servitù di passaggio

Servitù di passaggio: tutto quello che devi sapere Servitù di passaggio: cos'è come è disciplinata dal codice civile, quando è coattiva, come si estingue e cosa dice la Cassazione

Cos’è la servitù di passaggio?

La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento che consente al proprietario di un fondo, detto “fondo dominante”, di utilizzare un altro fondo, chiamato “fondo servente”, per accedere a una strada pubblica o per altre necessità. Questo diritto è regolato dal codice civile e rappresenta una limitazione al diritto di proprietà del fondo servente, bilanciata dall’utilità che ne deriva al fondo dominante.

Come si costituisce

Questa servitù può essere costituita in diversi modi, secondo quanto previsto dal codice civile.

  • Per contratto o testamento: si tratta della modalità più comune, con un accordo tra le parti formalizzato per iscritto e spesso trascritto nei registri immobiliari.
  • Per usucapione: si verifica quando il diritto viene esercitato in maniera continuativa e pubblica per il periodo previsto dalla legge, solitamente vent’anni.
  • Per destinazione del padre di famiglia: accade quando due fondi originariamente appartenenti allo stesso proprietario vengono separati, e uno dei fondi risulta strutturalmente destinato a garantire il passaggio all’altro.
  • Per legge: la normativa stabilisce che la servitù può essere imposta quando un fondo è intercluso, ossia non ha accesso alla strada pubblica.

Normativa del codice civile

Gli articoli 1027 e seguenti del codice civile disciplinano le servitù prediali, comprese quelle di passaggio, alcuni di essi però risultano fondamentali per comprendere questo tipo di servitù.

  • Articolo 1027: definisce la servitù come il peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
  • Articolo 1032: regola la servitù di passaggio forzoso in caso di interclusione, prevedendo che il proprietario del fondo intercluso possa ottenere il passaggio sul fondo altrui dietro indennizzo.
  • Articolo 1051: stabilisce che il passaggio deve essere concesso nel punto in cui risulta meno gravoso per il fondo servente.

Servitù di passaggio coattiva

Si definisce servitù “coattiva” di passaggio quella che viene imposta dal giudice, anche contro la volontà del proprietario del fondo servente. La stessa si può richiedere quando il fondo è completamente circondato da altri e non ha alcuna uscita sulla via pubblica e nel caso in cui, pur esistendo un accesso, lo stesso è troppo piccolo, scomodo o insufficiente per le esigenze del fondo.Il percorso del passaggio viene stabilito dal giudice tra quello più diretto possibile per raggiungere la via pubblica e meno dannoso per il fondo sul quale si istituisce la servitù.

Cause di estinzione

La servitù di passaggio può estinguersi nei seguenti modi:

  • Confusione: un unico soggetto diventa proprietario sia del fondo dominante che di quello servente, la servitù cessa di esistere perché non ha più senso.
  • Prescrizione: se il proprietario del fondo dominante non utilizza il passaggio per 20 anni consecutivi, la servitù si estingue per non uso. E’ bene precisare che se il passaggio diventa inutile o temporaneamente impossibile, la servitù non si estingue finché non trascorrono i 20 anni di non uso.

Giurisprudenza della Cassazione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato più volte le controversie relative alla servitù di passaggio, contribuendo a chiarire diversi aspetti applicativi, alcuni dei quali di fondamentale importanza per comprendere l’istituto.

  • Interclusione: il diritto di servitù si applica solo se il fondo è effettivamente privo di accesso alla strada pubblica e non vi sono alternative ragionevoli.
  • Usucapione: per costituire una servitù per usucapione il passaggio deve essere esercitato in modo continuo e non contestato per vent’anni.
  • Limiti del diritto: il diritto di passaggio deve essere esercitato nel rispetto della proprietà altrui, evitando usi eccedenti o non conformi all’

 

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danno da perdita di chance

Danno da perdita di chance: basta la revisione della decisione  Danno da perdita di chance: per il risarcimento non basta la lesione di una mera aspettativa, per riparare basta la revisione della decisione

Risarcimento danno da perdita di chance

Il risarcimento del danno da perdita di chance è il focus della sentenza del Consiglio di Stato n. 10324/2024, che affronta così un tema cruciale per il diritto amministrativo. Dalla decisione emerge chiaramente che questo tipo di risarcimento non si limita a una compensazione economica. Esso può anche consistere nella revisione della decisione amministrativa contestata. Analizziamo i punti chiave della pronuncia.

Procedura selettiva annullata: danno da perdita di chance

Un candidato aveva partecipato a una procedura selettiva per incarichi dirigenziali bandita dal Ministero dell’Istruzione. Non risultando vincitore, aveva contestato la valutazione dei punteggi, ritenendoli irragionevoli. Dopo un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato aveva annullato gli atti della procedura per manifesta illogicità nei criteri di valutazione.

Il candidato, ritenendo di aver perso l’opportunità di vincere, aveva richiesto al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio il risarcimento del danno patrimoniale, curriculare e non patrimoniale. Il TAR aveva respinto la domanda, decisione confermata successivamente dal Consiglio di Stato.

Il risarcimento non è automatico

Il Consiglio di Stato ha chiarito  infatti che il risarcimento del danno non segue automaticamente all’annullamento di un provvedimento amministrativo. Per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare:

  • la condotta illegittima dell’amministrazione;
  • il nesso causale tra la condotta e il danno;
  • la perdita concreta e ingiusta subita dal ricorrente.

L’onere della prova spetta al ricorrente, il quale deve fornire elementi certi o almeno altamente probabili per dimostrare il danno subito.

Perdita di chance: bene giuridico autonomo

La perdita di chance si deve tradurre in una possibilità concreta di conseguire un risultato favorevole, non un danno ipotetico o remoto. La giurisprudenza distingue la perdita di chance da una semplice aspettativa, richiedendo una probabilità vicina alla certezza del risultato perduto.

In questo caso, il Consiglio di Stato ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che, con una valutazione diversa dei punteggi, avrebbe certamente o probabilmente ottenuto l’incarico. La procedura coinvolgeva 97 candidati, di cui 74 ammessi alla fase finale. La possibilità del ricorrente di vincere, anche con una diversa valutazione dei titoli, è risultata priva di una base probatoria sufficiente.

La perdita di chance non richiede una probabilità matematica superiore al 50%, come suggerito da alcune sentenze. Tuttavia, la mera possibilità statistica, senza una base concreta, non è sufficiente per ottenere il risarcimento. In altre parole, la chance deve essere valutata in termini di un valore economico reale, non di un’aspettativa generica. Questo approccio evita di equiparare la chance alla certezza del risultato.

La revisione della decisione può bastare

L’aspetto interessante della sentenza da sottolineare però è il richiamo alla possibilità che il risarcimento consista nella revisione della decisione amministrativa. In alcuni casi, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e la corretta valutazione del candidato possono costituire una forma di riparazione sufficiente, rendendo superflua una compensazione economica. Tuttavia, ciò presuppone che il ricorrente dimostri un legame causale tra l’errore dell’amministrazione e la perdita subita.

 

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appropriazione indebita

Appropriazione indebita trattenere i beni mobili dell’ex marito Appropriazione indebita: scatta il reato per la moglie che deve lasciare l’immobile assegnato e trattiene i beni dell’ex marito

Reato di appropriazione indebita

L’appropriazione indebita scatta nel momento in cui l’assegnatario dell’immobile, obbligato, in sede di divorzio, a lasciare l’abitazione, continua a trattenere i beni altrui. La mancata restituzione dei beni dell’ex coniuge presenti nella casa coniugale assegnata durante la separazione, non costituisce infatti automaticamente reato.

Il possesso dei beni durante la separazione può quindi essere considerato lecito, purché i beni stessi facciano parte del corredo della casa coniugale. Se però sopravviene l’obbligo legale di liberare l’immobile, la volontà di non restituire i beni configura un illecito penale. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 47057/2024.

Reato trattenere i beni mobili dell’ex coniuge

La Corte di Appello di Catania ha confermato una sentenza del Tribunale di Ragusa del 2020. La condanna riguardava un caso di appropriazione indebita da parte di una donna nei confronti dell’ex coniuge. La donna aveva trattenuto beni di pregio appartenenti all’ex marito, che facevano parte dell’arredamento della loro ex casa coniugale.

La ricorrente per opporsi alla condanna si è rivolta alla Corte di Cassazione, sostenendo due punti principali. Ha contestato la tardività della querela presentata dall’ex marito e ha invocato l’applicazione dell’articolo 649 del codice penale, che esclude la punibilità per reati tra coniugi non separati legalmente. La difesa ha sostenuto anche che l’ex marito era consapevole, già dal 2009, dell’intenzione della donna di non restituire i beni. Inoltre, ha affermato che il presunto reato si sarebbe verificato quando il matrimonio era ancora in vigore, quindi prima del divorzio del 2015.

Inapplicabile l’art. 649 c.p. se la coppia è divorziata

La Corte di Cassazione però ha giudicato il ricorso inammissibile, ritenendo infondate le motivazioni della difesa per diversi motivi.

La proprietà dei beni contestati non era mai stata messa in discussione. Il possesso dei beni però era stato inizialmente attribuito alla donna, in quanto parte dell’arredamento della casa coniugale assegnata a lei durante il divorzio. Il comportamento della donna non ha quindi configurato il reato di appropriazione indebita fino all’estate del 2017.

Nel corso di questo anno però la donna ha asportato i beni dalla casa coniugale e li ha consegnati a un antiquario per la vendita. Questo comportamento è stato ritenuto il primo atto concreto di appropriazione indebita. Di questi fatti l’ex marito è venuto a conoscenza solo nell’agosto 2017, la querela, presentata il 16 agosto 2017, è stata quindi tempestiva.

La Corte ha respinto anche l’applicazione dell’articolo 649 del codice penale. Il reato è stato commesso in effetti dopo il divorzio, quindi non rientra nei casi di non punibilità previsti dalla norma. Dalla sentenza emerge in conclusione che l’appropriazione indebita di beni mobili rappresenta un reato perseguibile anche tra ex coniugi, soprattutto quando il comportamento illecito avviene dopo la cessazione del vincolo matrimoniale.

 

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palazzo chigi

Ddl Piccole e medie imprese Ddl Piccole e medie imprese: il 14 gennaio 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato il primo Ddl sulle PMI. Ecco le novità

Approvato il primo disegno di legge annuale sulle PMI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato il primo disegno di legge annuale dedicato alle micro, piccole e medie imprese (PMI). Questo provvedimento introduce misure innovative e strategiche per sostenere il tessuto produttivo italiano, con un focus su aggregazione, innovazione e accesso al credito.

Misure chiave per le PMI: innovazione, crescita e tutela

Tra le principali novità del disegno di legge spiccano i “Mini Contratti di Sviluppo” destinati al settore Moda, le Centrali consortili per il coordinamento delle filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. Inoltre, il testo promuove il ricambio generazionale con agevolazioni per l’assunzione di giovani e introduce norme contro le false recensioni online, garantendo una maggiore tutela della concorrenza.

Il ministro Urso ha descritto questa iniziativa come una svolta per la politica industriale italiana: “Le PMI sono il cuore pulsante della nostra economia. Questo ddl le valorizza attraverso misure mirate a innovazione, competitività e crescita”. Il provvedimento rappresenta la prima applicazione dell’articolo 18 della Legge 180/2011, rimasto inattuato dai governi precedenti.

“Mini Contratti di Sviluppo” per il settore moda

Per sostenere le PMI del comparto Moda, il ddl destina fino a 100 milioni di euro ai “Mini Contratti di Sviluppo”, mirati a finanziare programmi di investimento tra i 3 e i 20 milioni di euro. L’obiettivo è incentivare l’aggregazione tra imprese, potenziando la loro capacità di innovare e competere sui mercati globali.

Centrali consortili: il nuovo modello di cooperazione

Un’altra misura innovativa è l’introduzione delle Centrali consortili, nuovi enti giuridici che coordinano le imprese già organizzate in consorzi di filiera. Questi enti rafforzano la competitività delle PMI attraverso una gestione centralizzata ed efficiente. Entro 12 mesi, il Governo disciplinerà il funzionamento e la vigilanza di tali strutture.

Accesso al credito semplificato con il riordino dei Confidi

Per facilitare l’accesso al credito, il ddl attribuisce al Governo una delega per il riordino della normativa sui Confidi. Tra le novità: revisione dei requisiti di iscrizione, ampliamento delle attività consentite e incentivi per l’integrazione tra consorzi. Questo intervento mira a semplificare le procedure e ridurre i costi per le imprese.

Incentivi fiscali e ricambio generazionale

Le PMI che aderiscono a contratti di rete potranno beneficiare di agevolazioni fiscali, con la sospensione d’imposta sugli utili destinati a investimenti comuni. Inoltre, la disposizione sulla staffetta generazionale promuove il pensionamento flessibile e incentiva l’assunzione di giovani under 35, garantendo il trasferimento di competenze tra generazioni.

Norme contro le false recensioni online

Per tutelare la concorrenza, il ddl introduce un sistema di verifica dell’autenticità delle recensioni online, obbligando i consumatori a rilasciare giudizi solo dopo aver usufruito del servizio o prodotto. Le imprese potranno richiedere la rimozione di recensioni false o non aggiornate.

Un testo unico per startup e PMI innovative

Infine, il disegno di legge delega il Governo alla redazione di un testo unico su startup e PMI innovative, coordinando le normative vigenti e abrogando quelle obsolete. Viene inoltre potenziata la figura del Garante, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema dell’innovazione tecnologica in Italia.

consenso informato

Consenso informato: la guida Consenso informato: cos’è, la legge di riferimento, come e quando viene acquisito, problemi di privacy e mancata acquisizione

Cos’è il consenso informato?

Il consenso informato è il diritto di ogni paziente di ricevere informazioni chiare, esaustive e comprensibili sulle proprie condizioni di salute e sui trattamenti proposti. Il tutto per poter decidere in modo consapevole se accettarli o meno. Dal punto di vista giuridico si tratta di un atto essenziale che tutela la dignità e l’autonomia della persona. Esso sancisce infatti il diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario. Nessun trattamento infatti può essere iniziato o proseguito, salvo eccezioni, se prima non si ottiene il consenso libero e informato del soggetto interessato.

Qual è la normativa di riferimento

La legge n. 219/2017, conosciuta anche come “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, rappresenta la base normativa principale in Italia. Questo provvedimento integra i principi costituzionali, le disposizioni del codice civile e penale, e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Essa riconosce il diritto del paziente a essere adeguatamente informato e a esprimere il proprio consenso o dissenso a qualsiasi trattamento sanitario, incluso quello salvavita.

Quando è obbligatorio?

Il consenso informato è obbligatorio in tutte le situazioni che comportano un trattamento sanitario, come interventi chirurgici, terapie farmacologiche o esami diagnostici invasivi. Esso deve essere richiesto prima di ogni intervento, a meno che non ci siano situazioni di emergenza che rendano impossibile raccoglierlo e che richiedano interventi immediati per salvaguardare la vita del paziente.

Nei casi in cui il paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, perché minore di età, interdetto, inabilitato o assistito da un amministratore di sostegno, il consenso deve essere richiesto al rappresentante legale o al fiduciario designato, secondo le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Come viene acquisito il consenso informato

Il consenso informato viene acquisito, in genere, nei modi e con gli strumenti che risultano più adatti alle condizioni del paziente. Dal punto di vista prettamente pratico è documentato in forma scritta o mediante una video registrazione o attraverso strumenti che consentano al disabile di poter comunicare la propria volontà. Una volta acquisito, il consenso viene inserito nella cartella clinica del paziente e all’interno del fascio unitario elettronico.

Consenso informato e privacy: cosa dice la legge?

La raccolta del consenso è strettamente legata alla tutela della privacy. Il trattamento dei dati personali del paziente deve avvenire nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003). Le informazioni sanitarie raccolte devono essere quindi gestite con la massima riservatezza e utilizzate esclusivamente per le finalità indicate, con il consenso esplicito del paziente.

Cosa succede se non viene rispettato?

La mancata acquisizione del consenso informato comporta gravi conseguenze sia sotto il profilo civile che penale. Da un punto di vista civile, il medico o la struttura sanitaria possono essere chiamati a risarcire i danni subiti dal paziente, anche se il trattamento ha avuto esito positivo. Penalmente invece, l’assenza del consenso può configurare i reati di lesioni personali o violenza privata.

 

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cessione sepolcro gentilizio

Cessione sepolcro gentilizio: indebito arricchimento per il terzo Cessione sepolcro gentilizio non consentita, l’accordo inter-vivos è nullo, azione di indebito arricchimento per il terzo

Cessione sepolcro gentilizio

In relazione ai diritti su un sepolcro gentilizio la recente sentenza n. 190/2025 della Corte Suprema di Cassazione, cassando una decisione della Corte d’Appello di Roma, sancisce l’intrasmissibilità sia a titolo oneroso che gratuito degli stessi da parte degli eredi. Ne consegue che, se il terzo, come nel caso di specie, effettua lavori di ristrutturazioni del sepolcro stesso, l’unica azione esperibile, stante la nullità del contratto di vendita, è l’azione di indebito arricchimento.

Contesa sul sepolcro familiare

La vicenda giudiziaria ha inizio quando una vedova conviene in giudizio i cognati presso il Tribunale di Cassino. Essi, dopo la morte del marito, le avevano apparentemente ceduto i diritti di proprietà e uso su un’edicola cimiteriale di famiglia, situata in un piccolo comune laziale. La cessione era stata formalizzata con una scrittura privata. Convinta della validità dell’atto, la donna aveva sostenuto spese per 25.000 euro per la ristrutturazione del sepolcro familiare. Completati i lavori però i fratelli avevano negato la validità della cessione e rivendicato la proprietà del sepolcro come eredi diretti dei genitori. Tale situazione aveva costretto la vedova a seppellire altrove il marito e ad avviare un’azione legale per ottenere il rimborso delle somme spese.

Scrittura privata nulla: indebito arricchimento terzo

Il Tribunale di Cassino, riconosciuta la nullità della scrittura privata per la cessione del sepolcro gentilizio, accoglieva la domanda dell’attrice e condannava i convenuti al pagamento pro-quota della somma richiesta, basandosi sull’azione di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile. Per il Tribunale infatti, considerata la nullità della scrittura privata, l’azione di indebito arricchimento era l’unica praticabile.

Corte d’appello: esperibile l’azione art. 2043 c.c.

La Corte d’Appello di Roma però accoglieva il primo motivo del gravame dei soccombenti di primo grado e condannava la vedova al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio. La vedova a questo punto ricorreva in Cassazione contestando la decisione del giudice dell’impugnazione.

Diritti sepolcro gentilizio: intrasmissibilità

La Suprema Corte nell’accogliere il ricorso, sottolinea due principi fondamentali:

  • nel caso di un sepolcro gentilizio o familiare, i diritti sullo stesso non possono essere trasmessi tramite atti inter vivos. Essi derivano iure sanguinis, cioè dal legame di sangue con il fondatore, e non iure successionis;
  • la nullità della scrittura privata determinata dalla intrasmissibilità inter vivos del sepolcro familiare elimina il titolo contrattuale, rendendo inapplicabili azioni basate su rapporti contrattuali o di comunione. L’azione di indebito arricchimento rappresenta l’unica strada percorribile.

La Corte cassa quindi la sentenza della Corte d’Appello di Roma, rinviando il caso per un nuovo esame in base ai principi stabiliti.

Dalla vicenda emerge l’importanza di rispettare i vincoli giuridici legati ai diritti sul sepolcro gentilizio. La sentenza della Cassazione rafforza il principio di intrasmissibilità di tali diritti, assicurando che essi rimangano legati alla sfera familiare come originariamente concepiti dal fondatore.

 

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giurista risponde

Amministrazione di sostegno: le valutazioni del giudice Quali parametri e presupposti devono orientare il giudice nel disporre l’apertura di un’amministrazione di sostegno?

Quesito con risposta a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo

 

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi. La misura deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Il giudice deve valutare non solo l’an della misura, ma anche il quid ed il quomodo dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa (Cass., sez. I, ord. 10 settembre 2024, n. 24251).

L’ordinanza in esame discende da un reclamo avverso il decreto con il quale il giudice tutelare aveva aperto un’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto su istanza presentata dai servizi sociali territoriali.

