bonus cicogna

Bonus cicogna: cos’è e a chi spetta Online il bando dell'Inps per ottenere il "bonus Cicogna 2024": vediamo cos'è, a chi spetta e come fare domanda

Bonus Cicogna 2024: online il bando

Bonus Cicogna 2024, il bando è online. È stato pubblicato dall’Inps, infatti, il bando di concorso “Bonus Cicogna” 2024 in favore dei bambini nati o adottati nel 2023, figli e orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40%, nonché dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e già dipendenti IPOST. La domanda può essere presentata online attraverso il Portale prestazioni welfaresino alle ore 12 del 31 ottobre 2024.

Requisiti di ammissione al concorso

Il concorso è destinato al conferimento, ai soggetti sopraindicati, di n. 880 contributi ciascuno di importo pari ad € 500,00.

Sono ammessi al concorso i figli o gli orfani del titolare del diritto, così come individuato all’art. 1, comma 2, nati o adottati nel corso dell’anno solare 2023. In caso di adozione assume rilievo la data del provvedimento della competente Autorità italiana che abbia disposto o riconosciuto l’adozione stessa nel corso dell’anno solare 2023.

Come presentare domanda

La domanda va presentata dal soggetto richiedente la prestazione esclusivamente online pena l’improcedibilità della stessa, con le seguenti modalità, spiega l’Inps, “entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it, digitare nella stringa di ricerca ‘Portale Prestazioni welfare’ e selezionare la voce relativa; successivamente cliccare su ‘Accedi all’area tematica’; dopo aver effettuato l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, selezionare la voce all’interno del portale, cliccare su ‘Vai a gestione domanda’ ed infine, sulla scheda ‘Presentazione domanda’ , cliccare ‘Utilizza il servizio’ e selezionare la prestazione ‘Bonus Cicogna Ipost'”.

Verrà quindi visualizzato il modulo da compilare ove compaiono i dati identificativi del soggetto richiedente, compresi i recapiti del richiedente. Nella domanda è obbligatorio indicare anche il codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

La domanda deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2024.

La graduatoria

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Inps nella sezione riservata al concorso e verrà redatta attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:

secondo valori crescenti di indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario;

In caso di parità, prevarrà il beneficiario figlio di titolare del diritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Gestione Postelegrafonici.

I beneficiari, per i quali non risulti presentata una DSU valida alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, spiega l’istituto, verranno collocati in coda alla graduatoria.

giustizia riparativa

Giustizia riparativa e processo penale: regole alternative La Cassazione rammenta che l'oggetto e la finalità del percorso riparativo sono completamente diversi da quelli del processo penale, per cui non possono in entrambi operare gli stessi principi

Giustizia riparativa e processo penale

La giustizia riparativa non si fonda su principi mutuabili dal processo penale, in quanto è percorso alternativo a esso. Così la Cassazione con la sentenza n. 24343/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte di appello di Milano, riformava parzialmente la sentenza del tribunale della stessa città con cui un imputato era stato condannato in ordine al reato ex art. 609 bis cod. pen. applicando le attenuanti generiche e rideterminando la pena finale, confermando altresì nel resto la sentenza.

Il ricorso

L’uomo, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione degli artt. 589 e 599 bis cod. proc. pen., avendo la corte deciso in maniera difforme rispetto a quanto stabilito in sede di intervenuto concordato. In quella sede si era chiesta l’applicazione della pena finale di anni 4 mesi 3 di reclusione con domanda altresì di accesso al programma di giustizia riparativa. Istanza tuttavia rigettata dala Corte di appello.

Inoltre, a dire della difesa, essendo stato condannato l’imputato per un reato cd. ostativo, “il denegato positivo svolgimento di un programma di giustizia riparativa prima della espiazione della pena in carcere gli avrebbe consentito di chiedere – alla luce del novellato art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario – l’applicazione di una misura alternativa, potendo chiedere così di scontare la pena fuori dell’istituto penitenziario una volta che la stessa risulterà inferiore a 4 anni”.

Giustizia riparativa e processo

Per la S.C., tuttavia, il ricorso è inammissibile. “Va premesso – affermano i giudici – che l’art. 129-bis cod. proc. pen., norma di portata generale, introdotto dall’art. 7 D. Igs. n. 150/2022, dispone che: ‘1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparati va di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa”.
Inoltre, “nel caso di reati perseguiblli a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni”.
Il procedimento riparativo, tuttavia, continua la Corte richiamando la pregressa giurisprudenza (cfr. Cass. n. 6595/2023) “non è un procedimento giurisdizionale: il programma riparativo e le attività che gli sono propri appartengono non al procedimento/processo penale, quanto piuttosto all’ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale. Ciò spiega le ragioni per le quali, all’interno del procedimento riparativo, operano regole di norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza”.

La decisione

Ed invero, “proprio perché l’oggetto e la finalità del percorso riparativo sono completamente diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi”. Motivo per cui, la domanda di ammissione al programma di giustizia ripartiva, chiariscono infine dalla S.C., “non può ritenersi parte integrante del patto di concordato, così che la decisone della corte di non sospendere il procedimento ‘a fronte di una richiesta di ammissione alla giustizia riparativa’ non integra alcuna violazione degli evocati artt. 589 e 599 bis cod. proc. pen.”.
Sulla base delle considerazioni svolte, pertanto, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese del procedimento e di tremila euro in favore della Cassa dele Ammende.

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riforma fiscale

Riforma fiscale: imposte successioni e donazioni più razionali Riforma Fiscale: il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che mira a semplificare diverse imposte e tributi indiretti

Riforma fiscale in vigore

Nell’ambito della complessa opera di Riforma fiscale il Consiglio dei Ministri ha approvato il 7 agosto 2024 un decreto legislativo, in esame definitivo.

Il testo (D.Lgs. 139/2024) che vuole razionalizzare l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e gli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, per entrare in vigore il giorno successivo, anche se le disposizioni saranno operative soltanto dal 1° gennaio 2025.

Tra le novità più rilevanti, quelle sulla riforma delle successioni e donazioni.

Novità su trust, successioni e dichiarazione integrativa

Il provvedimento attua la legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Queste le novità  più importanti:

  • tassazione dei trust;
  • dichiarazione integrativa a favore del contribuente;
  • svincolo di somme per gli eredi fino a 26 anni.

Queste misure mirano a semplificare e rendere più efficiente il sistema fiscale italiano e a garantire maggiore equità e trasparenza in materia di imposte indirette.

Tassazione dei Trust

Il decreto stabilisce che, per quanto riguarda la tassazione dei trust, se il disponente o il trustee versano il tributo quando i beni vengono conferiti o quando si apre la successione (l’imposta viene quindi determinata in base al valore dei beni nel momento del conferimento e in base al rapporto esistente tra disponente e beneficiario), qualora non sia possibile determinare con certezza la categoria dei beneficiari (classe di parenti o affini per i quali è omogenea l’aliquota della tassazione e la franchigia) al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, verrà applicata l’aliquota più elevata senza considerare le franchigie.

Dichiarazione integrativa per il contribuente

Un’altra importante novità è l’estensione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Questa facoltà, già prevista per le imposte sui redditi, IRAP e IVA, viene estesa all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Questo consente ai contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni nelle loro dichiarazioni, compresi quelli che hanno determinato un maggiore o minore credito o debito.

Svincolo delle somme per gli eredi fino a 26 anni

Il decreto introduce anche nuove disposizioni per facilitare lo svincolo di somme per gli eredi fino a 26 anni. Le banche e altri intermediari finanziari potranno permettere lo svincolo delle attività ereditate prima della presentazione della dichiarazione di successione. La condizione necessaria è che vi siano beni immobili nell’asse ereditario e che le somme vengano utilizzate per pagare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

Tasso di interesse per imposte superiori a quelle dichiarate

Il decreto fissa il tasso di interesse al 4,5% per le somme dovute dai contribuenti in seguito a rettifiche e liquidazioni di imposte superiori rispetto a quanto dichiarato.

