Tardiva comunicazione a Enea: non si decade dalle detrazioni La Cassazione torna a pronunciarsi sulla decadenza dai benefici fiscali causati dalla tardiva comunicazione a Enea

Tardiva comunicazione a Enea e decadenza detrazioni energetiche

La tardiva comunicazione a Enea non determina la decadenza dalle detrazioni energetiche. Lo ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza n. 19309/2024. Con questa pronuncia la Corte si allinea alla precedente sentenza n. 7657/2024 e si oppone all’orientamento contenuto nell’ordinanza n.15178/2024, che invece ritiene causa di decadenza per la detrazione fiscale energetica l’omessa comunicazione a ENEA.

Detrazioni energetiche perse: comunicazione tardiva a ENEA

Un contribuente riceve una cartella con cui l’Agenzia delle Entrate vuole recuperare le spese sostenute per il risparmio energetico come indicate nella dichiarazione dei redditi del 2010 e sostenute nel 2008 e nel 2009.

Per l’Agenzia il contribuente ha perso le detrazioni fiscali a causa della tardiva comunicazione dell’attestato di certificazione energetica e della scheda informativa a ENEA, effettuata nel 2014.

Il difetto di comunicazione non provoca la decadenza

Il contribuente impugna la cartella, affermando che il difetto di comunicazione a ENEA non comporta la decadenza dal beneficio fiscale previsto.

La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso. L’Agenzia delle Entrate però impugna la decisione e la Commissione tributaria regionale accoglie il gravame.

Il contribuente soccombente a questo punto impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la decisione in relazione alla spettanza della detrazione fiscale che spetterebbe anche se la comunicazione a ENEA dell’attestato di certificazione e della scheda informativa dei lavori effettuati viene effettuata in ritardo.

La comunicazione a ENEA ha finalità statistiche

La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di impugnazione sollevato dal ricorrente e cassa la decisione. La Cassazione ricorda di aver affermato nella sentenza n. 7657/2024 il seguente principio: in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da uninterpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.” 

Decadenza non prevista dalla normativa primaria o secondaria

La decadenza dal beneficio fiscale non si può ricavare dalla normativa primaria così come dalla normativa secondaria. Nessuna delle due prevede infatti la decadenza espressa dal beneficio in caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati dei lavori a ENEA. Detta comunicazione ha solo finalità statistiche, non è un requisito necessario richiesto dalla legge per il riconoscimento dell’agevolazione.

Ai fini della detrazione fiscale l’Agenzia deve verificare che i lavori per il risparmio energetico siano stati eseguiti effettivamente e che degli stessi il contribuente fornisca piena prova.

 

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Allegati

cedolino pensione

Cedolino pensione: le novità di settembre 2024 Cedolino pensione: con il comunicato del 19 agosto 2024 l’INPS fornisce informazioni importanti su trattenute, conguagli e pagamento

Cedolino pensione settembre 2024

Novità per il cedolino della pensione relativo al mese di settembre 2024. Con un comunicato del 19 agosto 2024 l’INPS fornisce importanti informazioni sulle date di pagamento, sulle trattenute fiscali e sui conguagli.

Cos’è il cedolino pensione

Il cedolino della pensione è il documento che permette di controllare l’importo mensile che l’INPS eroga a titolo di pensione e le ragioni per le quali può subire delle modifiche.

Pagamento 2 settembre 2024

l’INPS pagherà la pensione del mese di settembre 2024 con la valuta del 2 settembre. La pensione va in pagamento infatti il primo giorno bancabile del mese, fatta eccezione per il mese di gennaio. Il 1° settembre 2024 cade di domenica, per cui il primo giorno bancabile, utile per il pagamento, è lunedì 2 settembre 2024.

Trattenute fiscali: conguaglio 2023 e 2024

Alla fine del 2023 l’INPS ha effettuato il controllo di tutte le ritenute fiscali che sono state applicate alle pensioni nel 2023. Attraverso questo controllo l’INPS ha verificato se è stata trattenuta la giusta quantità di tasse.

Nel caso in cui siano state trattenute poche tasse, ossia se le tasse dovute dopo i controlli sono risultate inferiori a quelle dovute, l’INPS procede con la richiesta  della differenza.

Se nel 2023 le ritenute applicate su base mensile sono risultate inferiori al quantum dovuto annualmente, l’INPS ha provveduto al recupero, applicando le trattenute sulla pensione a partire dai mesi di gennaio e febbraio 2024. Se non è stato possibile recuperare tutto l’importo nei primi due mesi, perché i  ratei pensionistici di questi mesi sono risultati insufficienti per procedere al recupero, le trattenute continueranno fino al saldo definitivo del debito.

Eccezioni alla regola

Questa regola però subisce delle eccezioni, nei seguenti casi:

  • Se la pensione annuale è bassa, ovvero non supera i 18.000 euro e il debito dopo il conguaglio ammonta a più di 100 euro di tasse, si potrà pagare in rate più comode fino al mese di novembre.
  • Altre tasse, come le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo.
  • Alcune pensioni, infine, come quelle per l’invalidità civile o gli assegni sociali, sono esenti da tasse.

Mancata dichiarazione dei redditi

Chi ha una pensione legata al reddito e non ha ancora comunicato i redditi del 2020, rischia di perdere parte della pensione o di dover restituire quanto percepito in più.

I pensionati che non hanno ancora comunicato i propri dati reddituali del 2020 subiranno una trattenuta del 5% sui ratei della pensione di agosto e settembre, in base all’importo di quella percepita nel mese di luglio 2024. Questi soggetti devono comunicare i propri dati reddituali entro il 15 settembre 2024.

In caso di mancato invio dei dati richiesti l’INPS provvederà a revocare gli importi pensionistici dovuti e legati ai redditi del 2020.

Nel caso in cui le pensioni siano quelle dovute ai superstiti l’INPS procederà ad applicare la soglia massima di abbattimento dell’importo pensionistico dovuto (art. 1 comma 41 legge n. 335/1995). Fatta questa operazione l’INPS procederà al calcolo e al recupero degli importi non dovuti.

Assistenza fiscale: conguagli

Cosa succede a settembre con il modello 730? A settembre l’INPS controllerà tutti i dati delle dichiarazioni dei redditi (modello 730) di tutti i pensionati che lo hanno scelto per gestire il conguaglio fiscale, se i flussi sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

  • A chi ha pagato più tasse del dovuto, l’INPS procederà al rimborso sulla pensione di settembre.
  • A chi invece risulta a debito per il pagamento delle tasse, l’INPS applicherà la relativa trattenuta sulla pensione di settembre.

 

Scopri che cos’è il Certificato di pensione INPS (ObisM)

incentivi assunzioni

Incentivi assunzioni: giovani, donne e ZES dal 1° settembre 2024 Incentivi assunzioni: dal 1° settembre 2024 partono gli incentivi fiscali per le assunzioni under 35, donne e lavoratori della ZES unica

Incentivi assunzioni dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 partono gli incentivi per le assunzioni di giovani, donne svantaggiate e lavoratori della ZES Unica. Gli sgravi avranno validità fino al 31 dicembre 2025.

Per tutte e tre le misure spetterà a un decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concreto con il ministro dell’Economia e delle finanze, definire in che modo verranno attuati gli esoneri contributivi. Il bonus giovani e ZES richiedono inoltre l’autorizzazione della Commissione Europea. Il bonus donne svantaggiate invece deve essere coerente con l’Accordo del partenariato 2021-2027 e con gli obiettivi del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Incentivi assunzioni: il decreto coesione

La fonte di questi incentivi è il  (convertito con modifiche dalla legge n. 95/2024), che li disciplina agli articoli 22 (bonus giovani) 23 (bonus donne) e 24 (bonus ZES Unica – Zona economica speciale per il Mezzogiorno).

Vediamo come funzionano nel dettaglio e chi ne potrà beneficiare.

Leggi anche “Decreto coesione: in vigore dal 7 luglio” per scoprire le altre misure dedicate al Sud d’Italia

Bonus Giovani: incentivo assunzione under 35

Il bonus giovani è un incentivo alle assunzioni previsto per i datori di lavoro privati. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. I datori che vogliono beneficare di questa agevolazione devono assumere a tempo indeterminato giovani impiegati e operai al loro primo impiego stabile, che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. Il bonus giovani si applica anche quando i contratti a tempo determinato si trasformano in contratti a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo della durata massima di 24 mesi. Il bonus copre la totalità dei contributi dovuti dal datore (ad eccezione dei premi e dei contributi INAIL) fino all’importo massimo di 500 euro. Detto importo sale a 650 euro se l’assunzione avviene nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus donne in difficoltà

Il secondo incentivo assunzioni decorrente dal 1° settembre 2024 riguarda le donne. Lo sgravio viene applicato ai datori di lavori privati. Come per il bonus precedente, l’incentivo non riguarda il lavoro domestico e i contratti di apprendistato. Per poter beneficiare di questo incentivo i datori di lavoro devono assumere donne di ogni età che non hanno un impiego retribuito regolarmente da un minimo di sei mesi nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno. Anche in questo caso l’incentivo consiste nella copertura totale dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL) per la durata massima  di 24 mesi, nel limite dell’importo mensile di 650,00 euro. Le assunzioni devono determinare anche un incremento occupazionale.

ZES unica per il Mezzogiorno

Il terzo incentivo assunzioni in arrivo riguarda i datori di lavoro privati che hanno un numero massimo di 10 dipendenti. Le assunzioni devono riguardare soggetti disoccupati da almeno 24 mesi con un’età minima di 35 anni. I dipendenti assunti devono avere una qualifica di operai o di impiegati e l’assunzione deve essere effettuata presso una sede o una unità produttiva presente in una delle Regioni del Mezzogiorno comprese nella ZES Unica.

Come previsto per gli altri due incentivi, i datori beneficiano di uno sgravio contributivo del 100% (esclusi premi e contributi INAIL) per una durata massima di 24 mesi. Il limite mensile di importo dello sgravio è di 650 euro nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

mobbing punito come stalking

Mobbing punito come stalking Mobbing punito come stalking se il superiore mortifica il sottoposto e lo stesso è costretto a cambiare abitudini e accusa uno stato d’ansia

Mobbing come stalking, la sentenza della Cassazione

Il mobbing va punito come stalking se il professore tiene condotte reiterate e sconvenienti nei confronti delle specializzande e vessa i dissidenti. Questa la decisione contenuta nella sentenza n. 32770/2024 con cui la Cassazione ha accolto il ricorso del PM e respinto quello dell’indagato.

Violenza sessuale e molestie nel contesto accademico

Il Tribunale del riesame riforma l’ordinanza del GIP, annullando la misura cautelare disposta in relazione ai reati di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. Questi ultimi sono stati riqualificati come molestie art. 660 codice penale, tranne alcuni episodi riqualificati come violenza sessuale. Il Tribunale sostituisce la misura degli arresti domiciliari con il divieto di dimora e la misura interdittiva che impone il divieto di esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche e imprese per 12 mesi.

Ansia e alterazione delle abitudini di vita

Contro la decisione ricorrono il PM e l’indagato. Il PM rileva in particolare il vizio di motivazione in ordine alla contestata accusa di atti persecutori.

Il PM evidenzia che le persone offese sono state costrette a cambiare diverse abitudini di vita a causa delle condotte dell’indagato. Le specializzande hanno infatti iniziato a camminare sempre dietro il professore, a non entrare mai da sole all’interno di stanze in cui lo stesso si trovava e a evitare qualsiasi occasione conviviale con lo stesso. Per il PM inoltre il Tribunale non ha valorizzato a sufficienza lo stato d’ansia che ha colpito una persona offesa in particolare.

Stalking: manca la reiterazione

Per il professore invece non sarebbero integrati tutti gli elementi costituivi del reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.

