malasanità e danno erariale

Malasanità e danno erariale: la transazione non prova la colpa medica La Corte dei conti chiarisce: l’accordo transattivo tra paziente e Asl non basta a dimostrare la responsabilità del medico. Serve la prova della colpa grave

Malasanità e danno erariale

Malasanità e danno erariale: la sola stipula di un accordo transattivo tra l’Azienda sanitaria e il paziente non è sufficiente a fondare la responsabilità del personale sanitario. Lo ha chiarito la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria – con la sentenza n. 45 del 18 marzo 2025, ribadendo che la transazione può rappresentare un indice di possibile danno pubblico, ma non vale come prova automatica di colpa grave del medico.

Il caso: paralisi ostetrica e richiesta di risarcimento

Il procedimento ha preso le mosse da un’azione promossa dalla Procura contabile nei confronti di un ginecologo e di un’ostetrica, chiamati a rispondere del danno erariale indiretto che sarebbe derivato all’Azienda sanitaria in seguito al risarcimento riconosciuto ai genitori di una neonata affetta da paralisi ostetrica del plesso brachiale destro (C5-C6). La lesione, secondo l’accusa, sarebbe stata causata da errate manovre durante il parto.

L’Azienda, senza attendere un accertamento giudiziale, aveva sottoscritto una transazione con i familiari, su impulso della propria compagnia assicurativa, basandosi su una consulenza medico-legale di parte.

Nessuna colpa grave, nessuna responsabilità

La Corte, tuttavia, ha respinto la domanda risarcitoria. In primo luogo ha escluso l’applicabilità della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) per ragioni temporali, trattandosi di fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ma soprattutto ha rilevato l’assenza di prova circa una condotta illecita e, comunque, l’assenza di colpa grave da parte dei sanitari.

Secondo i giudici contabili, non vi era riscontro clinico di una condizione di distocia della spalla, fattore cruciale per attribuire l’evento lesivo all’operato medico. Al contrario, il buon indice di Apgar al momento della nascita costituiva un elemento indiziario in favore della correttezza dell’intervento sanitario.

L’accordo transattivo non vincola il giudice

Elemento centrale della decisione è il chiarimento sul valore della transazione nel giudizio di responsabilità: essa, spiegano i giudici, non costituisce di per sé prova della colpa del medico. L’accordo tra l’Azienda e i genitori ha infatti natura negoziale e non contiene un accertamento formale di responsabilità, configurandosi come “res inter alios acta”, cioè un atto giuridico non opponibile a chi non vi ha preso parte (artt. 1372 e 1965 c.c.).

Il giudice contabile è dunque tenuto ad accertare autonomamente e rigorosamente i presupposti della responsabilità, in particolare la condotta illecita, la colpa grave e il nesso causale tra l’agire del medico e il danno. Solo in presenza di tali elementi può essere pronunciata una condanna per danno erariale.

legittimità costituzionale

Il CNF può sollevare questioni di legittimità costituzionale Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che il Consiglio Nazionale Forense può sollevare questioni di legittimità costituzionale

Questioni di legittimità costituzionale

Con la sentenza n. 13376/2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affrontato un rilevante quesito interpretativo di carattere istituzionale e processuale, stabilendo che il Consiglio nazionale forense (CNF) è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in quanto rientra tra i giudici speciali previsti dall’art. 134 della Costituzione e dall’ordinamento giudiziario.

Il contesto del giudizio

La pronuncia trae origine da un ricorso per cassazione proposto da un avvocato avverso una decisione del CNF in sede disciplinare. La questione preliminare che si è posta alla Corte ha riguardato la legittimazione del CNF a sollevare q.l.c. davanti alla Corte costituzionale, in un procedimento nel quale era stato messo in discussione un profilo di compatibilità costituzionale di norme che incidono sull’ordinamento forense.

Le motivazioni delle Sezioni Unite

La Corte ha ricostruito il ruolo e la natura del CNF, osservando che, sebbene questo sia un organo amministrativo dotato di autonomia ordinamentale, esercita anche funzioni giurisdizionali in materia disciplinare nei confronti degli avvocati, secondo quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dal Codice deontologico forense.

Richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite hanno ribadito che per poter sollevare una questione di legittimità costituzionale è necessario che l’organo:

  • eserciti una funzione giurisdizionale, ossia sia chiamato a risolvere una controversia in contraddittorio tra le parti;

  • sia terzo e imparziale;

  • sia istituito per legge;

  • decida con effetti vincolanti, anche se in ambito settoriale o specialistico.

Il Consiglio nazionale forense, nell’ambito dei procedimenti disciplinari, soddisfa tutti questi requisiti: è istituito per legge, esercita una funzione giurisdizionale, le sue decisioni sono vincolanti, e adotta provvedimenti in contraddittorio con le parti, con piena terzietà rispetto al procedimento.

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Formweb

Formweb, il portale per gli avvocati Processo amministrativo telematico: arriva Formweb, il portale per gli avvocati e i collaboratori per il deposito degli atti

Processo amministrativo telematico: Formweb

Il processo amministrativo telematico compie un altro passo in avanti. È stato introdotto infatti il “Formweb”, un nuovo portale, il cui funzionamento è stato dettagliato nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 109, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2025.

Il decreto è in vigore dal 20 maggio 2025 e dal 1° giugno 2025 sarà possibile accedere al fascicolo informatico con identità digitale.

In alcuni uffici inizierà una fase sperimentale del Formweb. Il suo impiego a regime diventerà obbligatorio dal 1° febbraio 2026 per il deposito degli atti.

Fino al 31 gennaio 2026, presso tutti i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, continueranno pertanto a valere le vecchie regole di deposito, ossia a mezzo PEC e con upload.

Formweb: come funziona

Formweb consiste, nello specifico, in un’interfaccia web per il deposito guidato di atti e documenti. Esso genera un “Riepilogo Deposito Formweb” da sottoscrivere digitalmente.

I depositi sono tempestivi e vengono documentati con la ricevuta automatica del portale che deve essere generata entro le 24 del giorno di scadenza.

PAT: accesso a Formweb e responsabilità

Avvocati, parti e collaboratori dei difensori potranno accedere al portale Formweb. L’accesso dovrà avvenire tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS). Da segnalare l’importante novità rappresentata dall’estensione ai collaboratori. La responsabilità esclusiva per i depositi resta però del difensore.

Depositi cartacei: come funziona

Il deposito cartaceo sarà ancora consentito, ma solo per eccezionali ragioni tecniche come il malfunzionamento del sistema informatico, l’incompatibilità dei documento con il SIGA e casi particolari previsti dalla normativa. Non costituiscono eccezione però le dimensioni dei documenti per l’upload, a meno che il file non possa essere diviso o compresso.

Evoluzione del processo amministrativo telematico

Il processo amministrativo è telematico dal 2017. Con Formweb si fa un ulteriore passo in avanti nel superare il sistema PEC e upload. Il nuovo portale presenterà l’indubbio vantaggio di semplificare gli adempimenti, in base all’obiettivo espresso dal nostro legislatore.

cittadinanza italiana

Cittadinanza italiana: cosa prevede la nuova legge Cittadinanza italiana: in vigore la legge di conversione del decreto che valorizza il principio del legame affettivo e limita l’acquisto automatico per due generazioni

Cittadinanza italiana: legge in vigore

E’ in vigore dal 24 maggio 2025, la legge n. 74/2025 di conversione del decreto legge n. 36/2025 approvato definitivamente dalla Camera nei giorni scorsi, che introduce alcune e importanti modifiche in materia di cittadinanza, restringendo i criteri di acquisizione.

Scarica il testo coordinato del dl n. 36/2025 con la legge di conversione n. 74/2025

Rafforzato il principio del legame affettivo

L’obiettivo principale della nuova legge è la regolamentazione della trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis, rafforzando il principio di un legame effettivo con l’Italia per i discendenti di cittadini italiani nati all’estero.

Tale misura mira ad allineare la normativa italiana con quella di altri Paesi europei. Essa inoltre vuole garantire che la libera circolazione nell’Unione Europea sia riservata a chi mantiene un effettivo rapporto con la nazione di origine.

Le nuove regole

Queste le nuove regole in materia di acquisto della cittadinanza:

I nati all’estero con doppia cittadinanza non acquisiscono automaticamente quella italiana. Questo vale anche per chi è nato all’estero prima dell’entrata in vigore della disposizione.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni per cui si applica la normativa precedente:

  • se lo stato di cittadino italiano è stato riconosciuto o se è stata ricevuta comunicazione di appuntamento per la domanda entro il 27 marzo 2025;
  • se lo stato di cittadino è stato accertato giudizialmente tramite una domanda presentata entro il 27 marzo 2025;
  • se uno dei genitori o dei nonni possedeva solo la cittadinanza italiana;
  • se uno dei genitori o degli adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

Dichiarazione volontà

Nuove modalità di acquisizione della cittadinanza italiana “per beneficio di legge” (e non per nascita). Un minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, può ottenere la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore ne dichiarano la volontà.

Questa dichiarazione richiede però:

  • la successiva residenza legale e continuativa del minore in Italia per almeno due anni;
  • in alternativa, la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano.

Se il minore acquisisce la cittadinanza italiana in questo modo e possiede un’altra cittadinanza, ha la facoltà di rinunciare a quella italiana al raggiungimento della maggiore età.

Infine il figlio minore di un genitore che acquista la cittadinanza può a sua volta acquisirla, ma solo se risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi alla data in cui il genitore acquisisce la cittadinanza (o dalla nascita, se il minore ha meno di due anni).

Controversie in materia di cittadinanza e apolidi

La legge introduce infine nuove disposizioni per la gestione delle controversie sulla cittadinanza e lo stato di apolidia.

  • Nelle dispute legali per l’accertamento della cittadinanza italiana, non sono ammesse prove tramite giuramento o testimonianza, a meno che la legge non preveda espressamente il contrario. L’onere di dimostrare che non ci sono motivi per il mancato acquisto o la perdita della cittadinanza ricade su chi chiede l’accertamento.

Casi particolari

Gli stranieri residenti all’estero, discendenti da cittadini italiani e provenienti da Stati con una storica emigrazione italiana possono entrare e soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato senza rientrare nelle quote massime previste dal decreto flussi. Un futuro decreto interministeriale definirà quali sono questi Stati.

Ridotto da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto per la concessione della cittadinanza a uno straniero il cui genitore o nonno sia (o sia stato) cittadino italiano per nascita.

Opportunità di riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che sono nati in Italia o vi hanno risieduto per almeno due anni continuativi, e che l’hanno persa in base a specifiche disposizioni della legge n. 555 del 1912. Per riacquisirla, dovranno presentare una dichiarazione in tal senso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

 

Leggi anche questo articolo Cittadinanza allo straniero che non conosce l’italiano

immigrazione irregolare

Immigrazione irregolare: le nuove misure di contrasto Immigrazione irregolare: in vigore dal 24 maggio la legge n. 75/2025 che ha convertito il decreto n. 37/2025 su rimpatri e trasferimenti in Albania

Immigrazione irregolare: legge in Gazzetta

La legge n. 75/2025 che ha convertito il decreto legge n. 37/2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118/2025 ed è in vigore dal 24 maggio 2025. La legge contiene “disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare”.

Il voto definitivo al provvedimento, soprannominato anche “Decreto Albania” è arrivato il 20 maggio 2025 grazie ai 99 voti a favore, 56 contrati e 1 sola astensione.

Scarica il testo coordinato del dl 37/2025 con la legge di conversione n. 75/2025

Immigrazione irregolare: rimpatri rafforzati

Uno dei punti centrali del provvedimento è l’ottimizzazione dell’uso delle strutture realizzate in Albania in virtù del Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023.

Ora anche i destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati possono accedere al centro di rimpatrio situato a Gjadër.

Se la convalida di un trattenimento è negata, è possibile disporre un nuovo trattenimento entro 48 ore se si accerta che la domanda d’asilo è stata presentata solo per ritardare la procedura. Lo straniero può rimanere nel centro fino alla decisione del giudice sulla convalida del nuovo provvedimento.

La procedura accelerata per l’esame delle domande di protezione internazionale è ora applicabile anche alle richieste presentate direttamente alle frontiere o nelle zone di transito (articolo 28-bis del D.lgs. n. 25/2008).

Nel 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a cedere gratuitamente all’Albania due motovedette classe 400 Cavallari della Guardia Costiera.

Potenziamento tecnico logistico centri permanenza

La possibilità di derogare a diverse disposizioni di legge (escluse quelle penali, antimafia e del diritto UE inderogabile) per la localizzazione, realizzazione, ampliamento o ripristino dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026, per accelerare il potenziamento infrastrutturale legato all’emergenza migratoria.

Relazione annuale Paesi Sicuri

Si ricorda che nella giornata del 28 marzo 2025 il Governo ha approvato la relazione annuale sui Paesi di origine sicuri. Il documento ha aggiornato le “schede Paese” basandosi su fonti autorevoli come l’EUAA, l’UNHCR e il Consiglio d’Europa.

Per il 2025 confermato l’elenco dei Paesi già indicati nel decreto-legge del 23 ottobre 2024, tra cui Albania, Egitto, Marocco e Tunisia.

L’elenco consente di applicare procedure accelerate per le domande di protezione internazionale dei cittadini di questi Paesi.

 

Leggi anche Decreto Paesi Sicuri

assegno di incollocabilità

Assegno di incollocabilità Guida all'assegno di incollocabilità erogato dall'Inail il cui importo è stato rivalutato dal ministero del Lavoro dal 1° luglio 2025

Cos’è l’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’Inail, agli invalidi per infortunio o malattia professionale, che si trovano nell’impossibilità di essere collocati in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti.

Requisiti richiesti

Per ottenere l’assegno l’invalido deve avere:

  • età non superiore ai 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (D.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Come fare domanda

Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza.

La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.

In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

Il titolare della rendita inoltra la richiesta alla Sede competente in base al suo domicilio o tramite:

  • sportello della Sede competente;
  • posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata).

Il lavoratore può farsi assistere anche da un patronato.

Erogazione dell’assegno

L’importo dell’assegno (esente da Irpef e soggetto a rivalutazione annuale) viene pagato mensilmente unitamente alla rendita, a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta all’INAIL, tramite accredito su conto corrente o libretto bancario o postale, ovvero su carta prepagata dotata di codice Iban, o, ancora tramite istituti di credito convenzionati con l’INPS e per importi non superiori a 1.000 euro, con pagamenti i contanti presso gli sportelli.

Importo assegno incollocabilità

A partire dal 1° luglio 2025, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, prima pari a 305,78 euro è stato rivalutato nella misura di 308,23 euro.

E’ stato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il decreto ministeriale n. 52/2025, a comunicare il nuovo importo erogato da luglio, rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2023 e il 2024, registrata dall’ISTAT e pari allo 0,8%.

Tutte le indicazioni sono contenute nella circolare  INAIL n. 30/2025 e nel decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 52/2025, allegato alla circolare.

 

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caso fortuito e forza maggiore

Caso fortuito e forza maggiore Caso fortuito e forza maggiore: definizione, differenze e implicazioni giuridiche

Caso fortuito e forza maggiore

Nel linguaggio giuridico, i termini caso fortuito e forza maggiore sono spesso utilizzati in maniera intercambiabile, ma presentano distinzione concettuali e applicative rilevanti, soprattutto in ambito contrattuale e risarcitorio. Entrambi infatti pur rappresentando cause esimenti della responsabilità civile, si fondano su presupposti differenti.

Cosa si intende per caso fortuito

Il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica per fattori interni o esterni al soggetto agente, e che interrompe il nesso causale tra un comportamento e il danno che ne deriva. Può consistere in:

  • un errore umano involontario ma non imputabile a negligenza;
  • un comportamento di terzi non controllabile;
  • una condotta anomala e imprevedibile della vittima;
  • eventi naturali improvvisi non preventivabili.

In generale, il caso fortuito si manifesta come un fattore causale estraneo alla volontà del soggetto, che non poteva essere né previsto né evitato con la normale diligenza.

Cosa si intende per forza maggiore

La forza maggiore, invece, è un evento straordinario, esterno e irresistibile, derivante da cause naturali o atti dell’autorità, che impedisce oggettivamente l’adempimento di un obbligo giuridico. Esempi tipici di forza maggiore includono:

  • le catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, uragani);
  • i conflitti armati, sommosse, atti terroristici;
  • i provvedimenti autoritativi, come lockdown o chiusure forzate;
  • le epidemie e le pandemie (es. Covid-19).

La caratteristica essenziale della forza maggiore è che l’evento è esterno al soggetto e di tale entità da rendere impossibile l’adempimento, anche con la massima diligenza.

Differenze tra caso fortuito e forza maggiore

Riepilogando quindi, a parte la comune funzione di causa di esclusione della responsabilità, le due figure presentano differenze tecniche e giurisprudenziali:

Caso fortuito

Forza maggiore

Evento anche interno (es. errore umano, fatto del terzo)

Evento esclusivamente esterno

Può derivare da comportamenti non imputabili, ma non necessariamente straordinari

Deve essere un evento eccezionale e irresistibile

Rileva anche in ambito extracontrattuale (es. responsabilità da cose in custodia)

Rileva soprattutto in ambito contrattuale (es. inadempimento)

Focus sull’imprevedibilità e sull’interruzione del nesso causale

Focus sull’impossibilità oggettiva della prestazione

Dal punto di vista pratico, la giurisprudenza tende a valutarli congiuntamente come eventi che rendono l’inadempimento non imputabile, purché provati con rigore.

Rilevanza giuridica di caso fortuito e forza maggiore

Le due figure giuridiche assumono rilievo:

  • Nella responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., quale causa di esclusione dell’inadempimento imputabile;
  • Nella responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., e in ambiti specifici come la responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.);
  • Nel diritto del lavoro e negli appalti, per giustificare ritardi o sospensioni;
  • Nelle clausole contrattuali (force majeure clause), frequentemente inserite per disciplinare gli effetti di eventi eccezionali.

Prova del caso fortuito e della forza maggiore

La prova di queste esimenti è a carico del soggetto che le invoca , il quale deve dimostrare:

  • l’effettiva sussistenza dell’evento imprevedibile e inevitabile;
  • l’impossibilità oggettiva o l’interruzione del nesso causale;
  • l’adozione di tutte le misure idonee a evitare o limitare le conseguenze.

Nel caso della forza maggiore, è particolarmente rilevante la documentazione ufficiale (ordinanze, decreti, bollettini meteo, ecc.) che attesti l’evento straordinario.

Clausole contrattuali e pandemia

La recente esperienza della pandemia da Covid-19 ha posto al centro dell’attenzione il concetto di forza maggiore contrattuale, spesso invocata per giustificare la mancata esecuzione di obblighi pattuiti. Tuttavia, in assenza di una clausola espressa, l’applicazione delle esimenti si basa su una rigorosa valutazione casistica, e non è automatica.

Leggi anche: Caso fortuito e condotta del terzo o del danneggiato

divieto di costruire

Legittimo il divieto di costruire a 150 m dalla battigia La Corte costituzionale conferma la legittimità del divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia anche per i privati, rigettando le questioni di incostituzionalità sollevate

Divieto di costruire a 150 metri dalla battigia

Divieto di costruire: con la sentenza n. 72 del 2025, la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) in merito all’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991. Tale norma conferma che il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia – introdotto dalla l.r. n. 78/1976 – si applica immediatamente anche ai soggetti privati, senza necessità di recepimento nei piani urbanistici comunali.

Edilizia e vincoli costieri

Al centro della pronuncia vi erano ricorsi relativi al diniego di condoni edilizi per opere abusive realizzate entro la fascia di rispetto costiero tra il 31 dicembre 1976 e il 1° ottobre 1983, periodo precedente alla scadenza prevista per accedere al condono edilizio introdotto dalla l.r. n. 37/1985.

La Consulta ha ritenuto che la legge del 1991 operi come interpretazione autentica della norma del 1976, precisando un significato già implicito, ovvero che il vincolo costiero era operativo sin dall’origine anche nei confronti dei privati, non solo come parametro urbanistico.

Nessun legittimo affidamento sul condono edilizio

Rispondendo ai rilievi del CGARS, la Corte ha inoltre escluso che i proprietari di immobili abusivi potessero vantare un affidamento legittimo sulla possibilità di sanatoria, in quanto le norme regionali succedutesi tra il 1976 e il 1985 non supportavano alcuna certezza normativa in tal senso. La normativa sul condono non legittimava infatti aspettative contrarie al divieto costiero già vigente.

crudeltà

Le lesioni inflitte con crudeltà sono procedibili d’ufficio Per la Cassazione, le lesioni inflitte con crudeltà non si estinguono per remissione di querela, in quanto procedibili d’ufficio

Aggravante della crudeltà

Il reato di lesioni commesso con crudeltà (nella specie sigaretta spenta sul braccio della vittima) non si estingue per effetto della remissione di querela, in quanto procedibile d’ufficio. Lo rammenta la quinta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 19050/2025, dando ragione al procuratore che aveva impugnato la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un imputato.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Castrovillari dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al delitto di lesioni personali aggravate dalla crudeltà, di cui agli art. 582, 585, 57 e 61 n. 4, cod. pen. per essere lo stesso estinto per remissione tacita di querela.

Proponeva ricorso per cassazione li Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo che li reato di lesioni personali come contestato, ossia, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 4 cod. pen. per essere stato il fatto commesso con l’uso della crudeltà, è procedibile d’ufficio, di modo che il giudice censurato avrebbe errato nell’averlo dichiarato estinto per remissione di querela. Peraltro, la circostanza aggravante contestata sarebbe in astratto configurabile, avuto riguardo alle modalità della condotta dell’imputato, che spegnendo una sigaretta sull’avambraccio sinistro della parte offesa, le aveva inflitto sofferenze aggiuntive rispetto a quelle necessariamente discendenti dalla realizzazione del reato.

La decisione

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

“La lettura dell’imputazione – affermano i giudici preliminarmente – riportata nell’incipit della sentenza impugnata dà conto di come oggetto dell’addebito mosso a siano le lesioni personali di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in relazione all’art, 577 e 61 n. 4 cod. pen., aggravate dall’«avere agito con crudeltà verso la persona offesa»”.

Il testo della disposizione di cui all’art. 582, comma 2, cod. pen., in tema di lesioni personali, ordinariamente perseguibili a querela di parte, ricordano dal Palazzaccio, stabilisce che «Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577».

Nel caso al vaglio, “il reato contestato all’imputato non poteva essere dichiarato estinto per remissione di querela: l’elemento accessorio della crudeltà non rientra, infatti, nel novero delle eccezioni alla procedibilità d’ufficio delle lesioni personali pur aggravate”. Per cui, la sentenza impugnata va annullata. Parola al giudice del rinvio.

 

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EDO

EDO: Educazione Digitale per trovare lavoro Al via EDO, il progetto del ministero del Lavoro per rafforzare le competenze digitali e favorire l'occupazione

EDO, il progetto del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha ufficialmente lanciato il progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, progetto che punta a formare digitalmente un milione di persone entro la fine dell’anno. L’obiettivo è quello di potenziare le competenze digitali di base e sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro.

Formazione gratuita e certificata per il lavoro del futuro

EDO si inserisce nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), offrendo un percorso formativo completamente gratuito, accessibile attraverso una piattaforma e-learning intuitiva e inclusiva. Il corso è composto da 56 moduli interattivi, suddivisi in 4 macroaree tematiche che coprono le principali competenze digitali di base richieste nel mondo del lavoro.

I contenuti didattici sono progettati per essere fruibili da tutti, compresi coloro che si trovano in condizione di disoccupazione, inoccupazione o transizione professionale, con particolare attenzione all’accessibilità e all’inclusione digitale.

Obiettivi strategici del progetto EDO

Il progetto EDO mira a rispondere a tre sfide fondamentali per il mercato del lavoro:

  1. Ridurre il divario digitale, ancora marcato in molte fasce della popolazione;

  2. Aumentare l’occupabilità dei cittadini, fornendo strumenti concreti per affrontare le nuove esigenze delle aziende;

  3. Rendere più efficaci le politiche attive del lavoro, attraverso un’offerta formativa moderna, misurabile e integrata con il sistema pubblico.

Attestato ufficiale per arricchire il curriculum

Al termine delle 16 ore di formazione previste, i partecipanti saranno sottoposti a un test finale. Chi supererà la prova riceverà dalla propria Regione di appartenenza un attestato ufficiale, valido per il curriculum e utile nell’ambito di percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo.