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It-Wallet: cos’è e a cosa serve Il decreto PNRR del 26 febbraio ha istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (IT-Wallet) disponibile dal 4 dicembre 2024 sull’App IO

It-Wallet: il sistema di portafoglio digitale

Dal 4 dicembre 2024 sull’ IT- Wallet sono digitalmente accessibili documenti fondamentali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

A cosa serve il sistema It-Wallet

Il sistema d’identità digitale è volto a semplificare la fruizione da parte degli utenti di servizi sia “fisici” che online, al fine di rendere più semplice la gestione delle relazioni con la Pubblica amministrazione. L’It-Wallet, il primo portafoglio digitale ad avere valore di legge, raccoglierà i documenti essenziali per il cittadino e, a partire dal 2025, sarà utilizzabile su qualsiasi smartphone.

L’introduzione dell’IT Wallet è finalizzata ad una significativa semplificazione per gli utenti, che possono gestire la propria identità digitale attraverso un unico strumento, aumentando di conseguenza la sicurezza e la trasparenza nell’utilizzo della stessa, efficientando anche i rapporti tra PA e cittadino.

Gli step dell’IT-Wallet

Da settembre 2024 è iniziata la fase di test e l’IT Wallet è stato progressivamente reso disponibile agli utenti.

L’attuazione ufficiale del sistema di portafoglio digitale è prevista per gennaio 2025, data a partire dalla quale i cittadini potranno scaricare l’ultima versione dell’App Io e attivare il l’IT Wallet tramite identificazione digitale (Cie o Spid).

A partire dall’inizio del 2025, dunque, verrà dato avvio al sistema digitale per consentire il progressivo perfezionamento dell’infrastruttura digitale in vista della sua piena operatività anche europea a partire dal 2026.

Da questa data, infatti, i portafogli digitali di diversi paesi europei saranno tra loro connessi tramite un’architettura che consentirà il riconoscimento reciproco delle identità digitali, garantendo un accesso ancora più agevole e sicuro ai servizi transfrontalieri.

Infatti, entro il 2026, dovrebbe prendere avvio anche un sistema di riconoscimento digitale, sul piano europeo, valido per tutti i cittadini europei che, attraverso “Eudi wallet” potranno utilizzare servizi online, condividere documenti digitali o effettuare pagamenti.

Nell’intenzione della Commissione europea, oltre a garantire la semplificazione, lo strumento in questione mira a proteggere la sicurezza dei cittadini dal rischio di truffe, frodi e furti d’identità.

Effetti sul rapporto tra cittadino e PA

Il Wallet si prefigge di trasformare il rapporto tra cittadini e PA, rendendolo più efficiente, sicuro e accessibile rispetto all’attuale situazione.

La capacità di gestione della propria identità digitale consentirà ai cittadini di avere maggiore controllo sulla fiducia nel sistema pubblico e determinerà un aumento della partecipazione dei cittadini ai servizi digitali offerti dalla PA. Il nuovo sistema digitale si prefigge inoltre l’obiettivo di ridurre la burocrazia e di velocizzare i tempi di risposta della PA.

Quali documenti e come caricarli su IT-Wallet

Per il momento i documenti che possono essere conservati nel portafoglio digitale sono la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Nel 2025, saranno implementati anche servizi online e integrati altri documenti (come la carta d’identità, titoli di appartenenza agli albi, documenti anagrafici, ma anche tessere o abbonamenti vari). Per caricare i documenti, occorre innanzitutto scaricare l’app IO, quindi identificarsi con Spid o Cie. A questo punto si possono caricare i documenti digitali (i cui dati sono resi disponibili dagli stessi enti che emettono i documenti fisici) che resteranno a portata di mano in qualsiasi momento. L’app potrebbe richiedere per ultimare l’operazione una verificare dei documenti caricati, al fine di garantirne l’autenticità.

sospeso l'avvocato

Sospeso l’avvocato che non controlla la pec Il CNF sull'inadempimento al mandato e la responsabilità disciplinare per negligenza nel controllo della propria pec

Notifiche via pec “ignorate”

Può essere sospeso l’avvocato che non controlla la pec. “Costituisce – infatti – violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata”. Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 134/2024 confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale inflitta a un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina.

La vicenda

Nel caso di specie, il professionista non si era accorto della notifica PEC dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell’opposto. All’esito del procedimento disciplinare, il CDD gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per otto mesi.

L’avvocato adiva il CNF lamentando che “avere ignorato la PEC di notifica, potrebbe al più comportare responsabilità civile ma, in assenza di specifica motivazione sulla trascuratezza degli interessi della parte assistita, non potrebbe comportare responsabilità disciplinare”.

La decisione

Per il CNF, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato confermando la decisione assunta dal CDD, le cui motivazioni il Consiglio condivide anche con riguardo alla scelta della sanzione comminata. L’argomentare logico del ricorrente secondo il quale, la mancata visione della pec di notifica sarebbe stata “una mera svista” non convince il Collegio il quale ritiene invece che tale definizione rappresenti “un artificio linguistico dietro cui celare il comportamento negligente, documentalmente provato”.

Non verificare la PEC, “nella consapevolezza, anche solo per la vicenda in oggetto, del periodo nel quale potesse maturare un’opposizione ad un decreto ingiuntivo, è circostanza che di per sé denota negligenza con le dirette conseguenze in termini di configurabilità della violazione di cui all’art. 26 comma 3” aggiunge il CNF. Si tratta, di una negligenza che nasce dal “disinteresse” nei confronti delle sorti del cliente, “ed è certamente rilevante e si pone al di sotto della diligenza media, proprio perché al ricorrente era chiaro che si sarebbe potuto trovare innanzi ad una opposizione e per tanto avrebbe dovuto usare il massimo della diligenza nella verifica di eventuali PEC. Tutto ciò configura – prosegue ancora il Consiglio – anche la violazione degli articoli 9,10 e 12 in quanto nella vicenda in oggetto il disvalore del comportamento negligente è fornito proprio dalla mancata costituzione nel giudizio di opposizione”.

Per cui, il ricorso è rigettato e la sanzione ritenuta congrua.

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bonus prima casa

Bonus prima casa under 36: le precisazioni del fisco L’Agenzia delle Entrate precisa, con un principio di diritto, il perimetro temporale dell’agevolazione prorogata col Milleproroghe 2023

Bonus prima casa under 36

Il bonus prima casa under 36, dopo il Milleproroighe 2023, si applica anche ai contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’art. 64 del dl 73/2023, purchè i definitivi siano stipulati entro la data del 31 dicembre 2024. Questo in estrema sintesi quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 5/2024.

Cos’è il bonus prima casa under 36

È stato l’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106) a prevedere l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Cosa si intende per “prime case”

Ai fini dell’agevolazione, per “prime case”, specificano le Entrate, “si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.

L’orizzonte temporale dopo il Milleproroghe

A norma del comma 9 dell’articolo 64 citato, l’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto- legge 73 del 2021 e il 31 dicembre 2023 (temine così sostituito dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 197 del 2022).

Successivamente, il Milleproroghe 2023 ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione “prima casa under 36” stabilendo che la stessa si applica “anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024”.

La possibilità di applicare il bonus anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine del 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).

In altre parole, conclude l’Agenzia, sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, “al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021”.

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affitti brevi

Affitti brevi: stop al check-in da remoto Affitti brevi: la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza estende il check-in diretto a locazioni brevi, scambio casa e Marina Resort

Affitti brevi: dubbi sulla sicurezza

L’aumento degli affitti brevi in Italia, accentuato da eventi culturali, religiosi e politici, come il prossimo Giubileo 2025, richiede una maggiore attenzione alla sicurezza pubblica. Questo contesto solleva criticità legate al check-in automatizzato, che consente l’accesso alle strutture senza identificazione personale diretta. Criticità alle quali la circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, fornisce la soluzione.

Key box: contrarie al TULPS

Questa prassi, basata sulla trasmissione telematica dei documenti e sull’uso di codici automatizzati o key box, solleva dubbi sulla sua conformità all’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

L’art. 109 TULPS impone ai gestori di strutture ricettive di ospitare solo persone con un documento di identità valido, comunicandone i dati alle Questure entro 24 ore dall’arrivo (6 ore per soggiorni inferiori a un giorno).

Tale obbligo si estende ai locatori di immobili affittati per periodi inferiori a 30 giorni, secondo il combinato disposto del D.L. 113/2018 e successive modifiche.

La normativa mira a garantire la sicurezza pubblica, consentendo alle autorità di identificare tempestivamente gli alloggiati.

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di queste disposizioni, sottolineando l’importanza di un controllo rapido e preciso per prevenire che persone pericolose o ricercate si nascondano in strutture ricettive.

Criticità del check-in automatizzato

Il check-in da remoto, privo di verifica personale diretta, rischia di violare la ratio dell’art. 109 TULPS. Dopo l’invio dei documenti online, non si può escludere infatti che l’alloggio venga occupato da individui non identificati, aumentando i rischi per la collettività.

Per garantire la sicurezza, i gestori devono verificare lidentità degli ospiti de visu e comunicare i dati alla Questura seguendo le modalità indicate nei Decreti Ministeriali del 7 gennaio 2013 e del 16 settembre 2021.

Check-in de visu anche per i Marina resort

Anche per le piattaforme come Home Exchange, utilizzate per scambi abitativi gratuiti, resta obbligatoria la registrazione dei dati degli ospiti sul portale “Alloggiati Web”. La mancata registrazione potrebbe favorire l’inserimento di dati falsi, rendendo difficile l’identificazione degli ospiti e compromettendo la sicurezza. Perciò, chi utilizza queste piattaforme deve rispettare gli stessi obblighi di identificazione e comunicazione.

Le stesse regole si applicano ai “Marina Resort”, strutture nautiche per turisti, equiparate a strutture ricettive per fini fiscali e di sicurezza. Ogni eccezione all’applicabilità dell’art. 109 TULPS a tali strutture risulta infondata.

L’obbligo di verificare personalmente lidentità degli ospiti è quindi essenziale per tutte le strutture ricettive. Le Prefetture e le Questure hanno il compito di sensibilizzare gli operatori e verificare il rispetto delle disposizioni, assicurandone l’applicazione uniforme. La collaborazione tra autorità locali, operatori del settore e associazioni di categoria è infatti cruciale per garantire la sicurezza pubblica.

 

Leggi anche: Affitti: obbligo CIN prorogato al 2025

reato di truffa

Reato di truffa accodarsi all’auto davanti per non pagare Telepass Reato di truffa: integrato anche quando ci si accoda all’automobile che precede nella pista riservata al Telepass per non pagare il pedaggio 

Reato di truffa non pagare i pedaggi autostradali

Il reato di truffa punito dall’art. 640  c.p, rappresenta una fattispecie complessa che si configura anche quando, come nel caso di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 42760/2024, con più azioni dello stesso disegno criminoso, un soggetto compie più passaggi autostradali alla guida della propria auto accodandosi al veicolo che lo precede sulla pista riservata al Telepass per non pagare il pedaggio.

Il caso analizzato dagli Ermellini offre spunti di riflessione sulle dinamiche di questo reato, anche in relazione a provvedimenti cautelari e alla disponibilità dei beni strumentali.

Sequestro preventivo del mezzo

Il Giudice di primo grado si pronuncia su un caso di presunta truffa connessa al mancato pagamento di pedaggi autostradali. L’indagato, attraverso una serie di condotte illecite reiterate, avrebbe infatti evitato di pagare i pedaggi accodandosi ai veicoli sulla corsia riservata al Telepass. Questo comportamento, configurato come reato di truffa, è accompagnato dal sequestro preventivo dell’autovettura utilizzata per commettere il reato.

Istanza di dissequestro dell’auto dell’acquirente

Nella vicenda però è coinvolto anche un terzo soggetto, che ha acquistato l’auto utilizzata dall’indagato per commettere il reato e che per questo ha presentato istanza di dissequestro del mezzo. L’uomo, a supporto della sua domanda, sostiene la regolarità della compravendita e la sua estraneità al reato. Il Tribunale però rigetta la richiesta. Per l’autorità giudiziaria il contratto rappresenta un possibile espediente per eludere il vincolo reale sul bene.

Nessun contratto di comodo per l’acquisto dell’auto

La decisione viene portata all’attenzione della Corte di Cassazione. Il ricorrente sostiene che la compravendita era avvenuta in buona fede e prima che l’indagato fosse consapevole delle accuse a suo carico. La difesa denuncia un apparato motivazionale insufficiente e illogico del provvedimento con cui si è deciso di mantenere il sequestro, contestando la definizione del contratto come un accordo “di comodo”. Nell’impugnazione il ricorrente sottolinea inoltre l’assenza di trascrizione nei registri pubblici, da cui dovrebbe conseguire l’invalidazione del sequestro.

Sequestro opponibile al terzo

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, riaffermando alcuni principi giuridici fondamentali.

  • In materia di ricorsi contro provvedimenti cautelari reali, è possibile sollevare solo questioni di legittimità e non di merito. Nel caso in esame, le contestazioni avanzate si riferiscono invece soprattutto al merito della valutazione del Tribunale, quindi non esaminabili in sede di legittimità.
  • Il sequestro può essere opposto anche al terzo acquirente se emergono elementi che dimostrano la strumentalità del contratto rispetto al reato.
  • La mancata trascrizione del vincolo non influisce sulla validità del sequestro, poiché tale formalità ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva.

Il caso richiama l’attenzione su fenomeni di micro-criminalità, come l’elusione dei pedaggi autostradali, che possono assumere rilevanza penale e comportare conseguenze significative, inclusa la perdita della disponibilità di beni apparentemente estranei al reato.

 

Leggi anche: Truffa contrattuale per chi riduce i chilometri dell’auto venduta

 

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contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà Contratti di solidarietà: cosa sono, come funzionano e come fare domanda per la decontribuzione  in scadenza il 10 dicembre 2024

Contratti di solidarietà: cosa sono e come funzionano

I contratti di solidarietà sono accordo tra un’azienda e i suoi dipendenti che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro per tutti o parte dei lavoratori, in cambio di una riduzione proporzionale della retribuzione.

L’obiettivo è quello di evitare licenziamenti collettivi e di distribuire gli effetti negativi di una crisi su tutti i lavoratori, preservando al contempo il livello occupazionale.

Questi accordi rappresentano uno strumento importante nel panorama delle politiche del lavoro in Italia, concepiti proprio per affrontare le difficoltà economiche che possono colpire le aziende.

Il funzionamento di questi contratti prevede un accordo tra azienda e sindacati.

Normativa di riferimento

I contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla Legge n. 863 del 1984, che ha introdotto la misura per evitare licenziamenti e sostenere l’occupazione.

La regolamentazione è stata ulteriormente integrata dal Decreto Legislativo n. 148 del 2015, che ha riordinato gli ammortizzatori sociali e ha disciplinato l’accesso ai benefici economici per le aziende che adottano contratti di solidarietà. Questi benefici includono la riduzione dei contributi previdenziali a carico dell’azienda e incentivi fiscali specifici.

La durata massima di questi accordi è generalmente limitata, con possibilità di proroghe previa approvazione ministeriale. Le aziende interessate devono presentare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere l’approvazione e l’accesso ai benefici previsti dalla legge.

Tipologie di contratti di solidarietà

Nel nostro ordinamento si distinguono principalmente due tipologie di contratti di solidarietà: difensivi ed espansivi.

  • I contratti di solidarietà difensivi mirano a evitare licenziamenti nelle aziende in crisi, riducendo l’orario di lavoro dei dipendenti e permettendo all’impresa di ridurre i costi del personale. Questa tipologia si applica solitamente nelle situazioni in cui l’azienda affronta difficoltà economiche temporanee, consentendo così una redistribuzione equa delle ore lavorative tra i dipendenti.
  • I contratti di solidarietà espansivi invece sono volti alla creazione di nuovi posti di lavoro tramite una riduzione collettiva e volontaria dell’orario lavorativo per favorire nuove assunzioni. Questo tipo di contratto è meno comune, ma risulta particolarmente utile in contesti aziendali in crescita che desiderano aumentare la loro forza lavoro senza incrementare significativamente i costi operativi.

Entrambe le forme offrono benefici sia ai lavoratori che alle imprese, promuovendo un clima di collaborazione e sostenibilità economica a lungo termine.

Campo di applicazione

I contratti di solidarietà trovano applicazione principalmente in contesti aziendali in cui si verifica una temporanea necessità di riduzione del costo del lavoro per evitare esuberi e mantenere l’occupazione. Questo strumento infatti è particolarmente utile per le aziende che attraversano periodi di difficoltà economica o ristrutturazioni.

