tenuità del fatto e iscrizione

Tenuità del fatto e iscrizione nel casellario giudiziale Tenuità del fatto e iscrizione nel casellario giudiziale: la Cassazione chiarisce la rilevanza ai fini dell’abitualità

Particolare tenuità del fatto

Tenuità del fatto e iscrizione nel casellario giudiziale: con la sentenza n. 16666/2025, depositata il 6 maggio, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato un nodo interpretativo rilevante in materia di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., chiarendo che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione per tenuità rileva esclusivamente ai fini dell’accertamento dell’abitualità del comportamento dell’imputato, e non ha altre conseguenze penali pregiudizievoli.

Il fatto oggetto del giudizio

Nel caso in esame, l’imputato era stato precedentemente destinatario di un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, disposto ex art. 131-bis c.p. In un successivo procedimento penale, tale precedente era stato valorizzato per escludere la tenuità di un nuovo episodio, in quanto considerato elemento ostativo sotto il profilo dell’abitualità del comportamento, elemento preclusivo all’applicazione del medesimo istituto.

La difesa aveva eccepito l’illegittimità della valutazione, sostenendo che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione non avrebbe dovuto produrre alcun effetto nel nuovo procedimento.

Tenuità del fatto e iscrizione: il principio della S.C.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato il principio secondo cui: “L’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rilevante esclusivamente ai fini della valutazione dell’abitualità del comportamento dell’imputato e non produce altri effetti negativi in termini di recidiva o di giudizio di colpevolezza”.

Tale orientamento si pone in linea con il tenore letterale dell’art. 131-bis, il quale prevede l’esclusione della non punibilità quando l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero più condotte che denotino una tendenza delittuosa, anche se in precedenza giudicate di particolare tenuità.

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cassette postali condominiali

Cassette postali condominiali Cassette postali condominiali: cosa sono, normativa di riferimento, requisiti tecnici e di sicurezza e posizionamento

Le cassette postali condominiali

Le cassette postali condominiali sono elementi essenziali per garantire una corretta distribuzione della corrispondenza negli edifici plurifamiliari. La loro installazione e collocazione sono disciplinate da specifiche normative che mirano a garantire l’accessibilità, la sicurezza e la privacy dei destinatari.​ Nello specifico le cassette postali condominiali sono contenitori destinati alla ricezione della posta per ciascuna unità abitativa all’interno di un condominio. Generalmente, sono raggruppate in un casellario unico situato in un’area comune dell’edificio.​

Obbligatorietà e normativa di riferimento

L’installazione delle cassette postali è obbligatoria per garantire il servizio di recapito postale. La normativa principale che ne regola l’ubicazione è il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001, che all’art. 47 stabilisce:​ “Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso”.​

Inoltre, l’articolo 46 dello stesso decreto prevede che: “Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione”.​

Queste disposizioni mirano a facilitare il lavoro dei portalettere, evitando che debbano accedere a proprietà private per consegnare la posta.

Requisiti tecnici e di sicurezza

Le cassette postali devono rispettare determinati requisiti tecnici per garantire la sicurezza e la privacy della corrispondenza:

  • dimensioni: devono essere sufficienti a contenere buste formato A4 senza piegature.
  • sicurezza: devono essere dotate di serrature e dispositivi antiprelievo per prevenire furti.
  • privacy: non devono avere spioncini o aperture che consentano a terzi di visualizzare il contenuto.
  • identificazione: devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome del destinatario.​

Questi standard sono definiti dalla norma UNI EN 13724, che stabilisce le caratteristiche che le cassette postali devono possedere per essere considerate a norma.

Posizionamento cassette postali condominiali

Il posizionamento delle cassette postali deve rispettare le seguenti regole:​

  • accessibilità: devono essere collocate in un luogo facilmente accessibile ai portalettere, preferibilmente al limite della proprietà o sulla pubblica via.
  • raggruppamento: in edifici plurifamiliari, devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
  • accordi specifici: eventuali deroghe alla collocazione standard devono essere concordate con l’ufficio postale di distribuzione.

In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, il portalettere è autorizzato a lasciare un avviso di giacenza, costringendo il destinatario a ritirare la corrispondenza presso l’ufficio postale

Giurisprudenza e casi particolari

La giurisprudenza ha affrontato diverse controversie relative alla collocazione delle cassette postali. In particolare, è stato ribadito che la loro installazione deve rispettare le normative vigenti e che eventuali modifiche devono essere deliberate dall’assemblea condominiale.

In assenza di decisioni assembleari, un singolo condomino non può procedere autonomamente allo spostamento delle cassette, a meno che non si tratti della propria e non si alteri il decoro architettonico dell’edificio

addebito separazione

Addebito separazione anche per un solo episodio di violenza Violenza fisica e addebito della separazione: la Cassazione conferma che basta anche un solo episodio

Violenza e addebito separazione

Addebito separazione: con l’ordinanza n. 10021/2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale in materia di addebito della separazione coniugale, chiarendo che anche un unico episodio di violenza fisica può fondare la pronuncia di separazione e l’addebito, a prescindere dalla gravità delle lesioni provocate.

La decisione si colloca in un filone giurisprudenziale che tutela in modo sempre più marcato la dignità personale e l’integrità fisica e morale del coniuge vittima di comportamenti lesivi, valorizzando il principio del rispetto reciproco come fondamento del vincolo matrimoniale.

Il caso

La vicenda riguarda una coppia legalmente sposata, nella quale la moglie aveva chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito, allegando un episodio di violenza fisica avvenuto nel corso di una lite domestica, culminato in percosse. L’uomo aveva ammesso l’alterco, ma negava l’intento violento e sosteneva che l’episodio fosse isolato e privo di conseguenze gravi.

La Corte d’appello aveva escluso l’addebito, ritenendo che un singolo episodio, non seguito da ulteriori comportamenti aggressivi, non potesse configurare una violazione così grave da determinare l’addebito della separazione.

Cassazione: anche una sola violenza è sufficiente

La Cassazione ha accolto il ricorso della donna e ha affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di separazione personale dei coniugi, anche un solo episodio di violenza fisica, posto in essere da uno dei coniugi nei confronti dell’altro, è idoneo a giustificare l’addebito della separazione, a prescindere dalla gravità delle lesioni causate, in quanto integra una violazione grave e intollerabile dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c.”

Il Collegio sottolinea che l’aggressione fisica costituisce di per sé un fatto oggettivamente idoneo a compromettere irreversibilmente la convivenza coniugale, violando il dovere di reciproco rispetto e assistenza morale.

Centralità della dignità coniugale

La Corte richiama i doveri coniugali sanciti dall’art. 143 del codice civile, evidenziando come la violenza fisica rappresenti una lesione insanabile della fiducia reciproca, anche in assenza di effetti clinicamente gravi.

Nel testo dell’ordinanza si legge: “Il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, e di reciproco rispetto tra coniugi è incompatibile con qualsiasi forma di aggressione fisica. L’episodio, anche isolato, esprime una rottura radicale del vincolo coniugale, tale da giustificare non solo la separazione, ma anche l’addebito”. 

Il carattere episodico non attenua, secondo la Corte, la gravità oggettiva del gesto, che può aver minato irreparabilmente il legame matrimoniale, determinando la responsabilità esclusiva del coniuge autore dell’aggressione nella crisi coniugale.

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animali in aereo

Animali in aereo: regole Enac Animali in aereo: il Ministero annuncia le modifiche normative Enac, che consentiranno di far volare cani e gatti con i loro padroni

Animali in aereo: aggiornamento regole Enac 

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) si prepara a introdurre un’importante novità che semplificherà notevolmente i viaggi aerei per chi possiede animali domestici. Lo annuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un comunicato del 9 maggio 2025.

Un aggiornamento delle normative, previsto per il 12 maggio, stabilirà la possibilità di trasportare cani e gatti direttamente in cabina con i loro proprietari. In questo modo si abbandona la prassi, spesso traumatica per gli animali, del trasporto in stiva.

Questa svolta è stata caldeggiata dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che si è detto soddisfatto per questa soluzione.

Animali in aereo: i dettagli

Il trasporto in cabina degli animali domestici sarà consentito all’interno di trasportini adeguati, che potranno essere posizionati anche sopra i sedili. L’importante è che vengano saldamente assicurati tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio.

Allentate anche le restrizioni di peso: il peso complessivo dell’animale e del trasportino potrà infatti superare i limiti precedentemente in vigore. L’unica limitazione è che non si potrà eccedere il peso massimo stabilito per un passeggero medio. Questa apertura segna un cambiamento significativo. Anche i cani e i gatti di taglia media e grande, finora relegati nella stiva pressurizzata, potranno infatti viaggiare accanto ai loro padroni.

Benefici per viaggiatori e animali

L’ufficializzazione di questa normativa da parte di Enac è destinata a essere accolta con entusiasmo dai viaggiatori che non vogliono separarsi dai propri pet, soprattutto in vista delle vacanze estive.

Questa decisione allinea il trasporto aereo italiano a quanto già avviene nel settore ferroviario, dove viaggiare con gli animali domestici è diventato più agevole.

La misura risponde alla crescente presenza degli animali da compagnia nelle famiglie italiane e all’importanza del loro ruolo nel benessere emotivo delle persone, come evidenziato da studi che ne equiparano i benefici a quelli di una relazione coniugale.

 

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giurista risponde

Ordinanza di demolizione e istanza di accertamento in conformità La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

No, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, determinando la sola temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda (Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180).

La Sezione ricorda che, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale configura una sanzione, ai sensi dell’art. 31 del T.U. dell’edilizia, conseguente all’inosservanza dell’ordine di demolizione, dal quale il proprietario può sottrarsi solo dimostrando di non essere in grado di ottemperare all’ordine stesso, impossibilità che non può ravvisarsi nella mera onerosità.

Nel caso di specie, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, sulla base della relazione del tecnico comunale, che non fosse ravvisabile un’impossibilità di tipo tecnico.

Inoltre, si è precisato che il fatto che l’area esterna alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione sia di proprietà condominiale non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o dell’atto di acquisizione, ma ne determina esclusivamente l’inefficacia nei confronti degli altri comproprietari che non ne sono stati destinatari.

Pertanto, un bene immobile abusivo può formare oggetto dell’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio del comune se l’ordine di demolizione e il provvedimento acquisitivo siano stati notificati a tutti i proprietari. Dunque, il soggetto destinatario di tali notifiche non ha interesse a dolersi del fatto che tale notificazione sia avvenuta anche agli altri comproprietari, poiché la mancata notificazione dell’ingiunzione di demolizione dell’opera abusiva, realizzata da tutti i comproprietari, non rappresenta un vizio di legittimità dell’atto, che rimane quindi valido ed efficace. Pertanto, l’omissione della notifica, essendo un requisito per l’operatività dell’ordinanza nei confronti dei destinatari, può essere censurabile solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta.

Ha chiarito il Consiglio di Stato che, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, ne determina la sola temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda. In tal caso, riprenderà a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso d’inottemperanza, potrà essere disposta l’acquisizione dell’opera abusiva senza necessità dell’adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi: Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2024, n. 3078;
Cons. Stato, sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990;
Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2024, n. 2952;
Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9404;
Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16;
Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2023, n. 253;
Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2021, n. 5875;
Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7008;
Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745

Difformi:  Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2022, n. 9631;
Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2021, n. 5922; Id. 12 luglio 2021, n. 5267

 

(*Contributo in tema di “Nozione di impossibilità di ripristino, rapporto tra ordinanza di demolizione, beni in comunione e istanza di accertamento di conformità”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 83 / Marzo 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

intelligenza artificiale

Dalla fantascienza alla realtà: l’intelligenza artificiale che cambia il mondo Un saggio sul rapporto tra uomo e macchina: il ruolo dell'IA tra etica, diritto e società con focus sulle normative italiana ed europea

L’Intelligenza Artificiale, un tempo relegata alle pagine della fantascienza, è oggi una realtà tangibile che permea numerosi aspetti della nostra vita quotidiana.

Se ci pensiamo, l’idea di creare esseri artificiali dotati di intelligenza affonda le sue radici in miti antichissimi.

Già nella mitologia greca si narra la storia di Pigmalione, un talentuoso scultore di Cipro che scolpì una statua d’avorio rappresentante la donna ideale. Tanto era perfetta la sua creazione che Pigmalione se ne innamorò perdutamente. Commossa dalla sincerità del suo amore, la dea Afrodite esaudì il suo desiderio, infondendo vita alla statua, che prese il nome di Galatea.

Questo antico mito riflette il persistente desiderio umano di infondere vita nell’inanimato, di dare forma concreta alle proprie fantasie, creando esseri che incarnino l’ideale di perfezione spesso percepito come irraggiungibile per l’uomo.

L’essere umano è da sempre spinto da un impulso innato a superare i propri limiti, a esplorare l’ignoto e a trascendere le barriere imposte dalla natura. Questo desiderio si manifesta oggi nella creazione di intelligenze artificiali avanzate, strumenti progettati per ampliare le nostre capacità cognitive e operative.

Di fronte a questa svolta, emerge una domanda cruciale: quali sono i confini tra l’uomo e la macchina[1]?

La riflessione non può che prendere le mosse dalla formazione di cui siamo figli: una cultura umanista, che pone l’uomo al centro dell’Universo. Siamo gli eredi di una visione che si sviluppa lungo le linee della cultura greca, giudaica e cristiana, convergenti nell’idea che l’uomo sia mensura rerum[2].

