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Giudizio di ottemperanza e mutamento normativo Il mutamento normativo consente di riproporre il giudizio di ottemperanza in origine dichiarato inammissibile?

Quesito con risposta a cura di Ilenia Grasso

 

Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria. – Cons. Stato, sez. IV, ord. 23 novembre 2022, n. 10342

La vicenda esaminata attiene alla possibilità di riproporre l’azione di ottemperanza, in passato dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione per difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, stante la ritenuta natura meramente amministrativa del decreto decisorio del ricorso straordinario, insuscettibile, come tale, di essere eseguito con il rimedio giurisdizionale dell’ottemperanza.

Come è noto, infatti, nel 2009 è intervenuta la L. n. 69, che ha profondamente inciso sull’istituto del ricorso straordinario, elevato a rimedio sostanzialmente giurisdizionale, con evidenti riflessi sulla ammissibilità di un nuovo ricorso per l’ottemperanza.

Invero, in senso contrario si osserva che la rimodulazione legislativa del ricorso straordinario del 2009 non ha riguardato espressamente la sua efficacia retroattiva, successivamente esclusa dalla giurisprudenza.

Come affermato dai Giudici, si pone, pertanto, la necessità di valutare, in chiave processuale, se un giudicato in rito ostativo alla proposizione di un’azione possa sopravvivere al quadro normativo applicato (in altra prospettiva, se possa avere efficacia ultra-attiva insensibile alle successive modifiche legislative) ovvero se sia condizionato temporalmente alla vigenza di questo, specialmente allorché tale giudicato frustri ed inibisca definitivamente ed irrimediabilmente le istanze di giustizia avanzate dagli interessati.

In chiave sostanziale, inoltre, ci si chiede se la sopravvenuta modifica legislativa di uno strumento di tutela con effetti ampliativi delle facoltà defensionali dei privati (ossia, più in particolare, la rimodulazione della relativa disciplina in maniera così profonda da determinarne, secondo consolidata giurisprudenza, l’evoluzione della stessa natura giuridica, connotata ora da carattere sostanzialmente giurisdizionale) si rifletta e ridondi – in senso parimenti ampliativo – a beneficio delle istanze degli interessati già azionate in epoca antecedente alla novella legislativa e allora dichiarate inammissibili, consentendone hic et nunc la riproposizione, tenendo oltretutto presente che il maggioritario indirizzo pretorio ammette il rimedio dell’ottemperanza, ex art. 112 c.p.a., anche per le decisioni rese su ricorso straordinario nell’assetto normativo tradizionale, ossia quello antecedente alla novella del 2009.

Si afferma quindi che il rimedio giurisdizionale dell’ottemperanza era stato ritenuto inammissibile a motivo della natura amministrativa del decreto decisorio di ricorso straordinario, natura, tuttavia, non più predicabile in base alla vigente legislazione: il fatto che la precedente azione di ottemperanza non sia stata respinta nel merito, ma dichiarata inammissibile per ragioni processuali, potrebbe legittimare, in un’ottica esegetico-applicativa particolarmente attenta al valore ordinamentale dell’effettività della tutela giurisdizionale e della pienezza del diritto di difesa, l’attuale presentazione di una nuova istanza di ottemperanza, non ostandovi più la pronuncia di inammissibilità della Corte di cassazione, a suo tempo emessa sulla scorta di un paradigma normativo poi radicalmente travolto, sia pure con valenza ex nunc, dalle modifiche legislative medio tempore intervenute.

Quanto alla possibile violazione del ne bis in idem, si afferma, altresì, che la violazione di tale principio potrebbe tout court non venire in considerazione nella specie, qualora si valorizzasse fortemente la circostanza che l’attuale azione di esecuzione si muove entro una cornice normativa e giurisprudenziale del tutto diversa da quella vigente al momento del radicamento del precedente ricorso, sì che potrebbe assumersi – nell’intento di preservare le istanze di tutela sostanziale del privato – che non si tratti, a stretto rigore, della medesima azione.

Sulla base di tali premesse, la IV sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la soluzione della questione all’Adunanza Plenaria, chiedendo in particolare se, dopo che la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso per ottemperanza di un decreto decisorio di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la parte interessata possa radicare un nuovo giudizio di ottemperanza, adducendo a fondamento dell’ammissibilità dell’ulteriore azione tanto la sopravvenuta e incisiva modificazione legislativa dei caratteri del ricorso straordinario, quanto il consolidato orientamento pretorio che ammette l’ottemperanza di decreti decisori di ricorsi straordinari anche ove emessi prima della novella del 2009.

avvocati compensi parti aumento

Avvocato: difesa di più parti, spese aumentate per legge Nel caso di difesa di più assistiti nel medesimo giudizio, il compenso spettante all’avvocato equivale allo stesso che gli sarebbe spettato se avesse difeso una sola parte, con l’applicazione di una maggiorazione

Unica attività difensiva per più assistiti

Nel caso in esame, e per quanto qui rileva, i ricorrenti hanno fatto valere dianzi alla Corte di Cassazione la ritenuta violazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.

Nella specie, i ricorrenti hanno rilevato che, nel corso del giudizio di appello, le due società controparti si erano costituite ed erano state difese dal medesimo avvocato, il quale aveva depositato due comparse di costituzione e risposta di identico contenuto e di pari estensione. A tal riguardo i ricorrenti hanno precisato altresì che “il deposito di tali identiche comparse aveva costituito l’unica attività difensiva svolta nel secondo grado di giudizio da difensore delle due parti appellate, che non aveva depositato scritti conclusionali”.

Alla luce di tali circostanze, i ricorrenti hanno contestato la decisione della Corte d’appello che li aveva condannati al rimborso integrale delle spese sostenute da ciascuna delle due società, con conseguente pagamento di “due distinti compensi al medesimo difensore”.

La doglianza poggia sul rilievo secondo cui il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare che, nella sostanza, il difensore aveva redatto un unico scritto difensivo, dovendosi pertanto escludere di addossare alle parti soccombenti di quel giudizio “spese eccessive e superflue, in conformità al disposto dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ.”.

Non ammessa la ripetizione di spese eccessive e superflue

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15946-2024, ha accolto il suddetto motivo d’impugnazione e ha dichiarato inammissibili gli altri.

In particolare, la Corte ha affermato che “in ragione dell’esigenza di evitare la ripetizione di spese eccessive o superflue (…), la fattispecie va assimilata, ai fini della disciplina delle spese, a quella di deposito di un unico atto per le diverse parti difese”.

A tal riguardo, la Corte ha altresì precisato che le variazioni in aumento o in diminuzione, nell’ipotesi di assistenza di più soggetti da parte del medesimo avvocato, sono stabilite dall’art. 4, commi 2 e 4, del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.

Compenso unico ma maggiorato

Dal combinato disposto delle suddette norme emerge che all’avvocato, in siffatti casi, debba essere corrisposto un “compenso unico”, come se lo stesso avesse difeso una sola parte; a tale importo dovrà poi essere applicata una maggiorazione in misura percentuale per ciascuna parte, nonché in proporzione al numero delle parti assistite.

Resta comunque fermo che, nel caso in cui la difesa di più assistiti non abbia comportato “l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”, la maggiorazione proporzionata al numero delle parti debba essere ridotta fino al 30%.

In tal senso, ha spiegato la Corte, per parti aventi la stessa posizione processuale si intendono “coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di intervenuto”.

La decisione della Cassazione

Sulla scorta di quanto sopra riferito, la Cassazione ha concluso il proprio esame sul punto rilevando che “La circostanza che la ‘regola’ fosse quella dell’aumento, e l’eccezione quella della misura standard, induce a ritenere che, mentre il giudice, il quale avesse applicato l’aumento, non avrebbe avuto alcun obbligo di motivare la propria decisione, la scelta di non applicare l’aumento imponeva al giudice l’obbligo di indicare le ragioni per cui aveva inteso derogare alla regola generale”.

In questo senso, la Corte d’appello avrebbe dovuto individuare la misura del compenso standard liquidabile per una sola parte e poi applicare la maggiorazione prevista dalla sopracitata normativa di riferimento.

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erronea ripartizione spese condominio

Erroneo riparto spese: delibera nulla o annullabile? L’erronea ripartizione delle spese tra nullità ed annullabilità della delibera dell'assemblea di condominio

Ripartizione spese erronea

L’approvazione di un riparto di spesa erroneo può essere causa di nullità o di annullabilità della delibera assembleare che approvi quel riparto. La questione relativa alla forma dell’invalidità della singola delibera è stata oggetto di un recente vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, culminato con la sentenza della Suprema Corte n. 9839 del 14 aprile 2021 resa a Sezioni Unite.

Ripercorrendo gli eventi che hanno portato all’emanazione di tale fondamentale sentenza, occorre partire dall’ordinanza n. 24476 del 1ottobre 2019, con la quale la II Sezione civile della Corte di Cassazione trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite al fine di definire una serie di questioni che sempre più spesso generavano contrasto tra gli orientamenti delle sezioni semplici.

Forma di invalidità della delibera

Tra queste anche quella relativa alla forma di invalidità della delibera che ripartiva le spese per beni e servizi comuni con criteri differenti da quelli previsti dalla legge e/o dal regolamento contrattuale (così è ad esempio nel caso di una delibera assembleare che, in assenza di unanimità dei partecipanti al condominio e, dunque, in assenza del quorum deliberativo di 1000/1000 millesimi), decideva di ripartire una spesa per la conservazione, manutenzione, godimento, riparazione, ricostruzione di parti comuni con un criterio non previsto dalla legge né dal regolamento di condominio (es. ripartizione in parti uguali e non per tabella di proprietà delle spese di manutenzione del giardino condominiale, del cancello o del rifacimento della colonna pluviale di cui usufruisce tutto il Condominio composto da unico corpo di fabbrica).

Due orientamenti contrapposti

Nella risoluzione di casi come quello analizzato si rinvenivano due contrapposti orientamenti:

  • un primo orientamento riteneva sempre nulla la delibera dell’assemblea che deroghi ai criteri legali di ripartizione o a quelli di cui al regolamento, in quanto trattasi di delibera resa in “eccesso di potere” rispetto alle attribuzioni assembleari, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissati dalla legge o dal regolamento contrattuale, occorrendo a tal fine un accordo unanime espressione dell’autonomia negoziale (Cass. 19832/2019, 470/2019, 33039/2018, 19651/2017).
  • un differente indirizzo, viceversa, riteneva che erano nulle le sole delibere con cui l’assemblea espressamente e stabilmente modificava a maggioranza i criteri di riparto stabiliti dalla legge o da accordo unanime dei condomini mentre considerava annullabili le delibere in cui tali criteri venivano meramente ed episodicamente disattesi (Cass. 10586/2019; 11289/2018; 27016/2011).

In altri termini, tale secondo orientamento riteneva ancora valida la distinzione tra violazione in astratto e violazione in concreto dei criteri di riparto delle spese, sanzionando la prima con la nullità della deliberazione e la seconda con la mera annullabilità.

Si ha violazione in astratto dei criteri legali, e conseguente nullità della delibera, quando si deroga agli stessi in assenza di accordo unanime dei partecipanti al condominio mentre, viceversa, ricorre la meno grave ipotesi di annullabilità della delibera quando si effettuano dei riparti che in concreto vadano a violare (rectius a mal applicare) i criteri già stabiliti dalla legge, come nel caso in cui, pur rispettando l’astratto criterio normativo, si deroghi allo stesso, per errore, nel singolo caso concreto.

Il principio di diritto delle Sezioni Unite della Cassazione

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9839/2021 hanno confermato tale secondo orientamento enunciando il seguente principio di diritto:
“In tema di condominio degli edifici, l’azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell’art. 1137 c.c., come modificato dall’art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un’estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico – quest’ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c.”.

avvocati oltraggio corte

Avvocati: oltraggio alla corte e libertà di espressione La Corte di Strasburgo ha precisato che, in tema di oltraggio alla corte, i giudici nazionali devono decidere garantendo un equilibrio tra la tutela dell’autorità giudiziaria e quella della libertà di espressione

Oltraggio alla corte e libertà di espressione

Il caso sottoposto all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardava una vicenda avvenuta in Croazia, nell’ambito della quale il ricorrente era stato multato per oltraggio alla corte. Rispetto a tale circostanza il destinatario della sanzione aveva adito la Cote di Strasburgo rilevando che tale multa “equivaleva a un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione”.

La decisione della Corte: bilanciamento tra ingerenza legittima e libertà di espressione

La Corte di Strasburgo ha deciso sul ricorso Pisanski c. Croazia n. 28794/2018, dichiarando il ricorso del cittadino croato ricevibile e ritenendo che vi era stata, da parte dello Stato, violazione dell’articolo 10 della Convenzione, a causa di un’ingerenza nella sua libertà di espressione.

In particolare, e per quanto qui rileva, la Corte ha anzitutto premesso che l’ingerenza contestata dal ricorrente era prescritta dalla legge e perseguisse lo scopo legittimo di preservare l’autorità della magistratura.

Ciò posto, la Corte è dunque passata a valutare se l’ingerenza in questione fosse necessaria e legittima in un sistema democratico, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ruolo degli avvocati

A tale scopo, la Corte si è rifatta ai principi e ai criteri generali elaborati dalla medesima in precedenti casi analoghi, quali, nella specie:

  • il ruolo degli avvocati, considerato cruciale per il funzionamento di una corretta amministrazione della giustizia e tale per cui gli stessi devono avere una certa libertà riguardo alle argomentazioni utilizzate in Tribunale, considerato il loro dovere di difendere i clienti con diligenza;
  • i Tribunali non sono immuni dalle critiche e anzi sono assoggettati a margini di tolleranza in questo senso più ampi rispetto ai comuni cittadini;
  • occorre fare una chiara distinzione tra critica e ‘insulto’ avendo in questo senso riguardo al caso concreto nel suo complesso, fermo restando che, se l’unico intento di qualsiasi forma di espressione è insultare un Tribunale o i suoi membri, una sanzione adeguata non costituirebbe, in linea di principio, una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

Difesa del cliente

Ciò posto, la Corte ha esaminato il caso di specie, così come storicamente si era svolto. A tal riguardo, è stato evidenziato che occorreva avere riguardo al luogo, ovvero l’aula d’udienza, ove i fatti contestati si erano svolti, luogo pertanto naturalmente deputato alla difesa dei diritti del cliente. Con l’ulteriore implicazione che, contrariamente alle critiche espresse dai media, le osservazioni del ricorrente erano state fatte nell’ambito di una comunicazione interna tra lui, in qualità di avvocato, e la corte d’appello.

Inoltre, la Corte ha posto dei dubbi circa il fatto che le osservazioni del ricorrente, riguardando l’interpretazione del diritto interno, avessero quale unico intento quello d’insultare il Giudice.

Infine, sempre avuto riguardo al caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso dell’avvocato, contenente le osservazioni controverse, era stato condiviso dal Tribunale distrettuale croato che aveva confermato l’opinione del legale secondo cui l’interpretazione dallo stesso criticata era effettivamente errata. Inoltre, non può, a giudizio della Corte, parimenti essere ignorato il fatto che, nell’ambito del procedimento disciplinare posto a carico del legale dinanzi all’Ordine degli avvocati croato in relazione a tali osservazioni, il ricorrente era stato dichiarato non colpevole.

La decisione

La Corte ha concluso il proprio esame rilevando che, sulla base di quanto sopra riferito, le ragioni addotte dai Tribunali nazionali per giustificare l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non erano “pertinenti e sufficienti”. Tali giudici non avevano basato la loro decisione sui criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, così come sopra sintetizzati, senza individuare pertanto il giusto equilibrio tra la necessità di tutelare l’autorità giudiziaria e la necessità di tutelare la libertà di espressione del ricorrente. Con la conseguenza che, poiché il ricorrente non era andato oltre i limiti della critica accettabile, l’ingerenza nel caso di specie, rispetto alla libertà di espressione, non era stata considerata dalla Corte “necessaria in una società democratica”.

atto di precetto art. 480 c.p.c.

Atto di precetto L’atto di precetto contiene un’intimazione al debitore di pagare spontaneamente quanto dovuto per evitare che venga avviata l’esecuzione forzata

Cos’è l’atto di precetto

Il precetto è l’atto con cui il creditore intima al debitore di pagare quanto dovuto, avvertendolo che in mancanza di adempimento spontaneo procederà con il pignoramento dei beni e quindi con l’esecuzione forzata.

In sostanza, il precetto ha la funzione di ultimo avvertimento, per consentire al debitore di pagare senza incorrere nell’esecuzione a danno dei beni rientranti nel suo patrimonio.

Come vedremo, l’atto di precetto, pur essendo teoricamente un atto stragiudiziale, perché precede il procedimento di esecuzione forzata, è sostanzialmente considerato dall’ordinamento il primo atto dell’esecuzione stessa, tanto da poter essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da parte del debitore.

La notifica del precetto

L’obbligo di cui il creditore chiede l’adempimento con l’atto di precetto è quello individuato dal titolo esecutivo cui il precetto stesso fa riferimento.

Tale obbligo può corrispondere a quanto indicato in una cambiale, un assegno o in un altro titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo. Questi ultimi provvedimenti, però, prima di essere notificati al debitore, devono essere muniti di formula esecutiva.

Il precetto può essere notificato unitamente al titolo esecutivo o successivamente alla notifica del titolo.

A questo proposito, giova ricordare cosa succede se non si ritira un precetto esecutivo: in tal caso, la notifica si considera comunque perfezionata, una volta decorsi dieci giorni dall’avviso con cui il servizio postale informa il destinatario della giacenza del precetto a causa della precedente mancata consegna.

Quanto tempo passa tra atto di precetto e pignoramento?

Come abbiamo detto, per espressa previsione di legge (art. 480 c.p.c.), il precetto deve contenere l’avvertimento al debitore che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Quest’ultima non può, però, essere avviata dal creditore (con l’atto di pignoramento) prima di 10 giorni dalla notifica del precetto, proprio per consentire al debitore l’eventuale adempimento spontaneo.

Non solo: l’art. 491 c.p.c. impone al creditore di iniziare l’esecuzione entro novanta giorni dalla ricezione della notifica da parte del debitore. Ciò è previsto proprio per sottolineare il valore di avvertimento dell’atto di precetto a beneficio del debitore ed evitare, quindi, che il pignoramento ai danni del patrimonio di quest’ultimo possa avvenire in un tempo lontano da quello in cui egli è stato avvisato dell’intenzione del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

Sebbene, quindi, non sia tecnicamente corretto chiedersi quando va in prescrizione un atto di precetto (poiché non si tratta di prescrizione ma di perdita di efficacia), è pacifico che una volta trascorsi 90 giorni dalla sua notifica senza che sia avviata l’esecuzione, il precetto perde la sua efficacia.

Il contenuto del precetto ex art. 480 c.p.c.

Quanto al contenuto dell’atto di precetto, in esso devono essere indicate le parti e trascritto il contenuto del titolo esecutivo. Inoltre, deve esservi l’avvertimento che il debitore può rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi per concludere con il creditore un accordo di composizione della crisi o per predisporre un piano del consumatore (si tratta dei rimedi previsti dalla l. 3 del 2012 per risolvere le situazioni di sovraindebitamento).

Il precetto deve, inoltre, essere sottoscritto dal debitore o dal suo difensore.

Come difendersi da un atto di precetto?

Il debitore che intenda contestare l’atto di precetto notificatogli, può proporre opposizione in giudizio.

A tal fine, egli seguirà la procedura dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora ritenga di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata; oppure avanzare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (come accennato all’inizio di questa breve guida), se solleva eccezioni sulla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto.

Apprendista si dimette: deve restituire le spese per la formazione Il Tribunale di Roma ha ritenuto meritevole di tutela la clausola contrattuale secondo cui, nel caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, l’apprendista è tenuto a restituire le spese sostenute per l’erogazione della formazione

Dimissioni dell’apprendista

Nel caso in esame l’apprendista, dopo aver sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante e, mentre era ancora in corso il suo periodo di formazione, aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie.

Rispetto a tali fatti, il datore di lavoro aveva adito il Tribunale di Roma domandando la restituzione delle spese dallo stesso sostenute per l’erogazione delle giornate di formazione professionale nei confronti dell’apprendista.

La richiesta di parte datoriale era fondata sulla previsione contrattuale secondo cui “durante il periodo formativo le parti potranno recedere dal contratto solo per giusta causa o giustificato motivo” e che “nel caso di dimissioni prive di giusta causa o giustificato motivo, fermo restando, in quest’ultimo caso, il rispetto dei termini di preavviso, Le sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (…) di formazione erogata fino al momento del recesso”.

L’obbligo di rimborso spese dell’apprendista

Il Tribunale capitolino, con sentenza n. 1646-2024, ha condannato l’apprendista alla restituzione delle somme sostenute dal datore di lavoro in suo favore a titolo di rimborso delle spese di formazione.

In particolare, il Tribunale, dopo aver accertato che, da quanto contrattualmente pattuito, in caso di dimissioni prive di giusta causa, il lavoratore era tenuto al rimborso in favore del datore di lavoro di una somma pari alle spese da quest’ultimo sostenute per l’erogazione della formazione, ha anzitutto escluso la vessatorietà della clausola in questione.

Sul punto, il Tribunale ha affermato che “La meritevolezza dell’interesse del datore di lavoro rispetto a siffatta clausola è rinvenibile nel dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento delle mansioni e fruendo di una formazione dedicata”.

Inoltre, siffatta previsione contrattuale, secondo il Tribunale, “nella valutazione della complessiva economia del rapporto non risulta affatto eccessivamente onerosa, dal momento che, trattandosi della formazione relativa all’acquisizione della posizione lavorativa di operatore specializzato (…), nella fattispecie il datore di lavoro non si è sostanzialmente mai potuto avvalere del contributo lavorativo effettivo del dipendente, che è stato impegnato interamente nella formazione. Pertanto, gli importi pattuiti non possono ritenersi eccessivamente gravosi per il lavoratore, che, conformemente agli obblighi assunti, è tenuto al pagamento delle giornate di formazione secondo le previsioni del contratto individuale di lavoro”.

La decisione

Sulla scorta di quanto sopra riferito, il Tribunale ha pertanto concluso il proprio esame condannando il lavoratore alla restituzione delle somme sostenute dal datore di lavoro per la sua formazione professionale.

 

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bonus mobili ed elettrodomestici

Bonus mobili: cos’è e come si ottiene Come funziona il bonus mobili 2024: caratteristiche dei beni, limiti di spesa e requisiti temporali per beneficiare dell’agevolazione

Bonus mobili: cos’è

Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013. La misura è stata prorogata negli anni successivi, subendo alcune modifiche.

Bonus mobili: come funziona

Il bonus mobili consiste in una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici all’interno di immobili oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione, fruibile in 10 rate di pari importo, viene applicata su una spesa massima di 5.000 euro.

Opere collegate al bonus mobili

La detrazione è collegata alle seguenti opere:

  • interventi in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità abitative,
  • necessarie alla ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro, risanamento, conservazione e ristrutturazione di fabbricati interi eseguiti da imprese o cooperative edilizie nel rispetto di determinate condizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare della agevolazione l’intervento di ristrutturazione non deve essere finalizzato all’acquisto di mobili o elettrodomestici e che lo stesso può avere ad oggetto anche le unità pertinenziali degli immobili, anche se i beni e gli elettrodomestici servono per arredare l’abitazione.

Beni mobili agevolabili

Beneficiano dell’agevolazione gli acquisti di mobili (letti, cassettiere, armadi, tavoli, divani, materassi, scrivanie, sedie, librerie) o di grandi elettrodomestici, i quali possono beneficiare della detrazione solo se appartenenti a determinate classi energetiche che non devono essere inferiori alle seguenti:

  • classe non inferiore alla A per i forni;
  • classe non inferiore alla E per lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie;
  • classe F per frigoriferi e congelatori.

Requisiti temporali

Per il 2024 l’agevolazione spetta in relazione agli acquisti che vengono effettuati entro il 31 dicembre 2024 e collegati a interventi di ristrutturazione iniziati dal 1 gennaio dell’anno precedente a quelli in cui si è provveduto all’acquisto degli arredi o dei grandi elettrodomestici, ossia a partire dal 1° gennaio 2023.

Modalità di pagamento

Per poter beneficiare del bonus mobili i contribuenti devono effettuare i pagamenti degli arredi e dei grandi elettrodomestici con bonifici bancari o postali, carte di credito, carte di debito. Vanno pagate nello stesso modo anche le spese per il trasporto e il montaggio dei beni. L’agevolazione spetta anche se i beni vengono acquistati a rate purché il pagamento della rata venga effettuato con i mezzi di pagamento tracciabili e il contribuente conservi debitamente la ricevuta di pagamento.

Trasmissione dati all’Enea

Dal 1 gennaio del 2018 i dati relativi agli acquisti di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, e alla classe A per forni e per apparecchiature per le quali è richiesta l’etichetta della classe energetica, devono essere trasmessi in via telematica all’Enea nel termine di 90 giorni dal completamento dei lavori. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati non causa tuttavia la perdita del diritto  al bonus mobili.

Documenti da conservare

Ai fini dell’agevolazione è necessario conservare le ricevute di pagamento effettuate con bonifico, carta di credito o debito, i documenti da cui risulta l’addebito sul conto corrente, le fatture di acquisto di arredi ed elettrodomestici nei quali deve essere indicata nel dettaglio la quantità, la natura, e la qualità dei beni e dei servizi acquistati.

pensione estero domanda inps

Pensione: come fare domanda se si risiede all’estero Chi risiede all’estero può fare la domanda online per la pensione INPS, l’erogazione è soggetta però all’accertamento dell’esistenza in vita

Come fare domanda per la pensione se si risiede all’estero

Quando mancano tre mesi alla maturazione del requisito anagrafico, ossia il compimento di 67 anni e di quello contributivo ossia 20 anni di contributi versati è possibile presentare all’INPS la domanda per la  pensione di vecchiaia.

La residenza all’estero del soggetto richiedente non prevede il rispetto di procedure particolari. La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata in modalità telematica anche da chi risiede all’estero, utilizzando le opzioni di credenziali digitali come la CIE o lo SPID. Seguire attentamente le istruzioni fornite e preparare i documenti necessari snellirà l’iter di richiesta.

Calcolo dell’importo e decorrenza pensione online

Per la richiesta della pensione di vecchiaia ordinaria, è disponibile una procedura web semplificata sul sito dell’INPS. Il richiedente che vuol fare domanda deve cliccare, in ordine, sulle voci seguenti per completare la procedura:

  1. Pensione e Previdenza
  2. Domanda di pensione
  3. Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci
  4. Nuova prestazione pensionistica
  5. Pensione di vecchiaia

Pensione di vecchiaia: le credenziali per fare domanda

Anche se si è residenti all’estero, è possibile ottenere le credenziali per inoltrare la richiesta online. Per farlo, si possono seguire queste opzioni:

  1. CIE (Carta d’identità elettronica): da richiedere presso il consolato;
  2. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): per ottenerla è necessario seguire la procedura specifica prevista per i residenti all’estero. Le indicazioni e le informazioni complete si trovano sul portale gov.it.

SPID: quali documenti servono

Per ottenere lo SPID è necessario essere muniti dei seguenti documenti:

  • documento di identità in corso di validità;
  • codice fiscale;
  • numero di cellulare (anche estero);
  • indirizzo di posta elettronica.

Per ulteriori informazioni sul rilascio delle credenziali digitali, è possibile contattare anche il Contact center integrato dell’INPS.  Con le credenziali ottenute, si potrà procedere alla domanda per la pensione.

Pensioni all’estero: pagamento

L’INPS gestisce il pagamento delle pensioni ai beneficiari residenti all’estero affidando il servizio a un istituto di credito selezionato tramite una gara d’appalto, che viene rinnovata ogni tre anni. La banca incaricata collabora con istituti di credito locali per effettuare i pagamenti mensili delle pensioni.

Solitamente, i pagamenti sono accreditati direttamente sul conto corrente del pensionato. La banca incaricata, che a diversi anni è Citibank, deve anche verificare annualmente l’esistenza in vita, l’indirizzo e la residenza dei pensionati.

Accertamento esistenza in vita 2024-2025

Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023 l’INPS ha reso noti i tempi della verifica dell’esistenza in vita dei soggetti che percepiscono la pensione all’estero. La finalità principale della campagna di accertamento è finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’eventuale percezione indebita delle prestazioni previdenziali.

Detta procedura di accertamento si svolgerà in due fasi distinte:

  • nella prima, iniziata a marzo 2024 con termine a luglio 2024 verranno effettuati gli accertamenti relativi ai pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’est Europa e paesi limitrofi;
  • la seconda fase della verifica avrà inizio a settembre 2024 e terminerà nel gennaio 2025 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Ai fini della verifica dell’esistenza in vita Citybank invierà una lettera esplicativa e un modulo standard di attestazione. Le lettere esplicative conterranno:

  • le istruzioni per procedere alla compilazione del modulo di esistenza in vita;
  • la richiesta della documentazione di supporto, come una copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità e con fotografia;
  • le indicazioni necessarie per contattare il servizio di assistenza dedicato ai pensionati di Citybank.

I pensionati dovranno inviare il modulo di attestazione dell’esistenza in vita debitamente compilato datato e sottoscritto, nonché munito della documentazione di supporto richiesta nel termine indicato nella lettera esplicativa al seguente indirizzo PO Box 4873, Whorthing BN99 3BG, United Kingdom.

Il modulo sarà quindi restituito a Citybank, controfirmato da un “testimone accettabile“ ossia un rappresentante di un’ambasciata, di un consolato italiano o di un’autorità locale autorizzata ad avallare la firma dell’attestazione dell’esistenza in vita.

comportamento corretto udienza

Avvocati: nessuna “smorfia” in udienza Il Tribunale di Milano ha adottato il nuovo Regolamento d’udienza per la Sezione IX civile, prescrivendo, tra l’altro, ai partecipanti: puntualità, cellulari spenti, abbigliamento adeguato

Fair play in udienza

Niente smorfie, vietato interrompere e anche tenere i cellulari accesi con la suoneria. Prescritti, invece, abbigliamento consono e rigorosa puntualità. Sono queste le linee guida adottate dalla nona sezione civile del tribunale di Milano, che si occupa di famiglia e minori, per indicare ai partecipanti all’udienza, dagli avvocati alle parti, il comportamento da corretto da tenere durante lo svolgimento della stessa.

Il regolamento, senz’altro mutuabile in tutte le controversie e nei vari tribunali, è stato adottato in considerazione del potere attribuito dalla legge al giudice di disporre quanto occorre affinché la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo.

Infatti, nel testo si fa espressa menzione dell’art. 129 c.p.c. ove è contenuto il divieto, a coloro che intervengano nell’udienza, di fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo durante l’udienza; viene altresì fatto riferimento all’art. 89 c.p.c. il quale stabilisce che le parti e i loro difensori non possono usare espressioni sconvenienti o offensive.

Cosa prevede il Regolamento

Con le linee guida sottoscritte dalla presidente della sezione Anna Cattaneo e dalla consigliera dell’Ordine di Milano Giulia Sapi, che coordina la Commissione Persona, Famiglia e Minori, il tribunale ha adottato un vero e proprio decalogo, prescrivendo a coloro che partecipano all’udienza di adeguare il proprio comportamento a determinate regole, quali:

  • presentarsi con puntualità;
  • vestirsi in modo appropriato e decoroso;
  • tenere il cellulare spento o senza suoneria.

Vengono anche date indicazioni ai difensori e ai magistrati di arrivare all’udienza “preparati ed a conoscenza dei fatti di causa (…), avendo contezza delle posizioni delle rispettive parti, della documentazione già in atti e degli adempimenti che saranno svolti nella specifica udienza”.

Un’udienza “ordinata”

Il Regolamento dedica anche alcune prescrizioni alle modalità con cui deve essere gestita l’udienza.

In particolare, è precisato che spetta al giudice concedere la parola alle parti e ai difensori, che si impegnano ad utilizzare il tempo loro concesso, seguendo l’ordine processuale prescritto.

Sempre nel rispetto dei ‘tempi’ del processo, il regolamento prescrive altresì che “nessuno potrà interrompere o sovrapporsi ai difensori e alle parti durante la loro esposizione”.

Nella medesima direzione, è posto il divieto, durante l’esposizione dei difensori o delle parti, di “fare segni di approvazione o di disapprovazione e cagionare in qualsiasi modo disturbo né usare espressioni sconvenienti od offensive”.

Linguaggio chiaro e niente offese

In merito al linguaggio da adoperare durante l’udienza, le linee guida prescrivono, infine, che le argomentazioni rilevanti ai fini della decisione dovranno essere esposte “in modo chiaro, conciso e comprensibile”.  A tal riguardo, il giudice potrà intervenire ogni qualvolta “i toni” (offensivi, svalutativi, provocatori, e così via) contribuiscano ad alimentare il conflitto.

licenziamento collettivo tipologia procedure

Licenziamento collettivo: tipologia e procedure Il licenziamento collettivo disciplinato dalla legge n. 223/1991 è previsto in casi specifici e richiede il rispetto di una determinata procedura

Licenziamento collettivo: quadro normativo di riferimento

Il legislatore italiano, spinto anche dalle direttive comunitarie, ha disciplinato il licenziamento collettivo nel corso degli anni. Il punto di arrivo è rappresentato dalla Legge n. 223/1991, che ha introdotto un sistema più organico, distinguendo tra licenziamento collettivo per messa in mobilità e per riduzione del personale.

Gli articoli 4 e 24 della legge regolano rispettivamente queste due fattispecie, imponendo procedure specifiche che devono essere seguite per garantire la legittimità dei licenziamenti.

Negli anni successivi, vari interventi normativi hanno ampliato e modificato la portata della disciplina. Tra questi, la Riforma Fornero (L. 92/2012), che ha eliminato la tutela reintegratoria per le violazioni procedurali, mantenendola solo per i licenziamenti senza forma scritta effettuati in violazione dei criteri di scelta. Il Jobs Act (D.lgs. n. 23/2015) ha ulteriormente cambiato il panorama, eliminando la tutela reintegratoria per i licenziamenti economici illegittimi e sostituendola con una tutela indennitaria, successivamente modificata dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) e da una pronuncia della Corte Costituzionale.

La normativa italiana sui licenziamenti collettivi comunque continua ad evolversi, con interventi che cercano di bilanciare le esigenze delle imprese con la protezione dei diritti dei lavoratori, in un contesto sempre più influenzato dalle direttive europee.

Tipologie di licenziamento collettivo

Dalla breve analisi normativa sul licenziamento collettivo emergono due tipologie di licenziamento collettivo, che meritano un’analisi distinta e dettagliata.

Licenziamento collettivo per messa in mobilità

Il licenziamento collettivo per messa in mobilità, disciplinato dall’art. 4 della L. 223/1991, si applica alle imprese con più di 15 dipendenti, che hanno usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). Questo tipo di licenziamento si verifica quando l’impresa non è in grado di rioccupare tutti i dipendenti coinvolti nella riorganizzazione aziendale e non può ricorrere a misure alternative come contratti di solidarietà o altre forme flessibili di gestione del lavoro. La procedura di mobilità prevede fasi conciliative finalizzate a trovare soluzioni che possano evitare i licenziamenti.

Dal punto di vista soggettivo, la norma non si applica agli esuberi di personale derivanti dalla fine di attività stagionali, contratti a termine, lavori edili e contratti di solidarietà difensivi. La disciplina della messa in mobilità non dipende dai requisiti spaziali, numerici e temporali richiesti per i licenziamenti per riduzione del personale.

Licenziamento collettivo per riduzione del personale

Questa procedura consente alle aziende con più di 15 dipendenti di licenziare almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni, in una o più unità produttive nella stessa provincia, per motivi legati alla riduzione o alla trasformazione di attività o di lavoro (motivi economici o di riorganizzazione).

La disciplina del licenziamento collettivo per riduzione del personale non si applica nei seguenti casi:

  • licenziamenti per motivi disciplinari o di incapacità lavorativa;
  • cessazioni del rapporto di lavoro diverse dai licenziamenti (dimissioni, risoluzioni consensuali, prepensionamenti volontari);
  • lavoratori delle agenzie di somministrazione.

A differenza del  licenziamento collettivo per mobilità il licenziamento collettivo per riduzione del personale non richiede la previa fruizione della cassa integrazione straordinaria; i requisiti numerico-spaziali e temporali sono meno restrittivi; l’azienda deve fornire una informativa più dettagliata sui motivi dei licenziamenti.

La procedura di mobilità

La procedura di mobilità prevista sia per la messa in mobilità che per il licenziamento collettivo per riduzione del personale è un complesso iter che viene attivato quando un’azienda si trova in una situazione di eccedenza di personale e non può adottare misure alternative ai licenziamenti.

Trattasi si una procedura complessa e delicata che mira a minimizzare l’impatto sociale dei licenziamenti collettivi. Per questo è importante che tutte le parti coinvolte collaborino per trovare la soluzione migliore per i lavoratori e per l’azienda.

Essa si snoda attraverso le seguenti fasi:

  • comunicazione di avvio: il datore di lavoro invia una comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali e all’Ispettorato del lavoro, specificando i motivi dell’esubero, il numero dei lavoratori coinvolti e i tempi di attuazione del programma di mobilità;
  • confronto sindacale: le organizzazioni sindacali hanno 10 giorni per presentare osservazioni e proposte alternative al licenziamento collettivo;
  • accordo sindacale: se le parti raggiungono un accordo, questo definisce i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e le misure di assistenza per i lavoratori in esubero;
  • mancato accordo: in assenza di accordo, il datore di lavoro redige un piano di licenziamenti che definisce i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. I lavoratori licenziati hanno diritto a una serie di tutele, tra cui l’indennità di preavviso, la NASPI e la mobilità.

L’esame congiunto

Il momento cruciale dei licenziamenti collettivi è rappresentato dall’incontro tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali per discutere i motivi del licenziamento collettivo e trovare soluzioni alternative ai licenziamenti. L’esame congiunto è un importante strumento per favorire il dialogo tra le parti e trovare soluzioni che tutelino i posti di lavoro. È importante che tutte le parti coinvolte partecipino al confronto con spirito costruttivo e collaborativo.

Anche questa fase della procedura deve seguire un iter ben preciso:

  • le organizzazioni sindacali possono richiedere l’esame congiunto entro 7 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo;
  • il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali discutono le cause del licenziamento collettivo e cercano soluzioni alternative, come contratti di solidarietà, lavoro flessibile o riqualificazione professionale;
  • l’esame congiunto deve concludersi entro 45 giorni dalla richiesta, con possibilità di proroga in casi complessi;
  • l’esame congiunto può concludersi con un accordo tra le parti o con un mancato accordo;
  • in caso di mancato accordo, l’Ispettorato del lavoro può tentare di conciliare le parti entro 30 giorni;
  • se non si raggiunge un accordo entro 30 giorni dal tentativo di conciliazione, il datore di lavoro può procedere ai licenziamenti.

Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare

I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, in presenza di un contratto collettivo, possono essere stabiliti dallo stesso. In mancanza, la legge fissa i seguenti criteri, in ordine di importanza:

  • carico di famiglia;
  • anzianità di servizio;
  • esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

La scelta dei lavoratori da licenziare è un processo complesso che deve essere condotto nel rispetto di criteri oggettivi e ragionevoli. Il datore di lavoro deve comunicare chiaramente i criteri utilizzati e rispettare i termini di preavviso per i licenziamenti.

Chiusura della procedura

Il datore di lavoro comunica per iscritto a ciascun lavoratore il licenziamento, con il rispetto dei termini di preavviso, provvede poi a comunicare all’Ispettorato del lavoro, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria l’elenco dei lavoratori licenziati, specificando le modalità di applicazione dei criteri di scelta. L’Ispettorato del lavoro può verificare la correttezza dell’operato del datore di lavoro poiché ha il compito di vigilare sulla regolarità della procedura.

Impugnazione licenziamento collettivo

Gli ex dipendenti hanno il diritto di contestare una decisione di licenziamento collettivo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. Le motivazioni per impugnare il licenziamento possono essere tre:

  1. mancanza della forma scritta: il datore di lavoro deve informare i lavoratori e le parti coinvolte per iscritto. Se non lo fa, il dipendente ha diritto al reintegro e a un’indennità pari a tutte le mensilità dal momento del licenziamento fino alla reintegrazione. In alternativa, può richiedere un’indennità di 15 mensilità senza tornare al lavoro;
  2. mancato rispetto delle procedure: se il datore di lavoro non segue le procedure legali durante la procedura di licenziamento collettivo, il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità che varia dalle 12 alle 24 mensilità;
  3. mancato rispetto dei criteri di scelta: se il datore di lavoro non rispetta i criteri di scelta stabiliti per legge o pattuiti, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione del posto (o a un’indennità sostitutiva) e a un’indennità non superiore alle 12 mensilità.