Questi contratti possono essere applicati a diverse categorie di lavoratori, inclusi quelli del settore commercio e delle piccole imprese, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite negli accordi sindacali. La corretta implementazione dei contratti di solidarietà richiede una condivisione degli obiettivi strategici da parte dell’azienda e dei suoi collaboratori, per garantire un buon equilibrio tra esigenze produttive e tutela occupazionale.

Aspetti economici e benefici per le aziende

Il regime di solidarietà che contraddistingue questi contratti aiuta a evitare licenziamenti, mantenendo il capitale umano all’interno dell’azienda e preparando il terreno per un’eventuale ripresa. Dal punto di vista economico questi accordi offrono anche vantaggi fiscali attraverso misure di defiscalizzazione che alleggeriscono il carico contributivo a carico delle imprese. Le aziende possono beneficiare anche di incentivi specifici previsti dalla legge, volti a favorire la stabilità occupazionale e a promuovere la coesione sociale. Inoltre, grazie agli accordi di solidarietà aziendale, è possibile migliorare il clima interno all’azienda, rafforzando il senso di appartenenza tra i lavoratori.

Questo tipo di contratto è particolarmente utile nelle situazioni in cui si prevede una ripresa delle attività produttive nel medio-lungo termine, permettendo alle aziende di conservare competenze e know-how fondamentali per la competitività futura.

Contratti di solidarietà e cassa integrazione: differenze

I contratti di solidarietà e la cassa integrazione rappresentano due strumenti distinti per fronteggiare situazioni di crisi aziendale o calo temporaneo dell’attività lavorativa.

I contratti di solidarietà sono accordi tra aziende e sindacati finalizzati alla riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti. La cassa integrazione prevede il sostegno economico ai lavoratori sospesi o con orario ridotto tramite un intervento diretto dell’INPS.

I contratti di solidarietà, quindi, mirano a mantenere inalterato il numero dei dipendenti riducendo equamente l’orario e il salario, con l’obiettivo di conservare posti di lavoro e competenze all’interno dell’azienda. La cassa integrazione invece può comportare una sospensione totale del lavoro per alcuni dipendenti.

Inoltre, mentre i contratti di solidarietà possono prevedere incentivi fiscali per le aziende che li adottano, la cassa integrazione richiede un iter burocratico più complesso per l’accesso ai fondi pubblici.

Entrambi gli strumenti comunque presentano vantaggi specifici:

  • i contratti di solidarietà favoriscono una gestione condivisa della crisi a livello aziendale;
  • la cassa integrazione garantisce un sostegno immediato ai lavoratori durante periodi critici.

Domande per lo sgravio contributivo

Le domande per la riduzione dei contributi sui contratti di solidarietà 2024 sono aperte. Il Ministero del Lavoro con una informativa pubblicata sul sito istituzionale ricorda che i datori di lavoro coperti dalla CIGS che stipulano contratti di solidarietà difensivi possono beneficiare di una riduzione del 35% sui contributi a loro carico, calcolata sui lavoratori con riduzione dell’orario superiore al 20%. Lo sgravio è valido fino a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Le imprese devono presentare domanda, tramite l’applicativo web “sgravicdsonlinetra il 30 novembre e il 10 dicembre 2024.

 

Leggi anche: Licenziamento collettivo: tipologia e procedure

giurista risponde

Sinistro stradale e risarcimento del terzo trasportato Il passeggero terzo, vittima di un sinistro stradale, ha diritto ad ottenere il risarcimento dell’assicurazione se il conducente dell’auto ha bevuto alcolici?

Quesito con risposta a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo

 

L’accertamento dell’esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. La colpa non è sempre imputabile in capo a chi, dopo aver accettato di essere trasportato a bordo di un veicolo con una persona ubriaca alla guida, rimane coinvolto in un sinistro stradale di cui la responsabilità è rinvenibile a capo del conducente. È il giudice che deve valutare, caso per caso, l’esistenza e il grado della colpa del trasportato nel causare il sinistro (Cass., sez. III, 17 settembre 2024, n. 24920).

Il caso in oggetto prende le mosse dalle lesioni riportate da un soggetto trasportato a bordo di un autoveicolo. Di tale danno il terzo trasportato chiese il risarcimento al vettore ed al suo assicuratore.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello attribuirono alla vittima un concorso di colpa del 50%, in quanto il terzo trasportato aveva fornito un contributo causale all’avverarsi del da lui stesso sofferto, accettando di essere trasportato a bordo di un veicolo condotto da una persona in evidente stato di ebbrezza.