Coefficienti rendite vitalizie

Alle rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), se il tasso di interesse legale è uguale o inferiore allo 0,1%, si applicheranno i coefficienti definiti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 302 del 30 dicembre 2015.

 

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esonero contributivo

Esonero contributivo parità di genere: domanda entro il 15 ottobre Scade il prossimo 15 ottobre il termine per la presentazione della domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere

Esonero contributivo imprese parità di genere

Esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere: la domanda va inoltro entro il 15 ottobre 2024. Lo rammenta l’INPS con un avviso pubblicato sul sito istituzionale.

L’Istituto ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro. I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione di parità hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (articolo 5, legge 162 del 2021).

I requisiti

Con il messaggio 13 agosto 2024, n. 2844, l’INPS ha indicato i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’esonero contributivo.

In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento.

Con la circolare 27 dicembre 2022, n. 137 l’INPS ha precisato che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN“.

datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, sempre, entro il 15 ottobre 2024.

Il messaggio 2844/2024 ha chiarito infine che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022 non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

infortunio in itinere

Infortunio in itinere anche per lo smart working Infortunio in itinere la caduta della dipendente in smart working durante un permesso per motivi personali per prelevare la figlia a scuola

Infortunio in itinere per la lavoratrice in smart working

L’infortunio in itinere non è escluso se l’ attività lavorativa viene svolta in smart working. Il Tribunale di Milano lo ha precisato nella sentenza del 16 settembre 2024 pronunciandosi sul ricorso contro l’INAIL di una lavoratrice. La donna si era infatti infortunata durante il tragitto per prelevare la figlia a scuola nel periodo in cui svolgeva il proprio lavoro da casa dopo aver richiesto il permesso per motivi personali.

Lavoratrice cade mentre, in permesso, va a prendere la figlia a scuola

Una dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Agenzia delle Accise conviene in giudizio l’INAIL. La donna, funzionario doganale, dal giorno 11 marzo 2020, in seguito alle misure di contenimento anti Covid, ha svolto le sue funzioni in modalità smart working presso il suo domicilio.

La donna con e-mail del 20.09.2020 avverte il datore di lavoro che il giorno 23.09.2020 si sarebbe dovuta assentare dalle ore 12.15 per prendere la figlia a scuola.

Durante il percorso a piedi per prendere la bambina all’uscita di scuola la donna rovina a terra.  A causa della caduta riporta una distorsione al piede destro ed escoriazioni al ginocchio sinistro.

INAIL: rischio generico non specifico lavorativo

Recatasi al pronto soccorso la dipendente denuncia l’infortunio sul lavoro. L’INAIL però, con comunicazione del 13.03.2021, si pronuncia negativamente su quanto occorso. Per l’Istituto  l’infortunio non è avvenuto per rischio lavorativo, ma per rischio generico. La lavoratrice ricorre la decisione, ma l’INAIL risponde negativamente.

Alla dipendente non resta che agire in giudizio. In questa sede chiede l’indennizzo a titolo di inabilità temporanea e i postumi, il rimborso delle spese mediche e il pagamento delle spese legali sostenute.

L’INAIL si oppone alle richieste e chiede che il giudice dichiari la propria carenza di legittimazione passiva e respinga tutte le domande avanzate dalla dipendente.

Infortunio in itinere la caduta durante il permesso per motivi personali

Il Tribunale accoglie le richieste della lavoratrice. La  decisione della Cassazione richiamata dalla ricorrente n. 18659/2020 dichiara infatti che in tema di infortunio “in itinere”, la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali.

Per gli Ermellini il lavoratore è tutelato ogni volta che si allontani dall’azienda e vi faccia ritorno nel momento di sospensione dell’attività lavorativa per pause, permessi e riposi.

Il permesso di lavoro per motivi personali non interrompe il nesso eziologico rispetto all’attività lavorativa. La ricorrente in questo caso ha chiesto il permesso per prendere la figlia a scuola. L’allontanamento è quindi giustificato dall’adempimento dei doveri genitoriali ed è pienamente indennizzabile.

 

Leggi anche: Infortunio in itinere: cos’è e come viene ristorato

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avvocati e gratuito patrocinio

Avvocati e gratuito patrocinio: compensazione fino al 31 ottobre Aperta fino al 31 ottobre la seconda finestra per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali

Compensazione crediti gratuito patrocinio

Fino al 31 ottobre è aperta la seconda finestra temporale per compensare i crediti da gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati. Lo rende noto Cassa Forense con un avviso sul proprio sito.

La modifica introdotta dall’art. 1 comma 860 L. 197/2022 – all’articolo 1, comma 778 L. 208/2015 – su impulso dell’avvocatura, consente di compensare, infatti, anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali. Si tratta di una possibilità aggiuntiva rispetto a quella introdotta con l’adozione del modello F24 nel 2021 per la compensazione dei crediti nei confronti dell’erario.

Come effettuare la compensazione

Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente tramite F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione “altri enti previdenziali”, i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa Forense, nonché l’importo del credito che si intende compensare, nella sezione “erario”.

Il codice tributo del credito per gratuito patrocinio è “6868 “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino – articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015”.

I modelli sono precompilati da Cassa Forense ma è possibile procedere in modo autonomo alla compilazione degli stessi. Tale scelta è obbligatoria per chi abbia pagato le prime rate dei minimi con PagoPA e voglia compensare, ad esempio, l’ultima rata con il modello F24.

Piattaforma dei crediti commerciali

Per poter usufruire della compensazione dei crediti per gratuito patrocinio è indispensabile registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF nelle finestre temporali aperte dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre.

Il consiglio della Cassa è di evitare “l’inserimento delle fatture nel servizio di interscambio a ridosso della scadenza delle  finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore”.

Il credito in compensazione, una volta accreditato, può essere usato anche in più soluzioni e in diversi periodi dell’anno.

Per la procedura da utilizzare per registrarsi nella Piattaforma Crediti Commerciali e per l’inserimento delle fatture.

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passaggio di consegne

Il passaggio di consegne tra amministratori di condominio La documentazione oggetto di passaggio di consegne tra amministratori in ambito condominiale. Il rendiconto e il verbale di consegna

L’obbligo di consegna della documentazione

Il passaggio di consegne tra amministratori di condominio rappresenta un momento di delicata importanza nella gestione dell’immobile, sia per garantire l’opportuna continuità nei rapporti che coinvolgono il condominio, sia per scongiurare l’emergere di responsabilità a carico dell’amministratore uscente.

In primo luogo, va rilevato che, a norma degli artt. 1129 ottavo comma e 1130 del codice civile, l’amministratore è tenuto alla corretta conservazione di tutta la documentazione inerente all’attività del condominio ed è altresì obbligato a trasmetterla al soggetto che gli succede al termine del suo incarico.

Verbale di consegna

All’atto della consegna della documentazione, è opportuno che venga redatto un apposito verbale di consegna in cui vengono indicati i vari documenti oggetto del passaggio di consegne.

Il verbale di consegna va sottoscritto da entrambi gli amministratori, quello uscente e quello subentrante, ma va evidenziato che la firma di quest’ultimo non costituisce ricognizione di debito riguardo ad eventuali anticipazioni di pagamento dichiarate dal vecchio amministratore.

Né tanto meno quest’ultimo può rifiutarsi di consegnare la documentazione anche qualora si ritenga in credito di somme da lui anticipate per conto del condominio.

Il rendiconto e i documenti oggetto di consegna

Ovviamente, assieme alla consegna della documentazione, l’amministratore uscente dovrà rendere conto della situazione di cassa.

A tal fine, il passaggio di consegne riguarderà anche documenti come fatture, estratti conto bancari e bilanci, attraverso i quali si realizza il rendiconto.

Altra documentazione solitamente oggetto di passaggio di consegne tra amministratori di condominio è rappresentata dal regolamento del condominio, dalle tabelle millesimali, dalle eventuali polizze assicurative stipulate dal condominio e dalle certificazioni relative agli impianti presenti nell’immobile.

Ulteriore documentazione può consistere nei preventivi relativi ai lavori da farsi, nei documenti afferenti ad eventuali contenziosi in corso e nella documentazione inerente ai contratti d’appalto o di lavoro subordinato (es. portierato, impresa di pulizie, giardinaggio).

Il rifiuto di effettuare il passaggio di consegne in condominio

L’eventuale rifiuto della consegna della documentazione afferente all’attività condominiale può esporre l’amministratore uscente a responsabilità nei confronti dei condomini.

A tal fine, al gestore subentrante è riservato il diritto di agire in giudizio per ottenere la consegna dei documenti, se del caso anche con procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., oggi disciplinato dalle norme sul nuovo rito semplificato.

Diverse pronunce della Cassazione penale (v. Cass. n. 29451/13) hanno inoltre evidenziato come il rifiuto di consegnare la documentazione o di ottemperare al provvedimento d’urgenza deliberato dal Tribunale, espongono l’amministratore uscente a responsabilità penale per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. o per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario ex art. 388 c.p. (salvo il risarcimento del danno causato al condominio, ostacolato nella propria attività dalla mancata consegna della documentazione).

Passaggio di consegne amministratori di condominio: i tempi

Tra il momento in cui viene deliberata in assemblea la scadenza del mandato con il vecchio amministratore e quello in cui avviene il passaggio di consegne in favore del nuovo amministratore possono passare alcune settimane, secondo gli accordi tra i soggetti interessati.

In tal caso, nel periodo intercorrente alla formalizzazione dell’insediamento del nuovo gestore, l’amministratore di condominio uscente è legittimato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione, come il pagamento delle bollette o gli interventi che presentano carattere di urgenza.

Altri adempimenti del nuovo amministratore di condominio

Tra gli altri adempimenti a carico del nuovo amministratore, vi è anche la comunicazione del proprio incarico all’Agenzia delle Entrate, in modo che quest’ultima possa associare il nome del nuovo amministratore al codice fiscale del condominio.

Inoltre, l’amministratore subentrante ha diritto di ricevere dalla banca (presentando il verbale assembleare di nomina) o direttamente dal vecchio amministratore le credenziali del conto corrente intestato al condominio.

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autonomia differenziata

Autonomia differenziata: la Consulta ha fissato l’udienza Sarà il 12 novembre 2024 l'udienza pubblica per la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni

Autonomia differenziata: il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ha fissato, per l’udienza pubblica del 12 novembre 2024, la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Puglia (ricorso n. 28) e dalla Regione Toscana (ricorso n. 29) sulla legge n. 86 del 26 giugno 2024 “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Seguirà, si legge nel comunicato della Consulta, “a scadenza termini prevista per martedì 8 ottobre, la fissazione, sempre per l’udienza pubblica del prossimo 12 novembre, della discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna (ricorso n. 30) e dalla Regione Campania (ricorso n. 31) riguardanti la stessa legge”.

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carta del docente

Carta del docente La carta del docente, che riconosce ai docenti di ruolo 500 euro annuali per la formazione, presto subirà una diminuzione dell’importo 

Carta del docente: cos’è

La carta del docente è una misura prevista e regolata dal comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 107/2015.Questo bonus è stato previsto per sostenere la formazione continua dei docenti e per valorizzarne le competenze professionali.

La carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è prevista per i docenti di ruolo di ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado.

Fino ad oggi la carta è stata erogata per l’importo nominale di 500,00 euro per ogni anno scolastico.

A cosa serve la carta del docente

La carta del docente può essere utilizzata per acquistare libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale. Essa può essere impiegata anche per l’acquisto di hardware, software, iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati presso il ministero dell’istruzione. L’importo può essere altresì utilizzato per frequentare corsi post laurea o master universitari collegati al profilo professionale, ma anche per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a mostre, musei, eventi culturali, spettacoli dal vivo e iniziative coerenti con le attività del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del piano nazionale di formazione.

