avvocato cancellato anzianità

Avvocato cancellato e riabilitato: cumula l’anzianità? Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che è possibile cumulare diversi periodi di iscrizione, ferma restando la detrazione del periodo in cui l’avvocato è stato cancellato

Il quesito

Il CNF si è espresso con parere n. 11/2024 (pubblicato sul sito del Codice deontologico il 5 maggio 2024) sul quesito sottopostogli dal Consiglio dell’Ordine di Vibo Valentia. In particolare, il COA chiedeva di sapere “se l’avvocato cancellato dall’albo per perdita del requisito della condotta irreprensibile a seguito di condanna penale e successivamente reiscritto a seguito della riabilitazione – potesse – cumulare i periodi di anzianità ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”.

La risposta del CNF è resa nei seguenti termini: secondo il costante orientamento domestico in sede consultiva (cfr. ex multis i pareri nn. 33/2023, 57/2018, 40/2017), “ai fini del computo dell’anzianità anche in relazione all’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato – è consentito – di cumulare diversi periodi di iscrizione, ferma restando l’ovvia detrazione del periodo o dei periodi in cui l’avvocato è stato cancellato”.

violenza sessuale vittima ubriaca

E’ violenza sessuale se la vittima ubriaca perde coscienza La Cassazione afferma che in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso deve perdurare nel corso dell’intero rapporto sessuale senza soluzione di continuità

Condizioni di inferiorità psichica

Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 609-bis c.p., poiché, approfittando delle condizioni di inferiorità psichica determinate dall’abuso di sostanza alcoliche da parte della vittima, l’aveva indotta a subire atti sessuali consistiti in una penetrazione vaginale.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

L’attualità del consenso

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19638-2024, ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali.

La Corte ha anzitutto rilevato come il Giudice di merito aveva correttamente ricostruito i fatti e valutato l’intero compendio probatorio, spiegando altresì i motivi sulla base dei quali la persona offesa non era in grado di esprimere un valido consenso all’atto sessuale, trovandosi in stato d’incoscienza a causa dell’abuso di alcol.

Nella specie, era stato evidenziato come, dalla dinamica dei fatti, era emerso che la giovane donna, dopo aver perso i sensi a causa di un’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche, aveva perduto i sensi durante il rapporto sessuale e pertanto non aveva potuto acconsentire allo stesso.

La Corte ha in particolare evidenziato come, il consenso della persona offesa, se pur inizialmente manifestato, avrebbe dovuto persistere durante tutto il rapporto sessuale, posto quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità sul punto, ovvero che “in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga “in itinere” una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà”.

Per quanto invece attiene alla posizione dell’imputato, il Giudice di legittimità ha evidenziato che la sua lucidità “era desumibile innanzitutto dalle dichiarazioni dell’amico (…) il quale, in sede di sommarie informazioni, aveva riferito che una volta raggiunto l’imputato gli aveva fatto un sorriso per far intendere che era stato consumato un rapporto sessuale con la persona offesa”, inoltre, ha proseguito la Corte, l’imputato “si era alzato prontamente tirandosi su la zip dei pantaloni per poi allontanarsi per paura di ripercussioni da parte dei buttafuori”.

Dall’insieme di questi elementi era dunque possibile desumere che l’imputato era “nel pieno delle proprie capacità e quindi in grado di comprendere la situazione di incoscienza della vittima”.

La Corte ha pertanto concluso il proprio esame rilevando che la sentenza impugnata non può essere annullata in sede di legittimità e ha, per l’effetto, rigettato il ricorso proposto.

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pensione reversibilità nipoti

Pensione reversibilità ai nipoti: le nuove regole L'INPS, in virtù del dettato della sentenza della Corte Costituzionale, fornisce chiarimenti sul riconoscimento della pensione ai superstiti in favore dei nipoti maggiorenni orfani

Pensione di reversibilità ai nipoti

Con la circolare n. 64/2024, l’INPS ha chiarito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (n. 88/2022), con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 38 del DPR n. 818/1957, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti ed immediati della pensione ai superstiti.

La sentenza sulla pensione di reversibilità ai nipoti

In particolare, la Corte ha osservato che “nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. […] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo.  È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione”.

In ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato. Conseguentemente, afferma l’istituto, “per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti”.

Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022

Alla luce della sentenza, dunque, l’INPS chiarisce la definizione delle domande nuove e giacenti presentate dai nipoti orfani.

Nello specifico, afferma l’istituto, “le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. Il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l’ordinaria decorrenza, nei limiti della prescrizione e della decadenza”.

Inoltre, “le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto ai sensi dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento, a seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte”. Inoltre, “ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza n. 88 del 2022 deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza”.

Incompatibilità

“Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato – osserva tuttavia l’INPS – è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa”.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta “l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti”.

Tuttavia, “le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’Istituto, salvo il caso di dolo del percettore”.

parcheggi uso pubblico temporaneo

Parcheggi a uso pubblico e temporaneo: ci vuole la VIA La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia ritenendo illegittima una disciplina regionale che esclude i parcheggi a suo pubblico e temporaneo dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica

Parcheggi a uso pubblico e temporaneo

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 82-2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2023, che prevedeva l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sino al 31 dicembre 2023, delle «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni», a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi.

La questione

La disposizione era stata impugnata dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La decisione della Corte Costituzionale

In primo luogo, la Corte ha ritenuto che il legislatore regionale abbia introdotto una deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. In tal modo, la Regione si è sostituita al legislatore statale, cui spetta, per costante giurisprudenza costituzionale, determinare presupposti e caratteristiche di tale autorizzazione, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che anche l’esclusione dalle procedure di valutazione ambientale abbia violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi, infatti, la disposizione regionale ne avrebbe consentito la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con il punto 7, lettera b), dell’Allegato IV alla Parte seconda del codice dell’ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Sotto questo profilo, la Corte ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui non spetta alle regioni decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche di impatto ambientale. Simili interventi, infatti, alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato. Punto di equilibrio che corrisponde anche a uno standard di tutela dell’ambiente, in quanto tale non derogabile da parte delle legislazioni regionali.

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riconvenzionale mediazione

Domanda riconvenzionale e mediazione La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che ha affermato che la domanda riconvenzionale non è soggetta al procedimento obbligatorio di mediazione

Riconvenzionale e mediazione obbligatoria

La domanda riconvenzionale non è soggetta al procedimento obbligatorio di mediazione. E quanto hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza numero 3452/2024, emanando il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.

La motivazione principale su cui è fondato l’assunto riguarda la considerazione che la mediazione rientra tra le disposizioni:  “finalizzate, unitamente alle altre adottate in materia di giustizia, alla realizzazione dei comuni e urgenti obiettivi – a loro volta preordinati al rilancio dell’economia – del miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e dell’accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile” (Corte Cost. 18 aprile 2019, n. 97)”.  Si è al cospetto, pertanto, di un procedimento contraddistinto dall’obbligatorietà, che deve essere espletato, pena l’improcedibilità della domanda, prima dell’instaurazione di una lite giudiziaria. Esso, di conseguenza, condiziona, in determinate materie, l’esercizio del diritto di azione” (Corte Cost. 20 gennaio 2022, n. 10).

Quindi la mediazione, con l’auspicata conciliazione delle controversie, mira a transigere le liti, evitando, in tal modo, che il soggetto debba ottenere soddisfazione attraverso gli organi di giustizia, con elevati costi e tempi, che nocciono alla parte, come al sistema giudiziario nel suo complesso. Il fine, dunque, è l’auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all’organo apposito, in via stragiudiziale.

Orbene, nell’evenienza di una riconvenzionale tale scopo non è più raggiungibile in quanto il processo è già iniziato. E tale considerazione vale per ambedue le riconvenzionali cioè quella connessa ai diritti fatti valere con l’azione e quella cd. eccentrica che invece fonda su fatti completamente diversi si pensi ad un’eccezione di compensazione, ecc.

Ma il principio viene ulteriormente affermato con un ragionamento per assurdo riportato sempre nella motivazione della sentenza in esame: “la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe – per coerenza – essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall’attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l’altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata.

Da ciò che la domanda riconvenzionale non è sottoposta all’obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione. Ciò non significa che il Giudice non la possa disporre in ogni stato e grado del procedimento eventualmente anche su richiesta delle parti.

giurista risponde

Immissioni acustiche moleste La normativa in materia di immissioni acustiche nelle attività produttive definisce il carattere molesto delle immissioni anche nei rapporti tra privati?

Quesito con risposta a cura di Giovanna Carofiglio e Viviana Guancini

 

In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz’altro, illecito, in quanto, se le immissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino – ancora più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi – devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico. – Cass., sez. II, 26 febbraio 2024, n. 5074.