Il soggetto trasportato ricorre in Cassazione e questa dichiara improcedibile il ricorso.

Tuttavia, la Corte affronta la questione prendendo le mosse dal principio sancito dall’art. 1227 c.c. il quale prevede che, se il comportamento colpevole della vittima ha concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. È quindi possibile escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo condotto in stato di ebrezza.

In quest’ottica la Suprema Corte si occupa della questione concernente la compatibilità tra il diritto comunitario e l’art. 1227, comma 1, c.c. Sul punto, la Corte, nel richiamare la normativa comunitaria in materia, preliminarmente fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia 30 giugno 2005, che ha affermato due principi. Secondo il primo, il diritto comunitario, in tema di assicurazione, sarebbe “privato del suo effetto utile” in presenza d’una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento – ovvero lo limitasse in misura sproporzionata – “in base a criteri generali ed astratti”. Per il secondo, il diritto comunitario consente, invece, agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso” di circostanze eccezionali. Pertanto, mentre contrasterebbe con l’art. 13 Direttiva 2009/103 una norma di diritto interno che escludesse o limitasse ipso facto il diritto al risarcimento del passeggero, per il solo fatto di avere preso posto a bordo d’un veicolo condotto da persona ubriaca, non viola per contro il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.

Alla luce di quanto sopra premesso, la Corte enuncia dei principi fondamentali di diritto.

In primo luogo, afferma che l’art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale e astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente; una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, par. 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, qualsiasi disposizione di legge […] che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol.

Spetterà, quindi, al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore. Da ultimo l’accertamento dell’esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.

(*Contributo in tema di “Sinistro stradale e risarcimento del terzo trasportato”, a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

permessi legge 104

Permessi legge 104: non c’è una data di scadenza I permessi ex legge 104 non hanno una data di scadenza, vengono meno se non sussistono i requisiti richiesti dalla legge

Permessi legge 104: nessuna scadenza automatica

I permessi retribuiti previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non hanno una data di scadenza prefissata. Tuttavia, il diritto alla fruizione rimane subordinato alla verifica continua della sussistenza dei requisiti richiesti. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 30628/2024.

Richiesta permessi per assistere parente disabile

Il principio sancito dagli Ermellini chiude una vicenda che ha inizio quando un lavoratore chiede i permessi per assistere un congiunto con disabilità grave. L’INPS inizialmente concede l’autorizzazione, poi la limita a un periodo definito. La società datrice di lavoro chiede quindi il rimborso delle somme indebitamente erogate.  Per la società infatti il dipendente non aveva più diritto ai permessi. La Corte d’Appello accoglie le richieste dell’azienda, ma il lavoratore impugna la decisione, portando il caso davanti alla Cassazione.

I permessi della legge 104 non scadono automaticamente

La Suprema Corte chiarisce che il diritto ai permessi nasce con la presentazione della domanda amministrativa e il riconoscimento dell’ente previdenziale. Una volta accertato il diritto, questo non può essere arbitrariamente limitato nel tempo dall’INPS o dal datore di lavoro, a meno che non intervengano cambiamenti nei requisiti iniziali. I benefici previsti dalla Legge 104 non sono soggetti a “scadenza automatica”. Eventuali modifiche o revoche possono avvenire solo in caso di accertamenti successivi che dimostrino l’assenza dei presupposti di legge.

Onere del lavoratore: domanda corretta e completa

Il lavoratore ha l’onere di presentare una domanda amministrativa corretta e completa. Questa domanda è infatti un atto essenziale per accedere al beneficio. Essa permette all’INPS di verificare l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa. Una volta approvata, la prestazione previdenziale diventa obbligatoria e permanente fino a prova contraria.

Nel caso specifico, la Cassazione, nell’accogliere  il ricorso del dipendente, evidenzia che l’INPS non aveva il diritto di circoscrivere temporalmente il beneficio, salvo verifiche capaci di dimostrare la perdita dei requisiti.

