accertamento tecnico preventivo

Accertamento tecnico preventivo (ATP) L’accertamento tecnico preventivo è un mezzo istruttorio che può essere richiesto prima dell’instaurazione del giudizio: presupposti e disciplina dell’ATP

Cos’è un accertamento tecnico preventivo?

L’accertamento tecnico preventivo, detto anche ATP, è un mezzo istruttorio che viene assunto in condizioni di urgenza, in vista dell’instaurazione di un giudizio (e quindi prima del giudizio stesso), per accertare lo stato dei luoghi o la condizione di cose in un preciso momento.

Lo scopo dell’ATP è quello di accertare tali condizioni prima che possano cambiare e rendere conseguentemente impossibile un successivo rilievo.

Come si richiede l’ATP ex art. 696 c.p.c.

Il procedimento finalizzato all’accertamento tecnico preventivo rientra tra quelli di istruzione preventiva disciplinati dal codice di procedura civile ed è regolato dall’art. 696 c.p.c. 

L’ATP si richiede con ricorso al giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito (o, in casi di eccezionale urgenza, al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta), in cui devono essere indicati i motivi che giustificano l’urgenza del provvedimento richiesto.

Se ritiene di accogliere il ricorso, in considerazione della ragionevole fondatezza dell’istanza (fumus boni iuris) e del possibile pregiudizio paventato dal richiedente derivante dall’eventuale inerzia (periculum in mora), il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) e fissa l’udienza a cui partecipano le parti in contraddittorio e il consulente stesso.

Il ricorso per ATP, ove accolto, deve essere notificato alla controparte insieme al decreto di fissazione dell’udienza.

Se il CTU accetta l’incarico, il giudice fissa la data dell’inizio delle operazioni peritali e assegna al consulente un termine per il deposito della relazione conseguente all’accertamento.

Chi paga il CTU in un accertamento tecnico preventivo?

Il carattere di urgenza dell’accertamento tecnico preventivo può essere dovuto a svariate motivazioni, come la deperibilità di un oggetto, il pericolo di alterazione dello stato dei luoghi o la necessità improcrastinabile di provvedere al ripristino degli stessi, senza poter attendere i tempi di un giudizio.

Si tratta, in sostanza, di un procedimento cautelare volto a “immortalare” le condizioni di un luogo o di una cosa, prima che le stesse possano cambiare.

Al sopralluogo finalizzato all’accertamento tecnico preventivo possono presenziare anche i consulenti tecnici di parte (CTP), delle cui osservazioni il CTU deve dar conto.

Una volta depositata la relazione, il procedimento di istruzione preventiva si chiude, con addebito delle relative spese in capo al richiedente. Salva la possibilità che le stesse vengano poi rifondate in caso di instaurazione del giudizio di merito e accoglimento della domanda con contestuale condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Le valutazioni del CTU nell’accertamento tecnico preventivo

Nel corso del tempo, la disciplina dell’accertamento tecnico preventivo è stata affinata dal legislatore, anche sulla scorta di alcune pronunce della Corte Costituzionale.

In particolare, è stata ammessa la possibilità di svolgere l’ATP anche sulla persona del richiedente o, ove vi sia consenso, sula persona nei cui confronti è diretta l’istanza.

Inoltre, dopo la novella legislativa in vigore dal 2006, l’accertamento tecnico preventivo può anche comprendere valutazioni del CTU sulle cause e sui danni provocati dall’evento sul bene oggetto di accertamento.

L’accertamento preventivo sui crediti ex art. 696 bis

Un’altra novità introdotta dalla novella del 2005 è la possibilità di esperire la consulenza tecnica preventiva anche in assenza di pericolo di dispersione della prova, per l’accertamento e la determinazione di crediti derivanti da fatto illecito o dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali (art. 696-bis c.p.c.).

In tal caso, al consulente è demandato anche l’esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.

Vedi tutti gli articoli di diritto civile

assicurazione inail studenti e docenti

Assicurazione Inail studenti e docenti: cosa copre L'Inail ha prorogato l'assicurazione gratuita per studenti e docenti delle scuole statali e non anche per l'anno scolastico 2024-2025. Vediamo quali tutele sono comprese

Assicurazione INAIL studenti e docenti 2024-2025

Prorogata  anche per l’anno scolastico 2024-2025 l’assicurazione Inail per studenti e docenti.

Lo ha stabilito l’articolo 9 del DL n. 113/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024.

Della proroga si è occupata anche la Direzione Centrale dell’INAIL nella circolare del 14 agosto 2024.

La tutela riguarda gli studenti e il personale appartenenza al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e di quella superiore.

Attività protette dall’assicurazione INAIL

Sono attività coperte dall’assicurazione Inail quelle di insegnamento e di apprendimento. La tutela riguarda gli eventi lesivi che si verificano per finalità lavorative anche qualora non siano collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata. Unico limite il rischio elettivo.

I soggetti sono quindi assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che si manifestano nei luoghi di svolgimento delle attività didattiche, di laboratorio e nelle loro pertinenze. La tutela riguarda le attività interne ed esterne come viaggi, visite, uscite didattiche emissioni senza limite di orario purché organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelli complementari, preliminari e accessorie all’insegnamento. Il personale docente è tutelato anche contro gli infortuni in itinere.

Assicurazione INAIL: nessun adempimento per le scuole statali

La circolare precisa che per l’operatività della tutela assicurativa le scuole e gli istituti d’istruzione non sono tenuti ad alcun tipo di adempimento. Il soggetto assicurante non deve versare il premio, ma ha solo l’obbligo di rimborsare l’Inail per le prestazioni eventualmente erogate ai soggetti infortunati.

Importo premio studenti scuole non statali

Per la copertura assicurativa Inail degli studenti delle scuole non statali è previsto invece il pagamento del premio che, a decorrere dal 1° luglio 2024, è pari a Euro 10,40.

L’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024 risulta invece di Euro 10,05 dopo la rivalutazione disposta del decreto del Ministero del Lavoro n. 114 del 5 luglio 2024.

iva e accise

Iva e accise dal 1° ottobre al tribunale UE Il Tribunale dell'Unione europea diventa competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in sei materie specifiche tra cui Iva e accise

Tribunale UE nuove competenze

Iva e accise sono tra le materie che il tribunale dell’Unione europea sarà competente a conoscere dal prossimo ottobre. L’attuazione di tale trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al tribunale si inserisce nel solco della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea e riguarderà le questioni pregiudiziali sollevate a partire dal 1º ottobre 2024.

Una modifica sostanziale dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicata il 12 agosto 2024 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che entrerà in vigore il 1º settembre.

La modifica sarà applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Sei materie specifiche

Tale trasferimento riguarda sei materie specifiche: il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

La modifica dello statuto prevede peraltro un’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni a partire dal 1º settembre 2024.

Obiettivi della riforma

La riforma mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore pregiudiziale e a consentirle di continuare a svolgere, in tempi ragionevoli, il compito assegnatole: garantire il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati.

Nel 2001 gli autori del trattato di Nizza avevano previsto la possibilità di un coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di talune domande di pronuncia pregiudiziale, senza che, da allora, lo statuto venisse adattato a tal fine. Tuttavia, negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento strutturale e significativo del contenzioso. Tale evoluzione è stata accompagnata da un aumento della complessità e della delicatezza delle cause riguardanti, in particolare, questioni di natura costituzionale o collegate ai diritti fondamentali.

La riforma consentirà alla Corte di giustizia di concentrarsi sui suoi compiti di tutela e rafforzamento dell’unità e coerenza del diritto dell’Unione.

Da parte sua, il Tribunale è in grado di assorbire tale carico di lavoro supplementare e tratterà le questioni pregiudiziali che gli saranno trasmesse in modo da offrire ai giudici nazionali e agli interessati le stesse garanzie applicate dalla Corte di giustizia.

Le tre parti della riforma

La riforma si articola sostanzialmente in tre parti, le cui grandi linee sono:

Trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale

La prima parte della riforma riguarda il trasferimento della competenza a pronunciarsi in materia pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, il quale è dotato di due giudici per Stato membro. Per motivi di certezza del diritto, il trasferimento riguarda solo sei materie chiaramente circoscritte, sufficientemente distinguibili da altre materie e che hanno consentito lo sviluppo di una consistente giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sviluppi applicabili a tutte le cause pregiudiziali

Una seconda parte della riforma comporta due evoluzioni previste dal regolamento di modifica dello statuto, che si applicheranno a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, indipendentemente dalla materia interessata e dalla questione del loro eventuale trasferimento al Tribunale.

In primo luogo, come già avviene per tutti gli Stati membri e per la Commissione, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale saranno d’ora in poi notificate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea affinché essi possano determinare se abbiano un interesse particolare nelle questioni sollevate e se intendano, di conseguenza, esercitare il loro diritto di depositare memorie od osservazioni scritte.

In secondo luogo, per rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento pregiudiziale e consentire una migliore comprensione delle decisioni pronunciate dalla Corte e dal Tribunale, si prevede che, in tutte le cause pregiudiziali, le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato di cui all’articolo 23 dello statuto siano pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa, a meno che detto interessato non si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni.

Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni

La terza parte della riforma mira a preservare l’efficacia del procedimento di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale, visto l’elevato numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia. Per consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano importanti questioni di diritto, la procedura di Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione è estesa ad altre decisioni emesse dal Tribunale. La procedura di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia riguarda le impugnazioni in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente di un organo o organismo dell’Unione, e poi da parte del Tribunale. Attualmente tale procedura riguarda le decisioni emesse da quattro commissioni di ricorso, menzionate nell’articolo 58 bis dello statuto, e successivamente contestate dinanzi al Tribunale. Con la modifica dello statuto che entrerà in vigore il 1º settembre, sei nuove commissioni di ricorso indipendenti si aggiungono alle quattro attuali, portando il loro numero totale a dieci.

Le estensioni della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni si applicheranno a decorrere dal 1º settembre 2024.

processo penale telematico

Processo penale telematico: nuove regole dal 30 settembre Processo penale telematico: dal 30 settembre in vigore le nuove specifiche tecniche per il deposito di atti e allegati

Dal 30 settembre efficaci le nuove specifiche tecniche

Novità in arrivo per il processo penale telematico. Emanate le specifiche tecniche previste dal comma 1 dell’art. 34 del DM n. 44/201, modificato dal DM n. 217/2023.

Il testo contiene 31 articoli, di questi gli articoli 15, 18, e 19 riguardano nello specifico il processo penale.

Processo penale telematico: requisiti dell’atto penale

L’articolo 15 delle specifiche tecniche prevede che l’atto penale da depositare in formato documento informatico debba essere in possesso di determinati requisiti. Esso deve essere:

  1. in formato PDF o PDF/A;
  2. privo di elementi attivi;
  3. il risultato della trasformazione di un documento testuale senza limiti per le operazioni di selezione e di copia di parti. Inammissibile la scansione di immagini;
  4. sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna;
  5. privo di protezione da password.

Per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è permessa la scansione di un documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 DPI.

Il documento ha la struttura PAd-ES-BES o PAd-ES Part 3 o CAdES-BES.

Le firme digitali o elettroniche certificate vanno apposte nella modalità “firme elettroniche indipendenti” o parallele. Ogni soggetto deve quindi firmare il medesimo documento con propria chiave privata senza che rilevi l’ordine di apposizione.

Portale notizie di reato: trasmissione degli atti

Gli atti e i documenti da trasmettere in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria relativi a notizie di reato avviene attraverso il PNR a cui si accede dall’indirizzo https://portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home. 

L’art. 18 al comma 2 descrive la procedura di abilitazione dei referenti interni agli uffici del PM.

Il comma 3 descrive la procedura di abilitazione dei referenti del PNR degli uffici fonte.

Il comma 4 infine descrive la procedura di abilitazione degli operatori degli uffici fonte.

Gli atti in forma di documento informatico devono rispettare i requisiti sopra indicati nell’articolo 15, mentre gli allegati possono essere inviati nei formati indicati nell’articolo 16, validi anche per il processo civile.

Previsto un meccanismo di generazione della ricevuta di accettazione e la possibilità di visionare lo stato della comunicazione, come dettagliato dai commi 13 e 14 dell’articolo 18.

Trasmissione atti da parte di avvocati e praticanti

L’articolo 19 disciplina le modalità di trasmissione degli atti da parte dei soggetti abilitati esterni al procedimento penale. Devono intendersi come soggetti esterni coloro che sono iscritti al ReGIndE e che sono avvocati, praticanti a abilitati, avvocati di enti pubblici e funzionari di enti pubblici, questi ultimi limitatamente a coloro che appartengono all’Avvocatura di Stato.

Questi soggetti possono trasmettere gli atti in forma di documenti informatico (art. 15) e gli allegati nei formati indicati dall’articolo 16 mediante il PDP, a cui si accede dal seguente indirizzo https://pst.giustizia.it tramite l’area riservata.

La dimensione massima di ogni deposito relativa ad atti e allegati e di 60 MB per ogni file con un massimo di 600 MB per il deposito complessivo.

Processo penale telematico: esiti del deposito

Conclusa la trasmissione dell’atto nel rispetto dei requisiti indicati dai commi 3, 4, 5 e 6 di cui all’art. 19 il PDP, una volta conclusa la procedura, genera la ricevuta di accettazione del deposito, scaricabile in formato PDF e comunque a disposizione del difensore sul PDP.

Il difensore può verificare inoltre lo stato del deposito dalla sezione “consultazione depositi.”

Il deposito può restituire diversi esiti: inviato, in transito, accettato, in verifica, rifiutato, errore tecnico, in questi ultimi tre casi il sistema comunica che si è verificata un’anomalia bloccante.

Qualora sia necessario provvedere a un nuovo deposito il difensore viene informato tramite il messaggio di stato del deposito.

amministratore condominio

Amministratore condominio: deve fornire le credenziali del sito web Il tribunale di Ivrea si sofferma sul corretto adempimento da parte dell'amministratore di condominio dell'obbligo di rendicontazione

Credenziali web del condominio

L’amministratore è tenuto a fornire le credenziali del sito web del condominio, poiché i condomini hanno diritto di visionare i documenti ed estrarne copia in tempi ragionevoli. Lo ha  precisato il tribunale di Ivrea con la sentenza n. 917/2024.

La vicenda

Con ricorso ex art. 633 c.p.c. una condomina trascinava in giudizio il proprio condominio chiedendo al tribunale di ingiungere all’amministratore la consegna dei registri della contabilità condominiale e gli estratti conto del conto corrente condominiale a partire dal 2019. Il tribunale con decreto ingiuntivo ingiungeva la consegna di detta documentazione e l’amministratore spiegava opposizione sostenendo di aver convocato l’assemblea informando i condomini con fascicoletto esplicativo della contabilità e della gestione tenuta sino ad allora e di avere messo a disposizione le c.d. “pezze giustificative” previo appuntamento per tutti i 5 giorni precedenti l’assemblea condominiale.

L’opposizione

Per cui, parte attrice, previo deposito integrale della documentazione richiesta con li d.i. opposto in sede di citazione, evidenziava l’operato intellegibile dell’amministratore improntato alla massima trasparenza chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso. Evidenziava, infatti, come la richiesta di ostensione della documentazione condominiale, da parte della condomina fosse generica e non circostanziata e in ogni caso non giustificata dal momento che tutta la documentazione era visibile tramite l’accesso al sito internet del Condominio, senza intermediazione dell’amministratore.
Sotto distinto ma connesso profilo parte attrice lamentava il fatto che non sussistesse in capo al condomino il diritto di ricevere copia (ovvero trasmissione della documentazione) quanto piuttosto uno speculare diritto di prendere visione e che, dunque, il geometra non poteva essere considerato inadempiente.
Parte attrice chiedeva, quindi, conclusivamente la revoca del d.i. opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta la condomina chiedeva che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, stante li deposito della documentazione ingiunta. In punto fattuale, ad ogni modo evidenziava come solo successivamente alla notifica del d.i., l’amministratore avesse comunicato le credenziali per l’accesso all’area web riservata del condominio.

La decisione

Il tribunale, dà preliminarmente atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto della produzione in giudizio di tutta la documentazione richiesta in sede di ingiunzione. Tuttavia, afferma che se scrutinata nel merito, la domanda dell’amministratore sarebbe stata senz’altro infondata.

La documentazione richiesta infatti non era mai stata formalmente messa in disponibilità della condomina nè dai documenti in atti risultava che le password e le credenziali di accesso che erano stampigliate nelle lettere di convocazioni fossero da utilizzare per accedere al sito condominiale e ciò anche a tacere del fatto che le stesse risultavano incomplete e dunque non funzionanti. Peraltro, le stesse lettere di convocazioni “enunciano e fanno chiaramente intendere che l’ostensione fosse subordinata all’appuntamento con l’amministratore e che, dunque, non vi era facoltà di accesso illimitato alla documentazione archiviata in cloud da parte dei condomini”. In ogni caso, evidenzia ancora il giudice, le credenziali sono state consegnate dall’allora amministratore solo dopo la notifica del d.i. opposto.

L’obbligo di rendicontazione

Riguardo alle modalità attraverso le quali si ritiene che “tale obbligo di rendicontazione risulti adempiuto – rammenta quindi il tribunale – la giurisprudenza ha chiarito che ciascun condominio ha questo diritto di ostensione, ovvero di prendere visione dei documenti di rilievo ed estrarre copia, senza condizionare l’esercizio a determinate tempistiche, ancorché ragionevolmente si debba ritenere che lo stesso vada evaso in tempi ragionevoli (e tre-quattro mesi, come nel caso di specie, non appaiono un tempo ragionevole).

Ciò posto è evidente, conclude il giudicante, “che se vi fosse stata reale intenzione di rendere visibile sin da subito la documentazione richiesta dalla signora sarebbe stato agevole per l’amministratore di Condominio indicare e rammentare le password, le credenziali e il c.d. PID onde consentire la presa visione dei documenti in cloud, ma ciò non è avvenuto”.

Allegati

pagamenti avvisi bonari

Avvisi bonari: dal 1° settembre il fisco batte cassa Pagamenti avvisi bonari: dal 1° settembre ripartono le notifiche, il 4 settembre invece scadono i termini sospensivi

Pagamenti avvisi bonari: notifiche dal 1° settembre

Pagamenti avvisi bonari alle porte. Dal 1° settembre ripartono le notifiche delle comunicazioni delle irregolarità e dei risultati dei controlli formali.

Il Decreto legislativo n. 1/2024

Lo prevede il decreto legislativo n. 1/2024 sulla razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Il testo, pubblicato sulla GU il 12/01/2024, però ha anche:

  • semplificato la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e i pensionati;
  • esteso il modello della dichiarazione dei redditi semplificato, previsto finora per le persone fisiche, a tutti coloro che non sono titolari di partita Iva;
  • eliminato la certificazione unica per i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio;
  • modificato la scadenza per i versamenti rateali delle imposte;
  • semplificato i modelli per le dichiarazioni IVA e IRAP e le dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta;
  • semplificato gli adempimenti tecnici relativi ai trasferimenti immobiliari.

Pagamento avvisi bonari: sospensione degli invii

L’articolo 10 del dlgs n. 1/2024 prevede che, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, la sospensione dellinvio dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre di determinati atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta nello specifico:

  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (art. 36 bis DPR n. 600/1973 e art 54 bis DPR n. 633/1972);
  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli formali (8 art. 36 ter DPR n. 600/1973);
  • delle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 co. 412 della legge n. 311/2004);
  • inviti all’adempimento (art. 1 commi 634-636 legge n. 190/2014).

Casi di indifferibilità e urgenza

La norma contempla un’eccezione alla sospensione delle notifiche degli atti indicati nei casi di indifferibilità e urgenza. Sulla questione è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2024. Nel documento l’Agenzia ha chiarito che costituiscono casi di indifferibilità e urgenza quelli che richiedono una deroga al regime ordinario sulla sospensione. Nello specifico la sospensione non si applica nelle seguenti ipotesi:

  • quando sussiste un pericolo per la riscossione (mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto che pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza in materia di riscossione con il rischio di pregiudicare il recupero delle somme);
  • quando l’invio riguarda la comunicazione di atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (art. 311 c.p.p);
  • quando l’invio riguarda la comunicazione di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione al passivo.

Leggi anche Stop comunicazioni del fisco ad agosto e dicembre

Sospensione: effetti negativi scongiurati

Per scongiurare gli effetti negativi che sarebbero potuti derivare dalla sospensione estiva delle notifiche l’Agenzia delle Entrate a giugno e luglio ha condensato l’invio degli atti. Il tutto a discapito degli studi professionali proprio nel periodo di ulteriori e importanti scadenze fiscali.

Pagamento avvisi bonari dal 5 settembre

Se dal 1° settembre ripartono le notifiche dal 5 settembre ripartono i pagamenti degli avvisi bonari. Lo prevede il co. 17 dell’art. 7 quater del dl. n. 193/2016, che prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di 30 giorni per il pagamento delle somme che il contribuente deve versare, perché risultanti dai controlli automatici, formali e dalle liquidazioni delle imposte dei redditi soggetti a tassazione separata.

oblio oncologico

Oblio oncologico: le faq del Garante Oblio oncologico: dal Garante Privacy informazioni utili e indicazioni per cittadini e imprese sul diritto introdotto dalla legge n. 193/2023

Oblio oncologico, cos’è

Che cos’è il diritto all’oblio oncologico? Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni? Una persona clinicamente guarita può adottare un bambino? A queste e ad altre domande rispondono le FAQ pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Le faq del Garante

L’obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche.

Il documento, pubblicato nella newsletter del 9 agosto 2024, oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Le FAQ sull’oblio oncologico insieme ad un’utile scheda in materia sono consultabili sul sito internet del Garante privacy.

Cosa stabilisce la legge sull’oblio oncologico

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr.

Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.

La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

 

Leggi anche Articolo di stampa e diritto all’oblio

ius scholae

Ius scholae: cos’è e perché se ne parla Ius scholae: il dibattito è ancora aperto sul criterio di attribuzione della cittadinanza legato al percorso di studio e di formazione dello straniero

Ius scholae al centro del dibattito

Lo ius scholae è di nuovo al centro del dibattito politico. Il segretario di Forza Italia, nonché Ministro degli Esteri Tajani ribadisce la sua apertura agli immigrati e al riconoscimento della cittadinanza in base al criterio dello ius scholae. L’intenzione è quella di presentare la propria proposta di legge in autunno. Le proposte di legge presentate negli ultimi anni sull’argomento però non mancano.

Quella che incontra il maggior favore pare essere quella della senatrice Malpezzi.

Vediamo che cosa prevede e come i cittadini stranieri, al momento, possono acquisire la cittadinanza italiana.

Ius scholae: entro 12 anni e con 5 anni di studi

Per tale proposta, lo straniero può acquisire la cittadinanza italiana se vengono soddisfatte precise condizioni.

Lo straniero deve:

  • essere nato in Italia o deve avervi fatto ingresso entro i 12 anni di età;
  • risiedere legalmente nel nostro Paese;
  • aver frequentato regolarmente per almeno 5 anni uno o più cicli di istruzione scolastica o di formazione professionale.

Il disegno di legge si ispira a una proposta di legge che era stata presentata da Laura Boldrini e che prevedeva anche lo ius soli, con l’obiettivo di riconoscere la cittadinanza ai nati sul suolo italiano.

Ius scholae: le ragioni della proposta

Il riconoscimento della cittadinanza ai bambini e agli adolescenti stranieri si pone l’obiettivo di scongiurare fenomeni di discriminazione e vulnerabilità. Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana limita il senso di appartenenza dei giovani stranieri sia al territorio che alle comunità con riflessi negativi sulla socialità e l’integrazione.

Cittadinanza: come si acquista oggi

Lo ius scholae, se diventasse legge, si andrebbe ad aggiungere ai criteri contenuti nella legge n. 91/1992 per l’acquisizione della cittadinanza.

Al momento infatti la cittadinanza si acquista in  modi diversi: per naturalizzazione, matrimonio e nascita, per discendenza.

  • Cittadinanza per naturalizzazione: è concessa dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia allo straniero maggiore di età.
  • Cittadinanza per matrimonio: si acquisisce dopo due anni di residenza dal matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana.
  • Cittadinanza per nascita: riguarda coloro che nascono da padre o madre che abbiano la cittadinanza italiana. Il minore che nasce in Italia da cittadini stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Lo stesso deve infatti dichiarare la volontà di acquisire la cittadinanza italiana dopo il compimento della maggiore età a condizione che abbia risieduto in Italia legalmente e in modo continuativo.
  • Cittadinanza per discendenza (ius sanguinis): si acquista quando uno dei due genitori è cittadino italiano.

Ius soli: tentativi di riforma falliti

Lo ius soli rappresenta un ulteriore criterio di acquisizione della cittadinanza basato sulla nascita sul suolo italiano. Negli anni tuttavia le proposte di legge che lo hanno promosso sono naufragate. Lo ius soli è un criterio che, nonostante le declinazioni più o meno temperate rispetto a quello “puro” non viene preso in considerazione quando si presenta la necessità di riformare la legge vigente.

processo civile telematico

Processo civile telematico: nuove regole dal 30 settembre Il processo civile telematico si aggiorna: deposito libero di file, pignoramenti via pec, più spazio per la busta telematica. Le nuove regole in un provvedimento del Mingiustizia

Cambiano le regole del Processo civile telematico

Nuove regole per il processo civile telematico. Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il  Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024 ha emanato nuove specifiche tecniche che riguardano il processo civile telematico e che entreranno in vigore da lunedì 30 settembre 2024.

Specifiche processo civile telematico: fonte

Le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico attuano le previsioni contenute nell’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 contenente il regolamento delle regole tecniche per l’adozione, anche nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Depositi telematici di audio e video

Da fine settembre i soggetti autorizzati potranno allegare agli atti depositati telematicamente anche i documenti informatici in formato:

  • audio (.mp3; .flac, .raw; .wav; .aiff; .aife);
  • video (.mp4;. .m4v; .mov; .mpg; .mpeg; .avi);
  • testo (.pdf; .rtf; txt);
  • ipertesto (.xml; .html);
  • posta elettronica (.eml; msg);
  • compresso (.zip; .rar; .arj);
  • immagini (.jpg; .jpeg; .tif; .gif;.dcm).

Busta telematica più grande

La busta telematica raddoppia le dimensioni. Da 30 Mb si passerà quindi a 6o Mb. In questo modo si eviteranno i depositi multipli spesso necessari a causa delle dimensioni dei file.

Depositi telematici: accettazione automatica

Quando gli addetti provvederanno al deposito telematico si attiverà una procedura di accettazione automatizzata. Grazie ad alcuni controlli preliminari il sistema sarà in grado di segnalare la presenza di eventuali problemi suddivisi in tre distinte categorie:

  • Warn: segnalazione che non blocca la procedura;
  • Error: anomalia che blocca il deposito e che richiede l’intervento della cancelleria;
  • Fatal: anomalia che blocca il procedimento e che rappresenta un’anomalia non gestibile o  non gestita.

Sul deposito telematico leggi anche questa interessante nota alla Cassazione n. 16552/2024 “Pec non funzionante: nuovo deposito entro 20 giorni.”

Processo civile telematico: notifica UNEP

Gli avvocati potranno chiedere all’UNEP di provvedere alla notifica telematica a mezzo pec nei confronti del destinatario, semplificando così la procedura di notifica.

Notifica via pec e deposito della relativa prova

Gli avvocati che effettueranno le notifiche a mezzo pec dovranno provvedere poi al deposito dei documenti che dimostrano l’avvenuta operazione depositando l’atto, la ricevuta di consegna e quella di accettazione.

Richiesta copie di atti e documenti

I soggetti non abilitati potranno chiedere il rilascio di copia di atti e documenti per mezzo di un servizio disponibile nel punto  di accesso e sul PST. In questo modo il soggetto interessato potrà individuare il documento o l’atto, pagare e inviare infine la richiesta effettiva della copia. Sarà possibile anche richiedere copie di diverso tipo e in diversi formati alla cancelleria.

L’impossibilità di evadere la richiesta verrà comunicata al richiedente in modo automatico.

Rilascio di copie di atti e documenti

La copia informatica di atti e documenti verrà inviata al richiedente come allegato di un messaggio di posta elettronica certificata.

Attestazione di conformità su documento separato

Nei casi in cui sarà necessario attestare la conformità di una copia informatica l’attestazione andrà inserita in un documento in formato PDF che dovrà contenere la descrizione sintetica del documento e il nome del file. Il soggetto che compirà l’attestazione di conformità lo dovrà quindi firmare con firma digitale o elettronica qualifica.

Leggi anche Il processo telematico non è pronto per audio e video

pensione anticipata contributiva

Pensione anticipata contributiva Pensione anticipata contributiva: come uscire dal mondo del lavoro in anticipo in presenza dei requisiti richiesti dalla legge di bilancio 2024

Cos’è la pensione anticipata contributiva

La pensione anticipata contributiva consente al lavoratore di uscire dal mondo del lavoro in anticipo e di andare quindi in pensione prima del tempo previsto in via ordinaria. La legge di bilancio n. 213/2023 per l’anno 2024 ha aggiornato i requisiti necessari per potervi accedere, rendendoli più stringenti anche rispetto a quelli previsti dalla legge Fornero. Il legislatore tende in questo modo a scoraggiare l’uscita dal lavoro in via anticipata.

Pensione anticipata contributiva: requisiti

Hanno diritto alla pensione anticipata i lavoratori in possesso del requisito contributivo puro. Si tratta nello specifico di quei lavoratori che:

  • hanno iniziato a lavorare a decorrere dal 1° gennaio 1996;
  • hanno 20 anni di contributi versati (esclusi quelli figurativi);
  • hanno compiuto almeno 64 anni di età.

Grazie a questo istituto i lavoratori possono andare in pensione 3 anni prima rispetto ai 67 anni richiesti dalla legge per poter accedere alla pensione di vecchiaia e con anni di contributi dimezzati. La pensione anticipata ordinaria richiedere infatti ai lavoratori uomini il versamento di 42 anni e 10 mesi di contribuiti, alle lavoratrici donne invece 41 anni e 10 mesi di contributi versati.

Soglie di trattamento della pensione anticipata contributiva

Il comma 125 dell’articolo 1 della legge di bilancio n. 213/2023 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la soglia minima e massima di trattamento relative alla pensione anticipata contributiva. Informazioni di dettaglio sulla pensione anticipata sono contenute nella circolare INPS n. 46 del 13 marzo 2024.

Soglia minima

Per quanto riguarda la soglia minima di trattamento la legge di bilancio stabilisce che essa deve essere almeno 3 volte la misura dell’assegno sociale, che per il 2024 è di Euro 534,41. La soglia scende a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con due o più figli.

Queste quindi le soglie minime di importo:

  • 3 volte l’assegno sociale per la generalità dei lavoratori: Euro 1.603,33 euro lordi al mese;
  • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio: Euro 1.469,25 lordi al mese;
  • 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con due o più figli: Euro 1.389, 47 lordi al mese.

Soglia massima

Fino alla maturazione dei requisiti che la legge richiede per la pensione di vecchiaia la pensione anticipata non può superare l’importo massimo mensile pari a 5 volte il trattamento minimo di pensione INPS stabilito per ogni anno che per il 2024 è di Euro 2.993,05. Questo tetto massimo vale fino alla maturazione dell’età richiesta dalla legge per la pensione ordinaria ossia 67 anni fino al 31.12.2026.

Finestra di 3 mesi

Una volta che il lavoratore abbia raggiunto i restituiti per la pensione anticipata contributiva dovrà aspettare comunque tre mesi prima di vedersi erogare la pensione.

Sistema contributivo e Gestione separata INPS

I lavoratori che hanno contributi versati al 31.12.1995 e che optano il computo presso la Gestione Separata previsto dall’art. 3 del DM n. 282/1996 possono accedere anch’essi alla pensione anticipata.

Chi opta per questo computo vede accreditarsi tutti contributi, anche di altre casse, presso la Gestione Separata. Anche in questo caso la pensione viene ricalcolata per intero con il sistema contributivo.

Per poter esercitare questa facoltà il lavoratore deve avere:

  • almeno 15 anni di contributi versati e di questi, almeno 5 devono essere stati versati dal 1.01.1996;
  • meno di 18 anni di contributi, con un minimo di uno, al 31.12.995 e almeno un mese di contributi presso la Gestione Separata.

I contributi versati presso le casse previdenziali dei professionisti non rilevano ai fini del calcolo.

 

Leggi anche Pensione anticipata e di vecchiaia: come ottenere l’assegno