Dal punto di vista fiscale la carta non costituisce una retribuzione accessoria e non è un reddito imponibile.

I docenti esclusi

Come già precisato, la carta del docente spetta solo agli insegnanti di ruolo. I docenti precari ad oggi. possono ottenerla solo rivolgendosi al giudice del lavoro.

Riduzione dell’importo in arrivo

A partire dall’anno scolastico 2024/2025 l’importo della carta subirà una notevole diminuzione. L’importo attuale di 500,00 euro annuali scenderà inizialmente a 425,00 euro e poi a 400,00 euro. Lo ha annunciato la federazione dei lavoratori della conoscenza FLC Cgil con un comunicato del 23 settembre 2024.

I motivi della riduzione devono rinvenirsi nel mutamento di destinazione delle risorse.

Le risorse che verranno tolte alla carta del docente per finanziarne la formazione e l’aggiornamento saranno impiegate, per l’importo di 19 milioni di euro, per il pagamento della retribuzione dei docenti che svolgeranno il tutoraggio degli aspiranti insegnanti di ruolo.

Ulteriori 40 milioni di euro, che comporteranno la diminuzione del valore della carta a 400,00 euro annui, saranno invece impiegati per finanziare i corsi di formazione dei docenti stabilmente incentivati. Trattasi di un percorso selettivo destinato a un ristretto numero di docenti che riceveranno un premio in presenza di una valutazione positiva conseguita al termine di un percorso formativo composto da tre cicli triennali successivi.

Il taglio alla carta del docente è diretta conseguenza delle disposizioni di legge contenute nel decreto legge n. 36/2022 contenente. L’attuazione delle misure previste dal PNRR in materia di istruzione.

 

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giurista risponde

Proroga unilaterale dell’affidamento di servizio pubblico e corrispettivo dovuto È legittima la proroga unilaterale dell’affidamento di un servizio pubblico e sul corrispettivo dovuto all’affidatario?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

No, è illegittima la proroga unilaterale dell’affidamento di un servizio pubblico (CGARS 9 luglio 2024, n. 527).

Con riguardo alla vicenda in esame, la società appellante evidenzia come l’originario contratto del 15 marzo 2016 di affidamento del servizio aveva una durata di sessanta mesi, fino al 31 dicembre 2020. Tale contratto veniva dapprima prorogato retroattivamente con D.D.G. 29 dicembre 2021, n. 4536, facendo espresso riferimento all’art. 92, comma 4ter D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, con L. 27/2020. La suddetta proroga è stata poi ulteriormente estesa fino al 30 settembre 2022 e successivamente fino al 28 febbraio 2023 tramite note dell’Assessorato.

Il Collegio osserva che è illegittimo il provvedimento della Regione che imponga, ai sensi dell’art. 92, comma 4ter, D.L. 18/2020, in via unilaterale, la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico, in quanto la norma citata – nel consentire la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza dovuta al virus Covid-19 – presuppone comunque necessariamente il consenso del privato, affidatario del servizio e destinatario della proroga stessa, non potendo tale norma essere interpretata nel senso di consentire all’amministrazione di imporre, in via unilaterale, una proroga al contratto contro la volontà dell’affidatario.

Ad ogni modo, ha natura di danno ingiusto e deve essere risarcito il pregiudizio patrimoniale subito dall’affidatario di un servizio pubblico che abbia continuato a svolgere il servizio alle medesime condizioni economiche nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario anche oltre lo svolgimento di una prima procedura andata deserta, in quanto, anche in presenza di una clausola contrattuale che ciò preveda, essa deve essere interpretata secondo buona fede ex art. 1366 c.c., con la conseguenza che la ultravigenza del corrispettivo può estendersi temporalmente fino all’espletamento della prima gara, ma non anche per tutto il successivo periodo di tempo necessario per l’espletamento di ulteriori gare, qualora la prima gara sia andata deserta.

*Contributo in tema di “Proroga unilaterale dell’affidamento di servizio pubblico e corrispettivo dovuto”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica