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Tribunale online: come funziona Attivo dal 1° marzo 2024 il tribunale online. La sperimentazione coinvolge sette sedi: Catania, Catanzaro, L'Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona. Dal 1° luglio 2025 anche Roma

Tribunale online

Tribunali più smart per una giustizia più vicina ai bisogni dei cittadini. E’ questo l’obiettivo della sperimentazione del progetto “Tribunale online” attivo in sette sedi (Catania, Catanzaro, L’Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona) dal 1° marzo 2024.

Dal 1° luglio 2025 si entra nella seconda fase di sperimentazione con l’ampliamento dell’offerta di servizi con nuove tipologie di istanze disponibili online, tra cui la nomina del cancelliere o del notaio incaricato dell’inventario, l’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, l’istanza di proroga per l’inventario e le autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione.
Contestualmente, cresce anche la rete dei Tribunali coinvolti nella sperimentazione: alle sette sedi giudiziarie già attive – Catania, Catanzaro, L’Aquila, Marsala, Napoli Nord, Trento e Verona – si aggiunge il Tribunale di Roma.

L’iniziativa, realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, è stata finanziata nell’ambito del Pon Governance 2014-2020, in coerenza con le priorità indicate dal Pnrr.

Caratteristiche

Il portale, fruibile da qualsiasi dispositivo, è costituito da una sezione pubblica accessibile a tutti, di natura informativa, e da una sezione riservata, in cui i cittadini dotati di identità digitale (SPID, CIE o CNS) possono depositare autonomamente alcune istanze nei procedimenti di volontaria giurisdizione e monitorarne lo stato di avanzamento.

Il portale Tribunale Online è disponibile all’indirizzo https://smart.giustizia.it/to e raggiungibile dal portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia https://pst.giustizia.it.

All’interno dell’area pubblica, liberamente accessibile, sono contenute informazioni su iter procedurali, attori, tempi e costi dei servizi, modulistica completa e istruzioni sul deposito presso i Tribunali, oltre a una sezione dedicata alle domande frequenti.

La sperimentazione del Tribunale Online ha reso possibile ad oggi, il deposito telematico delle istanze in alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione, come l’amministrazione di sostegno, la gestione di eredità giacente e la nomina del curatore. Dal 1° luglio 2025, l’offerta di servizi si amplia ulteriormente. Con la seconda fase, infatti, la piattaforma si arricchisce di nuove funzionalità, offrendo ai cittadini la possibilità di svolgere un numero crescente di attività in modo sempre più semplice, rapido e digitale.

Nei prossimi mesi, il Tribunale Online continuerà ad evolversi con l’introduzione di ulteriori servizi e strumenti pensati per migliorare e ampliare l’esperienza d’uso, con l’obiettivo di estenderlo progressivamente a tutti i Tribunali sul territorio nazionale, per una giustizia sempre più accessibile e vicina alle persone.

Procedimenti ammessi

I procedimenti ammessi al deposito telematico attraverso la piattaforma sono: amministrazione di sostegno (art.473-bis.58 c.p.c.); gestione dell’eredità giacente e nomina del curatore (art.782 c.p.c.); richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione in favore di minori (art. 320, 374 c.p.c.); autorizzazione al rilascio di passaporto o documento valido per l’espatrio per figli minori (art 3, lett.a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

La piattaforma è predisposta altresì per la consultazione di molteplici procedimenti nell’ambito della volontaria giurisdizione. Nei casi in cui il procedimento, o il Tribunale di riferimento, non sia tra quelli coinvolti nella sperimentazione, l’utente avrà la possibilità di recepire informazioni utili all’avvio dell’iter per l’atto di interesse, con indicazione e riferimenti dell’ufficio giudiziario di competenza territoriale.

Il deposito per l’utenza non qualificata sarà possibile attraverso la compilazione online con procedura guidata e l’invio della domanda direttamente dalla piattaforma.

Le notifiche cartacee da parte dell’ufficio giudiziario, spedite tramite raccomandata postale, saranno sostituite dalle notifiche di avvenuta consegna visualizzabili nell’area riservata del portale.

La modulistica eterogenea tra uffici giudiziari sarà sostituita da una modulistica standard, disponibile nell’Area pubblica del portale.

decreto flussi 2026-2028

Decreto flussi 2026-2028: cosa prevede Approvato in via preliminare il Decreto Flussi 2026-2028: programmati quasi 500mila ingressi regolari di lavoratori non comunitari. Obiettivi, quote e settori interessati

Approvato il Decreto Flussi 2026-2028

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 30 giugno 2025, in esame preliminare, il decreto che definisce la programmazione dei flussi migratori regolari per il triennio 2026-2028.

La misura intende rispondere al fabbisogno di forza lavoro indispensabile per numerosi comparti dell’economia italiana e contrastare l’immigrazione irregolare e il lavoro sommerso. Il provvedimento, predisposto congiuntamente da diversi dicasteri, introduce una pianificazione stabile e più ampia rispetto ai decreti precedenti.

Quasi mezzo milione di ingressi autorizzati in tre anni

Il nuovo decreto stabilisce che, tra il 2026 e il 2028, potranno entrare in Italia fino a 497.550 lavoratori non comunitari, così ripartiti:

  • 230.550 unità per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo;

  • 267.000 unità per lavoro stagionale nei comparti agricolo e turistico.

Per il solo anno 2026, sono previsti 164.850 ingressi, una quota significativa pensata per sostenere i settori produttivi più esposti alla carenza di manodopera.

Le quote derivano da un’analisi dei dati storici relativi alle domande di nulla osta e dai fabbisogni indicati dalle parti sociali, con l’obiettivo di calibrare la programmazione alle reali esigenze delle imprese.

Obiettivi del decreto: regolarità, formazione e click day

Tra le finalità principali della programmazione triennale si evidenziano:

  • Creare canali di immigrazione legale e controllata, che rafforzino la cooperazione con i Paesi di origine dei flussi;

  • Ridurre l’irregolarità nell’ingresso e nella permanenza sul territorio nazionale;

  • Prevenire fenomeni di sfruttamento lavorativo e lavoro nero;

  • Gradualmente superare il meccanismo del “click day”, soprattutto per le figure professionali più richieste, privilegiando percorsi di formazione dei lavoratori nei Paesi di provenienza.

L’obiettivo dichiarato del Governo è costruire un sistema più prevedibile e funzionale, che tuteli sia le esigenze del mercato del lavoro sia la dignità dei lavoratori stranieri.

Le categorie di lavoro previste dal decreto

Il decreto distingue chiaramente le tipologie di rapporto di lavoro interessate dagli ingressi programmati:

  • Lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, per attività continuative e professionalizzate in vari settori;

  • Lavoro stagionale, prevalentemente nell’agricoltura e nel turismo, comparti che storicamente registrano le maggiori esigenze di reclutamento di manodopera straniera.

Il sistema delle quote sarà accompagnato da ulteriori misure per favorire la formazione linguistica e professionale dei lavoratori, così da facilitare il loro inserimento socio-lavorativo.

Verso un modello di programmazione più stabile

Il decreto rappresenta un passo verso una programmazione strutturale dei flussi migratori regolari, che supera l’approccio emergenziale del passato. La scelta di un orizzonte triennale consente alle imprese di pianificare le assunzioni con maggiore certezza e ai lavoratori di conoscere in anticipo le opportunità disponibili.

Nei prossimi mesi, il provvedimento dovrà completare l’iter di approvazione definitiva e verranno definiti nel dettaglio i criteri e le modalità operative per la presentazione delle istanze.

conflitto di interessi

Conflitto di interessi avvocato: illecito anche se solo potenziale Il CNF chiarisce che l’avvocato commette illecito disciplinare per conflitto di interessi anche se solo potenziale

Il conflitto di interessi come illecito disciplinare

La sentenza n. 443/2024, pubblicata il 29 giugno 2025 sul portale del Codice Deontologico Forense, ha affrontato un tema di grande rilievo in materia di responsabilità disciplinare dell’avvocato: il conflitto di interessi.

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che l’illecito sussiste anche in assenza di un danno effettivo e persino quando il conflitto sia solo potenziale, ribadendo la funzione preventiva della norma.

Il fatto oggetto di contestazione

Nel caso deciso, un avvocato era stato deferito per avere assunto l’incarico di assistenza in un procedimento in cui l’altra parte era un soggetto con il quale intratteneva rapporti professionali e personali qualificati, tali da ingenerare il rischio che l’attività difensiva potesse non essere svolta con piena indipendenza.

La difesa del professionista si era concentrata sull’assenza di un concreto pregiudizio per il cliente e sull’impossibilità di dimostrare che i rapporti con la controparte avessero effettivamente influenzato il suo operato.

La decisione del CNF: l’illecito di pericolo

Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto questa tesi, chiarendo che la violazione dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense si configura come illecito di pericolo, assimilabile – per struttura – a fattispecie proprie del diritto penale in cui il rischio astratto di danno è sufficiente a integrare la condotta vietata.

Come precisa la motivazione, il divieto di operare in conflitto di interessi mira a:

  • Tutela della fiducia del cliente

  • Garanzia dell’indipendenza e imparzialità dell’avvocato

  • Salvaguardia della corretta percezione sociale dell’attività professionale

In questa prospettiva, è sufficiente che l’attività difensiva possa apparire condizionata da interessi contrapposti, a prescindere dal pregiudizio effettivo subito dal cliente.

Il concetto di conflitto anche solo potenziale

Il CNF ha ribadito che l’art. 24 cdf ha una finalità anticipatoria e preventiva, volta a evitare situazioni che possano anche solo far dubitare della correttezza dell’operato del professionista.

Di conseguenza, per l’integrazione dell’illecito disciplinare non è necessario dimostrare:

  • La produzione di un danno concreto

  • L’effettivo condizionamento dell’azione difensiva

Basta che l’avvocato versi in una condizione idonea ad alterare la percezione di terzietà e lealtà richiesta dal ruolo.

rito lavoro

Rito lavoro: udienza sostituibile con note col consenso di tutti Le Sezioni Unite chiariscono che nel processo del lavoro l’udienza può essere sostituita da note scritte solo con l’accordo unanime delle parti

Rito lavoro e modalità cartolare

Con la sentenza n. 17603/2025, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno sciolto i dubbi interpretativi in merito alla possibilità di sostituire le udienze orali con il deposito di note scritte anche nel rito del lavoro.

La decisione stabilisce che l’articolo 127-ter del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia, trova applicazione pure nei giudizi di lavoro, dove tradizionalmente prevale il principio dell’oralità. Tuttavia, tale modalità di trattazione cartolare è ammessa solo in presenza del consenso di tutte le parti processuali, a garanzia del contraddittorio e della parità di posizione.

Il deposito di note scritte e il termine di presentazione

Le Sezioni Unite hanno precisato che, quando il giudice indica una data entro cui depositare le note scritte, l’eventuale indicazione di un orario non costituisce un termine perentorio tale da far ritenere tardivo il deposito effettuato nel medesimo giorno.

In particolare, l’orario va inteso come coincidente con l’intero periodo di apertura dell’ufficio giudiziario competente. Inoltre, l’adozione del deposito telematico ormai pienamente operativo in ambito civile rende ancor più chiaro che il termine fissato non possa assumere carattere rigido, purché l’adempimento sia completato entro la giornata stabilita.

Il deposito telematico del dispositivo e la lettura in udienza

Un altro aspetto importante affrontato dalla sentenza riguarda la pubblicazione del dispositivo. La Suprema Corte ha chiarito che il deposito telematico del dispositivo produce effetti equivalenti alla lettura in udienza, anche qualora quest’ultima non avvenga alla presenza delle parti.

Questa evoluzione rispecchia la tendenza normativa, già emersa durante la fase emergenziale, a favorire forme di trattazione camerale che consentano di velocizzare le fasi decisionali senza comprimere le garanzie difensive.

L’oralità può essere sostituita, ma con il consenso unanime

La Corte ha affermato che la regola dell’oralità non è inderogabile. La possibilità di sostituire l’udienza con difese scritte è legittima “ogni volta che la struttura e la funzione del procedimento o dell’attività processuale lo permettano”, purché le parti si trovino in condizioni di parità.

Il consenso unanime è quindi la condizione imprescindibile per attivare la modalità cartolare nel processo del lavoro, a tutela del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 6 CEDU.

Il principio di pubblicità dell’udienza e le deroghe ammesse

La sentenza si colloca nel solco delle pronunce costituzionalmente orientate che riconoscono alla pubblicità dell’udienza un valore importante ma non assoluto. È infatti compatibile con il sistema processuale la previsione di deroghe motivate da esigenze oggettive, come la rapidità di definizione delle controversie di lavoro e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia.

L’introduzione di strumenti che riducano l’onere della presenza fisica delle parti risponde a questa esigenza, a condizione che si rispetti la piena effettività del contraddittorio.

modello 5

Modello 5 inviato in ritardo: il CNF chiarisce le conseguenze Il CNF chiarisce che l’invio tardivo del Mod. 5 a Cassa Forense non elimina l’illecito deontologico. La sospensione amministrativa non esclude la sanzione disciplinare

L’obbligo di comunicazione del Modello 5 alla Cassa Forense

La sentenza n. 444/2024 del CNF, pubblicata il 23 giugno 2025 sul sito del codice deontologico, affronta un tema di grande rilievo per la professione forense: la mancata o tardiva comunicazione del Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

L’adempimento è previsto dall’art. 17, comma 1, della Legge n. 576/1980, che impone agli iscritti l’obbligo di trasmettere annualmente i dati reddituali e contributivi. Il mancato invio determina gravi conseguenze sia sul piano amministrativo sia sul piano deontologico.

La sospensione amministrativa dell’iscritto

Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che l’omesso invio del Mod. 5 comporta l’applicazione della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale, di natura amministrativa e non disciplinare.

In particolare, l’art. 17, comma 5, della Legge n. 576/1980 stabilisce che: “Il Consiglio dell’Ordine dispone la sospensione dell’iscritto sino alla regolarizzazione dell’inadempimento”.

Tale provvedimento non necessita di valutazione discrezionale, essendo conseguenza automatica dell’inadempimento previdenziale.

Modello 5: il rilievo deontologico dell’invio tardivo

La sentenza chiarisce che la regolarizzazione successiva della posizione previdenziale non è sufficiente a escludere la responsabilità disciplinare dell’avvocato.

L’art. 70 del Codice Deontologico Forense attribuisce rilievo autonomo alla violazione degli obblighi contributivi e previdenziali, in quanto espressione del dovere di probità, correttezza e rispetto delle regole della professione.

La condotta integra, quindi, un illecito deontologico distinto rispetto alla sospensione amministrativa.

La ratio della decisione

Secondo il CNF, l’invio tardivo del Mod. 5 determina: la cessazione automatica della sospensione amministrativa con la regolarizzazione ma non elide la violazione deontologica già perfezionata con l’omesso adempimento entro il termine.

In altre parole, la sanzione disciplinare ha finalità diversa e autonoma rispetto alla misura amministrativa di sospensione.

tutela animali

Tutela degli animali: pene più severe per legge In vigore dal 1° luglio 2025 la legge in materia di tutela degli animali. Pene più severe, tra carcere e multe, ecco cosa prevede

Tutela degli animali: legge in vigore dal 1° luglio 2025

Dopo l’approvazione definitiva del 29 maggio scorso da parte del Senato, la nuova legge n. 82/2025 che mira a a rafforzare la tutela degli animali, in linea con la riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che riconosce la protezione degli animali come valore fondamentale, è entrata in vigore l’1 luglio 2025.

Il testo introduce numerose modifiche al codice penale, intensificando le sanzioni per i reati contro gli animali e prevedendo nuove misure di prevenzione e contrasto.

Queste modifiche rappresentano un passo avanti nella tutela giuridica degli animali, con pene più severe, nuove aggravanti e misure preventive. Le legge sottolinea il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e introduce strumenti concreti per combattere la crudeltà e promuovere il loro benessere.

Sanzioni penali più elevate a tutela degli animali

L’articolo 1 modifica il Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, riformulando il titolo in “Dei delitti contro gli animali”. Questo cambiamento elimina il riferimento al “sentimento per gli animali”, concentrandosi sulla tutela diretta degli animali come esseri senzienti. Ecco un riepilogo delle principali modifiche introdotte:

Organizzazione di spettacoli con sevizie (art. 544-quater)

La pena pecuniaria passa da 3.000-15.000 euro a 15.000-30.000 euro. Verrà inoltre punito anche chi, al di fuori dei casi di concorso, si limita a partecipare a questi spettacoli e manifestazioni.

Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies)

La reclusione per questo reato aumenta da 1-3 anni a 2-4 anni. La pena per i partecipanti, in precedenza limitata ai proprietari degli animali, si estende a chiunque partecipi ai combattimenti (reclusione 3 mesi-2 anni e multa 5.000-30.000 euro).

Uccisione di animali (art. 544-bis)

La reclusione sale da 4 mesi-2 anni a 6 mesi-3 anni, con l’aggiunta di una multa di 5.000-30.000 euro.

Aggravante: sevizie o sofferenze prolungate sono punite con reclusione da 1 a 4 anni e una multa 10.000-60.000 euro.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter)

La reclusione passa da 3-18 mesi a 6 mesi-2 anni, la multa (5.000-30.000 euro) diventa obbligatoria e si estende l’aggravante in caso di somministrazione di sostanze dannose agli animali.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638)

Chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, verrà punito con la pena della reclusione minima di un anno e massima di 4 anni.

Abbandono di animali (art. 727)

La multa minima passa da 1.000 a 5.000 euro. L’ammenda resta invece fissata nella misura massima di 10.000 euro.

Protezione della fauna selvatica (art. 727-bis)

Per l’uccisione, la cattura e la detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette la reclusione aumenta da 1-6 mesi a 3 mesi-1 anno. La multa invece passa da 4.000 a 8.000 euro.

Distruzione di habitat protetti (art. 733-bis)

Per chi distrugge o deteriora un habitat all’interno di un sito protetto la reclusione passa da un massimo di 18 mesi a 3 mesi-2 anni, mentre la multa minima diventa 6.000 euro.

Aggravante comune (art. 544-septies)

Viene introdotta un’aggravante a effetto comune per i reati di cui agli articoli 544 bis c.p, 544 ter c.p, 544 quater c.p, 544 quinquies c.p e 638 c.p, commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali, o con diffusione attraverso strumenti telematici.

Misure preventive e procedurali a tutela degli animali

La legge tutela la salute psico fisica-degli animali, introducendo   importanti novità anche sotto il profilo procedurale.

Sequestro e confisca di animali

Gli animali vittime di reato non potranno essere abbattuti o ceduti fino alla sentenza definitiva. Il nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale regola il sequestro, consentendo l’affidamento degli animali a enti, associazioni o privati dietro cauzione. Chi commette reati abituali contro gli animali potrà essere soggetto a misure di prevenzione previste dal codice antimafia.

Responsabilità amministrativa di enti e società

L’introduzione dell’art. 25-undevicies nel decreto legislativo 231/2001 prevede sanzioni specifiche per gli enti coinvolti in reati contro gli animali.

Divieto di catene

Sarà vietato tenere gli animali legati con catene o strumenti simili, salvo esigenze documentate. La violazione sarà punita con una multa da 500 a 5.000 euro.

Traffico illecito di animali da compagnia

La reclusione aumenta a 4-18 mesi e la multa da 6.000 a 30.000 euro. Sanzioni più severe sono previste per l’introduzione illecita di animali sul territorio nazionale.

Banca dati dei reati contro gli animali

Sarà creata una sezione specifica nella banca dati delle Forze di polizia, con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente per il coordinamento.

Divieto di commercio di pellicce di gatti domestici

Sarà vietato utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce della specie Felis catus.

 

Leggi anche: Reato somministrare farmaci non necessari agli animali

pensione anticipata flessibile

Pensione anticipata flessibile Pensione anticipata flessibile: cos’è, a chi spetta, requisiti, come funziona, quanto spetta, come fare domanda

Pensione anticipata flessibile: cos’è 

La pensione anticipata flessibile consiste in una misura economica che può essere richiesta dai lavori dipendenti e dai lavoratori autonomi che nel 2024 e nel 2025 raggiungono i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

  • 62 anni di età;
  • 41 anni di contributi.

Questa la ragione per cui la pensione anticipata flessibile è nota anche come “Quota 103”.

Principali riferimenti normativi

  • Legge di bilancio 2025
  • Legge di bilancio 2025
  • Circolare n. 53 del 5 marzo 2025 che contiene le indicazioni necessarie per il funzionamento di Quota 103 nel 2025

Chi può chiedere la pensione anticipata flessibile

Questo tipo di prestazione è riservata ai lavori dipendenti e agli autonomi iscritti alle seguenti gestioni pensionistiche:

  • fondo pensioni per i lavori dipendenti;
  • gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi, come quella per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri;
  • gestioni sostitutive ed esclusive INPS;
  • gestione separata INPS.

Come funziona la pensione anticipata flessibile

Il funzionamento della pensione anticipata flessibile per i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi richiesti (62 anni di età e 41 anni di contributi) prevede la decorrenza del diritto dopo sette mesi.

Sono previste variazioni per la decorrenza del trattamento (finestre) per:

  • i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti a una gestione diversa da quella esclusiva AGO;
  • i dipendenti iscritti a una gestione esclusiva AGO (gestione separata per i dipendenti statali, cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali e cassa pensioni per gli ufficiali giudiziari);
  • i dipendenti della pubblica amministrazione iscritti a una gestione esclusiva AGO o a una gestione diversa dall’AGO;
  • il personale del comparto scuola;
  • il personale dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Quanto spetta a titolo pensione anticipata flessibile

Per i lavoratori che raggiungono il requisito anagrafico e contributivo nel 2024 e nel 2025 la pensione è calcolata in base alle regole del sistema contributivo.

Il valore lordo mensile non può essere superiore al quadruplo del trattamento minimo pensionistico per le mensilità anticipate rispetto al momento di maturazione dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia.

Nel momento in cui si raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia (dal 2023 al 2026 67 anni di età) viene pagato l’importo previsto perequato.

Pensione anticipata flessibile e lavoro autonomo occasionale

Chi diventa titolare della pensione agevolata flessibile può svolgere un’attività di lavoro autonomo occasionale purché il reddito conseguito non raggiunga i 5000 euro annuali.

Il superamento di questo limite comporta la sospensione dell’erogazione della pensione anticipata flessibile nell’anno in cui questo reddito è stato prodotto e l’eventuale recupero delle rate pensionistiche erogate senza titolo.

Domanda: quali requisiti?

Come anticipato, per chiedere la pensione anticipata flessibile è necessario, per il 2024 e il 2025, aver compiuto 62 anni di età e aver cumulato 41 anni di contributi.

Il requisito contributivo, su domanda dell’interessato, si può anche perfezionare cumulando i periodi versati o accreditati presso la gestione separata, l’AGO e forme sostitutive di quest’ultima, sempre gestite dall’INPS.

Come fare domanda

La domanda per conseguire la misura può essere inoltrata all’INPS in tre diverse modalità:

  • attraverso il servizio telematico dedicato;
  • tramite il Contact center INPS;
  • tramite i servizi telematici a disposizione degli enti di patronato e degli intermediari INPS.

Una volta inoltrata la domanda, il temine per emanare il provvedimento con cui l’INPS comunica l’esito è di 30 giorni, fatti salvi termini superiori previsti con regolamento.

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amministratore

Amministratore più caro: delibera di nomina a rischio nullità Una recente sentenza del Tribunale di Milano dichiara nulla la nomina di un amministratore condominiale con compenso più alto del precedente

Delibera condominiale nomina amministratore

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4949 del 17 giugno 2025, ha dichiarato nulla una delibera assembleare con cui un condominio aveva nominato un nuovo amministratore con un compenso più elevato di quello richiesto dal professionista uscente.

Il caso riguardava un piccolo stabile nel centro della città: l’amministratore sostituito percepiva un onorario di 600 euro annui, mentre il nuovo professionista aveva richiesto un corrispettivo pari a 2.500 euro.

La motivazione della decisione

Secondo il Tribunale, il divario tra i due compensi, rapportato al bilancio annuale del condominio, che non superava i 12.000 euro, dimostrava la volontà di avvantaggiare il nuovo amministratore, in assenza di altre ragioni oggettive.

La delibera, quindi, è stata ritenuta viziata per eccesso di potere, un vizio che può determinare la nullità quando l’assemblea agisce perseguendo finalità estranee all’interesse comune.

I limiti del sindacato giudiziario sulle scelte dell’assemblea

La sentenza ha suscitato perplessità perché rischia di ridurre la libertà decisionale dell’assemblea.

La giurisprudenza di legittimità è chiara nel delimitare l’ambito del controllo del giudice, che non può sindacare il merito delle scelte dei condomini ma solo verificarne la legittimità.

Come ribadito dalla Cassazione (sentenze n. 5889/2001, 19457/2005 e 15633/2012), l’autorità giudiziaria deve accertare se la deliberazione rientri nell’esercizio corretto del potere discrezionale e se rispetti le norme di legge e di regolamento condominiale.

Quando si configura l’eccesso di potere

Il vizio di eccesso di potere si manifesta quando la decisione assembleare persegue interessi diversi e confliggenti con quelli del condominio, arrecando pregiudizio alla collettività dei proprietari.

Nel caso esaminato, la sentenza ha ritenuto che la sproporzione del compenso, confrontata esclusivamente con quello precedente e non con le tariffe medie di mercato o con parametri oggettivi, fosse sufficiente a dimostrare la deviazione dall’interesse condominiale.

segreto professionale

Avvocati: il segreto professionale blocca la Finanza La Cassazione sancisce l’inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza senza autorizzazione specifica dopo l’eccezione del segreto professionale

Con l’ordinanza n. 17228/2025, la Cassazione ha riaffermato il valore inderogabile del segreto professionale dell’avvocato. La Guardia di Finanza, in caso di opposizione al sequestro di documenti coperti da riservatezza, può procedere al loro esame solo se munita di un’autorizzazione specifica rilasciata dal Procuratore della Repubblica o dall’autorità giudiziaria competente. In difetto, i dati raccolti sono inutilizzabili.

Accesso nello studio legale e block notes “secretato”

La vicenda trae origine da un’ispezione fiscale svolta dalle Fiamme Gialle presso lo studio di un avvocato.
Nel corso dell’accesso, i militari avevano individuato un block notes contenente informazioni di rilievo fiscale e contabile. L’avvocato aveva immediatamente eccepito il segreto professionale, opponendosi all’esame e all’acquisizione del documento.

Nonostante l’opposizione, i finanzieri avevano proceduto comunque alla consultazione e al sequestro del block notes, basandosi su un’autorizzazione preventiva e generica rilasciata dal Procuratore della Repubblica.

Perché serve un’autorizzazione specifica

La Cassazione ha chiarito che l’autorizzazione generica non è sufficiente quando viene formalmente eccepito il segreto professionale.
In queste situazioni:

  • La Guardia di Finanza deve sospendere l’attività di acquisizione;
  • Può riprenderla solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione “ad hoc” rilasciata successivamente all’opposizione e riferita ai documenti specifici contestati;
  • L’eventuale omissione rende inutilizzabili i dati acquisiti.

Questo principio tutela la riservatezza del rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, che rappresenta un presidio essenziale del diritto di difesa.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno condiviso la conclusione della Commissione tributaria regionale, che aveva dichiarato l’inutilizzabilità delle informazioni tratte dal block notes “secretato”.
In particolare, è stato evidenziato che: “Non è sufficiente l’esistenza di un’autorizzazione preventiva e generica a procedere all’accesso, essendo necessaria un’autorizzazione successiva e specifica rilasciata dall’autorità giudiziaria competente una volta opposto il segreto professionale.”

Di conseguenza, tutti i dati utilizzati dall’amministrazione finanziaria e derivanti da quell’atto di acquisizione sono stati dichiarati privi di efficacia probatoria.

Il principio di diritto affermato

La Corte ha ribadito che la tutela del segreto professionale prevale sulle esigenze istruttorie dell’amministrazione, salvo che non sia rispettata la procedura di autorizzazione prevista dalla legge.

In sintesi:

  • Quando l’avvocato eccepisce il segreto professionale, ogni attività di esame o sequestro deve essere sospesa;
  • La prosecuzione è consentita esclusivamente previa autorizzazione specifica e motivata del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina;
  • In caso contrario, il materiale acquisito è inutilizzabile in sede processuale.

Allegati

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 descrive le regole e i requisiti necessari per poter richiedere i vari bonus casa 2025.

Bonus casa 2025: cambia il bonus ristrutturazioni

Chi decide di ristrutturare la prima casa beneficia di una detrazione IRPEF del 50% per un tetto massimo di spesa di 96.000,00 euro. Il bonus è riservato ai titolari del diritto di proprietà o dei diritti di uso, abitazione e usufrutto.

Chi decide invece di ristrutturare la seconda casa beneficia dell’agevolazione ridotta del 36%.

I contribuenti, potranno beneficiare di questo bonus, anche se nella misura ridotta del 30%, nel 2026 e nel 2027.

Sisma bonus: aliquote superiori per la prima casa

Le detrazioni per gli interventi agevolati continuano anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, con aliquote variabili:

  • 2025: 36% delle spese sostenute;
  • 2026 e 2027: 30% delle spese sostenute;

Novità per la casa principale: se le spese sono sostenute per lavori sull’abitazione principale da parte dei proprietari o dei titolari di un diritto reale di godimento, le detrazioni sono più alte:

  • 2025: 50% delle spese;
  • 2026 e 2027: 36% delle spese.

Tra i bonus casa 2025 confermato il bonus mobili

Nel 2025 resta valida la detrazione prevista per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, fino all’importo massimo di 5000,00 euro.

Ecobonus: stop alle caldaie con combustibili fossili

Dal 2025, nel rispetto della normativa europea, non si potrà più beneficiare dell’Ecobonus se la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale avviene con una caldaia alimentata con combustibili fossili.

Per quanto riguarda gli altri interventi la circolare chiarisce le regole da rispettare:

  • per beneficare del bonus le spese sostenute devono essere pagate con bonifico parlante;
  • è necessario conservare le fatture e inviarle a ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
  • se l’intervento non è solo energetico il ritardo nella comunicazione a ENEA non fa perdere il beneficio;
  • obbligo di dotarsi del visto di conformità di un Caf o di un professionista se si beneficia dello sconto in fattura o della cessione del credito

Superbonus al 65% per pochi soggetti

Nel 2025 il Superbonus è previsto nella misura del 65%. Di questa agevolazione però possono beneficiare solo i condomini, le persone fisiche che effettuano lavori in fabbricati composti da 2 o 4 unità, le organizzazioni di utilità sociale senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni che si occupano di promozione sociale.

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