gdpr vale per wikipedia

Il GDPR vale anche per Wikipedia Il Garante Privacy ricorda che anche Wikipedia, la nota enciclopedia online deve rispettare le regole sulla protezione dei dati personali, sul giornalismo e la manifestazione del pensiero

GDPR e Wikipedia

GDPR vale anche per Wikipedia, la nota enciclopedia online. “Il trattamento di dati personali effettuato da Wikipedia ricade sotto il GDPR e ai contenuti pubblicati si applicano le norme sull’attività giornalistica e la manifestazione del pensiero”. È quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 9 maggio scorso, dopo il reclamo di un interessato che non aveva visto soddisfatta la richiesta di cancellazione di un articolo biografico, relativo a una vicenda giudiziaria, da parte di Wikipedia Foundation, la no-profit Usa creatrice del progetto dell’enciclopedia online.

Wikipedia host neutrale

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato negli articoli, la Fondazione, che non ha stabilimento in Europa, ritiene che Wikipedia non offra un servizio agli utenti nella Ue e di non essere quindi vincolata al rispetto del Regolamento generale sulla protezione dati: l’enciclopedia sarebbe solo un “host neutrale” che “ospita” i contenuti inseriti dalla comunità di volontari.

Wikipedia servizio di informazione

In realtà, per il Garante, “Wikipedia non solo offre un servizio di informazione su una grande varietà di argomenti, ma lo rivolge anche al mercato europeo, come dimostrano la costante azione di indirizzo e verifica degli standard qualitativi dei contenuti rivolti dalla Fondazione alla comunità e la creazione di versioni del sito dedicate agli utenti di uno o più Stati membri”. Si realizza così – spiega il Garante – “quel requisito di intenzionalità nell’offerta di servizi che permette di applicare il GDPR a un titolare del trattamento stabilito in un Paese terzo e senza stabilimento nella Ue”.

Il provvedimento del Garante

L’Autorità ha comunque respinto l’istanza di cancellazione dell’interessato, perché il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche, anche senza consenso, “è lecito se rispetta i diritti e la dignità delle persone e il principio dell’essenzialità dell’informazione. Allo stesso modo, è lecita anche la permanenza dell’articolo nell’archivio dell’enciclopedia online: gli archivi di siti e giornali, anche cartacei, rivestono infatti una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi”.

Il Garante ha tuttavia disposto la deindicizzazione dell’articolo.

“La presenza online della pagina – infatti – vanificherebbe il beneficio del limite della conoscibilità posto alle condanne inferiori ai due anni, che non sono inserite nel casellario giudiziario, mentre nel frattempo è venuto a scemare l’interesse pubblico per la vicenda”.

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prestazioni lavoro occasionale

Prestazioni lavoro occasionale solo su MyINPS L'istituto comunica che da luglio 2024 i dati relativi ai contatti di posta elettronica ed sms possono essere inseriti solo su MyINPS

Prestazioni di lavoro occasionale: dati su MyINPS

Per le prestazioni di lavoro occasionale, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o SMS a partire dal mese di luglio 2024 possono essere inseriti e aggiornati solo su MyINPS. Lo comunica l’istituto con il messaggio 23 luglio 2024, n. 2701,

Comunicazioni tramite MyINPS

L’INPS, come indicato nella circolare n. 107/2017, ha previsto l’invio tramite la piattaforma telematica dedicata alle prestazioni occasionali (art. 54-bis dl n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96/2017) mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e nell’area riservata MyINPS di una serie di comunicazioni tra cui:
  •  ai prestatori del Libretto Famiglia, della avvenuta comunicazione, da parte dell’utilizzatore, della prestazione lavorativa eseguita e dei relativi termini di svolgimento;
  • ai prestatori del Contratto di Prestazione occasionale, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima e della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione.

A decorrere dal mese di luglio 2024, i dati possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale esclusivamente accedendo all’area riservata MyINPS.

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iscro indennità lavoratori autonomi

ISCRO: indennità lavoratori autonomi ISCRO (Indennità lavoratori autonomi): requisiti e come fare domanda dal 1° agosto al 31 ottobre 2024

ISCRO: cos’è

L’ISCRO (indennità lavoratori autonomi) è l’acronimo del termine Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, un’indennità riservata a coloro che sono iscritti alla Gestione INPS e che hanno subito un decremento del reddito.

Riferimenti normativi

L’ISCRO è stata introdotta per gli anni 2021-2023 dai commi 386-400 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 n. 178/2020 in via sperimentale. In seguito è entrata a regime grazie alla legge di bilancio per il 2024 n. 213/2023, ai sensi dei commi 142-155 dell’articolo 1.

ISCRO: requisiti necessari

Per poter beneficiare della misura il richiedente deve essere in possesso di determinati requisiti:

  • Essere titolare di partita Iva da almeno 3 anni nel momento in cui presenta la domanda. La partita Iva deve essere collegata all’attività per la quale è stata richiesta l’iscrizione alla gestione separata.
  • Essere un lavoratore autonomo professionale e abituale iscritto alla Gestione Separata INPS.
  • Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori INPS.
  • Non essere titolare del trattamento pensionistico diretto.
  • Non essere assicurato in altre forme previdenziali obbligatorie nel momento in cui presenta la domanda.
  • Non essere titolare dell’assegno di inclusione per tutto il periodo in cui beneficia dell’ISCRO, a pena di decadenza.
  • Essere titolare di un reddito derivante dallo svolgimento del lavoro autonomo e relativo all’anno precedente rispetto alla presentazione della domanda inferiore al 70% della media dei redditi derivanti dal lavoro autonomo dei 2 anni precedenti.
  • Aver dichiarato nell’anno anteriore a quello di presentazione della domanda un reddito non superiore ai 12.000 euro, che viene calcolato annualmente in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
  • Autocertificare i redditi prodotti negli ultimi 3 anni quando presenta la domanda se queste informazioni non sono già in possesso dell’Inps;
  • Partecipare a percorsi di aggiornamento professionale definiti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Incompatibilità con altre misure

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa non viene concessa se il soggetto richiedente:

  • è titolare di una pensione diretta;
  • percepisce già un’indennità di disoccupazione come la NASpI, la DIS-COLL, l’ALAS e l’indennità di discontinuità lavorativa prevista per i lavoratori dello spettacolo;
  • ricopre cariche elettive o politiche che prevedono il riconoscimento di indennità di funzione o di trattamenti economici diversi dal gettone di presenza.

Domanda ISCRO: come e quando

La domanda per richiedere l’ISCRO può essere presentata all’Inps dal 1° agosto al 31 ottobre 2024 nelle seguenti modalità:

  • tramite il contact center al numero 803164 per chi chiama da rete fissa (gratuito) o al numero 06164 164 per chi utilizza un device mobile (a pagamento in base alla tariffa dell’operatore);
  • in modalità telematica dopo avere effettuato l’accesso al portale INPS con le proprie credenziali (SPID, CIE 3.0, CNS);
  • attraverso i servizi telematici messi a disposizione dai patronati e dagli intermediari dell’istituto.

Attenzione: la misura non può essere richiesta nei due anni successivi rispetto a quello in cui il richiedente ha iniziato a beneficiare della misura.

Vai alla pagina del servizio sul sito Inps

ISCRO: decorrenza e durata

L’ISCRO viene erogata per la durata di sei mesi dal giorno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda.

Importo ISCRO

L’importo mensile stabilito per l’indennità ISCRO non può essere inferiore a 250 euro e non può superare gli 800 euro.

Per stabilire l’importo spettante vengono presi come riferimento i redditi dei due anni che precedono quello della richiesta. Si calcola poi la media dei due redditi annuali dividendoli per due. Una volta ottenuto il reddito medio annuale lo si divide ancora per 2 per stabilire il reddito medio semestrale. La media del reddito semestrale così ottenuto viene infine moltiplicata per il 25%.

Regime fiscale e contributivo dell’indennità

L’ Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa non è considerata una voce di reddito per il beneficiario e non comporta l’accredito della contribuzione figurativa.

ISCRO: quando si perde

Il diritto all’indennità ISCRO si perde quando il beneficiario:

  • chiude la partita IVA mentre viene erogata l’indennità;
  • diventa titolare di una pensione diretta;
  • si iscrive ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • acquisisce la titolarità dell’assegno di inclusione.

Per maggiori dettagli leggi la Circolare INPS n. 84/2024

 

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reato somministrare farmaci

Reato somministrare farmaci non necessari agli animali Per la Cassazione, somministrare farmaci non necessari configura il reato di maltrattamenti perchè il diritto alla salute dell'animale include anche il benessere psichico

Reato di maltrattamento somministrare farmaci performanti

Reato somministrare farmaci non necessari agli animali. La Cassazione amplia (con la sentenza n. 24257-2024) gli importanti concetti della salute e del benessere dell’animale che non si limita solo alla salute fisica, ma include anche il benessere psichico. L’animale, in quanto essere senziente, deve godere di una qualità di vita che gli consenta di esprimere i suoi comportamenti naturali, compatibilmente con le sue caratteristiche. Ne consegue che somministrare farmaci agli animali in assenza di una necessità medica non rientra nel concetto di benessere e di salute dell’animale.  

Dannosi per la salute dell’animale i farmaci dopanti

Queste pratiche mirano infatti a perseguire obiettivi ben lontani dall’esigenza di tutelare la salute dell’animale. L’animale viene esposto a situazioni di stress e a rischi, che ne compromettono lo stato psicofisico. Somministrare sostanze dopanti ai cavalli in buona salute li sottopone a stress continui e pericoli. Questa condotta realizza infatti il reato di maltrattamento degli animali di cui all’articolo 544 del codice penale come aveva già precisato in una precedente pronuncia la Cassazione.

Nel caso specifico, l’imputato è stato accusato di aver somministrato farmaci antinfiammatori ai propri cavalli  solo per migliorarne le prestazioni sportive. Gli animali infatti non presentavano alcuna patologia che richiedesse la cura farmacologica che è stata somministrata a loro.

Salute dell’animale: dannoso anche lo stress

La giurisprudenza più recente dimostra di riconoscere sempre di più la sensibilità psico-fisica degli animali. Non si devono punire solo gli atti che offendono il comune sentimento di pietà verso gli animali. Le condotte che assumono rilievo penale sono anche quelle che provocano dolore, stress e afflizione. Questo cambiamento ideologico nasce da una crescente consapevolezza e visione degli animali come esseri viventi meritevoli di tutela diretta, non solo di compassione umana.

Doping equino: maltrattamento dannoso

Gli Ermellini hanno stabilito che il doping equino, ossia l’uso di agenti esogeni o manipolazioni cliniche senza le necessarie indicazioni terapeutiche per migliorare le prestazioni, rappresenta un danno per la salute dell’animale e, quindi, una forma di maltrattamento penalmente rilevante. La legislazione penale, soprattutto dopo la disciplina del 2004 che ha posto divieto di usare violenza sugli animali, prevede sanzioni specifiche per queste pratiche.

Salute dell’animale: più garanzie

Per la Cassazione la Corte d’Appello ha correttamente rilevato come la somministrazione ingiustificata di antinfiammatori ai cavalli, incidendo sulle loro prestazioni, pregiudichi la loro salute psicofisica. Sottoporre i cavalli a faticosi allenamenti dopo queste somministrazioni di farmaci aggrava ancora di più la loro condizione. Queste pratiche rappresentano in conclusione un grave maltrattamento, soprattutto quando gli animali dipendono dall’uomo e vengono sottoposti a stress insopportabili per la loro specie.

La sentenza della Corte di Cassazione compie insomma un ulteriore passo avanti nella tutela del benessere animale. Essa riconosce l’importanza di garantire agli animali la salute fisica, ma anche quella mentale, condannando fermamente le pratiche di doping equino.

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notifica nulla

Notifica nulla senza notizia al destinatario La Cassazione ricorda che la notifica effettuata al portiere dello stabile è nulla se l'agente postale non ne dà notizia al destinatario

Nullità della notifica

E’ da ritenersi nulla la notifica se il piego viene consegnato al portiere dello stabile e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario, tramite raccomandata. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione, con l’ordinanza n. 16300-2024.

La vicenda

Nella vicenda, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una Srl, esercente l’attività di gestione e acquisizione di alberghi, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito d’impresa della società per l’anno di imposta 2006 da una perdita di euro 926 a un reddito di euro 60.754,00 e tanto dopo aver disatteso l’interpello proposto dalla società stessa al fine di ottenere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 30, comma 4-bis, della legge 23/12/1994 n. 724.
La s.r.l. impugnava l’atto di accertamento e la CTP di Siena respingeva il ricorso. La società appellava la decisione di primo grado e la CTR di Firenze accoglieva l’appello annullando l’atto di accertamento impugnato.
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.

Notifica presso il portiere dello stabile

Gli Ermellini premettono che “l’Avvocatura dello Stato si è avvalsa per la notifica del servizio postale ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53. La notifica effettuata presso la sede della società non è andata a buon fine, risultando la società irreperibile al numero civico e non risultando il nominativo. La notifica è stata tentata a mezzo del servizio postale al domicilio eletto nel procedimento di appello presso lo studio del difensore, individuato in due diversi indirizzi. Per entrambe le raccomandate le cartoline di ritorno risultano essere state sottoscritte dal portiere dello stabile – ove – si presume l’avvocato difensore della srl nelle fasi di merito, avesse uno studio professionale e quindi il proprio domicilio”. Tuttavia, rilevano i giudici, non risulta che al detto difensore “sia stato inviato rituale avviso dell’avvenuta consegna del ricorso o comunque del plico al portiere
dello stabile, come previsto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 890 del 20/11/1982, richiamata dalla legge n. 53 del 1994”.

La decisione

Sul punto, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. 04/12/2012, n. 21725 del; Cass. civ., Sez. III, 24/07/2023, n. 22095), concorde nel ritenere che “nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata”.
La difesa erariale non ha chiesto di sanare la maturata la nullità del procedimento notificatorio e non risulta si sia attivata ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la non ritualità della notificazione. Per cui, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile.

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Congedo parentale: procedura aggiornata L'Inps ha aggiornato la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore in virtù delle modifiche introdotte dalle ultime leggi di bilancio

Congedo parentale procedura domande

Congedo parentale, procedura aggiornata dall’Inps. Con il messaggio n. 2704/2024, l’istituto ha comunicato infatti l’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore in virtù delle modifiche introdotte dalle ultime due leggi di bilancio all’art. 34 del Dlgs n. 151/2001.

Congedo parentale, le novità nelle ultime leggi di bilancio

L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), e l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), hanno disposto, rispettivamente, “l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) e l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), elevata all’80% per il solo anno 2024”.

Le disposizioni in commento, ricorda l’Inps, si applicano anche ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, tuttavia, per costoro “il riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite”.

La nuova procedura per le domande di congedo parentale

La procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti implementata dall’istituto permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata. Non è necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.

A tale fine è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La procedura richiede di valorizzare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nell’anno 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024).

Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni della legge di Bilancio 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo). Stesso criterio nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.

Domande per periodi successivi

Inoltre, la procedura di acquisizione della domanda è stata modificata consentendo, attualmente, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

In tale modo si garantisce una maggiore efficienza amministrativa in quanto la definizione delle domande può seguire l’ordine cronologico di fruizione dei periodi, evitando sovrapposizioni nel tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non fruiti.

L’implementazione effettuata non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro. A tale proposito rammenta, infatti l’Inps, il termine contenuto nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore.

Leggi anche Congedo parentale 2024: le istruzioni INPS

condomino trasferito senza avviso

Condomino trasferito senza avviso: l’amministratore non ha colpa Se il condomino si è trasferito senza avvisare, non è responsabile l'amministratore della mancata convocazione all'assemblea condominiale

Condomino trasferito senza avviso: mancata convocazione

Un condomino si è trasferito senza avvisare, l’amministratore non è responsabile della mancata convocazione. La mancata comunicazione del trasferimento non consente infatti all’amministratore di aggiornare il registro anagrafico. Le comunicazioni effettuate al condominio all’indirizzo risultante dal registro devono quindi  considerarsi regolarmente perfezionate. Lo ha stabilito il Tribunale di Rieti nella sentenza n. 329-2024.

Mancata convocazione in assemblea

Un condominio ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di un singolo condomino per recuperare il mancato pagamento delle spese condominiali. Il condomino si oppone alla richiesta, il Giudice di Pace respinge l’opposizione e il soccombente impugna la decisione in appello davanti al Tribunale competente. Il condomino nell’appellare la decisione fa presente in uno dei motivi, di non aver ricevuto la convocazione all’assemblea nel corso della quale era stato approvato il bilancio che giustificava le voci di spesa richieste in pagamento. Lo stesso precisa anche che la convocazione all’assemblea era stata inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sua vecchia residenza. Lo stesso però non aveva ritirato la raccomandata perché si era trasferito precedentemente in un’altra casa, come emerso anche dal certificato storico del Comune.

Il condomino evidenzia di non aver avuto conoscenza neppure del verbale di assemblea, che gli è stato inviato con plico a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anche questo presso la vecchia residenza e anche in questo caso non ritirato per compiuta giacenza. Lo stesso lamenta infine il mancato ricevimento della raccomandata con cui il Condominio ha sollecitato il pagamento dell’importo per cui è causa. Sollecito non ritirato sempre per compiuta giacenza perché anche questo notificato in una residenza diversa.

Delibera annullabile: assemblea non costituita da tutti i condomini

Queste le ragioni per le quali il condomino richiede l’annullamento della delibera assembleare, che ha approvato la spesa richiesta poi in pagamento con decreto ingiuntivo. Nello specifico il condomino afferma la mancata costituzione dell’assemblea da parte di tutti gli aventi diritto. Lo stesso osserva infine che la mancata comunicazione delle delibere nei suoi confronti non ha determinato la decorrenza del termine dei 30 giorni previsti dalla legge per chiedere l’annullamento della decisione condominiale.

Amministratore senza colpa se il condomino si trasferisce

Il Tribunale non accoglie le doglianze del condomino perché non sono condivisibili alla luce della normativa condominiale. L’introduzione dell’anagrafe condominiale (art. 1130 n. 6 codice civile) ha posto in capo all’amministratore l’obbligo di annotare sullo stesso i dati anagrafici dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, comprese le variazioni. A tale compito l’amministratore deve provvedere direttamente o a spese del singolo condomino se questo soggetto non provvede a comunicare i dati e le variazioni.

Condomino: obbligo di comunicare i cambi di indirizzo

Il condomino deve comunicare eventuali variazioni entro 60 giorni in forma scritta. In caso di ritardo o di inerzia l’amministratore può richiedere con lettera raccomandata i dati necessari per aggiornare il registro. Nell’ipotesi invece di risposta incompleta od omessa entro 30 giorni dalla richiesta, l’amministratore può acquisire personalmente le informazioni necessarie addebitando il costo al singolo condomino.

Se quindi da un alto l’amministratore deve tenere e aggiornare regolarmente il registro di anagrafe condominiale, dall’altra il singolo condomino deve comunicare con tempestività all’amministratore il suo trasferimento in un altro domicilio. La mancata comunicazione della variazione da parte del condomino determina il regolare perfezionamento della comunicazione all’indirizzo che risulta dal registro dell’anagrafe. Il condomino quindi, in questi casi, è l’unico responsabile della mancata ricezione. Non si può esigere in capo all’amministratore una continua e costante verifica in ordine all’esistenza o meno di trasferimenti di residenza di ciascun singolo condomino, specie alla luce dell’obbligo di cui sopra gravante sui condomini, che fa presumere la piena idoneità dell’indirizzo già comunicato alla ricezione delle comunicazioni, in assenza di successiva comunicazione di variazione del medesimo”. 

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prisma piattaforma inps

PRISMA: come funziona la piattaforma Inps PRISMA è la piattaforma Inps per i datori di lavoro e delegati per il calcolo dei contributi dovuti ai dipendenti in base alla loro posizione contributiva

PRISMA: cos’è e come funziona

La piattaforma informativa “PRISMA” ha lo scopo di fornire, su richiesta del datore di lavoro o dell’intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali, un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto, utile ai fini del corretto adempimento dell’obbligo contributivo.

In particolare, nella circolare n. 48/2024 con cui l’INPS ne ha comunicato il rilascio, viene spiegato che il prospetto sintetizza i dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’istituto o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243.

Al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, le informazioni contenute nel prospetto sono minime e come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione.

Prisma esteso il servizio

A partire dal 22 luglio 2024, con il messaggio n. 2650 del 19 luglio 2024, l’INPS ha comunicato che PRISMA può essere utilizzato anche dai cittadini e dagli istituti di patronato.

In particolare, il lavoratore, o il soggetto da lui delegato, potrà accedere allo strumento “PRISMA” dal sito istituzionale www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

La Piattaforma “PRISMA” sarà accessibile, attraverso il suddetto servizio online, anche agli Istituti di Patronato. “Il riconoscimento e la legittimazione all’accesso al codice fiscale del lavoratore da parte dell’Istituto di Patronato – precisa l’INPS – sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto munito di delega dell’interessato”.

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danno biologico nuovi importi

Danno biologico: nuovi importi per le lesioni di lieve entità Danno biologico: nuovi importi per le lesioni di lieve entità successive a sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti

Danno biologico di lieve entità: in Gu il decreto del Mimit

Danno biologico, nuovi importi per le lesioni di lieve entità. Sulla GU Serie Generale n. 173 del 25 luglio 2024 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il decreto attua l’articolo 139 comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede l’aggiornamento annuale con decreto del Mimit, degli importi del risarcimento del danno biologico riportato in conseguenza della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

L’aggiornamento dell’importo avviene nella misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, così come accertata dall’ISTAT.

Danno biologico: cos’è

Il danno biologico consiste nella lesione del fisico o della mente suscettibile di accertamento medico legale. Esso deve essere risarcito in quanto l’integrità fisica e psichica della persona sono beni garantiti dall’articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute.

Vai alla nostra guida legale sul Danno biologico

Lesioni lieve entità: nuovi importi 2024

Il decreto del Mimit, composto di un solo articolo, premette che dover adeguare gli importi del precedente decreto del Mimit del 16 ottobre 2023, applicando l’aumento dello 0,8%, pari alla variazione annuale dell’indice ISTAT sopra indicato.

Alla luce di questa variazione il decreto modifica gli importi indicati dall’articolo 139, comma 1 del Codice delle assicurazioni, a decorrere da aprile 2024.

  • Il valore del primo punto di invalidità è di Euro 947,30; 
  • L’importo previsto per ogni giorno di inabilità assoluta è invece di Euro 55,24.

Importi danno biologico lieve entità 2023

Per mera completezza si ricorda che il decreto dello scorso anno del 16 ottobre 2023, aveva fissato gli importi per il risarcimento del danno biologico (lesioni di lieve entità riportate in conseguenza della circolazione di veicoli e natanti) nelle seguenti misure:

  • Euro 939,78, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità.
  • Euro 54,80, per quanto riguarda l’importo relativo a ogni giorno di inabilità assoluta.
giurista risponde

Contratto preliminare e condizione potestativa mista Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoposto alla condizione potestativa mista che il promissario acquirente ottenga, da un ente pubblico, la necessaria autorizzazione amministrativa, l’eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente può ritenersi contrario al principio di buona fede, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 1359 c.c.?

Quesito con risposta a cura di Carmela Quagliano e Davide Venturi

 

Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica. Ne deriva che la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente. Ciò, in primo luogo, perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione. In secondo luogo, perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede, e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico. La sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di considerare avverata la condizione. – Cass., sez. II, 6 marzo 2024, n. 5976.

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’applicazione dell’art. 1359 c.c. (ossia l’avveramento fittizio della condizione) e, quindi, in ordine alla violazione del principio di buona fede, per le ipotesi di omissione dell’elemento potestativo nell’ambito del contratto sottoposto a condizione potestativa mista.

In primo grado, era stata respinta la domanda, di una società promittente venditrice, di recesso da un contratto preliminare di compravendita immobiliare.

In secondo grado, la Corte di Appello dava atto, innanzitutto, della conclusione, tra le parti, di due distinti negozi: il primo, quale preliminare di compravendita immobiliare sottoposto alla condizione sospensiva del mutamento di destinazione urbanistica dell’area; il secondo, teleologicamente connesso al primo, in quanto funzionale all’avveramento della condizione sospensiva in esso dedotta, quale contratto di mandato con cui era conferito mandato alla promissaria acquirente affinché portasse a termine l’attività necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione amministrativa.

Premesso il mancato avveramento della condizione, cui era subordinato il contratto, e sull’assunto che controinteressata all’avveramento di detta condizione fosse da reputarsi la promissaria acquirente, sulla quale, perciò, incombeva la prova della incolpevolezza dell’inadempimento – dimostrazione che, in specie, non era avvenuta –, il giudice di appello, ritenuta la sussistenza della fictio iuris di cui all’art. 1359 c.c., sosteneva la legittimità del recesso della promittente acquirente dal contratto preliminare e il conseguente diritto della stessa di trattenere la caparra confirmatoria.

Viene proposto quindi ricorso per Cassazione contestando, tra l’altro, l’erroneità della statuizione circa l’avveramento della condizione conseguente all’inottemperanza dell’onere probatorio ex art. 1359 c.c. In particolare, si obietta che gravi su chi lamenti il mancato avveramento della condizione, dedotta in contratto, l’onere di provarne l’imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, in capo alla controparte, indipendentemente dal fatto che tale comportamento sia consistito nel violare obblighi imposti dalla legge o dal contratto.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, accogliendo il motivo di ricorso, ha innanzitutto evidenziato che l’applicazione dell’art. 1359 c.c. è strettamente legata, da un lato, all’accertamento di un vero controinteressato al verificarsi della condizione e, dall’altro, alla prova del dolo o della colpa. Inoltre, la Corte di Cassazione ha ricordato quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, l’obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione, è principio che riguarda anche il contratto sottoposto a condizione potestativa mista, qual è quello in esame e «in tale ipotesi, l’omissione di un’attività, intanto, può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, che, invece, deve escludersi per l’attività di attuazione dall’elemento potestativo in una condizione mista» (Cass. 22 giugno 2023, n. 17919; Cass. 22 agosto 2022, n. 25025; Cass. 11 settembre 2018, n. 22046).

In specie, la decisione della Corte di Appello, che aveva statuito in ordine all’avveramento della condizione, non era sorretta da adeguata motivazione laddove, per un verso, aveva dato per scontato che vi fosse una parte contraria al verificarsi della condizione (la promissaria acquirente) – mentre, in generale, entrambe le parti di un contratto bilaterale hanno interesse alla sua conclusione – e, per altro verso, aveva ritenuto l’inottemperanza al negozio di mandato, di per sé sola, indice di un comportamento doloso o colposo.

Per tale motivo, la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso e cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte di Appello, la quale dovrà attenersi al principio evidenziato in massima.

Contributo in tema di “Contratto preliminare di compravendita e condizione potestativa mista”, a cura di Carmela Quagliano e Davide Venturi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 74 / Maggio 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica