bonus continuità docenti

Bonus continuità docenti Bonus continuità docenti: cos’è a chi è destinato, requisiti di accesso, importo e criteri di ripartizione delle risorse stanziate

Cos’è il bonus continuità docenti

Il “Bonus continuità docenti” è un incentivo economico, introdotto dal Decreto Ministeriale n. 242/2024, destinato agli insegnanti di ruolo in Italia.

Il decreto attua uno degli obiettivi del PNRR, che prevede “la valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.”

L’obiettivo della misura infatti è quello di premiare i docenti che assicurano stabilità e continuità didattica nella stessa scuola, riconoscendo il valore di un legame duraturo con l’istituto, cruciale per la crescita e il benessere degli studenti, specialmente quelli con esigenze particolari.

Bonus continuità docenti: requisiti di accesso

Per ottenere il bonus i docenti devono soddisfare requisiti specifici:

  • aver prestato servizio nella stessa scuola per almeno tre anni consecutivi (dal 2021/2022 al 2023/2024) senza aver richiesto trasferimenti o assegnazioni temporanee;
  • aver accumulato un minimo di 480 giorni di servizio complessivi presso lo stesso istituto nel triennio considerato. Sono inclusi anche i docenti rientrati nell’istituto di riferimento dopo un trasferimento temporaneo per mancata assegnazione di posto.

Importo e ripartizione del fondo

L’importo del bonus, da 200 a 500 euro, varia a seconda della scuola, in quanto il fondo totale stanziato per il 2023 è di 30 milioni di euro e viene ripartito in base a criteri come l’Indice ESCs (status socio-economico-culturale), il tasso di dispersione scolastica, la presenza di alunni stranieri e il turnover del personale docente.

Le scuole con maggiori difficoltà o instabilità ricevono una quota maggiore. Solo gli istituti che hanno raggiunto un punteggio minimo di 47 punti nella valutazione annuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno diritto a partecipare.

L’importo specifico per ciascun istituto è consultabile tramite un allegato ufficiale.

La distribuzione definitiva del bonus ai singoli docenti è poi definita tramite contrattazione d’istituto, che coinvolge il personale scolastico e i sindacati.

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stalking

Stalking: se il reato connesso diventa a querela, cambia la procedibilità La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che manteneva d’ufficio gli atti persecutori connessi a un danneggiamento divenuto procedibile a querela

Stalking e riforma Cartabia: torna la procedibilità a querela

Con la sentenza n. 123/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma contenuta nel decreto “correttivo” della riforma Cartabia, nella parte in cui impediva che la modifica del regime di procedibilità del reato di danneggiamento si riflettesse su quello degli atti persecutori a esso connessi.

Danneggiamento e stalking con remissione della querela

Il caso oggetto del giudizio prende avvio da un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Verona, nel quale un imputato era accusato di atti persecutori (minacce e insulti reiterati) e, in aggiunta, del danneggiamento dell’auto della persona offesa – nello specifico, la rottura dei tergicristalli.

In origine, il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede era procedibile d’ufficio, rendendo tale anche il reato connesso di stalking. Tuttavia, la persona offesa aveva presentato e poi rimesso la querela, ma il giudice non poteva dichiarare l’estinzione del reato a causa della norma sopravvenuta che manteneva gli atti persecutori procedibili d’ufficio anche dopo la riforma.

La riforma Cartabia e il correttivo del 2024

Nel 2024, il decreto correttivo alla riforma Cartabia ha modificato la procedibilità del danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, rendendolo procedibile a querela. Tuttavia, una norma inserita nel decreto stabiliva che tale modifica non si estendesse ai delitti connessi, come gli atti persecutori, che continuavano a rimanere procedibili d’ufficio.

La violazione del principio di retroattività favorevole

La Corte costituzionale ha ritenuto che questa norma rappresenti una deroga ingiustificata al principio di retroattività della legge penale più favorevole, tutelato dall’art. 3 della Costituzione e riconosciuto a livello di diritto internazionale dei diritti umani.

In mancanza della deroga, ha spiegato la Corte, la modifica del regime del reato connesso avrebbe comportato il ritorno alla procedibilità a querela anche per lo stalking, come previsto dalla regola generale.

Incostituzionale la norma che cristallizza il regime d’ufficio

Secondo la Consulta, mancano valide ragioni giustificative per escludere la retroattività favorevole in questo caso. La norma impugnata è quindi costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio per gli atti persecutori connessi al danneggiamento, nonostante la sopravvenuta querelabilità di quest’ultimo.

aquaplaning

Aquaplaning: responsabilità del Comune se causato da ristagno d’acqua La Cassazione riconosce la responsabilità del Comune per l’aquaplaning causato da ristagno d’acqua sulla carreggiata. Risarcito il conducente danneggiato

Responsabile il Comune per l’aquaplaning da ristagno d’acqua

Con l’ordinanza n. 21321/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che è responsabile il Comune per il danno subito da un automobilista a causa del ristagno d’acqua sulla carreggiata, che ha generato un fenomeno di aquaplaning e ha determinato lo sbandamento del veicolo contro il guardrail. Secondo i giudici, la dettagliata ricostruzione fornita dal conducente costituisce elemento sufficiente a individuare il nesso causale tra l’anomalia stradale e l’evento dannoso.

I fatti

L’incidente si è verificato nel Comune di Calcinato, dove il conducente, mentre percorreva una strada urbana, ha perso il controllo della vettura a causa dell’accumulo d’acqua sul manto stradale, con conseguente impatto contro la barriera di protezione. Il fenomeno di aquaplaning è stato provocato dal contatto tra le ruote sinistre dell’auto e la zona allagata, che ha generato una perdita di aderenza e il conseguente sbandamento.

Le decisioni di merito

In primo grado, il Tribunale di Brescia (sentenza n. 390/2021) aveva riconosciuto una responsabilità concorrente tra conducente (75%) e Comune (25%). Quest’ultimo era stato condannato al pagamento di 346.250 euro a titolo di danno non patrimoniale. Il giudice aveva accertato, da un lato, la condotta imprudente del conducente (velocità eccessiva e pneumatici usurati), e dall’altro la presenza verosimile di ristagni d’acqua, come evidenziato dal CTU.

La Corte d’appello di Brescia, invece, con sentenza n. 1266/2022, aveva integralmente riformato la decisione, escludendo ogni responsabilità dell’ente. Secondo la Corte, il danneggiato non aveva allegato con precisione la causa dell’incidente, e nel verbale dei Carabinieri non era stata rilevata la presenza di acqua stagnante.

Cassazione: centrale la prova del nesso causale

La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del danneggiato, ritenendo fondata la sua ricostruzione dettagliata del sinistro. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato non deve dimostrare la pericolosità intrinseca della strada, ma solo allegare e provare l’esistenza del nesso causale tra il bene demaniale e il danno.

La descrizione fornita dal conducente – che ha minuziosamente spiegato le dinamiche dello sbandamento e il ruolo svolto dall’acqua accumulata – è stata considerata sufficiente a configurare la responsabilità dell’amministrazione per omessa manutenzione e vigilanza sul tratto stradale.

Obbligo di custodia e dovere di manutenzione del Comune

Secondo la Cassazione, l’ente proprietario della strada è tenuto a garantire la sicurezza della viabilità pubblica, mediante un’adeguata attività di manutenzione, ispezione e segnalazione dei pericoli. Il ristagno d’acqua, se non tempestivamente rimosso, può costituire insidia stradale, idonea a determinare incidenti come quello oggetto di giudizio.

L’omissione di tali attività integra una colpa in vigilando, salvo che l’ente non dimostri che il danno sia stato causato da caso fortuito, prova che, nel caso concreto, non è stata fornita.

vizio di mente

Vizio di mente, attenuante più ampia La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della rapina commessa presso sportelli bancomat

Vizio di mente: illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante

La Corte costituzionale, con sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di considerare prevalente o equivalente, in sede di determinazione della pena, la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla aggravante della rapina commessa presso uno sportello bancomat o immediatamente dopo un prelievo.

