diritto di proprietà

Diritto di proprietà Il diritto di proprietà nell’ordinamento italiano: il contenuto, i modi di acquisto e i limiti imposti dalla legge. In particolare: la funzione sociale prevista dalla Costituzione

Cosa si intende per diritto di proprietà

Il diritto di proprietà è il più importante ed esteso dei diritti reali, cioè di quei diritti che individuano il potere del soggetto su una cosa. Come dispone l’art. 832 del codice civile, il titolare del diritto di proprietà su un bene ha diritto di goderne in modo esclusivo e di disporne a proprio piacimento (ad esempio, di venderlo o di donarlo), entro i limiti previsti dall’ordinamento.

Per comprendere quali siano tali limiti, occorre fare riferimento al dettato costituzionale in tema di proprietà.

Il diritto di proprietà nella Costituzione. La funzione sociale

Secondo l’art. 42 della Costituzione, la proprietà deve avere una funzione sociale. Ciò significa che lo scopo di tale istituto non è meramente quello di soddisfare l’interesse del suo titolare: esempi di limitazioni del diritto di proprietà per perseguire una funzione sociale sono la previsione di un prezzo calmierato per gli affitti (si pensi al c.d. equo canone, nell’esperienza dell’ordinamento italiano), l’acquisto per usucapione (di cui si dirà oltre) e l’espropriazione del bene.

Quest’ultima ipotesi è espressamente prevista dal terzo comma della norma appena citata, il quale dispone che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo il riconoscimento di un indennizzo in favore del titolare. L’entità di tale indennizzo deve essere giusta, a norma dell’art. 834 c.c., pur non dovendo corrispondere al valore di mercato del bene; a tal riguardo, la Corte Costituzionale ha parlato di “serio ristoro” del sacrificio del privato (in questo senso, vedasi la risalente sentenza Corte Cost. n. 5/1980).

Come si può acquistare il diritto di proprietà?

Su un piano più generale, l’art. 42 Cost. dispone che la proprietà può essere pubblica o privata (a seconda della natura del soggetto titolare del bene) e che la stessa è “riconosciuta e garantita” dalla legge, che ne determina i modi di acquisto ed i limiti.

Quanto ai modi di acquisto, essi possono essere a titolo originario (cioè, quando l’acquisto avviene indipendentemente dalla volontà di un altro soggetto) o a titolo derivativo, come avviene nelle comuni compravendite o donazioni (atti inter vivos) o nelle successioni (atti mortis causa, richiamati anche dall’art. 42 Cost. ultimo comma); particolari modi acquisto della proprietà sono, inoltre, l’espropriazione per pubblica utilità, di cui si è detto sopra, o la confisca.

I modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono puntualmente elencati dall’art. 922 del codice civile e sono l’occupazione, l’invenzione, l’accessione, la specificazione, l’unione o commistione e l’usucapione.

Quest’ultima, come più sopra accennato, si sostanzia in un istituto che tutela la funzione sociale della proprietà e valorizza l’operato del soggetto che, pur non effettivo titolare della proprietà sul bene, ne ha esercitato il possesso per un determinato periodo di tempo come se ne fosse stato il proprietario (ad esempio, un soggetto che abbia coltivato, e quindi reso fruttuoso anche per la collettività, un terreno non suo).

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo a Usucapione e buona fede

La disciplina civilistica della proprietà

Con particolare riguardo alla proprietà fondiaria (terreni e costruzioni), la normativa civilistica pone una dettagliata disciplina in tema di rispetto delle distanze tra gli immobili, dell’apertura di luci e vedute (es. finestre), di comunione forzosa dei muri, di scarico delle acque etc. (artt. 873 e ss. cod. civ.).

Analogamente, viene disciplinata l’estensione della proprietà, la quale si estende lungo la sua superficie in orizzontale (con diritto del proprietario di recintarne i confini) e in modo verticale, “nella sua proiezione verso il sottosuolo e verso lo spazio aereo soprastante” (artt. 840 e ss. c.c.).

Le azioni a difesa della proprietà

In questo breve excursus sulle linee generali che definiscono il diritto di proprietà nel nostro ordinamento, vanno necessariamente ricordate le azioni a difesa della proprietà, previste dal codice civile, e in particolare le c.d. azioni petitorie previste dagli artt. 948 ss. del codice civile.

