notifica pec inesistente

Notifica PEC inesistente se l’indirizzo non risulta dai registri pubblici E’ inesistente e non può essere sanata la notifica effettuata da un indirizzo PEC che non risulta dai pubblici registri

Notifica PEC inesistente

Notifica PEC inesistente se eseguita da un indirizzo che non risulta dai registri pubblici. La notifica PEC degli atti tributari ha generato numerosi contenziosi, come evidenziato dalla recente sentenza n. 1828/2025 della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. La questione riguarda la validità delle notifiche effettuate da indirizzi PEC non registrati nei pubblici elenchi. Vediamo quali sono le ragioni per le quali la Corte è giunta a ritenere invalide le notifiche effettuate da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai registri pubblici e a escludere ogni effetto sanante per il raggiungimento dello scopo, come previsto dall’articolo 156 c.p.c.

Mancata notifica PEC: indirizzo non risultante

Una società impugna una cartella di pagamento per IVA relativa al 2014, contestando la mancata notifica. La scoperta della cartella è avvenuta infatti solo attraverso un estratto di ruolo richiesto all’Agente della Riscossione. L’Agente della Riscossione produce in giudizio la prova dell’invio della cartella tramite PEC, sostenendo che la notifica fosse valida e che il credito fosse ormai definitivo per mancata opposizione nei termini previsti. La Commissione Tributaria Provinciale  accoglie la tesi dell’Agente, ritiene valida la notifica via PEC e dichiara inammissibile il ricorso per tardività. La società quindi presenta appello, contestando la legittimità della notifica, l’indirizzo PEC utilizzato dall’Ufficio non risultava infatti dai pubblici registri.

Notifica PEC inesistente e non sanabile

La Corte Tributaria analizza tutta la questione alla luce della normativa vigente. Secondo l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, la notifica via PEC è valida solo se effettuata da un indirizzo certificato presente nei pubblici elenchi. Dagli atti però emerge che l’indirizzo PEC utilizzato dall’Agente della Riscossione non risultava nei registri pubblici fino al 1 settembre 2022. Questo elemento porta la Corte a ritenere la notifica inesistente dal punto di vista giuridico.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma questo orientamento, ribadendo che le notifiche effettuate da indirizzi non certificati non possono produrre effetti giuridici validi (Cass. 3093/2020, Cass. 17346/2019).

Le notifiche eseguite a mezzo pec da indirizzi pec che non risultano dai registri pubblici devono  essere considerate inesistenti e deve essere escluso di conseguenza ogni effetto sanante in virtù del raggiungimento dello scopo, come previsto dall’articolo 156 c.p.c.

L’utilizzo di un indirizzo PEC non ufficiale compromette la certezza giuridica della notifica. Il contribuente deve poter verificare con sicurezza la provenienza dell’atto, evitando il rischio di ricevere comunicazioni da soggetti non autorizzati.

La Corte si pronuncia quindi per l’annullamento della cartella di pagamento per l’inesistenza della notifica pec, evidenziato inoltre che la complessità della questione e l’evoluzione della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Considerazioni finali

La sentenza è molto significativa perché conferma l’importanza della corretta procedura di notifica via PEC. Gli enti pubblici devono garantire che le comunicazioni provengono da indirizzi ufficiali registrati, per evitare il rischio di nullità degli atti e conseguenti perdite di gettito fiscale. Occorre rispettare rigorosamente le norme sulla notifica telematica. Le amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni vigenti per evitare contenziosi e annullamenti di atti impositivi. Per i contribuenti, invece, è fondamentale verificare sempre la provenienza delle notifiche ricevute e, in caso di dubbi, contestarne immediatamente la validità.

Si ringrazia il Dott. Comm. e Avv. Gian Luca Proietti Toppi per l’invio della sentenza

 

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fogli di mappa catastali

Fogli di mappa catastali: gratis online L'Agenzia delle Entrate ha reso gratuitamente l'accesso diretto online ai fogli di mappa catastali dell'intero territorio nazionale

Fogli di mappa catastali

Cittadini, professionisti e Pubbliche amministrazioni possono accedere gratis e direttamente online ai fogli di mappa catastali del territorio nazionale, esclusi quelli di Trento e Bolzano, dove il catasto è gestito dalle rispettive Province autonome. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, pubblicando il provvedimento direttoriale ad hoc (Prot. n. 147556/2025).

Attuazione del DLgs. n. 139/2024

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, determina le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale per l’intero territorio nazionale (fatta eccezione, appunto, per le province autonome di Trento e Bolzano).

L’intervento legislativo, le cui disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025, si innesta nel solco dell’ampliamento dei servizi telematici dell’Agenzia, per consentire, fa sapere il fisco, “a Pubbliche Amministrazioni, professionisti e cittadini di accedere gratuitamente e in modalità diretta e semplificata al patrimonio cartografico catastale, in coerenza con le previsioni di rafforzamento dei servizi digitali espresse nell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1”.

Come accedere ai fogli di mappa catastale

I fogli di mappa sono resi disponibili, gratuitamente ed in modalità telematica, mediante l’accesso all’area riservata dell’Agenzia ovvero, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni.

Il provvedimento reca altresì disposizioni transitorie per consentire, concludono le Entrate, “nelle more del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale – in particolare di quello raffigurante stadi storici della mappa catastale, a partire dagli esemplari originali unici risalenti alla fase di formazione del catasto – e dell’implementazione dei pertinenti servizi telematici per la generalità dell’utenza, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, mediante consultazione puntuale, eseguita presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, con o senza rilascio di stampa o in formato digitale”.

Estate INPSieme Senior 2025

Estate INPSieme Senior 2025: il bando per i pensionati Pubblicato dall'INPS il bando Estate INPSieme Senior 2025 che prevede contributi per soggiorni in Italia o all'estero per i pensionati

Estate INPSieme Senior 2025

L’INPS ha pubblicato il bando Estate INPSieme Senior 2025, finalizzato ad offrire ai pensionati, loro coniugi/uniti civilmente e figli con disabilità conviventi, la possibilità di fruire di soggiorni estivi (da giugno a novembre) sia in Italia che all’estero, con un contributo economico a copertura totale o parziale dei costi.

L’iniziativa permette di soggiornare in località marine, montane, termali o culturali, crociere comprese, con pacchetti organizzati e forniti esclusivamente da tour operator e agenzie di viaggio.

Chi può partecipare a Estate INPSieme Senior 2025

Il bando è destinato a:

  • Pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
  • Pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP)
  • Pensionati della Gestione Fondo Postelegrafonici

Come anticipato, possono beneficiare del contributo anche i coniugi e i figli conviventi con disabilità.

Importo del contributo e durata del soggiorno

L’INPS assegna un contributo economico massimo per coprire, totalmente o in parte, il costo del soggiorno, che può essere:

  • Otto giorni e sette notti, con un contributo di 800 euro

  • Quindici giorni e quattordici notti, con un contributo di 1.400 euro

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, esclusivamente online, entrando nella propria area riservata del sito Inps, attraverso il servizio “Portale Prestazioni welfare” e cliccando su “Accedi all’area tematica”. Successivamente è necessario cliccare su “Gestione domanda” e in seguito, su “Presentazione domanda”, cliccare “utilizza il servizio”. Infine, cliccare su “Vai alla prestazione” in corrispondenza di “EstateINPSieme Senior”.

La domanda va inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 16 aprile 2025.

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cane dall'indole diffidente

Cane dall’indole diffidente al guinzaglio anche nell’area dedicata La Cassazione chiarisce che a prescindere da taglia e razza, il cane dall'indole diffidente va tenuto al guinzaglio anche nell'apposita area sgambamento

Cane dall’indole diffidente: guinzaglio obbligatorio

La quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 9620/2025, ha stabilito che anche nelle zone appositamente attrezzate per lo sgambamento, un cane dall’indole diffidente deve essere condotto con guinzaglio e museruola. Questo obbligo si applica indipendentemente dalla razza e/o dalla taglia. Si tratta, infatti, di una regola di prudenza che il proprietario deve rispettare per garantire la sicurezza di persone e animali.

Il caso: responsabilità del proprietario per lesioni colpose

Nel caso esaminato dalla S.C., il Tribunale aveva confermato la condanna della proprietaria di un pitbull per il reato ex art. 590 c.p. per aver cagionato alla vittima, entrata all’interno dell’area cani insieme al suo cucciolo di piccola taglia, lesioni personali colpose.

La condanna era stata motivata dalla mancata adozione di misure di sicurezza per imprudenza, imperizia e negligenza da parte della proprietaria, che, pur consapevole dell’indole diffidente dell’animale, non lo aveva assicurato al guinzaglio né dotato di museruola lasciandolo libero di circolare all’interno dell’area cani.

La donna ricorreva innanzi al Palazzaccio, lamentando che nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, mentre tali accorgimenti vanno adottati per i cani di indole aggressiva. Da ciò deriva che nessun obbligo giuridico fosse configurabile a suo carico, non essendo certificato che il cane potesse essere definito ex ante come aggressivo, né potendo estendersi le limitazioni previste per gli animali aggressivi a quelli descritti come diffidenti.

La responsabilità del proprietario e le regole di condotta

Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato le argomentazioni della difesa, sottolineando che la natura colposa della condotta del ricorrente, “è da ricondurre all’inosservanza di norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani”. Norme “volte a prevenire, neutralizzare o ridurre i rischi per la pubblica incolumità, specificamente declinate in relazione alle potenzialità lesive dell’animale, con richiamo alla norma di cui all’art. 672 c.p., che sanziona a livello amministrativo l’incauta custodia di animali e che positivizza il generale dovere di diligenza e prudenza che l’ordinamento pone in capo a chiunque abbia il dominio di un animale dotato di capacità lesiva”. Sancendo “l’assunzione di una posizione di garanzia rispetto alla possibilità del verificarsi di eventi dannosi, corredata da una serie di obblighi, divieti e modelli comportamentali la cui violazione determina responsabilità giuridica a vari livelli (amministrativo, civile e penale)”.

Nella sentenza di primo grado si è, con chiarezza, “affermata la violazione di regole di generica prudenza considerando che, in presenza di un altro animale nell’area di sgambamento nonché del relativo accompagnatore, la proprietaria del cane avrebbe dovuto fronteggiare la situazione con maggiore cura e cautela attuando una vigilanza stretta e una presenza dominante sul cane” aggiungono gli Ermellini.

“Il giudice di appello ha, per altro verso, addebitato all’imputata di aver lasciato il cane libero di circolare all’interno dell’area cani nonostante si trattasse di cane di indole da lei stessa definita ‘diffidente’ e nonostante un estraneo avesse manifestato l’intento di avvicinarsi e accarezzarlo”.

La “culpa in vigilando”

In definitiva, per la Cassazione, “la culpa in vigilando del proprietario del cane è stata correttamente identificata quale violazione di una regola cautelare non positivizzata desumibile da una massima di esperienza, legata non tanto alla razza del cane quanto piuttosto alla eventualità che un cane diffidente reagisca in maniera aggressiva all’avvicinamento di terzi estranei”. Si tratta di argomenti coerenti con il principio secondo il quale “in tema di colpa, allorquando risulti ex ante l’inefficacia preventiva delle regole cautelari positivizzate, il gestore del rischio è tenuto a osservare ulteriori regole cautelari non positivizzate, preesistenti alla condotta ed efficaci a prevenire l’evento, individuate alla luce delle conoscenze tecniche scientifiche e delle massime di esperienza (cfr. Cass. n. 32899/2021)”.

Da qui il rigetto delle doglianze avanzate dall’imputata nel ricorso che, tuttavia, viene accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio, annullando la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.

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Scia

SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA: cos'è, quando è necessaria, differenze con la CILA, quanto costa e giurisprudenza delle corti superiori

Cos’è la SCIA?

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è uno strumento previsto dal sistema normativo italiano che consente a chi intende eseguire determinati lavori edilizi di avviare l’attività senza dover attendere il rilascio di un’autorizzazione preventiva. Si tratta di un importante strumento di semplificazione amministrativa, che permette di ridurre i tempi e i costi per ottenere l’autorizzazione a realizzare interventi edilizi.

La SCIA è un procedimento amministrativo che consente di avviare i lavori edilizi senza attendere una risposta preventiva dall’amministrazione pubblica. In pratica, il cittadino o l’impresa edile, al momento della presentazione della SCIA, può iniziare i lavori immediatamente, dichiarando che l’intervento sarà eseguito in conformità alla normativa vigente. L’amministrazione ha poi il compito di verificare la conformità dell’opera rispetto agli strumenti urbanistici e alle altre normative edilizie.

La SCIA si distingue dal tradizionale permesso di costruire in quanto non richiede un’autorizzazione preventiva, ma una semplice segnalazione che attesta la conformità del progetto. Una volta inviata la SCIA, l’amministrazione ha dai 30 ai 60 giorni di tempo, a seconda del tipo di SSCIA richiesta, per esprimere il proprio parere; se non c’è risposta entro questo termine, si considera che l’autorizzazione sia implicitamente rilasciata.

Quando è necessaria la SCIA?

La SCIA è necessaria per interventi edilizi che non comportano modifiche sostanziali al territorio, alla volumetria o alla destinazione d’uso di un immobile. È utilizzata soprattutto per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni leggere, opere interne, e per quei lavori che non alterano la struttura urbanistica di un’area.

Alcuni esempi di lavori che richiedono la SCIA includono:

  • Manutenzione straordinaria: interventi che riguardano il restauro, la sostituzione o la modifica di parti strutturali di un edificio.
  • Ristrutturazioni leggere: lavori che modificano l’aspetto esteriore di un edificio, ma senza variare la volumetria o la destinazione d’uso
  • Apertura di attività commerciali: quando si intende avviare un’attività in un locale già esistente e conforme alle normative urbanistiche.

In generale, la SCIA è obbligatoria per quei lavori che non richiedono una modifica sostanziale del piano urbanistico o che non hanno un impatto significativo sull’ambiente e sulla sicurezza pubblica.

Differenze con la CILA

Molti tendono a confondere la SCIA con la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), ma tra i due strumenti vi sono differenze sostanziali:

SCIA

  • Necessità: la SCIA è necessaria per lavori che possono avere un impatto sul territorio, ma senza modificarne la destinazione d’uso o la volumetria.
  • Caratteristiche: consente di avviare i lavori senza attendere il rilascio di un’autorizzazione preventiva, ma l’amministrazione ha un termine di legge per effettuare eventuali controlli. Se non interviene, il permesso si considera rilasciato tacitamente.
  • Esempi: lavori di ristrutturazione leggera, ampliamenti, modifiche della facciata, interventi che non alterano le caratteristiche fondamentali dell’edificio.

CILA

  • Necessità: la CILA è utilizzata per lavori che non comportano modifiche sostanziali alla struttura dell’immobile e non incidono sulla volumetria. Viene usata principalmente per opere interne non invasive.
  • Caratteristiche: la CILA non richiede il parere dell’amministrazione, ma si deve allegare una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’ È utilizzata principalmente per lavori di manutenzione ordinaria o piccoli interventi.
  • Esempi: rifacimento degli impianti, lavori di restauro e risanamento conservativo che non incidono sulla struttura.

Differenze principali

  1. Impatto del lavoro: la SCIA si applica a interventi più complessi e che potrebbero alterare la configurazione dell’edificio, mentre la CILA è destinata a lavori meno invasivi.
  2. Responsabilità tecnica: la SCIA può essere presentata senza il supporto di una perizia asseverata, mentre la CILA richiede una dichiarazione tecnica da parte di un professionista.
  3. Tempi di risposta: con la SCIA l’amministrazione ha a disposizione un determinato periodo di tempo per intervenire; con la CILA, invece, non ci sono termini di risposta specifici da parte dell’amministrazione.

Costi della SCIA

I costi legati alla presentazione di una SCIA dipendono principalmente dalle tariffe comunali e dalle spese professionali per l’assistenza tecnica. I costi variano da comune a comune e possono includere:

  • diritti di segreteria: i comuni stabiliscono una tariffa per la presentazione della SCIA, che può variare in base all’entità dell’intervento;
  • compenso per il professionista: se necessario, è possibile dover pagare una parcella per l’assistenza di un tecnico abilitato, che deve redigere la documentazione e asseverare la conformità del progetto;
  • eventuali oneri di costruzione: in alcuni casi, anche se la SCIA non prevede un’autorizzazione preventiva, potrebbero essere richiesti dei contributi per la realizzazione dell’opera, come gli oneri di urbanizzazione.

I costi per l’intero procedimento variano in base alla tipologia dell’intervento edilizio e alle normative specifiche del comune in cui vengono eseguiti i lavori.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha avuto un ruolo importante nell’interpretare e applicare le norme relative alla SCIA, in particolare riguardo alla sua correttezza applicativa e alle tempistiche di risposta da parte dell’amministrazione.

Consiglio di Stato n. 1256/2025: la SCIA edilizia acquisisce piena validità decorsi 30 giorni dalla sua presentazione, momento oltre il quale il comune perde il potere di ordinare la demolizione delle opere realizzate. Qualora, invece, intervenga una sospensione dei lavori, il comune è tenuto a emettere un ordine di ripristino entro 45 giorni; in caso contrario, tale provvedimento decade e la SCIA si consolida definitivamente.

Consiglio di Stato n. 467/2022: solo gli interventi di “edilizia libera”, definiti dall’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 e dall’articolo 3, lettera e.5), possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio. La trasformazione di finestre in porte-finestre non rientra in questa categoria, poiché modifica i prospetti. Tale intervento è considerato manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/01 e richiede la presentazione di una SCIA (articolo 22, lettera b) del D.P.R. 380/2001).

Cassazione n. 15523/2019: anche se un intervento edilizio rientra nella categoria di quelli realizzabili tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), è indispensabile ottenere l’autorizzazione paesaggistica esplicita qualora l’opera si trovi in un’area sottoposta a vincolo. Il principio del silenzio-assenso, previsto dalla legge 241/1990, non si applica in questi casi, poiché esclude atti e procedimenti relativi al patrimonio culturale e paesaggistico. Pertanto, l’assenza di tale autorizzazione costituisce reato, giustificando il sequestro preventivo dell’opera.

 

Leggi anche: Potere di autotutela e denuncia di inizio attività (DIA/SCIA)

protezione degli avvocati

Protezione degli avvocati: cosa prevede la convenzione Il Consiglio d'Europa ha adottato la prima convenzione internazionale per la protezione degli avvocati

Il Consiglio d’Europa ha adottato la prima Convenzione internazionale per la protezione degli avvocati, volta a garantire una maggiore tutela alla professione forense. Questa Convenzione nasce in risposta all’aumento delle segnalazioni di minacce, intimidazioni e interferenze che ostacolano l’attività degli avvocati, inclusi impedimenti all’accesso ai clienti e attacchi fisici.

L’importanza della protezione degli avvocati

Gli avvocati svolgono un ruolo cruciale nella difesa dello Stato di diritto e nell’assicurare l’accesso alla giustizia per tutti, incluse le vittime di violazioni dei diritti umani. La fiducia dei cittadini nei sistemi giudiziari dipende in gran parte dalla libertà e dalla sicurezza con cui gli avvocati possono esercitare la loro professione.

Cosa prevede la Convenzione UE?

La Convenzione sulla protezione della professione di avvocato è destinata a garantire i diritti e l’indipendenza degli avvocati e delle loro associazioni professionali, prevedendo misure specifiche per la loro tutela. Tra gli aspetti principali regolamentati vi sono:

  • Diritto di esercizio della professione senza restrizioni indebite;
  • Tutela della libertà di espressione e dei diritti professionali;
  • Disposizioni per la protezione delle associazioni forensi;
  • Obbligo per gli Stati di garantire indagini efficaci in caso di atti di violenza o intimidazione.

Impegni richiesti agli Stati aderenti

Gli Stati firmatari si impegnano a garantire la sicurezza degli avvocati, proteggendoli da attacchi fisici, minacce e interferenze indebite nell’esercizio delle loro funzioni. Se tali atti costituiscono reati penali, dovranno essere oggetto di indagini tempestive e approfondite. Inoltre, la Convenzione impone agli Stati di riconoscere e rispettare l’indipendenza delle associazioni forensi, consentendo loro di operare autonomamente.

Firma e ratifica della Convenzione

La Convenzione sarà aperta alla firma il 13 maggio, durante la riunione dei ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa a Lussemburgo. Per entrare in vigore, il trattato dovrà essere ratificato da almeno otto Paesi, di cui sei Stati membri del Consiglio d’Europa.

L’applicazione della Convenzione sarà monitorata da un gruppo di esperti e da un comitato delle parti, che garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.

Plauso dell’AIGA

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) esprime il suo vivo apprezzamento per l’adozione, da parte del Consiglio d’Europa, del primo​Trattato internazionale volto a proteggere la professione di avvocato.

“Questo storico accordo rappresenta un passo fondamentale per contrastare i sempre più frequenti attacchi all’esercizio della professione legale che spaziano dalle molestie e minacce, alle aggressioni fisiche, alle interferenze nell’attività professionale, come gli ostacoli all’accesso ai clienti” scrive l’AIGA, la quale ribadisce “con forza la necessità di introdurre anche nella legislazione italiana un’aggravante specifica per le lesioni subite da​g​li avvocati nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Tale proposta, già elaborata dall’associazione nel gennaio 2024, mira a fornire una tutela più efficace per gli avvocati che si trovano a operare in contesti di rischio.

“La protezione degli avvocati è essenziale per garantire l’accesso alla giustizia e la difesa dei diritti dei cittadini. Dietro ogni reato commesso nei confronti di un avvocato, nell’esercizio delle sue funzioni – afferma il presidente dell’AIGA, Carlo Foglieni – si cela un attacco ingiustificato e inaccettabile allo Stato di diritto”.

danno iatrogeno

Danno iatrogeno Danno iatrogeno: definizione, normativa di riferimento, risarcimento del danno e giurisprudenza rilevante in materia

Cos’è il danno iatrogeno?

Il danno iatrogeno differenziale si verifica quando un paziente subisce un peggioramento delle proprie condizioni di salute a causa di un trattamento sanitario. Questo danno può derivare da errori medici, effetti collaterali non prevedibili o complicazioni post-operatorie. La responsabilità per questo danno può essere attribuita alla struttura sanitaria o al personale medico, qualora vi sia una condotta colposa o negligente.

Normativa di riferimento

Il danno iatrogeno rientra infatti nell’ambito della responsabilità sanitaria disciplinata dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che stabilisce i criteri di imputabilità della responsabilità medica. In particolare:

  • il medico risponde penalmente solo per colpa grave in caso di imperizia, se ha seguito le linee guida riconosciute;
  • la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il medico dipendente ha responsabilità extracontrattuale.

Risarcimento del danno

La liquidazione del danno iatrogeno segue i principi del risarcimento del danno biologico, patrimoniale e morale:

  • Danno biologico: peggioramento della salute del paziente, quantificato attraverso le tabelle di invalidità permanente.
  • Danno patrimoniale: perdita di reddito o aumento delle spese mediche per trattamenti correttivi.
  • Danno morale: sofferenza psicologica del paziente.

Giurisprudenza di rilievo

La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimento sul danno iatrogeno differenziale:

Cassazione n. 8851/2017: il danno differenziale si verifica quando il danneggiato richiede il risarcimento esclusivamente per il danno iatrogeno, senza includere l’intero danno subito. In sede di liquidazione, verranno quindi considerati i postumi che il paziente avrebbe comunque riportato anche in caso di un trattamento medico corretto. Il risarcimento del danno iatrogeno differenziale si determina sottraendo dall’importo corrispondente all’invalidità complessiva quello relativo alla percentuale di invalidità che si sarebbe comunque verificata, anche in presenza di un intervento medico eseguito in modo ottimale.

Cassazione n. 26117/2021: in materia di danno differenziale e impatto degli indennizzi Inail nel calcolo del risarcimento la corte ha chiarito che il calcolo del danno differenziale prevede la sottrazione dell’indennizzo INAIL solo se quest’ultimo copre lo stesso pregiudizio per cui si richiede il risarcimento. Se l’indennizzo è erogato sotto forma di rendita, occorre considerare sia i ratei già percepiti sia il valore capitale della rendita futura. Nel caso di danno iatrogeno, ossia l’aggravamento di una lesione preesistente dovuto a negligenza medica, il danno deve essere quantificato economicamente e confrontato con l’indennizzo ricevuto per determinare l’effettivo risarcimento spettante.

 

Leggi anche: Responsabilità medica: la legge Gelli-Bianco

inabilitazione

Inabilitazione Inabilitazione: cos’è, la normativa, i soggetti, la procedura, la Cassazione e differenze con l’interdizione

Cos’è l’inabilitazione

L’inabilitazione è un istituto giuridico che limita la capacità di agire di una persona, proteggendola in caso di incapacità parziale di gestire autonomamente i propri interessi. A differenza dell’interdizione, l’inabilitato mantiene la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell’assistenza di un curatore.

Normativa di riferimento

L’inabilitazione è regolata dagli articoli 415 e seguenti del Codice Civile, che ne disciplinano le condizioni, la procedura e gli effetti.

Chi può essere inabilitato?

Possono essere dichiarati inabilitati:

  • le persone affette da infermità mentale non così grave da giustificare l’interdizione;
  • coloro che, per abuso di alcool o sostanze stupefacenti, si espongono a gravi danni economici;
  • i prodighi, ossia persone che dilapidano il proprio patrimonio mettendo a rischio il mantenimento proprio e della famiglia;
  • i sordi e ciechi dalla nascita o dallinfanzia che non hanno ricevuto un’educazione adeguata, salvo prova contraria della loro capacità di gestire i propri affari;
  • il minore non emancipato nell’ultimo anno della sua minore età, l’inabilitazione però ha effetto dal giorno in cui lo stesso diventa maggiorenne.

Soggetti legittimati a richiedere l’inabilitazione

La richiesta di inabilitazione può essere presentata dai seguenti soggetti:

  • coniuge o convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • pubblico Ministero.

Procedura per l’inabilitazione

Questi i passaggi per ottenere la pronuncia di inabilitazione:

Presentazione del ricorso

  • il soggetto legittimato presenta il ricorso al Tribunale del luogo di residenza dellinabilitando;
  • alla richiesta di inabilitazione deve essere allegata documentazione medica a supporto.

Nomina di un consulente tecnico

  • il giudice nomina un CTU (Consulente Tecnico dUfficio) per accertare la capacità di agire dell’inabilitando
  • l’interessato viene ascoltato dal giudice.

Sentenza di inabilitazione

  • se il Tribunale accoglie il ricorso, emette una sentenza di inabilitazione e nomina un curatore, (se invece ritiene opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, d’ufficio o su istanza di parte trasmette il procedimento al giudice tutelare);
  • la sentenza e il decreto di nomina del curatore vengono annotati dal cancelliere in un registro apposito e comunicati all’ufficiale dello Stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita del soggetto inabilitato.

Cosa comporta l’inabilitazione?

  • limitazione della capacità di agire: l’inabilitato può compiere solo atti di ordinaria amministrazione;
  • Possibilità di esercitare un’impresa commerciale se autorizzata dal Giudice, che può subordinarla alla nomina di un institore;
  • necessità di un curatore: per atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di immobili, accensione di mutui), è richiesta l’assistenza del curatore;
  • revoca possibile: se le condizioni dell’inabilitato migliorano, si può chiedere la revoca dell’inabilitazione.

Giurisprudenza di rilievo

Cassazione n. 36176/2023: la giurisprudenza consolidata stabilisce che l’amministrazione di sostegno può essere disposta a tutela del beneficiario, anche in presenza di condizioni che potrebbero giustificare l’interdizione o l’inabilitazione, inclusi casi di prodigalità. Questo significa che, qualora sia nell’interesse reale e concreto della persona, sia per la sua cura personale che patrimoniale, è possibile ricorrere all’amministrazione di sostegno, anche se sussistono i presupposti per misure più restrittive.

Cassazione n. 786/2017:  la prodigalità, di per sé, non giustifica l’inabilitazione di una persona, a meno che non sia dettata da motivi superficiali e privi di valore. Al contrario, azioni che potrebbero sembrare prodighe, come l’assistenza economica a persone care al di fuori della famiglia, possono essere considerate valide e meritevoli. Nel caso specifico, la corte d’appello ha riconosciuto che le scelte del padre, pur avendo favorito terzi rispetto alle figlie, non erano frutto di sperpero irrazionale o frivolo. Piuttosto, rappresentavano una reazione ponderata e significativa alla crisi familiare, dimostrando una capacità di agire con proposito e consapevolezza.

Cassazione n. 17962/2015: la perizia medica ha rivelato che la donna soffre di un disturbo di personalità combinato con un ritardo mentale moderato, una condizione stabile e irreversibile. Questa condizione la rende incapace di gestire patrimoni complessi, ma non le impedisce di amministrare piccole somme di denaro o di provvedere alle necessità quotidiane. Di conseguenza, il tribunale ha stabilito che non sussistono i presupposti per l’inabilitazione, poiché non è stata dimostrata né prodigalità, né dipendenza da alcol o droghe, né sordomutismo o cecità dalla nascita.

Differenze tra inabilitazione e interdizione

Caratteristica Inabilitazione Interdizione
Requisito Incapacità parziale Incapacità totale
Capacità di agire Limitata Totalmente revocata
Atti che può compiere Ordinaria amministrazione Nessun atto giuridico
Necessità di assistenza Curatore per atti straordinari Tutore per tutti gli atti

 

 

Leggi anche: La capacità giuridica

pensione di inabilità

Pensione di inabilità Pensione di inabilità: guida completa sull'istituto, requisiti, normativa, funzionamento, perdita, domanda e giurisprudenza

Cos’è la pensione di inabilità?

La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore di soggetti che, a causa di una patologia o infortunio, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Questa pensione rientra tra le prestazioni previdenziali ed è distinta dall’assegno ordinario di invalidità, che viene riconosciuto a coloro che presentano una capacità lavorativa nella misura inferiore ad un terzo.

Normativa di riferimento

La disciplina della pensione di inabilità è regolata da:

  • Legge 12 giugno 1984, n. 222: che disciplina l’invalidità, l’inabilità e la reversibilità delle pensioni.
  • Circolari INPS: che forniscono dettagli operativi e aggiornamenti normativi.
  • Codice Civile (art. 38 Costituzione): che sancisce il diritto all’assistenza e alla previdenza sociale per i lavoratori inabili.

A chi spetta la pensione di inabilità?

La pensione di inabilità può essere richiesta da coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

  • invalidità totale e permanente: impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  • contributi versati: almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni antecedenti la domanda.
  • iscrizione a un ente previdenziale: il richiedente deve essere assicurato presso l’INPS.

Come funziona la pensione di inabilità?

L’importo della pensione di inabilità viene calcolato sulla base dei contributi versati dal lavoratore fino al momento della cessazione dell’attività. Il calcolo avviene secondo il sistema misto o contributivo, a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

Il pensionato può essere sottoposto a visite periodiche di revisione da parte delle commissioni medico-legali dell’INPS per confermare la persistenza dello stato di inabilità.

Quando si perde la pensione di inabilità?

La pensione di inabilità cessa nei seguenti casi:

  • ripresa dell’attività lavorativa: il beneficiario torna a svolgere un’attività lavorativa remunerata;
  • mancata conferma dell’inabilità: in caso di revisione negativa da parte dell’INPS;
  • trasformazione in pensione di vecchiaia: al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi;
  • decesso del beneficiario: in tal caso, la pensione può essere convertita in pensione ai superstiti per i familiari aventi diritto.

Come fare domanda?

La domanda deve essere presentata all’INPS attraverso:

  • il portale INPS: accedendo con SPID, CIE o CNS.
  • i patronati e CAF: che offrono assistenza gratuita.
  • il contact Center INPS: chiamando il numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare.

Questi i documenti richiesti a corredo della domanda:

  • documento di identità e codice fiscale.
  • certificato medico introduttivo rilasciato dal medico curante.
  • documentazione sanitaria che attesta l’inabilità totale e permanente.
  • estratto contributivo INPS.

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno emesso diverse sentenze in materia di pensione di inabilità:

  • Cassazione n. 19485/2024: il requisito della “vivenza a carico” per il riconoscimento della pensione di inabilità richiede la dimostrazione che il genitore forniva un sostegno economico continuativo e prevalente al figlio inabile, andando oltre la semplice convivenza e senza richiedere una totale dipendenza finanziaria. L’accertamento di questo requisito è affidato alla valutazione del giudice di merito.
  • Cassazione n. 23752/2020: se una sentenza definitiva ha riconosciuto il diritto a una pensione o a un assegno di invalidità, ma l’INPS lo revoca, quella sentenza rimane vincolante. Ciò significa che l’INPS non può rimettere in discussione il diritto accertato, a meno che non siano cambiate le condizioni di fatto o di diritto. Per giustificare la revoca, l’INPS deve dimostrare che la situazione dell’assicurato è migliorata rispetto a quando il giudice ha emesso la sentenza. Questo può includere un miglioramento della salute o un aumento del reddito dovuto a un lavoro adatto alle capacità dell’assicurato.

 

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ore d'aria al 41-bis

Ore d’aria al 41-bis: limite di due ore illegittimo Ore d’aria nel regime 41-bis: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il limite di due ore

Ore d’aria nel regime 41-bis

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge sull’ordinamento penitenziario. In particolare, la Corte ha censurato la norma nella parte in cui imponeva un limite massimo di due ore al giorno per la permanenza all’aperto dei detenuti in regime speciale.

Ore d’aria nel 41-bis: cosa cambia dopo la sentenza?

La decisione della Corte Costituzionale è nata da una questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, il quale non ha messo in discussione l’intero regime differenziato 41-bis, ma ha esaminato un aspetto specifico della normativa: il diritto dei detenuti a trascorrere tempo all’aperto.

Con questa pronuncia, la permanenza all’aria aperta per i detenuti in regime speciale – non sottoposti a sorveglianza particolare – torna a essere regolata dall’articolo 10 dell’ordinamento penitenziario, che prevede:
Un minimo di quattro ore al giorno all’aperto.
La possibilità di riduzione a due ore solo per giustificati motivi.

Un trattamento ingiustificato

La Corte ha sottolineato che nel regime 41-bis le ore d’aria vengono trascorse all’interno del gruppo di socialità, un piccolo gruppo di detenuti (massimo quattro persone), accuratamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria. Pertanto, la riduzione delle ore di permanenza all’aperto non offre alcun vantaggio in termini di sicurezza, che è già garantita dalla separazione dei gruppi e dalle misure di controllo adottate.

La restrizione, invece, risulta irragionevole e lesiva del principio di umanità della pena, poiché limita in misura sproporzionata la possibilità per i detenuti di beneficiare di aria e luce naturale, senza apportare benefici concreti alla collettività.

Verso un trattamento più conforme ai diritti umani

Secondo la Corte, l’estensione del tempo all’aperto per i detenuti del 41-bis rappresenta un passo avanti nel rispetto della dignità umana, contribuendo a migliorare le condizioni di detenzione non solo in termini oggettivi, ma anche nella percezione dei detenuti.