invalidità

Invalidità: nuove regole per le visite di revisione INPS L'istituto chiarisce le nuove regole in materia di accertamento e revisione dell'invalidità alla luce della legge di bilancio 2025

Visite revisione INPS: cambiano le regole

Invalidità, cambiano le regole per le viste di revisione INPS. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto modifiche rilevanti nel processo di accertamento della disabilità. Con il messaggio n. 188/2025 l’Istituto nazionale di Previdenza Sociale ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle procedure per l’accertamento delle disabilità e dell’invalidità previdenziale.

Le nuove regole, valide sul piano nazionale, si applicano anche alle nove provincie in cui è in fase di sperimentazione la valutazione base.

La semplificazione punta a ridurre i disagi per i cittadini e a ottimizzare i tempi degli accertamenti.

Visite revisione INPS patologie oncologiche

Dal 1° gennaio 2025 e per tutto l’anno, gli accertamenti di revisione per patologie oncologiche si baseranno prioritariamente sulla documentazione sanitaria disponibile. L’interessato riceverà una comunicazione e dovrà fornire i documenti necessari nel termine di 40 giorni. Se la documentazione medica fornita risulterà completa, la Commissione medica potrà concludere l’accertamento senza sottoporre il richiedente a visita diretta. Gli interessati possono tuttavia  chiedere di essere sottoposti a una visita diretta, inviando specifica richiesta tramite posta elettronica.

Revisione patologie non oncologiche

Per i soggetti che risultano affetti da patologie non oncologiche, per tutto il 2025 varranno invece le regole di valutazione in vigore.

Semplificazione per accertamenti multipli

Il messaggio INPS informa che sono state semplificate anche le procedure per le visite di accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità e disabilità.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, l’INPS dovrà effettuare accertamenti sanitari in un’unica visita quando vengono presentate istanze simultanee per diversi benefici assistenziali e previdenziali. Le commissioni mediche, in questi casi, potranno integrare la propria composizione al fine di garantire un accertamento completo della condizione del richiedente.

Questo approccio dovrò essere seguito anche per le visite di revisione programmate entro l’anno, a condizione che non vi siano più di tre mesi tra due accertamenti.

 

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copertura inail

Copertura INAIL estesa ai lavori di pubblica utilità Copertura INAIL anche per i condannati che svolgono lavori di pubblica utilità e per i condannati volontari non remunerati

Copertura INAIL per condannati e volontari

La circolare n. 3 del 24 gennaio 2025 estende la copertura INAIL ai soggetti che sono stati condannati a svolgere lavori di pubblica utilità sostitutivi e ai condannati ammessi ai servizi fai volontariato e ad attività di pubblica utilità senza remunerazione.

La tutela assicurativa graverà sul Fondo previsto specificamente dal comma 312 della legge n. 208/2015 per reintegrare “l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni” occorsi ai soggetti suddetti.

Attivazione della copertura assicurativa: come fare

Al fine di attivare la copertura assicurativa è necessario fare domanda in modalità online almeno 10 giorni prima dell’attività di volontariato o di pubblica utilità. Nella domanda è necessario specificare l’attività prestata e il numero delle giornate in cui la stessa viene svolta. La copertura opera dal momento in cui l’INAIL comunica al richiedente che l’assicurazione è stata attivata.

Cosa prevede la circolare INAIL

La circolare specifica nel dettaglio quali sono i soggetti rientranti nelle due categorie di lavoratori condannati al lavoro sostitutivo di pubblica utilità e a quello volontario senza remunerazione e poi stila un elenco aggiornato di quelli a cui è estesa la copertura assicurativa.

Il documento specifica poi il funzionamento e la dotazione del Fondo, la cui dotazione rappresenta il limite inderogabile annuale entro il quale è ammessa la copertura assicurativa.

Il paragrafo 6 del documento fornisce importanti precisazioni sull’obbligo assicurativo previsto dal DPR n. 1124/1965 per i detenuti e gli internati impiegati nel servizio interno degli istituti e degli stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale, riepilogando anche le convenzioni stipulate tra il ministero della Giustizia e l’INAIL.

La circolare è corredata inoltre da 7 allegati:

  1. Decreto 27 luglio 2023 – Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’ 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150;
  2. Polizza volontari Inail – Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Scheda 1 (aggiornata a dicembre 2024);
  3. scheda 2 (aggiornata a dicembre 2024)
  4. scheda n. 3 (aggiornata a dicembre 2024);
  5. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  6. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  7. Decreto del 28.02.2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il testo della circolare e degli allegati sono disponibili alla seguente pagina dell’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

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referendum abrogativo

Il referendum abrogativo Referendum abrogativo: strumento di democrazia diretta previsto dall’articolo 75 della Costituzione e disciplinato dalla legge n. 352/1972

Cos’è il referendum abrogativo

Il referendum abrogativo rappresenta uno degli strumenti di democrazia diretta previsti dall’ordinamento italiano. Disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione, permette ai cittadini di intervenire direttamente sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge.  La disciplina di dettaglio che regola il funzionamento del referendum abrogativo è contenuta nella legge n. 352/1972. Il titolo II di questa legge, dall’articolo 27 all’articolo 40, contiene infatti la disciplina del “Referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione.”

Analizziamo i punti essenziali che caratterizzano questa importante forma di partecipazione popolare.

L’articolo 75 della Costituzione: cosa prevede

L’articolo 75 stabilisce che il referendum abrogativo può essere indetto su richiesta di 500.000 elettori o di cinque Consigli regionali. Questo strumento consente di abrogare, totalmente o parzialmente, una norma legislativa. Ci sono delle leggi però che non possono essere abrogate tramite referendum, ossia:

  • le leggi tributarie e di bilancio;
  • le leggi di amnistia e indulto;
  • le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Questa limitazione garantisce che il referendum non interferisca con norme fondamentali per il funzionamento dello Stato e la stabilità internazionale.

Come si svolge il referendum abrogativo

La richiesta di consultazione proveniente dagli elettori o dai consigli regionali deve essere depositata antro il 30 settembre all’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione. Questo controllo ha lo scopo primario di verificare che la richiesta abrogativa sia conforme alle norme vigenti. Se il quesito supera questo passaggio passa alla Corte costituzionale, che esegue il controllo di ammissibilità della proposta. Superata questa fase il referendum viene indetto e sottoposto al voto popolare.

Perché il risultato del referendum sia valido, è necessario il raggiungimento del quorum, ossia la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti espressi validamente. In caso di esito positivo, la legge o la norma oggetto del quesito viene abrogata.

I limiti e il ruolo della Corte costituzionale

Il controllo della Corte costituzionale è un passaggio cruciale. Esso valuta infatti la conformità del quesito rispetto ai principi costituzionali e alle limitazioni stabilite dall’articolo 75 della Costituzione. Questa verifica previene abusi dello strumento referendario e garantisce la chiarezza del quesito, così da permettere una scelta consapevole da parte degli elettori.

L’importanza del referendum abrogativo

Il referendum abrogativo rappresenta un importante strumento di partecipazione democratica, consentendo ai cittadini di influire direttamente sulle leggi che regolano il loro vivere quotidiano. Tuttavia, il rispetto delle procedure previste e la chiarezza del quesito sono elementi essenziali per il successo di questo strumento.

Gli altri istituti di democrazia diretta

Oltre al referendum abrogativo disciplinato dall’articolo 75, la Costituzione italiana prevede altri strumenti di democrazia diretta che permettono ai cittadini di partecipare attivamente al processo legislativo e decisionale.

Tra questi spicca l’iniziativa legislativa popolare, regolata dall’articolo 71 della Costituzione, che consente a 50.000 elettori di presentare un progetto di legge direttamente alle Camere. Questo strumento offre ai cittadini la possibilità di proporre interventi normativi su temi di interesse collettivo.

Un altro istituto importante è il referendum costituzionale, previsto dall’articolo 138, utilizzato per approvare o respingere modifiche alla Costituzione.

Infine, esistono forme di consultazione locale, come i referendum comunali e regionali, che permettono ai cittadini di esprimersi su questioni territoriali specifiche.

Questi strumenti, pur con funzioni e applicazioni diverse, condividono l’obiettivo di rafforzare la partecipazione popolare nelle decisioni pubbliche e consolidare i principi democratici sanciti dalla Costituzione​​.

 

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arbitro assicurativo

Arbitro assicurativo per le liti Arbitro assicurativo: istituito con il Decreto n. 215/2024 l’organismo che dovrà risolvere in via stragiudiziale alcune controversie assicurative

Arbitro Assicurativo per la risoluzione stragiudiziale

Dal 24 gennaio 2025 è in vigore il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 215 del 6 novembre 2024. Il provvedimento dei occupa della risoluzione stragiudiziale delle controversie derivanti da contratti assicurativi.

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento stabilisce le modalità di gestione delle controversie tra clienti e operatori assicurativi. Definisce inoltre la composizione degli organi decisionali e i tipi di controversie trattate. L’IVASS dovrà adottare nel giro di qualche mese le disposizioni tecniche e operative necessarie per il funzionamento dell’Arbitro Assicurativo. L’operatività dell’Arbitro sarà ufficializzata con un provvedimento IVASS che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

Istituzione dell’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo sarà gestito dall’IVASS e avrà competenza obbligatoria per le imprese assicurative e gli intermediari iscritti agli albi. Gli operatori in regime di libera prestazione di servizi potranno aderire volontariamente.

Competenza dell’Arbitro assicurativo

L’Arbitro si occuperà delle controversie relative ai contratti assicurativi entro determinati limiti economici:

  • contratti vita con prestazioni in caso di decesso: fino a 300.000 euro;
  • altri contratti vita: fino a 150.000 euro;
  • risarcimento diretto per responsabilità civile: fino a 2.500 euro;
  • altre controversie danni: fino a 25.000 euro.

Sono escluse le controversie che rientrano nella competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e quelle della CONSAP.

Composizione e funzionamento

L’Arbitro sarà organizzato in collegi di cinque membri, nominati dall’IVASS, tra rappresentanti dell’istituto, delle associazioni di categoria e dei consumatori. Il collegio opererà con il supporto di una segreteria tecnica.

Procedura stragiudiziale di risoluzione

Il procedimento sarà documentale e si potrà attivare dopo un reclamo all’impresa o all’intermediario. Se il reclamo non verrà risolto nei termini previsti o non sarà soddisfacente, il cliente potrà presentare ricorso entro dodici mesi. Il processo si svolgerà telematicamente e il collegio dovrà decidere entro 90 giorni, prorogabili una sola volta per casi complessi. Le decisioni saranno vincolanti e dovranno essere eseguite entro 30 giorni. In caso di inadempienza, l’IVASS pubblicherà il nome dell’impresa o dell’intermediario sul proprio sito.

 

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omologazione e approvazione autovelox

Omologazione e approvazione autovelox: il ministero fa marcia indietro Omologazione e approvazione autovelox: la circolare del 23 gennaio 2025 equipara le due procedure suscitando non poche polemiche

Ministero dell’Interno: la circolare delle polemiche

La circolare del 23 gennaio 2025 su omologazione e approvazione autovelox del Ministero dell’interno, sta suscitando parecchie polemiche.

Il documento del Viminale parte dall’esame delle recenti pronunce della Cassazione n. 10505, n. 20492 e n. 20913, che sanciscono la differenza tra omologazione e approvazione e precisano che solo l’omologazione rende legittimi gli accertamenti effettuati con l’autovelox. 

Omologazione e approvazione autovelox: chiarimenti

Dopo queste pronunce il dicastero ha avviato un dialogo con l’Avvocatura di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avere delucidazioni sul significato dei due termini dal punto di vista operativo.

