niente tenuità del fatto

Niente tenuità del fatto per la responsabilità da reato degli enti L’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto trova applicazione in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 (“Decreto 231”)?

La particolare tenuità del fatto

L’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto trova compiuta disciplina per le persone fisiche nell’art. 131-bis cod. pen. Tale disposizione normativa esclude la punibilità dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (o con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva) quando, per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

Responsabilità amministrativa da reato degli enti

Giova rilevare che le prescrizioni in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex Decreto 231, con riferimento all’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 28/2015), non prevedono un’esplicita regolamentazione normativa.

Nello specifico, l’art. 8 del Decreto 231 (rubricato: “Autonomia delle responsabilità dell’ente”) sancisce che: “La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.

La disciplina relativa all’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante, sia stata introdotta dopo il 2001, ossia nel 2015, l’articolo 8 del Decreto 231 non è stato soggetto a nessun intervento di aggiornamento.

Il primo intervento della Cassazione

È spettato alla Suprema Corte, pertanto, risolvere il quesito dell’applicabilità (o meno), nel processo contra societatem, della causa di non punibilità ex art 131-bis c.p.

Negli anni successivi all’introduzione nel Codice Penale dell’art. 131-bis, a opinione di molti giuristi, la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 febbraio 2018, n. 9072 sembrava implicitamente avvallare la compatibilità tra l’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e il sistema di responsabilità amministrativa degli enti.

La Suprema Corte, infatti con la soprammenzionata sentenza, si limitava ad affermare  che: “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.

La soluzione definitiva della Suprema Corte

La soluzione definitiva a tale quesito arriva con la recente sentenza della Corte di Cassazione del 10 ottobre 2024 n. 37237 che non lascia alcun margine di opinabilità in materia, approdando ad una chiusura netta della questione.

Nelle considerazioni in diritto, infatti, la stessa ha specificato che:

  • si deve richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Cass. Pen., Sez. III, n. 1420/2020), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. n. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ”;
  • tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso”.

Esclusa la particolare tenuità del fatto

In conclusione, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente ex Decreto 231 per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti di cui all’art. 5 dello stesso[1], in quanto, tale approdo giurisprudenziale trova ragione:

  • nella differenza esistente tra la responsabilità penale della persona fisica e responsabilità amministrativa da reato dell’ente, nonché
  • nella natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica.

[1] “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).”

giurista risponde

Diritto alla provvigione del mediatore e rilevanza della veste giuridica dell’affare In caso di conclusione di un negozio diverso da quello per cui l’incarico di mediazione era stato conferito ma avente il medesimo spostamento patrimoniale come risultato finale, il mediatore ha comunque diritto alla provvigione?

Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Nicola Pastoressa

 

Il mediatore ha diritto alla provvigione ove le parti concludano l’affare, senza che possa assumere rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore (Cass. 20 giugno 2024, n. 16973).

Tizio, nella qualità di rappresentante legale della società a responsabilità limitata alfa, ha conferito alla società beta l’incarico di adoperarsi per la vendita di un immobile avente un prezzo soglia minima. Ricevuta un’offerta inferiore e poi declinata, la società alfa ha ceduto il proprio intero patrimonio alla società gamma il cui amministratore era il coniuge del primo offerente, al fine di assicurare la cessione immobiliare con un risparmio fiscale.

Di fronte al rifiuto di corrispondere la provvigione, la società mediatrice beta ha citato in giudizio le parti alienanti e acquirenti, nonché i relativi rappresentanti legali.

Il tribunale di primo grado rigettò tuttavia la domanda traendo spunto dalla natura ontologicamente diversa dell’affare concluso (cessione di quote sociali) rispetto a quello per cui era stato l’incarico di mediazione (vendita del bene), nonostante il patrimonio della società venditrice fosse costituito solo da questo.

