dimissioni di fatto

Dimissioni di fatto Dimissioni di fatto: l'assenza ingiustificata del lavoratore oltre i termini del contratto causa la risoluzione dello stesso per sua volontà

Dimissioni di fatto: le novità del collegato lavoro

IlCollegato Lavoro“, entrato in vigore il 12 gennaio 2025, introduce importanti novità sulle dimissioni dei lavoratori in caso di assenze ingiustificate. La riforma, tra le altre cose, mira a semplificare le procedure e a contrastare comportamenti opportunistici volti a ottenere il trattamento di disoccupazione NASpI.

Norma di riferimento

La norma che qui interessa analizzare ha modificato l’articolo 26 del dlgs n. 81/2015, a cui ha aggiunto il comma 7 bis, che così dispone:In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dellIspettorato nazionale del  lavoro, che può  verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto  per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.  Le  disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per  causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.” Vediamo di chiarirne il contenuto.

Dimissioni e assenza ingiustificata: la nuova disciplina

La norma cardine è l’articolo 19 del decreto, che stabilisce che lassenza ingiustificata prolungata oltre i termini contrattuali comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Se il contratto collettivo non prevede indicazioni specifiche, il termine è fissato in 15 giorni consecutivi.
In questi casi, il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può effettuare accertamenti;
  • considerare risolto il rapporto di lavoro, senza necessità di dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non giustifichi validamente la propria assenza.

Effetti delle dimissioni di fatto o “per fatti concludenti”

Le dimissioni di fatto, dette anche “per fatti concludenti”, hanno conseguenze rilevanti per il lavoratore, ovvero:

  • esclusione dal diritto alla NASpI: il lavoratore, considerato dimissionario, non può accedere all’indennità di disoccupazione;
  • esenzione per il datore dal ticket di licenziamento: il datore di lavoro non è quindi tenuto a versare il contributo NASpI;
  • facoltà di trattenere lindennità di preavviso: se previsto dal contratto, il datore può trattenere dalle competenze finali l’indennità relativa al mancato preavviso.

Obblighi di comunicazione e verifiche dell’ITL

Il datore di lavoro deve notificare l’assenza ingiustificata all’ITL. Gli ispettori hanno il compito di verificare l’effettività della comunicazione e prevenire eventuali abusi, sia da parte del lavoratore sia del datore. LIspettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha preannunciato linee guida operative per garantire uniformità applicativa.

Quando non si applica la risoluzione

La normativa prevede un’importante eccezione. Il rapporto non si considera risolto se il lavoratore dimostra:

  • la presenza di cause di forza maggiore, che impediscono la comunicazione;
  • la sussistenza di fatti imputabili al datore di lavoro, come errori amministrativi o violazioni contrattuali. Capaci di impedire la comunicazione dei motivi che giustificano l’assenza del dipendente.

In questi casi, il lavoratore mantiene il diritto alla NASpI, e il datore non può trattenere il preavviso.

Dimissioni di fatto e NASpI: il nodo centrale

L’obiettivo del legislatore è chiaro: evitare che l’assenza ingiustificata venga usata per ottenere un licenziamento disciplinare e, quindi, il diritto alla NASpI. Ricordiamo che l’indennità spetta solo a chi perde il lavoro involontariamente, escludendo i casi di dimissioni volontarie o di risoluzione per fatti concludenti.

Le dimissioni di fatto segnano un cambio di paradigma, equiparando l’assenza ingiustificata prolungata a una chiara volontà di dimissioni. La misura introduce vantaggi operativi per i datori di lavoro, anche se solleva diversi interrogativi sul piano delle tutele per i lavoratori. Le prossime indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno fondamentali per chiarire i dettagli applicativi e garantire equità nell’applicazione della norma.

 

Leggi anche: Collegato Lavoro: cosa prevede e Collegato lavoro: le indicazioni dell’INL

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colloqui intimi in carcere

Colloqui intimi in carcere: diritto non mera aspettativa Colloqui intimi in carcere: non aspettativa, ma diritto previsto da Costituzione e CEDU come sancito dalla Consulta nella sentenza n. 10/2024

Colloqui intimi in carcere: l’intervento della Cassazione

La possibilità per i detenuti di svolgere colloqui intimi con il proprio coniuge o convivente non è una semplice aspettativa. Si tratta di un diritto, come ribadito dalla Corte di Cassazione, che ne ha sottolineato il valore costituzionale. La decisione segue la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024, che ha dichiarato illegittima la normativa penitenziaria nella parte in cui negava tali colloqui senza giustificazioni specifiche.

Con la sentenza n. 8/2025, la Prima Sezione Penale della Cassazione ha annullato un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino. Quest’ultimo aveva giudicato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego opposto dall’istituto penitenziario di Asti. La motivazione del rifiuto si basava sull’assenza di spazi adeguati nella struttura. Secondo il tribunale, la richiesta del detenuto non configurava un diritto tutelabile, ma una semplice aspettativa. La Cassazione ha smentito questa interpretazione, evidenziando che la libertà di vivere relazioni affettive rientra tra i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Intimità in carcere: la sentenza della Consulta

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2024, aveva già chiarito che il diritto all’affettività dei detenuti non può essere cancellato, ma solo regolamentato. La libertà di esprimere normali relazioni affettive non può essere soppressa da norme generali e astratte. Eventuali limitazioni devono essere giustificate da esigenze specifiche, come la sicurezza, l’ordine interno o il comportamento del detenuto. Negare indiscriminatamente tale diritto viola la dignità della persona e i principi costituzionali sanciti dagli articoli 27 e 117 della Costituzione, oltre che dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Il problema dell’applicazione pratica

Nonostante il riconoscimento del diritto, la sua effettiva applicazione rimane un nodo irrisolto. La mancanza di spazi adeguati nelle carceri italiane rappresenta il principale ostacolo. Nel marzo 2024, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro per affrontare il problema, ma al momento non si registrano progressi concreti. Dal coordinamento dei magistrati di sorveglianza di fine ottobre emerge che nessun istituto penitenziario ha ancora provveduto a risolvere in concreto il problema.

Colloqui intimi in carcere: un diritto da tutelare

La Cassazione ha ricordato che il diritto dei detenuti a coltivare relazioni affettive merita tutela giurisdizionale. I magistrati di sorveglianza, pertanto, devono intervenire per garantire il rispetto di questo diritto. Se le strutture penitenziarie non sono adeguate, spetta all’amministrazione penitenziaria predisporre soluzioni idonee. L’inerzia dell’amministrazione, infatti, si traduce in una lesione grave e attuale di un diritto fondamentale.

Il riconoscimento dei colloqui intimi come diritto rappresenta un passo importante verso il rispetto della dignità e dell’umanità dei detenuti. Tuttavia, senza interventi concreti e tempestivi per adeguare le strutture, tale diritto rischia di rimanere solo sulla carta. È necessario che le istituzioni, a partire dal Ministero della Giustizia, garantiscano le condizioni per l’effettiva fruizione di questo diritto, in linea con i principi costituzionali e gli obblighi internazionali.

 

Leggi anche: Censura corrispondenza al 41-bis: quali limiti

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Bonifico istantaneo: le nuove regole Il Regolamento UE 2024/886, in vigore dal 9 gennaio 2025, ha modificato la normativa sui bonifici istantanei per favorirne l’utilizzo e velocizzare le transazioni

Bonifico istantaneo: in vigore il regolamento UE

Bonifico istantaneo: da aprile 2024, l’Unione Europea ha introdotto nuove normative sui pagamenti bancari attraverso il Regolamento UE 2024/886. La normativa mira a promuovere l’uso dei bonifici istantanei e ad eliminare le barriere che ne hanno ostacolato la diffusione, anche al fine di favorire la concorrenza e adeguare il mercato dei pagamenti alle innovazioni tecnologiche.

Il bonifico istantaneo, come si evince facilmente, è la possibilità di trasferire denaro da un conto corrente all’altro in meno di dieci secondi, con disponibilità immediata da parte del beneficiario.

Il regolamento è in vigore dal 9 gennaio 2025 ed obbliga le banche italiane a trattare i bonifici istantanei come quelli ordinari, per cui non si dovranno pagare costi e tariffe aggiuntive. Oltre ai costi la nuova normativa introduce anche misure di sicurezza più rigide per evitare errori o truffe nei bonifici e proteggere le transazioni.

Scopriamo quindi quali sono le principali novità sui bonifici istantanei e cosa cambia per i consumatori e le aziende.

Costi ridotti o azzerati per i bonifici istantanei

Una delle principali novità del regolamento, come anticipato, è l’obbligo per gli istituti finanziari di equiparare i costi dei bonifici istantanei a quelli dei bonifici tradizionali. Prima dell’introduzione di questa norma, molte banche applicavano commissioni elevate per i bonifici istantanei, scoraggiandone l’uso.

Con la nuova regolamentazione, i clienti potranno beneficiare della velocità dei bonifici istantanei senza costi aggiuntivi.

Accessibilità e disponibilità 24/7

Il regolamento stabilisce che tutti i fornitori di servizi di pagamento nell’area SEPA (Single Euro Payments Area) debbano rendere disponibili i bonifici istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo significa che i clienti potranno effettuare pagamenti immediati in qualsiasi momento, migliorando notevolmente la gestione delle proprie finanze e il flusso di cassa per le aziende.

Bonifici istantanei: opzione di default

Gli istituti di pagamento devono offrire i bonifici istantanei come opzione standard, mettendoli sullo stesso piano dei bonifici tradizionali.

Questo cambiamento renderà i bonifici istantanei una scelta naturale per i consumatori, promuovendone ulteriormente l’adozione.

Immediata disponibilità di fondi

Un bonifico istantaneo permette di trasferire fondi in pochi secondi, a differenza dei bonifici tradizionali che possono richiedere fino a tre giorni lavorativi. Questo aspetto è particolarmente utile in situazioni di emergenza o per chi necessita di rapidità nelle transazioni finanziarie.

Limiti e sicurezza

Il regolamento prevede un limite massimo di 100.000 euro per i bonifici istantanei, sebbene ogni banca possa impostare limiti inferiori per singola operazione o per il totale giornaliero. Le banche sono inoltre tenute a garantire alti standard di sicurezza, inclusa la verifica dell’identità del beneficiario e controlli antiriciclaggio, per prevenire frodi e altri rischi.

Transizione e implementazione

L’attuazione completa del regolamento richiederà fino a 18 mesi. Durante questo periodo, gli istituti finanziari dovranno adeguare i loro sistemi e processi per conformarsi alle nuove regole, assicurando che i bonifici istantanei diventino una parte integrante dei servizi bancari offerti ai clienti.

Vantaggi per consumatori e aziende

La maggiore accessibilità e i costi ridotti dei bonifici istantanei offriranno numerosi vantaggi:

  • i consumatori potranno effettuare pagamenti rapidi e sicuri in qualsiasi momento, migliorando la gestione delle finanze personali.
  • le aziende beneficeranno di un miglior flusso di cassa, una riduzione dei tempi di attesa per i pagamenti e un miglioramento generale dell’efficienza operativa.

Scelta del miglior conto corrente

Con l’introduzione del Regolamento UE, diventa ancora più importante scegliere il conto corrente giusto. Utilizzare strumenti di comparazione online permette di valutare i costi fissi, le commissioni per bonifici e prelievi e altri servizi bancari per trovare la soluzione più conveniente e adatta alle proprie esigenze.

Meccanismo di verifica “VOP”

A partire dal 9 ottobre 2025, tutte le banche oltre ad offrire il servizio di bonifico istantaneo a tutti i clienti, dovranno introdurre misure di sicurezza più rigorose per evitare errori e frodi.
infatti, da quella data viene introdotto quale servizio obbligatorio un meccanismo di verifica del beneficiario, il VOP (Verification of Payee) che garantisce che IBAN e nome del beneficiario corrispondano ai dati forniti dal pagatore, evitando così i rischi di invii di fondi a destinatari o conti errati.

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avvocato e direttore ivg

Avvocato e direttore IVG: c’è incompatibilità? Il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottoposto dal COA di Crotone sull'incompatibilità o meno tra l'esercizio della professione forense e il ruolo di direttore dell'IVG

Avvocato e direttore IVG: il quesito al CNF

Avvocato e direttore IVG, si può? E’ il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ad aver recentemente sollevato il quesito di particolare rilevanza deontologica e normativa.

Nello specifico, il COA ha chiesto al CNF di sapere se è compatibile l’esercizio della professione forense con l’attività di direttore dell’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) nell’ambito dello stesso circondario di tribunale.

Il parere del CNF

Il CNF ha risposto con parere n. 58/2024 pubblicato il 9 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico.

Innanzitutto, occorre ricordare che l’art. 18 del Codice Deontologico Forense disciplina le cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, stabilendo che l’avvocato deve astenersi da attività che possano compromettere il decoro e la dignità della professione, o che determinino un conflitto di interessi. Tra le attività potenzialmente incompatibili figurano quelle che comportano subordinazione o che richiedano l’assunzione di responsabilità gestionali di un’impresa.

Fatte queste premesse, il Consiglio ha affermato che “fermo restando che l’attività di delegato alle vendite giudiziarie è una delle attività che l’avvocato può esercitare – su incarico del giudice – nel caso sottoposto all’esame sarà il COA a dover verificare, nell’esercizio della propria autonomia di valutazione, se l’attività di Direttore dell’IVG sia tale da configurare l’esistenza di una delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge professionale, anche alla luce delle valutazioni circa la natura giuridica dell’IVG”.

esami avvocato

Esami avvocato: Aiga chiede proroga del regime transitorio L'associazione dei Giovani Avvocati ha inviato una proposta di emendamento al decreto Milleproroghe in discussione in Parlamento

Esami avvocato proroga “vecchio” regime

Esami avvocato: l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha inviato a tutte le forze parlamentari una proposta di emendamento al Decreto Milleproroghe, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, per prorogare il regime transitorio delle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione forense anche per l’anno 2025, confermando quelle adottate per le sessioni 2023 e 2024.
“AIGA esprime la preoccupazione di migliaia di giovani praticanti avvocati, che attualmente non hanno certezze sulle modalità dell’esame”, afferma Carlo Foglieni, presidente AIGA.
“La richiesta è quella di prorogare l’entrata in vigore delle modalità stabilite dalla Legge 247/12, favorendo così una continuità con le procedure attuali. È evidente infatti che, nonostante le numerose proroghe e le modifiche legislative intervenute nel tempo, l’attuale disciplina dell’esame di abilitazione prevista dalla Legge 247/2012 sia superata e non rispondente alle esigenze di preparazione degli aspiranti avvocati: l’introduzione obbligatoria delle Scuole forensi e l’adozione di modalità d’esame emergenziali negli ultimi anni hanno contribuito a delineare un quadro normativo e formativo più articolato e diversificato”.

Coerenza e continuità nel percorso di abilitazione

La proposta dell’AIGA mira a garantire una maggiore coerenza e continuità nel percorso di abilitazione, riducendo le incertezze per i candidati e mantenendo la modalità speciale di svolgimento dell’esame che prevede una prova scritta (atto giudiziario) e un orale trifasico, già sperimentata con successo nella sessione 2023-24.
“La proroga del regime transitorio è un passo necessario per garantire un esame più equo e adeguato ai tempi”, conclude Foglieni. “Ma restiamo in attesa dell’adozione di una modifica normativa che preveda l’adeguamento, l’aggiornamento e l’ottimizzazione della disciplina in tema di esame d’abilitazione, offrendo finalmente ai giovani praticanti avvocati un percorso di abilitazione chiaro e ben definito, in linea con le attuali esigenze della formazione forense”.
rimborsi adozioni internazionali

Rimborsi adozioni internazionali: come fare domanda Rimborsi adozioni internazionali: dal 7 gennaio al 6 aprile 2025 è possibile presentare le istanze per il recupero delle spese

Rimborsi adozioni internazionali: le novità

Il decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 6 agosto 2024 ha introdotto importanti disposizioni per i rimborsi delle spese relative alle adozioni internazionali. Il provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti il 12 settembre 2024, prevede:

  • le modalità per richiedere i rimborsi delle spese sostenute per le adozioni concluse nel 2023;
  • la riapertura dei termini per le richieste relative alle adozioni concluse nel 2022.

Termini di presentazione della domanda di rimborso

Le domande di rimborso possono essere inviate dalle ore 00:01 del 7 gennaio 2025 fino alle ore 23:59 del 6 aprile 2025. Le domande presentate oltre questa scadenza saranno considerate irricevibili.

Modalità di invio delle istanze

Per le procedure che si cono concluse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre sia del 2022 sia del 2023, le istanze devono essere inviate tramite il portale “Adozione Trasparente” della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). L’accesso al portale richiede l’autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Per alcune situazioni specifiche, come previsto dall’art. 36, comma 4, della legge n. 184/1983, o per chi ha adottato senza l’ausilio di un Ente autorizzato, le istanze possono essere inviate:

  • con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • Per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.governo.it

Documentazione richiesta

Per garantire l’ammissibilità della domanda, è indispensabile presentare tutti i documenti richiesti, tra cui:

  • la certificazione delle spese sostenute rilasciata dall’Ente autorizzato;
  • l’attestazione ISEE in corso di validità;
  • la copia dei documenti d’identità dei coniugi.

In caso di adozione pronunciata all’estero e riconosciuta in Italia, è necessario allegare anche:

  • il provvedimento del Tribunale per i minorenni che riconosce l’adozione;
  • l’autocertificazione )Modello B DPR 445/2000) e la documentazione contabile delle spese sostenute.

Per le adozioni di minori “special needs”, è obbligatorio includere una dichiarazione attestante questa condizione.

Rimborsi adozioni internazionali importi

Il rimborso massimo è determinato in base alla fascia di reddito ISEE:

  • fino a 25.000 euro: rimborso massimo di 11.400 euro;
  • tra 25.001 e 40.000 euro: rimborso massimo di 9.000 euro;
  • oltre 40.000 euro: rimborso massimo di 6.600 euro.

In assenza dell’attestazione ISEE, il rimborso massimo è di 6.600 euro. Le spese rimborsabili includono i costi documentati per assistenza, traduzione, legalizzazione di documenti, trasferimenti e soggiorni all’estero.

Ai fini della quantificazione del rimborso sono esclusi gli importi erogati a titolo di contributo da parte degli enti territoriali con finalità analoghe a quelle di sostegno del percorso preadottivo.

Per i genitori di minori “special needs”, è previsto un contributo aggiuntivo proporzionato alla fascia ISEE, fino a un massimo di 3.420 euro.

Erogazione dei rimborsi adozioni internazionali

Entro 60 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali conclude la fase di valutazione della ammissibilità delle domande.

La liquidazione del rimborso si verifica una volta conclusa positivamente l’istruttoria della singola istanza.

Ogni rimborso erogato, completo dei dati identificativi del beneficiario, dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata e per l’applicazione di eventuali deduzioni.

Istanze incomplete e assistenza

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta saranno dichiarate inammissibili. Per chiarimenti, è possibile inviare quesiti via email all’indirizzo rimborsi.cai@governo.it, specificando nell’oggetto “quesito DM rimborsi”. Le richieste di assistenza devono pervenire entro 10 giorni dalla scadenza per l’invio delle istanze.

Per maggiori dettagli e per le modalità operative, si invita a consultare il sito della Commissione per le Adozioni Internazionali: www.commissioneadozioni.it.

carta acquisti

Carta acquisti over 65 Carta acquisti over 65: la carta di pagamento elettronica che riconosce a chi è in difficoltà un aiuto di 80 euro a bimestre per spesa, farmaci e bollette

Carta Acquisti over 65: per chi ha difficoltà economiche

La Carta Acquisti over 65 è uno strumento di pagamento elettronico fornito dallo Stato per aiutare le persone in condizioni economiche difficili. Permette di effettuare acquisti presso negozi alimentari e farmacie convenzionate senza costi per il titolare. Le spese sono infatti coperte direttamente dallo Stato. Alcuni esercizi inoltre offrono sconti aggiuntivi.

Requisiti per richiedere la carta

La Carta è rivolta a cittadini italiani (o stranieri con permesso di soggiorno), iscritti all’Anagrafe comunale, che soddisfano i seguenti criteri:

  • età minima di 65 anni;
  • reddito annuo inferiore a 8.117,17 € (10.822,90 € per gli over 70);
  • ISEE valido inferiore a 8.117,17 €;
  • assenza di beni e patrimoni significativi, come più proprietà immobiliari, veicoli o utenze intestate;
  • non essere ricoverati in istituti di lunga degenza o di detenzione.

Chi soddisfa questi requisiti può accedere al contributo erogato bimestralmente pari a 80 euro.

Come ottenere la Carta Acquisti

Il processo per richiedere la Carta è semplice e accessibile:

  1. prima di tutto è necessario scaricare il modulo disponibile online sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o su quello delle Poste. In alternativa è possibile ritirare il modulo presso uno degli uffici postali presenti sul territorio;
  2. il modulo va poi compilato, inserendo i propri dati personali, incluso codice fiscale, residenza e documenti di riconoscimento;
  3. occorre poi verificare con attenzione il possesso dei requisiti richiesti come reddito, ISEE e patrimonio;
  4. effettuate le predette verifiche sarà possibile procedere alla presentazione della domanda con il modulo compilato e i documenti richiesti debitamente allegati presso un ufficio postale.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge da parte dell’INPS, la Carta verrà rilasciata  al richiedente, che la potrà ritirare presso l’ufficio postale.

Utilizzo e gestione della Carta Acquisti over 65

La Carta può essere usata per pagare beni di prima necessità, come alimenti e farmaci nei negozi che accettano il circuito Mastercard e per pagare  le bollette di luce e gas. È possibile delegare una persona di fiducia per il ritiro o l’utilizzo, nel caso di impedimenti fisici.

Se necessario, il titolare può richiedere la variazioni dei dati e del titolare, chiedere un duplicato del pin necessario per utilizzare la carte o la sostituzione della Carta Acquisti quando la stessa sia stata smarrita o rubata o non funzioni. Da parte sua anche l’Amministrazione effettua controlli periodici per verificare la persistenza dei requisiti necessari. In caso di irregolarità, i contributi possono essere sospesi o revocati.

Un aiuto tangibile per chi ne ha bisogno

La Carta Acquisti rappresenta una misura concreta per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Con regole chiare e procedure trasparenti, offre un aiuto immediato per le spese quotidiane, garantendo dignità e supporto economico.

Leggi anche l’articolo dedicato alla legge di bilancio 2025 che introduce la Carta per i nuovi nati e rifinanzia la Carta dedicata a te

pintopaga

PintoPaga: due anni per azzerare l’arretrato PintoPaga: la manovra 2025 interviene sulla legge Pinto per azzerare in due anni l’arretrato nel pagamento degli indennizzi

Legge di Bilancio 2025 e il progetto “PintoPaga”

Avviato il progetto “PintoPaga”. La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) ha introdotto una riforma incisiva per accelerare i pagamenti previsti dalla Legge Pinto. L’obiettivo consiste nel ridurre l’arretrato in due anni e migliorare l’efficienza della gestione amministrativa, garantendo risparmi significativi per la finanza pubblica. Con la Legge di Bilancio 2025, il sistema di equa riparazione fa un passo avanti verso una maggiore efficienza e trasparenza. L’implementazione di risorse, tecnologia e regole rigorose consentirà di affrontare le criticità del passato e garantire un servizio migliore ai cittadini.

Digitalizzazione obbligatoria delle istanze

Le nuove norme impongono ai creditori di presentare richieste e documentazione esclusivamente in formato digitale. I modelli, disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, permetteranno una gestione più rapida e trasparente. I creditori dovranno inviare una dichiarazione sostitutiva entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda. Ritardi nella presentazione sospenderanno il calcolo degli interessi fino alla regolarizzazione.

Le dichiarazioni, in virtù della riforma, saranno valide per due anni. Tuttavia, l’amministrazione potrà richiederne il rinnovo, sempre in formato telematico. Eventuali trasmissioni incomplete sospenderanno gli interessi fino alla correzione dei dati.

Pagamenti semplificati e nuovi strumenti

I pagamenti avverranno solo tramite accredito su conto corrente. Non si potrà più procedere ai pagamenti in contanti o per mezzo di vaglia cambiari. I creditori potranno inoltre delegare un rappresentante legale con procura speciale per ricevere le somme dovute. Questa misura aumenta la sicurezza e riduce eventuali errori nella liquidazione.

Commissari ad acta per velocizzare le pratiche

Verranno nominati poi commissari ad acta, selezionati anche tra i funzionari pubblici, che svolgeranno l’incarico su base volontaria e fuori dall’orario di lavoro. Per loro è previsto un compenso massimo di 150 euro lordi per ogni incarico.

Per azzerare l’arretrato in due anni nuovo personale

Il progetto “PintoPaga”, lanciato dal Ministero della Giustizia per dare attuazione alle novità della legge di bilancio, si basa sulle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio e sulla convenzione con Formez PA, società pubblica legata alla Presidenza del Consiglio. L’accordo prevede l’assunzione di nuovi dipendenti a tempo determinato, che affiancheranno quelli già operativi presso l’Ufficio I della Direzione Generale Affari Giuridici e Legali. Le nuove risorse umane saranno operative entro gennaio 2025 e gestiranno le pratiche relative ai decreti emessi tra il 2015 e il 2022. L’implementazione di personale e di strumenti tecnologici persegue la finalità di migliorare la gestione delle pratiche e di ridurre i tempi di lavorazione.

Risparmi stimati e obiettivi del progetto “PintoPaga”

Il costo complessivo della convenzione con Formez PA è stimato in 5 milioni di euro, ma il progetto punta a risparmiare fino a 60 milioni di euro, importo derivante dalla riduzione degli interessi di mora e delle spese legali legate ai ritardi nei pagamenti.

 

Leggi anche: Legge Pinto: taglio degli interessi nella manovra 2025

giurista risponde

Differimento del termine per l’esercizio del potere di autotutela È consentito il differimento del termine per l’esercizio del potere di autotutela in caso di inerzia dell’amministrazione nell’esaminare gli atti del procedimento?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il differimento del termine per l’esercizio del potere di autotutela in relazione a una denuncia di inizio attività è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente ha rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6636).

Preliminarmente è opportuno ricordare che il differimento del termine iniziale per l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21nonies della L. 241/1990, deve essere determinato dalla impossibilità per l’amministrazione, a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado. Viceversa, nel caso in cui l’amministrazione sia nelle condizioni di conoscere lo stato dei luoghi e la conformità documentale, l’inerzia nell’esaminare gli atti, come nella DIA, si rivela del tutto ingiustificata.

Il superamento del limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela in relazione a una denuncia di inizio attività è, dunque, consentito nei casi in cui il soggetto richiedente ha rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, con conseguente impossibilità per la P.A. di conoscere fatti e circostanze rilevanti, imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo, non potendo la negligenza dell’amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa. Pertanto, il dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio dell’autotutela deve essere individuato nel momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro.

Con riguardo alla vicenda in esame la Sezione ha riscontrato l’esercizio del potere di autotutela dopo oltre sei anni dalla presentazione della denuncia di inizio attività e pertanto tale tempo si configura come non ragionevole rispetto ai limiti posti all’esercizio dello ius poenitendi tratteggiato dalla disciplina dell’autotutela e rispetto alla posizione di affidamento del soggetto destinatario dell’atto di ritiro, in ragione del lungo tempo trascorso dall’adozione della DIA annullata.

(*Contributo in tema di “Differimento del termine per l’esercizio del potere di autotutela in caso di inerzia”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

contributo unificato

Contributo unificato: cosa cambia dal 2025 Contributo unificato: la circolare del Ministero della Giustizia sulle novità della manovra 2025 relative a mancato pagamento e recupero

Contributo unificato: novità della manovra 2025

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti cambiamenti per il versamento del contributo unificato nei procedimenti civili. Le nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2025, mirano a garantire maggiore precisione nei pagamenti e incidono direttamente sull’iscrizione a ruolo delle cause. Le novità della manovra 2025 relative anche a mancato pagamento e recupero sono state esplicitate in una circolare del ministero della Giustizia del 30 dicembre 2024.

Nuove disposizioni sull’iscrizione a ruolo

In base al nuovo comma 3.1, aggiunto all’articolo 14 del D.P.R. 115/2002, una causa civile non può essere iscritta a ruolo senza il pagamento del contributo unificato previsto. L’importo minimo da versare è pari a 43 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) dello stesso decreto.

In pratica:

  1. se il contributo dovuto è pari o inferiore a 43 euro, l’iscrizione a ruolo è possibile solo con il versamento dell’importo nella misura dovuta per intero;
  2. se il contributo è superiore a 43 euro, la parte che iscrive la causa deve pagare almeno 43 euro. Eventuali somme mancanti verranno recuperate successivamente.

Queste regole non modificano le esenzioni già previste dalla legge. Le parti esentate continueranno a non dover nulla. Inoltre, se l’importo dovuto è inferiore a 43 euro, sarà sufficiente versare la somma minore.

Recupero delle somme mancanti dovute

In caso di versamento parziale del contributo unificato, la legge di bilancio introduce nuove modalità per il recupero delle somme mancanti. L’articolo 248 del D.P.R. 115/2002 si arricchisce del comma 3-bis. Questa disposizione prevede che, trascorsi 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio competente o Equitalia Giustizia Spa ( in presenza di apposita convenzione) procedano al recupero delle somme tramite iscrizione a ruolo. Il recupero include interessi legali e sanzioni.

La riscossione avviene secondo le norme previste dall’articolo 32 del D.Lgs. 46/1999, che disciplinala riscossione e spontanea a mezzo ruolo, applicando anche le disposizioni contenute nell’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 602/1973. Detta norma dispone nello specifico che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.”

Entrata in vigore e norme transitorie

Le nuove regole si applicano esclusivamente alle controversie iscritte a ruolo dal 1° gennaio 2025. Per quelle iscritte fino al 31 dicembre 2024, continuano a valere le norme precedenti, indipendentemente dalla fase processuale in cui si trovano.

Obiettivo delle modifiche

Con questa riforma, il Ministero punta a garantire maggiore trasparenza e tempestività nei versamenti. Le novità riducono il rischio di contenziosi legati a omissioni parziali e semplificano il recupero delle somme dovute.

La manovra 2025 segna quindi un passo avanti nella gestione delle spese di giustizia, con effetti immediati sull’accesso alla tutela legale.

 

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