L’Avvocatura Generale ha concluso per la omogeneità delle due procedure di omologazione e di approvazione per tutta una serie di motivi.

  • I due procedimenti sono finalizzati a verificare l’utilità dell’apparecchio allo scopo a cui è destinato e la sua conformità alle necessità di misurazione.
  • Omologazione e approvazione riguardano il prototipo dell’apparecchio e non quello singolo che poi viene affettivamente impiegato per le rilevazioni su strada.
  • La materia in entrambi i casi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Per l’omologazione, così come per l’approvazione, vengono svolte istruttorie tecniche e amministrative finalizzate a valutare requisiti e caratteristiche dell’apparecchio per la funzione che deve svolgere e per la conformità alle regole nazionali e comunitarie.
  • Sul dispositivo si esprime infine il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per verificare l’efficienza e l’idoneità.
  • L’esito positivo di questo controllo è seguito dal decreto dirigenziale di autorizzazione alla commercializzazione dei singoli apparecchi in conformità al prototipo depositato.

L’Avvocatura precisa tuttavia che in giudizio, per non incorrere in giudizi di inammissibilità, occorre depositare il decreto di approvazione dello strumento di rilevazione indicato nel verbale che ha accertato la violazione ed eventuali decreti di omologazione di strumenti diversi da quelli finalizzati a verificare la violazione del limite di velocità.

Tavolo tecnico per omologazione e approvazione autovelox

Per garantire l’uniformità interpretativa è stato istituito anche un tavolo tecnico  presso il Ministero delle Infrastrutture di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero dell’Interno, dell’ANCI e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Lo scopo è di definire in modo uniforme le procedure per l’omologazione del prototipo la fase di taratura e il controllo di funzionalità dei dispositivi e anche delle apparecchiature e dei mezzi tecnici indicati nell’articolo 201 comma 1 bis lett. e) e f) del Codice della Strada.

 

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pensioni 2025

Pensioni 2025: al via la rivalutazione INPS L'istituto ha completato le attività di rivalutazione delle pensioni 2025 e delle prestazioni assistenziali 2025

Rivalutazione pensioni 2025

L’INPS ha completato le attività di rivalutazione delle pensioni 2025 propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Le lavorazioni effettuate, informa l’istituto, hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. I dettagli sono contenuti nella circolare n. 23 del 28 gennaio 2025.

In sintesi, di seguito, le operazioni effettuate:

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni sono rivalutate secondo un indice di variazione definitivo del +0,8% per il 2024. Per il 2024 non è previsto alcun conguaglio. Il trattamento minimo per le pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi sarà di 603,40 euro mensili.

Pensioni inferiori al minimo più alte

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo è previsto un incremento del +2,2% per il 2025, garantendo un supporto maggiore a chi ha redditi più bassi.

Rivalutazione per residenti all’estero

Per il 2025, la rivalutazione automatica non sarà riconosciuta ai pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS, ma sarà comunque attribuita fino a un certo limite.

Prestazioni assistenziali 2025

Le prestazioni assistenziali, come le pensioni sociali e gli assegni sociali, seguiranno lo stesso indice di rivalutazione. Inoltre, sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’accesso a queste prestazioni.

Calendario di pagamento

I pagamenti delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, rende noto infine l’INPS, saranno effettuati il primo giorno bancabile di ogni mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile.

 

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silenzio amministrativo

Silenzio amministrativo Silenzio amministrativo: definizione, normativa di riferimento conseguenze e giurisprudenza degli organi di giustizia amministrativa

Cos’è il silenzio amministrativo

Il silenzio amministrativo è un istituto del diritto amministrativo italiano che si verifica quando l’amministrazione non risponde entro un termine prestabilito a una richiesta o istanza avanzata dal cittadino. Questo comportamento, regolato dalla normativa vigente, produce effetti giuridici specifici. Esaminiamo il concetto, la normativa di riferimento, le conseguenze e alcuni orientamenti giurisprudenziali sul tema.

Forme del silenzio amministrativo

Il silenzio amministrativo rappresenta, in sostanza, una modalità attraverso cui l’amministrazione esprime o si presume esprima una volontà in relazione a una richiesta o procedimento amministrativo.

Può assumere diverse forme:

 

  • Silenzio-assenso: il mancato riscontro equivale a un’accettazione implicita.
  • Silenzio-rifiuto: il mancato riscontro equivale a un diniego implicito.
  • Silenzio-inadempimento: l’amministrazione non conclude il procedimento nei termini, ma ciò non genera un effetto giuridico immediato.

 

Normativa di riferimento

La disciplina del silenzio amministrativo è contenuta principalmente nella legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola il procedimento amministrativo, e in altre disposizioni settoriali. Gli articoli principali sono:

  • 2, l. 241/1990: definisce i termini entro cui l’amministrazione deve concludere il procedimento. Il comma 2 della norma stabilisce che i procedimenti amministrativi delle PA statali e dagli enti pubblici nazionali devono concludersi in 30 giorni a mano che la legge non stabilisca dei termini diversi. La norma stabilisce anche che la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, contenuto nel dlgs n. 104/2010.
  • Art 2 bis, l. 241/1990: le pubbliche amministrazioni che non osservano con colpa o con dolo il termine per concludere il procedimento sono tenute al risarcimento del danno. Fatte salve queste ipotesi, quelle di silenzio qualificato e quelle relative ai concorsi “in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.”
  • 20, l. 241/1990: stabilisce la regola generale del silenzio-assenso, salvo eccezioni.

 

In ambito ambientale, edilizio o per altri settori sensibili, la regola del silenzio-assenso può non essere applicabile, prevedendosi obbligatoriamente un provvedimento espresso.

 

Conseguenze del silenzio amministrativo

Le conseguenze variano in base al tipo di silenzio.

Silenzio-assenso: l’istanza si intende accolta, con effetti giuridici favorevoli al cittadino. L’amministrazione conserva il potere di intervenire successivamente, ma solo in presenza di motivi di interesse pubblico.

Silenzio-rifiuto: il cittadino può impugnare l’atto presunto davanti al giudice amministrativo per contestare il diniego implicito.

Silenzio-inadempimento: non si produce un provvedimento implicito, ma il cittadino può sollecitare l’adempimento ricorrendo al giudice amministrativo o chiedendo un intervento sostitutivo.

 

Giurisprudenza in materia di silenzio amministrativo

La giurisprudenza ha spesso affrontato il tema del silenzio amministrativo, chiarendo alcuni punti fondamentali:

 

  • Silenzio-assenso: il Consiglio di Stato ha ribadito che il silenzio-assenso non si applica in settori che richiedono una verifica particolarmente stringente, come l’ambiente e la sanità (Consiglio di Stato 1834/2022). Nella decisione n. 5746/2022 Palazzo Spada ha anche previsto che il silenzio-assenso si forma anche se l’attività per cui si chiede l’autorizzazione non rispetta pienamente le norme che la regolano. Questo accade perché la legge vuole semplificare i rapporti tra cittadini e amministrazione, accelerando le procedure. Tuttavia, l’amministrazione mantiene comunque il potere di intervenire successivamente per correggere eventuali irregolarità.
  • Silenzio-rifiuto: il giudice amministrativo è competente a valutare l’illegittimità del rifiuto presunto, e può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso (TAR Lazio, 254/2023).
  • Silenzio-inadempimento: nei casi in cui il silenzio costituisca violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, l’intervento giudiziario è volto a ripristinare il rispetto dei tempi procedurali (Consiglio di Stato n. 3867/2021). Perché si possa parlare di silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione, non basta che questa non concluda il procedimento entro il tempo stabilito per quel tipo di richiesta. È anche necessario che l’Amministrazione abbia un preciso obbligo di rispondere all’istanza del privato. Questo obbligo può derivare dalla legge, da principi generali, dalla particolarità del caso o da ragioni di giustizia e correttezza nei rapporti tra amministrazione e cittadini. Inoltre, è fondamentale che la risposta dell’Amministrazione sia necessaria per permettere al cittadino di far valere i propri diritti in sede giudiziaria (Consiglio di Stato 961/2018).

 

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stalking

Stalking abusare della genitorialità ai danni dell’ex Stalking: il reato viene integrato anche dall’abuso della genitorialità quando esercitata in danno dell’ex  

Reato di stalking l’abuso della genitorialità

Il reato di stalking si configura anche quando i diritti e i doveri connessi alla genitorialità vengono esercitati oltre i limiti fissati dal giudice. O quando ad esempio il diritto di visita viene svolto oltre i limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 2732/2025.

Stalking: doppia condanna

La Corte d’appello conferma la condanna nei confronti dell’imputato per il delitto di atti persecutori perpetrato in danno della donna alla quale è stato legato da una relazione affettiva.

Abuso della genitorialità insussistente

Il difensore dell’imputato impugna la decisione in Cassazione. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l’errata valutazione delle dichiarazioni della parte civile costituita e delle persone legate alla stessa. La Corte avrebbe dovuto riconsiderare la versione dei fatti fornita da questi soggetti, stante la divergenza di questa rispetto alla pacificità dei fatti. Con il quarto e il quinto motivo invece denuncia il vizio di motivazione sulla prova dell’elemento soggettivo del reato di stalking e della sussistenza degli eventi integrativi del reato. L’imputato afferma di non aver mai voluto interferire nella vita privata dell’ex compagna. Lo stesso si sarebbe limitato a coltivare il rapporto con il figlio minore. Il tutto senza effetti negativi sulla madre del minore, che, in piena libertà e autonomia ha scelto di trasferirsi nella città in cui lavorava e frequentava amici. Il PG della Cassazione e il difensore della donna chiedono il rigetto del ricorso.

Stalking esercizio genitorialità fuori dai limiti

Gli Ermellini respingono il ricorso perché infondato. Il terzo motivo del ricorso in particolare risulta inammissibile. Le argomentazioni relative alla censura sulla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi a favore della parte civile sono generiche e ripetono doglianze già respinte nel merito. La Cassazione ribadisce che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità se dirette a una nuova valutazione o rilettura dei fatti.

La S.C. non condivide neppure le critiche dell’imputato relative all’apprezzamento delle prove, che smentirebbero la versione dei fatti così come descritta dalla parte civile. Dal verbale dell’udienza celebrata davanti al Tribunale per i Minorenni emerge in sostanza che l’imputato ha minacciato la parte civile di portarle via il figlio. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge inoltre “l’ossessione dell’imputato per l’ex compagna, cui aveva cagionato un forte stress emotivo appostandosi continuamente presso la sua abitazione e il luogo di lavoro.”

La Cassazione ricorda inoltre chel’esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-ter cod. proc. o, comunque, dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita) costituisce abuso del diritto alla genitorialità e non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.” 

Condotta ossessiva e molesta dell’ex

Nel caso di specie è indubbio che l’imputato abbia abusato della propria genitorialità per danneggiare la ex compagna. L’uomo non si è “limitato a far visita al figlio minore o a cercare di incontrarlo”. Lo stesso ha tenuto una “condotta ossessiva, reiteratamente molesta e intrusiva nella vita della stessa ex compagna, cui aveva creato un grave e perdurante stato d’ansia.”

Respinto anche l’ultimo motivo. I giudici di merito hanno infatti ritenuto, in maniera conforme, che le condotte ossessive, reiteratamente moleste e intrusive, tenute dall’imputato nei confronti della sua ex convivente, avevano avuto un’incidenza negativa sull’equilibrio psichico della donna, che aveva dovuto cambiare il luogo di residenza ed aveva subito il persistente patema d’animo discendente dal rischio di incontrare il ad integrare gli eventi del delitto di atti persecutori”.

Eventi che non sono stati smentiti dal ricorrente, che non è stato in grado di fornire prove contrarie decisive.

 

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Allegati

atti e provvedimenti amministrativi

Atti e provvedimenti amministrativi Atti e provvedimenti amministrativi: definizione, elementi distintivi, tipologie, normativa e giurisprudenza 

Cosa sono gli atti amministrativi

Vediamo cosa sono atti e provvedimenti amministrativi.

Gli atti amministrativi sono manifestazioni di volontà, dichiarazioni o comportamenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione per perseguire interessi pubblici. Questi atti si distinguono per la loro finalità di realizzare obiettivi di interesse generale, agendo nel rispetto delle norme di legge e dei principi costituzionali.

Un atto amministrativo è generalmente unilaterale, ossia emesso dalla Pubblica Amministrazione senza necessità di consenso da parte del destinatario. Gli atti possono essere ricognitivi, se accertano una situazione giuridica preesistente, o costitutivi, se creano, modificano o estinguono situazioni giuridiche.

Cosa sono i provvedimenti amministrativi

I provvedimenti amministrativi rappresentano una particolare categoria di atti amministrativi caratterizzati dalla capacità di incidere direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari, creando obblighi o attribuendo diritti. Essi si distinguono per la loro immediata esecutorietà, che consente alla Pubblica Amministrazione di darvi attuazione senza necessità di ulteriori passaggi giudiziari.

Tra i provvedimenti amministrativi più comuni troviamo:

  • autorizzazioni;
  • concessioni;
  • ordini;
  • sanzioni amministrative.

Qual è la normativa di riferimento?

La disciplina degli atti e dei provvedimenti amministrativi si fonda su normative di livello costituzionale, legislativo e regolamentare:

  • Articolo 97 della Costituzione: stabilisce i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, che devono guidare l’adozione di atti e provvedimenti.
  • Legge n. 241/1990: regola il procedimento amministrativo, imponendo trasparenza, motivazione e partecipazione per gli atti adottati dalla PA.
  • Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010): disciplina il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi, prevedendo strumenti di tutela per i destinatari.
  • Codice civile: in alcuni casi, integra la disciplina amministrativa, ad esempio con riferimento alla capacità giuridica o alla validità degli atti.

Quali effetti producono gli atti amministrativi?

Gli atti amministrativi producono effetti giuridici immediati e diretti sulla sfera dei destinatari. A seconda della loro natura, possono:

– attribuire diritti: ad esempio, un’autorizzazione consente al destinatario di svolgere un’attività altrimenti vietata;

– imporre obblighi: come nel caso di un’ordinanza di demolizione;

sanzionare comportamenti illeciti: attraverso l’irrogazione di multe o altre sanzioni amministrative;

dichiarare situazioni giuridiche: riconoscendo uno status giuridico preesistente.

Giurisprudenza su atti e provvedimenti amministrativi

La giurisprudenza ha contribuito a definire con precisione le caratteristiche e i limiti degli atti e provvedimenti amministrativi:

Consiglio di Stato: ha specificato che i provvedimenti amministrativi devono essere adeguatamente motivati e adottati nell’ambito delle competenze dell’ente, pena la loro annullabilità. Come precisato nella sentenza n. 2457/2017 l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ha una funzione sostanziale: è rispettato se l’atto espone il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, consentendo al destinatario di comprenderne le ragioni e di accedere efficacemente alla tutela giurisdizionale, in linea con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Consiglio di Stato n. 10484/2024: l’amministrazione competente per il diritto di accesso ai   è il soggetto pubblico o privato che, svolgendo attività di pubblico interesse, possiede o deve possedere i documenti amministrativi relativi a tale attività. Non può essere opposta al cittadino la mancanza dei documenti, se questi rientrano nelle competenze dell’amministrazione e devono essere da essa detenuti.

Cassazione civile n. 5097/2018: secondo l’art. 21-septies della L. 241/1990, la nullità di un provvedimento amministrativo si configura solo in caso di “difetto assoluto di attribuzione”, cioè quando manca qualsiasi norma che conferisca il potere esercitato. I casi di “carenza di potere in concreto” (esercizio del potere senza i presupposti di legge) ricadono invece nell’annullabilità.

 

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litisconsorzio necessario

Litisconsorzio necessario Il litisconsorzio necessario nell'art. 102 c.p.c definizione, applicazioni e differenza con il litisconsorzio facoltativo

Cos’è il litisconsorzio necessario

Il litisconsorzio necessario, disciplinato dall’art. 102 del codice di procedura civile, rappresenta uno degli istituti centrali per garantire il contraddittorio nei processi civili in cui siano coinvolte più parti. Questo istituto prevede la partecipazione obbligatoria di una pluralità di soggetti al processo quando la decisione non può essere utilmente adottata in loro assenza.

L’art. 102 del codice di procedura civile

L’art. 102 c.p.c. stabilisce che, qualora la decisione della causa non possa essere adottata senza la presenza di tutti i soggetti interessati, questi ultimi devono agire o essere convenuti nello stesso processo. Il litisconsorzio necessario nasce, quindi, dall’esigenza di tutelare l’integrità del giudizio e di evitare che una decisione possa risultare inefficace o pregiudizievole per i diritti di soggetti assenti. Il fondamento di tale istituto risiede nel principio del contraddittorio, sancito dall’art. 111 della Costituzione italiana, e nell’unità del rapporto giuridico controverso. È applicabile principalmente nei casi in cui vi sia un rapporto giuridico plurisoggettivo, ossia un vincolo indissolubile tra più soggetti rispetto al diritto controverso.

Quando è necessaria l’integrazione del contraddittorio

L’integrazione del contraddittorio è prevista dall’art. 102 c.p.c. nei casi in cui il giudizio sia iniziato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari. In tali situazioni, il giudice deve ordinare l’integrazione, indicando un termine perentorio entro il quale le parti mancanti devono essere chiamate in causa. Se l’integrazione non avviene nei termini indicati, il processo è dichiarato nullo, in quanto la decisione sarebbe inefficace o potenzialmente lesiva dei diritti degli interessati non coinvolti.

Esempi di litisconsorzio necessario si riscontrano:

  • nelle cause successorie, quando si discute della validità del testamento o della divisione dell’eredità, dove tutti i coeredi devono partecipare al giudizio;
  • nelle controversie relative a beni indivisi, in cui è indispensabile la presenza di tutti i comproprietari;
  • nei procedimenti concernenti rapporti obbligatori solidali o indivisibili, che coinvolgono più soggetti legati dallo stesso vincolo giuridico.

Differenza tra litisconsorzio necessario e litisconsorzio facoltativo

È importante distinguere il litisconsorzio necessario dal litisconsorzio facoltativo, regolato dall’art. 103 c.p.c.

Il primo implica la partecipazione obbligatoria di tutti i soggetti interessati al rapporto giuridico controverso; il secondo, invece, consente una partecipazione opzionale di più parti al processo, senza che ciò sia indispensabile per la validità del giudizio.

La differenza principale risiede quindi nella natura del rapporto giuridico:

  1. Litisconsorzio necessario: il rapporto giuridico controverso è unico e inscindibile, tale da richiedere la presenza di tutte le parti per garantire una decisione efficace e legittima.
  2. Litisconsorzio facoltativo: la pluralità di parti deriva dalla possibilità di trattare più controversie connesse nello stesso processo per motivi di economia processuale o per evitare decisioni potenzialmente contraddittorie. Il litisconsorzio facoltativo può verificarsi ad esempio in una causa contro più debitori solidali, in cui l’attore può scegliere di convenire in giudizio uno o più debitori, senza che sia necessario coinvolgerli tutti.

 

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