per quantificare l’assegno, il giudice di merito deve quindi necessariamente accertare il tenore di vita della coppia durante la convivenza. Nel compiere questa valutazione deve considerare i redditi dichiarati fiscalmente, altri elementi economici come il patrimonio (anche mobiliare), uno stile di vita agiato, o redditi non dichiarati. Tale accertamento può basarsi anche su elementi presuntivi, ma deve essere concreto.

Nel caso specifico, la Cassazione critica la Corte d’Appello per aver stabilito la prevalenza del contributo economico dell’uomo nel determinare il tenore di vita coniugale senza descrivere in alcun modo quale fosse tale tenore di vita.

Peggioramento delle condizioni di vita della moglie da specificare

Allo stesso modo, la Corte territoriale ha ritenuto peggiorate le condizioni economiche della donna dopo la separazione senza specificare quali fossero prima e dopo. La Corte di Cassazione contesta quindi alla Corte d’Appello di aver espresso un’opinione sulla maggiore incidenza del reddito dell’uomo nel sostenere il tenore di vita familiare e sul peggioramento della situazione economica della donna senza aver prima chiaramente definito e valutato le reali circostanze economiche in cui versava la famiglia e ciascun coniuge. La mancanza di una precisa determinazione delle effettive condizioni di vita dei coniugi ha portato la Corte d’Appello a decidere sull’obbligo e sull’entità dell’assegno di mantenimento senza avere una comprensione concreta del loro pregresso tenore di vita familiare e delle loro attuali risorse individuali. Alla Corte d’Appello in diversa composizione il compito di decidere su questi punti nel rispetto di quanto affermato in sentenza.

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Il Ministero risarcisce gli alunni abusati dal prof Gli alunni abusati dagli insegnanti devono essere risarciti dal Ministero, gli abusi non sono sono imprevedibili nei rapporti di cura

Alunni abusati: il Ministero deve risarcire

La Cassazione torna a occuparsi di alunni abusati, precisando che quando un insegnante commette abusi sessuali sui suoi allievi a scuola, il Ministero deve risarcire il danno. Questo perché, secondo la legge, la condotta criminosa dell’insegnante, pur essendo contraria agli scopi educativi della scuola, non è considerata un evento così inatteso o impossibile da escludere la responsabilità dell’amministrazione pubblica. Il rischio che un abuso possa avvenire in un contesto scolastico non è così remoto da sollevare il Ministero dal suo dovere di risarcire le vittime. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 11614/2025.

Il Ministero risarcisca i danni agli alunni

I famigliari di alcuni alunni abusati da un loro insegnante citano in giudizio il MIUR (ora MIM), affermando la responsabilità civile del Ministero per abusi di un docente sui loro figli minori. Il docente infatti è stato condannato definitivamente per abusi su minori (anni 2003-2006) e gli attori si erano già costituiti parte civile nel processo penale contro il docente. Il Ministero però non aveva partecipato al processo penale come responsabile civile. Nell’incardinato giudizio civile però lo stesso si costituisce, eccependo la prescrizione dell’azione, deducendo l’inopponibilità del giudicato penale, rilevando l’erroneo richiamo all’art. 2049 c.c ed evidenziando la carenza delle allegazioni avversarie.

Ministero condannato in primo e secondo grado

Il Tribunale di Genova però condanna il Ministero e con la sentenza n. 2122/2021 riconosce il risarcimento per danno biologico e morale agli attori. La Corte d’appello di Genova riforma parzialmente la decisione di primo grado, ricalcola il danno e detrae le provvisionali già liquidate agli attori, confermando nella parte restante la decisione di primo grado. Gli attori ricorrono in Cassazione e il MIM resiste con controricorso.

Responsabilità ministero: nesso di causalità

La Cassazione nel rigettare il ricorso incidentale e accogliere quello degli attore fornisce importanti indicazioni interpretative. La stessa ricorda che la pronuncia a Sezioni Unite n. 13246/2019 ha chiarito che l’art. 2049 c.c.configura una responsabilità oggettiva per fatto altrui, un’applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in base al quale chi si avvale dell’attività di un altro ne subisce anche i danni. L’ordinamento in questo modo rialloca i costi delle condotte dannose, ponendoli a carico di chi si avvale dell’operato altrui.

A fondare la responsabilità del preponente è il nesso di occasionalità necessaria e lo stesso sussiste se le funzioni esercitate agevolano l’illecito. È irrilevante il superamento dei limiti o il dolo del dipendente, occorre che la condotta non costituisca uno sviluppo anomalo della funzione. Il contesto scolastico richiede accorgimenti preventivi, la dirigenza e tutto il personale devono adottarli e gli stessi vanno attuati in base all’età degli allievi e alle circostanze.

Alunni abusati: anomalia prevedibile

Le situazioni di affidamento di minori sono sicuramente insidiose. La normativa penale infatti distingue le condotte verso minori e aggrava le pene per chi ha compiti di cura, educazione o custodia. L’art. 609-quater c.p, che punisce gli atti sessuali con minori, prevede un trattamento specifico quando tra reo e vittima esiste un rapporto di fiducia o di autorità.

La Convenzione di Lanzarote all’art. 18 prevede sanzioni per chi commette abusi quando riveste posizioni di fiducia. L’abuso che viene attuato all’interno delle relazioni con figure professionali come insegnanti e medici merita un’attenzione particolare.

I minori in queste relazioni vanno protetti, anche se hanno raggiunto l’età per i rapporti sessuali e anche se non vi è coercizione. Le relazioni di cura o istruzione possono evolvere in abuso e questo non costituisce un’anomalia imprevedibile.  Statisticamente, chi abusa di minori spesso è proprio chi se ne occupa. L’assunzione di compiti di cura favorisce quindi i predatori sessuali.

Le condotte delittuose commesse ai danni dei ricorrenti quindi, nel caso di specie, non possono essere considerati “improbabili”. Esse non costituiscono un’anomalia imprevedibile e la Pubblica Amministrazione ha il dovere di prevenire i reati, adottando le misure opportune durante le prestazioni scolastiche.  La reiterazione degli abusi nell’ambiente scolastico evidenzia carenze nel controllo.

 

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