Come rateizzare le cartelle: la guida del fisco Pubblicato il vademecum, realizzato dall’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, per sapere come e quando è possibile rateizzare i debiti
Quali sono le cartelle che possono essere rateizzate
La guida sulla rateizzazione cartelle di pagamento realizzata dall’Agenzia delle Entrate e da AdeR delinea l’ambito applicativo della rateizzazione, riguardante le somme iscritte a ruolo (ovvero che risultano dovute dal contribuente a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS, dalle Regioni e dai Comuni) da:
- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
- altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc).
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione della rateizzazione, le somme:
- già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto;
- riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”;
- affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti;
- oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”.
Quali sono i presupposti per accedere alla rateizzazione
Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve dichiarare o anche comprovare, in sede di presentazione della richiesta:
- la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito;
- la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72;
- il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
Rateizzazione ordinaria
Se il contribuente vuole richiedere una rateizzazione (ordinaria) per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica, senza necessità di presentare la relativa documentazione a supporto.
Se invece il contribuente intende chiedere una dilazione (sempre ordinaria) per importi superiori a 120mila euro, lo stesso deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, allegando alla domanda la certificazione relativa l’ISEE del nucleo familiare. In tali casi il numero di rate concedibili non può essere superiore a 72.
Rateizzazione straordinaria
Se il contribuente, oltre ad avere una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ha anche “una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità”, che non gli consente di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, può richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate in 10 anni.
Rateizzazione in proroga
Se il contribuente dimostra il peggioramento della propria situazione, rappresentando un’obiettiva difficoltà economica intervenuta dopo la concessione della prima rateizzazione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere al contribuente, per una sola volta, la rateizzazione in proroga.
Tale proroga può essere:
- ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;
- straordinaria fino a un massimo di 120 rate, nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica, sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica
Effetti della rateizzazione
Con la presentazione della domanda di rateizzazione si producono una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta, quali, nel dettaglio:
- l’agenzia delle entrate-Riscossione non potrà avviare nuove procedure cautelari o esecutive (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni individuate dalla guida stessa;
- le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute e le azioni esecutive in corso proseguono;
- le azioni di tipo conservativo proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
- tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi restano efficaci.
Come si richiede la rateizzazione?
L’art. 6 del vademecum indica le modalità per richiedere la rateizzazione del debito, stabilendo, in particolare, che:
- per le rateizzazioni di importo fino a 120 mila, il contribuente si potrà avvalere del servizio “Rateizza adesso” disponibile sul sito internet di AdeR nell’area riservata, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento e nessuna ulteriore documentazione a corredo;
- per tutte le tipologie di rateizzazioni, indipendentemente dall’importo oggetto della richiesta, compilando l’apposito modello di istanza fornita dall’ AdeR, laddove prevista, la documentazione volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione.