compravendite immobiliari

Compravendite immobiliari: compenso del mediatore fuori dal rogito Compravendite immobiliari: il collegato lavoro, diventato legge, elimina l'obbligo di indicare nel rogito l'importo sostenuto per la mediazione

Compravendite immobiliari: novità del collegato lavoro

Le compravendite immobiliari stanno per subire una piccola rivoluzione, in virtù di una modifica del ddl lavoro n. 1264, approvato definitivamente dal Senato l’11 dicembre 2024.

Il testo del “collegato lavoro”, diventato legge dello Stato, tra le tante novità, prevede infatti una modifica sul contenuto del rogito all’articolo 22.

L’unico comma della norma prevede infatti che: “1. All’articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) lammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra limporto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.»

Contesto normativo della modifica

La norma, così isolata non appare molto chiara nel suo significato. Occorre infatti analizzare il contesto in cui è inserita. La nuova disposizione va infatti a modificare il comma 22 dell’art. 35 della legge n. 223/2006 contenente le Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.”

Ed è proprio nel capo dedicato al contrasto all’evasione fiscale che si inserisce l’articolo 35 della legge, che nella prima parte del comma 22 dispone All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

  1. se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
  2. il codice fiscale o la partita I.V.A.;
  3. il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
  4. l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.”

Ratio della modifica per le compravendite immobiliari

L’articolo 22 interviene sulla disciplina che riguarda la dichiarazione dei dati dell’attività di mediazione, che viene svolta quando si verifica la cessione di beni immobili. Nella sua formulazione originaria ciascuna delle parti deve dichiarare, come previsto dalla lettera d) la spesa sostenuta per l’attività di mediazione e le analitiche modalità di pagamento.

La nuova formulazione della lettera d) permette invece alle parti di dichiarare la somma sostenuta per l’attività di mediazione indicando solo il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa sostenuta effettivamente. Resta solo l’obbligo di indicare nel dettaglio le modalità di pagamento.

La modifica, apparentemente di poco conto, soddisfa le richieste dei mediatori di vedere tutelata la loro privacy e quella del cliente. Il venir meno dell’obbligo di indicare nel rogito l’importo della provvigione del mediatore tutela in effetti la libera contrattazione tra cliente e mediatore. La controparte in questo modo non può conoscere questo dato, che in effetti non lo riguarda. Il mediatore deve essere infatti libero di applicare importi diversificati ai clienti. La sola indicazione del numero della fattura relativa all’attività di mediazione inoltre azzera praticamente il rischio di evasione, soprattutto dopo l’introduzione della fattura elettronica.

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siisl

SIISL: dal 18 dicembre la borsa lavoro apre a tutti SIISL Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa dal 18 dicembre 2024 apre le parte a tutti i cittadini

SIISL per l’inclusione sociale e lavorativa

Il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), istituito dal Decreto interministeriale 8 agosto 2023, dal 18 dicembre 2024 sarà operativo a livello nazionale per l’iscrizione volontaria. Lo stabilisce l’articolo 8 del  dm n. 174 del 21 novembre 2024. Il SIISL, strumento digitale innovativo promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto dell’INPS, rappresenta un passo decisivo per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione.

Il SIISL mira infatti a superare l’assistenzialismo e a rafforzare le politiche occupazionali. Esso offre percorsi personalizzati che spaziano dalla formazione all’inserimento lavorativo. La piattaforma si propone di diventare una vera “borsa nazionale del lavoro”, capace di semplificare la ricerca di occupazione e corsi formativi per cittadini italiani e stranieri, disoccupati e occupati. Per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta il sistema utilizza l’intelligenza artificiale.

SIISL: come funziona

Per accedere al SIISL è necessario firmare un Patto di Attivazione Digitale. Questo accordo stabilisce:

  • la trasmissione dei dati personali ai centri per l’impiego e ad altri enti accreditati;
  • l’impegno a partecipare a un primo incontro presso i servizi sociali entro 120 giorni;
  • la certificazione dei recapiti di contatto, che assumono valore legale.

Chi richiede i sussidi di disoccupazione come la Naspi o la Dis-Coll viene automaticamente iscritto alla piattaforma (vedi Messaggio INPS 4011 del 28 novembre 2024 ). Dal giorno successivo all’approvazione della domanda, l’utente deve accedere al sistema per completare il profilo, caricare il curriculum e sottoscrivere un piano personalizzato.

Se l’utente non si attiva entro i tempi previsti, il sistema notifica l’inadempienza al centro per l’impiego, che avrà 90 giorni per intervenire. In caso di mancata collaborazione ingiustificata, possono scattare sanzioni, come la decurtazione del sussidio o la perdita dello stato di disoccupazione.