A seguito di impugnazione proposta dalla società beta, la Corte di Appello ha dato atto della raggiunta mediazione tra gli appellanti e la società alfa, condannando questi ultimi al pagamento di una somma pecuniaria; le argomentazioni proposte dai giudici di secondo grado hanno riguardato, ex multis, la continuità tra il soggetto che aveva partecipato alle trattative e quello stipulante, il rapporto di causalità tra l’opera del mediatore e la conclusione dell’affare, nonché l’effetto esclusivo di ottenere un risparmio fiscale attraverso la cessione immobiliare per quote societarie.

Adita la Corte di Cassazione, i giudici si sono espressi nel seguente modo:

–   in primo luogo, gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante legale ricadono sulla società rappresentata organicamente, specie se dotata di piena autonomia patrimoniale e personalità giuridica; purtuttavia, i giudici di prime cure non hanno propriamente esaminato se il legale rappresentante avesse agito anche nell’interesse proprio o si sia mosso ingenerando nel terzo il legittimo affidamento che lo stesso incaricando della vendita di un bene nella propria signoria e piena disponibilità, al fine di escluderne la personale responsabilità dell’agente;

–   in secondo luogo, viene ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria – che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso – e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto”; infatti, l’art. 1755 c.c. parla di “affare” e non di “contratto” stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla corrispondenza tra il contratto prospettato con l’incarico e quello attraverso il quale è stato reso possibile il regolamento dei privati interessi, bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore. La condizione per cui il predetto diritto possa sorgere è l’identità dell’affare proposto con quello concluso senza che assuma rilevanza il caso in cui le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, ovvero che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto, e che la conclusione dell’affare sia collegabile al contratto determinato dal mediatore tra le parti originarie, tenute comunque al pagamento della provvigione, senza che assumano rilevanza le forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo è concluso.

In conclusione, rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:

Il mediatore ha diritto alla provvigione ove le parti concludano l’affare, senza che possa assumere rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore”.

(*Contributo in tema di “Diritto alla provvigione del mediatore e rilevanza della veste giuridica dell’affare”, a cura di Matteo Castiglione e Nicola Pastoressa, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / Settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

visite mediche e certificati

Visite mediche e certificati di malattia sull’app IO L'INPS ha annunciato nuove implementazioni sull'app IO che consentiranno di gestire i certificati di malattia e le visite mediche di controllo

Visite mediche su app IO

Visite mediche e certificati di malattia: l’Inps ha annunciato nuove implementazioni sull’App IO, dedicata ai cittadini. Con il messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024 l’istituto infatti ha reso noto che grazie all’adesione ad un accordo con PagoPa, sarà in grado di fornire nuovi servizi ai cittadini attraverso l’applicazione. La stessa è facilmente accessibile tramite Spid, CIE, CNS o eIDAS.
In particolare, le novità riguardano la gestione dei propri certificati di malattia e delle visite mediche di controllo, sia per i lavoratori pubblici che privati.

Certificati di malattia, come funziona

In attuazione del progetto PNRR n. 138/2024, denominato “Evoluzione delle applicazioni e dei processi per la gestione delle visite mediche di controllo, l’Istituto ha attivato un nuovo servizio sull’AppIO per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo, rivolto ai lavoratori privati e pubblici.

In aggiunta ai servizi già previsti, che includono la comunicazione del protocollo (PUC) del certificato di malattia tramite SMS ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su “MyINPS”, è stato rilasciato sull’AppIO, nonché su “INPS Mobile” e “MyINPS”, un nuovo servizio di comunicazione.

Al momento della ricezione di un certificato telematico di malattia, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su “MyINPS” viene inviata una comunicazione che conferma la ricezione del certificato con l’indicazione del PUC attribuito dal sistema di accoglienza centrale (SAC).

Contestualmente, il lavoratore viene invitato ad accedere al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici presente sul sito istituzionale dell’INPS per verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato, previa autenticazione tramite SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS. Nella comunicazione viene altresì fornito il relativo link per facilitare l’accesso al servizio. La comunicazione rimane visibile nell’area riservata “MyINPS” per 60 giorni.

Visite mediche di controllo

Nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori che hanno registrato i propri contatti su “MyINPS”, viene inviata una comunicazione dell’avvenuta visita, con l’invito ad accedere allo “Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo per la consultazione dell’esito, previa autenticazione.

Viene altresì fornito, all’interno della comunicazione, il link per accedere al servizio.

Qualora il lavoratore sia risultato assente o irreperibile alla visita medica di controllo domiciliare presso l’indirizzo fornito, viene inviata una comunicazione con l’invito a contattare la Struttura territoriale dell’INPS di competenza.

Le comunicazioni rimangono visibili nell’area riservata “MyINPS” per 60 giorni.

animali domestici e separazione

Animali domestici e separazione: senza accordo a chi spettano? Animali domestici e separazione: cosa accade in caso di mancato accordo? Chi e come decide il loro destino

In caso di separazione cosa succede agli animali domestici?

Animali domestici e separazione sono i due termini di un problema spesso difficile da risolvere. Quando una coppia si separa può litigare perché entrambi si contendono lo stesso animale o perché al contrario, nessuno dei due vuole assumersi gli stessi impegni del matrimonio una volta riacquistata la propria libertà. Cosa fare in questi casi? Tutto dipende dal percorso di separazione che le parti hanno deciso di intraprendere.

Separazione consensuale e animali domestici

Nel caso in cui i coniugi abbiano optato per una separazione consensuale, con l’assistenza dei loro avvocati e tanta buona volontà possono inserire nell’accordo anche le condizioni di assegnazione dell’animale domestico, la suddivisione delle spese di cura, mantenimento e dei compiti quotidiani di accudimento.

In questo caso il giudice non farà altro che omologare l’accordo e la questione, anche se modificabile, in futuro, può dirsi temporaneamente risolta.

Animali domestici e separazione giudiziale: la decisione al giudice?

Le cose cambiano quando la separazione è conflittuale e i coniugi sono protagonisti di una separazione giudiziale. In questo caso è molto difficile che il Tribunale prenda una posizione sugli animali domestici.

In Italia però ci sono stati dei Tribunali che hanno preso decisioni coraggiose su questo tema.

Il tribunale di Cremona ad esempio ha optato per l’affido condiviso di un cane e la conseguente suddivisione a metà delle spese per il mantenimento dell’animale.

Il Tribunale di Foggia invece ha stabilito l’assegnazione esclusiva di un cane a uno dei coniugi, riconoscendo all’altro un diritto di visita regolare.

Il Tribunale di Sciacca infine ha deciso di assegnare il gatto di casa a un coniuge e il cane a entrambi, senza tenere conto dell’intestazione risultante dal microchip.

In questa decisione il criterio discriminante è stata la valutazione della capacità dei soggetti  coinvolti di garantire il miglior sviluppo e le migliori condizioni di cura all’animale.

Animali domestici: l’affidamento segue l’interesse dei figli

Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice civile in caso di separazione giudiziale, il Giudice potrebbe rifarsi però anche a un altro criterio per stabilire le sorti dell’animale domestico.

In una famiglia con figli gli animali spesso e volentieri vengono acquistati o adottati soprattutto se sono presenti dei bambini. Il Giudice deve quindi indagare, prima di tutto, quale tipo di rapporto lega l’animale di casa ai figli. Il Tribunale infatti quando assume le decisioni che riguardano la coppia in presenza di figli minori, deve tenere conto dell’interesse primario di questi ultimi, per cui se i bambini sono particolarmente affezionati all’animale, allora il giudice, nel loro interesse morale e materiale può decidere di assegnare l’animale al genitore a cui vengono anche assegnati i figli.

Benessere dell’animale domestico

Un altro criterio però che può far propendere il giudice per l’affidamento di un animale a uno solo dei due coniugi è rappresentato dal benessere dell’animale. Chi dei due per spazio, tempo e possibilità è in grado di garantire un maggior benessere all’animale? Anche in questo caso la proprietà formale dell’animale viene messa in secondo piano per dare priorità al pet, alle sue esigenze fisiche e psicologiche.

Se poi l’animale è affezionato a entrambi, i coniugi se ne occupano con la stessa amorevole attenzione, la custodia a settimane alterne o a giorni alterni potrebbe essere la soluzione migliore. In questo modo  infatti l’animale manterrebbe il contatto con entrambe le figure di riferimento.

La custodia condivisa ovviamente deve includere tutti gli aspetti di vita dell’animale, dalle vacanze, alle cure mediche, dall’alimentazione alle passeggiate quotidiane. In questi casi è importante anche definire a priori chi, in caso di difficoltà o impossibilità di gestire l’animale, se ne deve occupare.

La mediazione per gestire i conflitti

La mediazione è una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie che può risultare molto utile in caso di conflitti che hanno per protagonisti gli animali domestici. Il percorso si basa sulla collaborazione delle parti e sulla guida di un mediatore, che è un soggetto terzo, ed estraneo che, in caso di difficoltà, può intervenire con una proposta conciliativa soddisfacente per entrambi. In sede di mediazione è possibile anche avvalersi dell’aiuto e dell’esperienza di consulenti come veterinari ed esperti del comportamento. Se le parti hanno a cuore il benessere dell’animale non avranno problemi a seguire le indicazioni sull’ambiente e sulla persona più adatta a prendersi cura dell’amato pet.

 

Leggi anche: Cane chiuso in casa senz’acqua: è reato

cedolino della pensione

Cedolino della pensione: cos’è e come funziona Cedolino della pensione: documento che permette al pensionato di visionare la pensione mensile e conoscere i motivi di eventuali variazioni

Cedolino della pensione: il servizio INPS

Il cedolino della pensione è il documento che riporta tutta una serie di informazioni relative alla pensione che viene erogata mensilmente dall’INPS. Grazie a questo documento i pensionati possono controllare in particolare l’importo che l’INPS eroga ogni mese e, in presenza di eventuali variazioni, di conoscerne i motivi.

Contenuto del cedolino della pensione

Il cedolino della pensione è suddiviso graficamente in tre parti.

  1. Nella prima parte il documento contiene tutta una serie di informazioni di carattere generale.

In alto compare il numero della rata della pensione, la data a cui si riferisce il cedolino, l’importo in pagamento e la valuta. Il cedolino riporta poi i dati anagrafici del beneficiario e il suo codice fiscale.

Seguono le modalità di pagamento della pensione, ossia a mezzo conto corrente bancario o postale.

Il documento riporta poi i dati dell’Ufficio pagatore, seguito dallo stato del pagamento e dalla data della valuta. In ultimo compaio la categoria della pensione e il numero della prestazione.

  1. Nella seconda parte, il documento riporta invece i dati del cedolino, ossia:
  • la pensione lorda del mese di riferimento;
  • il contributo fisso EX-ONPI;
  • le trattenute IRPEF mensili sulla base delle aliquote in vigore;
  • le trattenute addizionali IRPEF regionali a debito dell’anno precedente;
  • le trattenute addizionali IRPEF comunali a debito del pensionato dell’anno precedente;
  • l’acconto dell’Addizionale IRPEF comunale;
  • l’eventuale contributo associativo del sindacato;
  • l’importo netto della pensione messo in pagamento’
  1. Nella terza e ultima parte del cedolino compare infine l’importo lordo dellIRPEF dovuta dal pensionato e le detrazioni di imposta applicate come quelle relative al lavoro, al nucleo familiare o al reddito.

Servizio Inps: come si usa

Per poter consultare il proprio cedolino mensile della pensione l’INPS ha messo a disposizione un servizio on line, disponibile 24 ore su 24, a cui si può accedere anche da un dispositivo mobile.

Nella homepage, scorrendo verso il basso, è disponibile un link che porta alla pagina descrittiva del cedolino in cui, a fondo pagina è presente l’accesso al servizio cliccando sulla voce “utilizza lo strumento”.

Cliccando su questo link compare la schermata del servizio a cui il pensionato potrà accedere previa autenticazione (SPID, PIN INPS, CIE, CNS).

Grazie alla formulazione di domande relative ai vari argomenti di interesse, il servizio consente di:

  • confrontare i cedolini;
  • visualizzare l’elenco dei vari prospetti di liquidazione;
  • gestire le deleghe sindacali;
  • vedere le comunicazioni INPS;
  • cambiare l’ufficio pagatore;
  • recuperare e stampare la certificazione unica;
  • visualizzare il riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento;
  • chiedere il duplicato del libretto della pensione;
  • verificare i conguagli IRPEF;
  • gestire la cessione del Quinto;
  • recuperare gli indebiti;
  • verificare il bonus 14° e il bonus da 154 euro.

Aumentare l’importo della pensione

Dalla pagina che consente l’ accesso allo strumento del cedolino è possibile anche avvalersi di un consulente digitale per verificare se esistono le condizioni per avere diritto a prestazioni integrative per far aumentare l’importo della pensione.

Basta cliccare sulla voce “Approfondisci” contenuta nell’apposito riquadro in fondovalle pagina e si apre subito una pagina dedicata alla consulenza, dalla quale si può accedere allo strumento cliccando sulla voce “Utilizza lo strumento”. Subito si apre una pagina con una serie di domande a cui rispondere per la consulenza personalizzata sulla propria posizione pensionistica.

 

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amministratore di condominio

L’amministratore di condominio può essere un agente immobiliare Corte UE: l’amministrazione condominiale è un'attività compatibile con quella di mediazione immobiliare per il diritto UE

Corte UE: compatibili amministrazione condominiale e mediazione

La Corte UE nella decisione del 4 ottobre 2024 ha stabilito che lamministratore di condominio può fare anche lagente immobiliare. Il quadro normativo italiano prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di agente immobiliare e amministratore di condominio. Questo in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE che nel considerando 101 prevede la necessità, a tutto vantaggio dei consumatori, che i prestatori di servizi “abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari”.

La vicenda

La vicenda che viene portata all’attenzione della Corte UE ha inizio perché un’impresa individuale svolge contemporaneamente l’attività di amministratore condominiale e di agente immobiliare. Il Ministero dello Sviluppo economico, in seguito a una denuncia, chiede alla Camera di commercio competente di effettuare delle verifiche per appurare l’eventuale esistenza di un’incompatibilità o conflitto di interessi tra l’attività e di mediazione e di amministrazione condominiale. La Camera di Commercio ritiene che l’impresa svolga due attività incompatibili, per cui le vieta l’esercizio dell’attività di mediatore immobiliare, iscrivendola nel registro economico e amministrativo degli amministratori di condominio. L’impresa ricorre al TAR, che respinge il ricorso ritenendo che gli immobili gestiti nell’ambito dell’attività di amministratore possono essere indebitamente favoriti rispetto a quelli disponibili sul mercato, con conseguenze quanto all’imparzialità di cui dovrebbe dar prova un mediatore immobiliare.”

Questione pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato alla Corte UE

L’impresa appella la decisione al Consiglio di Stato, che si rivolge alla Corte UE per chiedere la pronuncia pregiudiziale anche sull’interpretazione dell’art. 25 della Direttiva 2006/123/CE e dell’art. 59 della Direttiva 2005/36/CE. La Direttiva 2005/36/CE disciplina in particolare l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio disponendo che gli Stati debbano riconoscere le qualifiche professionali riconosciute in uno o più Stati, che permettono al titolare di esercitare la relativa professione, senza discriminazioni.

La Direttiva 2006/123 invece contempla in particolare la possibilità di poter offrire ai consumatori servizi multidisciplinari.

L’articolo 25 di questa Direttiva prevede infatti che: Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

  1. le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e limparzialità;
  2. b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e limparzialità.”

Mediazione immobiliare incompatibile con diverse attività

L’ordinamento italiano viola quanto sancito dall’articolo 25 della Direttiva 2006/123 perché l’articolo 5 della legge n. 39/1989 stabilisce diverse incompatibilità con lesercizio dellattività di mediazione. Questa attività risulta infatti incompatibile con:

  • lesercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione; – con la qualità di dipendente di tale imprenditore;
  • con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  • con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.”

Corte UE: l’amministratore di condominio può essere anche mediatore immobiliare

La Corte UE nell’interpretare l’art. 59 della Direttiva 2005/36 ritiene la questione pregiudiziale irricevibile. Quando procede all’interpretazione dell’art. 25 della Direttiva 2006/123 per verificare se questa disposizione osti a una normativa nazionale che preveda l’incompatibilità tra attività di mediazione e di amministrazione condominiale la Corte fornisce un importante chiarimento.

Per l’autorità giudiziaria europea infatti l’articolo 25 della Direttiva 2006/123/Ce che si occupa dei servizi nel mercato interno deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente.”

 

Leggi anche: Il passaggio di consegne tra amministratori di condominio

legge bilancio

Legge bilancio 2025: ok del governo Il 15 ottobre l'esecutivo ha approvato il disegno di legge di bilancio 2025 e il Documento Programmatico di Bilancio (DPB). In sintesi le novità

Ddl bilancio e documento programmatico

Disegno di legge bilancio e Documento programmatico di bilancio. Questi i due documenti importanti approvati dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Il ddl reca il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Inoltre, il Ministro Giorgetti ha illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) che, conformemente a quanto previsto dalla normativa, sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea.

Le novità del ddl bilancio 2025

Il disegno di legge di bilancio, in linea con l’approccio dei provvedimenti economici approvati finora dal Governo, si legge nel comunicato stampa di palazzo Chigi, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027.

In sintesi, le misure contenute nel provvedimento (che tengono conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall’incertezza globale connessa alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente), si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previste, inoltre, risorse per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, per il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale. Particolare sarà l’attenzione per le famiglie, al fine di sostenere quelle numerose e incentivare la natalità, ha confermato il ministro Giorgetti in conferenza stampa, con l’introduzione di un “quoziente familiare“.

Nel dettaglio:

Proroga effetti riforma fiscale e taglio del cuneo fiscale

Si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso.

Rinnovo dei contratti

Il Governo stanzia da subito le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027.

Sanità

Si incrementano le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti. In particolare nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del PIL nominale.

Supporto alle famiglie e bonus nascite

Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40 mila euro. La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di 500 milioni. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Lavoro e imprese

In particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5 per cento dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Pensioni

Sono confermate le misure della legge di bilancio 2024 e sono potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l’impiego.

Investimenti pubblici

Il disegno di legge di bilancio stanzia anche risorse per assicurare che, successivamente al termine del PNRR, l’andamento della spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. In particolare, è previsto il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa.
Infine, sono introdotte misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche.
Tra le coperture più rilevanti, il disegno di legge di bilancio prevede contributi del settore bancario e assicurativo.

palmario

Palmario: componente aggiuntiva del compenso dell’avvocato Palmario: componente aggiuntiva o straordinaria o premio per l'importanza e la difficoltà della prestazione dell'avvocato

Che cos’è il palmario

Il palmario si identifica con il compenso che il cliente promette o riconosce all’avvocato in una misura determinata. Esso sostituisce l’onorario o si aggiunge allo stesso, nel caso in cui la controversia gestita dal legale, anche in sede stragiudiziale, si concluda positivamente. Il riconoscimento di una somma ulteriore che il cliente riconosce all’avvocato in base alla complessità dell’attività svolta o al risultato raggiunto deve scaturire da un accordo scritto.

Il palmario è un compenso legittimo. Le parti possono infatti convenire liberamente un compenso aggiuntivo rispetto all’onorario che spetterebbe al legale in base alle tariffe professionali.

Questa definizione è stata di recente confermata anche dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini infatti, nella sentenza n. 23738/2024 hanno sancito che il palmario rappresenta una quota aggiuntiva del compenso che il cliente riconosce all’avvocato se la lite si conclude con un esito favorevole. Questo a titolo di compenso straordinario o di premio collegato alla difficoltà e all’importanza della prestazione.

Il palmario non è un patto di quota lite

La definizione del palmario potrebbe creare un certa confusione con un altro tipo di accordo.In origine il comma 3 dell’articolo 2233 del Codice civile vietava il patto di quota lite.  

Dal 2006 al 2012: patto di quota lite consentito

Dal 2006 però il patto di quota lite è consentito. Questo in virtù delle  modifiche che l’articolo 2 del dl n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006) ha apportato al testo della norma.

Le modifiche hanno previsto in particolare l’abrogazione delle disposizioni che prevedevano il divieto di concordare compensi parametrati in base agli obiettivi raggiunti.

Il comma 3bis del decreto n. 223/2006, nel riscrivere   lultimo comma dellarticolo 2233 del codice civile, aveva stabilito che qualora il cliente e l’avvocato si fossero accordati per regolare i patti sui compensi professionali gli stessi avrebbero dovuto redigerli in forma scritta. Sotto la vigenza di questa norma quindi i patti tra cliente e avvocati erano liberi, purché redatti in forma scritta.

La legge professionale n. 247/2012 vieta di nuovo il patto

A queste modifiche è seguita poi quella dell’ordinamento della professione forense (legge n. 247/2012).

In base all’art. 13 comma 2 della legge professionale “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.”

Il comma 3 stabilisce invece che: “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Il comma 4 però dispone che: “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.”

In base a questa norma, sono ammessi in sostanza solo i patti commisurati, anche in percentuale, al valore dell’affare mentre è vietato il patto di quota lite calcolato in base al risultato raggiunto.

Ratio del divieto del patto di quota lite

Il patto di quota lite evita commistioni inutili tra cliente e avvocato, che sarebbero presenti qualora il compenso fosse collegato anche solo in parte al risultato della lite. Questo accordo in effetti trasformerebbe il rapporto professionale in un rapporto associativo.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21420/2022 ha chiarito infatti che: “il divieto del cosiddetto “patto di quota lite” tra l’avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all’art. 2233 c.c., nella (…) trova il suo fondamento nell’esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell’ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.”

Palmario e patto di quota lite a confronto

Dall’analisi effettuata emerge che il patto di quota lite e il palmario sono accordi assai diversi tra loro. La differenza principale tra questi due istituti è stata messa in evidenza dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 247/2013. Essa ha infatti chiarito che il patto di quota lite è un contratto aleatorio. Il compenso infatti varia al variare dei benefici riconducibili all’esito favorevole della lite. La sua caratteristica principale è rappresentata dall’elemento di rischio. Il risultato da perseguire infatti non è certo nel quantum, ma soprattutto nell’an. L’aleatorietà è quindi il tratto distintivo che differenzia il patto di quota lite dal palmario.

 

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Avvocato molesta l’aspirante segretaria: quale sanzione? L'avvocato che molesta l'aspirante segretaria durante il colloquio merita una pena più severa dell'avvertimento

Avvocato molesta aspirante segretaria: giudizio disciplinare

Un avvocato molesta l’aspirante segretaria durante un colloquio. Lo stesso viene quindi condannato alla pena sospesa della reclusione di 9 mesi e allinterdizione dai pubblici uffici per la stessa durata. L’imputato avrebbe toccato con intenzioni inequivoche la mano e i fianchi della donna recatasi presso il suo studio per un colloquio di lavoro.

L’aspirante segretaria denuncia l’avvocato, che viene sottoposto anche a procedimento disciplinare. Il legale è ritenuto responsabile di aver violato i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 comma 2 codice deontologico) e l’obbligo di comportarsi in modo da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi (art. 63 codice deontologico).

Per i suddetti motivi il Consiglio distrettuale di disciplina lo sanziona con la sanzione dell’avvertimento.

Avvertimento: pena inappropriata per l’avvocato molestatore

Il procuratore generale però impugna la decisione ritenendo inappropriata la sanzione irrogata.

Il CNF accoglie l’impugnazione e sanziona l’avvocato con la sospensione dallesercizio dellattività professionale per la durata di 6 mesi. Il Consiglio nazionale Forense ritiene che la condotta dell’avvocato abbia violato l’articolo 9 del Codice deontologico. La norma sancisce in particolare i doveri di dignità, probità e decoro. L’avvocato però non avrebbe violato l’articolo 63 comma 3 del Codice deontologico, ma la legge penale. Inappropriata quindi la sanzione dell’avvertimento prevista da quest’ultima norma.

Corretta la sospensione di 6 mesi per l’avvocato che molesta

L’avvocato impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione contestando la violazione dell’articolo 4 comma 2 del Codice deontologico che rimanda alla violazione consapevole della legge penale. Per il legale la rilevanza penale della condotta non lo avrebbe sottratto dall’applicazione dell’art. 63 del codice deontologico, ma avrebbe potuto comportare a suo carico l’applicazione delle aggravanti previste dall’articolo 22 comma 2 del codice deontologico.

Per le Sezioni Unite Civili della Cassazione (sentenza n. 26369/2024), il CNF ha individuato correttamente di sussumere la violenza sessuale nella previsione generale invece che in quella speciale. Rispetta la proporzione la decisione di non far rientrare un fatto sanzionabile penalmente nella previsione deontologica che sanziona la condotta   in misura più lieve. Conforme a misura anche la decisione di escludere l’applicazione dell’art. 63 del codice deontologico. In base alla tesi del ricorrente si finirebbe infatti per punire con l’avvertimento qualsiasi illecito extraprofessionale.

La Cassazione del resto afferma ormai da tempo che:il giudice disciplinare è libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.”

Infondato il motivo con cui il ricorrente contesta la violazione dell’art. 653 c.p.c da parte del giudice penale. Se il giudice aveva infatti escluso l’aggravante contemplata dall’art. 61 n. 11 cp ossia di abuso di relazioni d’ufficio, il CNF ha disposto la sospensione semestrale dalla professione perché l’avvocato avrebbe tenuto la condotta sanzionata abusando della propria posizione di datore rispetto alla soggettiva sudditanza in cui si trovava l’aspirante impiegata al ruolo di segretaria.

Inammissibile infine il motivo con cui l’avvocato precisa che la sanzione della sospensione possa essere irrogata solo in due casi, ossia in presenza di comportamenti o responsabilità gravi o quando non sussistono ragioni per irrogare la censura. La correttezza della scelta della sanzione non è infatti censurabile in sede di legittimità.

 

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beneficio della non menzione

Beneficio della non menzione anche in Cassazione Il beneficio della non menzione può essere disposto dalla Cassazione senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto

Non menzione e giudizio di legittimità

Il beneficio della non menzione può essere direttamente disposto dalla Cassazione, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Lo ha stabilito la seconda sezione penale nella sentenza n. 37164/2024 accogliendo sul punto il ricorso di un imputato.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna emessa dal tribunale nei confronti di un imputato per i reati di cui agli art. 81, 10 e 640-ter e 81, 10 e 493-ter cod. pen.

L’uomo adiva il Palazzaccio dolendosi, tra le altre cose, della carenza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione.

La decisione

Per la S.C. il motivo è fondato (sebbene il ricorso sia complessivamente infondato nel resto). La Corte d’appello infatti non ha offerto una specifica risposta all’ultimo motivo di gravame, con cui si invocava il beneficio di cui all’art. 175 c.p. e tale inequivoca lacuna motivazionale impone, limitatamente a questa sola statuizione, l’annullamento della sentenza impugnata.
L’apparato argomentativo speso dalla Corte territoriale in tema di sospensione condizionale della pena, fondato sulla valutazione dei medesimi elementi ex art. 133 c.p. che vengono necessariamente in rilievo anche per la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, “consente tuttavia di colmare la denunciata carenza, senza necessità di rinvio” aggiungono gli Ermellini.

“lI beneficio in questione può, infatti, essere direttamente disposto – dalla Cassazione – sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ex art. 164 cod. pen. nei termini sopra accennati, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto (cfr., tra le altre, Cass. n. 14885/2021).

Per cui, la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, che concede. E rigetta il ricorso nel resto.

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