Tuttavia, declinare l’umanesimo in epoca moderna, significa fare i conti con le nuove discipline scientifiche e riflettere sul nuovo ruolo dell’uomo in una società dove la tecnologia prende il sopravvento.

D’altra parte, l’umanesimo contemporaneo appare segnato da una contraddizione di fondo: come può l’uomo mantenere un ruolo centrale se lo sviluppo tecnologico è spesso concepito in sua  sostituzione?

Tecnologie emergenti come le interfacce cervello-computer e i dispositivi in grado di interagire direttamente con il sistema nervoso – le cosiddette tecnologie neuro-digitali[3] – aprono scenari di straordinaria portata, con applicazioni che vanno dal recupero di funzioni motorie e sensoriali fino al potenziamento cognitivo. Ma sollevano, al tempo stesso, domande radicali sull’identità personale, sulla libertà interiore e sulla tutela dei dati neurali, ponendo con forza il tema del limite tra l’uomo e la macchina.

Resta aperto l’interrogativo su come garantire che lo sviluppo tecnologico continui a ispirarsi a principi etici, evitando derive che possano tradursi in un “impossessamento” dell’uomo.

L’Intelligenza Artificiale è spesso presentata (rectius giustificata) come uno strumento di potenziamento umano; ma quando le affidiamo persino le mansioni più semplici ci si dovrebbe domandare se stiamo davvero ampliando le nostre capacità o se stiamo, in realtà, rinunciando a esercitarle.

Una delega indiscriminata può, tra l’altro, portare a distorsioni significative.

Un caso emblematico è avvenuto recentemente a Firenze, dove un avvocato ha presentato in tribunale una memoria difensiva redatta con l’ausilio di chatGPT: le sentenze citate a supporto erano completamente inventate dall’IA[4]. Questo episodio ha sollevato seri interrogativi sull’affidabilità delle informazioni generate artificialmente e sull’importanza del controllo umano.

A tale riguardo, il 19 marzo 2025, con 85 voti favorevoli e 42 contrari, è stato approvato dal Senato il disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale (Ddl AI) con cui il legislatore si propone di disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito professionale e giuridico.

L’art. 12 del Ddl prevede che:

L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.

Il legislatore, dunque, mette nero su bianco la risposta all’interrogativo nato insieme all’IA: la macchina non può e non deve sostituire l’uomo.

Diventa dunque imprescindibile governare il cambiamento che ci attende. Governarlo, però, non significa semplicemente accogliere le innovazioni, bensì guidarne l’impatto sulla società, affinché la tecnologia, pur nella sua forza propulsiva, continui a essere uno strumento al servizio della persona, e non il contrario[5].

Gli aspetti positivi dell’intelligenza artificiale sono ormai ben noti: la capacità di automatizzare i processi con conseguente aumento della produttività e una riduzione dei tempi; la diminuzione degli errori umani; la semplificazione nell’accesso ai dati; la personalizzazione dell’esperienza in rete dell’utente; la rivoluzione dell’assistenza alle persone con disabilità con tecnologie come la domotica.

D’altro canto, però, l’avanzata dell’intelligenza artificiale non è priva di criticità. L’automazione crescente, ad esempio, solleva interrogativi concreti sul futuro del lavoro e impone un impegno sistematico nella formazione continua e nella riqualificazione professionale.

Ci sono poi i  c.d. bias di incertezza, cioè i pregiudizi che possono influenzare in modo distorto il comportamento dell’IA, derivante da dati imparziali, da errori nei modelli di apprendimento o dalle scelte fatte dagli sviluppatori durante la progettazione dell’algoritmo.

A ciò si aggiunge una questione cruciale: la gestione dei dati personali. L’estensione capillare delle tecnologie di raccolta e analisi solleva nuove urgenze in materia di privacy, esponendo cittadini e istituzioni a vulnerabilità non trascurabili. I recenti casi di violazioni informatiche hanno infatti riportato al centro dell’attenzione il tema della protezione delle informazioni sensibili, con un impatto diretto sulla fiducia nei confronti dell’innovazione digitale.

Non solo. Gli episodi di black box dimostrano che chi utilizza una macchina intelligente non ne ha sempre il pieno controllo, poichè le tecnologie spesso operano come un misterioso sistema chiuso, con meccanismi interni sconosciuti che rendono difficile identificare e correggere errori o bias [6].

Diviene poi fondamentale riflettere anche sull’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito medico, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità legata agli errori nelle diagnosi e nelle terapie. La necessità di individuare chi debba rispondere degli sbagli causati dall’IA diventa cruciale, soprattutto quando non è chiaro chi detenga effettivamente il controllo delle macchine e dei sistemi che le alimentano.

Anche le strategie imprenditoriali stanno subendo una profonda evoluzione grazie all’apporto dell’Intelligenza Artificiale: le aziende ne sfruttano la potenzialità per migliorare l’efficienza operativa, personalizzare l’offerta in base alle esigenze dei clienti e adottare decisioni fondate su analisi più rapide e accurate.

Nel marketing, ad esempio, l’IA rende possibile anticipare i comportamenti dei clienti, proporre contenuti su misura e costruire campagne pubblicitarie mirate con una precisione mai vista prima.

Sul fronte del servizio clienti, trasforma l’esperienza dell’utente grazie a chatbot capaci di rispondere in tempo reale, 24 ore su 24, alleggerendo al contempo il carico del personale.

Infine, uno dei contributi più rilevanti riguarda l’analisi dei dati: l’IA è in grado di elaborare grandi quantità di informazioni, restituendo indicazioni strategiche che supportano scelte più consapevoli e mirate da parte delle imprese.

Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2024 il mercato italiano delle soluzioni e dei servizi di IA ha raggiunto un valore di 1,2 miliardi di euro, registrando una crescita del 58% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è stato trainato principalmente dalle sperimentazioni che utilizzano la Generative AI, che rappresentano il 43% del valore totale.

Per quanto riguarda l’adozione dell’IA nelle imprese italiane, il 59% delle grandi aziende ha già un progetto attivo in questo ambito, posizionando l’Italia all’ultimo posto tra otto Paesi europei analizzati, dove la media è del 69%. Tra le PMI, solo il 7% delle piccole e il 15% delle medie imprese hanno avviato progetti di IA, evidenziando un ritardo significativo rispetto alle grandi aziende [7].

Quindi, l’Intelligenza Artificiale sta progressivamente attraversando l’intero tessuto sociale, incidendo su tutti i livelli e permeando ogni ambito lavorativo, senza che alcun settore possa dirsi estraneo a questa trasformazione.

In questo contesto, il diritto assume un ruolo centrale. È essenziale adottare leggi che  stabiliscano limiti all’IA, assicurando trasparenza, sicurezza ed equità.

A livello europeo, già nel dicembre 2018, la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa ha adottato la Carta Etica Europea sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari e in ambiti connessi, stabilendo principi fondamentali per garantire che l’uso dell’IA rispetti i diritti fondamentali.

Nel 2024 è stato inoltre adottato il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come Artificial Intelligence Act (AI Act), volto a stabilire norme armonizzate per l’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di assicurare che i sistemi di IA siano sicuri e rispettino i diritti fondamentali e i valori dell’UE.

Ancor più recentemente, il 4 febbraio 2025, la Commissione Europea ha pubblicato le Linee Guida sulle Pratiche di IA vietate, che forniscono una panoramica delle pratiche di IA considerate inaccettabili a causa dei potenziali rischi per i valori europei e i diritti fondamentali. Queste linee guida affrontano specificamente pratiche come la manipolazione dannosa, il punteggio sociale e l’identificazione biometrica remota in tempo reale.

A livello nazionale, il quadro normativo sull’intelligenza artificiale si è recentemente consolidato con l’approvazione del già citato Disegno di legge n. 1146/24 da parte del Senato il 20 marzo 2025. Questo provvedimento, intitolato “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”, mira a stabilire un quadro normativo nazionale coerente con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

Dal quadro sin qui delineato, seppur in forma sintetica, emerge chiaramente come l’Intelligenza Artificiale non rappresenti soltanto una questione tecnologica, ma, paradossalmente, una tematica profondamente umana. Essa coinvolge l’etica, le scelte politiche, l’economia e il diritto e coinvolge i valori collettivi e la responsabilità individuale.

Rappresenta una sfida che trascende l’ambito tecnico, incidendo le fondamenta della nostra società. Affrontarla richiede un impegno condiviso per sviluppare e implementare principi etici, regolamentazioni adeguate e una governance responsabile, affinchè l’Intelligenza Artificiale sia guidata dall’uomo e non diventi essa stessa guida dell’umanità.