Il caso sollevato dal Tribunale di Macerata

La questione di legittimità costituzionale era stata proposta dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, il quale rilevava che l’autore della rapina presentava una capacità ridotta di intendere e di volere, tale da integrare l’attenuante del vizio parziale di mente. La norma oggetto di censura, però, impediva al giudice di riconoscere il peso prevalente di tale circostanza rispetto all’aggravante.

Il precedente del 2023 e il principio di eguaglianza

La Consulta aveva già affrontato una questione analoga nella sentenza del 2023, relativa al divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della rapina in abitazione. In quell’occasione, era stato evidenziato che la disparità di trattamento rispetto alla attenuante della minore età violava l’articolo 3 della Costituzione, in quanto entrambe le condizioni – vizi di mente e minore età – riflettono una ridotta colpevolezza e una minor capacità di controllo degli impulsi.

La dichiarazione di incostituzionalità nel 2025

Richiamando i medesimi principi, la Corte ha ritenuto irragionevole impedire al giudice di valutare la prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente anche in presenza dell’aggravante della rapina in prossimità di uno sportello automatico. Tale preclusione è stata quindi dichiarata incompatibile con il principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione.

adempimenti e pagamenti fiscali

Adempimenti e pagamenti fiscali: pausa ad agosto 2025 Adempimenti e pagamenti fiscali: nel mese di agosto 2025 è prevista una pausa estiva per contribuenti e Fisco

Adempimenti e pagamenti fiscali sospesi ad agosto 2025

Nel mese di agosto 2025 adempimenti e pagamenti fiscali vanno in pausa.

La sospensione degli adempimenti e dei pagamenti fiscali è una misura che offre diversi vantaggi a contribuenti e professionisti, come la possibilità di pianificare in modo più efficace le scadenze dei mesi di giugno e di luglio, ridurre lo stress ed evitare dimenticanze o ritardi.

Questa pausa estiva, consolidata negli anni e ulteriormente specificata dalla riforma fiscale, ha lo scopo infatti di alleggerire il carico burocratico e consentire una gestione più serena delle attività, soprattutto in un periodo in cui molti usufruiscono delle ferie.

Stop agli invii degli atti

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024 sospende l’invio delle cartelle esattoriali, degli avvisi bonari e delle comunicazioni di irregolarità. Non verranno spediti neppure gli atti di liquidazione del TFR o le lettere di compliance. La sospensione copre l’intero mese di agosto.

Fanno eccezione solo i casi urgenti, gli atti derivanti da notizie di reato e le questioni che riguardano i soggetti con procedure concorsuali.

Pagamenti tributari sospesi

L’articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge n. 223/2006 conferma invece la sospensione dei versamenti. I tributi con scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2025 slittano. I contribuenti potranno pagarli entro il 20 agosto senza maggiorazioni.

Anche la trasmissione dei documenti da parte dei contribuenti su istanza dell’Agenzia è sospesa.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2025 si fermano anche le richieste di informazioni.

In pausa i pagamenti degli avvisi bonari

L’articolo 7-quater, comma 17, decreto legge n. 193/2016 sospende i pagamenti degli avvisi bonari. Questa pausa va dal 1° agosto al 4 settembre e riguarda specificamente gli avvisi bonari.

Intervalli temporali sospensione adempimenti e pagamenti fiscali

Riepilogando, sono tre le fasce temporali che regolano la pausa fiscale.

  • dal 1° al 20 agosto si sospendono gli obblighi fiscali;
  • dal 1° al 31 agosto si ferma l’invio degli avvisi bonari; da controlli automatici
  • dal 1° agosto al 4 settembre si bloccano, tra gli altri, i versamenti conseguenti ai controlli automatici e a controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi.

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congedo di paternità

Congedo di paternità anche alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali La Corte costituzionale estende il congedo obbligatorio di paternità anche alla madre intenzionale in una coppia di due donne

La Corte apre al congedo di paternità per le madri intenzionali

Con la sentenza n. 115/2025, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, nella parte in cui non prevede il congedo obbligatorio di paternità per la madre intenzionale in una coppia omogenitoriale femminile, regolarmente riconosciuta come genitore nei registri dello stato civile.

