agevolazione prima casa

Agevolazione prima casa: due anni per vendere Agevolazione prima casa: la legge di bilancio 2025 concede due anni di tempo per vendere la casa acquistata con i benefici fiscali e conservarli

Legge di Bilancio 2025: più tempo per vendere

La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025, introduce un’importante novità relativa all’agevolazione “prima casa”. Si avrà infatti più tempo per vendere l’immobile già posseduto senza perdere il beneficio fiscale dell’imposta di registro del 2%.

Nuovi termini: da uno a due anni

Fino al 31 dicembre 2024, chi acquistava una nuova casa con agevolazioni “prima casa” aveva solo un anno per vendere o donare l’abitazione precedente. Dal 2025, il termine è stato raddoppiato a due anni, offrendo maggiore flessibilità ai proprietari.

Questa modifica riguarda:

  • chi stipula un rogito dal 1° gennaio 2025;
  • chi ha stipulato un rogito nel 2024, ma non ha venduto la prima casa entro la fine dell’anno.

Non rientra nella nuova normativa chi ha già superato il vecchio termine di un anno per la vendita e ha stipulato il rogito prima del 1°gennaio 2025.

Agevolazione “prima casa”: requisiti

Per beneficiare della nuova agevolazione, è necessario rispettare però anche le condizioni che seguono;:

  1. l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville) e A/9 (castelli);
  2. l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto o dimostrare di svolgere lì attività lavorativa o di studio;
  3. l’acquirente non deve possedere altre abitazioni nello stesso Comune in cui si trova quella che beneficia delle agevolazioni e non deve essere proprietario, nemmeno in quota, di altre case acquistate con agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale.

Se si possiede una casa non agevolata nello stesso Comune, questa deve essere venduta prima del nuovo acquisto.

Benefici fiscali dell’agevolazione “prima casa”

Si ricorda che la normativa “prima casa” offre vantaggi economici significativi:

  • IVA ridotta dal 10% al 4% per acquisti da imprese costruttrici;
  • imposta di registro ridotta dal 9% al 2% per acquisti da privati;
  • imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna per acquisti da privati e 200 euro per acquisti da imprese. In caso di successione invece, si applica una somma fissa di 200 euro anziché l’aliquota del 3%.

Impatto della nuova normativa

L’estensione del termine a due anni favorisce chi vuole cambiare casa senza pressioni. Si agevola il mercato immobiliare e si offrono tempi più gestibili per la vendita della vecchia abitazione. I benefici si riflettono su proprietari, acquirenti e operatori del settore. La Legge di Bilancio 2025 offre in questo modo nuove opportunità a chi desidera acquistare una casa con agevolazioni fiscali, sostenendo al contempo la dinamicità del mercato immobiliare.

 

Leggi anche: Legge bilancio 2025: tutte le misure

avvocato del genitore

L’avvocato del genitore tutela anche i figli Nei procedimenti in materia di famiglia, l'avvocato del genitore tutela in automatico anche i figli

Procedimenti in materia di famiglia: difesa estesa

Il ruolo dell’avvocato del genitore, nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, non si limita alla difesa del rappresentato. Il legale deve tutelare anche gli interessi del minore coinvolto. Lo afferma il Consiglio Nazionale Forense, in un recente caso disciplinare che si è concluso con l’emanazione della sentenza n. 291/2024.

Diritto di visita: omessa informazione legale controparte

Una avvocata viene sottoposta a un giudizio disciplinare per presunta violazione dell’articolo 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense. Secondo l’accusa, la professionista avrebbe omesso di informare il legale della controparte del deposito di un ricorso giudiziale durante le trattative stragiudiziali avviate. La questione riguarda in particolare la regolamentazione del diritto di visita e l’assegno di mantenimento di un figlio minore.

L’avvocato di controparte sostiene che l’avvocata abbia omesso di comunicargli l’avvenuto deposito del ricorso prima di un incontro, avvenuto il 6 novembre 2017. L’incontro era finalizzato a trovare un accordo stragiudiziale, ma il ricorso era già stato depositato il 3 novembre 2017.

Obbligo di informazione della controparte

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Trento l’avvocata ha violato l’obbligo deontologico di informare il collega avversario dell’interruzione delle trattative e dell’inizio di un procedimento giudiziario. La ricorrente, a sua difesa, sostiene di aver preannunciato in realtà il deposito del ricorso. Le prove documentali e le testimonianze raccolte non hanno però confermato questa comunicazione con sufficiente chiarezza.

Per il CDD anche in caso di mancata interruzione formale delle trattative, il comportamento dell’avvocata è comunque contrario ai principi di colleganza e trasparenza richiesti dal Codice Deontologico. Considerata tuttavia la gravità ridotta della violazione, il CDD irroga la sanzione dell’avvertimento.

Procedimenti in materia di famiglia: ruolo dell’avvocato

Il caso mette in evidenza un principio fondamentale nei procedimenti familiari: lavvocato del genitore rappresenta anche, indirettamente, gli interessi del minore. La giurisprudenza sottolinea che il legale non deve limitarsi infatti a tutelare il diritto di difesa del cliente, ma deve agire per ridurre il conflitto tra le parti, proteggendo il benessere del minore.

Nel caso in questione, il deposito del ricorso senza una chiara comunicazione alla controparte ha alimentato il contenzioso, anziché contenerlo. L’avvocata, accettando di partecipare all’incontro del 6 novembre, ha implicitamente riconosciuto l’esistenza di trattative. Il ricorso già depositato tuttavia ha reso queste trattative solo apparenti.

Obbligo di trasparenza e comunicazione

L’articolo 46, comma 7, CDF impone all’avvocato di comunicare tempestivamente al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali. Questo obbligo mira a garantire chiarezza nei rapporti professionali, evitando malintesi che possano compromettere il dialogo tra le parti.

Nel caso di specie, la mancanza di una comunicazione esplicita ha pregiudicato la fiducia tra i legali, con ripercussioni dirette sul procedimento. Il CDD ha sottolineato che l’avvocata avrebbe dovuto informare tempestivamente la controparte del deposito del ricorso, anche per garantire un quadro chiaro della situazione processuale.

L’interesse superiore dei minori

Nei procedimenti familiari, l’interesse superiore del minore deve prevalere su ogni altra considerazione. L’avvocato, in qualità di rappresentante legale di un genitore, assume un ruolo di responsabilità nei confronti del minore. La funzione del legale non si limita quindi a rappresentare il cliente, ma include un dovere di protezione nei confronti dei minori coinvolti.

Il CNF, dinnanzi al quale è giunta la questione disciplinare, ribadisce che l’avvocato deve adottare un approccio collaborativo e trasparente, mirato a ridurre il conflitto e a favorire soluzioni condivise. Questo principio assume un rilievo ancora maggiore nei casi di diritto di famiglia, dove le decisioni prese dai genitori e dai loro rappresentanti legali hanno un impatto diretto sul benessere dei figli.

 

Leggi anche: Rito di famiglia: come cambia dopo i correttivi

Allegati

Collegato lavoro: le indicazioni dell’INL Il collegato lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, spiegato dall’Ispettorato del Lavoro con una nota che indica cosa cambia per datori e lavoratori

Collegato lavoro e nota INL

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, la Legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato lavoro”. Il provvedimento introduce importanti modifiche normative nel settore del lavoro. Tra gli interventi, si evidenziano novità significative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione della cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e le procedure di conciliazione. Con queste disposizioni, la L. n. 203/2024 mira a modernizzare il quadro normativo del lavoro, introducendo maggiore flessibilità e trasparenza per aziende e lavoratori. L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 ha fornito le prime indicazioni su questo testo normativo.

Sicurezza sul lavoro

L’articolo 1 modifica il D.Lgs. n. 81/2008, introducendo obblighi di comunicazione annuali per il Ministro del Lavoro, che dovrà riferire alle Camere sullo stato della sicurezza e sulle misure da adottare. Cambiano anche le regole per la sorveglianza sanitaria: la competenza sui ricorsi passa alle aziende sanitarie locali. Inoltre, sarà possibile utilizzare locali sotterranei per attività lavorative, purché siano rispettati requisiti specifici di salubrità, ventilazione e illuminazione, con una procedura di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

Modifiche alla cassa integrazione

L’articolo 6 ridefinisce le regole sulla compatibilità tra la cassa integrazione e lo svolgimento di altre attività lavorative. I lavoratori che svolgono un impiego subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale perdono il diritto al trattamento per le giornate lavorate. La mancata comunicazione preventiva all’INPS comporta la decadenza dal beneficio.

Somministrazione di lavoro

L’articolo 10 del collegato lavoro modifica il D.Lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di somministrazione. Tra le novità principali, si elimina la possibilità di superare i 24 mesi per i contratti di somministrazione a tempo determinato senza costituire un rapporto stabile. Inoltre, vengono esclusi dai limiti quantitativi  determinati lavoratori tra cui quelli assunti dal somministratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli stagionali e quelli impiegati nelle start up.

Attività stagionali: chiarimenti del collegato lavoro

Si chiarisce che le attività stagionali includono, oltre a quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963, quelle legate a esigenze tecniche o ai cicli produttivi, come previsto dai contratti collettivi. Questo garantisce maggiore flessibilità per le aziende che operano in settori caratterizzati da variazioni stagionali.

Periodo di prova nei contratti a termine

L’articolo 13 del collegato lavoro regola la durata del periodo di prova nei contratti a termine. Per contratti inferiori a sei mesi, il periodo di prova non può superare 15 giorni; per contratti fino a un anno, il limite massimo è di 30 giorni. La proporzionalità tra durata del contratto e periodo di prova garantisce maggiore equità.

Lavoro agile

L’articolo 14 stabilisce che i datori di lavoro debbano comunicare al Ministero del Lavoro, entro cinque giorni il nome del lavoratore, la data di avvio o di cessazione delle attività in modalità agile, entro 5 giorni dall’avvio, dall’evento modificativo della durata o dalla cessazione del periodo di lavoro  svolto in modalità agile. La norma introduce maggiore chiarezza procedurale per le imprese e gli organi di controllo.

Contratti misti e regime forfetario

L’articolo 17 rivede le condizioni per accedere al regime forfetario. I professionisti che lavorano part-time per grandi aziende (con oltre 250 dipendenti) e svolgono attività autonoma con contratti certificati possono accedere al regime agevolato, evitando sovrapposizioni tra prestazioni subordinate e autonome.

Contratto di apprendistato duale

L’articolo 18 introduce la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante o di alta formazione, dopo il conseguimento della qualifica, del diploma professionalizzante, del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore consentendo così una continuità formativa e professionale. Questo favorisce l’integrazione tra istruzione e mondo del lavoro.

Collegato lavoro: le dimissioni di fatto

L’articolo 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata prolungata, che ora equivale a dimissioni volontarie. I datori di lavoro devono comunicarlo all’Ispettorato del Lavoro, che può verificare la legittimità della segnalazione. La nota ricorda che alle dimissioni di fatto non si applica la procedura delle dimissioni online.

Conciliazione telematica

L’articolo 20 prevede che le procedure di conciliazione previste dal codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica. Un decreto interministeriale definirà le regole tecniche, favorendo l’efficienza dei procedimenti.

 

Leggi anche: Collegato Lavoro: cosa prevede

dl lavoro

Dl Lavoro è legge: cosa prevede Convertito dalla legge n. 199/2024 il Dl Lavoro n. 160/2024, che contrasta il lavoro sommerso e recluta nuovo personale docente per attuare al meglio il PNRR

DL Lavoro n. 160/2024: convertito in legge

La legge n. 199/2024 ha convertito con modifiche il decreto Lavoro n. 160/2024, che era stato approvato dal Governo e in vigore dal 29 ottobre 2024.

Leggi il testo coordinato del dl n. 160/2024 e della legge di conversione

Il provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” si compone di 12 articoli, raggruppati in tre capi: lavoro, sistema universitario e istruzione.

DL Lavoro: lotta al lavoro sommerso

L’articolo 1 dedicato al contrasto del lavoro sommerso, prevede che dal 1° gennaio 2026 vengano introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva. Questa previsione vuole promuovere il rispetto degli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia, dopo aver sentito l’INPS e l’Ispettorato nazionale del Lavoro, dovranno approvare i primi due ISAC entro il 31 dicembre 2025. Dovranno quindi individuare ulteriori 6 settori a rischio di evasione contributiva entro il 31 agosto 2026.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà consentire l’accesso al portale nazionale del sommerso alle amministrazioni pubbliche e agli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.

Per contrastare la disoccupazione l’articolo 2 del provvedimento riconosce ai dipendenti dei datori di lavoro, anche artigiani, un’integrazione al reddito. La disposizione si rivolge in particolare agli artigiani, che nel semestre precedente abbiano occupato fino a 15 addetti nei settori tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature e conciario.

L’articolo 3 stabilisce che un decreto del Presidente del Consiglio, che dovrà essere adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà stabilire annualmente, in misura percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, da destinare alle crisi occupazionali che compiscono i soggetti impiegati in questi settori.

Reclutamento e Consiglio Universitario Nazionale

L’art. 4 istituisce i quadrimestri quarto e quinto, successivi ai tre quadrimestri previsti dal bando del 2023. Il tutto per garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR.

Nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale, il decreto prevede che lo stesso continui a operare nella composizione attuale fino al 31 luglio 2025. A questa novità consegue la proroga fino a tale data dei mandati dei componenti attuali del Consiglio.

Per contrastare il problema abitativo degli universitari il decreto prevede che gli  immobili sequestrati alla criminalità organizzata vengano destinati a residenze e alloggi universitari. A tale fine la legge riconosce poteri e ruoli specifici alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Il provvedimento autorizza inoltre la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 e il 2025 per completare l’ammodernamento del Campus del Politecnico Campus Nord di Bovisa, Milano.

Istruzione: promozione ITS Academy e personale

Vengono stanziate risorse per potenziare strutture e laboratori e per ampliare l’offerta formativa attraverso la promozione di percorsi negli ITS Academy.

L’articolo 9 precisa invece che i vincitori dei concorsi disposti per ricoprire i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano preso parte solo con il possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, nel primo anno di servizio, ossia 2024/2025 debbano conseguire l’abilitazione, conseguendo il CFU.

Disposto, invece, nell’articolo 10, l’aumento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, di 13.700.000 euro, anche per supportare le azioni relative al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

Infine, l’articolo 11 prevede l’incremento dell’autorizzazione di spesa per fornire alle famiglie meno abbienti i libri di testo.

 

Leggi anche: Lavoro nero: come funzionano le sanzioni

processo penale telematico

Processo penale telematico: termini deposito dal 2025 Processo penale telematico: il DM n. 206 del 27 dicembre 2024 rimodula i termini per il deposito telematico degli atti

Processo penale telematico: cosa prevede il nuovo dm

Il Ministro della Giustizia ha adottato il Decreto n. 206 del 27.12.2024, che modifica il precedente regolamento sul processo penale telematico. Il provvedimento, che modifica l’articolo 3 del decreto n. 217/2023, introduce importanti novità sui depositi telematici degli atti nei procedimenti penali. Vediamo più in dettaglio i principali cambiamenti,

Obbligo deposito telematico: nuovi scaglioni temporali

Dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie diventa obbligatorio nei seguenti uffici giudiziari penali:

  • Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  • Procura europea;
  • Sezione del giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale ordinario;
  • Tribunale ordinario;
  • Procura generale presso la corte d’appello (limitata ai procedimenti di avocazione).

Eccezioni e proroghe per il deposito non telematico

Il decreto prevede alcune deroghe temporanee all’obbligo del deposito telematico.

  • Fino al 31 dicembre 2025: nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, nella Procura europea e nelle sezioni del GIP dei Tribunali ordinari i soggetti interni ed esterni possono utilizzare modalità non telematiche per depositare atti relativi a procedimenti diversi da quelli regolati dal libro V, titolo IX (udienza preliminare), dal libro V (per decreto), Vbis (messa alla prova) del codice di procedura penale. Anche per atti relativi all’archiviazione (art. 408,409, 410, 411 e 415 p.p) e alla riapertura delle indagini (art. 4141 c.p.p), il deposito non telematico è consentito.  Sempre fino a questa data negli uffici del tribunale ordinario e in quelli delle sezioni del GIP dei tribunali ordinari i soggetti interni ed esterni abilitati possono depositare anche con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti  di cui al libro IV c.p.p e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
  • Fino al 31 marzo 2025: è ammesso il deposito non telematico per l’iscrizione delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale) e per gli atti relativi ai procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I (abbreviato) III (direttissimo) e IV (immediato, del codice di procedura penale, impugnazioni comprese.

Processo penale telematico: estensione obbligo dal 2027

Dal 1° gennaio 2027, l’obbligo del deposito telematico (anche ai procedimenti in materia di  misure di  prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale) è esteso anche ai seguenti uffici:

  • Ufficio del giudice di pace;
  • Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  • Tribunale per i minorenni;
  • Tribunale di sorveglianza;
  • Corte d’appello;
  • Procura generale presso la corte d’appello;
  • Corte di Cassazione;
  • Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Fino al 31.12.2026 in tutti questi uffici il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può essere effettuato anche in modalità telematica, previa attestazione della funzionalità dei sistemi informatici.

Fino al 31.12.2026 negli uffici del Giudice di Pace, nelle corti di appello e nelle procure generali presso le corti d’appello, i soggetti esterni abilitati potranno depositare in modalità telematica atti, documenti, richieste e memorie.

Gli avvocati possono ancora utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di atti nei casi in cui le modalità telematiche non siano obbligatorie. Questa opzione garantisce una maggiore flessibilità durante il periodo di transizione.

Finalità e prospettive future

Questo regolamento si propone di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. La transizione al digitale consentirà una gestione più snella e trasparente degli atti giudiziari. Con l’estensione graduale dell’obbligo telematico, il decreto garantisce una fase di adattamento per tutti i soggetti coinvolti. Le varie scadenze rappresentano tappe importanti verso una completa digitalizzazione del sistema penale. Il processo penale telematico diventa così una realtà sempre più concreta, in linea con le esigenze di modernizzazione della giustizia italiana.

 

Leggi anche: Processo penale telematico: cos’è e come funziona

Allegati

giurista risponde

Omesso versamento ritenute in caso di situazione economica di difficoltà In materia di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali può integrare una causa di esclusione della responsabilità penale l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta in presenza di una situazione economica di difficoltà?

Quesito con risposta a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini

 

Costituisce costante indirizzo di legittimità quello per cui, nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto (Cass. pen., sez. III, 19 agosto 2024, n. 32682).

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo sul piano dell’effettiva rimproverabilità al ricorrente degli omessi versamenti previdenziali e assistenziali.

In primo e secondo grado era stata affermata la responsabilità penale dell’imputato in relazione al reato continuato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli anni 2016 e 2017.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando, per quanto qui di interesse, l’erronea individuazione dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, la difesa ha lamentato l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito di ogni apprezzamento in punto di esigibilità soggettiva non avendo considerato quanto dedotto nell’atto di appello in ordine alla crisi d’impresa.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, accogliendo il ricorso, ha ribadito un costante indirizzo di legittimità secondo cui nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto.

Alla luce di tale principio di diritto i giudici di legittimità hanno affermato che correttamente la difesa ha lamentato la mancata valutazione delle allegazioni difensive, e della documentazione allegata, concernenti l’importante crisi preceduta dal crollo del fatturato che aveva colpito la società. In particolare, il ricorrente aveva evidenziato: che la società era stata costretta a lavorare in perdita in regime di mono-committenza per un unico cliente; l’impossibilità di accedere al credito bancario; la revoca degli affidamenti; gli elevati tassi applicati da altro istituto di credito.

Tali allegazioni sono ritenute dalla Corte potenzialmente idonee a incidere sulla complessiva valutazione della vicenda in termini di effettiva rimproverabilità al soggetto agente. Pertanto, il Collegio annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello.

 

(*Contributo in tema di “Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in caso di situazione economica di difficoltà”, a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

responsabilità contrattuale

Responsabilità contrattuale: la guida Responsabilità contrattuale: istituto che prevede l’obbligo del debitore di risarcire  al creditore il danno causato dal proprio inadempimento

Responsabilità contrattuale: cos’è

Il nostro ordinamento giuridico prevede due principali forme di responsabilità civile: quella contrattuale e quella extracontrattuale. Sebbene entrambe mirino a riparare il danno causato a un soggetto, esse si fondano su presupposti e meccanismi differenti. In questo articolo ci concentreremo sulla responsabilità contrattuale, che rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento giuridico, volto a tutelare i diritti dei creditori e a garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Di questo istituto è importante analizzare i fondamenti, le caratteristiche e le differenze rispetto alla responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale: norma di riferimento

La responsabilità contrattuale trova il suo fondamento nell’inadempimento di un’obbligazione assunta in forza di un contratto o di un altro atto o fatto idoneo a produrla. L’articolo 1218 del codice civile stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile.

La diligenza del debitore

Il debitore, nell’adempiere la propria obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Questo significa che deve agire con la prudenza e l’attenzione che una persona normalmente previdente adopera per i propri affari. Nel caso di attività professionali, la diligenza richiesta è quella specifica del professionista medio.

L’onere della prova

Una delle principali differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale riguarda l’onere della prova. Nel caso della responsabilità contrattuale, si applica il principio della presunzione di colpa del debitore. Ciò significa che il creditore danneggiato deve provare l’esistenza del contratto, l’inadempimento del debitore e l’entità del danno subito. Spetterà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, come un evento imprevedibile e inevitabile.

Il risarcimento del danno

Il danno risarcibile in caso di responsabilità contrattuale comprende sia il danno emergente, ossia la perdita effettivamente subita dal creditore, sia il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno. Tuttavia, se l’inadempimento non è doloso, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.

La prescrizione

L’azione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile. Questo termine può essere ridotto in presenza di disposizioni specifiche relative a determinate tipologie di contratti.

Differenze con responsabilità extracontrattuale

La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è di fondamentale importanza, in quanto comporta diverse conseguenze in termini di onere della prova, risarcimento del danno e termini di prescrizione. La responsabilità contrattuale trova la sua fonte nel contratto o in un fatto idoneo a produrre obbligazioni.  La distribuzione dell’onere della prova prevede che il  creditore provi l’inadempimento e il danno, mentre il debitore l’impossibilità della prestazione. Il  danno risarcibile comprende sia il danno emergente che il lucro cessante, ma può essere limitato al danno prevedibile se l’inadempimento non è doloso. Salvo diversa disposizione di legge il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.

La responsabilità contrattuale trova la sua origine in un fatto illecito (comportamento contrario a norme di legge, di costume o di contratto). La distribuzione dell’onere probatorio prevede che il danneggiato debba provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (fatto dannoso, dolo o colpa, nesso di causalità, danno ingiusto). Il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento di tutti i danni, prevedibili e non prevedibili. Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni.

Responsabilità contrattuale: ultime della Cassazione

Vediamo come si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione sulla responsabilità contrattuale:

Cassazione n. 28420/2024: L’articolo 1218 del codice civile esonera il creditore dell’obbligazione non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, attribuendo al debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento siano stati causati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, tale disposizione non solleva il creditore dall’obbligo di dimostrare il nesso causale tra la condotta del debitore e l’inadempimento che costituisce la fonte del danno di cui si chiede il risarcimento. L’assorbimento del nesso eziologico nell’inadempimento, infatti, non implica la sua irrilevanza né sul piano sostanziale né su quello processuale. In particolare, non elimina la necessità di valutare le ricadute sulla distribuzione dell’onere probatorio. Tale assorbimento deve essere interpretato come una forma di prova presuntiva della sua esistenza, fondata sul fatto che, nella normalità dei casi, il nesso causale è intrinsecamente legato all’inadempimento stesso. Questo perché l’inadempimento si concretizza nella violazione dell’interesse del creditore, che a sua volta rappresenta l’evento dannoso da cui discendono le conseguenze risarcitorie. In altre parole, il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno è generalmente implicito nella natura stessa dell’inadempimento, ma ciò non esime il creditore dal fornire adeguata dimostrazione, ove necessario, dell’esistenza di tale collegamento causale nei termini richiesti dalla fattispecie concreta. (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 9 maggio 2024).

Cassazione n. 30439/2024: L’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, analogamente a quella risarcitoria derivante da responsabilità extracontrattuale, deve essere qualificata come debito di valore e non di valuta. Essa rappresenta il surrogato dell’utilità concreta che il creditore avrebbe ottenuto se la prestazione contrattuale fosse stata adempiuta. Di conseguenza, nel calcolo del risarcimento si deve considerare l’eventuale svalutazione monetaria intervenuta nel tempo, senza che sia necessario per il creditore dimostrare o allegare il maggior danno previsto dall’art. 1224, secondo comma, del codice civile.

 

Leggi anche: Responsabilità precontrattuale

ape social domanda

Ape social: la guida Cos’è l’Ape social, quali sono i requisiti per ottenerla, i limiti, le modalità e i termini da rispettare per fare domanda

Cos’è l’Ape social

L’Ape social consiste in una indennità che viene erogata dall’INPS e pagata dallo Stato, a cui possono accedere solo determinate categorie di lavoratori che si trovano in situazioni meritevoli di particolare tutela per accompagnarli alla pensione di vecchiaia.

La misura ha subito alcune restrizioni in virtù della legge di bilancio n. 213/2023 per il 2024 ed è stata confermata fino al 31.12.2025 dalla legge di bilancio 2025.

Ape sociale: i destinatari della misura

Il primo requisito che la legge richiede per poter accedere alla misura è quello anagrafico. Per beneficiare dell’Ape social il richiedente deve aver compiuto 63 anni e 5 mesi.

I richiedenti devono appartenere inoltre alle seguenti categorie di lavoratori:

  • invalidi civili con una percentuale minima di invalidità del 74%;
  • lavoratori subordinati, che da almeno 7 anni, nel corso degli ultimi 10, o che negli ultimi 6 durante gli ultimi 7, svolgono attività definite “gravose”;
  • i caregiver che negli ultimi 6 mesi e al momento della richiesta si occupano dell’assistenza del coniuge o di un parente di primo grado che presenti un handicap “grave” o che si prendono cura di un parente di secondo grado che abbia i genitori o il coniuge di età superiore a 70 anni o che siano invalidi o deceduti;
  • soggetti disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale del contratto, scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato purché abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 3 anni e non beneficino più dell’indennità di disoccupazione.

A questi requisiti si deve accompagnare quello contributivo che è di 36 anni per la categoria dei lavoratori impiegati in attività “gravose”, mentre per gli altri è di 30 anni. Il requisito contributivo per le madri lavoratrici viene ridotto almeno di 12 mesi per ogni figlio, fino a uno sconto massimo di 2 anni.

La misura spetta se l’attività lavorativa è cessata.

Compatibilità con redditi da lavoro

Anche nel 2025, l’Ape sociale può essere riconosciuta altresì a coloro che percepiscano redditi da lavoro autonomo purché svolto in modalità occasionale e purché l’importo non superi i 5000 euro annui.

La misura invece è del tutto incompatibile con la titolarità della pensione diretta.

Domanda Ape social 2025

Per ottenere l’APE Sociale nel 2025, è necessario presentare due domande all’INPS: una per la certificazione del diritto e una per la richiesta della prestazione. La domanda di certificazione può essere inoltrata in tre finestre temporali:

  • entro il 31 marzo, con risposta dall’INPS entro il 30 giugno;
  • entro il 15 luglio, con risposta entro il 15 ottobre.
  • dal 16 luglio al 30 novembre, periodo in cui le domande vengono elaborate solo se ci sono risorse residue per l’anno in corso.

Se i requisiti vengono maturati a marzo, la domanda di certificazione deve essere presentata entro fine mese. È possibile inoltrare contemporaneamente anche la domanda di prestazione, purché tutti i requisiti siano già soddisfatti, accelerando così l’avvio del beneficio.

Secondo la Circolare INPS 100/2017, l’indennità APE Sociale decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Ad esempio, una richiesta inviata a marzo consentirà di ricevere la prestazione da aprile. Questa strategia può ottimizzare i tempi di approvazione e di erogazione del beneficio.

Erogazione Ape social

Una volta presentata la domanda la misura, che non può comunque superare l’importo massimo di 1.500,00 euro, viene erogata, in genere, a partire dal mese successivo.

E’ bene precisare altresì che l’Ape social non prevede il riconoscimento di tredicesima o rivalutazione dell’importo, la stessa inoltre fa reddito, per cui è sottoposta a imposizione fiscale, infine nel periodo in cui la stessa viene fruita non vengono accreditati contributi.

Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle Il decreto riscossione n. 110/2024 e il dm attuativo del 27.12.2024 prevedono il discarico automatico, il riaffidamento e nuove forme di dilazione

Decreto riscossione: cosa prevede

Decreto riscossione n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 184 del 07 agosto 2024. Il provvedimento, che interviene sul riordino del sistema nazionale della riscossione, si è reso necessario a causa dei 1.200 miliardi di euro di debiti fiscali ancora da riscuotere.

Il decreto in vigore dall’8 agosto 2024, composto da 19 articoli, tocca diversi aspetti dell’attività di riscossione, dalla pianificazione agli adempimenti, dal discarico automatico al riaffidamento degli incarichi.

Tra gli interventi più importanti quelli sulle dilazioni di pagamento. Di sicuro interesse anche quelli sulla riscossione nei confronti dei soggetti che sono coobbligati solidali, sull’adeguamento delle disposizioni relative alla concentrazione della riscossione nell’accertamento e quelli sulla compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.

Vediamo le misure principali del decreto destinate a incidere maggiormente sui contribuenti.

Attività di riscossione: pianificazione annuale

L’attività di riscossione, anche in base a logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, dovrà essere pianificata annualmente. Da questa previsione però non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal 1° gennaio 2025 gli adempimenti a carico dell’agente di riscossione prevedono il tempestivo tentativo di notifica della cartella e degli altri interruttivi della prescrizione. Nell’attuare detti adempimenti l’agente deve conformare la sua attività al piano annuale ed entro la fine di ogni mese deve trasmettere all’ente creditore le informazioni relative allo stato delle procedure di riscossione del mese precedente.

Discarico automatico e differimento

Le quote affidate all’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2025 e non riscosse verranno discaricate in modo automatico al 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all’affidamento.

L’Agenzia però può comunicare il discarico anticipato all’ente creditore:

  • se le quote sono relative a fallimenti o liquidazioni giudiziali chiusi;
  • se previa verifica telematica, il debitore non ha beni su cui rivalersi;
  • se non ci sono nuovi beni rispetto ai quali, le attività finalizzate al recupero, si sono esaurite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.

Il decreto prevede l’esclusione provvisoria dal discarico automatico delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 in due diversi casi.

  1. Se al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di affidamento la riscossione è sospesa o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali.
  2. Se nel periodo compreso tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo sono stati presi accordi nel rispetto di quanto stabilito dal codice della crisi o sono intervenute dilazioni, agevolazioni o si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio o se, tra data di affidamento il 31 dicembre e il quinto anno successivo, la riscossione è stata sospesa per 18 mesi. Queste quote, al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all’affidamento, sono discaricate automaticamente.

Carichi riaffidati

Il credito è valido fino allo scadere del termine di prescrizione che decorre dall’ultimo atto di interruzione notificato in data anteriore al discarico automatico.

L’ente creditore può  quindi decidere di:

  • gestirlo autonomamente;
  • affidarlo in concessione a soggetti privati;
  • riaffidarlo per la durata di due anni all’agente della riscossione nazionale. Il riaffidamento, in questo caso, avviene solo se il debitore presenta nuovi e significativi elementi di natura reddituale o patrimoniale.

Commissione per il magazzino dell’Agenzia

Si vuole istituire una Commissione che si occupi di analizzare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate per formulare soluzioni relative al discarico parziale o totale dello stesso.

Estratto di ruolo non impugnabile

L’estratto di ruolo non è impugnabile. L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento se non sono stati notificati validamente possono essere impugnati  se il debitore riesce a dimostrare in giudizio che l’iscrizione a ruolo può arrecargli un pregiudizio in tutta una serie di casi sottoelencati:

  • Per effetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 36/2023).
  • Per la riscossione di somme di cui è creditore nei confronti di enti pubblici.
  • Per la perdita di benefici nel rapporto con la PA.
  • Nell’ambito delle procedure contemplate dal Codice della Crisi.
  • Per operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati.
  • Nell’ambito della cessione di azienda.

Decreto riscossione: in GU il decreto attuativo

Il decreto del Mef del 27 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, introduce nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione, applicabili alle istanze presentate dal 1° gennaio 2025. Questo provvedimento, che attua la Riforma della riscossione (Dlgs n. 110/2024), stabilisce criteri chiari per valutare lo stato di difficoltà del debitore e le nuove durate dei piani di rientro.

Principali novità

Parametri per definire lo stato di difficoltò del debitore:

  • per persone fisiche e imprese individuali il parametro principale è l’ISEE;
  • per altri soggetti invece si considerano l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione.

Rate massime dei piani di rientro

Per debiti fino a 120mila euro: non è necessaria una documentazione probatoria; basta unattestazione per accedere ai piani di rientro.

Durata massima dei piani:

  • 84 rate (2025-2026);
  • 96 rate (2027-2028);
  • 108 rate dal 2029.

Per debiti superiori a 120mila euro: se il debitore dimostra lo stato di difficoltà per debitori superiori a 120.000 euro sono previsti piani di rientro fino a 120 rate.

Sul numero delle rate incidono le date di presentazione delle istanze:

  • Da 85 a 120 rate (istanze presentate nel 2025 e 2026);
  • Da 97 a 120 rate (istanze presentate nel 2027 e 2028);
  • Da 109 a 120 rate per istanze presentate dal 1° gennaio 2029.

Il decreto prevede anche situazioni particolari di difficoltà.

  • Immobili inagibili: la difficoltà è automaticamente riconosciuta se l’immobile unico è inagibile per eventi straordinari.
  • Pubbliche amministrazioni: piano sempre a 120 rate, previa dichiarazione della difficoltà da parte del legale rappresentante.
  • Condomini: la difficoltà si fonda sull’indice Beta (rapporto tra debito totale e entrate ultimo rendiconto), che deve superare il 10%.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione un applicativo online per simulare il numero massimo di rate che potranno essere concesse in base alla propria situazione economica.

processo penale telematico (PPT)

Processo penale telematico: cos’è e come funziona Processo penale telematico: l’informatizzazione della giustizia penale ha fatto un salto in avanti grazie alla normativa sul deposito degli atti

Cos’è il processo penale telematico

Il processo penale telematico (PPT) può essere definito molto semplicemente come un processo penale basato sulla informatizzazione delle procedure che la legge pone a carico degli Uffici Giudiziari che compongono la Giustizia Penale nel suo complesso e degli avvocati.

PPT: evoluzione normativa

Di processo penale telematico (PPT) si parla in maniera strutturata a partire dal 2009. La svolta normativa più importante però si è realizzata nel corso del 2020, per limitare gli accessi  alle cancellerie. Dopo questa fase pandemica di emergenza il processo penale telematico è diventato uno degli obiettivi più importanti della riforma Cartabia del 2022, grazie al dlgs n. 150/2022, anche per la necessità di ridurre i tempi del processo e renderlo più efficiente, come richiesto dal P.N.R.R.

Le ultime riforme del processo penale hanno avuto come comune denominatore la digitalizzazione della giustizia, progetto che nasce dalla consapevolezza del passaggio dall’analogico al digitale per rendere la giustizia penale più efficiente, trasparente, rapida e accessibile.

Tralasciando le questioni più squisitamente tecniche relative agli atti nativi digitali e al fascicolo elettronico vediamo come, al momento, funziona il deposito degli atti nel processo penale, in base al decreto ministeriale che è entrato in vigore il 1 gennaio del 2024, perché la disciplina del deposito coinvolge l’aspetto principale del processo ossia la circolazione degli atti e dei documenti.

Deposito telematico

Il DM n. 217 del 29 dicembre 2023, pubblicato sulla GU il giorno successivo ed entrato in vigore dal 14 gennaio 2024, ha stabilito le regole per il deposito degli atti processuali penali.

Il decreto, se così si può dire, è destinato agli utenti abilitati interni (magistrati, cancellieri, addetti agli uffici dell’amministrazione della Giustizia) e a quelli abilitati esterni che si distinguono in pubblici (avvocatura dello Stato, avvocature distrettuali, procuratori e dipendenti pubblici di tutti i livelli che possono intervenire nel portale depositi) e privati, ossia gli avvocati.

Il deposito degli atti ai sensi della legge può essere effettuato solo attraverso il portale dei depositi telematici a cui si può accedere con Smartcard o SPID.

Disciplina transitoria e tappe del deposito telematico

Il DM n. 206 del 27.12.2024, adottato dal Ministro della Giustizia, introduce modifiche significative al regolamento sul processo penale telematico. Le principali novità riguardano l’obbligo del deposito telematico degli atti, con specifiche eccezioni e proroghe.

Ecco i punti salienti:

Obbligo di deposito telematico

Dal 1° gennaio 2025, diventa obbligatorio depositare atti, documenti, richieste e memorie in formato telematico presso:

  • Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  • Procura europea;
  • Sezioni del GIP (giudice per le indagini preliminari);
  • Tribunale ordinario;
  • Procura generale presso la corte d’appello (solo per i procedimenti di avocazione).

Deposito telematico facoltativo

Fino al 31 dicembre 2025, è consentito il deposito non telematico presso specifici uffici e in alcuni specifici casi tra cui:

  • Atti relativi all’archiviazione (artt. 408-415 c.p.p.) e alla riapertura delle indagini (art. 4141 c.p.p.).

Fino al 31 marzo 2025, è ammesso il deposito non telematico per:

  • Iscrizione delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.).
  • Procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

Dal 1° gennaio 2027, l’obbligo del deposito telematico si estenderà anche a nuovi uffici, tra cui:

  • Ufficio del giudice di pace;
  • Tribunale per i minorenni e relativa Procura;
  • Tribunale di sorveglianza;
  • Corte d’appello e Corte di Cassazione, incluse le relative procure generali.

Fino al 31 dicembre 2026, in alcuni uffici, il deposito telematico sarà facoltativo e in altri sarà subordinato alla funzionalità dei sistemi informatici. Gli avvocati potranno continuare a utilizzare la PEC nei casi in cui il deposito telematico non è obbligatorio, per garantire flessibilità nella fase di transizione.

 

Leggi anche:

Allegati