convocazione via whatsapp

Convocazione via WhatsApp: delibera condominiale annullabile Convocazione via WhatsApp all’assemblea condominiale: annullabile la delibera adottata, i messaggi sono informali e con valore preparatorio

Convocazione via WhatsApp: annullabile la delibera adottata

La convocazione via WhatsApp all’assemblea condominiale rende annullabile la delibera assunta. Questa modalità di convocazione viola l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La norma prevede infatti che la convocazione debba essere effettuata solo a mezzo posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano. Lo ha chiarito il Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1705/2024.

Impugnazione delibera nomina nuovo amministratore

La proprietaria di un’unità immobiliare impugna una delibera assembleare, chiedendo al giudice di dichiararne la nullità/annullabilità.

La donna riferisce di essere venuta conoscenza della nomina del nuovo amministratore avvenuta con delibera del 20 novembre 2023 tramite convocazione ricevuta in data 03 gennaio 2024. La stessa contesta la validità della suddetta delibera di nomina in quanto tenutasi in modo del tutto illegittimo. Questo perchè la convocazione degli aventi diritto non è avvenuta nei modi previsti dalla legge.

Annullabile o nulla la delibera condominiale

In giudizio la donna contesta la legittimità e l’efficacia della delibera assembleare per il mancato rispetto delle regole di convocazione previste dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Fa presente al riguardo che i condomini hanno provveduto legittimamente all’auto

convocazione per la nomina del nuovo amministratore, tramite il modulo predisposto e consegnato da uno di loro all’amministratore dimissionario. La convocazione dell’assemblea fissata per il 19/20 novembre 2023 però è stata inoltrata ai condomini a mezzo WhatsApp.

Questo metodo di comunicazione è stato utilizzato anche per concordare la data dell’assemblea del 20 novembre 2023, a cui l’amministratore non ha preso parte, perchè affetto da Covid, tanto che l’assemblea è stata rinviata.

Per il convenuto le richieste della condomina devono essere respinte perché la delibera impugnata di fatto è stata sostituita da quella successiva del 22 marzo 2024 avente lo stesso oggetto di quella contestata in giudizio.

Informale e preparatoria la convocazione con WhatsApp

Il Giudice ricorda prima di tutto che l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che l’avviso di convocazione vada comunicato almeno 5 giorni prima della data dell’assemblea, per la prima convocazione e che lo stesso debba contenere tutta una serie di informazione necessarie a consentire ai singoli condomini di partecipare con cognizione di causa.

Per quanto riguarda le modalità di convocazione dell’assemblea lo stesso articolo stabilisce che debba essere comunicata ai condomini a mezzo raccomandata, fax, pec o consegna a mano.

Nel caso di speciele comunicazioni intervenute tra le parti mediante l’applicativo di messaggistica WhatsApp sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria e non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell’assemblea condominiale. I messaggi prodotti hanno tutti carattere preliminare; tutti fanno riferimento ad una successiva convocazione formale che poi non c’è stata, quanto meno con riferimento all’opponente.”

Questa modalità di comunicazione non garantisce la certezza della ricezione del messaggio. Essa non è un mezzo di comunicazione ufficiale come la pec o la raccomandata. Non c’è prova agli atti della convocazione ufficiale dei condomini all’assemblea del 20 novembre 2023. Vero però che la delibera successiva del 22 marzo 2024 avente il medesimo ordine del giorno di quella impugnata la sostituisce. Questo determina il venir meno dell’interesse della ricorrente all’impugnazione e la cessazione della materia del contendere.

 

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testamento no interpretazione

Testamento: no all’interpretazione troppo “tecnica” No a un’interpretazione troppo tecnica del testamento, occorre valutare cultura, mentalità e ambiente di vita del de cuius

Disputa tra eredi e interpretazione del testamento

Testamento, no a un’interpretazione troppo “tecnica”, quando si deve individuare la volontà espressa dalla de cuius. Si deve andare oltre il dato letterale se si vogliono rispettare i veri desideri della testatrice. A tal fine è necessario tenere conto anche della sua cultura, della sua mentalità e dell’ambiente in cui è vissuta. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 26951/2024.

Riparto delle quote tra eredi come da supplemento della CTU

Gli eredi testamentari di una donna agiscono in giudizio affinché il giudice dichiari la validità di tre schede testamentarie redatte dalla de cuius. Gli stessi chiedono anche l’accertamento, la dichiarazione di apertura della successione e lo scioglimento della comunione ereditaria per procedere alla formazione del progetto divisionale e all’attribuzione a ciascuno della quota spettante.

Gli attori nell’agire in giudizio contestano all’esecutore di aver svincolato dei buoni fruttiferi per pagare il premio unico di una assicurazione. Gli stessi criticano poi la condotta del nipote, unico erede testamentario. Costui infatti avrebbe annullato una polizza, per mettere a sua disposizione la liquidazione e stipularne una nuova intestata a se stesso. Detta somma però, per gli attori, doveva essere restituita alla massa ereditaria e distribuita tra gli eredi.

Il giudice di primo grado stabilisce che il riparto dell’eredità debba avvenire nel rispetto delle quote indicate nel supplemento della CTU. La decisione viene appellata, ma la Corte respinge l’appello. Si giunge così in sede di Cassazione.

Errata l’interpretazione troppo tecnica del giudice di primo grado

Il ricorrente solleva 5 motivi di doglianza, lamentando in sostanza l’errata interpretazione delle disposizioni testamentarie e la conseguente errata attribuzione delle quote della de cuius.

La Cassazione, tra tutti i motivi sollevati, accoglie solo il secondo perché fondato. Dichiara invece infondati il quarto e il quinto, inammissibili il primo e il terzo.

Per verificare però la fondatezza del secondo motivo gli Ermellini fanno riferimento alla quarta censura in appello. In questa censura l’appellante ha contestato al giudice di primo grado l’errata applicazione delle norme sull’interpretazione del testamento.

Occorre andare oltre il significato delle parole

Per l’appellante, nel rispetto della volontà della testatrice, il giudice avrebbe dovuto andareoltre il significato letterale delle espressioni adoperate (logicamente non avrebbe senso pensare che il de cuius sia sempre un tecnico del diritto da cui si possa pretendere l’uso, con cognizione di causa, del linguaggio giuridico)” e di valorizzare, riconoscendo all’interprete ampia libertà d’indagine, una valutazione globale della volontà del de cuius, tenendo conto di elementi di carattere sia testuale che extratestuale“, come /a cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo.

Tenendo conto di questi elementi l’appellante ha fornito in effetti una diversa lettura delle schede testamentarie. D’altro canto il giudice  ha ignorato il rapporto particolare, anche di natura lavorativa, che legava l’appellante alla de cuius, così come la cultura modesta della donna, tutti elementi che avrebbero dovuto condurre a una lettura non troppo tecnica delle espressioni usate.

 

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giurista risponde

Responsabilità del proprietario del fondo per danni cagionati da escavazioni La responsabilità del proprietario per i danni cagionati da escavazioni od opere realizzate nel sottosuolo ha natura colposa, ex art. 840 c.c. o carattere oggettivo, ai sensi dell’art. 2053 c.c.?

Quesito con risposta a cura di Giovanna Carofiglio e Viviana Guancini

 

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazioni, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo ma richiede una condotta colposa. Ne deriva che, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera. Ciò salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo – in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. In tale ultimo caso la responsabilità dell’appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario ma non sostituirla o eliminarla (Cass., sez. II, 2 febbraio 2024, n. 3092).

La sentenza in commento risolve il problema dei rapporti tra l’art. 840 c.c. e l’art. 2053 c.c., tracciando la linea di confine tra l’intervento della responsabilità a titolo colposo del proprietario o la sua qualificazione in termini di responsabilità oggettiva.

L’art. 840 c.c. – nel riconoscere la facoltà del proprietario di realizzare escavazioni od opere nell’ambito di tutta l’estensione della proprietà e, dunque, anche nel sottosuolo – postula l’accertamento della condotta colposa del proprietario in ipotesi di evento dannoso.

L’art. 2053 c.c., secondo un criterio di imputazione oggettivo, attribuisce la responsabilità al proprietario per i danni cagionati dalla rovina di un edificio o di una costruzione, salva la prova dell’assenza di difetti di manutenzione o di vizi di costruzione (così anche Cass. 21 febbraio 2023, n. 5368).

Nella fattispecie in esame, i proprietari di un immobile danneggiato dal crollo di un muro di contenimento sotterraneo (c.d. diaframma), costruito nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del fondo adiacente, formulavano domanda risarcitoria tanto nei confronti della ditta appaltatrice dell’opera quanto nei riguardi, in via oggettiva ai sensi dell’art. 2053 c.c., della società proprietaria del fondo danneggiante. Tale ultima domanda giudiziale si basava sul presupposto che la caduta dell’opera sotterranea integrasse la nozione di rovina di edificio, di cui alla citata norma, essendo il diaframma un’opera non provvisionale ma definitiva, la cui distruzione qualificava in termini oggettivi la responsabilità del proprietario.

Nei primi due gradi di giudizio, veniva esclusa la responsabilità della società proprietaria del fondo danneggiante ai sensi dell’art. 2053 c.c., oltre che la responsabilità del progettista dell’opera e della direzione dei lavori per ragioni probatorie.

I danni causati durante l’esecuzione dell’opera sotterranea venivano imputati, nella specie, alla sola responsabilità della ditta appaltatrice, con esclusione di un accertamento della condotta colposa del proprietario committente ex art. 840 c.c., trattandosi di lavori di opere nel sottosuolo della proprietà.

Con ricorso in Cassazione, i proprietari del fondo danneggiato hanno lamentato, tra le altre, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2053 c.c. per mancata osservanza, nel giudizio di merito, del regime di responsabilità speciale previsto dalla citata norma.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha precisato che l’applicazione della disciplina per responsabilità colposa del proprietario ex art. 840 c.c. si applica tanto alle ipotesi di danno derivante da mera escavazione del sottosuolo quanto a quelle di realizzazione di opere sotterranee, in un’ottica di uniformità di trattamento postulato dalla norma.

Entrambe le attività sono espressione dell’esercizio di facoltà proprietarie, che incontrano il solo limite dell’impossibilità di causare danni al vicino. Se, nell’esercizio di tali facoltà, si producono danni ai vicini, in violazione del disposto di cui all’art. 840 c.c., il proprietario è obbligato al risarcimento del danno, anche in via solidale con l’impresa appaltatrice dei lavori, ove sia provata la sua ingerenza nei lavori medesimi.

Se, invece, l’evento lesivo è frutto della rovina di un edificio o di una costruzione, preesistenti o successivi all’attività di escavazione o al compimento di opere nel sottosuolo, il proprietario risponderà in via oggettiva del danno, ai sensi dell’art. 2053 c.c., prescindendo dall’eventuale condotta colposa.

La Corte ha affidato ad un momento temporale – il crollo dell’opera sotterranea durante o dopo la sua costruzione – e, dunque, all’esercizio in atto delle facoltà proprietarie il discrimen per l’applicazione dei due diversi criteri di imputazione della responsabilità del proprietario (così anche Cass. 17 ottobre 2006, n. 22226).

Nel caso di specie, il diaframma di contenimento sotterraneo, costruito per evitare movimentazione di terreno durante l’attività di ristrutturazione, si configura come un’opera, se non provvisionale, priva di autonomia funzionale. Correttamente, pertanto, il Giudice di merito ha fatto applicazione del criterio di imputazione soggettivo di cui all’art. 840 c.c. – e non di quello oggettivo di cui all’art. 2053 c.c. – e del correlato principio per cui la responsabilità del proprietario-committente esige l’accertamento, non configurato nella specie, della condotta di ingerenza colposa nei lavori appaltati.

Contributo in tema di “Responsabilità del proprietario del fondo”, a cura di Giovanna Carofiglio e Viviana Guancini, estratto da Obiettivo Magistrato n. 73 / Aprile 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

dl fiscale

Dl Fiscale: in vigore In vigore dal 20 ottobre il decreto legge fiscale recante "misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"

Dl Fiscale: le novità

Il Dl Fiscale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 per entrare in vigore il 20 ottobre. Il dl n. 155/2024 aveva ricevuto l’ok dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso, unitamente al Ddl Bilancio e a un decreto che va a revisionare le disposizioni in materia di accise.

Il decreto legge approvato, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. 

Il testo spazia dall’Ape Social al PNRR alle imposte, comprendendo anche misure in favore di grandi eventi e relative al pagamento del lavoro straordinario per il personale delle forze di polizia.

Di seguito alcune tra le principali previsioni:

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

Si dispongono rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

Ape sociale 2024

Viene incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 30 milioni di euro per l’anno 2026, di 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

Misure in materia di PNRR

Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR.
In particolare, si legge nel comunicato dell’esecutivo, “si introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”.
Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

Disposizioni fiscali

Viene modificata l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. I soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

processo tributario

Processo tributario: contributo unificato sul valore della lite In assenza del valore della lite nel ricorso, il calcolo del contributo unificato va effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato

Processo tributario e contributo unificato

Nel processo tributario, il contributo unificato si calcola sul valore della lite che corrisponde al valore dell’atto impugnato. E nel caso di assenza dell’indicazione del valore nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato va effettuato con riguardo ad ogni atto impugnato. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 25625/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato con riferimento ad un atto di pignoramento presso terzi. Il Mef impugnava la decisione e la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il valore della lite doveva identificarsi con quello dell’atto di pignoramento, e non con il valore della pretesa tributaria che aveva dato origine al detto pignoramento, vale a dire con il totale dei tributi (derivanti, nel caso di specie, da due cartelle di pagamento e da un atto di accertamento) dei quali il contribuente risultava debitore.

Il ministero adiva la Cassazione, deducendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto che “l’Ufficio avesse richiesto il versamento del contributo unificato anche con riferimento al prodromico avviso di accertamento (anziché sulla base del solo atto di pignoramento) e per aver determinato il valore della lite sulla base dell’importo del credito non tributario vantato dal contribuente nei confronti del terzo pignorato (così come risultante dall’atto di pignoramento), anziché della pretesa tributaria (tributi dovuti dal contribuente a titolo di Irap e Irpef ed addizionali per li periodo d’imposta 2013) sulla scorta della quale era stata azionata la procedura di pignoramento”.

La decisione

Per la S.C., il motivo è fondato.
L’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ricorda preliminarmente la Corte, recita: “per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste”. Ora, l’art. 12, aggiungono dal Palazzaccio, “è norma che introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall’art. 1 d.Igs. n. 546 del 1992, cio in ragione della specificità del processo tributario”.

Il contributo unificato, che ha natura tributaria, “deve essere versato al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria. L’importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell’atto impugnato” aggiungono i giudici.

Per cui, “il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.Igs. n. 546 del 1992, è l’importo del tributo, al netto degli interessi e degli eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021)”.

Nel caso di specie, la pretesa tributaria, al netto di interessi e sanzioni, ammontava ad euro 88.879,00, sul quale importo andava calcolato il contributo unificato dovuto.
In particolare, concludono da piazza Cavour, “in assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 37386 del 21/12/2022)”.

Alla stregua delle considerazioni svolte, la S.C. accoglie il ricorso e decide la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

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mantenimento ai figli

Mantenimento ai figli: può essere versato in ritardo Non è punibile per la Cassazione la violazione degli obblighi di mantenimento della prole se si tratta di un inadempimento occasionale

Tenuità del fatto

Mantenimento ai figli, se versato in ritardo e l’inadempimento è occasionale scatta la causa di non punibilità. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 21068/2024 con cui la sesta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso di una donna condannata in appello per il reato di cui all’art. 570-bis c.p.

La vicenda

Avverso tale sentenza, la ricorrente adiva il Palazzaccio lamentando travisamento della prova da parte della corte territoriale che aveva negato la produzione della documentazione attestante l’adempimento tardivo, dalla quale emergeva che la ricorrente aveva versato gli assegni di mantenimento in precedenza rimasti inadempiuti, provvedendo anche al regolare adempimento per le scadenze successive.
Sostiene la difesa che copia di tutti i bonifici era stata depositata alle udienze dibattimentali, sicchè il giudice di appello era incorso in un palese travisamento della prova, avendo ritenuto che la prova documentale non era stata mai prodotta in giudizio.
Con il secondo motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sottolineando come la Corte d’appello era stata fuorviata dal fatto di non aver riconosciuto l’adempimento tardivo, a fronte del quale le gravità della condotta avrebbe sicuramente meritato una diversa considerazione.

Produzione documentale

Per la S.C. il ricorso è fondato.
In relazione al primo motivo, a fronte della puntuale indicazione della produzione documentale, la Corte d’appello ha totalmente omesso l’esame della questione, limitandosi ad affermare che si trattava di una mera deduzione difensiva e senza verificare e confutare il dato specifico allegato dalla ricorrente. Per cui, nella specie, “il giudice di appello è incorso in un vizio di motivazione apparente, posto che a fronte della specificità del motivo dedotto in appello, la negazione della circostanza avrebbe reso necessaria l’esposizione delle ragioni per cui non poteva ritenersi fornita la prova documentale, procedendo in primo luogo alla verifica dell’effettività della produzione e, in caso di positivo riscontro, alla valutazione nel merito della documentazione”.
Tali doverosi passaggi sono stati del tutto pretermessi, “il che – proseguono i giudici – inficia di per sé la tenuta della motivazione, soprattutto ove si consideri la necessità di valutare la gravità e rilevanza dell’inadempimento”.
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, “la condotta incriminata dall’art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire (Sez.6, n. 47158 del 20/10/2022, Rv. 284023)”.

Particolare tenuità del fatto

L’omessa valutazione del tardivo adempimento incide direttamente anche sull’ulteriore profilo dedotto dalla ricorrente, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
“La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – ricordano dalla S.C. – è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez.6, n. 5774 del 28/1/2020, Rv. 278213)”.
L’applicazione di tale principio al caso di specie, imponeva, dunque, “la necessaria verifica della dedotta corresponsione, sia pur tardiva, degli assegni di mantenimento stabiliti in favore della prole, al fine di verificare se le concrete modalità della condotta potessero o meno dar luogo all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.”.
Anche con riguardo a tale profilo, pertanto, concludono gli Ermellini, “si rende necessario l’annullamento con rinvio, al fine di integrare le lacune valutative e motivazioni in cui è incorsa la sentenza impugnata”.

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sospeso l'avvocato

Sospeso l’avvocato che si appropria del denaro del cliente La Cassazione conferma la sospensione dalla professione per due anni nei confronti dell'avvocato che si appropria delle somme del cliente

Illecito permanente avvocato

Sospeso l’avvocato che si appropria delle somme del cliente: l’illecito, ribadiscono le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26374/2024, confermando la sospensione dalla professione per due anni, ha natura permanente.

La vicenda

Nella vicenda, alcuni soggetti segnalavano al competente Ordine professionale di essersi rivolti all’avvocato in questione per essere assistiti nella controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da essi sofferto in conseguenza della morte del rispettivo figlio e fratello in un sinistro stradale.

L’avvocato aveva incassato per conto loro la somma versata dalla compagnia assicuratrice tacendo la circostanza e intascando il denaro.

Veniva avviato procedimento disciplinare che si concludeva con l’irrogazione all’incolpato della sanzione della sospensione per due anni. La decisione veniva impugnata innanzi al CNF il quale rigettava il gravame.

L’avvocato impugnava quindi la decisione innanzi alla Cassazione con un ricorso fondato su un unico motivo.

Il ricorso

Nell’illustrazione del motivo, l’avvocato sosteneva che l’illecito disciplinare era stato commesso nel 2011, per cui esso era soggetto alle previsioni del codice deontologico vigente ratione temporis, le cui previsioni erano più favorevoli per l’incolpato rispetto alle corrispondenti previsioni del codice deontologico vigente al momento della decisione.

In particolare, il ricorrente sosteneva che “rispetto alla contestazione di violazione del dovere di corretta gestione del denaro del cliente, il codice deontologico attuale è più sfavorevole del precedente perché questo prevede la sospensione fino a tre anni, mentre quello non prevedeva espressamente una sanzione predeterminata”. Inoltre, che, “rispetto alla contestazione di violazione del dovere di informare il cliente, il codice deontologico attuale è più sfavorevole del precedente sia per le medesime ragioni appena indicate, sia perché qualifica quello di informazione come ‘dovere’, invece che come ‘obbligo'”.

La decisione

Per gli Ermellini, però, il ricorso è manifestamente infondato per due indipendenti ragioni.
La prima ragione è l’erroneità del presupposto di diritto da cui muove il ricorrente: ovvero che, avendo egli commesso il contestato illecito nel 2011, è a tale momento che occorre fare riferimento per individuare la disciplina applicabile ratione temporis.

La censura, osservano infatti dal Palazzaccio, “non tiene conto del fatto che una delle condotte ascritte a titolo di illecito disciplinare all’odierno ricorrente (non restituire il denaro incassato per conto dei clienti) è un illecito permanente”.

Come già stabilito dalla giurisprudenza precedente, aggiungono i giudici, “l’illecito disciplinare commesso dall’avvocato che si appropria di una somma di denaro destinata a un suo cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado” (così Cass. SS.UU. n. 23239/2022). Di conseguenza, la disciplina applicabile andava individuata in base al momento di cessazione della permanenza, non in base al momento di inizio della stessa.
La seconda ragione di infondatezza del ricorso, concludono dalla S.C. rigettando in toto le doglianze dell’avvocato, “è che il codice deontologico del 1997 puniva la violazione degli obblighi in tema di informazione del cliente e gestione del denaro altrui senza fissare la misura o il tipo della sanzione (art. 41 cod. deont. del 1997)”. Dunque, “in modo meno favorevole rispetto al codice deontologico del 2014, del quale pertanto correttamente fu fatta applicazione nel caso di specie, ai sensi dell’art. 65 d.lgs. 247/12”.

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settimana corta

Settimana corta: cosa prevede la proposta di legge Settimana corta: cosa prevede la proposta di legge che vuole ridurre l’orario di lavoro settimanale per portarlo da 40 a 32 ore

Settimana corta: la pdl alla Camera

La settimana corta è confluita nel testo base della proposta di legge n. 2067 presentata alla Camera dei deputati. Il testo presentato il 1° ottobre su iniziativa dei deputati Fratoianni, Conte, Bonelli, Schlein e altri vuole favorire la stipulazione di contratti di lavoro con orari di lavoro ridotti. La proposta però non sta incontrando il favore della maggioranza di Governo. Il centrodestra  avrebbe presentato infatti una proposta interamente soppressiva.

Settimana corta: ratio della proposta di legge

Il testo nasce dalle istanze degli operai, che da più di un secolo chiedono uno stipendio più elevato a fronte di una riduzione delle ore di lavoro. Una richiesta che si scontra con le esigenze crescenti di produzione favorite anche dallo sviluppo della tecnologia.

In Italia la flessibilità necessaria a coniugare il lavoro con la vita privata sembra un sogno irraggiungibile ormai da decenni. Il prodotto del lavoro aumenta, non le retribuzioni. In Italia i lavoratori lavorano in media più ore rispetto a quello che accade in molti paesi dell’Unione Europea. I dati rivelano che in Italia non è infrequente che le ore lavorate settimanalmente siano superiori a 40.

C’è poi il lavoro part-time, destinato quasi esclusivamente alle donne e che raramente è una scelta, considerato che lo stipendio è notevolmente più basso delle retribuzioni di coloro che lavorano a tempo pieno. Alla disparità lavorativa di genere si aggiunge quella generazionale. Gli interventi finalizzati a contenere il costo del lavoro non hanno avuto riflessi positivi sulle retribuzioni. Per non parlare dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e  della disoccupazione, soprattutto giovanile.

Vantaggi della settimana corta

Durante il lockdown alcuni paesi europei hanno sperimentato nuove modalità organizzative del lavoro. L’idea dei 4 giorni di lavoro settimanali però è nata grazie a un esperimento risalente agli anni 2015 e 2016, che ha portato benefici ai lavoratori senza conseguenze negative sulla produttività. Questo esempio è stato seguito in diversi paesi di tutto il mondo con risultati sorprendenti. In Italia alcune aziende stanno sperimentando la settimana corta, altre si dimostrano interessate a sperimentarla.

La settimana corta potrebbe avere effetti favorevoli sulla produttività, la qualità del lavoro, l’occupazione, la riduzione dello stress, la vita individuale e sociale dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la concorrenza tra le imprese, l’aumento della domanda di beni e servizi, il rapporto tra capitale e lavoro, l’equilibrio di genere, i consumi e sui costi legati al pendolarismo e al carburante.

Organizzazione del lavoro con riduzione a 32 ore settimanali

Il testo della proposta di legge è composto da 7 articoli. L’articolo 1 che descrive le finalità della proposta e precisa che, per conciliare i tempi della vita con quelli del lavoro e perseguire le altre finalità descritte nella norma, si favoriscono i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali che definiscano modelli organizzativi finalizzati a ridurre lorario di lavoro fino a 32 ore settimanali.

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro

Per incentivare la riduzione dell’orario di lavoro la proposta prevede l’esonero dal versamento del 30% contributi, per i 3 anni successivi all’entrata in vigore della legge, in proporzione alla riduzione oraria. Esonero che sale al 50% per i datori delle piccole e medie imprese. Il beneficio non è previsto per il lavoro agricolo e domestico.

Fondo per la riduzione dell’orario di lavoro

Il Fondo nuove competenze diventa il Fondo nuove competenze, riduzione dell’orario di lavoro, Nuove forme di prestazione lavorativa. La dotazione è incrementata di “50 milioni di euro per l’anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026″ per incentivare la stipula di contratti collettivi che contemplino la riduzione dell’orario di lavoro.

Osservatorio Nazionale sull’orario di lavoro

La proposta prevede l’istituzione, presso l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, dell’ Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro, presieduto dal Ministro del lavoro. L’Osservatorio dovrà:

  • monitorare gli effetti dei contratti che prevedono la riduzione oraria del lavoro;
  • valutare l’efficacia della formazione e riqualificazione delle aziende che applicano i contratti con orario ridotto;
  • monitorare e valutare l’impatto degli investimenti in nuove tecnologie nelle imprese che applicano orari di lavoro ridotti.

Referendum proposta contrattuale settimana corta

In assenza di contratti collettivi che prevedano la riduzione orario del lavoro, le rappresentanze sindacali territoriali che aderiscono a quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale potranno presentare proposte di contratto per la riduzione dellorario di lavoro. Il personale dovrà approvare la proposta contratto entro 90 giorni dalla comunicazione con un referendum. La proposta si considera approvata se si esprime a favore la maggioranza dei dipendenti. Il referendum negativo non impedisce di ripresentare la proposta decorsi 180 giorni.

Orario di lavoro: rideterminazione

Decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, alla luce delle analisi dell’Osservatorio e acquisto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell’orario di lavoro normale dei contratti collettivi è determinata in misura inferiore alle attuali 40 ore settimanali.

Nei settori i cui contratti abbiano previsto la riduzione dell’orario per almeno 20% dei lavoratori, la rideterminazione dell’orario ridotto è prevista in misura non inferiore al 10%.

 

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opere abusive al comune

Opere abusive al Comune se l’ordine di demolizione non è eseguito entro 90 giorni Acquisizione comunale delle opere costruite abusivamente se l’ordine di demolizione non è stato ottemperato nel 90 giorni dalla notifica 

Acquisizione comunale se ordine di demolizione non è eseguito

Opere abusive al comune se l’ordine di demolizione non viene eseguito entro 90 giorni dalla notifica. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 37948/2024 della Corte di Cassazione. Nella motivazione, precisazioni sulle caratteristiche dell’ordine di demolizione e dei suoi rapporti con alcuni provvedimenti amministrativi e giurisdizionali.

Ordine di demolizione eseguito in ritardo: acquisizione comunale

Il Tribunale territoriale revoca l’ordine di demolizione disposto con sentenza del Pretore per opere abusive. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ricorre in Cassazione contro la sentenza. Nell’impugnazione sottolinea lavvenuta acquisizione comunale delle opere a causa del mancato rispetto dellordine di demolizione entro il termine di 90 giorni dalla notifica. Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in relazione alle opere stesse è quindi illegittimo perché rilasciato dopo l’acquisizione comunale.

I fatti e la vicenda processuale

Nel 1997 il Pretore accerta la realizzazione di alcune opere abusive compiute nel gennaio 1995 in violazione di due titoli edilizi del 1994. Alla sentenza segue l’ordinanza sindacale di demolizione. A questa sopravviene un’istanza di condono delle opere, prima della maturazione dei 90 giorni entro i quali ottemperare l’ordine demolitorio.

Nel 1998 interviene il condono edilizio, ma solo per alcune opere. Nel 2001 si accerta che le opere abusive non sono ancora state demolite. Si provvede quindi a notificare al proprietario la distinta ingiunzione di demolire della Procura. Il proprietario nell’aprile del 2001 per alcune opere presenta istanza di sanatoria e a queste segue la concessione edilizia. Viene quindi avviato un procedimento d’annullamento in autotutela della precedente concessione perché la stessa è stata rilasciata dopo i 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza del 1994 e dopo l’ingiunzione a demolire o ripristinare.

Mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione

La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore e annulla la decisione di revoca dell’ordine di demolizione disposto da oltre vent’anni e mai eseguito. Alla luce dei fatti descritti la Cassazione rileva prima di tutto che nel gennaio 1995 è stato emesso un ordine di demolizione, che non è stato ottemperato. Nel 1998 alcune opere sono state condonate, ma decorsi i 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, il  provvedimento non risulta ancora ottemperato.

Ne consegue la acquisizione di diritto al patrimonio comunale dell’opera perché nonostante il decorso di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione, l’ordine non è stato eseguito. Non rileva ai fini della acquisizione comunale l’ingiunzione a demolire della Procura del 2001.

Ordine di demolizione: profili, natura e finalità

La Cassazione si addentra quindi nell’analisi dell’ordine di demolizione per motivare al meglio la sua decisione.

A tal fine afferma prima di tutto che “l’ordine di demolizione delle opere abusive, emesso con la sentenza passata in giudicato, può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione.”

Per gli Ermellini è quindi necessario precisare i profili dell’ordine di demolizione, che nel caso di specie è stato revocato e quali sono gli atti di altre autorità che possono venire in contrasto con lo stesso.

L’ordine di demolizione è un provvedimento che viene adottato dal giudice penale quando emette sentenza di condanna per il reato previsto dall’art. 44 del DPR  n. 380/2001, sempre che le opere non siano già state demolite.

Questo provvedimento presuppone quindi la condanna penale per abuso edilizio accertato giudizialmente. L’ordine però non può essere disposto per qualsiasi abuso, ma solo per le opere edilizie costruite in totale difformità del permesso di costruire.

La Cassazione precisa poi che l’ordine di demolizione ha natura sanzionatoria amministrativa. Esso infatti non persegue finalità punitive e produce effetti nei confronti del soggetto che è in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso.

Esso persegue la finalità di ripristinare la legalità violata. L’ordine infatti persiste anche se interviene la morte del reo. Esso inoltre  è una misura ad rem, che non si prescrive. 

Revocabilità e rapporti con provvedimenti giurisdizionali amministrativi

Questo provvedimento è revocabile solo quando “risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività.”

Questo tema per la Cassazione impone di esaminare i rapporti tra l’esecuzione dell’ordine di demolizione e le decisioni dell’autorità giurisdizionale amministrativa. In particolare rileva il rapporto tra giudicato penale e amministrativo “nella misura in cui involga, in particolare, il tema della abusività della medesima opera” dal cui esame emerge che: “non ogni tipo di decisione del giudice amministrativo può incidere sull’ordine di demolizione adottato dal giudice penale, con sentenza di condanna irrevocabile. Ma solo quelle che abbiano esaminato li profilo di abusività di un intervento” e non si siano limitate a valutazioni procedurali, come quella che il giudice dell’esecuzione ha valorizzato nel caso di specie, per revocare l’ordine di demolizione.

Quest’ultimo infatti ha preso in considerazione le due pronunce con cui il Tar “in ragione del lungo lasso di tempo intercorso dalla sanatoria all’auto-annullamento della stessa e della assente esplicazione di un interesse pubblico prevalente a base dell’auto-annullamento esercitato dal Comune, ha annullato i provvedimenti di annullamento in autotutela adottati dal Comune in relazione alle opere interessate dal predetto ordine ex art. 31 cit. qui in esame. Si è trattato, infatti, di una decisione estranea ad ogni profilo di merito degli abusi in questione, come tale inidonea a sancire un contrasto che, nei termini finora illustrati, possa giustificare la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione ex art. 31 citato.”

Annullamento con rinvio

Si tratta di una decisione che evidentemente non riguarda la sostanza dell’abuso e che trascura la natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione, che giustifica l’assenza di un termine di prescrizione.  Da qui la decisione degli Ermellini di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi sanciti.

 

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Allegati

spid obbligatorio

Spid obbligatorio per accedere a siti porno e scommesse Spid obbligatorio dal 2025 per verificare l’età degli utenti che accedono a siti di contenuti pornografici, scommesse o giochi d’azzardo

Dal 2025 Spid obbligatorio per accedere a siti porno e scommesse

Dal 2025 Spid obbligatorio per verificare l’età degli utenti che accedono a siti pornografici, di giochi e di scommesse.

L’Agcom ha infatti  comunicato di aver approvato nel corso della seduta del 24 settembre 2024 uno schema di decreto per accertare la maggiore età di coloro che accedono a determinati contenuti online. Il provvedimento, ancora in bozza, contiene le linee guida per la tutela dei minori in attuazione di alcune disposizione contenute nel decreto Caivano. Si tratta infatti di contenuti potenzialmente dannosi per lo sviluppo psico fisico dei più giovani.

Spid obbligatorio, ma non solo

Il testo predisposto è il frutto della collaborazione di Agcom con diverse associazioni di consumatori, piattaforme e il Garante della Privacy.

Esso stabilisce che i siti di contenuto pornografico, così come quelli dedicati ai giochi d’azzardo e alle scommesse, saranno obbligati a verificare la maggiore età degli utenti che vi faranno accesso.

Per accertare che l’utente abbia compiuto effettivamente la maggiore età si potrà utilizzare lo Spid. Questo sistema di autenticazione però non è l’unico strumento utilizzabile.

Agcom infatti lascia liberi fornitori di scegliere il sistema di verifica dell’età degli utenti. Alcuni potrebbero utilizzare il futuro l’IT Wallet, altri la Carta di identità elettronica, già impiegata per accedere a molti servizi della Pubblica Amministrazione.

Il metodo utilizzato, qualunque esso sia, dovrà rispettare però la privacy e la sicurezza dell’utente.

E’ anche possibile che i fornitori sviluppino metodi propri come applicazioni o altro. L’importante, anche in questo caso, è che vengano rispettate le regole fissate da Agcom e dal Garante della Privacy.

Tutela del minore: Digital service Act

Il provvedimento, che deve essere ancora sottoposto al vaglio della Commissione Europea, attua in sostanza anche quanto previsto dal Digital Service Art ossia il Regolamento UE 2022/2065.

L’art 28 dedicato alla protezione online dei minori, dispone che i fornitori di piattaforme online a cui possono accedere i minori debbano adottare misure adeguate e proporzionate per tutelare la loro vita privata e la loro sicurezza. I fornitori non devono presentare nell’interfaccia pubblicità basate sulla profilazione, se sono consapevoli che l’utente destinatario del servizio è un minorenne.

L’articolo 35 invece, sull’attenuazione dei rischi, prevede che i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni debbano adottare misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, efficaci e proporzionate, che devono comprendere, se opportuno “j) l’adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell’età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi.” 

Il Regolamento però tutela i minori anche nei considerando che fanno da premessa agli articoli.

Nel considerando n. 12 del Regolamento, ad esempio, tra le attività illegali che si possono compiere online compaiono anche  “la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori.”

Nel considerando n. 40 invece i minori sono tra i destinatari degli obiettivi di sicurezza e fiducia degli destinatari del servizio.

Si tratta di specificazioni del considerando n. 71 che tratta il tema specifico della tutela dei minori, precisando che: “I fornitori di piattaforme online utilizzate dai minori dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere i minori, ad esempio progettando le loro interfacce online o parti di esse con il massimo livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori per impostazione predefinita, a seconda dei casi, o adottando norme per la protezione dei minori, o aderendo a codici di condotta per la protezione dei minori.”

 

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