Decreto Sicurezza 2024: cosa prevede Il decreto sicurezza, approvato dalla Camera, interviene sul codice penale e prevede novità per detenuti e istituti penitenziari

Decreto sicurezza: novità per detenuti, personale e vittime di usura

Il decreto sicurezza così ribattezzato perché contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” è stato approvato il 19 settembre 2024 dall’assemblea di Montecitorio con 162 voti favorevoli, 91 contrari e tre astenuti.

Il provvedimento A.C 1660-A è stato presentato il 22 gennaio 2024 e dopo una prima lettura alla Camera è passato all’esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, conclusosi il 6 agosto 2024. Ora, il provvedimento passa al vaglio del Senato.

Il testo si compone di 38 articoli che spaziano dalle modifiche al codice penale, ai benefici per le vittime dell’usura, passando per le norme che tutelano le Forze armate, quelle di Polizia e i Vigili del Fuoco.

Vediamo in concreto che cosa prevede il decreto.

Come cambia il codice penale con il decreto sicurezza

Il decreto introduce nel codice penale l’articolo 270 quinquies 3 che prevede il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene consapevolmente materiale con relative istruzioni per preparare o usare ordigni bellici o altre “armi”, tecniche o metodi per compiere atti di violenza o sabotare servizi pubblici con finalità terroristiche.

Il procedimento vuole introdurre nel codice penale un nuovo reato attraverso l’articolo 634 bis, che punisce l’occupazione arbitraria degli immobili e delle loro pertinenze, destinati all’altrui domicilio.  Sul punto c’è già stato l’ok della Camera.

Cambiano i reati di truffa. Il decreto sicurezza introduce nell’art. 61 una nuova aggravante comune, che consiste nella commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

Nuova aggravante per il reato di danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni, che consiste nel danneggiamento commesso con violenza o minaccia alle persone.

Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 146 c.p. per le donne incinta e le madri di minori viene abrogato. Questa possibilità permane per le donne incinta o con figli minori di 1 anno.

Pene più severe per chi impiega i minori nell’accattonaggio. Si rischia da uno a 5 anni di reclusione.

Il decreto rafforza le tutele previste per le Forze dell’ordine e le Forze Armate introducendo una nuova aggravante in caso di minaccia o violenza a pubblico ufficiale (art. 336) o di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337).

Il provvedimento introduce una nuova fattispecie di reato, che punisce chi provoca lesioni a un pubblico ufficiale o a un soggetto esercente una professione sanitaria.

Pene più severe per chi deturpa o imbratta cose altrui, con la finalità di tutelare gli immobili pubblici.

Contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata

Il decreto interviene sull’articolo 17 comma 1 del dl n. 113/2018, disponendo l’obbligo per chi noleggia auto, di comunicare i dati del richiedente per il raffronto. Questa operazione viene effettuata dal Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. La norma, pensata in origine per contrastare i reati di terrorismo, viene estesa anche ad altri reati di particolare gravità (art. 51 comma 3 bis c.p.p criminalità di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti).

Anche le associazioni, le imprese, le società, i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese devono acquisire e poi fornire la documentazione antimafia.

Il Tribunale in composizione monocratica può vietare l’utilizzo degli strumenti informatici e dei cellulari ai soggetti maggiorenni se il Questore ha disposto nei loro confronti un avviso orale.

Il decreto amplia la casistica dei benefici previsti dall’art. 4 della legge n. 302/1990, che riguardano le vittime della criminalità organizzata.

Il documento di copertura per i collaboratori di giustizia è esteso anche ai familiari agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare.

Detenuti e istituti penitenziari

Il decreto mira a rafforzare la sicurezza allinterno degli istituti penitenziari, introducendo un’aggravante al reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’art. 415 c.p e introduce un nuovo reato che punisce le rivolte all’interno degli istituti penitenziari.

In relazione ai suddetti reati il provvedimento riconosce tuttavia il diritto di accedere ai benefici previsti per i detenuti come il lavoro all’estero, i permessi premio e altre misure alternative, previo accertamento dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica.

La novella legislativa estende le agevolazioni contributive (art. 4 comma 3 bis legge n. 381/1991) anche alle aziende, pubbliche o private, che impieghino detenuti anche all’esterno degli istituti penitenziari.

L’art. 36 estende l’assunzione in apprendistato professionalizzante ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative e ai detenuti assegnati al lavoro esterno.

Delega al Governo per l’organizzazione del lavoro

Il Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto dovrà, con regolamento, modificare l’organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

Il decreto sicurezza per le vittime dell’usura

Per sostenere le vittime dell’usura l’articolo 33 del decreto dispone, nel percorso finalizzato a reinserire gli operatori economici vittime di usura che beneficiano dei di mutui a carico del Fondo di solidarietà la presenza un consulente esperto per assistere  i beneficiari da quando il mutuo viene concesso. Il consulente deve ovviamente essere in possesso di specifiche competenze, ogni anno deve presentare una relazione sul suo operato. Al momento della presentazione della relazione annuale il consulente riceve il compenso per l’attività svolta.

Norme dedicate al personale in servizio

L’articolo 21 dispone che le Forze di polizia, compresa quella ferroviaria, possano dotarsi di dispositivi di videosorveglianza indossabili, per registrare l’attività operativa e il suo svolgimento.

Dal 2024 gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e coloro che fanno parte delle forze armate, se indagati o imputati per fatti collegati al servizio, possono ottenere una somma non superiore a euro 10.000 per ogni fase del procedimento, se vogliono avvalersi di un libero professionista di fiducia (così come i loro familiari). Prevista la rivalsa se viene accertata la responsabilità dell’ufficiale o dell’agente a titolo di dolo.

Gli agenti di pubblica sicurezza possono portare alcuni tipi di armi, anche senza licenza, quando non sono in servizio.

 

In materia di sicurezza leggi anche: “Ammonimento del Questore

diritto di ripensamento

Diritto di ripensamento Il diritto di ripensamento consente al consumatore di recedere da un contratto entro quattordici giorni senza costi aggiuntivi

Quando si può esercitare il diritto di ripensamento?

Diritto di ripensamento: quando si può esercitare? Quando si effettua un acquisto online, può capitare che ci si penta quasi subito dell’operazione, vuoi perché ci si rende conto che il prodotto non ci serve davvero, o magari perché si considera il suo prezzo un po’ troppo alto.

Per ovviare a questa spiacevole situazione, la legge ha previsto in favore del consumatore un particolare rimedio: il diritto di ripensamento.

Come annullare un contratto per ripensamento

Il diritto di ripensamento è previsto in favore di chiunque effettui un acquisto fuori dei locali commerciali (ad esempio online, o anche in occasione di una vendita a domicilio) oppure concluda un contratto a distanza (ad esempio per l’attivazione di una fornitura domestica come telefono, luce e gas, oppure per attivare un servizio come una piattaforma a pagamento per la visione di film o eventi sportivi).

Nello specifico, l’art. 52 del Codice del Consumo (d.lgs. 206 del 2005) stabilisce che “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali”.

In sostanza, senza dover fornire alcuna motivazione, chi ha effettuato l’acquisto ha la possibilità di ripensarci entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto oppure dalla consegna del bene.

Entro tale termine, l’acquirente deve comunicare alla controparte contrattuale la propria decisione di recedere dal contratto.

Come funziona il diritto di recesso entro 14 giorni

In caso di ripensamento relativo all’acquisto di un prodotto, il consumatore è tenuto alla restituzione a proprie spese del bene.

D’altro canto, il venditore deve provvedere al rimborso integrale di quanto pagato dal consumatore, ivi comprese le spese di spedizione (ma se l’acquirente aveva scelto una modalità di consegna più dispendiosa rispetto a quella solitamente proposta dal venditore, tali maggiori spese rimangono a suo carico).

Disciplina del diritto di ripensamento nel Codice del consumo

La disciplina del diritto di ripensamento a tutela del consumatore prevede anche altre particolari disposizioni, come quella che obbliga il fornitore di servizi ad informare il cliente della possibilità di esercitare il diritto di ripensamento.

In mancanza di tale informativa, al consumatore sono concessi ben dodici mesi in più per esercitare il ripensamento (quindi 12 mesi più quattordici giorni). Nell’arco di tale periodo, il fornitore può, comunque, provvedere a inviare la suddetta informativa: in tal caso, dall’invio “tardivo” decorrono i classici quattordici giorni per l’esercizio del diritto in oggetto.

Per legge, inoltre, è nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso in favore del consumatore se questi esercita il diritto di ripensamento (cfr. art. 56 primo comma del Codice del consumo).

È importante ricordare che, in base all’art. 47 comma secondo del Codice, la disciplina sul ripensamento si applica solo per acquisti fuori dei locali commerciali il cui corrispettivo pagato dal consumatore sia pari o superiore a 50 euro.

Ripensamento e acquisti all’interno di negozi “fisici”

Va evidenziato, pertanto, come il diritto di ripensamento non operi per gli acquisti effettuati in negozio, cioè all’interno dei locali commerciali del venditore.

In tal caso, quest’ultimo rimane libero di non venire incontro al ripensamento da parte dell’acquirente e pertanto non è tenuto ad accettare la restituzione del bene né, tanto meno, a rimborsargli quanto speso. Nulla vieta, peraltro, al venditore di prevedere facoltà analoghe al ripensamento anche per gli acquisti effettuati in negozio.

Differenze tra diritto di ripensamento e di recesso

È importante notare che, per quanto affini, gli istituti del diritto di ripensamento e del recesso rimangono due cose diverse. In un certo senso, il ripensamento è una specie particolare di recesso, ed è per questo che nella terminologia del Codice del Consumo (art. 52 e segg.) si fa riferimento al “recesso” anche per individuare il diritto di ripensamento da esercitarsi entro quattordici giorni.

In generale, il diritto di recesso è sempre esercitabile nei contratti continuativi, come ad esempio quelli di fornitura di servizi domestici. Solitamente, però, la disciplina normativa prevede alcuni “paletti” da rispettare, ad esempio in relazione ai costi aggiuntivi da sostenere, o ai termini di preavviso da non oltrepassare, oppure in ordine ai motivi del recesso.

Addebito della separazione al marito bugiardo Addebito della separazione al marito che mente sulla sua vita, sul suo lavoro e sulle vicende giudiziarie che lo riguardano

Addebito della separazione all’ex che mente

L’addebito della separazione è previsto anche in caso di violazione del dovere di lealtà nei confronti del coniuge. Tale dovere è violato dal marito che racconta bugie sulla sua vita, sul suo lavoro e sulle sue vicende giudiziarie determinando così la crisi coniugale. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia nella sentenza n. n. 939/2024

Richiesta di addebito della separazione al marito

Una donna chiede la separazione dal marito. Il rapporto coniugale è stato compromesso dalle continue bugie del marito. L’uomo le ha fatto credere di essere un avvocato, un giudice e un docente universitario, ha tenuto nei suoi confronti condotte vessatorie e in più le ha sottratto denaro dal conto corrente. La ricorrente narra anche che il marito si è allontanato da casa senza dare più notizie. La donna chiede quindi la separazione con addebito al marito e il mantenimento di 400,00 euro mensili. La stessa lavora come badante, abita in un appartamento in locazione con il figlio e percepisce uno stipendio di 950,00 euro mensili.

Addebito separazione se violazione dovere di lealtà provoca la crisi

Il Tribunale precisa che la richiesta di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali, è infatti necessario che tali violazioni abbiano causato la crisi coniugale o la stessa sia intervenuta quando era già maturata tra i coniugi una situazione di intollerabilità della convivenza.

Nel caso di specie è emerso che sin dall’inizio della relazione l’uomo ha “fatto credere alla moglie circostanze non vere riguardo la propria vita, la propria attività lavorative e perfino riguardo le proprie vicende giudiziarie.” L’uomo ha inoltre mentito sulle sue condizioni di salute.

Tutte queste circostanze sono state confermate da testimoni e dalla documentazione prodotta in atti.

Bugie inaccettabili: violano il dovere di lealtà coniugale

Le condotte del marito violano il dovere di lealtà coniugale. Esse risultano inaccettabili perché frutto di una capacità di inganno tale da portare il coniuge a ignorare chi sia davvero la persona che ha sposato, a temere per la sua vita e a scoprire, solo dopo una denuncia di scomparsa, vicende giudiziarie di oggettiva gravità.

“… non è dubitabile che integri violazione di un dovere coniugale la condotta di chi tradisca la fiducia personale del coniuge, manipolando grandemente la realtà e fornendo una rappresentazione mendace delle proprie condotte, della propria identità lavorativa, della propria vita.”

Indubbia quindi la responsabilità del coniuge nella disgregazione del vincolo coniugale e nell’intollerabilità della convivenza.

Mantenimento negato: nessuna disparità reddituale

Per quanto riguarda il mantenimento il Tribunale ricorda che per l’insorgenza di questo diritto devono sussistere tutta una serie di presupposti, che nel caso di specie non sussistono. La ricorrente ha sempre fatto fronte da sola alle necessità della famiglia, e si è sempre impegnata per provvedere ai suoi bisogni e a quelli del figlio. La donna è dunque economicamente indipendente e ha redditi propri, esattamente come in costanza di matrimonio. I documenti non rivelano neppure una disparità reddituale rispetto al marito, che ha vissuto anzi, durante il matrimonio, grazie alle sostanze della moglie. La richiesta di mantenimento pertanto non può essere accolta.

 

Leggi anche: “Addebito della separazione: basta una sola violenza

sostituzione citofono condominio

Da citofono a videocitofono: non è innovazione La sostituzione del citofono con un videocitofono digitale non è un'innovazione e rientra nell'ambito delle manutenzioni straordinarie

Sostituzione citofono in condominio

La sostituzione del citofono con un videocitofono rientra nell’ambito delle manutenzioni straordinarie e non costituisce innovazione. Lo ha precisato il tribunale di Torino con la sentenza n. 3247/2024.