SIISL: le novità dal 18 dicembre 2024

La principale innovazione, operativa dal 18 dicembre, riguarda l’apertura della piattaforma a tutti i cittadini. Chiunque, anche i lavoratori già occupati, potranno caricare il proprio curriculum e accedere alle offerte di lavoro e formazione.

Le imprese avranno la possibilità invece di pubblicare le posizioni vacanti e consultare i profili disponibili. Un’offerta di lavoro rimarrà visibile per due mesi. Inoltre, enti formativi e regioni potranno caricare corsi di formazione e tirocini.

La piattaforma agevolerà la ricerca di lavoro e permetterà anche di monitorare i fabbisogni formativi e le competenze richieste nel mercato del lavoro.

SIISL contro il lavoro nero

Il SIISL introduce anche meccanismi di controllo che limitano comportamenti opportunistici. Grazie al sistema, sarà più difficile fornire recapiti falsi o eludere i controlli, contrastando così il lavoro nero e l’abuso di sussidi.

Vantaggi per lavoratori e imprese

Il SIISL garantisce ai lavoratori un accesso trasparente e facilitato alle offerte di lavoro e alla formazione. I disoccupati potranno beneficiare di un supporto attivo dai centri per l’impiego, mentre i lavoratori occupati potranno esplorare nuove opportunità con la sicurezza di non esporre il proprio curriculum al datore di lavoro attuale.

Le imprese, dal canto loro, potranno disporre di un valido strumento per individuare candidati qualificati e chiudere rapidamente le posizioni aperte. La piattaforma ridurrà infatti i tempi di ricerca e consentirà un’interazione diretta con un bacino più ampio di potenziali lavoratori.

Sistema integrato e omogeneo

Il SIISL stabilisce regole uniformi in tutta Italia, superando le frammentazioni territoriali. La collaborazione tra enti pubblici e privati migliora la gestione delle informazioni, ottimizzando l’efficienza dell’intero sistema.

L’utilizzo di fondi del PNRR ha permesso di realizzare questo progetto ambizioso e tecnologicamente avanzato, che punta a ridurre la disoccupazione e il lavoro nero. Il sistema offre anche nuove opportunità alle agenzie interinali, che possono integrare il SIISL nelle loro attività per ampliare il proprio raggio d’azione.

Allegati

dl fiscale

Dl Fiscale: in vigore la legge In vigore dal 13 dicembre la legge di conversione del dl fiscale recante "misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” 

Dl Fiscale: in vigore dal 13 dicembre

Il ddl di conversione del Dl Fiscale nella giornata di mercoledì 4 dicembre 2024 ha ricevuto, dopo l’ok del Senato, anche la fiducia della Camera con 192 voti a favore e 112 contrari. Il dl n. 155/2024 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso, unitamente al Ddl Bilancio e a un decreto di revisione delle accise ed era entrato in vigore il 20 ottobre.

La nuova legge n. 189/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2024 per entrare in vigore il giorno successivo.

Dl fiscale: le misure

Il provvedimento di iniziativa governativa, ora legge dello Stato, introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Il testo spazia dall’Ape Social al PNRR alle imposte, comprendendo anche misure in favore di grandi eventi e relative al pagamento del lavoro straordinario per il personale delle forze di polizia. Ampliata inoltre la platea dei beneficiari del Bonus Natale.

In fase di conversione nel testo è confluito anche il testo del decreto legge n. 167/2024, contenente disposizioni urgenti per la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale, alcuni benefici per i dipendenti e alcune disposizioni per gestire le emergenze.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

Si dispongono rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

Ape sociale 2024

Viene incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 30 milioni di euro per l’anno 2026, di 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

Payback farmaceutico

L’articolo 9-quater modifica la disciplina sul riparto del payback farmaceutico tra regioni e province autonome in caso di superamento del limite di spesa per gli acquisti diretti di farmaci ospedalieri. La norma prevede che metà della quota di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche sia attribuita in base al criterio attuale, cioè in proporzione alla popolazione residente (pro capite). L’altra metà sarà ripartita in base all’eccedenza registrata da ciascun ente territoriale rispetto al limite di spesa. La quota complessiva di ripiano resta suddivisa equamente: il 50% a carico delle aziende farmaceutiche e il restante 50% a carico delle regioni e province autonome responsabili dello sforamento. Con un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia, saranno definiti i criteri per redistribuire le quote variabili di ripiano, garantendo che queste siano comprese tra il 30% e il 70% dello sforamento registrato da ciascun ente.

Misure in materia di PNRR

Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR.
In particolare, si legge nel comunicato dell’esecutivo, “si introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”.
Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

Disposizioni fiscali

In materia fiscale alcune misure sono state confermate altre invece sono state introdotte ex novo in sede di conversione.

  • Novità in materia di concordato preventivo: i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 e non hanno aderito al concordato (escluse certe categorie come forfettario esercenti arti e professioni o impresa) hanno tempo fino al 12 dicembre 2024.
  • Il nuovo art. 7 quinquies che interviene sulle cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo dispone che la società o associazione perde l’accesso al concordato o ne vede cessare l’efficacia non solo in caso di modifiche alla compagine sociale, come previsto dalla normativa attuale, ma solo se tali modifiche comportano un aumento del numero di soci o associati. È prevista un’eccezione per il subentro di due o più eredi in caso di decesso di un socio o associato.
  • Il decreto fiscale introduce ex novo una proroga per i titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Il termine per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi, inizialmente fissato al 2 dicembre 2024, è spostato al 16 gennaio 2025. La misura offre la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in cinque rate mensili, da gennaio a maggio 2025.
gli attori del processo di quotazione

Gli attori del processo di quotazione Il processo di quotazione in borsa sul segmento EGM implica il coinvolgimento di diversi professionisti. Vediamo quali

Processo di quotazione e team di professionisti

Quali sono gli attori del processo di quotazione?

Il processo di quotazione in borsa sul segmento EGM implica, infatti, il coinvolgimento di un team di professionisti così composto:

1)  Euronext Growth Advisor (EGA)

Di solito un intermediario finanziario con adeguata professionalità ed esperienza sul mercato dei capitali che svolge in sintesi le seguenti attività:

  • coordinamento di tutto il processo di quotazione in Borsa della Società e di tutti i professionisti coinvolti;
  • Business Due Diligence e coordinamento di tutte le altre due diligence (legale, finanziaria, payroll, giuslavoristica, fiscale, etc.);
  • supporto nella predisposizione dell’Information Memorandum e del Piano Industriale della Società pre e post money;
  • supporto nella predisposizione dell’Investor Presentation;
  • assistenza e consulenza nell’attività di preparazione degli incontri con gli Analisti, con i Sales e con gli investitori;
  • valutazione dell’Appropriatezza della Società per l’ammissione ad AIM Italia;
  • rilascio delle Dichiarazioni richieste dai Regolamenti di Borsa italiana applicabili;
  • assistenza alla Società per tutto il periodo di permanenza sul Mercato post quotazione (On-Going).

2)  Global Coordinator (GC)

Tra gli attori del processo di quotazione, il GC è sempre un intermediario finanziario, di solito coincidente con l’EGA, a cui sono demandate tutte le attività relative al collocamento ed in particolare:

  • contatti con i potenziali investitori e gestione dell’agenda degli incontri con gli stessi;
  • gestione e promozione degli incontri con i potenziali investitori (prevalentemente istituzionali);
  • gestione, accompagnamento e finalizzazione di tutti gli incontri di pre-marketing;
  • raccolta, razionalizzazione e definizione delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori nella fase di pre-marketing;
  • diffusione presso gli investitori istituzionali della Ricerca Azionaria (Equity Research), realizzata dalla funzione indipendente dell’Ufficio Studi e Analisi Finanziaria. L’Equity Research specifica per la quotazione in Borsa, determina il valore economico del capitale sociale della Società ante-quotazione (il c.d. “Fair Value”). L’Equity Research assieme all’Investor Presentation rappresentano il materiale necessario per gli incontri con i potenziali investitori;
  • gestione del processo di lancio dell’operazione sul mercato, apertura degli ordini e definizione del “Book degli Ordini”;
  • profilazione degli investitori secondo la normativa vigente;
  • gestione del regolamento (settelment) azioni-denaro per la finalizzazione dell’operazione.

3)  Società di revisione

Alla società di revisione iscritta nel registro presso il MEF sono affidate le seguenti attività:

  • revisione e certificazione del bilancio annuale e della semestrale (limited review per la semestrale e full audit per bilancio annuale);
  • due diligence finanziaria completa e rilascio della relativa comfort letter;
  • assesment sul piano industriale della società quotanda;
  • verifica del Sistema di Controllo di Gestione della società;
  • predisposizione dei capitoli finanziari del Documento di Ammissione ed eventuale comfort letter su alcuni dati prospettici (es. portafoglio ordini);
  • eventuale attività di due diligence fiscale. In alternativa viene scelto un studio di fiscalisti/tributaristi.

4)  Studio legale

I legali specializzati nel processo di quotazione in Borsa in particolare sul segmento EGM assistono la società, i soci e gli intermediari finanziari (EGA e GC) in relazione a tutti gli aspetti di natura legale, contrattualistica e normativa relativa alla quotazione. In particolare i legali si occupano di:

  • due diligence legale e rilascio della relativa comfort letter;
  • due diligence giuslavoristica ed eventualmente contributiva (in alterativa affidata a società specializzate nella gestione delle paghe); rilascio relative comfort letter;
  • predisposizione del Documento di Ammissione;
  • consulenza legale su tutto il processo di IPO (definizione dello statuto da quotata, etc.) sulla governance aziendale e sulla predisposizione degli atti degli organi sociali della società (delibere del CdA e dell’Assemblea soci).

5)  Advisor finanziario

Professionista ovvero società di consulenza non obbligatorio, ma necessario quando la società quotanda è poco strutturata organizzativamente e ha bisogno di un supporto nella predisposizione del piano industriale, nell’organizzazione della data room per le due diligence e nella comprensione di tutto il processo di quotazione in Borsa incluso assistenza nella definizione dell’operazione di quotazione in Borsa. È sempre bene scegliere advisor finanziario con una comprovata esperienza nelle quotazioni in Borsa su EGM.

 

Per approfondimenti sul tema: “PMI in borsa” la nuova guida operativa disponibile anche in versione ebook

modello rli

Modello RLI: cos’è e a cosa serve Modello RLI, il modello per registrare i contratti di locazione e affitto e compiere altre operazioni, dal 26 novembre 2024 è aggiornato

Modello RLI: registrazione contratti di locazione

Il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) è necessario per chiedere la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili all’Agenzia delle Entrate. Il modello è necessario anche per comunicare eventuali proroghe del contratto, così come cessioni, subentri o risoluzioni. Con questo documento è possibile anche comunicare la rinegoziazione del canone di locazione, esercitare l’opzione della cedolare secca e comunicare tutti i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto. I contratti di locazione e affitto di beni immobili infatti devono essere registrati obbligatoriamente. La registrazione è richiesta per qualsiasi importo di canone, eccetto i contratti che durano meno di 30 giorni complessivi all’anno.

Registrazione del contratto obbligatoria

La registrazione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla stipula o dall’inizio della validità, se anteriore. Vediamo in che modo è possibile procedere alla registrazione.

  • Servizi telematici dellAgenzia delle Entrate: obbligatoria per agenti immobiliari e proprietari di almeno 10 immobili, facoltativa per gli altri. Per registrare online, occorre disporre di credenziali SPID, CIE o CNS. L’applicazione RLI, disponibile in versione desktop o web, permette di effettuare registrazione e pagamento delle imposte;
  • Presso un ufficio dellAgenzia: compilando il modello RLI e presentando la documentazione necessaria.  Chi non è obbligato alla registrazione telematica può recarsi presso un ufficio dell’Agenzia e presentare i seguenti documenti:
    • due copie del contratto (originale e copia conforme).
    • modello RLI compilato.
    • eventuali contrassegni telematici per l’imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate o 100 righe).
    • ricevuta del pagamento dell’imposta di registro tramite Modello F24.

Per i contribuenti che optano per la cedolare secca, l’imposta di registro non è dovuta, ma vanno pagate imposte sostitutive.

  • Tramite intermediari o delegati: abilitati come professionisti, associazioni di categoria o CAF.

Un intermediario deve:

  • Fornire una dichiarazione firmata al momento dell’
  • Consegnare due copie della ricevuta di registrazione e delle imposte pagate.
  • Assicurarsi del corretto pagamento delle imposte relative agli anni successivi, proroghe, cessioni o risoluzioni.

Imposte sulla registrazione del contratto

La registrazione richiede il pagamento dell’imposta di registro e di bollo. Tuttavia, i contratti che dispongono esclusivamente una riduzione del canone sono esenti da queste imposte.

L’importo dell’imposta di registro varia in base al tipo di immobile:

  • Per i contratti a canone concordato è prevista una riduzione del 30% della base imponibile per immobili in comuni ad alta tensione abitativa;
  • Per i contratti pluriennali invece c’è la possibilità di pagare l’imposta in un’unica soluzione o annualmente. Chi paga per l’intera durata riceve uno sconto proporzionale agli interessi legali.

In caso di disdetta anticipata del contratto, è previsto il rimborso delle annualità non godute.

L’imposta di bollo è di 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe. Può essere pagata tramite contrassegni telematici o addebito su conto corrente.

Come si pagano le imposte sui contratti di locazione

Quando la registrazione del contratto avviene in ufficio l’imposta di registro essere pagata nelle seguenti modalità:

  • con modello F24 Elementi Identificativi  (per titolari di partita Iva in modalità telematica o tramite intermediario), i privati possono presentare il modello presso banche e uffici postali;
  • con addebito su conto corrente.

Il bollo invece si paga utilizzando gli appositi contrassegni telematici che devono avere data successiva alla stipula del contratto.

Modello RLI: aggiornamento del 26 novembre 2024

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello RLI, introducendo modifiche significative per semplificare e uniformare la compilazione e il calcolo delle imposte:

  • casella Eventi eccezionali”: il calcolo dell’imposta di registro può differire dalle regole ordinarie;
  • nuova casella Agevolazioni”: inserito il codice 1 per usufruire delle agevolazioni fiscali degli Enti del Terzo Settore, con imposta di registro fissa per contratti legati ad attività di interesse generale. I contratti di locazione stipulati da tali enti sono esenti dall’imposta di bollo;
  • casella Numero fogli del contratto”: modificata l’intestazione e il calcolo del numero di fogli, considerando 4 facciate o 100 righe per foglio;
  • altri dettagli: Specifiche sui campi relativi a “Scritture private”, “Ricevute” e “Mappe”, con criteri per determinare il numero di fogli o di esemplari allegati.

 

Leggi anche: Agenzia delle Entrate: la guida con tutti i servizi

giurista risponde

Danno del bene custodito e responsabilità del custode Il custode per il danno del bene custodito può essere esonerato dalla responsabilità ove provi la mancanza di colpa?

Quesito con risposta a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo

 

Ai sensi dell’art. 2051 c.c. non è sufficiente – ed è anzi del tutto irrilevante – la dimostrazione dell’assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che – quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa – sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest’ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota (Cass., sez. III, 19 settembre 2024, n. 25200).

La vicenda prende le mosse dalla morte di un ragazzo rimasto folgorato su un lampione cui si era appoggiato per andare a recuperare un pallone da calcio. In particolare, un gruppo di giovani giocava a calcetto, nel corso della partita un ragazzo scavalcava la recinzione per recuperare il pallone finito oltre e, nel rientro appoggiandosi ad un lampione privo di corpo illuminante, decedeva per folgorazione.

Tralasciando, in questa sede la responsabilità penale, procediamo nell’analisi della responsabilità civile ex art. 2051 c.c., in quanto essa trova applicazione anche in situazioni in cui vi è assoluzione in sede penale delle autorità preposte. Invero, la Suprema Corte ricorda che, in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l’assoluzione dell’imputato non preclude la possibilità di affermare la sua responsabilità civile nel giudizio di risarcimento dei danni. Questo perché l’elemento della colpa e del nesso di causalità materiale nel processo civile è valutato dal giudice in modo differente rispetto alla valenza che assume nel processo penale.

Dunque, nel caso di specie sul fronte penale per omicidio colposo, vi sono tre procedimenti: uno nei confronti del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, un altro nei confronti del direttore dei lavori titolare della ditta esecutrice dell’impianto di illuminazione che serviva il piazzale, ed un terzo nei confronti della ditta con cui il Comune aveva stipulato una convenzione avente ad oggetto la manutenzione degli impianti di illuminazione siti sul territorio comunale. I primi due procedimenti si concludevano con pronuncia assolutoria, mentre il terzo si concludeva con una condanna per omicidio colposo.

Sul fronte civile, invece, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda.

La Corte di Appello, accogliendo la domanda dei parenti della vittima, riformava la decisione e condannava il Comune al risarcimento dei danni.

La questione principale riguarda l’individuazione della responsabilità ex art. 2051c.c. del Comune, anche in relazione all’eventuale giudicato penale di assoluzione.

La colpa dei singoli dipendenti del Comune è irrilevante ai fini del titolo di responsabilità di quest’ultimo, la quale è pressoché obiettiva e prescinde dalle condotte negligenti dei singoli.

Così, in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l’assoluzione dell’imputato non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all’affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato e, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l’imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 c.p.p. non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione.

Nel caso di specie, nel processo penale il Comune, citato come responsabile civile, era chiamato a rispondere del fatto penalmente illecito contestato al funzionario, mentre nel processo civile l’ente è stato chiamato a rispondere per il fatto proprio in relazione alla custodia di un bene di proprietà comunale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2051 c.c. non è sufficiente – ed è anzi del tutto irrilevante – la dimostrazione dell’assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che – quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa – sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest’ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota.

Ai fini della configurabilità di responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Nel caso di specie risulta provato che il giovane fosse morto per folgorazione e i lampioni non erano in sicurezza o recintati.

La Cassazione è consolidata nell’affermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto custode dell’immobile e dei suoi impianti fissi e come tale responsabile oggettivamente. È, inoltre, responsabile per i danni causati dalle condizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa sia modificata, tranne il solo caso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali (immediatamente prima, ad esempio) da escludere una qualsiasi pronta reazione; occorre, perciò, stabilire se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi (ipotesi nella quale la simultaneità della condotta dell’esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro). Permane, invece, la responsabilità, se il danno è causato dalla res come modificata dai lavori e questi siano cessati da un tempo idoneo a consentire un intervento o adeguamento da parte del custode.

Non giova, pertanto, a un Comune la circostanza che le condizioni dell’impianto potessero essere ascritte all’esecutore dei lavori ove già consolidate, per cui l’ente ne risponde nei confronti dei terzi che ne fossero danneggiati.

 

(*Contributo in tema di “Danno del bene custodito: esonero di responsabilità del custode”, a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza: tolleranza zero Guida in stato di ebbrezza: come cambiano le regole del Codice della Strada dal 14 dicembre 2024, quando entra in vigore la riforma

Guida in stato di ebbrezza: nuove regole dal 14 dicembre

Cambiano le regole per chi guida in stato di ebbrezza. Il 14 dicembre 2024 entrerà in vigore la legge 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre. Questa legge introduce misure incisive per migliorare la sicurezza stradale e assegna al Governo una delega per la revisione completa del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Le nuove norme facilitano anche la sospensione della patente per chi guida sotto l’effetto di alcol, una punizione che si aggiunge a un quadro sanzionatorio già severo per infrazioni legate alla distrazione. L’obiettivo è ridurre l’incidentalità stradale e uniformare il sistema normativo alle esigenze moderne.

Tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza

Tra le principali modifiche spicca l’inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. Le conseguenze legali diventano più severe.

Le nuove disposizioni prevedono le seguenti sanzioni, graduate in base al tasso alcolemico rilevato:

  • tasso alcolemico 0,5-0,8 g/l: sanzione amministrativa tra 573 e 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
  • tasso alcolemico 0,8-1,5 g/l: arresto fino a 6 mesi, pecuniaria (800-3.200 euro) e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
  • tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: arresto da 6 mesi a 1 anno, ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Ogni violazione comporta anche la decurtazione, fino a 10, dei punti dalla patente di guida.

Introduzione dell’alcolock

La riforma introduce nel Codice della strada l’alcolock, un sistema che impedisce l’avviamento del motore se rileva un tasso alcolemico superiore a zero. Il conducente deve soffiare in un dispositivo collegato alla centralina del veicolo: se il tasso è superiore al limite infatti l’auto non parte. Questo strumento è pensato come deterrente per ridurre la recidiva nella guida in stato di ebbrezza.

Secondo il nuovo art. 186 del Codice della Strada, i giudici, quando la violazione consiste nella guida con tassi di 0,8-1,5 g/l e oltre 1,5 g/l, possono applicare i codici unionali 68 (“Niente alcool”) e 69 (“Solo veicoli con alcolock”) sulla patente dei condannati:

  • Codice 68: vieta completamente l’uso di alcol;
  • Codice 69: permette la guida solo su veicoli dotati di alcolock.

Questi obblighi permangono per due anni in caso di infrazioni moderate (tasso alcolemico 0,8-1,5 g/l) e per tre anni in caso di violazioni gravi (oltre 1,5 g/l). La commissione medica, competente per i rinnovi della patente, può comunque prolungare questo periodo. Per chi tenta di manomettere l’alcolock, le sanzioni si inasprisco o ulteriormente.

Problemi applicativi e criticità

L’alcolock solleva tuttavia alcune questioni operative perché non è chiaro come è possibile gestire i trasgressori che non possiedono un veicolo. La norma prevede infatti l’installazione dell’alcolock solo sui mezzi intestati ai conducenti condannati. Questo lascia scoperti casi in cui il trasgressore utilizzi veicoli aziendali, in leasing o appartenenti a terzi.

Inoltre, l’obbligo di installazione dell’alcolock scatta solo dopo la sentenza definitiva. Considerando i tempi della giustizia, potrebbero passare anni prima che il dispositivo venga effettivamente applicato. Nel frattempo, il trasgressore potrebbe dimostrare un comportamento virtuoso, rendendo meno efficace la misura punitiva.

Un decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, definirà le specifiche tecniche del dispositivo, le modalità di installazione e le officine autorizzate.

Revisione complessiva del Codice della Strada

Oltre alle misure immediatamente operative, la legge delega il Governo a una revisione globale del Codice della Strada. Entro 12 mesi dovranno essere emanati i decreti legislativi necessari per adeguare la normativa alle esigenze attuali. Questo processo punta a semplificare il quadro normativo e a rendere più efficaci le misure di sicurezza stradale.

La Legge 177/2024 segna un passo avanti nella lotta contro la guida in stato di ebbrezza e l’incidentalità stradale. L’introduzione dell’alcolock rappresenta una svolta significativa, anche se permangono alcune criticità applicative. La revisione complessiva del Codice della Strada, affidata al Governo, costituirà un ulteriore banco di prova per modernizzare il sistema e garantire maggiore sicurezza sulle strade.

 

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limite mandati sindaci

Limite mandati sindaci: l’intervento della Consulta La Corte Costituzionale ha sentenziato che il limite ai mandati consecutivi per i sindaci non è irragionevole. Spetta al legislatore individuare il punto di equilibro tra i diversi interessi costituzionali

Limite mandati sindaci: “non è manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione”. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 196/2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla Regione Liguria, nei confronti dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, che ha modificato la disciplina recata dall’art. 51, secondo comma, del t.u. enti locali.

Con tale disposizione, il legislatore ha previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati; che per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi.

La Regione Liguria riteneva che la nuova disciplina violasse diversi parametri costituzionali, risultando in particolare irragionevole la previsione di due o tre mandati consecutivi a seconda del dato dimensionale del comune: di qui la richiesta di estendere anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il limite di tre mandati consecutivi.

La Consulta ha ribadito che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi è scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali deve essere fissato dal legislatore ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole.

L’attuale art. 51, comma 2, del t.u. enti locali pone limiti diversi ai mandati consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi: si tratta di un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione.

Università telematiche: cosa prevede il decreto Università telematiche: il decreto prevede lezioni live, esami in presenza, più docenti e regole chiare per una didattica di qualità

Università telematiche: didattica a distanza rafforzata

Le Università telematiche cambiano volto. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha introdotto significative modifiche alla regolamentazione della didattica a distanza. L’obiettivo del provvedimento è di garantire una formazione equa e di alta qualità.

Il nuovo decreto pone le basi per un sistema educativo più strutturato e regolamentato, equiparando le università telematiche e quelle tradizionali.

Principali novità del decreto università telematiche

Il provvedimento introduce una serie di misure per migliorare l’erogazione della didattica a distanza, stabilendo nuovi standard qualitativi e garantendo maggiore trasparenza. Vediamo quali sono le innovazioni principali.

Lezioni sincrone obbligatorie

Almeno il 20% delle lezioni nei corsi a distanza deve avvenire in modalità sincrona, ossia dal vivo e non registrata. Questa misura favorisce l’interazione diretta tra studenti e docenti, rendendo l’esperienza di apprendimento più coinvolgente e vicina a quella tradizionale.

Esami in presenza

Gli esami universitari dovranno essere svolti fisicamente in aula, con deroghe limitate a casi straordinari, come emergenze temporanee o disabilità accertate. Questa decisione mira a preservare l’integrità e la credibilità delle valutazioni.

Classificazione dei corsi

Il decreto introduce una suddivisione chiara dei corsi in quattro categorie basate sulla percentuale di didattica online:

  • convenzionali: fino al 20% online;
  • misti: tra il 20% e il 66% online;
  • prevalentemente a distanza: oltre il 66% online;
  • integralmente a distanza: 100% online.

Questa classificazione offre maggiore flessibilità agli studenti e assicura che i corsi mantengano standard qualitativi elevati.

Rafforzamento del rapporto studenti-docenti

Per i corsi a distanza, il decreto richiede un aumento del numero di docenti strutturati per migliorare il rapporto studenti-docenti. Ad esempio, per una laurea triennale scientifica servirà un professore ogni 150 studenti, rispetto ai 75 del precedente DM 1154/2021. Per le discipline umanistiche, il rapporto sarà di un docente ogni 200 studenti, rispetto ai 100 previsti in passato.

Obiettivi del decreto università telematiche

Il decreto vuole tutelare la qualità della formazione per tutti gli studenti, indipendentemente dalla modalità di erogazione dei corsi.  Questa iniziativa risponde anche alla crescente domanda di didattica a distanza, un bisogno accentuato durante la pandemia e ormai sempre più diffuso.

Lotta alle finte università

Un punto cruciale del decreto è la lotta contro le finte università. Il Ministero ha già presentato esposti alle procure per contrastare attività illegali, garantendo un sistema formativo trasparente e credibile. Il decreto prevede inoltre un rigoroso processo di accreditamento e valutazione, gestito dall’ANVUR, per tutte le istituzioni educative.

Impatti e tempistiche

Le nuove regole saranno applicate immediatamente alla futura offerta formativa, da presentare entro il 13 dicembre. Per i corsi già avviati, l’adeguamento sarà completato entro l’anno accademico 2024/25. Inoltre, è previsto un successivo decreto che specificherà ulteriormente le modalità di attivazione dei corsi di laurea nelle diverse classi.

Una visione per il futuro

Anna Maria Bernini ha sottolineato l’importanza di questa riforma per garantire un sistema educativo moderno e inclusivo. Con misure innovative e un focus sulla qualità, il Decreto Università Telematiche segna un passo fondamentale per l’evoluzione della didattica a distanza in Italia. Studenti e docenti potranno beneficiare di un sistema più equilibrato, trasparente e capace di rispondere alle sfide educative del futuro.

 

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partita iva

Partita Iva: cos’è e come si apre Partita IVA: cos’è, chi la può aprire, quale regime fiscale scegliere e come procedere alla chiusura se si decide di cessare l’attività

Cos’è la Partita IVA

La Partita IVA è un codice fiscale di 11 cifre utilizzato per identificare aziende, liberi professionisti e lavoratori autonomi presso l’Agenzia delle Entrate. Questo codice è fondamentale per gestire un’attività professionale in Italia e soddisfare gli obblighi fiscali.

Essa è formata da tre sezioni: le prime 7 cifre identificano il titolare o l’azienda; le 3 cifre successive indicano l’area territoriale; l’ultima cifra serve da numero di controllo.

Questo codice è indispensabile per chi desidera avviare un’attività imprenditoriale o professionale. Grazie alla P.IVA, i titolari possono adempiere agli obblighi fiscali, tra cui il versamento di contributi INPS, assicurazione INAIL, IRPEF e IRAP.

Aprire e gestire una Partita IVA richiede attenzione e pianificazione. Scegliere il regime fiscale più adatto, adempiere agli obblighi fiscali e valutare i costi sono passaggi cruciali.

Chi deve aprire la Partita IVA

Deve aprire una Partita IVA chi esercita un’attività in modo continuativo come i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali regolare e le Aziende che vendono beni o servizi.

Per poter aprire una P. IVA però bisogna soddisfare alcuni requisiti: essere maggiorenni ed essere residenti in Italia. Alcune attività richiedono requisiti aggiuntivi, come titoli di studio specifici, definiti da normative nazionali o regolamenti delle Camere di Commercio.

Partita IVA e lavoro dipendente: sono compatibili?

Chi lavora come dipendente può aprire lo stesso una Partita IVA, fatta salva l’esistenza di un patto di esclusività o non concorrenza con il datore di lavoro e l’assenza di divieti specifici, come per i dipendenti pubblici, tranne alcune eccezioni. I docenti infatti possono esercitare attività non imprenditoriali previa autorizzazione.

Come scegliere il regime fiscale

Prima di aprire una P.IVA, è fondamentale scegliere: il regime fiscale, perché lo stesso determina gli obblighi contabili e imposte, la forma giuridica (es: ditta individuale, lavoratore autonomo o società) e il codice ATECO, che classifica l’attività economica.

Regimi fiscali: tipologie

Le principali tipologie di regime fiscale in Italia sono l’ordinario, il semplificato e il forfettario. Ciascuno presenta caratteristiche ben definite. Vediamo in sintesi quali sono.

Regime ordinario

  • nessun limite di fatturato;
  • tassazione IRPEF in base agli scaglioni di reddito;
  • IVA applicata sulle fatture e possibilità di dedurre i costi documentati;
  • contabilità complessa.

Regime semplificato

  • Simile al regime ordinario, ma con minori obblighi contabili;
  • accessibile a chi presenta certi limiti i fatturato distinti per servizi e altre attività.

Regime forfettario (agevolato)

  • Aliquota fissa del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni;
  • nessun obbligo di IVA, ritenute d’acconto o contabilità ordinaria;
  • ideale per chi non supera una certa soglia di fatturato annuale.

Costi e obblighi fiscali

Aprire una Partita IVA è gratuito, ma la gestione comporta diverse spese. I principali costi riguardano:

  • i contributi previdenziali che vengono calcolati sul reddito;
  • la tassazione, che varia in base al regime scelto. Ad esempio, nel regime ordinario si pagano IRPEF, IVA, IRES e IRAP.

Nel regime forfettario, invece, si applica un’unica imposta sostitutiva, riducendo gli obblighi fiscali.

Come si apre la Partita IVA

Per aprire una P.IVA, è necessario scegliere un codice ATECO e il regime fiscale e presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.
La domanda può essere inviata tramite PEC, presentata fisicamente presso un ufficio dell’Agenzia o inviata per posta raccomandata.

Se l’attività richiede poi l’iscrizione al Registro Imprese, bisogna compilare la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio. Questo sistema consente di iscriversi all’INPS e all’INAIL e presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Alcuni professionisti devono anche aprire un indirizzo PEC, obbligatorio per ditte individuali, società e liberi professionisti iscritti ad albi.

Come chiudere una Partita IVA

Per chiudere una Partita IVA, basta presentare il modulo apposito di cessazione attività all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. L’operazione è gratuita. Tuttavia, se l’attività resta inattiva per tre anni consecutivi, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio.

 

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