JusDì

Online JusDì: la nuova rivista digitale del gruppo Simone Il gruppo editoriale Simone arricchisce la propria offerta editoriale con JusDì, la nuova rivista digitale collegata a IlDiritto.it

Online dal 12 giugno 2025 “JusDì”, la nuova rivista digitale del gruppo editoriale Simone. Collegata a Ildiritto.it, il quotidiano giuridico della Dike, nato nel 2024 per diventare un punto di riferimento per professionisti, studiosi e appassionati del diritto, JusDì è una pubblicazione esclusivamente online, fruibile su abbonamento, che si propone di offrire agli operatori del diritto uno strumento di informazione puntuale, autorevole e costantemente aggiornato. Ogni giorno, le sentenze più rilevanti vengono selezionate, commentate e massimate da una redazione qualificata.

Aggiornamenti quotidiani sulla giurisprudenza

Pensata come uno strumento operativo, aggiornato quotidianamenteJusDì propone l’analisi, la massimazione e il commento delle decisioni più significative della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Tutto questo entro poche ore dal deposito del provvedimento, per offrire ai lettori un’informazione tecnica, ma espressa in modo chiaro, essenziale e immediatamente fruibile.

2mila commenti esportabili in pdf

La rivista è strutturata per offrire oltre 2.000 commenti all’anno, suddivisi per area tematica e facilmente consultabili grazie a un motore di ricerca evoluto disponibile sul sito www.jusdi.it. Ogni commento è esportabile in PDF per una fruizione immediata e funzionale.

La direzione e il comitato scientifico

La direzione responsabile è affidata alla giornalista Marina Crisafi, mentre la direzione scientifica è del dott. Valerio de GioiaConsigliere presso la Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma e Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

A supporto della direzione scientifica è stato costituito un Comitato Scientifico di alto profilo, articolato per aree tematiche, che affianca il lavoro redazionale contribuendo alla specializzazione e all’aggiornamento continuo dei contenuti:

  • Sezione amministrativa: Francesco Caringella, Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato
  • Sezione civile: Giovanna Spirito, Avvocato
  • Sezione penale: Giuseppe Molfese, Magistrato
  • Sezione tributaria: Nicola Tasco, Avvocato

Info e abbonamenti

JusDì sarà disponibile in abbonamento annuale, attivabile in offerta lancio a soli €24, che comprende anche l’accesso a webinar accreditati di formazione, dedicati alle principali novità normative e giurisprudenziali.

Con JusDì, il Gruppo Editoriale Simone consolida il proprio impegno nell’offrire un’informazione giuridica tempestiva, autorevole e realmente utile, pensata per chi vive il diritto ogni giorno.

Online da giugno 2025 – Per maggiori informazioniwww.jusdi.it

intercettazioni telefoniche

Intercettazioni telefoniche: per legge fino a 45 giorni Intercettazioni telefoniche: in vigore dal 24 aprile la legge che ha fissato a 45 giorni il termine di durata massimo, salvo eccezioni

Intercettazioni telefoniche: durata

In vigore dal 24 aprile 2025, la legge n. 47/2025 che impone il limite massimo di 45 giorni per le intercettazioni telefoniche. Il testo era stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella giornata di mercoledì 19 marzo 2025 con 147 voti favorevoli, 67 contrari e un astenuto.

Durata limitata con eccezioni

La nuova norma stabilisce che le intercettazioni non possano superare il tetto di 45 giorni. Tuttavia, se emergono elementi concreti e specifici che ne rendano indispensabile la prosecuzione, il limite può essere esteso con un’esplicita motivazione. Questa regola si applica a tutte le operazioni di ascolto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Il provvedimento prevede deroghe infatti per i reati di criminalità organizzata  e minacce telefoniche.

Modifiche al codice di procedura penale

Il provvedimento modifica l’articolo 267 del codice di procedura penale, introducendo il limite temporale alle intercettazioni. Inoltre, l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 viene aggiornato per escludere dall’applicazione del nuovo limite a reati gravi.

Cosa cambia nelle intercettazioni telefoniche

La nuova legge rappresenta un cambiamento significativo nella disciplina delle intercettazioni. Se da un lato introduce un controllo più stringente sulle operazioni investigative, dall’altro solleva dubbi sulla sua efficacia nel contrastare i reati più gravi. Il dibattito resta aperto tra chi la considera una misura di garanzia e chi, invece, teme un indebolimento delle indagini giudiziarie.

 

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vendita aliud pro alio

Vendita aliud pro alio Vendita aliud pro alio: definizione, normativa di riferimento, differenze con la mancanza di qualità, conseguenze e giurisprudenza

Definizione di vendita aliud pro alio

La vendita aliud pro alio si verifica quando il bene consegnato dal venditore è completamente diverso da quello pattuito nel contratto. Tale ipotesi si distingue dalla mancanza di qualità del bene e configura una forma di inadempimento contrattuale grave,  che consente al compratore di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Normativa

La disciplina di questo istituto non è espressamente prevista in un unico articolo del Codice Civile, ma si desume dagli artt. 1453 e seguenti c.c., che regolano l’inadempimento contrattuale e la risoluzione del contratto. In particolare:

  • l’art. 1497 c.c. disciplina il difetto di qualità, mentre la vendita aliud pro alio esula da tale previsione poiché il bene consegnato non corrisponde affatto a quello promesso;
  • l’art. 1453 c.c. prevede la risoluzione del contratto per inadempimento, che si applica in caso di consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito;
  • l’art. 1476 c.c. stabilisce l’obbligo del venditore di consegnare la cosa pattuita.

Differenza tra aliud pro alio e mancanza di qualità

La distinzione tra le due fattispecie è fondamentale in quanto incide sulle azioni esperibili dal compratore:

  • aliud pro alio: il bene consegnato è completamente diverso da quello pattuito (ad es., consegna di una merce differente per tipologia o destinazione d’uso rispetto a quella concordata);
  • mancanza di qualità: il bene consegnato è conforme alla tipologia pattuita, ma difetta di alcune qualità essenziali promesse o necessarie per il suo uso (art. 1497 c.c.).

Se il vizio rientra nella mancanza di qualità, il compratore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma deve rispettare i termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. Al contrario, nella vendita aliud pro alio, il compratore può agire senza limiti temporali per la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni.

Conseguenze della vendita aliud pro alio

In caso di vendita aliud pro alio, il compratore ha diritto di chiedere:

  • la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c;
  • il risarcimento del danno per il pregiudizio subito;
  • la restituzione del prezzo pagato, laddove il bene non sia conforme a quanto pattuito.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha spesso precisato i confini tra vendita aliud pro alio e mancanza di qualità.

  • Cassazione n. 13214/2024: la vendita di aliud pro alio, che consente di richiedere la risoluzione del contratto senza le limitazioni dell’articolo 1495 del codice civile, si verifica quando l’obiettivo specifico dell’acquisto non può essere raggiunto in modo definitivo. Questo compromette l’essenza stessa dell’oggetto acquistato, rendendolo completamente inadatto allo scopo economico e sociale per cui era stato ordinato.
  • Cassazione n. 20120/2023: la consegna di aliud pro alio si verifica quando il bene consegnato è radicalmente diverso da quello pattuito, rendendolo del tutto inadatto all’uso previsto e privandolo della sua funzione economica e sociale. In tal caso, si può agire per la risoluzione del contratto o per inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile, senza dover rispettare i termini di decadenza e prescrizione previsti per i vizi redibitori e la mancanza di qualità dall’articolo 1495 del codice civile.
  • Cassazione n. 2313/2016: «vizi redibitori e mancanza di qualità – le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cc – si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cc – la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto».

 

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