Nello specifico, l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) mira a consentire al proprietario che abbia perso il possesso del bene di rivendicare lo stesso e recuperarlo. Con l’azione negatoria (art. 949 c.c.), invece, il proprietario mira a far accertare il proprio diritto e a far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa.

In tema di diritto di proprietà, ricordiamo anche alcuni casi specifici, come la comunione (in cui la proprietà su un bene spetta a più soggetti) e il condominio; la c.d. proprietà intellettuale su opere e invenzioni (si veda l’articolata disciplina su marchi e brevetti); e la c.d. proprietà fiduciaria.

sospensione termini processuali

Sospensione termini processuali Sospensione termini processuali: scopo, funzionamento e casi in cui non si applica in materia civile, penale e amministrativa

Sospensione termini processuali: come funziona

La sospensione dei termini processuali è un istituto in base al quale devono essere esclusi dal calcolo delle scadenze processuali i giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno. Il decorso dei termini riprende pertanto a decorrere al termine del periodo di sospensione, ossia a partire dal 1° settembre. Per il calcolo corretto della scadenza del termine occorre quindi sommare i giorni decorsi prima del 1° agosto con quelli successivi al 31 agosto.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine di questo periodo.

Sospensione dei termini processuali: ratio

L’obiettivo della sospensione feriale è quello di garantire alle parti, anche durante il periodo delle ferie estive, il diritto di difesa.

In passato il periodo della sospensione feriale dei termini processuali era di 45 giorni ossia dal 1° di agosto al 15 di settembre. La legge n. 162/2014 ha però accorciato il termine a 31 giorni per permettere lo smaltimento del contenzioso in arretrato. Questa scelta ha comportato in automatico la riduzione delle ferie estive dei magistrati e degli avvocati.

Disciplina normativa

La sospensione dei termini processuali è disciplinato dalla legge n. 742/1969. Gli articoli 2 e 2 bis elencano in quali casi la disciplina della sospensione dei termini processuali non si applica in ambito penale. Gli articoli 3 e 4 si occupano invece dei casi in cui la sospensione dei termini processuali non trovi applicazione in certi procedimenti civili in cui hanno competenza diverse autorità giudiziarie. L’articolo 5 infine stabilisce in quali casi la sospensione non si applica in materia amministrativa.

Sospensione feriale termini processuali: casi di esclusione

Da quanto appena detto, emerge che la sospensione dei termini processuali non si applica a tutti i provvedimenti. Ci sono dei casi in cui l’istituto è escluso per certi procedimenti in materia civile, penale e amministrativa.

Esclusione in materia civile

L’articolo 3 della legge 742/1969 stabilisce che la sospensione dei termini processuali non si applica alle cause e ai procedimenti indicati dall’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, la cui disciplina è contenuta nel Regio decreto n. 12/1941 e a quelli previsti dall’articolo 429 c.p.c che riguardano le seguenti materie:

  • alimenti;
  • corporazioni;
  • amministrazioni di sostegno, interdizioni e inabilitazioni;
  • procedimenti cautelari;
  • adozione di provvedimenti contro gli abusi familiari;
  • sfratto e opposizione all’esecuzione;
  • dichiarazione e revoca dei fallimenti;
  • controversie in materia di lavoro.

La sospensione è esclusa anche in tutti qui casi in cui il Presidente del Tribunale apponga una dichiarazione di urgenza in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile quando il ritardo nella trattazione potrebbe recare pregiudizio alle parti. La stessa regola vale quando la dichiarazione di urgenza viene disposta dal giudice istruttore o dal collegio se la causa è già iniziata, sempre con provvedimento non impugnabile.

Esclusione in materia penale

L’articolo 2 della legge n. 742/1969 dispone la non applicazione della sospensione dei termini processuali nei seguenti casi:

  • procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, se la parte o il difensore rinunciano alla sospensione dei termini;
  • indagini preliminari relative a procedimenti per reati di criminalità organizzata;
  • reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi 45 giorni;
  • quando durante il periodo di sospensione sono prossimi a scadere o scadano i termini della custodia cautelare;
  • quando devono essere disposti atti urgenti (art. 467 c.p.p), ossia assunzione di prove non rinviabili;
  • quando corti di appello e tribunali trattino cause relative a imputati, detenuti o reati che possono prescriversi o che hanno carattere di urgenza.

L’articolo 2 bis della legge n. 742/1969 invece esclude la sospensione feriale dei termini  nei procedimenti relativi all’applicazione di una misura di prevenzione, se è stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o il sequestro dei beni:

  • se gli interessati o i loro difensori dichiarino di rinunciare espressamente alla sospensione dei termini;
  • o se il giudice, dietro richiesta del pubblico ministero, dichiari l’urgenza del procedimento con ordinanza motivata.

Esclusione in materia amministrativa

L’articolo 5 della legge n. 742/1969 infine prevede che la sospensione dei termini processuali in materia amministrativa non si applica nei procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

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assegnazione casa familiare

Assegnazione casa familiare: comprende anche i mobili Per la Cassazione, l'assegnazione della casa familiare si estende anche agli arredi e ai mobili essendo legata alla collocazione dei figli

Assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare si estende anche agli arredi essendo legata alla collocazione dei figli. E’ quanto stabilito dalla prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza n. 16691/2024.

La vicenda

Nella vicenda, con sentenza il tribunale di Trieste riconosceva il diritto all’assegno divorzile all’ex moglie e le assegnava la casa coniugale. Il marito impugnava il provvedimento innanzi la Corte d’appello lamentando, tra l’altro, che la casa coniugale di sua proprietà comprendeva anche gli arredi, per cui l’assegnazione degli stessi era giuridicamente insostenibile, in quanto “legislativamente non prevista” e ne chiedeva, pertanto, la restituzione. La corte territoriale gli dava ragione. E la questione approdava in Cassazione dove l’ex moglie, tra le varie doglianze sosteneva che “gli arredi devono essere considerati parte integrante dell’habitat domestico tutelato dall’art. 337 sexies c.c.”.

Assegnazione casa familiare comprende gli arredi

Per gli Ermellini, il motivo è fondato. “L’assegnazione della casa familiare – affermano infatti – si estende anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l’habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi. L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.c., ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell’altro ex coniuge (Cass., n. 5189/1998; Cass, n. 878/1986; Cass., n. 7303/1983)”.

Il logico collegamento, proseguono dal Palazzaccio, “tra immobile e mobili ai fini di tutelare l’interesse del minore alla conservazione dell’ambiente familiare va ribadito anche se la proprietà dell’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge non proprietario dei beni mobili al fine di garantire al minore quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare. In tale direzione è principio costantemente ribadito da questa Corte che il collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione anche non quotidiana ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo, purché vi faccia ritorno periodicamente e sia accertato che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico. Uno degli indici probatori può essere la circostanza che l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass., n. 29977/2020; Cass., n. 16134/2019, Cass., n. 21749/2022)”.

La decisione

Nella specie, la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare e porre in relazione con il diritto all’assegnazione della casa familiare nella sua completezza, la non autosufficienza economica della figlia maggiorenne delle parti, non oggetto di contestazione e la sua collocazione presso la predetta casa familiare. Per cui il ricorso principale è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

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volontaria giurisdizione

Volontaria giurisdizione La volontaria giurisdizione è un tipo di giurisdizione che gestisce negozi giuridici o affari che richiedono l'intervento del Giudice

Volontaria giurisdizione: cos’è

Per volontaria giurisdizione si intende un tipo particolare di attività giurisdizionale, che si occupa di diritti soggettivi fondamentali tutelati dalla Costituzione. L’autorità giudiziaria in questi casi deve amministrare interessi privati, di rilievo super-individuale, per evitare la lesione degli stessi.

Procedimento

Il procedimento di volontaria giurisdizione è avviato con una domanda, che prende il nome di istanza o ricorso.

Il ricorso o l’istanza mirano a ottenere un provvedimento giudiziale che soddisfi e realizzi l’interesse di cui è portatore il richiedente. Il giudice, nell’emanare il provvedimento, non è vincolato dalla domanda. L’autorità giudiziaria è infatti libera di emanare il provvedimento che ritiene più conveniente per tutelare quell’interesse.

Fase istruttoria e decisione

Dopo la presentazione dell’istanza o del ricorso il Giudice avvia la fase istruttoria per verificare la situazione di fatto indicata nella domanda. Conclusa la fase istruttoria il giudice emette un provvedimento che, come anticipato, non deve corrispondere necessariamente a quanto richiesto.