Impugnazione delibera assembleare

Nella vicenda, alcuni condomini proponevano impugnazione avverso la delibera assunta dal condominio avente ad oggetto l’esame dei preventivi per la sostituzione dei citofoni, chiedendone la declaratoria di nullità o l’annullamento. Tra le altre doglianze, lamentavano la violazione dell’art. 1136, quinto comma, c.c. con riferimento alle opere di cui all’art. 1120 c.c., in quanto si era in presenza di innovazioni da approvare con la maggioranza qualificata costituita da un numero di voti che rappresentasse la maggioranza dei partecipanti e i due terzi del valore dell’edificio, maggioranza non raggiunta nella votazione assembleare.

Prova di resistenza

Il condominio, dal canto suo, chiedeva il rigetto delle domande allegando la sussistenza della maggioranza per l’approvazione della deliberazione impugnata in forza della c.d. “prova di resistenza” e affermando che le opere approvate non integravano delle innovazioni, bensì lavori di manutenzione straordinaria per i quali la maggioranza richiesta è quella prevista dall’art. 1136 secondo comma c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Cosa è da considerarsi innovazione

Il giudice preliminarmente rigetta l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione e, entrando nel merito, si esprime sulla doglianza degli attori relativa alle maggioranze richieste per le innovazioni.
“Costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione – afferma il tribunale – quello secondo il quale deve
considerarsi ‘innovazione’, agli effetti dell’art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (senza peraltro che ricorra la speciale previsione di cui all’art. 1117 ter c.c., introdotta dalla L. n. 220 del 2012) (cfr. Cass. n. 35957/21)”.

Al contrario, la legge (art. 3 comma 1 lettera b del D.P.R. n. 380/2001), ricorda ancora il giudicante, definisce come manutenzione straordinaria « b) “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico».

Videocitofono non è innovazione

Nel caso di specie, le opere deliberate hanno ad oggetto il ripristino dell’intero impianto citofonico con la sostituzione di un impianto elettronico esterno costituito da un videocitofono digitale di nuova generazione. Tale opera, secondo il giudice, non è da considerarsi innovazione, rientrando invece tra quelle di straordinaria manutenzione.

“Come affermato dalla Corte d’Appello di Genova nella pronuncia n. 755 del 30.7.2020 – precisa infatti il tribunale – la previsione del videocitofono non comporta un’innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone una trasformazione, un’introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l’impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all’evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia”.
Neppure la circostanza che l’impianto divenga esterno e non per singole scale appare sufficiente, conclude il giudicante rigettando il ricorso, “a integrare una innovazione poiché si tratta semplicemente della diversa localizzazione della pulsantiera al di fuori dell’edificio”.

Allegati

consulenza tecnica preventiva

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite La consulenza tecnica preventiva per comporre la lite prima che venga avviato il processo conserva la sua natura cautelare

Consulenza tecnica preventiva per comporre la lite

La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è un istituto di diritto processuale previsto e disciplinato dall’articolo 696 bis c.p.c. Si tratta di un istituto giuridico in vigore dal 1° marzo 2006.  Questa consulenza si pone l’obiettivo di deflazionare il processo, evitandolo e componendo la lite prima che il processo abbia inizio. Esso tuttavia rappresenta anche un valido sussidio per istruire la causa giudiziale, che le parti dovessero eventualmente intraprendere.

Differenza rispetto all’accertamento tecnico

L’istituto in esame si distingue dall’istituto similare dell’accertamento tecnico per una differenza fondamentale. L’articolo 696 bis c.pc al comma 1 dispone infatti che “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696.”

Questo significa che la consulenza tecnica, a differenza dell’accertamento tecnico, non richiede  per il suo svolgimento la sussistenza di un periculum in mora rappresentato dalla dispersione dei mezzi di prova.

Il primo comma dell’articolo 696 c.p.c dispone infatti che l’autorità giudiziale competente possa disporre l’accertamento tecnico, così come l’ispezione, quando c’è l’urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione di determinate cose.

Natura della consulenza tecnica preventiva

La natura cautelare della consulenza tecnica preventiva tuttavia non viene meno a causa della sua finalità conciliativa.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 23976/2019 ha chiarito che: “se è pur vero che, con riferimento alla consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 669-bis cod. proc. civ., difetta il presupposto del periculum in mora, deve ritenersi – anche alla luce di quanto affermato dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 2010 – che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 cod. proc. civ. non esclude «la natura cautelare delle relative misure», da intendersi, all’evidenza, latamente cautelare quanto al procedimento di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., evidenziandosi che l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche in caso di urgenza e ciò trova conferma nello stesso tenore letterale dell’art. 696-bis cod. proc. civ., il quale espressamente prevede che una siffatta consulenza possa essere richiesta «anche» al di fuori (e non solo in difetto) delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 cod. proc. civ., il quale fa espresso riferimento al presupposto dell’urgenza.”

Oggetto

La consulenza tecnica preventiva può essere impiegata quando si vuole procedere all’’accertamento e alla determinazione dei crediti che derivano dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o di obblighi scaturenti da fatti illeciti.

Aspetti procedurali

Dal punto di vista procedurale l’articolo 696 bis c.p.c dispone il rinvio al comma 3 dell’articolo 696 c.p.c dedicato all’accertamento tecnico preventivo. Questo comma a sua volta dispone che il Presidente del Tribunale o il Giudice di Pace provvedano nelle forme degli articoli 694 e 695 c.p.c in quanto applicabili.

La consulenza tecnica preventiva presuppone quindi una domanda, che la parte interessata deve proporre con ricorso. In questo atto la parte istante deve esporre sommariamente i fatti, anche se in modo chiaro e preciso.

Dopo che la parte provvede al deposito del ricorso il giudice con decreto fissa il termine perentorio entro l’istante deve notificare il provvedimento con cui ha fissato l’udienza e il ricorso.

Il Giudice provvede quindi alla nomina del consulente tecnico. In seguito stabilisce la data in cui le operazioni avranno inizio. All’udienza, a cui il consulente deve comparire, il giudice verifica la regolarità delle notifiche e specifica i quesiti a cui i consulente deve rispondere. Durante lo svolgimento della consulenza le parti possono essere assistite dai rispettivi consulenti.

Consulenza tecnica preventiva: esiti

La consulenza tecnica preventiva finalizzata a comporre la lite e ad evitare l’avvio della causa può avere due esiti diversi. Vediamo quali.

Conciliazione della controversia

La consulenza tecnica preventiva che si conclude con un esito positivo  prevede la formazione del processo verbale dell’avvenuta conciliazione. Il giudice attribuisce al processo verbale il valore di titolo esecutivo. In questo modo la parte adempiente potrà agire nei confronti della parte che non tiene fede agli impegni presi nell’accordo. Le modalità previste sono due: avviando l’espropriazione forzata o procedendo all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Il vantaggio di questo processo verbale è che non è soggetto all’imposta di bollo.

Mancata conciliazione della controversia

Nell’ipotesi contraria, ossia se le parti non raggiungono un accordo e quindi non si conciliano, entrambe possono chiedere che la relazione redatta e depositata dal consulente venga acquisita agli atti del processo che verrà avviato.

In caso di mancata conciliazione l’ultimo comma dell’articolo 696 bis c.p.c dispone che a questo punto troveranno applicazioni le norme che regolano la consulenza tecnica nell’ambito dell’istruzione probatoria (art. 191-197 c.p.c).

Legittimo impedimento avvocati: primo sì alla riforma Il Senato ha approvato il ddl sul legittimo impedimento degli avvocati, professionisti ma anche individui meritevoli di tutela

Legittimo impedimento: il Senato approva

Nella giornata di mercoledì 18 settembre 2024, il Senato ha approvato il disegno di legge 729 della senatrice leghista Erika Stefani sul legittimo impedimento del difensore nel testo modificato dalla Commissione Giustizia con un nuovo titolo “Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore”.

Il testo interviene sull’articolo 153 del codice di procedura civile, sull’articolo 81 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e sull’articolo 420 ter del codice di procedura penale.

Le modifiche contenute nella proposta della senatrice sono finalizzate a tutelare maggiormente la classe forense in materia di legittimo impedimento. L’avvocatura, fino a oggi, è stata spesso vittima di pregiudizio e discriminazione. Da anni gli avvocati segnalano una grande difficoltà nel ricevere un trattamento equo in presenza di una problematica familiare o di salute improvvisa e fonte di preoccupazione.

Senza pregiudicare il diritto di difesa non si possono obbligare gli avvocati, con gravi difficoltà familiari, personali o di salute, di presenziare alle udienze o “sanzionare” la loro assenza con la decadenza dai termini. Gli avvocati sono professionisti, ma anche individui con un loro privato, spesso difficoltoso da gestire, che meritano quindi rispetto e comprensione al pari di altre categorie, che per motivi meno gravi, non incontrano tutte le difficoltà della classe forense.

Rimessione in termini per l’avvocato impossibilitato

Il nuovo comma dell’articolo 153 del codice di procedura civile, dedicato all’improrogabilità dei termini perentori, prevede la possibilità per l’avvocato, di essere rimesso in termini con provvedimento del giudice, o del presidente del tribunale, prima della costituzione delle parti, quando detti impedimenti non gli permettono di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. Ciò qualora riesca a dimostrare con idonea certificazione di essere incorso nelle decadenze per cause a lui non imputabili o derivanti da caso fortuito o forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per la necessità di assistere i figli o i familiari con disabilità o con grave patologia o per il bisogno improrogabile di provvedere alla cura della prole in età infantile o in età scolare.

Rinvio d’udienza se l’avvocato è impossibilitato a comparire

Il nuovo comma che invece va ad aggiungersi all’articolo 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che punisce con sanzione disciplinare il difensore che non rispetti i termini fissati nel calendario del giudice, nella formulazione della Commissione, prevede il rinvio a una nuova udienza quando l’assenza dell’avvocato è dovuta a un’impossibilità assoluta di comparire per le seguenti ragioni:

  • caso fortuito;
  • forza maggiore;
  • improvvisa malattia;
  • infortunio;
  • particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza;
  • necessità di assistere i figli o familiari con disabilità o grave patologia;
  • esigenze improrogabili di cura dei figli in età infantile e scolare. 

Comunicazione via pec

Il rinvio di udienza è concesso quando l’avvocato, per le suddette ragioni, non possa delegare le proprie funzioni e tali necessità siano comprovate da idonea certificazione da produrre “se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo pec nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza”.

La norma precisa comunque che l’assenza di una comunicazione anticipata della causa dell’impedimento, se giustificata, non costituisce un valido motivo di rigetto dell’istanza per il rinvio di udienza. La disposizione comunque non si applica in presenza di un mandato congiunto.

Legittimo impedimento nel processo penale

L’ultima norma su cui interviene il disegno di legge è l’articolo 420 ter del codice di procedura penale e precisamente il comma 5, che alla luce delle novità previste dal disegno di legge dovrebbe assumere la seguente formulazione letterale: “Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento proprio, della prole o dei fa­ miliari per comprovati motivi di salute prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito”.

Anche nel processo penale il legittimo impedimento per ragioni proprie del difensore o per problematiche legate alla prole o ai familiari, diventano motivi di rinvio ad una nuova udienza da parte del giudice, che provvede, anche d’ufficio, con ordinanza.

Plauso dell’avvocatura al ddl

Immediato il plauso dell’avvocatura. Per l’OCF, si tratta di “una norma di civiltà”. Per l’Aiga, il ddl consente finalmente agli avvocati e alle avvocate il diritto di chiedere la restituzione in termini e il rinvio dell’udienza qualora siano incorsi in decadenze o siano impossibilitati a presenziare l’udienza per cause a loro non imputabili derivanti da problematiche di salute, cura dei figli minori e dei parenti con disabilità e altre cause che gli impediscano di delegare le funzioni relative alla gestione del mandato.

Il presidente nazionale Carlo Foglieni ritiene che l’approvazione di questo disegno di legge rappresenti “un altro importante passo per la tutela degli avvocati  e delle avvocate anche nelle loro qualità di individui”.

trattamento di fine rapporto

Trattamento di fine rapporto: come funziona il TFR Una breve guida sul trattamento di fine rapporto: come si calcola, a quanto ammonta, quando viene pagato e come si fa a chiedere un anticipo del TFR

Come funziona il TFR

Il trattamento di fine rapporto, anche detto TFR, è un elemento della retribuzione che viene corrisposto al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (es. licenziamento, pensione etc.).

Quanto si prende di TFR

A norma dell’art. 2120 del codice civile, l’importo del trattamento di fine rapporto viene calcolato sommando per ciascun anno (o frazione di anno) in cui si è lavorato una quota pari all’importo della retribuzione annuale divisa per 13,5.

Il valore delle quote annuali di TFR accantonate viene incrementato attraverso la rivalutazione delle somme, con l’applicazione, alla fine di ogni anno, di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento, rispetto all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Come si fa a sapere a quanto ammonta il TFR

La quota annuale di TFR che viene accantonata si calcola su  tutte le voci della retribuzione corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (compresi, quindi, gli incentivi, i premi di rendimento e gli emolumenti periodici come la tredicesima mensilità). Rimangono esclusi i rimborsi spese (cfr. art. 2120 c.c., II comma) e le indennità di trasferta.

A quanto appena detto possono derogare le disposizioni contenute nei contratti collettivi (ad esempio, nel comparto metalmeccanico la tredicesima mensilità non contribuisce ad alimentare la quota annuale del TFR).

Quando si può chiedere un anticipo del TFR

Un importante aspetto della disciplina del TFR è rappresentato dalla possibilità di richiedere l’anticipazione del pagamento di una sua parte nel corso del rapporto lavorativo, anziché alla cessazione dello stesso.

Possono avanzare tale richiesta i dipendenti che abbiano maturato già otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2120 c.c., sesto comma e segg.).

La richiesta può essere fatta solo una volta nel corso dell’intero rapporto di lavoro e deve essere motivata dalla necessità di sostenere spese sanitarie per terapie o interventi straordinari o dall’acquisto della prima casa di abitazione (per sé o in favore dei propri figli).

Tali esigenze vanno opportunamente documentate, con certificazione delle strutture sanitarie o, nel caso di acquisto della prima casa, con atto notarile.

Anticipo TFR: quanto si può chiedere

Oggetto della richiesta di anticipo TFR è una somma pari al massimo al 70% del TFR maturato al momento dell’istanza. Ovviamente, la somma anticipata viene detratta da quanto successivamente riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

I contratti collettivi, o anche le pattuizioni individuali, possono prevedere condizioni più favorevoli per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. I contratti collettivi possono anche prevedere criteri di priorità per il soddisfacimento delle varie richieste.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste di anticipazione TFR entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti. Peraltro, l’azienda può negare l’anticipazione TFR per i lavoratori dipendenti se sia stata dichiarata azienda in crisi.

Quando ti viene pagato il TFR?

Il diritto al TFR matura mensilmente, ma sorge soltanto al termine del rapporto di lavoro; quindi, in costanza dello stesso, si tratta di un diritto futuro, come ribadito più volte dalla Cassazione (cfr. Cass. sez. lav., ord. n. 4360/2023).

Ciò implica, tra l’altro, che in costanza del rapporto di lavoro il dipendente non possa rinunciare al TFR, per il semplice motivo che il relativo diritto non è ancora venuto ad esistenza (la circostanza appena descritta depone a favore del lavoratore, in quanto lo pone al riparo da eventuali pattuizioni di rinuncia concordate con il datore prima della cessazione del rapporto).

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR viene erogato automaticamente dal datore di lavoro, senza necessità che il lavoratore presenti alcuna specifica richiesta in tal senso. I tempi di pagamento si aggirano, generalmente, intorno ai 60 giorni dalla cessazione del rapporto, anche se nel settore pubblico il relativo provvedimento deve rispettare il termine di 30 giorni per la durata del procedimento amministrativo.

Sempre per i dipendenti pubblici vigono alcune regole particolari: ad esempio, il TFR viene erogato in un’unica soluzione se ammonta al lordo a meno di 50.000 euro, oppure in due rate se inferiore a 100.000 euro o in tre rate annuali, se supera i 100.000 euro.

Prescrizione TFR

Il diritto al pagamento del TFR, ove non venga versato spontaneamente dal datore di lavoro, si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò significa che la relativa richiesta di pagamento deve pervenire entro tale termine, affinché si consideri interrotta la prescrizione.

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giurista risponde

Reato di diffamazione e relativi elementi essenziali È offensiva l’espressione ‘pezzente’ proferita nel corso di un’udienza di un processo civile in presenza degli avvocati dell’offeso?

Quesito con risposta a cura di Valentina Riente e Michele Pilia

 

Difettano gli elementi essenziali del reato di diffamazione quando non è ravvisabile indicatore alcuno circa l’idoneità del mero vocabolo, avulso da un quadro d’insieme minimamente esplicativo, a incidere sulla reputazione del destinatario, da intendersi come patrimonio di stima, fiducia e credito accumulato nella società e nell’ambiente in cui quotidianamente vive. – Cass., sez. V, 25 giugno 2024, n. 25026.

Premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività dell’espressione che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata, la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, e, in caso di esclusione dell’offensività predetta può pronunziare sentenza di assoluzione dell’imputato; si rammenta che il reato di diffamazione attiene alla tutela del bene giuridico della reputazione intesa in senso oggettivo come la considerazione personale di cui ognuno può pretendere di godere nella società civile.

Il principio di offensività, di rango costituzionale, costituisce, dunque, il criterio interpretativo-applicativo per il giudice nella verifica della riconducibilità di un determinato comportamento al paradigma di una norma incriminatrice al fine di circoscrivere la punibilità ai casi in cui esso presenti concreta efficacia o potenzialità lesiva (così come precisato dalla Corte costituzionale con sent. 211/2022 e 225/2008). L’applicazione di tale principio, in tema di diffamazione, richiede che la condotta astrattamente conforme al tipo possieda attitudine offensiva, nel senso che, in relazione alle concrete circostanze del fatto, risulti suscettibile di diffusione e di pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento; elemento non sussistente nel caso di specie, ove la parola “pezzente” risulta pronunciata isolatamente, in modo improvviso e occasionale e, pertanto, non dà adito ad alcun un effetto lesivo che si proietterebbe sulla vita della persona offesa e sul riconoscimento della sua dignità nella realtà socio-culturale circostante.

Contributo in tema di “Reato di diffamazione ed elementi essenziali”, a cura di Valentina Riente e Michele Pilia, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

parcheggi strisce bianche

Parcheggi strisce bianche: non sono obbligatori nei centri storici Parcheggi strisce bianche gratuiti: non devono essere istituiti obbligatoriamente dai Comuni in certe aree tutelate e di valore

Parcheggi strisce bianche: non c’è l’obbligo in certe aree

I parcheggi a strisce bianche gratuiti non sono obbligatori all’interno delle aree urbane di carattere storico, artistico o ambientale, comprese le aree circostanti? Su questa domanda di non poco rilievo, soprattutto nei periodi di maggiori afflusso turistico, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione.

