Informativa price sensitive Cosa si intende per informativa price sensitive e quali caratteristiche deve avere un’informazione per essere di carattere preciso

Informativa price sensitive e Market Abuse

L’art. 17 del Regolamento Market Abuse sancisce l’obbligo di comunicazione al pubblico di un’informativa price sensitive. In particolare, un emittente deve comunicare quanto prima possibile al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

È definita “privilegiata” un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, l’emittente o una delle sue controllate o uno o più dei suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Caratteristiche dell’informazione

Ai fini della presente definizione:

  • un’informazione è di “carattere preciso” se:

a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli strumenti finanziari;

  • per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.

Ampliamento definizione di informazione privilegiata

Il Regolamento Market Abuse ha ampliato la definizione di informazione privilegiata facendovi rientrare anche l’informazione privilegiata concernente un processo che si svolge in più fasi.

Ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, potrà costituire un’informazione privilegiata a sé stante (c.d. fattispecie a formazione progressiva). In particolare, precisa il Regolamento Market Abuse, le informazioni relative ad un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.

I divieti

Al fine sia di tutelare l’interesse dell’Emittente EGM e delle società dallo stesso controllate al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato, determinate categorie di soggetti sono tenute a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

È fatto pertanto divieto a tali soggetti: i) di utilizzare informazioni privilegiate al fine di acquisire o cedere gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; ii) di utilizzare informazioni privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso soggetto entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate; iii) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

 

Per approfondimenti sull’argomento vai alla nostra guida operativa “Le PMI in borsa” disponibile anche in ebook

i vantaggi della quotazione

I vantaggi della quotazione in EGM Sono numerosi i vantaggi della quotazione in EGM e spaziano dal prestigio dello status di "quotata" all'aumentare la visibilità dell’azienda, accrescendone il potere contrattuale

Quotazione in EGM: vantaggi

I vantaggi della quotazione in EGM sono diversi. Innanzitutto, le ragioni della quotazione in EGM riposano innanzitutto nella considerazione che, poiché la maggior parte delle operazioni avvengono attraverso aumenti di capitale, EGM consente di raccogliere risorse per accelerare la crescita mantenendo il pieno controllo dell’azienda. Gli investitori hanno piacere che la gestione del business rimanga saldamente nelle mani dell’imprenditore storico in ottica di piena continuità.

Status di quotata

Il prestigio che porta lo “status” di quotata consente di aumentare la motivazione del personale e di attrarre nuove figure professionali qualificate. È possibile anche predisporre appositi piani di Stock Options per fidelizzare e gratificare ulteriormente il management.

Fonti di finanziamento

La quotazione consente di diversificare le fonti di finanziamento, con un riequilibrio del rapporto Debt/Equity (rapporto tra debiti finanziari e patrimonio dell’azienda). A fianco del nuovo equity si possono emettere altri strumenti di raccolta di capitali come warrant e prestiti obbligazionari convertibili. Una maggior capitalizzazione consente inoltre nuovo ricorso al debito bancario o all’emissione di bond. In ogni caso la quotazione porta alla riduzione del costo complessivo della raccolta delle fonti finanziarie.

Soluzioni problemi successori e ricambio generazionale

La quotazione favorisce le soluzioni ai problemi successori e di ricambio generazionale. La parte di azionisti non interessata alla gestione può liquidare il proprio investimento ad un prezzo sicuro e validato dal mercato, prevenendo liti/dispute di qualsiasi genere. Inoltre aumenta la possibilità di reperire top management di livello per sopperire ad eventuali tematiche di continuità gestionale con le generazioni successive a quelle del fondatore. Anche l’azionista di riferimento, una volta consolidato il rapporto di fiducia con il mercato, può monetizzare parte del suo investimento: il patrimonio rappresentato dalle azioni diventa denaro liquido.

Espansione per linee esterne

La quotazione consente di espandersi per linee esterne mediante pagamenti cash oppure in azioni (il c.d. carta contro carta). Di fatto viene effettuato un aumento di capitale a fronte del conferimento di un’attività o dell’acquisizione di un’azienda, e gli azionisti della target diventano azionisti (di minoranza) della quotata. È un modo alternativo di crescere rapidamente limitando gli esborsi di liquidità.

Aumento visibilità azienda

EGM consente di aumentare la visibilità dell’azienda, accrescendone il potere contrattuale con clienti e fornitori, e rendendo più agevole l’espansione in nuovi mercati/aree geografiche.

Chi può quotarsi su EGM

Il segmento di mercato Euronext Growth Milan (EGM), comprensivo anche del sub-segmento denominato “Professionale”, offre un modello flessibile ed aperto a ogni realtà imprenditoriale, con particolare attenzione all’appartenenza a settori attraenti, con una storia aziendale (c.d. equity story) ambiziosa, con un potenziale di crescita e con un profilo di business internazionale.

L’EGM è stato concepito come mercato dedicato alle PMI e per questo si caratterizza con un approccio regolamentare equilibrato tra le esigenze delle imprese e degli investitori. L’EGM si contraddistingue per un processo di ammissione alle negoziazioni flessibile, costruito su misura per le PMI desiderose di accelerare la loro crescita.

Per comprendere chi può quotarsi sull’EGM è necessario soffermarsi sulla caratteristiche generali di tale mercato e sui requisiti di ammissione in Borsa.

 

Approfondisci la tematica con la nostra guida operativa al mercato EGM, in collaborazione con Assonext, “Le PMI in Borsa” 

patente digitale

Patente digitale: dal 4 dicembre sull’App IO Patente digitale: dopo la fase di sperimentazione iniziata il 23 ottobre 2024 dal 4 dicembre è disponibile sulla App IO

Patente digitale: gli step

La Patente digitale ha iniziato il suo iter con la App IO mercoledì 23 ottobre 2024. Nella fase di test questo documento è stato messo a disposizione di 50.000 italiani. I componenti di questo primo gruppo sono stati selezionati in modo da garantire varietà di soggetti differenti per età, genere, zone geografiche e caratteristiche sociali.

Dal 6 novembre 2024 la patente digitale è stata estesa ad altri 250.000 italiani.

Dal mercoledì 4 dicembre 2024, conclusa la fase sperimentale, la patente digitale è finalmente a disposizione di tutti gli italiani sulla app IO.

Le direttive del Ministero

In vista della fase di sperimentazione della patente digitale il Ministero dell’Interno aveva pubblicato la circolare 300/STRAD/1/0000032079.U/2024 del 22 ottobre 2024.

In base a questo documento, dal 23 ottobre 2024, in occasione di eventuali controlli su strada, la patente di guida può essere mostrata agli addetti dal dispositivo mobile, soddisfacendo così l’obbligo di esibizione sancito dall’art. 180, comma 1, lett. b del Codice della Strada.

Patente digitale e IT Wallet

La patente digitale, insieme alla tessera sanitaria e alla carta europea della disabilità dal 4 dicembre 2024 è entrata a far parte dellIT Wallet, il Portafoglio elettronico presente sulla App IO.

Il percorso dell’IT Wallet è iniziato quando è entrato in vigore il DL PNRR il 2 marzo 2024, che ha istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano, un sistema in continua evoluzione.

Al momento i documenti digitali del portafoglio elettronico confluiscono nella App IO, perché già presente su milioni di dispositivi mobili.

Nel tempo il sistema del portafoglio elettronico sarà esteso ai privati, che quindi potranno realizzare i propri IT Wallet.

Anche i documenti e i servizi del portafoglio elettronico sono destinati ad aumentare progressivamente e l’IT Wallet verrà integrato con altri servizi nuovi e utilissimi.

Si potrà accedere ad esempio al fascicolo sanitario personale e alla firma digitale. L’IT Wallet potrà poi comprendere servizi di pagamento, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico e altro ancora.

La versione finale dell’IT Wallet consentirà ai cittadini di spostarsi su tutto il territorio nazionale con i documenti in formato digitale. Il Portafoglio digitale conterrà infatti anche il passaporto e la tessera elettorale. Per accedere ai servivi sarà necessario autenticarsi con le credenziali dello SPID o della Carta di identità elettronica.

 

Leggi anche: It-Wallet: cos’è e a cosa serve

giurista risponde

Permesso di costruire: annullamento d’ufficio a seguito di comunicazione antimafia Può intervenire l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire a seguito di comunicazione antimafia?

Quesito con risposta a cura di Michela Pignatelli

 

Sì, l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire per intervenuta comunicazione antimafia è un atto vincolato che accerta la temporanea incapacità giuridica del destinatario ad essere titolare di provvedimenti amministrativi ampliativi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18 settembre 2024, n. 5036).

Il Consiglio ha ritenuto che l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire disposto dal Comune, per intervenuta comunicazione antimafia, è un atto vincolato che accerta la temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi della propria sfera giuridica, inoltre prescinde, dunque, dall’operatività dei presupposti nonché dei limiti applicativi dell’art. 21novies, L. 241/990.

Pertanto, a seguito della comunicazione antimafia, la P.A. non può rilasciare alcun titolo che legittimi lo svolgimento di attività economiche o commerciali e, qualora fosse già stato emesso, è legittimo il suo ritiro, configurandosi la sua sostanziale incompatibilità con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia.

Sul punto, la Sezione richiama la precedente giurisprudenza dello stesso Tribunale che evidenziava come le conseguenze decadenziali sulle autorizzazioni dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall’esigenza di elevare il livello della tutela dell’economia legale dall’aggressione criminale. Ciò attraverso la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l’esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della P.A. e stabilendo che anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

(*Contributo in tema di “Permesso di costruire: annullamento d’ufficio a seguito di comunicazione antimafia”, a cura di Michela Pignatelli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

mobili sul pianerottolo

Mobili sul pianerottolo: vanno rimossi se ostacolano il passaggio   Mobili sul pianerottolo: vanno rimossi se il deposito prolungato impedisce agli altri condomini l’uso paritario dello spazio comune

Mobili sul pianerottolo: deposito illegittimo

Depositare mobili sul pianerottolo comune è illegittimo. La Cassazione lo ha precisato nell’ordinanza n. 30468/2024. La vicenda giudiziaria inizio quando diversi condomini decidono di depositare la loro mobilia nello spazio comune presente di fronte alle abitazioni e non provvedono più alla rimozione della stessa.

Violazione dell’uso paritario dello spazio comune

L’ azione legale viene intrapresa dal proprietario di due unità immobiliari comprese all’interno di due edificio condominiale contro altri condomini. Questi ultimi si sono resi responsabili di aver collocato mobili e arredi sui pianerottoli comuni, rendendoli di fatto utilizzabili. L’attore in causa chiede quindi la rimozione di questi oggetti e il ripristino dello stato dei luoghi. In primo grado, la domanda del ricorrente viene dichiarata inammissibile. La Corte d’Appello però ribalta la decisione, basandosi sui risultati di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU). La Corte condanna i convenuti alla rimozione dei mobili. Il deposito degli stessi è infatti illegittimo perché impedisce agli altri condomini un uso paritario degli spazi comuni.

Parti comuni condominiali: diritto all’uso paritario

Il caso approda in Cassazione. In questa sede i ricorrenti contestato l’interpretazione dei dati emersi dalla CTU. La Corte di Cassazione però respinge il ricorso, sottolineando l’assenza di un errore revocatorio. Il ricorso si basa in effetti su presunti errori di valutazione, che non rientrano tra le cause di revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c. Le critiche mosse dai ricorrenti riguardano valutazioni di merito, già esaminate nei precedenti gradi di giudizio. Tali critiche non costituiscono quindi un errore revocatorio, ma rientrano nell’ambito dell’errore di giudizio, non suscettibile di revisione.

Per la Corte di Cassazione il ricorso è pertanto inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. Il ricorso del resto è palesemente infondato ed evidenzia una grave negligenza, considerata la professionalità richiesta agli avvocati cassazionisti.

Uso delle parti comuni in condominio

La decisione della Corte Suprema chiarisce in sostanza un principio giuridico fondamentale per la convivenza condominiale, ossia che tutti i condomini hanno diritto a un uso paritario delle parti comuni. Il deposito di oggetti sui pianerottoli è illegittima perché viola il diritto di tutti i condomini di utilizzare liberamente gli spazi comuni. I condomini devono quindi agire con responsabilità, evitando utilizzi esclusivi o arbitrari degli spazi comuni.

 

Leggi anche: Il condominio nel codice civile

Allegati

Diffamazione su WhatsApp: esclusa l’aggravante della pubblicità Diffamazione su WhatsApp: esclusa l’aggravante delle pubblicità, la chat conserva una sua riservatezza, non è un sito o un social media

Diffamazione su una chat di WhatsApp

Esclusa la diffamazione aggravata dal mezzo della pubblicità del messaggio offensivo su una chat di WhatsApp. Lo ha stabilito la sentenza n. 42783/2024 della Corte di Cassazione. La decisione ha stabilito infatti che l’invio di un messaggio offensivo su una chat di WhatsApp non comporta automaticamente l’applicazione dell’aggravante del “mezzo di pubblicità”. La sentenza chiarisce che l’uso di piattaforme come WhatsApp, anche se coinvolge numerosi partecipanti, non equivale a una comunicazione pubblica. La riservatezza intrinseca di queste chat limita la diffusività del messaggio e impedisce l’applicazione automatica di aggravanti legate alla pubblicità.

Militare assolto dal reato di diffamazione

Il caso di cui si sono occupati gli Ermellini riguarda un militare, accusato di aver diffamato una collega tramite un commento offensivo inviato a una chat WhatsApp denominata “181 ESEMPIO”, composta da 156 membri. Per l’accusa il numero di iscritti configura l’aggravante del “mezzo di pubblicità”, rendendo il reato procedibile d’ufficio. Tuttavia, il giudice di primo grado ha assolto l’imputato per “particolare tenuità del fatto” ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale.

La Corte Militare d’Appello ha confermato la condanna, sostenendo la natura pubblica della comunicazione nella chat. Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell’imputato ha sollevato tre punti: erronea identificazione della persona offesa, contraddittorietà nella qualificazione dell’offesa e impropria applicazione della legge riguardo alla presunta “pubblicità” del messaggio.

Aggravante della pubblicità inapplicabile

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in merito all’errata applicazione dell’aggravante del mezzo di pubblicità. Secondo i giudici, una chat WhatsApp, seppur con numerosi iscritti, conserva una dimensione riservata e non può essere equiparata a strumenti come social network o siti web pubblici. La decisione si basa su un’analisi dettagliata delle caratteristiche tecniche della piattaforma. La sentenza distingue infatti i mezzi di comunicazione in grado di raggiungere un pubblico indeterminato dagli strumenti più circoscritti come le chat private.

Aggravante della pubblicità configurabile su social e siti web

Nelle piattaforme social, come Facebook, la diffusione di contenuti può teoricamente raggiungere un numero indefinito di utenti, configurando una “pubblicità” che giustifica l’applicazione dell’aggravante. Nel caso delle chat WhatsApp, invece, il messaggio è accessibile solo agli iscritti, i quali devono essere stati precedentemente accettati nel gruppo. Questa caratteristica preserva un elemento fondamentale di riservatezza, anche se il numero di membri può essere elevato. La Cassazione sottolinea che la diffusione di un messaggio all’interno di un gruppo chiuso non determina automaticamente la “perdita di riservatezza”. Con l’esclusione dell’aggravante, il reato contestato al militare è procedibile solo su querela di parte e non d’ufficio. La mancanza di una querela valida ha quindi portato all’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello, rendendo improcedibile il caso.

 

Leggi anche: Il reato di diffamazione

rivalutazione pensioni

Rivalutazione pensioni 2025: novità e limiti Rivalutazione pensioni 2025: incrementi dello 0,8%, minime a +1,90 euro al mese, dettagli su scaglioni, rivalutazione e prospettive future

Rivalutazione pensioni 2025: cosa prevede il decreto

Le pensioni italiane subiranno un modesto aumento nel 2025, frutto della rivalutazione legata all’inflazione. Lo ha stabilito il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 15 novembre 2024, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2025. I numeri rivelano incrementi esigui, sollevando dubbi sull’effettiva tutela del potere d’acquisto dei pensionati. Ecco quali cambiamenti porterà la rivalutazione pensioni 2025.

Cosa aspettarsi dalla rivalutazione

Nel 2025, le pensioni aumenteranno dello 0,8%, un valore determinato dal tasso d’inflazione registrato nel 2024. Questo incremento è tra i più bassi degli ultimi anni, influenzato dalla riduzione dell’inflazione rispetto ai picchi recenti. Gli assegni più alti tuttavia subiranno un trattamento differenziato, con aumenti ridotti progressivamente in base alla fascia di reddito.

Il ritorno al sistema a scaglioni

Dal 2025 si applicherà nuovamente il sistema a scaglioni, abbandonando quello a fasce utilizzato nel 2024. Ecco come saranno calcolati gli aumenti:

  • pensioni fino a quattro volte il minimo (fino a 2.394,44 euro lordi): aumento dello 0,8%;
  • tra quattro e cinque volte il minimo (da 2.394,45 a 2.993,04 euro): aumento dello 0,72%;
  • oltre cinque volte il minimo (sopra 2.993,05 euro): aumento dello 0,6%.

Il meccanismo consente un recupero parziale dell’inflazione per gli assegni più alti, con percentuali graduate.

Esempi pratici aumenti rivalutazione pensioni 2025

Gli incrementi mensili risultano molto contenuti. Una pensione da 1.000 euro lordi crescerà di 8 euro, mentre un assegno da 1.500 euro vedrà un incremento di 12 euro. Per redditi superiori, come una pensione da 4.000 euro, l’aumento sarà di circa 30 euro al mese.

Pensioni minime: incremento simbolico

Le pensioni minime subiranno un aumento simbolico. L’importo minimo passerà da 614,77 a 616,67 euro al mese, con un incremento netto di soli 1,90 euro mensili.

È importante notare che questo aumento non compensa la riduzione rispetto al 2024, quando era stato applicato un incremento straordinario del 2,7%. In totale, nel 2025 l’assegno minimo crescerà di soli 24,70 euro all’anno.

Differenze con gli anni precedenti

Gli aumenti pensionistici nel 2023 e nel 2024 erano stati più consistenti grazie a un’inflazione più alta. Nonostante ciò, gli assegni più alti avevano subito tagli più severi, con recuperi parziali dell’inflazione. Nel 2025, le percentuali di recupero saranno meno punitive, ma la base di calcolo limitata rende gli aumenti poco significativi.

Conguagli e possibili modifiche

Il dato dello 0,8% in ogni caso è provvisorio, calcolato sui primi tre trimestri del 2024. Eventuali variazioni negli ultimi mesi potrebbero portare a conguagli alla fine del 2025. Tuttavia, l’impatto complessivo su redditi bassi e medi resta modesto.

Prospettive per il futuro

Un’ulteriore questione riguarda le promesse politiche sulle pensioni minime. Forza Italia aveva annunciato di voler portare l’assegno minimo a 1.000 euro al mese entro il 2027, ma l’obiettivo appare sempre più lontano senza ulteriori interventi legislativi.

Considerazioni finali

L’aumento delle pensioni nel 2025 mostra limiti evidenti. Se da un lato il meccanismo di rivalutazione preserva parzialmente il potere d’acquisto, dall’altro gli incrementi rispecchiano un’inflazione moderata, che non compensa il costo della vita. Le pensioni minime, in particolare, continuano a soffrire di un aumento insufficiente rispetto alle promesse politiche. Il sistema rimane vincolato a parametri economici prudenti. Il dibattito sulla necessità di interventi più incisivi resta comunque aperto.

 

Leggi anche: Pensioni minime: bonus di 154,94 euro

it wallet

It-Wallet: cos’è e a cosa serve Il decreto PNRR del 26 febbraio ha istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (IT-Wallet) disponibile dal 4 dicembre 2024 sull’App IO

It-Wallet: il sistema di portafoglio digitale

Dal 4 dicembre 2024 sull’ IT- Wallet sono digitalmente accessibili documenti fondamentali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

A cosa serve il sistema It-Wallet

Il sistema d’identità digitale è volto a semplificare la fruizione da parte degli utenti di servizi sia “fisici” che online, al fine di rendere più semplice la gestione delle relazioni con la Pubblica amministrazione. L’It-Wallet, il primo portafoglio digitale ad avere valore di legge, raccoglierà i documenti essenziali per il cittadino e, a partire dal 2025, sarà utilizzabile su qualsiasi smartphone.

L’introduzione dell’IT Wallet è finalizzata ad una significativa semplificazione per gli utenti, che possono gestire la propria identità digitale attraverso un unico strumento, aumentando di conseguenza la sicurezza e la trasparenza nell’utilizzo della stessa, efficientando anche i rapporti tra PA e cittadino.

Gli step dell’IT-Wallet

Da settembre 2024 è iniziata la fase di test e l’IT Wallet è stato progressivamente reso disponibile agli utenti.

L’attuazione ufficiale del sistema di portafoglio digitale è prevista per gennaio 2025, data a partire dalla quale i cittadini potranno scaricare l’ultima versione dell’App Io e attivare il l’IT Wallet tramite identificazione digitale (Cie o Spid).

A partire dall’inizio del 2025, dunque, verrà dato avvio al sistema digitale per consentire il progressivo perfezionamento dell’infrastruttura digitale in vista della sua piena operatività anche europea a partire dal 2026.

Da questa data, infatti, i portafogli digitali di diversi paesi europei saranno tra loro connessi tramite un’architettura che consentirà il riconoscimento reciproco delle identità digitali, garantendo un accesso ancora più agevole e sicuro ai servizi transfrontalieri.

Infatti, entro il 2026, dovrebbe prendere avvio anche un sistema di riconoscimento digitale, sul piano europeo, valido per tutti i cittadini europei che, attraverso “Eudi wallet” potranno utilizzare servizi online, condividere documenti digitali o effettuare pagamenti.

Nell’intenzione della Commissione europea, oltre a garantire la semplificazione, lo strumento in questione mira a proteggere la sicurezza dei cittadini dal rischio di truffe, frodi e furti d’identità.

Effetti sul rapporto tra cittadino e PA

Il Wallet si prefigge di trasformare il rapporto tra cittadini e PA, rendendolo più efficiente, sicuro e accessibile rispetto all’attuale situazione.

La capacità di gestione della propria identità digitale consentirà ai cittadini di avere maggiore controllo sulla fiducia nel sistema pubblico e determinerà un aumento della partecipazione dei cittadini ai servizi digitali offerti dalla PA. Il nuovo sistema digitale si prefigge inoltre l’obiettivo di ridurre la burocrazia e di velocizzare i tempi di risposta della PA.

Quali documenti e come caricarli su IT-Wallet

Per il momento i documenti che possono essere conservati nel portafoglio digitale sono la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Nel 2025, saranno implementati anche servizi online e integrati altri documenti (come la carta d’identità, titoli di appartenenza agli albi, documenti anagrafici, ma anche tessere o abbonamenti vari). Per caricare i documenti, occorre innanzitutto scaricare l’app IO, quindi identificarsi con Spid o Cie. A questo punto si possono caricare i documenti digitali (i cui dati sono resi disponibili dagli stessi enti che emettono i documenti fisici) che resteranno a portata di mano in qualsiasi momento. L’app potrebbe richiedere per ultimare l’operazione una verificare dei documenti caricati, al fine di garantirne l’autenticità.

sospeso l'avvocato

Sospeso l’avvocato che non controlla la pec Il CNF sull'inadempimento al mandato e la responsabilità disciplinare per negligenza nel controllo della propria pec

Notifiche via pec “ignorate”

Può essere sospeso l’avvocato che non controlla la pec. “Costituisce – infatti – violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata”. Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 134/2024 confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale inflitta a un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina.

La vicenda

Nel caso di specie, il professionista non si era accorto della notifica PEC dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell’opposto. All’esito del procedimento disciplinare, il CDD gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per otto mesi.

L’avvocato adiva il CNF lamentando che “avere ignorato la PEC di notifica, potrebbe al più comportare responsabilità civile ma, in assenza di specifica motivazione sulla trascuratezza degli interessi della parte assistita, non potrebbe comportare responsabilità disciplinare”.

La decisione

Per il CNF, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato confermando la decisione assunta dal CDD, le cui motivazioni il Consiglio condivide anche con riguardo alla scelta della sanzione comminata. L’argomentare logico del ricorrente secondo il quale, la mancata visione della pec di notifica sarebbe stata “una mera svista” non convince il Collegio il quale ritiene invece che tale definizione rappresenti “un artificio linguistico dietro cui celare il comportamento negligente, documentalmente provato”.

Non verificare la PEC, “nella consapevolezza, anche solo per la vicenda in oggetto, del periodo nel quale potesse maturare un’opposizione ad un decreto ingiuntivo, è circostanza che di per sé denota negligenza con le dirette conseguenze in termini di configurabilità della violazione di cui all’art. 26 comma 3” aggiunge il CNF. Si tratta, di una negligenza che nasce dal “disinteresse” nei confronti delle sorti del cliente, “ed è certamente rilevante e si pone al di sotto della diligenza media, proprio perché al ricorrente era chiaro che si sarebbe potuto trovare innanzi ad una opposizione e per tanto avrebbe dovuto usare il massimo della diligenza nella verifica di eventuali PEC. Tutto ciò configura – prosegue ancora il Consiglio – anche la violazione degli articoli 9,10 e 12 in quanto nella vicenda in oggetto il disvalore del comportamento negligente è fornito proprio dalla mancata costituzione nel giudizio di opposizione”.

Per cui, il ricorso è rigettato e la sanzione ritenuta congrua.

Allegati

bonus prima casa

Bonus prima casa under 36: le precisazioni del fisco L’Agenzia delle Entrate precisa, con un principio di diritto, il perimetro temporale dell’agevolazione prorogata col Milleproroghe 2023

Bonus prima casa under 36

Il bonus prima casa under 36, dopo il Milleproroighe 2023, si applica anche ai contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’art. 64 del dl 73/2023, purchè i definitivi siano stipulati entro la data del 31 dicembre 2024. Questo in estrema sintesi quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 5/2024.

Cos’è il bonus prima casa under 36

È stato l’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106) a prevedere l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Cosa si intende per “prime case”

Ai fini dell’agevolazione, per “prime case”, specificano le Entrate, “si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.

L’orizzonte temporale dopo il Milleproroghe

A norma del comma 9 dell’articolo 64 citato, l’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto- legge 73 del 2021 e il 31 dicembre 2023 (temine così sostituito dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 197 del 2022).

Successivamente, il Milleproroghe 2023 ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione “prima casa under 36” stabilendo che la stessa si applica “anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024”.

La possibilità di applicare il bonus anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine del 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).

In altre parole, conclude l’Agenzia, sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, “al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021”.

Allegati