La questione sottoposta alla Suprema Corte origina da una domanda risarcitoria formulata dai proprietari di un immobile, carente di idoneo isolamento acustico, nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione.

In particolare, gli istanti ritenevano che l’intollerabilità dei rumori nella propria abitazione fosse causata dai gravi vizi dell’immobile sotto il profilo dei requisiti tecnico-acustici.

Nel doppio grado di giudizio veniva accertata la violazione dei limiti soglia, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e veniva stabilito come tale violazione comportasse di per sé il superamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche ex art. 844 c.c. all’interno dell’abitazione.

Conseguentemente, tanto il Giudice di prime cure quanto la Corte d’Appello aditi, sebbene in misura diversa sotto il profilo quantitativo, condannavano la parte inadempiente al risarcimento del danno, ritenendo sussistente il danno patrimoniale patito dai proprietari dell’abitazione, costretti alla locazione di altra unità immobiliare idonea all’uso abitativo a causa dei gravi vizi acustici del proprio immobile.

In sede di censura della pronuncia d’appello, la ditta soccombente ha denunciato la violazione e falsa applicazione normativa in ordine alla natura rigorosa dell’onere della prova, che dovrebbe dimostrare l’esistenza dei rumori intollerabili esclusivamente per il carente isolamento acustico dell’immobile. Ai fini del riconoscimento risarcitorio, la ricorrente ha lamentato il mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine alla causazione dell’evento dannoso ed alla sussistenza del nesso causale con il danno ex adverso patito e consistente nella necessità di locare altra unità abitativa.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto ed ha introdotto un principio di presunzione assoluta circa la violazione delle condizioni di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, avuto riguardo alla condizione dei luoghi ex art. 844 c.c., in ipotesi di superamento dei limiti soglia dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Di contro, però, la Cassazione ha stabilito come l’osservanza di dette soglie non determini l’insita liceità delle immissioni, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione in ordine alla tollerabilità delle immissioni, alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.

Sotto il profilo del riconoscimento del danno, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza d’appello anche nella parte in cui ha considerato l’inagibilità dell’appartamento nella sua unitarietà, non rilevando l’accertamento tecnico in ordine alla maggiore percezione delle immissioni sonore in alcuni vani dell’immobile, sì da escludere la necessità di locazione di altra unità abitabile.

Il complessivo accertamento del superamento dei limiti soglia integra un’ipotesi di responsabilità del danneggiante secondo un giudizio di merito, immune da vizi logico-giuridici, che rintraccia nei costi di locazione di altro appartamento agibile una conseguenza immediata e diretta, ex art. 1223 c.c., del danno patito dai proprietari del bene gravato da vizi.

*Contributo in tema di “Immissioni acustiche moleste”, a cura di Giovanna Carofiglio e Viviana Guancini, estratto da Obiettivo Magistrato n. 73 / Aprile 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

leva obbligatoria

Leva obbligatoria: la proposta di legge Leva militare obbligatoria o servizio civile: cosa prevede la proposta di legge ordinaria della Lega presentata alla Camera il 15 maggio 2024

Leva militare o servizio civile: proposta di legge alla Camera

Eugenio Zoffili, deputato e membro della commissione difesa della Camera in data 14 maggio 2024 ha presentato la proposta di legge n. 1873 intitolata “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina.” 

Come emerge dal titolo, la proposta legislativa si pone l’obiettivo di reintrodurre il servizio di leva militare della durata di sei mesi per i ragazzi e le ragazze. Matteo Salvini, nel corso del raduno degli Alpini del 12 maggio 2024, tenutosi nella provincia di Vicenza, ha dichiarato che la leva che vuole reintrodurre ha una finalità educativa. Con la leva militare o il servizio civile si vogliono preparare cittadini in grado di salvare e soccorrere tutti quei soggetti che si trovano in condizioni di difficoltà e di proteggere i boschi.

La grande novità della proposta leghista è rappresentata dal fatto che il servizio si potrà svolgere vicino casa.

Come funzioneranno la leva militare e il servizio civile

La proposta di legge, come anticipato, non prevede solo la leva militare, ma contempla anche l’opzione del servizio civile, che coinvolgeranno tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Vediamo distintamente in che cosa consistono.

Il servizio militare universale di tipo territoriale, come annunciato dal proponente Eugenio Zoffili,  sarà svolto solo sul territorio nazionale e nella regione di residenza o domicilio. La provincia di residenza rappresenta il criterio prioritario, a meno che il soggetto non faccia richiesta espressa di essere impiegato in altri territori, previa autorizzazione dell’autorità competente al rilascio. Chi sceglierà il servizio militare potrà contare su una formazione militare per la successiva attività di impiego sul territorio nazionale.

Chi opterà per il servizio civile universale invece potrà svolgere funzioni relative alla tutela del patrimonio culturale e naturalistico e del paesaggio. Ci sarà anche la possibilità di entrare a far parte del sistema nazionale della protezione civile e del soccorso pubblico e di poter collaborare con i Vigili del fuoco.

Le critiche alla proposta di legge

Sulla proposta di legge della lega non tardano ad arrivare le perplessità del Ministro della Difesa Guida Crosetto ritiene infatti che le finalità educative della legge che reintroduce il servizio militare e il servizio civile siano errate. All’educazione dei giovani devono provvedere le famiglie e la scuola.

Contrario alla proposta di legge anche l’ex premier Conte, per il quale i giovani non hanno bisogno di una politica che li costringe a fare i militari e la guerra, quanto di una politica che tuteli i loro diritti e lotti contro la precarietà del lavoro.

Il Ministro degli Esteri Taiani solleva invece la questione della copertura economica della proposta, perché i costi da sostenere sono eccessivi, ma anche perché i militari formati in sei mesi di leva non sarebbero utilizzabili.

prova scritta ufficio processo

Ufficio del processo: il 5 e 6 giugno le prove scritte Il ministero della Giustizia ha pubblicato il diario d'esame del concorso per 3.946 posti di addetto all'ufficio per il processo

Addetti Upp diario d’esame

Saranno il 5 e 6 giugno 2024, le prove scritte del bando per 3.946 posti di addetto all’ufficio per il processo. Il ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito l’avviso di convocazione e il diario della prova scritta.

Diverse le sedi in cui si svolgerà l’esame, sulla base di una ripartizione secondo il codice distretto.

Prova scritta

La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. La durata sarà di 60 minuti, salvi i casi di tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto.

Per superare l’esame è necessario aver raggiunto un punteggio minimo di 21/30.

I quesiti verteranno sulle seguenti materie: diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.

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Concessioni balneari: il Consiglio di Stato dice no alle proroghe Con tre sentenze, il giudice amministrativo ribadisce l'illegittimità del rinnovo generalizzato delle concessioni balneari: contrastano con la direttiva Bolkestein e con il TFUE

Illegittime le proroghe generalizzate delle concessioni balneari

Con le sentenze n. 4479, 4480 e 4481/2024 il Consiglio di Stato conferma il principio ribadito in diverse occasioni che sancisce l’illegittimità delle proroghe balneari generalizzate (previste dal decreto legge n. 198/2022, convertito nella legge n. 14/2023) perché le stesse violano la libertà di stabilimento sancita dall’art. 49 del TFUE e l’articolo 12 della Direttiva Bolkestein (Direttiva UE 2006/123/CE).

Nelle sentenze gemelle il Consiglio di Stato richiama la normativa e la giurisprudenza più rilevanti in materia di concessioni balneari per ribadire che:“tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata prima del 31 dicembre 2023 (Cons. St. sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679) – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, lindizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.”

Proroghe tecniche compatibili con il diritto UE

L’unica proroga compatibile con il diritto dell’Unione Europea è quella “tecnica” ossia quella che è funzionale allo svolgimento della gara. L’articolo 3 della legge n. 118/2022 al comma 3 prevede infatti che in presenza di ragioni oggettive che siano di ostacolo alla conclusione della procedura di selezione entro il 31.12.2024, l’autorità competente, con atto motivato, può differire la scadenza delle concessioni per il tempo necessario alla conclusione della procedura, nel rispetto del termine massimo del 31.12.2025.

Per il Consiglio di Stato l’articolo 12 della Dir. 2006/123/CE ha una applicazione piena, diretta, e incondizionata. Tale applicabilità non può essere subordinata dal nostro legislatore alla mappatura, nazionale dellascarsità della risorsa o a qualsiasi riordino, pur atteso, dellintera materia, pena il frontale contrasto di questa subordinazione con il diritto dellUnione e la conseguente disapplicazione delle norme che ciò prevedano …”. 

Nessuna aspettativa al rinnovo della concessione

Per giurisprudenza costante dello stesso, il Consiglio di Stato ribadisce inoltre che il concessionario di un bene demaniale non possa vantare una aspettativa al rinnovo della concessione. Il diniego del rinnovo non ha bisogno di motivazioni ulteriori rispetto all’applicazione dei principi della ragionevolezza e della logica a cui si deve uniformare l’agire della pubblica amministrazione. In sede di rinnovo il concessionario precedente riveste quindi la stessa posizione degli altri richiedenti.

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Cognome materno: il no del padre non conta Per il Tar Veneto il dissenso del padre non determina alcun automatico effetto impeditivo all’attribuzione del cognome materno, sussistendo piena uguaglianza tra i genitori e ben potendo i rispettivi cognomi coesistere

Cognome materno al figlio

Nel caso in esame, la madre, esercente la responsabilità genitoriale, aveva impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura aveva respinto la sua istanza per il cambio del cognome del figlio, con l’aggiunta del proprio cognome a quello paterno. Tale richiesta traeva origine dall’esigenza, avvertita a seguito dell’attribuzione ad altro figlio, nato dal nuovo matrimonio contratto dalla madre, dei cognomi di entrambi i genitori. Rispetto a tale circostanza si era infatti posta la necessità di formalizzare innanzi alla società, nella cerchia amicale e di fronte alle Istituzioni, il rapporto tra i due fratelli, entrambi figli della ricorrente e con essa conviventi.

Il diniego della Prefettura era stato espresso in ragione dell’opposizione del padre, formulata ai sensi dell’art. 91 del d.P.R. n. 396 del 2000 e tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 286/2016), con la quale era stato ritenuto ammissibile, in deroga alla regola consuetudinaria dell’automatica attribuzione del cognome paterno, l’attribuzione al figlio del cognome materno in aggiunta a quello paterno, sempreché vi sia una comune volontà in tal senso espressa da entrambi dei genitori.  Ebbene, nel caso di specie, è proprio la comune volontà dei genitori che sarebbe difettata, stante l’opposizione del padre naturale, conducendo dunque il prefetto al diniego della richiesta avanzata dalla madre.

Avverso tale decisione la madre aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Cognome figlio: non è necessario l’accordo dei genitori

Il Tar Veneto, con sentenza n. 661-2024, ha accolto il ricorso proposto dalla madre e, per l’effetto, ha annullamento il provvedimento impugnato con cui era stata rigettata l’istanza della ricorrente.

Il Giudice amministrativo ha anzitutto ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, sottolineando come la richiesta della madre era stata proposta ai sensi dell’art. 89, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui “chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto”.

Rispetto alla questione in esame, il Tar ha rilevato come l’originaria procedura di attribuzione del cognome era basata, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 61/2006, su un sistema costituente retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affondava le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale, non più ritenuta coerente con i principi dell’ordinamento. Tale sistema è stato pertanto abbandonato dalla Corte Costituzionale, dapprima, con la citata pronuncia n. 286/2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che non consentono ai coniugi di trasmettere, di comune accordo, il cognome materno e, più di recente, con la sentenza n. 131/2022 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre con riferimento ai figli nati dentro e fuori dal matrimonio e a quelli adottivi.

Rispetto a quanto sopra rappresentato, ha spiegato il Tar, “l’equiparazione delle figure genitoriali in sede di attribuzione del cognome alla prole (…) si traduce nella regola secondo cui al figlio sono assegnati i cognomi di entrambi i genitori salvo accordo contrario, così da porre sul medesimo piano giuridico le linee, paterna e materna, della filiazione, in un assetto che le vuole complementari e coesistenti, proprio perché allo stesso modo essenziali nella definizione dell’identità dell’individuo”.

Dissenso del padre: nessun effetto impeditivo

Alla stregua delle suddette considerazioni, nonché della lettura costituzionalmente orientata di cui si è dato sopra conto, il Giudice amministrativo ha pertanto rilevato “l’erroneità dell’assunto prefettizio circa l’indispensabilità dell’assenso di entrambi i genitori. Non può infatti essere riconosciuto al dissenso manifestato dal padre alcun automatico effetto impeditivo dell’esame dell’istanza della madre, sussistendo piena uguaglianza e pari dignità morale e giuridica tra entrambi i genitori e ben potendo i rispettivi cognomi coesistere – e ciò anche a prescindere dal riparto nel concreto della responsabilità genitoriale, nel caso di specie attribuita alla sola madre affidataria – in quanto funzionali alla definizione dell’identità del figlio”.

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