L’autorità giudiziaria infatti, nell’ambito della volontaria giurisdizione, svolge una funzione di controllo di natura repressiva e ispettiva in tutti quei casi in cui non siano rispettati certi doveri o l’attività da svolgere per perseguire lo scopo non venga compiuta.

Forma del procedimento

Il procedimento si svolge nella forma del procedimento in Camera di Consiglio disciplinato dall’art. 737 e seguenti del codice di procedura civile. L’articolo 737 c.p.c dispone in particolare che i provvedimenti che l’autorità giudiziaria è chiamata a pronunciare in Camera di Consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente per materia e per territorio e hanno la forma del decreto motivato, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. In alcuni casi infatti l’autorità giudiziaria emette il provvedimento finale nella forma dell’ordinanza.

Volontaria giurisdizione: materie

La volontaria giurisdizione si occupa di alcune importanti materie.  Molte riguardano la realizzazione di interessi personali o familiari.  Ne sono un esempio le domande finalizzate a ottenere:

Rientrano nell’ambito della volontaria giurisdizione però anche altre questioni, come ad esempio, le procedure finalizzate a ottenere la riabilitazione da un protesto cambiario o il ricorso contro il rifiuto di iscrizione di una società nel registro delle imprese.

omessa notifica fissazione udienza

Omessa notifica fissazione udienza: scatta la nullità La Cassazione ricorda che l'omessa notifica dell'avviso della fissazione dell'udienza integra una nullità di ordine generale

Mancata comunicazione udienza

L’omessa notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza integra una nullità di ordine generale assoluta e insanabile. Così la prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 22266/2024 decidendo il ricorso di un condannato avverso l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza. 

La vicenda

L’uomo eccepiva la nullità del provvedimento per omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale (allo stesso e al difensore). La mancata conoscenza del procedimento, sosteneva, “avrebbe determinato l’assenza dell’interessato e del proprio difensore di fiducia, per come desumibile dal verbale di udienza”.
Per la Cassazione, il ricorso è fondato.

Il principio di diritto

Dall’esame della documentazione risultava effettivamente che l’udienza era stata tenuta nonostante l’omessa notifica del decreto di citazione al condannato e al suo difensore. “E’ stata preclusa al ricorrente – afferma quindi la S.C. – ogni difesa, in violazione del diritto al contraddittorio”.
Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite, per cui «l’omessa notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza, in quanto equiparabile al
decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all’intervento dell’interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell’udienza e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. C), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630/2015, n. 2418/1998).

L’annullamento, concludono gli Ermellini, deve essere disposto con rinvio in adesione all’orientamento
più recente secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove li provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc, pen.» (cfr., tra le altre, Cass. n. 14568 del 21/12/2021).

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phishing

Phishing: cos’è e come tutelarsi Phishing: truffa informatica che sfrutta le paure dei navigatori del web per rubare i dati e mettere in atto diversi illeciti penali

Phishing: cos’è

Il phishing è un attacco informatico che ha la finalità di rubare i dati e le informazioni personali dei navigatori di Internet.

Il phishing inganna psicologicamente l’utente, sfruttando i suoi timori, per sottrargli ad esempio i dati di accesso ai conti correnti o ai documenti di identità. Il criminale impiega poi questi dati per compiere illeciti penali, senza che la vittima se ne accorga, salvo nel momento in cui si sente accusare di condotte penalmente rilevanti.

Come si realizza

Il mezzo preferito per carpire le informazioni altrui è senza dubbio la posta elettronica.

In genere le e-mail presentano un logo o un indirizzo che richiama quello di enti od organizzazioni attendibili, come istituti di credito o servizi postali. Per rubare i dati le e-mail segnalano di solito l’esistenza di un problema di sicurezza relativo all’account della banca o della posta di cui la vittima è titolare. C’è quindi un invito a cliccare un link per la risoluzione del problema. L’utente è quindi portato a inserire i propri dati personali, che vengono immediatamente indirizzati sul sito falso del criminale. Una volta che l’utente entra nel sito del cracker subisce in genere anche un danno al proprio divella a causa di virus, trojan e malware.

Phishing: quali reati può configurare

Il phishing è quindi una condotta illecita che può realizzare diverse fattispecie criminose.

Il primo è il reato di sostituzione di persona contemplato dall’articolo 494 c.p. C’è poi l’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico previsto e disciplinato dall’articolo 615 ter c.p. La condotta però può anche configurare il reato di falsificazione di comunicazione telematica di cui all’articolo 617 sexies c.p, la truffa di cui all’articolo 640 c.p o la frode informatica punito dall’articolo 640 ter c.p. L’articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali contenuto nel decreto legislativo n. 196/2003 e riformato per adeguare questo testo di legge al regolamento UE 2016/679 punisce infine il trattamento illecito di dati che prevede l’intervento del PM e del Garante Privacy.

Come tutelarsi

La prima strategia per evitare che i dati personali vengano rubati per commettere illeciti consiste nel prestare molta attenzione alla creazione dei datti, ma soprattutto al loro utilizzo e alla loro diffusione.

Occorre poi stare attenti al tono di email e SMS. Il phishing, come anticipato, sfrutta le paure degli utenti della rete, per cui tendono ad avere sempre un tono allarmistico.

Prima di aprire una e-mail è sempre bene controllate l’indirizzo del mittente. In genere è possibile rendersi conto subito che si tratta di indirizzi fasulli.  Questi indirizzi e-mail infatti spesso non contengono neppure il nome dell’ente o della banca che lo invia e, se lo contengono, presentano caratteri particolari, da cui è facile intuire che non sono ufficiali.

Una volta aperta la e-mail evitare di aprire qualsiasi link contenuto al suo interno. Per un controllo veloce è possibile passare il mouse sopra il link o inserirlo nella barra in cui si inserisce l’indirizzo del motore di ricerca.

Un altro aspetto molto importante da considerare è rappresentato dalla connessione. Meglio scegliere connessioni sicure ed evitare connessioni Wi-Fi sconosciute o senza password. Verificare inoltre la presenza del protocollo HTTPS e il nome del dominio.

Come sporgere denuncia

Le vittime del raggiro tramite il phishing che hanno subito il furto dei propri dati possono fare denuncia attraverso il servizio dedicato del sito Commissariato della Polizia di Stato.

Lo sportello per la sicurezza degli utenti del web può essere utilizzato per denunciare o segnalare tutta una serie di reati informatici come il phishing appunto, ma anche il cyberbullismo, il romance scam, la violazione del diritto d’autore, lo spamming, il cyberstalking, la pedofilia online, il cyberstalking e tante altre condotte criminali online.

La denuncia che viene inviata tramite questo sito è seguita dall’apertura di un fascicolo, che viene poi inviato alla Procura della Repubblica per poter procedere.

giurista risponde

Nesso di causalità e interruzione da concause successive Il nesso di causalità che collega le condotte omissive o commissive dell’imputato all’evento lesivo prodotto, può essere interrotto da concause successive idonee a determinare l’evento?

Quesito con risposta a cura di Beatrice Parente ed Elisa Visintin

 

Con riferimento al nesso di causalità, fermo il principio della c.d. equivalenza delle cause o della conditio sine qua non, le cause sopravvenute intanto possono giudicarsi atte ad interrompere il nesso di causalità con la precedente azione o omissione dell’imputato, in quanto diano luogo ad una sequenza causale completamente autonoma da quella determinata dall’agente, ovvero ad una linea di sviluppo dell’azione precedente del tutto autonoma ed imprevedibile, ovvero ancora nel caso in cui si prospetti un processo causale non totalmente avulso da quello antecedente, ma caratterizzato da un percorso totalmente atipico, di carattere assolutamente autonomo ed eccezionale ovverosia integrato da un evento che non si verifica se non in fattispecie del tutto imprevedibili, tali non essendo ad esempio, l’eventuale errore medico. – Cass., sez. IV, 14 marzo 2024, n. 10656.

L’art. 41 c.p. afferma a tal proposito, il principio dell’equivalenza delle cause, stabilendo da un lato la responsabilità del soggetto agente seppure in presenza di cause indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, qualora sia provato che l’evento lesivo si sarebbe comunque verificato a prescindere da esse. Dall’altro la non responsabilità del soggetto agente innanzi a cause sopravvenute del tutto eccezionali, atipiche ed anomale rispetto al decorso dei fatti, in base ad un giudizio prognostico e controfattuale.

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte omissive dell’agente e l’evento morte del soggetto leso, tenuto conto delle cause determinanti la morte. In primo e secondo grado era stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato, in considerazione di una ricostruzione dei fatti che vedeva l’imputato aver posto in essere una condotta omissiva causativa dell’incidente mortale, senza la quale la preesistente condizione medica dell’infortunato non sarebbe degenerata a tal punto da causarne il decesso. Per tutto il giudizio di merito infatti, la dinamica dell’infortunio non è mai stata oggetto di contestazione, ad esserlo invece è stato il nesso di causalità che ricollega l’evento morte alle condotte dell’agente, non potendosi escludere – a dire del ricorrente – che il decesso fosse sopraggiunto per causa anomala ed indipendente rispetto alle lesioni di cui all’infortunio.

Viene proposto quindi ricorso per Cassazione, contestando violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto al ritenuto nesso causale tra la condotta dell’imputato e il decesso della vittima. Il prevalente e consolidato orientamento interpretativo del disposto dell’art. 41, comma 2 c.p., più volte riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità e sopra riportato è stato ripreso nella decisione de qua della Corte che, ritenendo il motivo infondato ha rigettato il ricorso.

Contributo in tema di “Nesso di causalità, condotte omissive e commissive e interruzzione da concause successive”, a cura di Beatrice Parente ed Elisa Visintin, estratto da Obiettivo Magistrato n. 74 / Maggio 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

domicilio fiscale

Domicilio fiscale: nuova definizione dal 1° gennaio 2024 La Cassazione chiarisce che la novella apportata dal Dlgs n. 209/2023 sulla determinazione della residenza e del domicilio non è retroattiva

Domicilio fiscale

In materia di soggetti passivi dell’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all’art. 2 comma 2 del Dpr n. 917/1986 (TUIR), come novellato dall’art. 1 del Dlgs n. 209/2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024. E’ quanto ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 19843/2024, decidendo una vertenza tra un contribuente residente nel principato di Monaco e l’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 TUIR

Il nuovo comma 2 dell’art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986, statuisce ora che « Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si
presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente».
Infatti, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Pertanto, non disciplina la fattispecie concreta controversa in esame innanzi alla Cassazione.

Norma non retroattiva

“In assenza di indici relativi alla qualità di norma di interpretazione autentica della relativa disposizione (qualità del resto non compatibile con la specifica disposizione intertemporale dettata dal legislatore) e considerata la natura sostanziale della novella – che incide sulle condizioni fattuali che determinano
la soggettività passiva rispetto all’imposizione e sull’onere della relativa prova – tale ultima norma, proseguono gli Ermellini, deve essere interpretata nel senso che la nuova disciplina si applica pertanto a fattispecie sostanziali che si siano verificate dal 1° gennaio 2024, e non anche a quelle formatesi precedentemente, neanche ove queste ultime siano accertate dall’Ufficio o trattate in giudizio successivamente a tale data”.

La precedente definizione

Tanto vale in particolare, nel caso di specie, per quanto riguarda il concetto di «domicilio», atteso che prima della modifica apportata dall’art. 1 d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, l’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 mutuava espressamente i concetti di “residenza” e “domicilio” dal codice civile (« […] hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.»), mentre ora limita tale rinvio alla sola “residenza”, fornendo nel contempo un’autonoma definizione del “domicilio”.
Tanto premesso, chiarisce ancora la Corte, “è orientamento consolidato ( maturato prima della recente novella del comma 2 dell’art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986), al quale si intende dare in questa sede ulteriore continuità, quello secondo cui, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l’accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha li più stretto collegamento” ( ex plurimis Cass. 07/11/2001; Cass. 15/06/2010, n. 14434).

Ne consegue che il “domicilio deve, non solo, essere il luogo di gestione dei propri interessi, riconoscibile dai terzi, ma anche che tale riconoscibilità deve essere agganciata a indici tali da individuare in Italia prioritariamente gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale”. Fermo restando, comunque, conclude la S.C., “che l’accertamento della fissazione in Italia del domicilio debba coprire, ai sensi dello stesso art. 2, comma 2, ‘la maggior parte del periodo di imposta’, essendo evidente l’intento del legislatore di non legare l’accertamento ad eventi occasionali, ma di ancorarlo alla verifica di una sufficiente permanenza temporale del criterio di collegamento”.

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niente smartphone a scuola

Niente smartphone a scuola e torna il diario La circolare del ministro dell'istruzione e del merito fa un passo indietro sul registro elettronico e sull'uso dello smartphone nel primo ciclo di istruzione

Smartphone a scuola, la circolare

Addio smartphone a scuola neanche per fini didattici e passo indietro sul registro elettronico. si ripristina l’uso del diario. E’ quanto chiarisce la circolare del ministro dell’istruzione e del merito dell’11 luglio 2024 recante “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025“.

Facendo seguito alla nota del dicembre del 2022, volta a regolare l’utilizzo degli smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche, per fornire alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Valditara fa marcia indietro fornendo indicazioni finalizzate a introdurre il divieto dell’uso degli smartphone per lo svolgimento delle attività educative e didattiche, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2024/2025.

Utilizzo degli smartphone

“Importanti studi internazionali hanno rilevato la diretta correlazione fra l’uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, e il livello degli apprendimenti degli alunni” esordisce la circolare e citando il Rapporto Unesco 2023, evidenzia il “legame negativo tra l’uso eccessivo delle TIC e il rendimento degli studenti. In 14 Paesi è stato infatti riscontrato che la semplice vicinanza a un dispositivo mobile distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull’apprendimento”.
Più nello specifico nel Rapporto OCSE PISA 2022 “evidenzia come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che li usano con maggior frequenza a scuola facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le lezioni di matematica e, quindi, mettendo a rischio il rendimento nella materia”.
Non solo. “È stato altresì rilevato che l’uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l’altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità”. A ciò si aggiunge l’aumento preoccupante in Italia di minori affetti dalla sindrome dell’Hikikomori, “ossia il fenomeno dell’isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case rinunciando ai rapporti con il mondo esterno”.

Divieto di uso in classe del cellulare

Per cui alla luce di tali considerazioni, viene disposto “il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali”.
Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.
Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l’impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2.
Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione provvederanno, pertanto, “ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone”.

Utilizzo del registro elettronico

Passo indietro anche sul registro elettronico. La modalità di assegnare i compiti da svolgere a casa esclusivamente mediante notazione sullo stesso comporta, evidenzia il ministro, “che gli alunni consultino sistematicamente il registro elettronico attraverso dispositivi tecnologici, PC, smartphone e tablet, per verificare quali attività debbano essere svolte a casa e per quale giorno, spesso con la mediazione dei genitori, titolari delle password di accesso”.

Per cui, al fine di sostenere, fin dai primi anni della scuola primaria e proseguendo nella scuola secondaria di primo grado, lo sviluppo della responsabilità degli alunni nella gestione dei propri compiti dosando, al contempo, il ricorso alla tecnologia, viene raccomandato “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali”.
In tal modo, conclude la circolare, “e tenendo conto delle scadenze assegnate dai docenti nello svolgimento dei compiti, ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.

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nuovo digitale terrestre

Nuovo digitale terrestre (DVB-T2): chi deve cambiare tv Il Ministero per le imprese e il made in Italy annuncia l'arrivo del nuovo digitale terreste DVB-T2 dal 28 agosto

Al via dal 28 agosto il nuovo standard trasmissivo. Da questa data inizia la transizione verso il nuovo sistema di trasmissione DVB-T2. Lo rende noto il ministero per le imprese e il made in Italy.

Il nuovo standard del segnale televisivo del digitale terreste sarà fruibile sui canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, mentre i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD Rai Premium HD saranno diffusi in alta definizione in DVB-T2, ed in simulcast anche in DVB-T.

Questa nuova tecnologia assicura il Mimit, “migliorerà l’esperienza televisiva degli spettatori grazie alla qualità superiore dell’immagine e alla fruizione di un numero potenzialmente sempre più alto di canali ad alta definizione”.

Chi deve cambiare la tv

Per la ricezione del segnale DVB-T2 non è necessario cambiare l’antenna né tantomeno modificare l’impianto TV. Antenne e impianti attualmente utilizzati per il segnale DVB-T sono già perfettamente idonei alla ricezione del segnale DVB-T2.

I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono compatibili con il nuovo digitale terrestre mentre, per quelli acquistati in precedenza, sarà necessario dotarsi di decoder o, eventualmente, di televisore idoneo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero al seguente link Televisione (mimit.gov.it)