INPS o datore: devono provare il venir meno dei requisiti

Un elemento cruciale riguarda però l’onere della prova. Spetta all’INPS o al datore di lavoro dimostrare che i requisiti per i permessi siano venuti meno. Questo ribalta la prospettiva: una volta riconosciuto il diritto, il lavoratore non deve dimostrare continuamente di averne diritto. Sono le istituzioni competenti a dover provare eventuali irregolarità.

Implicazioni pratiche lavoratori e datori

La sentenza della Cassazione sancisce in conclusione che:

  • i permessi ex Legge 104 non decadono automaticamente;
  • la richiesta del lavoro relativa ai permessi deve essere chiara, completa e conforme ai requisiti di legge;
  • l’INPS può controllare la persistenza dei requisiti, ma non può imporre limiti temporali arbitrari;
  • il diritto ai permessi decade solo se emergono modifiche che rendono non applicabile la normativa.

Ne consegue che le aziende devono prestare maggiore attenzione nel gestire i permessi. Anticipare somme senza verifiche adeguate può comportare rischi finanziari. La richiesta di rimborso al lavoratore deve essere supportata da prove solide che dimostrino eventuali irregolarità nel godimento dei permessi 104.

E’ necessario inoltre che vi sia equilibrio tra il diritto del lavoratore e il controllo dei requisiti da parte dell’INPS. Il sistema previdenziale deve essere equo e il diritto al sostegno per i familiari con disabilità deve essere garantito senza ostacoli burocratici o interpretazioni restrittive.

 

Leggi anche: Abuso dei permessi sindacali: ok al licenziamento

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divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento: requisiti della misura Divieto di avvicinamento: il giudice deve indicare i luoghi che la vittima frequenta di solito, la distanza minima e la misura di controllo

Requisiti del divieto di avvicinamento

Quando un giudice emette un divieto di avvicinamento, è tenuto a specificare nell’ordinanza i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, la distanza minima di sicurezza da mantenere, che non deve essere inferiore a 500 metri, e il sistema di controllo da adottare.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42892/2024, ha annullato un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova, mettendo in luce gravi carenze nell’applicazione del divieto avvicinamento nei confronti della persona offesa.

Questo provvedimento sottolinea i requisiti imprescindibili che devono essere rispettati dai giudici quando dispongono misure cautelari per proteggere le vittime, specialmente nei casi di violenza domestica o di genere.

Così facendo, la Corte riafferma l’importanza di applicare rigorosamente le norme relative al divieto di avvicinamento. I giudici devono assicurarsi che le misure cautelari non siano solo simboliche, ma strumenti efficaci per prevenire ulteriori abusi. La precisione delle prescrizioni e l’utilizzo delle tecnologie di controllo non sono facoltativi, ma requisiti essenziali per garantire la sicurezza delle vittime e l’efficacia dell’intervento giudiziario.

Lacune nell’ordinanza cautelare

L’ordinanza contestata è stata emessa il 31 luglio 2024. Con questo provvedimento, il Tribunale del Riesame aveva sostituito gli arresti domiciliari dell’imputato con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, assieme a un obbligo di dimora con permanenza notturna. Tuttavia, il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione evidenziando:

  • la mancata indicazione dei luoghi solitamente frequentati dalla vittima;
  • l’assenza della distanza minima di sicurezza di 500 metri;
  • la mancata imposizione dei dispositivi elettronici di controllo come previsto dall’articolo 282-ter c.p.p., aggiornato dalla Legge 168/2023.

Previsioni legislative

Le normative attualmente vigenti richiedono che nel disporre il divieto di avvicinamento alla persona offesa il giudice debba indicare:

  • i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima con descrizioni chiare e dettagliate;
  • una distanza minima non inferiore a 500 metri;
  • l’adozione obbligatoria dei dispositivi elettronici per il controllo (come ad esempio i braccialetti elettronici), salvo accertamenti tecnici che ne dimostrino l’impossibilità.

Tali requisiti sono stati introdotti attraverso modifiche legislative mirate a rafforzare le tutele per le vittime dei reati violenti e garantire un controllo efficace sui comportamenti degli imputati. La legge stabilisce che la mancanza anche solo di uno degli elementi richiesti rende il provvedimento viziato.

