Reddito di cittadinanza: discriminante chiedere la residenza Per la Corte UE, il requisito della residenza di 10 anni richiesto per ottenere  il reddito di cittadinanza discrimina i cittadini stranieri

Reddito cittadinanza: discriminante la residenza per gli stranieri

Il requisito della residenza di 10 anni (di cui gli ultimi due necessariamente continuativi), richiesto dalla legge che disciplina il reddito di cittadinanza (decreto legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2020) è discriminante per gli stranieri. Incompatibili con la disciplina UE anche le sanzioni penali previste per le false dichiarazioni relative al suddetto requisito della residenza. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in relazione alle cause C-112/22 e C-223/22.

Reddito di cittadinanza: accusa di falso per il requisito della residenza

La vicenda ha inizio perché due cittadine straniere vengono accusate di aver dichiarato il falso in relazione al requisito della residenza di 10 anni necessario per ottenere il reddito di cittadinanza.

Per il Tribunale di Napoli competente la normativa italiana sul reddito di cittadinanza, che richiede il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, è discriminante per gli stranieri, anche se titolari di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, rispetto ai cittadini italiani.

Il requisito della residenza per lo straniero viola la parità di trattamento?

Il Tribunale di Napoli, nell’ambito dei procedimenti penali a carico delle due donne, si rivolge quindi alla quindi Corte di Giustizia UE per chiedere la corretta interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva UE 2003/109 sullo status dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo, in quanto lo stesso prevede che: “Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale.” 

Il Tribunale ha il dubbio che la normativa italiana sul reddito di cittadinanza, nel richiedere il requisito della residenza di 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi ai cittadini stranieri per accedere alla misura, sia contraria all’articolo 11 della Direttiva UE 2003/109, dedicato alla “parità di trattamento” se letto anche alla luce dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che garantisce l’accesso alle prestazioni sociali a coloro che risiedono o si spostino legalmente sul territorio dell’Unione Europea.

Requisito della residenza discrimina gli stranieri

In risposta alla questione sollevata dal Tribunale di Napoli la Corte UE chiarisce che il requisito della residenza di 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi rappresenta in effetti una forma di disseminazione indiretta nei confronti dei cittadini stranieri, che colpisce comunque anche i cittadini italiani che fanno ritorno in Italia dopo un periodo di residenza in un altro paese UE.

Risulta incompatibile con il diritto UE però anche la norma che prevede sanzioni penali nei confronti di coloro che dichiarano il falso in relazione al requisito della residenza necessario per accedere al reddito di cittadinanza.

Per questo la Corte UE, nel rispondere al quesito del Tribunale di Napoli dichiara che “Larticolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dellarticolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, devessere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina laccesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, lassistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”. 

giurista risponde

Ricorso avverso atti infra procedimentali È ammissibile il ricorso avverso atti infra procedimentali?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

No, è inammissibile il ricorso avverso atti infra procedimentali. – Cons. Stato, sez. I, 8 aprile 2024, n. 451.

Il Collegio ha evidenziato che: “Nel ricorso in esame la determinazione impugnata, avente ad oggetto la sospensione del procedimento disciplinare in virtù della pregiudiziale pendenza del procedimento penale nei confronti del ricorrente, costituisce atto endoprocedimentale, non solo adottato nell’interesse e a garanzia del ricorrente, ma soprattutto, privo di rilevanza lesiva nei suoi confronti”.

Si è inoltre evidenziato che anche secondo giurisprudenza civile: “In tema di procedimento amministrativo, il provvedimento finale a rilevanza esterna è impugnabile quale atto direttamente e immediatamente lesivo, mentre non sussiste l’interesse ad impugnare un atto privo di effetti immediati e diretti in quanto meramente endoprocedimentale”.

In conclusione, è inammissibile il ricorso proposto avverso la determinazione che sospende, ex art. 1393, comma 1, D.Lgs. 66/2010, il procedimento disciplinare di stato per acquisire gli esiti di quello penale presupposto venendo in rilievo un atto infra procedimentale privo di effetti lesivi.

 

Contributo in tema di “Ricorso avverso atti infra procedimentali”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 75 / Giugno 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

licenziato stampa troppo ufficio

Va licenziato chi stampa troppo in ufficio? Per la Cassazione, scatta la sanzione conservativa per la dipendente che usa la stampante dell'ufficio per uso personale

Stampa troppo in ufficio: esagerato il licenziamento

Va licenziato chi stampa troppo in ufficio per motivi personali? Ebbene no, la Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento, ma attenzione la condotta non resta impunita.

Nel caso posto all’attenzione degli Ermellini il contratto collettivo nazionale contempla la misura conservativa della multa per mancato adempimento dell’obbligo di osservare scrupolosamente i doveri d’ufficio e conservare con la dovuta diligenza il materiale dell’azienda. Illegittimo quindi il licenziamento perché non rispettoso del principio di proporzionalità. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza n. 20698/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la dipendente di una fondazione viene licenziata perché, senza alcuna autorizzazione, ha usato la stampante aziendale per scopi personali.

Il Tribunale accoglie il ricorso, dichiara illegittimo il licenziamento, conferma la risoluzione del rapporto di lavoro e dispone in favore della donna l’indennità risarcitoria da 12 a 18 mensilità dell’ultima retribuzione.

Licenziamento illegittimo per la Corte d’Appello

La Corte d’Appello, pur rilevando la violazione dell’art. 220 CCNL, conferma l’illegittimità del licenziamento e quantifica in 18 mesi l’indennità dovuta alla lavoratrice perché la condotta tenuta non è così grave da giustificare l’espulsione.

Parola alla Cassazione

La decisione viene impugnata dalla dipendente in sede di legittimità per contestare la mancata applicazione della sanzione conservativa della multa.

La datrice di lavoro resiste con controricorso, contestando l’affermata illegittimità del licenziamento irrogato.

Principio di proporzionalità e sanzione conservativa

Per gli Ermellini, è fondato il terzo motivo del ricorso principale sollevato dalla lavoratrice. La sentenza impugnata non è infatti conforme al principio di diritto in base al quale “in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dallarticolo 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge numero 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca lillecito con sanzione conservativa anche laddove si espressa attraverso clausole generali o elastiche”.  

Riprendendo la pronuncia della Cassazione n. 13744/2022 la condotta del lavoratore che esegue con negligenza il lavoro affidato non rientra tra quelle caratterizzate da una gravità tale da comportare il licenziamento disciplinare contemplato dall’art. 225 del CCNL Terziario, Distribuzione e servizi del 18 luglio 2008.

Tale condotta deve quindi essere sanzionata in via conservativa con una multa, nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità eseguito dalle parti sociali con la previsione indicata.

Dello stesso avviso gli Ermellini, la condanna non è talmente grave da giustificare il licenziamento, con la conseguente operatività della tutela prevista dal comma 4 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

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esame avvocati 2024

Esame avvocati 2024: domande dal 2 ottobre In Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal Guardasigilli relativo all'esame di stato per avvocati 2024. Le domanda di partecipazione vanno inviate dal 2 ottobre e sino al 12 novembre 2024

Esame avvocati 2024

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto ministeriale 24 luglio 2024 relativo all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

Le domande di partecipazione alla sessione 2024 dovranno essere inviate per via telematica, seguendo le modalità indicate nel decreto, dal 2 ottobre al 12 novembre 2024.

I dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

Le prove

L’esame di Stato si articola in una prova scritta e una orale. Quella scritta viene svolta sui temi formulati dal ministero della Giustizia ed ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, penale e amministrativo.

La prova orale si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte d’appello ed è articolata in tre fasi: – la prima ha ad oggetto “l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo”; – la seconda verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale; la terza fase, infine, riguarda la dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata telematicamente a partire dal 2 ottobre e sino al 12 novembre 2024. Ai fini dell’ammissione, il candidato e’ tenuto al pagamento di complessivi euro 78,91 (settantotto/91), utilizzando la procedura di iscrizione all’esame, ove nell’apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. La prima istanza di pagamento e’ composta dalla tassa di euro 12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro 50,00 (cinquanta), per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza riguarda il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione comporta l’esclusione dalla procedura.

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, alla voce «strumenti/concorsi, esami, assunzioni» ed effettuare la relativa registrazione, utilizzando unicamente l’autenticazione SPID di secondo livello, CIE o CNS.  A seguito dell’accesso, il candidato verrà guidato dalla procedura informatica all’accettazione dei dati per la privacy e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver registrato in modo permanente i dati, procederà prima al pagamento degli importi dovuti e, successivamente, all’invio della domanda.

Al termine della procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione».

E’ necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda e indicare, altresì. il Consiglio dell’ordine degli avvocati, che ha certificato o che certificherà, il compimento della pratica forense. Possono presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2024.

La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che e’ messa a disposizione del candidato nella propria area riservata.

Candidati con disabilità e con DSA

I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria.

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interessi di mora

Interessi di mora: 12,25% fino al 31 dicembre 2024 Il MEF ha reso noto il saggio applicabile al secondo semestre dell'anno, in leggera flessione (0,25 in meno) rispetto al primo semestre 2024

Interessi di mora 2024

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2024 il saggio applicabile per il secondo semestre dell’anno (4,25%), ossia per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2024. Un tasso che mostra una leggere flessione al ribasso (-0,25%) rispetto alla percentuale del primo semestre.

Cosa sono gli interessi di mora

Gli interessi moratori vanno pagati al creditore nell’ipotesi di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria (ex art. 1224 c.c.), salvo che il debitore dimostri che il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Gli interessi moratori vanno corrisposti anche laddove non espressamente pattuiti dalle parti. La loro funzione è in sostanza quella di un “ristoro” per le conseguenze pregiudizievoli subite dal creditore per via del ritardo nel pagamento.

Interessi moratori al 12,25%

Se il pagamento tardivo riguarda una transazione commerciale, gli interessi di mora decorrono sulla base del tasso di riferimento comunicato dal Mef, cui va aggiunta la maggiorazione dovuta alla competenza fissa per le transazioni commerciali, pari all’8%, come previsto dall’art. 2 del Dlgs. n. 192/2012. Il Mef ha comunicato che “ai sensi dell’art. 5 del dlgs n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012 – per – il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2024 il tasso di riferimento e’ pari al 4,25 per cento”.

Per cui, complessivamente per il secondo semestre 2024 la maggiorazione ammonterà a 12,25%.

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cane chiuso casa reato

Cane chiuso in casa senz’acqua: è reato Lasciare soli per ore tre cani in una casa sporca e senza dar loro dell’acqua sono indizi del reato di abbandono che legittimano il sequestro degli animali

Lasciare il cane chiuso in casa senz’acqua è abbandono di animali

Lasciare tre cani soli e chiusi in casa per ore, nella sporcizia e senz’acqua è una condotta che giustifica il sequestro degli animali perché rappresentano indizi coerenti e logici del reato di abbandono di animali. Il reato contemplato dall’art. 727 comma 2 del codice penale precisa infatti che non serve lo stato di malattia dell’animale affinché si configuri lo stato di abbandono, è sufficiente che l’animale patisca una sofferenza ingiusta. Queste le ragioni per le quali la Cassazione con la sentenza n. 30369-2024 ha rigettato il ricorso della padrona dei cani contro l’ordinanza di sequestro degli animali.

Il sequestro preventivo

Un’ordinanza conferma il sequestro preventivo di tre cani disposto con decreto dal giudice per indagini preliminari. La padrona è indagata per il reato di abbandono di animali contemplato dall’art. 727 comma 2 c.p. Gli animali sono stati rinvenuti in condizioni incompatibili con le esigenze minime, in stato di abbandono, scarsa igiene e incuria nella somministrazione dell’acqua e nella cura delle malattie.

Il ricorso

La padrona, nel ricorrere avverso l’ordinanza, fa presente che dalla relazione del medico veterinario intervenuto al momento del sequestro emerge che lo stato di salute degli animali non faceva desumere l’incuria e l’abbandono di cui la stessa è stata accusata.

Gli animali non avevano zecche, presentavano una buona massa muscolare e le unghie erano in buone condizioni. La contestazione è del tutto generica e non emergono elementi oggettivi di sofferenza patita dagli animali. Insussistente quindi il fumus commissi delicti perché i fatti a lei contestati non sono stati provati adeguatamente e sono il frutto di annotazioni relative più allo stato dei luoghi che al benessere degli animali. La ricorrente lamenta inoltre la mancata valutazione della relazione del veterinario, che ha rilevato solo la presenza di malattie pregresse, normali in cani anziani. La trasmissione tempestiva di questa relazione avrebbe permesso di smentire i reati ipotizzati e contrastare gli elementi indiziari del fumus.

Il reato di abbandono di animali

Per la Cassazione le argomentazioni che hanno condotto alla decisione invece risultano puntuali, coerenti e logiche. Il giudice ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del reato di abbandono di animali contemplato dall’art. 727 c.p. perché i  militari intervenuti sul posto hanno rilevato uno stato di abbandono dei tre cani di proprietà dell’indagata perché detenuti in condizioni igieniche incompatibili con i bisogni minimi che devono essere assicurati agli animali domestici. Dalle testimonianze è emerso che l’ambiente in cui i cani venivano detenuti era in pessime condizioni igieniche, le deiezioni erano diffuse, non era stato rimosso il cibo sparso per terra e non c’era acqua per gli animali, che venivano lasciati soli in casa per molte ore o in uno spazio esterno stretto e pieno di rifiuti.

Reato di abbandono: è sufficiente l’ingiusto patimento

La Cassazione ricorda che affinché si configuri il reato di abbandono di animali la detenzione degli stessi in condizioni capaci di recare loro gravi sofferenze non è solo quella che provoca una malattia, ma anche quella che produce un patire ingiusto. Non è necessaria la malnutrizione e il pessimo stato di salute, sono sufficienti quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale provocando sofferenza e afflizione. In queste condotte rientrano i comportamenti colposi di abbandono ed incuria. Il Gip ha disposto il sequestro nel timore di una reiterazione del reato poiché, nonostante ripetute segnalazioni e diversi accessi all’abitazione, l’indagata non ha messo in atto nessun comportamento finalizzato a migliorare le condizioni di detenzione degli animali. La stessa ha infatti mantenuto inalterate nel tempo le condizioni di incuria e di degrado della propria abitazione in cui deteneva i cani chiusi per diverse ore.

La decisione relativa al sequestro si è fondata sull’annotazione della polizia giudiziaria e sulla relazione dell’ENPA, successiva al sopralluogo. La relazione del medico veterinario incaricato dall’indagata non è stata acquisita perché non presente nel fascicolo al momento della pronuncia oggetto di impugnazione. La stessa è stata infatti acquisita in data successiva.

 

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decreto legge sport e scuola

Decreto legge sport e scuola: in vigore la legge La legge di conversione del dl sport e scuola, in vigore dal 31 luglio 2024, prevede nuove misure specifiche per studenti disabili e stranieri e aiuti per gli affitti dei fuori sede

Decreto legge sport e scuola: legge in GU

Il decreto legge sport e scuola ha concluso il suo iter di approvazione. Dopo il sì della Camera, il 17 luglio, al disegno di legge di conversione del decreto n. 71/2024, il testo è passato al Senato dove ha ricevuto l’ok definitivo il 23 luglio 2024.

La legge di conversione n. legge-106-2024 è stata pubblicata il 30 luglio in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il giorno successivo.

Scarica il dossier della Camera sul decreto

Il testo, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” si compone di 26 articoli suddivisi in quattro capi:

  1. misure in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale;
  2. disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico per gli alunni con disabilità;
  3. disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024- 2025;
  4. elementi di novità in materia di università e ricerca.

Docente per gli studenti stranieri

Un docente di italiano si occuperà dell’insegnamento della lingua agli studenti stranieri se almeno il 20% degli alunni ha problemi in questa materia. Questa figura di supporto agli altri insegnanti, che agevolerà il lavoro in classe a partire dall’anno scolastico 2025/2026, sarà destinata agli studenti stranieri che si iscrivono nelle scuole italiane per la prima volta e che non possiedono le competenze base nella lingua italiana. Nel frattempo, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, le scuole avranno la possibilità di attivare un potenziamento linguistico per gli stranieri all’interno dell’orario extracurricolare attingendo alle risorse del programma nazionale PN Scuola e competenze 2021-2027.

Studenti disabili: docenti più specializzati

Il testo potenzia i percorsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno degli studenti disabili.

Possibilità di iscrizione ai percorsi di formazione attivati da Indire o dalle università anche per coloro che hanno superato o hanno in corso un percorso di formazione per il sostegno all’estero.

Per garantire e facilitare la continuità didattica, su richiesta della famiglia un docente in servizio nell’anno precedente e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento degli alunni con disabilità può essere confermato con priorità nel posto destinato al sostegno.

Incrementato in fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Tra le finalità del fondo viene aggiunto il finanziamento e il potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado.

Più docenti nelle scuole

Per immettere in ruolo il personale docente all’interno delle scuole saranno indetti concorsi e si potrà attingere alle graduatorie a esaurimento e alle graduatorie per le supplenze qualora dopo procedura ordinaria dovessero risultare posti ancora vacanti.

Sport: nasce la commissione per la verifica di conti

In materia di sport viene istituita la commissione indipendente per la verifica dellequilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche. La commissione svolgerà il ruolo di organismo di controllo e di vigilanza su quelle società professionistiche che prenderanno parte ai campionati degli sport di squadra anche al fine di verificare il corretto funzionamento  dei controlli interni.

Il testo riconosce alla Lega di serie A un rilievo maggiore. Le leghe sportive che si occupano dei professionisti dovranno avere una rappresentanza equa all’interno degli organi di direzione delle federazioni sportive, che dovranno prendere in considerazione anche il contributo economico che viene apportato al sistema sportivo.

Incrementato il fondo per aiutare gli studenti fuori sede

Il fondo per corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede per l’anno 2024 viene incrementato i 10,3 milioni di euro. L’aiuto è riconosciuto agli studenti iscritti nelle università statali purché appartengano a un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 20.000 euro e non percepiscano ulteriori contributi pubblici per l’alloggio.

Razionalizzata e potenziata anche la struttura di supporto del commissario straordinario per gli alloggi straordinari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia.

compensi avvocato inesigibili

Compensi avvocato inesigibili se soggetti a condizione Compensi avvocato: se il pagamento è soggetto a condizione mista perché dipende dall’adempimento di un terzo si applica l’art. 1358 c.c.

Inesigibilità compensi avvocato se sottoposti a condizione

Un avvocato non può esigere il pagamento dei propri compensi da un cliente quando la loro corresponsione è subordinata all’adempimento di un terzo. Questa situazione configura una condizione mista, regolata dall’art. 1358 del codice civile, che impone alle parti di agire nel rispetto del principio della buona fede durante la pendenza della condizione. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19022-2024.

Azione per il pagamento del compenso

Un avvocato, che assiste due clienti in diverse cause, stipula con loro un patto di quota lite a causa delle difficoltà previste nella causa originale. Dopo la sentenza di primo grado e il ricorso in appello, le parti raggiungono un accordo per risolvere l’intera questione, firmato da tutti i soggetti coinvolti. Alla scadenza del termine previsto per il pagamento, gli assistiti non provvedono però al pagamento del preavviso dell’avvocato. Al legale non resta che richiedere il versamento dell’importo a lui dovuto stabilito in sentenza o concordato nel patto do quota lite o in ultimo quello concordato nell’accordo di transazione.

Compenso residuo: condizionato al pagamento del Condominio

Gli assistiti si oppongono alla richiesta, sostenendo di aver già provveduto al pagamento di quanto stabilito dalla sentenza. Il pagamento dell’importo residuo del compenso è infatti condizionato  dall’incasso delle somme dovute dal condominio, che però non ha ancora provveduto.

Compenso Avvocato: accoglimento parziale della domanda

Il Tribunale di Napoli accoglie in parte la domanda dell’avvocato e condanna i clienti a pagare una somma inferiore a quella richiesta.

Condizione causale o mista, non meramente potestativa

I clienti ricorrono quindi in Cassazione, poiché a loro dire la clausola relativa all’esigibilità dei compensi è stata interpretata in maniera erronea.

Essi sostengono che la clausola dell’accordo transattivo obbliga al pagamento dei compensi entro dieci giorni dall’incasso delle somme dal condominio, che non ha ancora pagato. Essi precisano inoltre che l’importo indicato nell’accordo si riferisce al saldo e non all’acconto già versato. Per loro infine la condizione deve considerarsi casuale, al massimo mista, ma non meramente potestativa come interpretato dal Tribunale.

Condizione “Potestativa” e “Meramente Potestativa”

La Cassazione in motivazione ricorda che una condizione è “meramente potestativa” quando il suo avveramento dipende esclusivamente dall’arbitrio di parte.

La condizione è invece “potestativa” quando dipende da valutazioni di interesse e convenienza, influenzate da fattori esterni che incidono sulla volontà del contraente, anche se la decisione finale è a discrezione dell’interessato.

Condizione mista: buona fede in pendenza della condizione art. 1358 c.c.

Nel caso di specie non sussiste una condizione meramente potestativa, come sostenuto dal Tribunale, il pagamento delle competenze professionali dell’avvocato è condizionato dall’adempimento del condominio terzo, trattasi quindi di una condizione mista poiché il suo avveramento dipende dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti.

La disciplina dell’art. 1358 del Codice Civile, che impone la buona fede durante la pendenza della condizione, si applica anche in questo caso.

La Cassazione accoglie quindi il primo e il secondo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del terzo motivo e con rinvio al Tribunale in diversa composizione per riconsiderare la pretesa dell’avvocato alla luce dell’accordo transattivo e delle pattuizioni in esso contenute.

 

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autovelox non omologati sequestro

Autovelox non omologati sotto sequestro in tutta Italia Autovelox non omologati: disposto il sequestro, 10 le Regioni interessate. Le multe potrebbero essere tutte annullate

GIP di Cosenza: sotto sequestro gli autovelox illegittimi

Autovelox sequestrati in tutta Italia. Illegittimo il sistema di rilevazione della velocità effettuato con lo strumento T-Exspeed 2.0. Il provvedimento con cui è stato disposto il sequestro dei misuratori di velocità è stato emesso dal GIP di Cosenza nel corso dell’indagine disposta dalla Procura locale. Dagli accertamenti effettuati la strumentazione T-Exspeed 2.0 installata nelle postazioni fisse per rilevare sia la velocità media che quella specifica è illegittima così come lo sono le sanzioni che sono state elevate in seguito ai rilevamenti effettuati per mezzo della stessa.

Autovelox senza omologazione: 10 le regioni interessate

Il problema riguarda 10 regioni italiane (Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia). Le apparecchiature infatti sono state installate su diverse strade statali e provinciali della penisola. Immediata la denuncia per frode in pubblica fornitura per il legale rappresentante della società che si era aggiudicata l’appalto per la fornitura.

Dagli accertamenti è emerso che le apparecchiature non sono state omologate e che era assente anche il prototipo del sistema per il rilevamento della velocità. Il prototipo che è stato depositato presso il Ministero è risultato essere diverso dalla versione modificata che la società ha fornito poi ai Comuni.

Autovelox illegittimi: multe nulle

Apparecchiature illegittime, multe illegittime. Le multe irrogate con le apparecchiature incriminate potrebbero essere annullate. Si ricorda che la questione è stata affrontata di recente anche dagli Ermellini. L’ordinanza n. 10505-2024 della Cassazione ha infatti sancito che devono considerarsi nulle le multe elevate con apparecchi autovelox non omologati e che la mera approvazione non può considerarsi equipollente all’’omologazione ministeriale. L’omologazione infatti è un procedimento molto più importante perché autorizza la riproduzione in serie del prototipo dell’autovelox, mentre l’approvazione non prevede la comparazione del prototipo con le caratteristiche necessarie dello strumento o previste dal regolamento.

Omologazione: controllo tecnico garanzia di perfetta funzionalità

Come precisa del resto la Cassazione nella citata ordinanza l’omologazione consiste in una procedura che non ha solo carattere  amministrativo, ma anche tecnico e “tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s.” 

Mancato deposito del prototipo

Il mancato deposito del prototipo è l’altra questione di rilievo emersa nel corso delle indagini e sulla quale il dibattito è ancora aperto. L’articolo 192 de del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, al comma 2  dispone che “L’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori  Pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e lefficacia delloggetto di cui si chiede lomologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. Linteressato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dellistruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso lIspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.” 

Negli anni il mancato deposito del prototipo per l’omologazione non ha mai condotto a pronunce di condanna gravi. In genere le motivazioni del mancato deposito sono riconducibili a problemi di gestione e di custodia dei luoghi di deposito del ministero. C’è poi chi ritiene che le varianti di un modello che configurano meri aggiornamenti del software non rilevanti non andrebbero depositate. A complicare il quadro della questione ci sono poi due voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici in cui si afferma che il prototipo comprende la strumentazione i documenti relativi alla parte che non può essere depositata fisicamente.

jammer auto reato

Jammer in auto: è reato? Scatta il reato ex art. 617-bis c.p. se il jammer usato per impedire di essere intercettati, di fatto impedisce le comunicazioni tra terzi

Jammer in auto

Per la quinta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 28084-2024)scatta il reato se lo strumento (jammer) per impedire di essere intercettato di fatto impedisce comunicazioni tra terzi.

La vicenda

Nella vicenda, gli Ermellini sono stati chiamati ad esprimersi sul ricorso di un uomo condannato in appello a un anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dal’art. 617-bis, commi primo e secondo, codice penale, per avere tenuto, fuori dai casi consentiti dalla legge, nell’autovettura da lui condotta – in un cassetto lato posto-guidatore – un disturbatore di frequenza c.d. jammer, in funzione, al fine di impedire le comunicazioni telefoniche e via radio tra altre persone (ovvero le comunicazioni di seguito in auto dallo stesso con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, disturbando le comunicazioni via radio della pattuglia della volante del commissariato di zona.

Il ricorso

L’uomo si doleva della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché della contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione ala sussistenza del delitto previsto dall’art. 617-bis c.p., “che si configurerebbe solo se l’installazione sia finalizzata a impedire comunicazioni fra persone diverse dall’agente”. Nella fattispecie, invece, asseriva, il disturbo si sarebbe verificato esclusivamente nelle vicinanze della sua auto, quando l’auto della polizia giudiziaria vi si avvicinava, a dimostrazione che «l’istallazione» era finalizzata a impedire solo che qualcuno potesse ascoltare quanto accadeva all’interno del suo veicolo.

D’altra parte, sosteneva il ricorrente, il possesso dell’apparecchio, risultando in libera vendita, non costituirebbe in sé reato, in assenza di una perizia che ne accerti l’effettiva potenzialità a disturbare e/o impedire le comunicazioni fra persone diverse dall’agente.

Il reato di cui all’art. 617 bis c.p.

Per la S.C., il ricorso è inammissibile.
“Il delitto di installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall’art. 617-bis cod. pen. – ricordano i giudici – sanziona la condotta di chi predispone apparecchiature finalizzate a intercettare o impedire conversazioni telegrafiche o telefoniche altrui”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità esso si configura soltanto “se l’installazione è finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente. Pertanto, il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un jammer al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che
telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio” (cfr. Cass. n. 39279/2018).

Inoltre, il delitto in parola “si configura come un reato di pericolo che si perfeziona al momento della mera installazione degli apparecchi disturbatori di frequenze e, dunque, anche nel caso in cui essi non abbiano funzionato o non siano stati attivati (cfr., ex multis, Cass. n. 1834/2021).

La decisione

Nel caso in esame, dalle annotazioni di polizia giudiziaria acquisite agli atti, è emerso che l’uomo aveva occultato, nell’autovettura su cui viaggiava, un jammer, con il quale erano state disturbate le comunicazioni radio tra la centrale operativa della Questura e la pattuglia che lo seguiva, allertata dalla segnalazione di un rappresentante di gioielli che aveva notato come l’autoveicolo dell’imputato lo seguisse in modo sospetto. E dal momento che tali comunicazioni radio risultavano tanto più disturbate quanto più la vettura in uso alla polizia giudiziaria si avvicinava al veicolo condotto dall’imputato, le sentenze di merito hanno logicamente concluso che il jammer fosse stato attivato proprio per ostacolare eventuali comunicazioni tra le Forze di polizia che lo avessero avvicinato e la centrale operativa della Questura.
La motivazione dei giudici di merito, pertanto, per piazza Cavour, è congrua e logica, e il ricorso rappresenta “la mera mera prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, ipotizzando, senza peraltro offrire alcun riscontro alla tesi difensiva, che il disturbatore fosse finalizzato a impedire che taluno potesse ascoltare quanto accadeva all’interno dell’auto dell’imputato”.

Per cui, il ricorso è inammissibile.