esenzione Iva

Esenzione Iva: arriva il certificato digitale Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva 2025/425 che introduce l'obbligo di utilizzare il certificato digitale per l'esenzione Iva

Certificato digitale esenzione Iva

Il Consiglio Economia e Finanza UE (Ecofin), con comunicato stampa del 18 febbraio 2025, ha reso noto di aver adottato formalmente nuove norme volte a sostituire con un nuovo modulo elettronico gli attuali certificati cartacei utilizzati per dichiarare le esenzioni Iva dell’Unione Europea. Ora, con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2025/425 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428 entrambi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 febbraio 2025, l’UE introduce l’obbligo ufficiale di utilizzare il certificato elettronico per l’esenzione Iva.

Sostituzione dei certificati cartacei

I certificati cartacei utilizzati per le merci esenti da Imposta sul Valore Aggiunto saranno sostituiti, dunque, da un modulo elettronico, semplificando e razionalizzando la procedura per le imprese e le amministrazioni quando tali merci sono importate a beneficio di ambasciate, organizzazioni internazionali o forze armate.

Nuove misure in vigore dal 1° luglio 2031

Le nuove misure entreranno in vigore il 1º luglio 2031 con un ulteriore periodo transitorio di un anno durante il quale gli Stati membri potranno utilizzare sia il formato elettronico che quello cartaceo.

Le necessarie specifiche informatiche saranno discusse nell’ambito di gruppi di esperti e stabilite mediante atti di esecuzione della Commissione.

patteggiamento

Patteggiamento: applicazione pena su richiesta delle parti Il patteggiamento: guida completa all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seguenti del Codice di procedura penale

Il patteggiamento: art. 444 e seguenti c.p.p.

Il patteggiamento, noto formalmente come applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale (c.p.p.). Questo strumento processuale consente all’imputato e al pubblico ministero di concordare una pena, evitando così il dibattimento e ottenendo benefici sia in termini di tempi sia sotto il profilo sanzionatorio. Con le modifiche normative apportate dalla Riforma Cartabia al processo penale, il patteggiamento ha subito alcuni importanti aggiornamenti

Cos’è il patteggiamento?

Il patteggiamento è un accordo tra il pubblico ministero (PM) e l’imputato, con il quale le parti propongono al giudice una pena concordata. In questo rito alternativo:

  • non si svolge il dibattimento, evitando l’assunzione di prove in aula;
  • il giudice si limita a valutare la correttezza dell’accordo, l’esistenza delle condizioni di legge e la congruità della pena;
  • in caso di accoglimento, la sentenza di patteggiamento ha gli stessi effetti di una condanna penale, pur godendo di alcune agevolazioni.

Il patteggiamento è uno strumento utile per deflazionare il carico giudiziario, garantendo celerità nei procedimenti e favorendo la rieducazione del reo attraverso l’accettazione della pena concordata.

Come si richiede

Il patteggiamento può essere richiesto:

  1. dallimputato o dal suo difensore mediante un’istanza scritta;
  2. dal pubblico ministero, che può proporre un accordo all’

L’accordo deve prevedere una pena sostitutiva o dei una pena pecuniaria ridotta fino a un terzo o una pena detentiva, quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a 1/3 non supera i 5 anni soli o congiunti a una pena di tipo pecuniario.

Procedura per la richiesta

  1. Presentazione dellistanza: l’imputato e il PM presentano congiuntamente la richiesta di applicazione della pena al giudice.
  2. Udienza di verifica: il giudice valuta:
  • la qualificazione giuridica del fatto;
    • l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti;
    • le determinazioni in merito alla confisca;
    • la congruità della pena rispetto al reato commesso.
  1. Emissione della sentenza: se il giudice ritiene fondato l’accordo, emette una sentenza di patteggiamento, che ha valore di condanna definitiva.

Per quali reati è ammesso

Il patteggiamento è ammesso per reati che prevedono pene detentive e/o pecuniarie, purché la pena concordata:

  • Non superi i 5 anni di reclusione (inclusi aumenti per la continuazione del reato e diminuzioni per attenuanti).
  • Sia combinabile con pene pecuniarie (multe, ammende).

Reati tipici oggetto di patteggiamento

  • Furto, truffa, appropriazione indebita.
  • Lesioni personali e reati contro la persona non gravi.
  • Reati in materia di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
  • Reati fiscali e tributari, se non gravemente lesivi dell’interesse pubblico.

Reati esclusi dal patteggiamento

Il patteggiamento non è ammesso per:

  • Reati di mafia, terrorismo o criminalità organizzata.
  • Reati di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo.
  • Reati con pene superiori ai 5 anni di reclusione (salvo applicazione di circostanze attenuanti).

Novità della riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha introdotto alcune modifiche al patteggiamento.

Nella richiesta di patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p. l’imputato e il Pm possono chiedere anche di non applicare le pene accessorie oppure di applicarle per una durata determinata, salvo eccezioni e di non ordinare la confisca oppure di disporla per specifici beni o per un importo determinato.

La sentenza pronunciata al termine del patteggiamento e anche dopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia e non costituisce prova nei giudizi civili, disciplinari, tribunali o amministrativi, compreso quello finalizzato ad accertare la responsabilità contabile. Se poi non vengono applicate pene accessorie, non producono alcun effetto le disposizioni di leggi diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza emessa all’esito del patteggiamento alla sentenza di condanna. Salvo eccezioni la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna.

La volontà dell’imputato nella richiesta di patteggiamento è espressa personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e la firma è autenticata da un notaio, dal difensore o da altro soggetto autorizzato.

Nel decreto con cui viene fissata l’udienza l’indagato viene informato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Nell’udienza art. 447, in quella preliminare nel giudizio direttissimo e in quello immediato, se l’imputato e il Pm chiedono una pena sostitutiva, il giudice decide immediatamente, ma se non è possibile sospende il processo e fissa una udienza apposita entro 60 giorni, avvisando le parti e l’ufficio di esecuzione esterno competente.

Effetti del patteggiamento

La sentenza emessa a seguito di patteggiamento ha gli stessi effetti di una condanna, ma con alcune particolarità:

  • la pena in essa contenuta è ridotta fino a un terzo;
  • la pronuncia non costituisce precedente ostativo per l’accesso a misure alternative alla detenzione;
  • la sentenza non compare nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati (eccetto per specifiche eccezioni);
  • estinzione del reato di cui all art 445 c.p.p comma 2, in assenza di recidiva nei termini temporali indicati.

Differenza tra patteggiamento e rito abbreviato

Aspetto Patteggiamento Rito abbreviato
Natura Accordo tra PM e accusato sulla pena Giudizio basato sugli atti raccolti dal PM
Riduzione della pena Fino a 1/3 1/3 sulla pena finale
Svolgimento del processo Nessuna istruttoria, solo accordo tra le parti Giudizio sommario basato sugli atti del PM
Sentenza Di applicazione della pena – di condanna (no giudizio sul merito) Di merito (accertamento dei fatti) –  di condanna o assoluzione
Effetti sul casellario Non risulta nel casellario richiesto dai privati Risulta come sentenza ordinaria
Possibilità di appello Solo ricorso per vizi formali Appellabile nei limiti dell’art. 443 c.p.p.

  

 

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bene culturale

Bene culturale: la definizione della Cassazione La Cassazione definisce il bene culturale ai fini penali, in tema di delitti contro il patrimonio culturale

Bene culturale, cosa si intende

In mancanza di una definizione legislativa di bene culturale, anche dopo l’introduzione nel codice penale dei delitti contro il patrimonio culturale (artt. 518-bis e ss. c.p.), deve ritenersi sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso (come la tipologia, la rarità, la localizzazione, ecc.). Questo è quanto affermato dalla terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 44354/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Firenze, rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica e avente ad oggetto una “lettera autografa” indirizzata a un vescovo del 1500, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 518 quater c.p.

Avverso tale provvedimento, l’imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, tra l’altro, l’insussistenza del reato presupposto e la mancata indicazione delle ragioni per le quali la missiva costituiva “un bene mobile di interesse religioso appartenente a enti e istituzioni ecclesiastiche”.

Bene culturale secondo la giurisprudenza

Per gli Ermellini, il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. Preliminarmente, però i giudici ricordano che “in mancanza di una definizione legislativa del bene culturale, la giurisprudenza ha adottato un approccio di tipo sostanziale ritenendo che l’accertamento dell’interesse culturale prescinda da un’espressa dichiarazione amministrativa reputandosi sufficiente che la ‘culturalità’ sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cfr., ex plurimis, n. 24988 del 16/7/2020), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri”.
Tale orientamento, per la S.C., “appare in linea con la definizione di bene culturale che si rinviene nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, cui la legge n. 22/2022, che ha introdotto nel codice penale gli artt. 518 bis e ss., costituisce strumento attuativo, che prescinde dalla preventiva dichiarazione di interesse culturale da parte dell’organo amministrativo”.

La Convenzione (lett. h del comma 2 dell’art. 2), inoltre riconduce alla categoria dei beni culturali i “manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni”.

La decisione

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale del riesame, che è giunto alla conclusione secondo cui, “a prescindere dal luogo del rinvenimento”, alla missiva consegnata ai Carabinieri può astrattamente attribuirsi la natura di “bene archivistico protetto e tutelato dalla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria” si sottrae, quindi, alle censure difensive collocandosi nel solco segnato dal consolidato orientamento di legittimità innanzi indicato. Per cui, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Allegati

transazione novativa

Transazione novativa: guida e modello Cos’è la transazione novativa, quali sono le caratteristiche, la normativa, la giurisprudenza in materia e un fac-simile

Cos’è la transazione novativa

La transazione novativa è un istituto giuridico attraverso il quale le parti coinvolte in una controversia decidono di estinguere il rapporto obbligatorio preesistente, sostituendolo con una nuova obbligazione. Questo accordo mira a risolvere una lite già in atto o a prevenirne una futura, creando un nuovo rapporto giuridico che sostituisce integralmente quello precedente.

Caratteristiche

Perché una transazione possa essere qualificata come novativa, è necessario che sussistano specifici requisiti sia oggettivi che soggettivi:

  • Requisito oggettivo: le concessioni reciproche tra le parti devono determinare una sostituzione totale del rapporto precedente, creando una situazione di incompatibilità tra il vecchio e il nuovo accordo.
  • Requisito soggettivo: è fondamentale una chiara manifestazione della volontà delle parti di estinguere il rapporto originario e instaurarne uno nuovo.

La giurisprudenza ha ribadito che, affinché si configuri una transazione novativa, è essenziale infatti che le parti esprimano inequivocabilmente l’intenzione di sostituire il precedente rapporto obbligatorio con uno nuovo. In mancanza di tale volontà chiara, l’accordo transattivo non può essere considerato novativo.

Elementi costitutivi

Gli elementi fondamentali che caratterizzano una transazione novativa sono:

  • Animus novandi: la volontà delle parti di novare, ossia di creare una nuova obbligazione in sostituzione di quella precedente.
  • Aliquid novi: l’elemento di novità che distingue la nuova obbligazione da quella estinta, che può riguardare l’oggetto, il titolo o le modalità della prestazione.

Effetti della transazione novativa

La stipula di una transazione novativa comporta l’estinzione dell’obbligazione originaria e la nascita di una nuova obbligazione. Di conseguenza, eventuali garanzie o accessori legati al rapporto precedente cessano di avere effetto, a meno che non siano espressamente rinnovati nel nuovo accordo.

È importante notare che, in caso di inadempimento della nuova obbligazione, la Cassazione nell’ordinanza n. 29219/20924 ha chiarito che: «La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato» va interpretata in senso restrittivo, avuto riguardo al preciso e univoco tenore testuale della disposizione, che fa menzione espressa e in modo esclusivo della risoluzione della transazione “per inadempimento”, e ai principi generali della risoluzione riguardanti i contratti a prestazioni corrispettive, rispetto ai quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque sia la causa – l’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta o la eccessiva onerosità – comporta sempre la caducazione del contratto; alla interpretazione letterale e sistematica segue che la irresolubilità della transazione novativa deve intendersi circoscritta alla sola “risoluzione per inadempimento” e non può estendersi anche alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta (così, in motivazione, Cass. 28/08/1993, n. 9125; v. anche Cass. 20/02/2020, n. 4451).”

Differenze tra transazione semplice e novativa

La principale distinzione tra transazione semplice e transazione novativa risiede negli effetti prodotti sull’obbligazione originaria:

  • Transazione semplice: le parti, mediante reciproche concessioni, regolano o modificano il rapporto preesistente senza estinguerlo. L’obbligazione originaria permane, sebbene adattata alle nuove condizioni concordate.
  • Transazione novativa: l’accordo comporta l’estinzione dell’obbligazione precedente e la creazione di una nuova, con caratteristiche differenti rispetto alla prima.

La volontà di novare deve essere chiaramente espressa dalle parti; in assenza di tale manifestazione, l’accordo sarà interpretato come una transazione semplice.

Giurisprudenza rilevante

Nell’ordinanza n. 7963/2020 la Cassazione ha ricorda che la transazione novativa si distingue dal negozio di accertamento  perché “diversamente dalla transazione, “che postula una reciprocità di concessioni tra le parti in modo che ciascuna di esse subisca un sacrificio, e della rinuncia, che postula l’esistenza di un diritto acquisito e la volontà abdicativa volta e dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriori contestazione al riguardo; esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitive ed immutabili situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall’accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso”.

Fac-simile di transazione novativa

Di seguito un esempio di clausola di transazione novativa:

Accordo di Transazione Novativa

Tra

[Nome e cognome], nato a [luogo], il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [codice fiscale],

e

[Nome e cognome], nato a [luogo], il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [codice fiscale],

Premesso che:

– Tra le parti è sorta una controversia in merito a [descrizione della controversia];

– Le parti intendono definire amichevolmente la suddetta controversia, estinguendo il precedente rapporto obbligatorio e sostituendolo con una nuova obbligazione.

Si conviene e stipula quanto segue:

  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
  2. Le parti dichiarano di estinguere consensualmente il rapporto obbligatorio originario relativo a [descrizione del rapporto originario].
  3. In sostituzione del rapporto estinto, [Nome e cognome] si obbliga a [descrizione della nuova obbligazione], entro e non oltre il [data].
  4. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal rapporto originario.
  5. Il presente accordo ha efficacia di transazione novativa ai sensi dell’art. 1976 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo], [Data]

___________________________

[Firma di [Nome e cognome]]

___________________________

[Firma di [Nome e cognome]]

 

 

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bonus genitori separati

Bonus genitori separati: dopo 4 anni arriva il pagamento Bonus genitori separati: previsto dal decreto n. 41/2021, è stato attuato a fine 2022, ma l’INPS riuscirà a pagare nei prossimi mesi

Bonus genitori separati: norma di riferimento

Il bonus genitori separati nasce con l’articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Per la misura il decreto ha istituito un fondo da 10 milioni di euro per il 2022, destinato ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica. Il contributo doveva garantire la continuità dell’assegno di mantenimento non ricevuto durante la pandemia.

Ragioni del bonus genitori separati

Il Governo ha introdotto questa misura per sostenere i genitori separati che, a causa della crisi pandemica, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento. L’obiettivo era garantire un aiuto economico ai genitori in stato di bisogno, con figli minori o con disabilità grave a carico conviventi. La pandemia ha infatti aggravato la precarietà lavorativa di molte persone, rendendo impossibile per alcuni ex coniugi rispettare gli obblighi di mantenimento.

A chi spetta la misura

Il bonus è stato previsto in favore dei genitori separati o divorziati che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022. I beneficiari devono aver convissuto con figli minori o figli maggiorenni con disabilità grave e trovarsi in stato di bisogno economico.

Il reddito annuo del richiedente non deve superare 8.174 euro. Inoltre, l’ex coniuge o ex convivente deve aver subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019, una sospensione lavorativa di almeno 90 giorni o la cessazione dell’attività lavorativa.

In cosa consiste il bonus genitori separati

Il bonus prevede un contributo massimo di 800 euro al mese per un anno, con un pagamento in un’unica soluzione fino a 9.600 euro. L’importo dipende dalla somma non ricevuta dell’assegno di mantenimento. Le risorse sono limitate e saranno erogate fino all’esaurimento del fondo.  

Quando verrà corrisposto

Dopo quattro anni di attesa, l’INPS ha sbloccato i fondi. I genitori che hanno presentato domanda entro il 2 aprile 2024 riceveranno il pagamento nei prossimi mesi. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione. Se il fondo sarà rifinanziato, potrebbero aprirsi nuove finestre per le domande.

Fondi nei prossimi mesi

La misura ha subito ritardi a causa di problemi burocratici. Il testo iniziale del decreto Sostegni era vago e inapplicabile. Servivano modifiche per includere le coppie di fatto e chiarire i criteri di accesso. Il decreto attuativo è arrivato solo a fine 2022.

La fase operativa è partita nel 2024 con l’apertura delle domande online. La verifica dei requisiti ha richiesto un grande lavoro, rallentando ulteriormente i tempi di pagamento. Ora l’Inps assicura che i fondi saranno distribuiti nei prossimi mesi.

 

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bonus mobili ed elettrodomestici

Bonus mobili: cos’è e come si ottiene Come funziona il bonus mobili 2025: caratteristiche dei beni, limiti di spesa e requisiti temporali per beneficiare dell’agevolazione

Bonus mobili: cos’è

Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013. La misura è stata prorogata negli anni successivi, subendo alcune modifiche, fino al 2025.

Bonus mobili: come funziona

Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici all’interno di immobili oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione, fruibile in 10 quote annuali di pari importo, viene applicata su una spesa massima di 5.000 euro per l’anno 2025, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio.

Negli anni precedenti il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato di 5.000 euro per il 2024 e di 8.000 euro per il 2023.

Opere collegate al bonus mobili

La detrazione è collegata alle seguenti opere:

  • interventi in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità abitative,
  • necessarie alla ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro, risanamento, conservazione e ristrutturazione di fabbricati interi eseguiti da imprese o cooperative edilizie nel rispetto di determinate condizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare dell’agevolazione l’intervento di ristrutturazione non deve essere finalizzato all’acquisto di mobili o elettrodomestici e che lo stesso può avere ad oggetto anche le unità pertinenziali degli immobili.

Beni mobili agevolabili

Beneficiano dell’agevolazione gli acquisti di mobili (letti, cassettiere, armadi, tavoli, divani, materassi, scrivanie, sedie, librerie) o di grandi elettrodomestici, solo se appartenenti a determinate classi energetiche che non devono essere inferiori alle seguenti:

  • classe non inferiore alla A per i forni;
  • classe non inferiore alla E per lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie;
  • classe F per frigoriferi e congelatori.

Requisiti temporali

Per il 2025, l’agevolazione spetta in relazione agli acquisti che vengono effettuati entro il 31 dicembre 2025 e collegati a interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si è provveduto all’acquisto degli arredi o dei grandi elettrodomestici, ossia a partire dal 1° gennaio 2024.

Modalità di pagamento

Per poter beneficiare del bonus mobili i contribuenti devono effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, carte di credito, carte di debito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Vanno pagate nello stesso modo anche le spese per il trasporto e il montaggio dei beni. L’agevolazione spetta pure se i beni vengono acquistati a rate purché il pagamento venga effettuato con mezzi di pagamento tracciabili e il contribuente conservi debitamente la ricevuta di pagamento.

Trasmissione dati all’Enea

Dal 1° gennaio del 2018 i dati relativi agli acquisti di elettrodomestici di classe non inferiore alla F e alla classe A per forni e apparecchiature per le quali è richiesta l’etichetta della classe energetica, devono essere trasmessi in via telematica all’Enea nel termine di 90 gg. dal completamento dei lavori.

L’omessa o tardiva trasmissione dei dati non causa tuttavia la perdita del diritto al bonus mobili.

Documenti da conservare

Ai fini dell’agevolazione è necessario conservare: le ricevute di pagamento effettuate con bonifico, carta di credito o debito, i documenti da cui risulta l’addebito sul conto corrente, le fatture di acquisto di arredi ed elettrodomestici nelle quali deve essere indicata nel dettaglio la quantità, la natura, la qualità dei beni e dei servizi acquistati.

 

Leggi anche la guida al bonus mobili dell’Agenzia delle Entrate

detrazioni figli a carico

Detrazioni figli a carico: le indicazioni Inps Nuove istruzioni Inps sulle detrazioni figli a carico: l'istituto illustra le novità della legge di bilancio 2025

Detrazioni figli a carico

Detrazioni figli a carico: con il messaggio n. 698 del 26 febbraio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle modifiche fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha apportato significative variazioni all’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

Le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

La Legge di Bilancio 2025 ha aggiornato l’articolo 12 del TUIR, introducendo le seguenti variazioni:

  • Figli a carico: La detrazione massima riconosciuta è di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite. Questa detrazione si applica ai figli di età compresa tra 21 e 30 anni e ai figli di età pari o superiore a 30 anni solo se con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • Ascendenti a carico: La detrazione massima riconosciuta è di 750 euro per ciascun ascendente convivente con il contribuente, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto.
  • Esclusione per cittadini extra UE ed extra SEE: Con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR, è stabilito che le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti non cittadini italiani, UE o SEE per i familiari residenti all’estero.

Adeguamenti del sistema INPS

A seguito di queste novità, l’INPS ha aggiornato il proprio sistema di Detrazioni Unificate, con le seguenti misure:

  • Eliminazione delle detrazioni per figli a carico ultra 30enni senza disabilità.
  • Revoca delle detrazioni per altri familiari a carico, con la possibilità di dichiarare un ascendente convivente.

Ulteriori istruzioni operative

L’INPS ha precisato che ulteriori dettagli applicativi relativi al comma 2-bis dell’articolo 12 del TUIR saranno forniti con un prossimo messaggio. Tuttavia, resta inalterata la disciplina per i non residenti “Schumacker”, disciplinata dall’articolo 24, comma 3-bis del TUIR.

processo penale minorile

Il processo penale minorile Il processo penale minorile in Italia: disciplina, principi ispiratori, e fasi procedurali e esiti possibili

Processo penale minorile: disciplina

Il processo penale minorile in Italia è disciplinato dal D.P.R. 448/1988, noto come Codice del processo penale minorile, e dal D.Lgs. 272/1989, che ne stabilisce le disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie. Questo sistema processuale è stato concepito con un approccio educativo e rieducativo, ponendo al centro il minore e la sua crescita, piuttosto che la sola punizione.

Principi fondamentali del processo penale minorile

Il processo penale minorile si basa su alcuni principi fondamentali:

Prevalenza della funzione rieducativa: l’obiettivo principale è il recupero sociale del minore, evitando la stigmatizzazione, anche nel rispetto di quanto sancito dall’art. 27 della Costituzione.

Specializzazione degli organi giudiziari: la competenza, dopo la riforma Cartabia, è affidata alle sezioni distrettuali dei Tribunali per le persone, per i minorenni e per le. Famiglie, composto da magistrati e giudici onorari. Al Tribunale si affiancano altri organismi della magistratura i cui ruoli vengono integrati dai Servizi minorili.

Personalizzazione del procedimento: le decisioni devono tenere conto della personalità del minore e delle sue esigenze educative.

Minimizzazione dell’intervento giudiziario: si privilegia l’applicazione di misure alternative al processo.

Le fasi del processo penale minorile

Il processo penale minorile si sviluppa in modo simile al processo penale ordinario, attraverso fasi determinate che  possono concludersi con esiti diversi.

Indagini preliminari e misure cautelari

Le indagini preliminari nel processo minorile presentano alcune peculiarità.

Il pubblico ministero può disporre accertamenti sulla personalità del minore (art. 9 D.P.R. 448/1988).

Il minore deve essere assistito da un difensore fin dal primo atto.

Le misure cautelari devono essere adottate con estrema cautela e privilegiano soluzioni non detentive, come la permanenza in casa o il collocamento in comunità.

Udienza preliminare

L’’udienza preliminare, che nel processo minorile funge da filtro per smaltire i giudizi dibattimentali può concludersi con:

  • Sentenza di condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva su richiesta del PM,
  • Sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o irrilevanza del fatto.
  • Messa alla prova, una misura alternativa che sospende il processo per consentire al minore di partecipare a un percorso rieducativo (art. 28 D.P.R. 448/1988).
  • Rinvio a giudizio, se vi è un quadro probatorio sufficiente.

Dibattimento e sentenza

Se il processo prosegue, perché nella fase precedente il minore non ha scelto un rito alternativo o è stato ritenuto non colpevole, si arriva alla fase dibattimentale, che si svolge con rito camerale a porte chiuse per garantire la riservatezza del minore. Le sentenze possono prevedere:

  • lassoluzione, se non viene dimostrata la colpevolezza.
  • la  condanna con misure rieducative, come la libertà vigilata o il collocamento in comunità.
  • la sospensione del processo e messa alla prova del minore, con successiva estinzione del reato in caso di esito positivo.

Le misure alternative e la messa alla prova

Uno degli strumenti più innovativi del processo minorile è la messa alla prova, che consente di sospendere il procedimento per verificare se il minore possa essere rieducato senza necessità di condanna. Se il percorso viene completato con successo, il reato viene estinto.

 

 

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sottobalcone o cielino

Sottobalcone o cielino: chi paga le spese? Sottobalcone o cielino: normativa di riferimento, criteri di ripartizione delle spese e giurisprudenza di rilievo

Cos’è il sottobalcone o cielino?

Il sottobalcone, noto anche come “cielino”, è la parte inferiore del balcone di un edificio che serve solitamente anche da copertura di quello sottostante. Questo elemento architettonico può avere una funzione decorativa, ma soprattutto strutturale, incidendo sulla sicurezza e sull’estetica dell’immobile.

Normativa di riferimento

La normativa italiana non disciplina espressamente il sottobalcone, ma il riferimento principale è rappresentato dagli articoli del Codice Civile relativi alla proprietà e alle parti comuni degli edifici in condominio.

In particolare, si applicano le seguenti norme:

  • 1117 c.c.: stabilisce quali sono le parti comuni dell’edificio;
  • 1125 c.c.: disciplina la ripartizione delle spese tra proprietario del piano superiore e quello del piano inferiore nel caso dei solai.

La giurisprudenza ha più volte precisato che i balconi aggettanti non costituiscono parti comuni dell’edificio, , ma elementi di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento cui afferiscono. Tuttavia, il sottobalcone può rientrare tra le parti comuni qualora abbia una funzione estetica rilevante per la facciata.

Ripartizione spese di manutenzione del sottobalcone

La ripartizione delle spese relative alla manutenzione del cielino dipende pertanto dalla sua funzione:

  1. Se il sottobalcone ha valore estetico per la facciata: le spese sono a carico del condominio.
  2. Se il sottobalcone è esclusivamente a servizio del proprietario del balcone sovrastante: le spese spettano a quest’ultimo.
  3. Se il deterioramento del sottobalcone compromette la sicurezza dell’edificio: le spese possono essere ripartite tra il singolo proprietario e il condominio in base alle specifiche responsabilità.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha spesso affrontato il tema del sottobalcone, chiarendo criteri di ripartizione delle spese:

Cassazione n. 7042/2020: la manutenzione dei balconi aggettanti di un edificio condominiale è a carico esclusivo del proprietario dell’unità immobiliare a cui il balcone è annesso. Questo perché i balconi aggettanti non svolgono una funzione strutturale per l’edificio né hanno una funzione comune, ma sono considerati un prolungamento dell’appartamento privato. Di conseguenza le spese per la pavimentazione, la soletta, l’intonaco, la tinteggiatura e la decorazione del soffitto del balcone spettano esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare cui il balcone appartiene.

Cassazione n. 5014/2018: In merito ai balconi aggettanti, che non svolgono alcuna funzione di sostegno o copertura ma rappresentano un semplice prolungamento dell’unità immobiliare di riferimento, è stato chiarito che, in caso di interventi di manutenzione, occorre distinguere tra la struttura portante – di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento – e il rivestimento, il quale, se ha una funzione estetica, rientra tra i beni comuni del condominio. Tra gli elementi decorativi considerati comuni, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, rientrano i frontalini (ossia la parte terminale della struttura armata del balcone, visibile a filo o in aggetto), il rivestimento della fronte della soletta (in marmo o intonaco), i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, eventuali aggiunte sovrapposte con malta cementizia, nonché balaustre, viti in ottone, piombi, cimose, basamenti e pilastrini.

Tribunale di Novara sentenza 29 aprile 2010: Le spese relative ai sotto balconi devono essere sostenute da tutti i condomini, in quanto questi elementi, essendo visibili dall’esterno dell’edificio, svolgono una funzione decorativa ed estetica che contribuisce all’armonia e al decoro dell’intero fabbricato, qualificandoli come parte comune.

 

 

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enfiteusi

Enfiteusi: guida e modello Cos’è l’enfiteusi, quali caratteristiche presenta, quali sono gli obblighi, la durata e la giurisprudenza in materia. Guida con modello

Cos’è l’enfiteusi

L’enfiteusi è un diritto reale di godimento su un bene altrui che attribuisce all’enfiteuta poteri analoghi a quelli del proprietario, con l’obbligo di migliorare il fondo e di corrispondere un canone periodico al concedente. Questo istituto, disciplinato dagli articoli 957-977 del Codice Civile italiano, ha origini antiche e trova applicazione soprattutto in ambito agricolo.

Caratteristiche dell’enfiteusi

L’enfiteusi conferisce all’enfiteuta il diritto di utilizzare il bene e di percepirne i frutti, similmente al proprietario. Tuttavia, l’enfiteuta è tenuto a:

  • Migliorare il fondo: apportando interventi che ne aumentino la produttività o il valore.
  • Pagare un canone periodico: che può essere in denaro o in natura, come stabilito nel contratto.

La durata dell’enfiteusi può essere perpetua o temporanea, ma, se a tempo determinato, non può essere inferiore a venti anni.

Obblighi dell’enfiteuta

Oltre agli obblighi principali di miglioramento e pagamento del canone, l’enfiteuta deve:

  • Non mutare la destinazione economica del fondo: salvo diverso accordo con il proprietario.
  • Consentire ispezioni: per verificare lo stato del bene e l’adempimento degli obblighi assunti.

Estinzione dell’enfiteusi

L’enfiteusi si estingue per:

  • Scadenza del termine: se costituita a tempo determinato.
  • Perimento totale del fondo: quando il bene perde completamente la sua utilità.
  • Affrancazione: l’enfiteuta può acquisire la piena proprietà del bene pagando una somma capitale, liberandosi così dall’obbligo del canone.
  • Devoluzione: il concedente può richiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento grave da parte dell’enfiteuta, come il mancato pagamento del canone o il deterioramento del fondo.

Giurisprudenza rilevante

Le Corti superiori hanno più volte affrontato temi legati all’enfiteusi.

Ad esempio, nella sentenza n. 30823/2023 ha chiarito che il livello è assimilabile all’enfiteusi, poiché nel tempo i due istituti si sono fusi, rientrando entrambi tra i diritti reali di godimento. La sua esistenza va provata attraverso il titolo costitutivo o un atto di ricognizione, mentre i dati catastali non hanno valore probatorio.

Con l’ordinanza n. 26520/2018 la Cassazione ha sancito invece che la devoluzione di un fondo enfiteutico può essere richiesta separatamente per ciascun coenfiteuta, senza necessità di litisconsorzio. La pronuncia vale solo per le quote dei soggetti citati in giudizio, senza pregiudicare i diritti degli altri.

Con la sentenza n. 406 del 7 aprile 1988, la Corte Costituzionale ha esaminato aspetti relativi alla determinazione del canone enfiteutico.

Fac-simile di contratto di enfiteusi

Di seguito un esempio di contratto di costituzione di enfiteusi:

CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI ENFITEUSI

Tra

Il Sig. ____________, nato a ____________ il ____________, residente in ____________, (di seguito “Concedente”)

e

Il Sig. ____________, nato a ____________ il ____________, residente in ____________, (di seguito “Enfiteuta”)

si conviene e stipula quanto segue:

  1. Oggetto del contratto: Il Concedente concede in enfiteusi all’Enfiteuta il fondo sito in ____________, censito al Catasto al foglio ___, particella ___.
  2. Durata: L’enfiteusi ha una durata di ___ anni, con decorrenza dal ____________ al ____________.
  3. Canone: L’Enfiteuta si obbliga a corrispondere al Concedente un canone annuo di € ____________, da pagarsi in un’unica soluzione entro il ____________ di ogni anno.
  4. Obblighi dell’Enfiteuta: L’Enfiteuta si impegna a migliorare il fondo mediante ____________ e a non mutarne la destinazione senza il consenso scritto del Concedente.
  5. Affrancazione: L’Enfiteuta ha facoltà di affrancare il fondo secondo le modalità previste dagli articoli 971 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ____________

Il Concedente _____________________

L’Enfiteuta _____________________

Questo modello è a scopo illustrativo e andrebbe adattato alle specifiche esigenze delle parti coinvolte.

 

 

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