Divieto di avvicinamento: criticità dell’ordinanza

La Corte di Cassazione, concordando con il Pubblico Ministero, ha ritenuto l’ordinanza emessa dal Tribunale genovese non conforme ai principi sanciti dalla normativa vigente. Essa infatti non ha specificato i luoghi frequentati dalla persona offesa, elemento cruciale per fornire certezze sia all’imputato sia alla vittima. L’omissione compromette infatti l’efficacia delle misure cautelari e la sicurezza della vittima.

Inoltre, nell’ordinanza mancava anche la prescrizione della distanza minima richiesta dalla legge. Infine, non era previsto l’utilizzo degli strumenti elettronici per il controllo come richiesto dall’articolo 282-ter; questo impone infatti che il divieto d’avvicinamento venga accompagnato da modalità tecnologiche salvo impossibilità tecnica dichiarata espressamente. Tale misura non è accessoria, ma parte integrante della tutela.

La Cassazione ribadisce inoltre che il divieto d’avvicinamento rappresenta una misura cautelare unica modulabile secondo due approcci:

  • vietando l’accesso ai luoghi frequentati dalla vittima;
  • imponendo una distanza minima rispetto alla persona offesa.

La scelta tra queste opzioni o loro combinazione deve essere motivata nel rispetto dei principi proporzionalità ed adeguatezza; inoltre prescrivere controlli tramite dispositivi tecnologici obbligatoriamente garantisce continuo monitoraggio sul rispetto delle misure imposte.

Misure protettive più stringenti

Le modifiche legislative recenti culminate nella Legge n°168/2023 hanno reso più stringente quadro normativo relativo alle misure protettive seguendo approccio tolleranza zero verso violenze domestiche/genere; in particolare eliminata discrezionalità giudice circa adozione dispositivi elettronici rendendoli obbligatori salvo impossibilità tecnica accertata.

La sentenza ha quindi annullato l’ordinanza impugnata, disponendo rinvio Tribunale Genova affinché deliberi nuovamente rispettando principi stabiliti dalle norme vigenti.

 

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notifiche avvocati

Notifiche avvocati: come si usa l’area web Notifiche avvocati: il D.lgs n. 164/2024 introduce importanti novità in materia di notifiche a mezzo pec in caso di fallimento della notifica

Notifiche avvocati: le modifiche del D.lgs. 164/2024

In materia di notifiche effettuate dall’avvocato il D.lgs n. 164/2024, che contiene il  correttivo più recente della Riforma Cartaria, apporta significative modifiche alla legge n. 53/94. In questo modo il decreto uniforma le notifiche in proprio degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari nei casi in cui il messaggio risulti impossibile da recapitare. Questo intervento è parte di un più ampio processo di informatizzazione del sistema giudiziario italiano finalizzato a renderlo più rapido ed efficiente. 

Novità articolo 3-ter legge n. 53/94

L’articolo 6 del D.lgs n. 164/2024 ha rivisto la disciplina delle notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC), modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter della legge n. 53/94.

Notifica fallita per causa imputabile al destinatario

Ora, quando una notifica via PEC non viene recapitata per cause imputabili al destinatario, l’atto è inserito in un’area riservata del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia “unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.”

Il perfezionamento della notifica avviene al decimo giorno dall’inserimento nel portale, oppure il giorno in cui il destinatario accede all’area riservata, se precedente.

Notifica fallita per causa non imputabile al destinatario

Se invece il mancato recapito è dovuto a cause non imputabili al destinatario, la notifica deve essere eseguita con modalità tradizionali, dall’avvocato a mezzo posta o dall’ufficiale giudiziario in base a quanto previsto all’art. 137 c.p.c e seguenti. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.” 

Notifiche avvocati: le implicazioni delle modifiche

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso la digitalizzazione del sistema giuridico. Uniformando le procedure di notifica degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari, si semplificano i processi e si migliorano i tempi di gestione.

La creazione dell’area riservata sul Portale dei Servizi Telematici è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre gli ostacoli burocratici. Allo stesso tempo, essa è in grado anche di garantire il rispetto dei diritti del destinatario, con regole chiare e uniformi per il perfezionamento della notifica.

Con l’informatizzazione del processo civile, cresce anche la responsabilità degli avvocati nell’utilizzo degli strumenti digitali. Adeguarsi a queste novità è fondamentale per operare efficacemente nel contesto giuridico in continua evoluzione.

 

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