contratto di vendita

Vendita: il giudice non può sostituirsi alla volontà delle parti La Cassazione chiarisce che il giudice deve procedere ad una valutazione sinergica dell'agire delle parti attraverso un'indagine globale e unitaria

Contratto di vendita

Nel contratto di vendita il giudice non può sostituirsi alla volontà delle parti. Il giudice deve, piuttosto, procedere alla valutazione sinergica del comportamento delle parti, attraverso un’indagine globale e unitaria dell’intero loro agire. Così la seconda sezione civile della Cassazione nell’ordinanza n. 26313/2024 esprimendosi su una vicenda relativa all’inadempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare e all’accertamento della legittimità del conseguente recesso dal contratto di una delle parti.

Il ricorso

Tra i vari motivi contestati innanzi al Palazzaccio c’è la violazione dei consolidati principi di ermeneutica giuridica da parte del giudice che, in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive e di recesso, al fine di stabilire se e quale condotta abbia influito sulla finalità economica complessiva del contratto, statuisca limitando l’indagine all’interesse di una sola parte al solo inadempimento dell’altra e alla sola anteriorità di questo rispetto all’altro inadempimento.

La decisione

Per la Cassazione, i motivi sono fondati. La Corte d’appello ha sì affermato di dover valutare la non
scarsa importanza dell’inadempimento della ricorrente, ma si è limitata a considerare il profilo del mancato pagamento della rata prevista, focalizzando su quest’unico elemento la sua indagine. In tal modo il giudice d’appello non ha considerato che “il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere ala valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un’indagine globale e unitaria dell’intero loro
agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo” (così Cass. n. 7649/2023).
La Corte d’appello avrebbe dunque dovuto considerare che la ricorrente aveva unicamente chiesto un rinvio del pagamento di una parte del prezzo, profilo che attiene all’esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 525/2020) e si era detta disponibile a versare tale somma entro la data fissata per la conclusione del contratto definitivo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, che dovrà procedere alla valutazione globale del comportamento delle parti sopra indicata.

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residenza fiscale

Residenza fiscale: i chiarimenti delle Entrate L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove regole introdotte dal decreto Fiscalità Internazionale in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti

Residenza fiscale, le nuove regole

Con la circolare n. 20/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Fiscalità Internazionale (D.Lgs. n. 209/2023), in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti.

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese.

Cambia quindi il concetto di “domicilio”: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

A seguito delle modifiche normative, spiegano le Entrate, “la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia”.

La circolare illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia.

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

Novità anche per società ed enti. Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, “sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”.

Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.

Fondo patrimoniale: vale per la famiglia nucleare Il Fondo patrimoniale deve soddisfare i bisogni della famiglia nucleare, è nullo l’atto  che non menziona la figlia della coppia beneficiaria

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito anche da un terzo. La sua costituzione però deve essere finalizzata a soddisfare i bisogni della famiglia nucleare. Nell’ipotesi in cui venga costituito per atto tra vivi, richiede l’accettazione dei coniugi per il suo perfezionamento. E’ quindi nullo per mancanza di causa l’atto pubblico con cui i genitori della ex convivente costituiscono un fondo patrimoniale che non menziona la figlia minore della donna e dell’ex convivente. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 27792/2024.

Costituzione di fondo patrimoniale da parte di terzi

I genitori di una giovane donna con atto pubblico costituiscono un fondo patrimoniale. In esso fanno confluire l’immobile di famiglia, di cui la figlia è proprietaria al 50%. L’ex compagno ricorre in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto pubblico notarile con cui è stato costituito il fondo. Per l’uomo l’atto è nullo per illiceità della causa o del motivo o per mancanza del soggetto e dell’oggetto.

Il Tribunale però respinge la domanda, ma l’uomo non desiste e ricorre in appello.

La Corte dell’impugnazione questa volta accoglie le doglianze dell’ex compagno. In effetti il  tribunale ha respinto il ricorso perché ha ritenuto erroneamente che il fondo fosse stato costituito per fare fronte ai bisogni della famiglia. In realtà nell’atto costitutivo la figlia minore della coppia non è stata menzionata.

Fondo patrimoniale: famiglia nucleare non parentale

La decisione viene impugnata in sede di legittimità. Nella motivazione la Cassazione ricorda come l’accordo con cui si costituisce un fondo patrimoniale rientri tra le convenzioni matrimoniali e che i beni che lo stesso comprende siano vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia. La SU 21.658/2009 ha però ulteriormente chiarito che il fondo patrimoniale non si riferisce alla famiglia c.d. parentale, ma alla famiglia nucleare, che comprende oltre che i coniugi anche i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente.” Il fondo patrimoniale può dunque costituirsi solo a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare fondata sul matrimonio o sull’unione civile (ex art.1, comma 13, 1.76/2016) e i beneficiari godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo ed alla destinazione finale dei beni.”

Nullo se non soddisfa i bisogni della famiglia nucleare

Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato che nell’atto costituivo del fondo non era presente alcun riferimento alla figlia minore della coppia. Il fondo quindi non era stato costituito per fare fronte ai bisogni della famiglia nucleare. Le parti dell’atto costitutivo erano solo i genitori della donna e la stessa, ma questa opzione non è contemplata, perché non può essere costituito un fondo patrimoniale per soddisfare i bisogni di due distinte famiglie nucleari. L’unico nucleo dell’atto era quello costituito dai genitori della donna separata e dalla stessa. Per cui era privo di causa il conferimento nel fondo della quota di comproprietà che la donna aveva sulla casa coniugale, in comunione con l’ex convivente.

 

Leggi anche: Il convivente di fatto è un familiare

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manutenzione autoclave

Manutenzione autoclave: spese da ripartire in base ai millesimi Per la manutenzione dell’autoclave le spese vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà, non in proporzione all’uso

Manutenzione autoclave e riparto spese

Per la manutenzione dell’autoclave le spese tra i condomini vanno ripartite in base al criterio dei millesimi di proprietà e non in base all’uso. L’autoclave non va a innovare l’impianto idrico, si tratta di un’opera di conservazione dello stesso di cui rappresenta una componente. La sua utilità è pari per tutte le unità per cui non è applicabile il criterio di riparto in base all’uso. Lo ha previsto il Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 1125/2024.

Tabelle millesimali per la manutenzione dell’autoclave

Alcuni condomini impugnano una delibera assembleare nella parte in cui, per la suddivisione delle spese di manutenzione dell’autoclave, applica le tabelle millesimali. Il Giudice di primo grado annulla la delibera  perché ritiene che l’applicazione delle tabelle millesimali per il riparto delle spese comporti per i condomini un onere superiore a quello previsto dall’articolo 1123 c.c, comma II. Gli impugnanti in effetti non sono proprietari e non utilizzano la piscina presente sul lato a monte del Condominio, per la quale l’autoclave viene impegnata in misura prevalente.

Le proprietà dei condomini sono servite dall’autoclave

Il Condominio appella la decisione facendo valere la correttezza delle tabelle millesimali impiegate per il riparto delle spese e adottate dalla delibera impugnata. Lo stesso fa presente che i condomini impugnanti sono proprietari di 6 unità immobiliari serviti dall’autoclave e che in realtà l’erogazione dell’acqua per riempire la piscina è del tutto occasionale. Con il secondo motivo il Condominio sottolinea come la delibera non abbia applicato un metodo diverso per la suddivisione delle spese dell’autoclave.

Autoclave: componente dell’impianto idrico

Per il Tribunale adito l’appello del Condominio è ammissibile e deve essere accolto nel merito.

L’autorità giudicante ricorda prima di tutto che l’autoclave è un bene comune art. 1117 c.c. Essa fa parte dell’impianto idrico del Condominio e raccoglie l’acqua dalla rete pubblica in un serbatoio di accumulo. L’acqua viene quindi prelevata e inviata tramite l’elettropompa al serbatoio di pressione, pressurizzata e distribuita nella rete del Condominio. L’autoclave costituisce quindi una componente essenziale dell’impianto che permette di condurre l’acqua nelle varie unità immobiliari. La sua natura condominiale comporta che le spese di manutenzione debbano essere suddivise tra tutti i condomini o a quelli che serve in base al valore proporzionale delle proprietà esclusive art. 1223 comma 1 e all’uso art. 1223 comma 2.

Riparto spese in base ai millesimi di proprietà

Il Tribunale ricorda però che la Cassazione ha chiarito che: “le spese relative alla installazione di detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l’impianto idrico, mentre la circostanza che l’edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell’autoclave, non è di per sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità alluso (artt. 1123 e 1124 cod. civ.).”

Per comprendere se questo principio sancito dalla Cassazione per le spese di installazione dell’autoclave possa essere applicato anche in relazione alle spese straordinarie di manutenzione   occorre appurare in che modo si qualifica l’autoclave.

Ora, se come affermato da una importante Cassazione l’autoclave è un’opera di conservazione dell’impianto idrico e non un’innovazione, le spese di installazione e di manutenzione hanno natura omogenea e quindi sono soggette alla stessa regolamentazione. Ne consegue che le spese di manutenzione dell’autoclave dovranno essere suddivise tra i condomini secondo i millesimi di proprietà e non secondo luso.”

 

Leggi anche: Tabelle millesimali: approvazione e revisione

Legge Pinto: taglio degli interessi nella manovra 2025 Legge Pinto: le modifiche della manovra 2025 per razionalizzare i costi e rispettare gli obiettivi del PNRR

Le modifiche della manovra alla Legge Pinto

La manovra 2025 interviene anche sulla legge Pinto. L’obiettivo delle modifiche è di razionalizzare i costi che derivano dalla violazione del termine di durata ragionevole dei processi. Il tutto anche per rispettare gli obiettivi del PNRR che riguardano il settore giustizia.

La norma dedicata a innovare la disciplina contenuta nella legge Pinto n. 89/2001 è l’articolo 109, nella formulazione attualmente disponibile del testo della manovra 2025.

Le modifiche convergono tutte nella direzione di provvedere al pagamento se il richiedente provvede a inviare la domanda e la documentazione necessaria e completa nei tempi previsti. Pena la perdita degli interessi.

Dichiarazioni e documentazione (art 5 sexies)

La manovra richiede ora al creditore di impegnarsi a tramettere, insieme alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies, tutta la documentazione necessaria (in base ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia di cui ai commi 3 e 3 bis) per la pratica di richiesta dell’indennizzo e di comunicare ogni eventuale variazione dei dati e dei documenti che ha già trasmesso.

La manovra precisa che la dichiarazione di cui al comma 1 art. 5 sexies, con cui il creditore attesta la mancata riscossione del credito per lo stesso titolo, le somme che gli sono ancora dovute, i modi in cui desidera ottenere il pagamento devono essere presentate previa compilazione dei moduli predisposti e nelle modalità telematiche individuate dai decreti del Ministero dell’Economia e del Ministero della Giustizia.

Legge Pinto: un anno per l’invio

L’invio delle dichiarazioni e dei documenti dovrà avvenire nel termine di un anno. La decorrenza di questa termine ha inizio dalla data di pubblicazione del decreto che accoglierà la domanda di equa riparazione.

Decorso di questo termine, fino alla presentazione della dichiarazione, non decorreranno interessi.

La dichiarazione avrà inoltre una durata biennale e dovrà essere rinnovata se la Pubblica amministrazione lo richiede. Anche in questo caso il creditore dovrà presentarla nei modi e nelle forme richieste dai decreti del Ministero del’Economia e del Ministero della Giustizia di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art. 5 sexies.

Trasmissione irregolare e perdita degli interessi

Il nuovo comma 4 dell’art. 5 sexies sanziona con la perdita degli interessi la mancata, incompleta e irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione dovuta per tutto il periodo necessario a integrare la dichiarazione o la documentazione. A questo inadempimento segue anche l’impossibilità di emettere l’ordine di pagamento.

Il nuovo comma 12 bis dispone inoltre che, al fine di ottenere in tempi più rapidi il pagamento, i creditori delle somme che sono state liquidate ai sensi della legge Pinto e sino al 31 dicembre 2021, potranno rinnovare la richiesta di pagamento nei modi stabilii dai decreti dei commi 3 e 3 bis.

Sarà il Ministero della Giustizia a dare notizia di questa facoltà di rinnovo della domanda pubblicando specifico avviso sul proprio sito istituzionale.

Sarà sempre il Ministero della Giustizia infine a monitorare e valutare l’efficienza delle procedure di pagamento e dei risparmi di spesa.

 

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manovra via la tassa

Manovra: via la tassa blocca processi, c’è l’emendamento L'Organismo Congressuale Forense plaude alla volontà dei parlamentari di cancellare con emendamento soppressivo la norma contenuta nella manovra di bilancio

Manovra 2025, emendamento al “blocca processi”

L’Organismo Congressuale Forense ribadendo la forte preoccupazione e indignazione per l’introduzione della disposizione, contenuta nell’articolo 105 del Disegno di legge di bilancio per il 2025, plaude dunque alla volontà espressa dai parlamentari di cancellare questa tassa “blocca processi”, con un emendamento soppressivo.
Fin da subito l’OCF si è adoperato “per sostenere e caldeggiare gli emendamenti che vanno nella direzione di sopprimere l’articolo 105, che si contrappone all’articolo 24 della Costituzione che garantisce il diritto di agire in giudizio senza subordinare tale diritto a condizioni di natura fiscale”.

sciacallaggio

Sciacallaggio: aggravante del furto Sciacallaggio: approvata dal Senato la proposta di legge che aggrava il furto commesso in occasione di calamità naturali

Sciacallaggio: la proposta di legge

Il Senato della Repubblica il 15 ottobre 2024 ha approvato con 85 voti a favore, 40 contrari e 15 astenuti la proposta di legge 778, che introduce lo sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifica gli articoli 624 e 624 bis c.p. Spetta ora alla Camera approvare il testo.

Nello specifico l’articolo 61 c.p contiene l’elenco delle circostanze aggravanti comuni, l’art. 625 c.p le circostanze aggravanti del reato di furto, l’articolo 624 c.p punisce il reato di furto e l’art. 624 bis il furto in abitazione e con strappo.

Le modifiche al codice penale

In base alle modifiche previste dalla proposta, la circostanza che aggrava il reato quando non ne costituisce elemento costitutivo o aggravante speciale prevista al n. 5 dell’art 61 assume il seguente tenore letterale “l’avere profittato di pubbliche calamità”.

Il comma 3 dell’art. 624 c.p viene così modificato Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia dufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui allarticolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis e otto quater.” 

Il nuovo comma 3 dell’art. 624 bis così dispone: “La pena è della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da 1000 euro a euro 2500, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dallarticolo 625, primo comma, ovvero dellarticolo 61. La pena è della reclusione da 6 a 12 anni e della multa da euro 2000 a 5000 euro quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo.”  

Al comma dell’art 625 c.p dopo il punto 8 ter viene aggiunto il n. 8 quater, il quale dipone che “se ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.”

Sciacallaggio: ratio della proposta di legge

La proposta di legge n. 778 al Senato, alla Camera n. 2096 introduce misure specifiche per il contrasto al furto e al saccheggio di luoghi o di persone che sono stati colpiti da calamità. La proposta è l’effetto di alcuni fatti incresciosi verificatisi in occasione delle calamità che hanno colpito alcune regioni d’Italia.

L’ordinamento fino a questo momento non aveva mai contemplato il fenomeno dello sciacallaggio con disposizioni specifiche. La giurisprudenza, al verificarsi dello sciacallaggio, si sempre limitata ad applicare le forme aggravate dei reati di furto e di furto in abitazione. In alternativa altri giudici hanno ritenuto che le circostanze di tempo e di luogo che caratterizzano le calamità naturali potessero integrare, in caso di furto, la circostanza aggravante della minorata difesa.

Con questa proposta l’aggravante specifica che viene introdotta colma una lacuna presente nel nostro ordinamento grazie a un’ipotesi di furto aggravata commessa durante eventi calamitosi o disgrazie che si abbattono sulla popolazione e quindi ancora più deprecabile in quanto ricadente su soggetti in stato di grave difficoltà e bisogno.

 

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ricette mediche digitali

Ricette mediche digitali: dopo le rosse anche le bianche Ricette mediche digitali: comprenderanno anche le ricette bianche con cui i medici prescrivono farmici a carico del paziente

Ricette mediche digitali: novità manovra 2025

Ricette mediche digitali, anche quelle bianche avranno questo formato. A stabilirlo è la bozza della legge di bilancio 2025. Dopo le ricette rosse in formato digitale anche quelle bianche, che contengono prescrizioni di farmaci a carico del cittadino, saranno emesse in questo formato.

Ricette mediche digitali anche per farmaci a pagamento

La ricetta elettronica, soprattutto dopo il periodo della crisi pandemica, è diventata familiare ai cittadini italiani, per questo il Governo ha voluto inserire questa previsione all’interno della Legge di bilancio. Dalla lettura dell’articolo 54 della bozza della manovra 2025 risulta che: “Al fine di potenziare il monitoraggio dellappropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico (…) ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19”.

Criticità per le ricette “bianche”

La novità legislativa, per il vicesegretario della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) presenta però due elementi di criticità di particolare rilievo.

  • Il primo è rappresentato dalla presenza di farmaci che non possono essere dematerializzati come i sonniferi, ad esempio.
  • Il secondo invece e il più importante è legato agli anziani e alle loro difficoltà a utilizzare i device e le nuove tecnologie. Per sopperire a questo problema sarebbe necessario realizzare sportelli o servizi di assistenza dedicati, per evitare l’esclusione sociale dei più anziani dall’innovazione tecnologica che da anni riguarda la Sanità nel suo complesso.

 

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giurista risponde

Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e discrezionalità dell’Ente locale È legittimo il provvedimento del comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per l’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel piano educativo individualizzato (P.E.I.)?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, è legittimo, non essendo il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale in relazione al complesso delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089).

Il Collegio osserva che è legittimo il provvedimento del comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e richiesto dal dirigente scolastico, non essendo il P.E.I. vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica, in relazione al complesso delle risorse disponibili.

È necessario ricordare che vi è una distinzione tra ore di sostegno didattico, quali funzioni scolastiche stricto sensu, di competenza dell’ufficio scolastico regionale (USR), e le misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, tra le quali le misure di assistenza scolastica di competenza dei comuni, oggetto della decisione, per le quali i comuni attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’apposito accordo concluso in sede di conferenza unificata.

Emerge, in ogni caso, il carattere prevalente del diritto alla salute ed all’integrazione del disabile rispetto a vincoli di bilancio genericamente allegati; da qui l’obbligo per l’ente locale di misurarsi con le condizioni del caso concreto e tendere sempre al raggiungimento di un punto di equilibrio che assicuri la massima tutela possibile al disabile.

(*Contributo in tema di “Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e discrezionalità dell’Ente locale”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 78 / Ottobre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

addio pensione di reversibilità

Addio pensione di reversibilità per il figlio non a carico La Cassazione rammenta che la reversibilità della pensione sussiste solo se c'è l'elemento della "vivenza a carico"

Pensione di reversibilità e vivenza a carico

Addio pensione di reversibilità per il figlio non a carico. Ai fini del diritto, infatti, deve sussistere cioè l’elemento della vivenza a carico. Lo ricorda la Cassazione con l’ordinanza n. 19485/2024.

Pensione di reversibilità negata

Nella vicenda, la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame proposto da un uomo, avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volta a chiedere il pagamento in suo favore della pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile e convivente a carico della madre a far tempo dalla data del decesso, oltre agli arretrati di legge, interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non sufficientemente provato il requisito della vivenza a carico, alla luce del trattamento pensionistico di assistenza che già percepiva (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza) che aveva indotto il primo giudice ad escludere che l’uomo dipendesse economicamente dalla madre.

La Corte d’Appello, per quanto d’interesse, ha ritenuto sussistente sia il requisito della “vivenza a carico” della madre da parte del ricorrente, anche per l’assenza di reddito imponibile, che il requisito sanitario.

Il ricorso dell’Inps

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’Inps ricorre per cassazione, lamentando violazione di legge per avere il giudice del gravame riconosciuto il diritto alla prestazione di reversibilità, ritenendo sussistente il requisito sanitario, nonostante l’espressa eccezione sollevata sul punto dall’Istituto, non sussistendo alcuna presunzione di inabilità lavorativa in capo a chi è stato accertato invalido civile al 100%. Inoltre, l’Inps deduceva l’errore in cui era incorsa la corte territoriale nell’aver riconosciuto il diritto del richiedente alla prestazione di reversibilità, ritenendo sussistente il requisito della vivenza a carico della madre, benché fosse decaduto dall’onere della prova, senza che il giudice potesse procedere d’ufficio alla acquisizione dei documenti offerti dalla difesa.

La vivenza a carico

Per la Cassazione, il primo motivo è infondato; infatti, la Corte d’Appello motiva sulla sussistenza dell’inabilità lavorativa, quand’anche prendendo spunto dal certificato attestante l’invalidità civile al 100% e l’Istituto previdenziale non censura efficacemente tale accertamento di fatto.

Il secondo e il terzo motivo, invece, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, “va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito (cfr. Cass. n. 9237/2018)”.

La decisione

Nel caso di specie, il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito imponibile del ricorrente pari a zero è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, dell’importo di euro 800,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza; in buona sostanza, la Corte d’Appello doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del ricorrente e perché l’intervento di sostegno economico della madre del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che lo stesso già percepiva.

Per cui, in accoglimento del secondo e terzo motivo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Torino, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

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