Per il ricorrente il delitto di stalking commesso in ambito occupazionale non si risolve nell’accertamento di una situazione di cosiddetto mobbing lavorativo. La rilevanza penale della condotta di mobbing lavorativo si ravvisa ove nella specie siano integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie di maltrattamento ovvero di stalking. In quest’ultimo caso, la differenza tra mobbing e stalking lavorativo si apprezza proprio per la presenza, in questo secondo caso di uno dei tre eventi contemplati dalla norma penale.” 

Eventi che, nel caso specifico che lo riguarda, sono del tutto assenti anche nella forma indiziaria. Manca comunque la reiterazione della condotta richiesta dal reato di stalking. Nessuna delle persone offese inoltre ha contestato “un perdurante e grave stato di ansia o di paura.” Travisata inoltre dal giudice del riesame la nozione di “alterazione delle abitudini di vita.

Mobbing punito come stalking: accertare gli eventi art. 612 bis c.p.

La Cassazione nell’esaminare i due ricorsi respinge quello dell’indagato e accoglie quello del PM, fornendo importanti precisazioni soprattutto sul reato di mobbing punito come stalking.

Per la Cassazione le molestie sessuali possono integrare tanto il reato di cui all’art. 660 c.p che quello di atti persecutori o stalking di cui all’articolo 612 bis c.p.

Il criterio distintivo tra i due reati sono le conseguenze dello stesso. Il reato di stalking si configura infatti quando le condotte cagionano nella vittima un perdurante e grave stato dansia ovvero lalterazione delle proprie abitudini di vita.

Nel caso di specie all’indagato sono stati contestati atteggiamenti abituali e generalizzati molto sconvenienti. L’indagato si è reso protagonista di contatti fisici non richiesti, battute e provocazioni, molte a sfondo sessuale, rivolte alle specializzande anche in presenza di terze persone, incurante di risultare sgradito e non solo. Lo stesso ha tenuto condotte vessatorie e marginalizzanti nei confronti degli specializzandi che lo hanno contestato.

Non si può ignorare nel quadro complessivo la natura del rapporto che legava l’indagato agli specializzandi. Esso non era solo lavorativo, ma anche gerarchico. Il professore rivestiva una posizione di superiorità in grado di incidere sul percorso formativo e professionale dei sottoposti. Ragione per la quale gli stessi si trovavano in una posizione di maggiore difficoltà nel reagire e ribellarsi. Il tutto aggravato dalla convinzione di intoccabilità del professore.

Condotte ostili e reiterate per mortificare e isolare

Nel respingere il ricorso dell’indagato la Cassazione precisa che sussiste il reato di stalking in caso di mobbing del datore di lavoro quando lo stesso “ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità vero il dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro”. 

Accertare gli eventi richiesti dall’art. 612 bis c.p.

La Cassazione, a conclusione della decisione, chiede ai giudici del rinvio di verificare l’abitualità delle molestie e, in caso affermativo, di verificare se, per effetto delle stesse, in danno delle persone offese si siano verificati gli eventi richiesti dall’articolo 612 bis c.p per integrare il reato di stalking.

 

Sull’argomento leggi anche questi articoli “Mobbing verticale e maltrattamenti” e “Stalking: indici sintomatici ansia o timore

contaci app inps giovani

Contaci: l’app Inps per i giovani L'INPS lancia il Progetto Giovani per avvicinare la platea della fascia d'età 18-34 anni al mondo della previdenza. Tante le iniziative, tra cui l'app Contaci

Educazione previdenziale, l’app Inps per i giovani

Si chiama Contaci, l’app Inps per i Giovani. Un’applicazione che si inserisce nel più ampio “Progetto Giovani” dell’istituto che prenderà il via ad ottobre. L’iniziativa dell’Inps è tesa ad avvicinare la platea dei giovani nella fascia d’età 18-34 anni al mondo della previdenza.
Il progetto è stato presentato al Meeting di Rimini, uno dei più significativi appuntamenti del calendario politico-istituzionale del Paese, al quale l’istituto di previdenza ha partecipato, con la presenza del presidente Gabriele Fava, dal 20 al 25 agosto 2024.

Obiettivo del progetto Giovani

L’obiettivo dell’Inps, si legge nella nota istituzionale, è quello di “promuovere la cultura previdenziale tra i giovani” e a tal fine sono diverse le iniziative messe in campo nel 2024-2025 sull’educazione previdenziale. Tra queste, appunto, “l’App CONTACI, uno strumento pensato appositamente per avvicinare le giovani generazioni al mondo della previdenza”.

“Uno degli obiettivi fondamentali della presenza di INPS al Meeting – prosegue la nota – è proprio quello di aumentare la consapevolezza in materia previdenziale, facendo conoscere meglio norme e strumenti a disposizione dei più giovani. L’App CONTACI servirà proprio per far comprendere a questi ultimi il funzionamento del nostro sistema pensionistico: si tratta di uno strumento immaginato in particolare per la fascia di età 18-34, per chi si trova nel regime contributivo e si è affacciato da poco al mondo del lavoro”.

validi gli accordi via mail

Validi gli accordi via mail tra genitori separati Per la Cassazione sono validi gli accordi sulla ripartizione delle spese familiari raggiunti via mail tra genitori separati

Sono validi gli accordi via mail raggiunti tra i coniugi sulla ripartizione delle spese familiari. Questo quanto si ricava dall’ordinanza n. 13366/2024 della prima sezione civile della Cassazione.

I fatti

Il giudice di pace di Roma rigettava la domanda proposta dall’ex marito nei confronti della moglie per il pagamento di oltre 2.500 euro a titolo di rimborso della quota delle spese sostenute nell’interesse della famiglia, sul presupposto che dovesse essere riconosciuta piena validità giuridica all’accordo di ripartizione di esse concluso tra i coniugi, anche anteriormente alla separazione.
Al riguardo, il giudice riteneva che le spese di cui ciascun coniuge si era fatto carico nel periodo di convivenza coniugale rientrassero tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia.

Anche il tribunale rigettava l’appello osservando che le spese in questione – relative alla gestione della casa familiare di sua esclusiva proprietà, nella quale aveva abitato fino alla separazione – erano state sostenute prima della separazione tra i coniugi, nell’ambito della convivenza coniugale per i bisogni della famiglia, ex art. 143 c.c., per cui esse non erano ripartibili pro-quota, anche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a quella naturale; a tal fine erano irrilevanti gli accordi tra coniugi in sede di separazione.

Il ricorso

L’uomo adiva quindi il Palazzaccio, denunciando violazione degli artt. 143, 1218, 1322, 1372, 1375, 2034 c.c., per aver il Tribunale ritenuto che lo scambio di e-mail tra le parti fosse funzionale a realizzare l’accordo diretto all’organizzazione delle spese quotidiane, non qualificandolo invece quale accordo vincolante sulla suddivisione delle spese, come sarebbe stato desumibile dal tenore delle dichiarazioni adottate dalle parti (la moglie era gravata dal 40% di tali spese, ma aveva ricevuto la disponibilità della casa coniugale e dell’automobile di famiglia, entrambe di proprietà del marito).
Il ricorrente assume che tale accordo tra coniugi era del tutto legittimo e vincolante, in conformità della giurisprudenza di legittimità.

Vincolante l’accordo raggiunto dai coniugi via mail

La Cassazione gli dà ragione. “In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi) – affermano preliminarmente i giudici – la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori (Cass., n. 18066/14)”.
Nella specie, dunque, ritengono da piazza Cavour, “il Tribunale ha errato nel ritenere che l’accordo raggiunto tra i coniugi, finalizzato alla suddivisione delle spese familiari, non fosse vincolante, e che il pagamento integrale, da parte del marito, delle stesse, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia ed espressione della solidarietà familiare, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.p.c., non fosse ripetibile”.
Al riguardo, il Tribunale ha escluso che lo scambio di e-mail tra i coniugi potesse configurare un valido accordo negoziale relativo alla separazione, poiché mera organizzazione delle spese quotidiane familiari.
Tale interpretazione, per la S.C., tuttavia, contrasta con le risultanze documentali che evidenziano l’esistenza dell’accordo tra i coniugi, raggiunto con le e-mail esaminate dai giudici di merito, e riguardante inequivocabilmente la ripartizione delle spese tra i detti coniugi. Al riguardo, infatti, è vero che “durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., e che a seguito della separazione non sussiste li diritto al rimborso di un coniuge nei
confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (v., in tal senso, Cass., n. 10927/18). Ciò costituisce senza dubbio un principio generale in tema di doveri patrimoniali dei coniugi nella conduzione della vita familiare. Tuttavia, il menzionato principio è suscettibile di deroga tramite un
accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale”.

La decisione

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Parola al giudice del rinvio.

 

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green deal

Green Deal: dal 18 agosto in vigore il regolamento UE Il Green Deal europeo ha compiuto un altro passo fondamentale con l'entrata in vigore del regolamento UE sul "Ripristino della natura

Green Deal: il regolamento UE sul ripristino della natura

Il Green Deal europeo dal 18 agosto 2024 compie un altro passo fondamentale. In vigore il Regolamento UE sul “ripristino della natura” per ricostruire le biodiversità dei Paesi dell’Unione Europea e per conseguire gli obiettivi climatici prefissati.

Green Deal: cos’è

Il Green Deal, più nel dettaglio, è un programma piuttosto ambizioso messo a punto dalla Commissione Europea per fare fronte agli impegni internazionali dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi.

Il Green Deal però non è solo tutela dell’ambiente, è anche crescita economica sostenibile per trasformare l’Unione Europea.

Tre gli obiettivi fondamentali:

  • raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050;
  • utilizzo più efficiente delle risorse;
  • tutela del capitale umano e dell’ambiente.

Le misure del Green Deal

Con il termine “ripristino della natura” il Regolamento si riferisce al processo finalizzato ad aiutare in modo attivo o passivo la “ristrutturazione” dell’ecosistema. L’obiettivo finale è il rafforzamento della biodiversià e la resilienza degli ecosistemi.

Le misure di ripristino devono essere attuate nelle seguenti tappe:

  • entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale non in buono stato di tutti i tipi di habitat indicati nell’all’allegato I;
  • entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie non in buono stato di ciascun gruppo di tipi di habitat indicati nell’allegato I.

Il Regolamento UE all’articolo 5 si occupa anche del ripristino degli ecosistemi marini. L’articolo 6 invece disciplina la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Di estremo interesse le regole sul ripristino degli ecosistemi urbani, della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali, così come il ripristino delle popolazioni di impollinatori e degli ecosistemi agricoli e forestali. Prevista inoltre la messa a dimora di 3 miliardi di nuovi alberi.  

Ripristino della natura: i piani nazionali

Il Regolamento prevede che ogni Stato membro predisponga un piano nazionale di ripristino ed effettui il monitoraggio e le ricerche opportune al fine di individuare le misure necessarie a conseguire gli obiettivi fissati dal regolamento. A tal fine gli Stati devono quantificare la superficie di ogni habitat da ripristinare.

Ciascun piano nazionale deve coprire il periodo fino al 2050 e contenere scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi prefissati.

Entro il 30 giugno del 2032 ogni Stato deve rivedere il proprio piano nazionale includendovi eventuali misure aggiuntive. Il riesame deve essere poi ripetuto una volta ogni 10 anni. Anche in questo caso possono essere previste misure aggiuntive.

Agli Stati viene richiesto inoltre, ai sensi dell’articolo 20, di compiere un’attenta attività di monitoraggio degli habitat e di provvedere periodicamente, in base a quanto stabilito dall’articolo 21, a comunicare per via elettronica determinati dati alla Commissione Europea per aggiornarla sull’evoluzione e sulle problematiche dell’attività di ripristino.

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giurista risponde

Richiesta di rinvio pregiudiziale e mancata pronuncia Si configura l’errore revocatorio in caso di mancata pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Sì, pur se il giudice nazionale di ultima istanza non può essere obbligato dalle parti a presentare una domanda di rinvio pregiudiziale, tuttavia è obbligato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio. – Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3164.