Gli Ermellini sul punto sono piuttosto chiari, anche perché la Cassazione in diverse occasioni ha già avuto modo di precisare che il DM dei LL.PP n. 1444/1968 suddivide il territorio, per finalità urbanistiche, per aree omogenee. In materia di parcheggi, l’articolo 7 del Codice della Strada stabilisce che spetta ai Comuni il potere di stabilire in quali aree è possibile istituire i parcheggi strisce bianche gratuiti e i parcheggi  a pagamento con strisce azzurre. Per cui se l’area in cui il conducente deve parcheggiare presenta un particolare valore storico o ambientale, il Comune è libero di non prevedere spazi per la sosta gratuita delimitati dalle strisce bianche all’interno di quelle aree e anche nelle zone circostanti se parti integrati degli agglomerati urbani. Questo quanto emerge dall’ordinanza n. 20293/2024.

Parcheggi strisce bianche in proporzione a quelli a pagamento

Una conducente si oppone a tre verbali di accertamento. Il Comune le ha contestato tre violazioni   relative alla mancata esposizione del ticket per la sosta del veicolo a pagamento e con limite orario. La donna fa presente che nelle zone limitrofe al centro della città in cui aveva l’esigenza di recarsi, gli spazi di libera sosta gratuita erano molto limitati. Il Comune ha infatti adottato una delibera, che viola l’articolo 7 del Codice della strada, che impone la presenza di stalli liberi e gratuiti nelle arre in cui sono presenti quelli a pagamento o comunque nelle aree limitrofe.

L’opponente chiede quindi al giudice di disapplicare l’atto comunale perché illegittimo e annullare le sanzioni applicate nei suoi confronti. Il Giudice però rigetta l’opposizione e la donna appella la decisione di fronte al Tribunale. Il Tribunale accoglie l’appello e annulla i verbali, disapplicando la delibera comunale. Il Comune a questo punto ricorre in Cassazione.

Il Comune non è obbligato a prevedere parcheggi gratuiti ovunque

L’ente ricorrente solleva due motivi di doglianza, tra i quali merita particolare attenzione il primo. In esso l’Ente fa presente che l’articolo 7 del Codice della Strada al comma 8 esonera i Comuni dall’obbligo di riservare stalli gratuiti nelle stesse zone o in quelle limitrofe in cui sono presenti quelli a pagamento all’interno delle aree “A” di cui all’articolo 2 del DM dei LL.PP n. 1444/1968.

Si tratta in particolare di “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di  particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree  circostanti, che possono considerarsi parte  integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi” il Comune non ha lobbligo di prevedere stalli liberi in proporzione a quelli a pagamento. Il Tribunale nell’accogliere le istante della conducente non ha considerato che i verbali erano stati elevati perché l’opponente aveva parcheggiato all’interno di aree ricadenti nella suddetta zona A.

Nessun obbligo di parcheggio a strisce bianche nei centri storici

La Cassazione accoglie quindi il ricorso del Comune ritenendo che “l’inclusione dell’area nella zona A del D.M. 2 aprile 1968 o la sua qualificazione in termini di area urbana di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale, costituiscono condizioni alternative per esonerare l’Amministrazione dall’obbligo di predisporre aree di parcheggio libero.” Il cittadino quindi non può pretendere che all’interno di certe aree, com un centro storico, vi siano spazi gratuiti per il parcheggio del proprio mezzo. Meglio cercare un parcheggio a pagamento e sostenerne il costo, piuttosto che fare causa e pagare ancora di più.

 

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indennità iscro

Indennità ISCRO: come fare domanda entro il 31 ottobre L'INPS ricorda che si avvicina la scadenza per presentare domanda di accesso all'indennità ISCRO e spiega come fare

Indennità ISCRO

La domanda per l’indennità ISCRO va presentata entro il 31 ottobre 2024. E’ l’INPS a comunicare, con un avviso sul proprio sito, che sta per avvicinarsi la scadenza per presentare l’istanza per accedere all’indennità rivolta agli iscritti alla Gestione Separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

Domanda in scadenza il 31 ottobre

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024, rammenta l’istituto, è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

requisiti per accedere alla prestazione includono:

  • l’iscrizione alla Gestione Separata,
  • il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti
  • l’aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media degli anni precedenti.

Per presentare la domanda di accesso, i potenziali beneficiari devono farlo online entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione, utilizzando il servizio dedicato sul sito INPS.

La circolare INPS 23 luglio 2024, n. 84 contiene tutte le informazioni di dettaglio.