 

[1] Secondo A. BARBANO “non ci sono un umano e un tecnologico separati, perché la tecnica è parte dell’umano, l’abbiamo inventata noi.(…) L’umano si qualifica nel rapporto con la tecnica, tramite questo si allena, cresce. (…) Se la macchina serve come strumento che aumenta la conoscenza dell’umano per decidere nella libertà, allora è uno strumento grandioso, che aiuta l’umano. Quindi il problema è sempre l’uso. Quando le tecnologie sviluppano queste accelerazioni, in una prima fase ti danno la sensazione che la libertà dell’umano sia vincolata. Poi però per fortuna l’umano si riappropria dei suoi spazi, e io sono fiducioso che anche nel governo di questa tecnologia noi riusciremo a difendere, anzi ad aumentare, gli spazi di differenziazione e di libertà”, su https://www.nagora.org/barbano-dallia-piu-promesse-che-minacce

[2] Pico della Mirandola, nel suo celebre Discorso sulla dignità dell’uomo, sosteneva che l’uomo ha la libertà di plasmare se stesso e di elevarsi quasi a livello divino grazie alla propria volontà e intelligenza: «Già il Sommo Padre, Dio creatore […] accolse l’uomo come opera di natura indefinita e postolo nel cuore del mondo così gli parlò: “Non ti ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell’aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto e il tuo consiglio ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine”», Oratio de hominis dignitate.

[3] Le tecnologie neuro-digitali, o neurotecnologie, comprendono strumenti e dispositivi in grado di interagire direttamente con il sistema nervoso, monitorando o modulando l’attività cerebrale. Tra queste rientrano le interfacce cervello-computer (BCI), che permettono al cervello di comunicare con dispositivi esterni, e le tecniche di stimolazione neurale per scopi medici o riabilitativi. Sebbene promettano importanti applicazioni terapeutiche e cognitive, sollevano interrogativi etici su identità, libertà e tutela dei dati neurali.

[4] “Firenze, 30 marzo 2025 – Un processo su plagio e riproduzione di marchio industriale, si è trasformato in un caso-scuola su giustizia e intelligenza artificiale. Tutto inizia durante la discussione in aula: l’avvocato della parte reclamante presenta nella memoria difensiva delle sentenze di Cassazione in tema di acquisto di merce contraffatta. Le sentenze, però, non esistono, non sono mai state pubblicate. E il legale si difende spiegando che “i riferimenti giurisprudenziali citati nell’atto erano il frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell’intelligenza artificiale ChatGpt, del cui utilizzo lui non era a conoscenza”. Il cervellone artificiale, capace di fornire risposte alle domande più disparate, ha fatto quindi cilecca. Inventandosi dispositivi giuridici che mai sono stati emessi dalla Cassazione. (…) I giudici del tribunale di Firenze, sezione imprese, nelle motivazione della sentenza parlano di “allucinazioni giurisprudenzialiprovocate dall’intelligenza artificiale. Ovvero quando “l’IA genera risultati errati che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri”. P. Mecarozzi, L’intelligenza artificiale in tribunale: avvocato cita sentenze di ChatGpt, ma non esistono, La Nazione

[5] A. BARBANO ritiene che: “(…) questa accelerazione che si è prodotta, che ci dà a volte la sensazione di un non governo e che effettivamente si è prodotta in maniera anarcoide, determinando delle rotture di equilibri preesistenti, si riposizionerà dentro un equilibrio di valore capace di restituire all’umano la sua signoria, come è giusto che sia. Su questo, però, è chiaro che ci dobbiamo applicare con consapevolezza e maturità. Per esempio, dobbiamo capire che il diritto d’autore non è un orpello del capitalismo da debellare, ma è una garanzia dei diritti individuali da proteggere. (…) Siccome il futuro è aperto, io da liberale vedo un futuro aperto, non dico che vinceremo certamente questa sfida, però dico che questa sfida la possiamo vincere. Dipende sempre dall’uomo”, intervista cit.

[6] Questo accade soprattutto con le tecnologie basate sul deep learning. Per tecnologie basate sul deep learning si intendono sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano reti neurali artificiali multilivello per elaborare grandi quantità di dati e apprendere in modo autonomo. Questi modelli non seguono istruzioni predefinite, ma sviluppano schemi decisionali complessi attraverso l’esperienza.

[7] Osservatorio Artificial Intelligence, Politecnico di Milano- Osservatori Digital Innovation, 2024, disponibile su: https://www.osservatori.net/comunicato/artificial-intelligence/intelligenza-artificiale-italia

osservatorio nazionale

Intelligenza artificiale e lavoro: nasce l’Osservatorio nazionale Online l’Osservatorio nazionale sull'IA del Ministero del lavoro: dati, strumenti e analisi per supportare imprese e lavoratori

Osservatorio nazionale sull’IA

E’ online la prima versione dell’Osservatorio nazionale sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno strumento digitale pensato per monitorare, analizzare e prevedere l’impatto delle tecnologie basate su IA sul mercato del lavoro italiano. Ne dà notizia il dicastero con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Questa prima release rappresenta un passo iniziale in attesa della definizione completa della struttura dell’Osservatorio, che sarà formalizzata una volta approvato il disegno di legge recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”, attualmente in discussione in Parlamento.

Obiettivi dell’Osservatorio nazionale sull’IA

L’Osservatorio si pone l’obiettivo di:

  • Monitorare le evoluzioni del mercato del lavoro alla luce dell’adozione dell’IA;

  • Ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di competenze digitali e tecnologiche;

  • Fornire strumenti pratici per supportare imprese e lavoratori nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi;

  • Diffondere consapevolezza tra tutti gli stakeholder sugli impatti occupazionali dell’IA e sulle politiche adottate dal Ministero.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle politiche del lavoro promosse a livello nazionale e internazionale, in coerenza con il Piano d’Azione del G7 su Lavoro e Occupazione (Cagliari, settembre 2024) e con la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024–2026, elaborata dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Un portale per cittadini, imprese e lavoratori

L’Osservatorio sull’IA è accessibile attraverso il portale istituzionale del Ministero del Lavoro e raccoglie contenuti informativi differenziati per:

  • Cittadini interessati a comprendere le trasformazioni in corso;

  • Lavoratori, che possono acquisire indicazioni sulle competenze richieste nei settori maggiormente impattati dall’IA;

  • Imprese, che troveranno linee guida e strumenti per adottare tecnologie IA in modo etico e sostenibile.

Attraverso un’organizzazione chiara e basata su evidenze statistiche e ricerche svolte dal Ministero e dagli enti vigilati, il sito offre una panoramica delle professioni più esposte all’automazione, dei comparti produttivi con maggiore richiesta di competenze IA e delle azioni necessarie per affrontare la transizione digitale in modo consapevole.

Una piattaforma in evoluzione

Attualmente in versione beta, l’Osservatorio sarà aggiornato con nuovi contenuti e strumenti, a partire dalle future “Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro”, attualmente sottoposte a consultazione pubblica sulla piattaforma ParteciPA.

Tale documento intende fornire un riferimento operativo per garantire un utilizzo etico, responsabile e antropocentrico dell’IA, valorizzando le opportunità di sviluppo, ma prevenendo possibili distorsioni o rischi per l’occupazione.

spese straordinarie figli

Spese straordinarie figli: rimborso possibile anche senza accordo Il genitore può ottenere il rimborso delle spese straordinarie per i figli anche senza accordo, se utili e compatibili con il tenore di vita familiare

Spese straordinarie figli

Anche in assenza di un’intesa preventiva, il genitore che anticipa integralmente le spese straordinarie sostenute per i figli ha diritto al rimborso da parte dell’altro, purché l’esborso risponda concretamente alle esigenze della prole e risulti proporzionato al tenore di vita familiare. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9392 del 10 aprile 2025, intervenendo nuovamente sulla questione della ripetizione delle spese straordinarie nel contesto dei rapporti familiari post-separazione.

Rimborso spese straordinarie: quando è dovuto

Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: non è sempre necessario l’accordo preventivo tra i genitori affinché uno di essi possa agire per ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute. In particolare, quando le uscite economiche sono:

  • necessarie per l’interesse del minore,

  • coerenti con le condizioni economiche dei genitori e il tenore di vita mantenuto in famiglia, e

  • riferite a bisogni ricorrenti e prevedibili, come le spese mediche ordinarie o quelle scolastiche,

non è richiesta una preventiva concertazione.

Al contrario, il consenso preventivo è generalmente necessario per spese eccezionali, imprevedibili o economicamente gravose, cioè quelle che eccedono la normalità del regime di vita del figlio. Tuttavia, anche in tali casi, la mancanza di comunicazione anticipata non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Spetta infatti al giudice valutare la congruità della spesa rispetto:

  • all’interesse superiore del minore,

  • alla sua utilità concreta, e

  • alla sostenibilità economica in relazione alle disponibilità dei genitori.

Il caso dell’equitazione e dell’acquisto del cavallo

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il padre contestava il proprio obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento di un cavallo utilizzato dai figli per l’attività sportiva dell’equitazione. I giudici, tuttavia, hanno rigettato la sua opposizione, osservando che tale pratica sportiva era stata intrapresa dai minori già in costanza di convivenza tra i genitori, e che l’acquisto dell’animale e l’iscrizione a un centro sportivo erano stati frutto di decisioni condivise dalla coppia. Tali elementi confermano la sussistenza di un accordo implicito e continuato nel tempo, idoneo a legittimare la ripartizione della spesa.

accesso all'anagrafe condominiale

Accesso all’anagrafe condominiale: la privacy non limita il diritto Accesso all’anagrafe condominiale: per il tribunale di Milano, la privacy non può limitare il diritto del condomino

Accesso all’anagrafe condominiale e privacy

Con la sentenza n. 3445/2025, il Tribunale di Milano ha ribadito un principio di particolare rilievo in ambito condominiale. L’amministratore non può negare al condomino l’accesso all’anagrafe condominiale invocando la normativa sulla privacy. Ciò perchè i condòmini sono a tutti gli effetti anche titolari del trattamento dei dati personali del condominio.

Il contenzioso

La vicenda giudiziaria ha avuto origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da due condòmini nei confronti dell’amministratore, colpevole di non aver loro consegnato copia dell’anagrafe condominiale, nonostante le reiterate richieste. Quest’ultimo ha proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, che il diniego fosse giustificato da ragioni di tutela della privacy, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Secondo l’amministratore, infatti, l’anagrafe condominiale conterrebbe dati personali soggetti a riservatezza e non liberamente divulgabili senza il consenso esplicito degli interessati, configurandosi egli come responsabile del trattamento che non può permettere un accesso generalizzato a tali informazioni.

La decisione del giudice

Il Tribunale ha respinto l’eccezione, chiarendo che i condòmini, in quanto membri dell’ente-condominio, sono non solo interessati ma anche co-titolari del trattamento dei dati, e che, pertanto, non si può opporre il diritto alla riservatezza per ostacolare la consultazione dell’anagrafe. Il diritto di visione e copia dei documenti condominiali, incluso il registro anagrafico, è sancito dal codice civile e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata.

In particolare, il giudice ha sottolineato che il diritto di accesso non è subordinato a una motivazione né a una verifica preventiva di interesse, a condizione che non venga esercitato con finalità abusive o pretestuose.

Privacy e trasparenza: un equilibrio necessario

La pronuncia si inserisce in una linea interpretativa che mira a bilanciare il diritto alla riservatezza con il principio di trasparenza nella gestione condominiale, sottolineando come il GDPR non possa essere utilizzato per impedire ai condòmini di esercitare i loro diritti.

In tal senso, il giudice ha richiamato anche i recenti orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali (doc. n. 9237419/2023), i quali riconoscono la piena legittimità dell’accesso ai documenti condominiali da parte dei condòmini, in quanto diretti co-titolari del trattamento.

Esiti giudizio e principio della soccombenza virtuale

Pur rilevando la cessazione della materia del contendere (poiché l’amministratore era stato nel frattempo revocato e i documenti trasmessi), il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando che, se il giudizio fosse proseguito nel merito, l’opposizione sarebbe stata respinta.

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guida senza patente

Tenuità del fatto: esclusa per la guida senza patente Guida senza patente e particolare tenuità del fatto: la Cassazione esclude l'applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

Guida senza patente e tenuità del fatto

Con la sentenza n. 16367/2025, la quarta sezione penale della Cassazione ha chiarito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non può essere applicata alla contravvenzione di guida senza patente, anche laddove il fatto risulti oggettivamente di minima offensività.

Il fatto

La vicenda trae origine dalla condanna inflitta dal Giudice di pace di Sassari per il reato di guida senza patente, di cui all’art. 116, comma 15, del Codice della strada. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa valutazione da parte del giudice di merito della possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p., sostenendo la lieve entità del fatto e l’assenza di pericolo concreto.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ribadito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione nel caso di guida senza patente, trattandosi di una contravvenzione che, per natura e struttura normativa, è incompatibile con l’istituto previsto dall’art. 131-bis c.p.

La motivazione: perché l’art. 131-bis c.p. non si applica

La Corte ha valorizzato il carattere formale e di pericolo astratto della contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S. La norma incrimina la condotta indipendentemente dalla concreta idoneità a mettere in pericolo la sicurezza stradale, essendo diretta a tutelare un interesse pubblico rilevante: la certezza che chi guida veicoli a motore sia munito di adeguata abilitazione tecnica.

Secondo la motivazione della sentenza, l’elemento tipico della contravvenzione non consente una valutazione in termini di offensività concreta, in quanto l’illecito è fondato su una violazione amministrativa ad elevata disvalore sociale, che si presume per legge.

Di conseguenza, anche in presenza di condotte isolate e prive di danno effettivo, non è possibile ritenere il fatto di particolare tenuità, in quanto la normativa esclude un giudizio discrezionale sulla gravità concreta del reato.

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