La Sezione ha ritenuto che, pur se il giudice nazionale di ultima istanza non può essere obbligato dalle parti a presentare una domanda di rinvio pregiudiziale, è tuttavia obbligato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio e nel caso in cui ritenga di non rinviare dovrà motivare sul difetto di rilevanza o sulle altre ragioni di esonero dall’obbligo di rinvio, ciò considerata la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia EU.

In ragione del sistema di cooperazione tra la Corte di giustizia EU e i giudici nazionali di cui all’art. 267 T.F.U.E., terzo paragrafo, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. va riferito anche all’istanza di rinvio pregiudiziale avanzata dalle parti.

Pertanto, l’omissione di pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale risulta equiparabile all’omessa pronuncia su domanda o eccezione di parte, implicando che anche a tale fattispecie sono applicabili i principi sulla rilevanza del processo causale che ha determinato l’omessa pronuncia non ex se ma come risultato di un vizio dovuto ad errore di fatto revocatorio. Dunque, anche per l’istanza di rinvio pregiudiziale, l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia, purché si evinca dalla sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame l’istanza.

Contributo in tema di “Richiesta di rinvio pregiudiziale e mancata pronuncia”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 75 / Giugno 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

traffico influenze illecite

Traffico influenze illecite Traffico di influenze illecite: come cambia l’articolo 326 bis c.p. in virtù della Riforma Nordio in vigore dal 25 agosto 2024

Traffico influenze illecite: com’era e com’è ora

Il reato di traffico di influenze illecite, disciplinato dall’articolo 346 bis c.p., è stato modificato di recente dalla Legge Nordio, in vigore da domenica 25 agosto 2024.

Vediamo com’era formulato l’articolo 346 bis del codice penale e come è cambiato dopo l’entrata in vigore del testo di legge che ne ha rinnovato il contenuto.

Traffico influenze illecite: art. 346 bis c.p. fino al 24 agosto 2024

L’art. 346 bis c.p nella versione vigente fino al 24 agosto 2024 punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l’esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d’ufficio, in atti giudiziari e in quelli contemplati dall’articolo 322 bis c.p, sfruttando o vantando relazioni esistenti o affermate con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti contemplati dall’articolo 322 bis c.p fa dare o promettere indebitamente a se stesso o ad altri denaro o altre utilità come corrispettivo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all’articolo 322 bis c.p.

Il reato si configura anche quando il denaro o altra utilità venga erogato per remunerare il pubblico ufficiale o gli altri soggetti indicati in relazione all’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La pena

La pena prevista in questi casi è della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena è prevista nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

Nel caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere per sé o altri denaro o altre utilità rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è aumentata.

Sono previsti aumenti di pena anche nei seguenti casi:

  • se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie;
  • se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti indicati nell’articolo 322 bis c.p in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio oppure in relazione all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Le pene sono invece diminuite in presenza di fatti di particolare tenuità.

La ratio del reato di traffico di influenze illecite

La norma si pone l’obiettivo di tutelare la pubblica amministrazione dal traffico illecito diretto o indiretto delle pubbliche funzioni.

Il traffico di influenze illecite è un reato di pericolo perché anticipa fortemente la tutela. Esso si consuma infatti nel momento in cui si da il denaro o si accetta la promessa della remunerazione per corrompere poi il funzionario pubblico.

Traffico influenze illecite: le novità della legge Nordio

Il reato di traffico di influenze illecito è stato inserito nel codice penale dalla legge Severino n. 120/2012. La legge n. 3/2019, meglio nota come “spazza corrotti” ha modificato il testo dell’articolo 346 bis c.p. In entrambi i casi il testo presentava un contenuto fortemente repressivo.

La legge Nordio, nel modificare il testo dell’articolo 346 bis c.p ha invece limitato le fattispecie ai casi più gravi, tenuto conto delle osservazioni della dottrina e delle evoluzioni giurisprudenziali.

Art. 346 bis c.p: cosa cambia

La legge conserva l’ipotesi della mediazione ed elimina quella della millanteria. In pratica affinché si configuri il reato è necessario l’utilizzo effettivo delle relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale, le stesse non dovranno quindi essere solo vantate. Le stesse dovranno essere reali, non solo affermate.

L’utilità alternativa al denaro che il faccendiere promette deve avere natura economica. Sono esclusi altri tipi di vantaggi.

L’atto di farsi dare o promettere denaro o altro può avere due finalità:

  • remunerare il PU per le sue funzioni;
  • realizzare un’altra mediazione illecita.

Elevato infine a un anno e sei mesi il minimo edittale della pena.

Il testo dell’articolo 346 bis c.p. dal 25 agosto 2024

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, e’ punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. 

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena e’ aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis. 

La pena e’ altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”. 

 

Vuoi approfondire? Leggi anche l’articolo “Legge Nordio: in vigore dal 25 agosto

cancellazione semplificata ipoteca

Cancellazione semplificata ipoteca anche per SGR La procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca prevista dall’art. 40 bis del T.U.B. (art. 13 del D.L. n. 7/2007, c.d. Bersani-bis) può essere svolta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) che agisce per conto di un Fondo di Investimento Alternativo (FIA)?

La procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca

L’art. 13 del D.L. n. 7/2007 ha introdotto una nuova procedura di cancellazione dell’ipoteca c.d. ‘semplificata’. Tale procedura consente di derogare a quanto previsto dall’articolo 2847 del Codice civile, estinguendo l’ipoteca in modo rapido ed economico, senza la necessità per entrambe le parti di presenziare dinanzi ad un notaio per l’espletamento delle dovute formalità.

Infatti, qualora l’obbligazione venga estinta, il creditore rilascia una quietanza e comunica la cancellazione dell’ipoteca al Conservatore entro 30 giorni, senza costi per il debitore.

Tuttavia, per accedere a tale procedura ‘semplificata’ sussistono determinati requisiti indicati all’articolo 40 bis del T.U.B.:

  • l’ipoteca deve essere volontaria, in quanto tale procedura non si applica alle ipoteche giudiziali;
  • ai sensi del comma 6 dell’articolo 40 bis del T.U.B. l’ipoteca deve essere iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo o finanziamento, anche non fondiario,
  • il mutuo o il finanziamento deve essere concesso da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.

SGR sono intermediari finanziari

In merito a tale ultimo punto è opportuno chiarire se le SGR rientrino tra gli intermediari finanziari e se tale procedura sia percorribile anche dalle SGR che operano per un FIA.

In risposta a tale interrogativo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con il quesito n. 326973/2023 chiarendo che l’art. 1, comma 1, lett. o) del T.U.F. definisce la SGR come “società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio”. Inoltre, l’art. 32 quater, comma 1 del T.U.F., stabilisce che la gestione collettiva del risparmio è un’attività riservata, tra gli altri, alle SGR. Considerato, dunque, che l’art. 32-quater fa parte del capitolo del T.U.F. dedicato agli intermediari finanziari, si può correttamente concludere che le SGR siano incluse nella categoria degli intermediari finanziari.

Rapporto tra SGR e FIA

In merito al rapporto tra SGR e il FIA la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4741/2023 ha affrontato la complessa questione della soggettività giuridica del FIA affermando che: “[s]e nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all’altra – ai sensi del Decreto Legislativo n. 98-1998 articolo 36, comma 1 – i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata”.

SGR: ok a procedura semplificata cancellazione ipoteca

Alla luce di tale pronuncia è andato sempre più consolidandosi il seguente principio secondo cui le SGR hanno piena legittimazione ad agire nelle controversie che coinvolgono i fondi comuni di investimento, derivandone quale corollario, la qualificazione della SGR anche come parte sostanziale della controversia.

In conclusione, le SGR che operano per un FIA sono considerate intermediari finanziari e, di conseguenza, possono utilizzare la procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca, come previsto dall’art. 40 bis del T.U.B.

 

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