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Superbonus: ecco la maxitassa Cos'è la nuova imposta sulle plusvalenze generate dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus

Tassazione vendite immobili ristrutturati con il Superbonus

La nuova misura contenuta nella Legge di Bilancio 2024 e dettagliata nella circolare 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate che va a tassare le plusvalenze generata dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus mira a contrastare le operazioni speculative legate all’utilizzo di questa agevolazione fiscale.  L’obiettivo del governo è infatti quello di contrastare la speculazione immobiliare e recuperare una parte delle risorse erogate con il Superbonus. La nuova disciplina fiscale mira a scoraggiare la compravendita di immobili ristrutturati con il solo scopo di trarre profitto immediato dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura.

Che cosa cambia?

La previsione legislativa interviene sugli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui redditi prevedendo tutta una serie di novità:

  • plusvalenza tassata al 26%: per chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus entro i dieci anni dai lavori, la plusvalenza derivante dalla vendita sarà tassata al 26%, anziché alle aliquote ordinarie IRPEF;
  • esclusione per abitazione principale: l’imposta non si applica se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita;
  • indeducibilità dei costi: per i primi cinque anni dalla data di fine lavori, i costi sostenuti per il Superbonus non sono deducibili ai fini IRPEF se è stata scelta l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Dopo i primi cinque anni, il 50% dei costi diventa deducibile.
  • variazioni catastali: l’Agenzia delle Entrate verificherà la presentazione della Dichiarazione di Variazione Catastale per monitorare le variazioni dello stato dei beni immobili.
  • tassazione per parti comuni: la nuova imposta si applica anche agli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, anche se i lavori non riguardano i singoli appartamenti.

Come funziona la nuova tassazione

La plusvalenza imponibile viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto o costruzione dell’immobile, comprensivi di tutte le spese correlate.

Per determinare correttamente la plusvalenza, è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti per l’acquisto, la costruzione e gli interventi di ristrutturazione.

Cosa fare se si vuole vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus

Conservare tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti per l’acquisto, la costruzione e gli interventi di ristrutturazione.

Verificare se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita.

Calcolare la plusvalenza imponibile e l’imposta

In caso di dubbi, è consigliabile consultare un professionista per ricevere assistenza fiscale specifica. Le novità introdotte dalla circolare n. 13/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate rappresentano un cambiamento significativo per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus. I proprietari di tali immobili sono quindi tenuti a informarsi sulle nuove regole e ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

Allegati

Responsabilità avvocato: vale la regola del più probabile che non In tema di responsabilità dell’avvocato, la regola probatoria del “più probabile che non”, si applica non solo al nesso causale tra la condotta e l’evento, ma anche al nesso tra quest’ultimo e i danni prodotti

Risarcimento danni per negligente adempimento avvocato

Nel caso di specie, il cliente aveva adito il Giudice di merito per ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso lamentati in conseguenza del negligente adempimento da parte dell’avvocato delle obbligazioni professionali dallo stesso assunte e derivanti da un incarico di patrocinio nell’ambito di una causa penale.

Il Giudizio di merito si era concluso con la decisione della Corte d’appello di Brescia che, confermando gli esiti cui era giunto il giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta risarcitoria formulata dal cliente.

Avvero tale decisione il cliente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, contestando, in particolare e per quanto qui rileva, che nel corso del giudizio di merito, nonostante fosse stata raggiunta la prova circa la negligenza professionale del proprio difensore, tale condotta non era stata ritenuta dal Giudice di secondo grado idonea a dimostrare il nesso causale tra quest’ultima ed il danno subito dal cliente.

Responsabilità avvocato: regola del più probabile che non

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15719-2024, ha rigettato il ricorso proposto dal cliente ed ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Per quanto in particolare attiene al motivo d’impugnazione sopra indicato, la Corte ha ripercorso la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui “in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo (…) e le conseguenze dannose risarcibili”, attraverso un giudizio di tipo prognostico, ovvero valutando quale sarebbe potuto essere l’esito dell’attività professionale se questa non fosse stata (colposamente) omessa.

Negligenza professionale e danno al cliente

Ciò posto, il Giudice di legittimità, riferendo quanto accertato dalla Corte d’appello, ha precisato che, nel caso di specie, non fosse possibile ritenere che la negligenza professionale dell’avvocato abbia prodotto il danno dedotto dal cliente, poiché sarebbe mancata la prova “che, se anche la prestazione professionale (…) fosse stata regolarmente adempiuta dal convenuto, l’esito finale del relativo processo sarebbe stato più favorevole” al cliente in base ad una valutazione prognostica basata sul criterio del “più probabile che non”, confermando di conseguenza gli esiti processuali raggiunti al termine del giudizio di merito.

 

Allegati

clausola visto e piaciuto compravendita

Clausola visto e piaciuto Qual è l’efficacia della clausola visto e piaciuto nei contratti di compravendita? L’acquirente perde il diritto alla garanzia per i vizi del bene?

Clausola visto e piaciuto: cos’è e come funziona

Nelle compravendite di immobili e di veicoli usati come autovetture o motociclette, viene spesso inserita in contratto la clausola visto e piaciuto: di cosa si tratta? E quali sono gli effetti derivanti dalla sua sottoscrizione?

La clausola visto e piaciuto intende riferirsi, in sostanza, al fatto che l’acquirente, dopo avere esaminato il bene (“visto”), lo accetta così com’è (“piaciuto”): è, con tutta evidenza, una previsione contrattuale a tutela della posizione del venditore, che con tale disposizione intende evitare successive contestazioni da parte dell’acquirente e sottrarsi alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c., primo comma.

Ma funziona davvero così? L’inserimento della formula vista e piaciuta vale effettivamente a privare l’acquirente della possibilità di lamentele circa le condizioni del veicolo, o dell’immobile, successive all’acquisto?

L’efficacia della clausola visto e piaciuto

In realtà, il valore della clausola visto e piaciuto e di altre simili – come, ad esempio, la clausola come visto e piaciuto nello stato in cui si trova – è piuttosto limitato e non protegge più di tanto il venditore dal rischio di subire contestazioni post-vendita.

Infatti, per essere realmente efficace in tal senso, la clausola dovrebbe accompagnarsi ad una più esplicita previsione contrattuale che prevedesse la rinuncia espressa dell’acquirente alle azioni conseguenti alla scoperta di un difetto del bene successiva all’acquisto.

In mancanza, il rischio è quello che un giudice – cui l’acquirente dovesse rivolgersi – possa considerare la disposizione contrattuale in questione come una mera clausola di stile, priva di qualsiasi potere cogente per le parti e pertanto inidonea a privare l’acquirente del diritto di agire per contestare i vizi del bene.

Come funziona la formula vista e piaciuta?

Ma v’è di più. Anche a voler considerare la clausola come vincolante – e non mancano, in giurisprudenza, giudici che l’abbiano ritenuta tale – la sua portata è comunque limitata.

Per comprendere, infatti, come funziona la formula vista e piaciuta bisogna pensare a cosa avviene al momento della vendita e della sottoscrizione del contratto: l’acquirente compie un esame visivo, necessariamente superficiale e limitato, del bene e si dichiara soddisfatto.

Difetti non notati durante le trattative

È ovvio, però, che, se durante l’utilizzo continuato del bene successivo all’acquisto, emergono dei difetti che era impossibile notare in sede di trattativa, la posizione dell’acquirente debba essere tutelata, anche quando abbia sottoscritto la clausola visto e piaciuto.

Si pensi al malfunzionamento di un veicolo che si manifesti solo dopo qualche giorno di utilizzo, o ad una traccia di umidità che affiori sulla parete dell’immobile appena acquistato. Se tali difetti sono conseguenti ad un vizio preesistente alla sottoscrizione del contratto (un difetto meccanico dell’auto, una tubatura difettosa dell’impianto idrico dell’appartamento), impossibile da rilevare ad un primo sguardo, allora sfuggono completamente all’operatività della formula di vendita vista e piaciuta.

Vizi occulti

Si tratta, infatti, dei c.d. vizi occulti, cioè di quei difetti che si possono rilevare solo con un utilizzo continuato del bene e che non erano riconoscibili dal normale esame del bene, per quanto diligente, in sede di compravendita.

Vendita visto e piaciuto: vizi occulti e art. 1490 c.c.

Le cose cambiano ulteriormente quando il vizio del bene fosse conosciuto dal venditore e da questi dolosamente taciuto: è evidente che, anche in tal caso e a maggior ragione, è impossibile riconoscere alcuna operatività alla clausola visto e piaciuto.

L’intera materia sopra descritta è ben riassunta dalle disposizioni dell’art. 1490 c.c., il quale, da una parte, al primo comma, prevede la responsabilità del venditore per i vizi della cosa che siano tali da renderla inidonea all’uso o che ne diminuiscano il valore. Dall’altra, al secondo comma, permette la possibilità di inserire clausole che escludano la garanzia di cui sopra, ma ne esclude l’efficacia in caso di mala fede del venditore che abbia taciuto l’esistenza del vizio.

giurista risponde

Contratto preliminare di compravendita e regolarità urbanistica In caso di mancanza della regolarità urbanistica dell’appartamento oggetto del preliminare, il contratto è risolto per inadempimento?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Incoronata Monopoli

 

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, ove sia stata proposta una domanda di risoluzione dello stesso per inadempimento del promittente alienante all’obbligo di sanare l’abuso correlato alla variazione della destinazione d’uso del bene, è necessario verificare, in base alle circostanze concrete desumibili dal compendio probatorio, che le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili. – Cass., sez. II, ord. 3 aprile 2024, n. 8749.

Nel caso di specie, la Suprema Corte è chiamata a valutare la validità della stipula di un contratto preliminare di compravendita di un immobile all’epoca privo del certificato di agibilità, in quanto privo della destinazione ad uso abitativo.

In primo grado, il Tribunale adito pronunciava la risoluzione del contratto preliminare di vendita per grave inadempimento della promittente venditrice nella consegna di un valido certificato di abitabilità, evidenziando che la medesima non avesse fornito alcuna prova circa le caratteristiche necessarie per l’uso proprio dell’immobile promesso in vendita e della sanabilità della difformità edilizia acclarata.

La promittente venditrice ha promosso appello avverso la sentenza del Tribunale.

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso, rigettando la domanda di risoluzione del preliminare di vendita.

La sentenza d’appello ha evidenziato le seguenti circostanze: al momento in cui era stata fissata la stipula del definitivo, la promittente venditrice non era in grado di consegnare il certificato di agibilità, ne’ esso era stato rilasciato nel corso del giudizio di primo grado; nel preliminare era stato stabilito che, in caso di esito negativo del giudizio pendente dinanzi al Tar e di annullamento dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle istanze di sanatoria, la promittente alienante si impegnava a restituire, in favore della promissaria acquirente, le somme nel frattempo versate; le parti avevano inteso subordinare la risoluzione del preliminare alla mancata positiva conclusione del giudizio amministrativo; il Tar aveva rilevato nella propria sentenza che la promittente alienante non era stata messa in grado di fornire un principio di prova circa la realizzazione dell’opera entro il termine ultimo di legge, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di rigetto delle istanze di condono, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rinnovare la procedura istruttoria; il Tar aveva inoltre rilevato che nessun termine essenziale era stato stabilito per la consegna del certificato di abitabilità entro la data pattuita per la stipula del definitivo.

Viene proposto, quindi, ricorso per Cassazione, contestando il promittente acquirente che la sentenza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui non avrebbe ritenuto insanabile la carenza relativa al difetto della certificazione di agibilità per l’abusivo mutamento di destinazione d’uso, non avendo la società promittente venditrice dimostrato la perdurante possibilità di procurare tale certificato.

La Suprema Corte, nella sentenza de qua, ha chiarito che, in tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l’ipotesi di: vendita di aliud pro alio, qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili; vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili; inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa (Cass., sez. II, 2 agosto 2023, n. 23605; Cass., sez. II, 2 agosto 2023, n. 23604).

Tale insanabilità nella fattispecie doveva essere accertata alla luce del quadro probatorio (documentale) offerto, con precipuo riferimento allo stato in concreto della pratica amministrativa volta ad ottenere l’istanza di sanatoria dell’abusiva variazione di destinazione d’uso da servizi comuni (palestre e piscina) in superfici abitative; tenuto conto, al contempo, del lungo lasso di tempo decorso rispetto alla data fissata nel preliminare per la stipula del definitivo.

In proposito, nella valutazione della gravità ex art. 1455 c.c., sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dell’inadempimento dedotto (ossia in ordine alla carenza dei requisiti per ottenere la sanatoria del mutamento di destinazione d’uso da servizi comuni a superficie abitativa), avrebbe dovuto tenersi conto dell’iter della pratica amministrativa (e segnatamente del suo eventuale avvio all’esito della pronuncia giudiziale evocata), dovendo ponderarsi, in difetto di riscontri, se fosse stata esclusa, in modo significativo, l’oggettiva attitudine del bene a soddisfare le aspettative del promissario acquirente, essendo il cespite oggettivamente inadeguato ad assolvere alla sua funzione economico-sociale (Cass., sez. II, ord. 27 dicembre 2017, n. 30950).

Tenuto conto altresì che, nel caso di insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche, sono integrati gli estremi di un inadempimento ex se idoneo alla risoluzione della compravendita, da qualificarsi grave in relazione alle concrete esigenze del promissario compratore di utilizzazione diretta od indiretta dell’immobile. In ragione di siffatte direttrici, le carenze sostanziali acclarate non avrebbero potuto ricondursi al mero rilievo formale del difetto della consegna del certificato.

Ebbene, solo quando sia appurata la ricorrenza delle condizioni sostanziali che ne avrebbero giustificato il rilascio non può darsi luogo alla risoluzione del contratto, in quanto tale deficienza non influisce, per definizione, sulla funzione economico-sociale della res alienata, la cui identità sul piano statico e dinamico corrisponde esattamente all’oggetto della pattuizione.

Pertanto, qualora manchi la documentazione amministrativa, ma siano presenti, in concreto, i requisiti richiesti dalla legge per l’agibilità, non si può attivare il rimedio della risoluzione, presupponendo il ricorso a detto rimedio la verifica, sul piano oggettivo e subiettivo, dell’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. (Cass., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7187).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina sulla risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, in relazione alla mancanza della licenza di agibilità (ex abitabilità), in assoluta carenza di alcuna dimostrazione, a cura della società promittente venditrice, della regolarità della sanatoria e della perdurante possibilità di ottenere il detto certificato. Per tale motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte d’Appello, la quale dovrà attenersi al principio evidenziato in massima.

*Contributo in tema di “Contratto preliminare di compravendita”, a cura di Manuel Mazzamurro e Incoronata Monopoli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 75 / Giugno 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

pensioni estero assegni inps

Pensioni all’estero: dal 1° luglio stop assegni L'INPS comunica che le pensioni all'estero potranno essere pagate solo con accredito sul conto o in contanti. La novità riguarda oltre 300mila italiani

Pensioni all’estero

Con un comunicato del 29 marzo 2024, l’INPS ha reso noto che non provvederà più al pagamento delle pensioni all’estero con assegno. Questa scelta è finalizzata a impedire erogazioni non dovute e perdite degli assegni durante il percorso a causa di disservizi postali.

Pagamenti sul conto o in contanti

Dal 1° luglio 2024 pertanto l’INPS provvederà a effettuare i pagamenti delle pensioni all’estero solo con accredito diretto sul conto corrente o in contanti, che i pensionati potranno riscuotere presso gli sportelli della Western Union. Qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto a comunicare i dati per poter ricevere l’accredito della pensione potranno rivolgersi al servizio dedicato di Citibank o agli uffici di patronato di zona.

Pensionati interessati dalla novità

L’INPS ha già provveduto a fornire le necessarie informazioni sulla cessazione dei pagamenti a mezzo assegno ai pensionati che risiedono in Austria, Australia, Belgio e Tunisia.

I pensionati che hanno stabilito la loro residenza in Europa riceveranno un modulo da parte di Citybank, la banca incaricata di effettuare i pagamenti delle pensioni all’estero.

Il modulo, debitamente compilato, deve contenere i dati bancari necessari per ricevere l’accredito della pensione. Per la restituzione del modulo compilato è stata fissata la scadenza del 15 giugno 2024. Al modulo il pensionato deve allegare un documento di identità in corso di validità e un documento dell’istituto bancario estero contenente le coordinate bancarie per l’accredito (IBAN, e Bic, Sort Code e numero del conto per chi risiede nel Regno Unito).

Pagamento in contanti in caso di mancato invio del modulo

In caso di mancato invio del modulo e della documentazione necessaria per l’accredito bancario della pensione, il pagamento del rateo di luglio verrà effettuato in contanti presso uno degli sportelli della Western Union presente nel paese di residenza del pensionato.

Il pagamento verrà effettuato in contanti, sempre a partire dal 1 luglio 2024, anche in relazione alle nuove pensioni o nelle ipotesi di trasferimenti di pensioni dall’Italia, sempre qualora il pensionato non abbia fornito le coordinate bancarie necessarie per l’accredito a mezzo bonifico.

Numeri e link utili

Per i pensionati che non hanno provveduto all’invio del modulo richiesto per procedere all’accredito bancario della pensione sono previsti numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica da poter contattare:

Per chi è poco pratico con il PC può sempre rivolgersi agli uffici locali di patronato.

Oltre 300mila pensionati italiani all’estero

La novità riguarda oltre 300.000  italiani che risiedono all’estero, sia in paesi europei che extra europei e che ricevono pensioni per un valore di 1,6 miliardi di euro.

Dopo l’intervento del Governo del Portogallo per frenare i trasferimenti dei pensionati italiani, il desiderio di trasferirsi per beneficiare di una tassazione agevolata ha spostato l’interesse verso altri paesi come la Spagna e le Canarie. Regimi agevolati sono previsti però anche da Malta, Grecia, Albania, Tunisia e Slovacchia.

Leggi anche Pensioni all’estero: addio assegni

antiriciclaggio ue

Antiriciclaggio: al via il “grande fratello” europeo In Gazzetta Ufficiale il pacchetto UE approvato a maggio 2024 per la lotta al riciclaggio del denaro sporco (Anti Money Laundering) e al finanziamento del terrorismo

In GU il pacchetto UE sull’antiriciclaggio

Il 30 maggio 2024 il Consiglio UE ha approvato il pacchetto antiriciclaggio AML (Anti Money Laundering), con il quale viene riscritta e ampliata la disciplina sulla lotta al riciclaggio del denaro sporco e al finanziamento del terrorismo. I testi del nuovo pacchetto di norme antiriciclaggio sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 giugno 2024.

Questo pacchetto rappresenta un significativo passo avanti nella protezione del sistema finanziario europeo dalle attività illecite. Le nuove norme mirano a colmare le lacune esistenti e a garantire una maggiore trasparenza e cooperazione tra gli Stati membri.

Vediamo i punti salienti del pacchetto AML e le sue implicazioni per le istituzioni finanziarie e le imprese.

Punti centrali della riforma

Il regolamento, applicabile direttamente all’interno degli Stati membri dopo tre anni dall’entrata in vigore, contiene le norme dedicate al settore privato e armonizza tutte le regole antiriciclaggio nell’unione europea.

La normativa viene estesa al settore delle criptovalute, a chi commercia beni di lusso e agli agenti di calcio.

La direttiva definisce la collaborazione tra le varie autorità di informazione finanziaria nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il provvedimento armonizza inoltre i formati degli estratti conto bancari, per individuare e confiscare più agevolmente i proventi degli illeciti penali.

Autorità antiriciclaggio

Nasce l’Autorità Antiriciclaggio, con funzione di vigilanza e supporto al settore finanziario e alle unità di informazione finanziaria. L’Autorità migliorerà anche l’efficienza della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, grazie alla collaborazione con le Autorità nazionali di vigilanza, per fare in modo che i soggetti obbligati rispettino le regole. All’Autorità, che sarà operativa a partire dalla metà del 2025, spetterà inoltre il compito di sanzionare i soggetti obbligati in caso di trasgressione.

Registro titolari effettivi

Prevista la creazione di un registro dei titolari effettivi di beni immobiliari e di un database sulle cassette di sicurezza, le criptovalute e i conti correnti.

Tetto contanti 10mila euro

Il pacchetto prevede anche un tetto ai contanti di 10.000 euro, lasciando liberi però gli Stati membri di imporre tetti di importo inferiore. Prevista in ogni caso l’adeguata verifica dell’identità di quei soggetti che compiono operazioni in contanti per importi compresi tra i 3000 e i 10.000 euro,

Se le operazioni vengono compiute invece in criptovaluta, i soggetti obbligati dovranno procedere alla due diligence sui clienti che compiono transazioni di importo superiore ai 1000 euro.

Obiettivi del pacchetto AML

Il pacchetto AML si concentra su alcuni obiettivi chiave:

  • rafforzamento della cooperazione internazionale: la nuova normativa prevede una maggiore cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali e internazionali. Questo include la creazione di una banca dati centralizzata per facilitare il monitoraggio delle transazioni sospette;
  • aumento della trasparenza: il pacchetto introduce requisiti più stringenti per la trasparenza delle operazioni finanziarie e la tracciabilità dei fondi. Le imprese saranno obbligate a fornire informazioni dettagliate sui beneficiari effettivi e sulle transazioni internazionali;
  • miglioramento della vigilanza: viene rafforzato il ruolo delle autorità di vigilanza con l’introduzione di nuovi strumenti e poteri per monitorare e sanzionare le attività illecite. Questo include la creazione di una nuova agenzia europea dedicata al contrasto del riciclaggio di denaro.

Impatto su istituzioni finanziarie e imprese

Le nuove normative AML avranno un impatto significativo sulle istituzioni finanziarie e sulle imprese in tutta l’UE. Le aziende dovranno adattare i loro processi e sistemi per conformarsi ai nuovi requisiti di segnalazione e trasparenza. Questo potrebbe comportare investimenti significativi in tecnologia e formazione del personale.

Le istituzioni finanziarie, in particolare, dovranno rafforzare i loro programmi di conformità e migliorare la loro capacità di rilevare e segnalare transazioni sospette.

figli separazione trasferimento padre

I figli dei separati non possono essere trasferiti La Cassazione ha affermato che il trasferimento della madre in località molto distante da quella del padre “potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità”

La richiesta di trasferimento dei figli minori

Il caso che ci occupa trae origine da un giudizio in materia di scioglimento del matrimonio, nell’ambito del quale la moglie aveva chiesto di essere autorizzata trasferirsi, unitamente ai figli minori, presso una località distante molti chilometri da quella di residenza del padre.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto tale richiesta e la Corte territoriale aveva confermato tale decisione.

Avverso il provvedimento emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, il marito aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il trasferimento ostacola la frequentazione con il padre

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12282-2024, ha accolto, in merito alla contestazione sul trasferimento avanzata dal marito, il ricorso dallo stesso proposto e ha cassato il provvedimento impugnato rinviando la causa alla Corte d’appello di Napoli.

In particolare, la Corte ha affermato che “il trasferimento dei tre figli in località distante di parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli” anche se al padre sia stata riconosciuta la possibilità di vedere i figli e di tenerli con sé.

Notevole distanza dal padre

La fondatezza della doglianza lamentata dal padre, ha spiegato la Corte dipende, nel caso di specie, dalla notevole distanza tra le due città “che non consente frequentazioni giornaliere”, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Inoltre, ha proseguito il Giudice di legittimità, i figli sono occupati con i vari impegni scolastici, sportivi ecc., rendendo ancora più difficoltose e sporadiche le frequentazioni con il padre.

Violazione diritto alla bigenitorialità

In questo senso, la Corte ha concluso il proprio esame sul punto ritenendo che “il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità”.

Allegati

corteggiamento insistente stalking

Stalking in caso di corteggiamento insistente La Cassazione ha affermato che la natura minatoria delle comunicazioni ripetutamente inviate dal colpevole portano legittimamente a qualificare i fatti avvenuti nel più grave ambito delineato dalla figura delittuosa degli atti persecutori

Minacce e molestie ripetute

La vicenda in esame prende avvio dalla decisione con cui la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto l’imputato colpevole dei reati di cui all’art. 81 cpv e 609-bis c.p., poiché lo stesso aveva “con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (…) usato violenza sessuale” nei confronti della vittima “toccandole in più occasioni le cosce e la schiena” e per avere “minacciato e molestato la predetta, inviandole con insistenza messaggi telefonici, minacciando altresì il fidanzato della medesima”.

La donna vittima di tali comportamenti aveva subito uno stato d’ansia e di paura per la propria incolumità tanto che la stessa si era dimessa dal posto di lavoro in precedenza occupato alle dipendenze dell’imputato.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Corteggiamento ossessivo ed insistente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22292/2024, ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte, dopo aver ripercorso i fatti di causa nonché i motivi d’impugnazione e la struttura dei reati contestati al ricorrente, si è soffermata, per quanto qui rileva, sull’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa attribuita all’imputato.

Sul punto, la Corte ha rilevato che, posta la sussistenza, nel caso di specie, della pluralità di condotte illecite, sebbene elevate a “sistema di vita”, “la natura minatoria delle comunicazioni ripetutamente inviate (dall’imputato) portano legittimamente a qualificare i fatti avvenuti nel più grave ambito delineato dalla figura delittuosa degli atti persecutori”.

Corteggiamento idoneo ad integrare lo stalking?

Quanto appena affermato, ha evidenziato la Corte, prescinde dalla discussione in ordine alla possibilità che un “corteggiamento”, sebbene ossessivo ed insistente, sia idoneo o meno ad integrare la fattispecie delittuosa contestata, posto che, le modalità di estrinsecazione della condotta dell’imputato, hanno condotto la il Giudice di legittimità a confermare gli esiti cui era giunto il Giudice di merito, poiché ritenuto integrato l’elemento oggettivo descritto dalla fattispecie delittuoso di atti persecutori.

Mutui: validi anche senza indicazione del TAN Per la Cassazione, il contratto di finanziamento è valido se sono riportate analiticamente tutte le condizioni economiche, anche se non è espressamente indicato, in termini numerici, il TAN

TAEG e TAN nel contratto di mutuo

Il caso in esame, riguardante l’ingiunzione di pagamento di una somma data in mutuo e dei relativi interessi, ha dato l’occasione alla Corte di Cassazione di pronunciarsi, con ordinanza n. 16456-2024, sulla validità dei contratti di finanziamento privi dell’indicazione del “Tasso Annuo Nominale” (Tan).

La Corte ha anzitutto premesso che il TAEG e il TAN sono entità giuridiche diverse. In particolare, e per quanto qui rileva, il TAN “è il tasso di interesse dovuto al netto della capitalizzazione” ai sensi dell’art. 117, comma 4, del TUB. Mentre, il TAEG indica, in percentuale annua il costo effettivo del credito.

Ciò posto la Corte è poi passata all’analisi della specifica questione sottoposta alla sua attenzione, vale a dire l’obbligatorietà o meno dell’indicazione del TAEG e del TAN nel contratto di finanziamento e le conseguenze della loro eventuale assenza.

La mancata indicazione del TAEG e del TAN

In punto di validità del contratto di mutuo, la Corte ha specificato che l’obbligo di indicare il tasso d’interesse applicato, sussiste sicuramente con riferimento al TAEG, posto che lo stesso, rappresentando il dato aggregato del costo del credito, consente all’interessato di confrontare le condizioni di finanziamento che gli operatori bancari offrono sul mercato.

La mancata indicazione nei contratti bancari del TAEG determina, pertanto, quale conseguenza sul piano negoziale e civile, l’invalidità del contratto stesso poiché colpito da nullità.

Per quanto invece attiene al TAN, la disciplina di settore non prevede espressamente la sanzione della nullità per il caso di sua mancata indicazione all’interno del contratto bancario e occorre pertanto valutare se la nullità del negozio sia da escludere qualora “l’ammontare del saggio di interesse, non specificamente individuato, possa ricavarsi, in base a un calcolo aritmetico, dal testo del contratto che individui il TAEG”.

Condizioni finanziamento

Rispetto al suddetto dubbio interpretativo la Corte, dopo aver ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha condiviso gli esiti del Giudice di merito, in punto di validità del contratto, posto che nel caso specifico, anche se non era espressamente indicato in termini numerici il TAN, erano “analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento”.

Quanto sopra, ha riferito la Corte, può essere affermato in considerazione del fatto che nel contratto di finanziamento di cui trattasi erano indicati “il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il TAEG o l’indicazione sintetico di costo richiesti dalle Istruzioni fornite dalla Banca d’Italia agli operatori di settore e che le condizioni contrattuali vanno integrate con il piano finanziario, anch’esso concordato dalle parti, dal quale si desume chiaramente il valore dell’operazione nel tempo attraverso il numero delle rate e l’ammontare di ciascuna di esse, con l’incidenza degli interessi, del tasso debitore, delle spese”. Con la conseguenza che, dal complesso del contratto, era possibile ricavare chiaramente il valore dell’operazione, nonché il TAN, desumibile dal piano di ammortamento approvato dalle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pertanto concluso il proprio esame condividendo la decisione adottata dalla Corte d’appello sul punto, ritenendo valido il contratto, posto che dal contratto ed i suoi allegati era possibile individuare agevolmente le condizioni economiche del contratto.

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Criptofonini: i chiarimenti della Cassazione Le Sezioni Unite della Cassazione forniscono importanti chiarimenti in materia di acquisizione dei contenuti di comunicazioni scambiate con i criptofonini

Criptofonini: i principi di diritto delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite penali con la sentenze n. 23755/2024 e 23756-2024 mettono un punto fermo in materia di acquisizione di contenuti scambiati con i criptofonini, ossia smartphone dotati di sistemi di cifratura che ostacolano eventuali intercettazioni. Le decisioni, parzialmente sovrapponibili, sono state emesse in relazione a due procedimenti penali intrapresi nei confronti di soggetti nei cui confronti erano stati rilevati gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Con i principi sanciti dalle SU la Cassazione facilita lo scambio di prove digitali tra Italia e altri Stati UE, semplificando le procedure e tutelando i diritti fondamentali.

Prove digitali e ordini europei di indagine

Le Sezioni Unite penali n. 23755/2024 stabiliscono importanti principi in materia di prove digitali e ordini europei di indagine.

  • Il contenuto di comunicazioni scambiate per mezzo dei criptofonini, già acquisito e decifrato da un’autorità giudiziaria straniera, può essere trasmesso in Italia tramite ordine europeo di indagine. Non è necessaria la procedura di collaborazione tra autorità giudiziarie, ma valgono le norme sulla circolazione delle prove (artt. 238, 270 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p.).
  • Il Pubblico Ministero italiano può richiedere direttamente all’estero, tramite ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti, senza bisogno di autorizzazione preventiva dal giudice italiano.
  • L’autorizzazione del giudice italiano non è necessaria per acquisire il contenuto di comunicazioni già acquisite all’estero, neanche se si tratta di comunicazioni criptate. Questo vale sia per la disciplina nazionale che per quella europea (Direttiva 2014/41/UE).
  • La disciplina sui dati di traffico e ubicazione (art. 132 Decreto legislativo n. 196/2003) si applica solo alle richieste ai fornitori di servizi, non a quelle dirette ad altre autorità giudiziarie che già detengono tali dati. Il PM può quindi accedervi senza autorizzazione del giudice.
  • Il giudice italiano può escludere l’utilizzo di prove acquisite all’estero se rileva una violazione dei diritti fondamentali. La parte interessata deve però dimostrare tale violazione.
  • Non c’è violazione dei diritti fondamentali se la difesa non può accedere all’algoritmo di criptazione utilizzato. Il rischio di alterazione dei dati è escluso perché ogni messaggio è associato alla sua chiave di cifratura, che ne impedisce la decrittazione anche parziale.

Acquisizione prove digitali estere

Le Sezioni Unite penali n. 23756/2024 hanno chiarito le regole per l’acquisizione di prove digitali ottenute all’estero, in particolare tramite intercettazioni:

  • L’acquisizione di intercettazioni effettuate all’estero su piattaforme criptate o criptofonini non rientra nella collaborazione tra autorità giudiziarie (art. 234-bis c.p.p.), ma è disciplinata dall’art. 270 c.p.p.
  • Il Pubblico Ministero italiano può richiedere direttamente all’estero le prove già in possesso delle autorità competenti, senza bisogno di autorizzazione preventiva dal giudice italiano.
  • Le intercettazioni estere effettuate con un captatore informatico su un server criptato sono ammissibili.. Non è necessaria l’autorizzazione del giudice italiano, come previsto dalla Direttiva 2014/41/UE, perché la disciplina nazionale non la richiede.
  • Il giudice italiano può escludere l’utilizzo di intercettazioni esterne se rileva una violazione dei diritti fondamentali. La parte interessata deve però dimostrare tale violazione.
  • Non vi è violazione dei diritti fondamentali se la difesa non può accedere all’algoritmo di criptazione utilizzato. Il rischio di alterazione dei dati è escluso perché ogni messaggio è associato alla sua chiave di cifratura, che ne impedisce la decrittazione anche parziale.

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