Il caso sollevato dalla Corte d’appello di Brescia

La questione è stata rimessa alla Consulta dalla Corte d’appello di Brescia, che ha evidenziato il carattere discriminatorio della norma. Quest’ultima, infatti, riserva il diritto al congedo solo al padre, escludendo la madre non biologica, sebbene legalmente registrata come genitore insieme alla madre biologica. La coppia in oggetto aveva concepito il figlio tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero, nel rispetto della legge del luogo di esecuzione.

Una disparità di trattamento irragionevole

La Corte ha rilevato che impedire alla madre intenzionale di fruire del congedo costituisce una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), perché crea una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle coppie eterosessuali. In entrambe le situazioni vi è un progetto condiviso di genitorialità e un fascio di doveri genitoriali che la legge collega all’esercizio della responsabilità verso il minore.

Centralità dell’interesse del minore

La decisione della Consulta poggia sul principio, centrale nell’ordinamento nazionale e internazionale, secondo cui l’interesse del minore deve prevalere. Il bambino ha diritto a vedersi riconosciuto figlio di entrambi i genitori, ovvero sia della madre biologica che di quella intenzionale, se entrambe si impegnano attivamente nella sua cura e crescita. Tale diritto è sancito anche dagli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, oltre che da normative UE e convenzioni internazionali.

Genitorialità funzionale e ruolo paritario

In relazione al congedo di paternità obbligatorio, la Corte ha sottolineato che esso persegue l’obiettivo di garantire un tempo di cura adeguato per il neonato, mediante la modulazione dei tempi di lavoro e vita familiare. Questo vale tanto per le coppie eterosessuali quanto per quelle omosessuali, poiché la genitorialità ha valore funzionale e paritario, indipendentemente dal sesso o dall’orientamento dei genitori.

Una nuova interpretazione inclusiva del diritto

La Consulta riconosce così la possibilità di individuare nella madre intenzionale il corrispettivo funzionale della figura paterna, riconoscendole il diritto al congedo retribuito di 10 giorni previsto per i padri. La decisione rafforza un modello di genitorialità inclusiva e responsabile, fondato non solo sul legame biologico, ma sulla condivisione reale di responsabilità, affetto e cura verso il figlio.

AppLI

AppLI: come funziona l’assistente virtuale per il lavoro AppLI è il nuovo assistente virtuale sviluppato dal Ministero del Lavoro per supportare i giovani, in particolare i NEET, nell’orientamento, formazione e inserimento lavorativo attraverso l’Intelligenza Artificiale

AppLI: l’IA al servizio dell’occupazione giovanile

Con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha presentato AppLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia. Il progetto, attualmente in fase sperimentale, si rivolge in particolare ai NEET (Not in Employment, Education or Training) ed è stato realizzato con approccio co-design, grazie al coinvolgimento di Regioni, operatori dei Centri per l’Impiego (CPI) e circa 2000 giovani utenti.

Una risposta innovativa alle sfide occupazionali dei NEET

In Italia, secondo i dati ISTAT 2024, quasi 1,4 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano né lavorano. Si tratta di una condizione di inattività con gravi ripercussioni sociali ed economiche, stimata in un impatto sul PIL pari al 2% annuo. AppLI nasce per affrontare questo fenomeno, offrendo strumenti personalizzati di orientamento e accompagnamento al lavoro.

Le funzionalità principali di AppLI

AppLI si presenta come un assistente digitale attivo 24 ore su 24, progettato per facilitare il percorso lavorativo dei giovani attraverso:

  • simulazione di colloqui di lavoro;

  • ottimizzazione del curriculum vitae;

  • suggerimenti di percorsi formativi su base territoriale;

  • orientamento sulle opportunità coerenti con il profilo personale;

  • supporto nella scrittura di lettere di presentazione;

  • accesso ai dati di mercato tramite Labour Market Intelligence;

  • micro-apprendimento e orientamento all’autoimpiego.

Integrazione con i sistemi pubblici: SIISL e Centri per l’impiego

AppLI si integra con la piattaforma SIISL e potenzia l’attività dei Centri per l’Impiego, migliorando l’efficacia dei servizi del Programma GOL. Dal mese di settembre 2025 è previsto il coinvolgimento di circa 120.000 giovani, pari al 10% della platea NEET, grazie anche al supporto operativo dell’INPS.

Un modello etico e accessibile basato sull’AI Act

AppLI è stato progettato in conformità con le linee guida dell’AI Act, garantendo:

  • rispetto della privacy e protezione dei dati personali;

  • disponibilità continua (h24) anche da mobile;

  • interazione multilingue;

  • trascrizione vocale e interfaccia user-friendly;

  • coaching adattivo e inclusivo.

L’obiettivo è fornire un servizio digitale accessibile, efficace e sicuro per ogni utente, con un’interazione “Human-in-the-loop” che valorizza il ruolo attivo della persona.

Un progetto strategico inserito nella roadmap internazionale

AppLI rappresenta un tassello della strategia ministeriale tracciata nel G7 “Lavoro e Occupazione” di Cagliari, in cui l’Italia ha promosso l’adozione consapevole e trasparente dell’Intelligenza Artificiale nei servizi pubblici. Il progetto è accompagnato da iniziative come:

  • le Linee guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro;

  • l’istituzione di un Osservatorio sull’adozione dell’IA nei servizi pubblici.

Come accedere alla piattaforma AppLI

AppLI è una piattaforma web accessibile da dispositivi mobili tramite link dedicato. L’accesso, inizialmente riservato ai giovani NEET, potrà essere richiesto a partire da metà settembre 2025 presso i Centri per l’Impiego territoriali.

AppLI si configura come uno strumento pubblico, gratuito, e tecnologicamente avanzato, pensato per valorizzare le competenze dei giovani, facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e rendere più efficace l’azione pubblica nel contrasto alla disoccupazione giovanile.

Per maggiori info visita il sito del ministero del Lavoro

giustizia riparativa

Giustizia riparativa: legittima l’omissione dell’avviso nella sentenza per irreperibilità La Corte costituzionale conferma: è legittima la mancata previsione dell’avviso sulla giustizia riparativa nella sentenza ex art. 420-quater c.p.p. per irreperibilità dell’imputato

Giustizia riparativa: la Corte si pronuncia sul 420-quater c.p.p.

Con la sentenza n. 128 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in merito all’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale.
La questione riguardava l’assenza, in tale disposizione, dell’avviso all’imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, previsto invece in altre fasi del procedimento.

Il dubbio di costituzionalità

Il giudice rimettente riteneva che la mancata previsione dell’avviso nella sentenza emessa per irreperibilità dell’imputato determinasse una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Il riferimento era al diverso trattamento riservato all’imputato rintracciabile, che riceve espressamente l’avviso ai sensi dell’art. 419, comma 3-bis, c.p.p. all’atto della notifica dell’udienza preliminare.

La giustizia riparativa è attività extraprocessuale

La Corte ha respinto il rilievo, sottolineando innanzitutto che la giustizia riparativa non è un procedimento giurisdizionale, né un istituto del processo penale in senso stretto.
Si tratta, piuttosto, di un percorso extraprocessuale volontario, il cui esito può avere rilievo solo ai fini del trattamento sanzionatorio, come nel caso della commisurazione della pena o della sospensione condizionale.

Di conseguenza, l’omessa previsione dell’avviso nella sentenza ex art. 420-quater c.p.p. non incide sul diritto di difesa, poiché la facoltà di accedere alla giustizia riparativa non è legata alla fase processuale né disciplinata dalle stesse garanzie costituzionali.

La scelta legislativa non è manifestamente irragionevole

In secondo luogo, la Corte ha ribadito che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione del processo penale e degli strumenti alternativi o accessori.
L’assenza dell’avviso nella sentenza che chiude il processo per irreperibilità non è frutto di arbitrarietà, ma trova giustificazione nella presenza di molteplici occasioni successive per esercitare tale facoltà, anche oltre la definizione del processo.

Nessuna lesione alla possibilità di accedere alla giustizia riparativa

Infine, i giudici costituzionali hanno sottolineato che la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è soggetta a termini perentori.
L’imputato può esercitare questa possibilità in qualsiasi momento, anche dopo l’emissione della sentenza per irreperibilità, e quindi non vi è alcuna compromissione del diritto di iniziativa o di autodifesa.

negozio giuridico

Negozio giuridico: cos’è, differenze, elementi e vizi Cos'è il negozio giuridico, in cosa si differenzia da contratto e atto giuridico, quali sono i suoi elementi e le conseguenze dei vizi

Cos’è il negozio giuridico

Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici, riconosciuti e disciplinati dall’ordinamento. Si tratta di un atto umano consapevole e volontario, con cui il soggetto si propone di costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive.

L’ordinamento giuridico attribuisce efficacia normativa a tale manifestazione, purché conforme a determinati requisiti formali e sostanziali. I negozi giuridici possono essere unilaterali (come il testamento), bilaterali o plurilaterali (come i contratti).

Differenza con il contratto

Il contratto è una specie del genere “negozio giuridico”. In altre parole, ogni contratto è un negozio giuridico, non viceversa.

  • Il contratto implica un accordo tra due o più parti, come previsto dall’art. 1321 c.c., per produrre effetti giuridici (es. compravendita, locazione, appalto).
  • Il negozio giuridico, invece, include anche atti unilaterali o non negoziati, come la revoca di un mandato, l’accettazione di un’eredità o la disdetta.

La differenza sta quindi nella struttura: il contratto richiede il consenso reciproco, mentre il negozio può basarsi anche su una sola volontà.

Differenza con l’atto giuridico  

L’atto giuridico è un concetto più ampio e si riferisce a qualsiasi comportamento umano che produca effetti giuridici, sia esso volontario o meno. L’effetto giuridico non dipende dalla volontà dell’autore, ma è previsto direttamente dalla legge.

  • Un esempio di atto giuridico non negoziale è la denuncia di sinistro o il compimento di un atto illecito (es. diffamazione).
  • Il negozio giuridico, invece, ha effetti voluti e finalizzati dal soggetto che lo compie (es. donazione, testamento).

In sintesi, ogni negozio giuridico è un atto giuridico, ma non viceversa.

Gli elementi essenziali e accidentali

Perché un negozio giuridico sia valido, deve contenere determinati elementi essenziali (ex art. 1325 c.c., per i contratti), e può contenere elementi accidentali.

Elementi essenziali:

  1. la volontà delle parti, che deve essere libera, consapevole, espressa validamente;
  2. la causa, ossia la funzione economico-sociale che giustifica l’atto;
  3. l’oggetto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
  4. la forma, se richiesta a pena di nullità dalla legge (es. forma scritta per la donazione).

Elementi accidentali (facoltativi):

  • la condizione, che consiste in un evento futuro e incerto da cui dipende l’efficacia del negozio;
  • il termine, ossia un evento certo nel tempo;
  • il modo, che si traduce in un obbligo accessorio imposto al beneficiario.

I vizi del negozio giuridico

Un negozio giuridico può essere invalidato quando presenta vizi della volontà o vizi che compiscono i suoi elementi essenziali.

Le conseguenze dei vizi sono:

  • la nullità: quando manca un elemento essenziale (es. oggetto illecito, causa illecita, forma mancante ove prevista). Il negozio è inefficace ab origine;
  • l’annullabilità: quando esiste un vizio nella volontà (es. errore, violenza, dolo – art. 1427 c.c.). Il negozio è efficace finché non viene annullato;
  • l’inefficacia: può derivare da cause diverse (es. condizione sospensiva non avverata, difetto di rappresentanza).

 

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giurista risponde

Eredità devoluta a minori incapaci e accettazione con beneficio d’inventario L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione dell’inventario, consente al minore di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o tale facoltà gli è preclusa e il minore può solo redigere l’inventario nel termine di legge?

Quesito con risposta a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo

 

In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall’inventario, comporta per il minore l’acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all’eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310).

 L’art. 471 c.c. prescrive che l’eredità a favore di minori o interdetti deve essere accettata con beneficio di inventario. La ratio della disciplina risiede nell’esigenza di tutelare i predetti soggetti dal rischio di depauperare il loro patrimonio a causa di debiti altrui. In questa prospettiva si giustifica la previsione della nullità della dichiarazione di accettazione dell’eredità pura e semplice da parte del legale rappresentante. Pertanto, all’accettazione dell’eredità mediante dichiarazione con forma scritta ad substantiam si pone come unica alternativa la rinuncia.

Ai sensi dell’art. 471 c.c. la redazione dell’inventario deve avvenire entro un anno dal conseguimento della maggiore età, quindi entro un termine ben più ampio di quello previsto a favore del chiamato all’eredità maggiorenne che, invece, deve procedere all’inventario entro tre mesi ai sensi dell’art. 485 c.c. La circostanza che l’esecuzione dell’inventario si realizzi a distanza di tempo dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità ha indotto la dottrina e la giurisprudenza ad assumere posizioni discordanti sul rapporto accettazione-inventario.

Posto che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario esprime la volontà del chiamato di accettare l’eredità e che tale dichiarazione è irrevocabile, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale la dichiarazione è ex se idonea a far acquisire, ancorché in via provvisoria, il beneficio, i cui effetti si consolideranno una volta redatto l’inventario nei termini previsti. Si individua, in altri termini, in capo all’erede un onere di redigere l’inventario e in caso di mancato adempimento si decade dal beneficio (Cass., sez. lav., 2 marzo 1987, n. 2198; Cass., sez. II, 1° aprile 1995, n. 3842). Viceversa, un altro orientamento individua nell’accettazione con beneficio d’inventario una fattispecie a formazione progressiva, ove tanto la dichiarazione quanto l’esecuzione dell’inventario dell’eredità sono indispensabili per acquisire l’effetto della limitazione della responsabilità. La dichiarazione, infatti, ha una propria efficacia ma la limitazione delle responsabilità deriva dall’inventario, mancando il quale l’accettante è considerato erede puro e semplice (Cass., sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477).

Tuttavia, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il chiamato all’eredità sia un minore una parte della giurisprudenza sostiene che una volta raggiunta la maggiore età l’erede possa rinunciare all’eredità, ritenendo inoperante la disciplina di cui all’art. 485 c.c. (Cass., sez. II, 6 dicembre 2016, n. 841; Cass., sez. II, 16 novembre 2018, n. 29665).

Secondo un opposto orientamento, invece, in caso di accettazione con beneficio di inventario da parte di un minore, una volta che questi raggiunge la maggiore età, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 489 c.c. In forza di questa disposizione il minore divenuto maggiorenne non può rinunciare all’eredità ma può solo procedere all’inventario la cui omissione comporta che egli sia considerato erede puro e semplice (Cass., sez. II, 23 agosto 1999, n. 8832; Cass., sez. II, 5 giugno 2019, n. 15267).

Questo orientamento è stato condiviso anche dalla Cassazione a sezioni unite secondo cui l’accettazione, seppur beneficiata, è sempre accettazione dell’eredità ed esprime la volontà del chiamato a succedere nel patrimonio del defunto. Inoltre, la decadenza dal beneficio di inventario ex art. 489 c.c. fa si che il minore divenuto maggiorenne sia considerato erede puro e semplice. A ulteriore sostegno di questa conclusione la Cassazione invoca l’art. 320, comma 3, c.c. che prevede che l’accettazione dell’eredità del minore sia sottoposta all’autorizzazione del giudice tutelare e l’art. 484 c.c che prevede l’inserzione della dichiarazione di accettazione beneficiata, disgiunta dall’inventario, nel registro delle successioni e la sua trascrizione nei registi immobiliari.

 

(*Contributo in tema di “Eredità devoluta a minori incapaci e accettazione con beneficio d’inventario”, a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)