Il ricorrente aveva espresso forte opposizione alle limitazioni conseguenti alla misura di protezione, sostenendo di essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi sanitari e patrimoniali, contestando i fatti allegati a sostegno del ricorso.

Il Tribunale confermava il decreto impugnato, tranne che per quanto concerne il consenso ai trattamenti sanitari, che configurava in termini di mera assistenza, sul rilievo che l’amministrato ha una menomazione fisica e psichica e percepisce un’indennità di accompagnamento; pur se è in grado di ben esprimere i suoi desideri e la sua volontà, necessita di una misura di protezione con particolare riguardo agli aspetti di “straordinaria amministrazione”, in quanto dai suoi estratti conto è emerso un frequente ricorso al credito e spese rilevanti in locali di giochi e scommesse.

Avverso il menzionato provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione con cui l’istante lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la erronea e falsa applicazione dell’art. 404 c.c. e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La decisione del Tribunale si porrebbe in violazione del principio di autodeterminazione dell’individuo, per avere confermato l’amministrazione di sostegno nonostante il convinto, fermo e deciso parere contrario del ricorrente e, per avere di fatto illegittimamente trasformato la misura di mera assistenza e sussidiarietà, prevista dal legislatore, in una misura altamente afflittiva, che prevede la quasi totale sostituzione del beneficiario.

Deduce che le limitazioni previste alla sua libertà di autodeterminazione mal si conciliano con il riconoscimento della sua piena capacità, tra le quali la gestione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, il ricevere notifiche di atti, ritirare ogni genere di corrispondenza, la partecipazione alle assemblee di condominio, la rappresentanza in eventuali procedimenti giudiziari, la gestione ordinaria dei rapporti pensionistici, la chiusura di conti correnti, libretti e depositi postali e l’effettuare i pagamenti necessari alle esigenze del beneficiario, salvo che per le piccolissime spese della quotidianità etc.

Il giudice di merito, nonostante avesse riconosciuto la necessità dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno per i soli aspetti di straordinaria amministrazione, ha di fatto, secondo il ricorrente, illegittimamente confermato le ingerenze e limitazioni nella gestione patrimoniale ordinaria.

La Suprema corte, in accoglimento del ricorso, ribadisce che l’istituto della amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi; la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità e la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21985; Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114; Cass. 4 marzo 2020, n. 6079).

L’accertamento della ricorrenza dei presupposti per l’apertura di tale misura, in linea con le indicazioni contenute nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice, sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare. (Cass. 11 luglio 2022, n. 21887).

Da ciò discende che il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si limita la sfera di autodeterminazione del soggetto e della misura in cui la si limita e le decisioni che non rispettano i desiderata del beneficiario devono fondarsi non solo sulla rigorosa valutazione che egli non sia capace di adeguatamente gestire i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, e solo ove questo non sia possibile, può farsi luogo alle compressione della capacità.

In questi termini si apprezza la compatibilità della misura con il sistema costituzionale.

Deciso l’an della misura non possono conseguire automatismi e non possono adottarsi provvedimenti stereotipati ovvero usare moduli standardizzati, poiché dalla apertura dell’amministrazione non discende, quale effetto legale, che la persona debba essere assistita o sostituita in tutte le attività giuridicamente rilevanti, ma solo in quegli ambiti in cui il giudice ha rilevato specifiche criticità e deficit di competenze decisorie e gestorie che possono causare un serio pregiudizio alla persona.

Le caratteristiche dell’istituto impongono, pertanto, che siano perimetrati i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati alle esigenze rilevate, alle condizioni di menomazione del beneficiario ed all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

Si deve, inoltre, osservare che l’art. 410 c.c. impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, il giudice tutelare, dimostra come, in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità.

Limitare la capacità nella minor misura possibile significa, dunque, non soltanto selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione delle decisioni che lo riguardano.

Nel provvedimento di apertura della amministrazione deve esistere una ragionata corrispondenza tra i deficit rilevati, le risorse della persona interessata e della sua famiglia, e i poteri attribuiti all’amministratore devono essere conferiti nell’ottica di perseguire il miglior interesse della persona, senza comprimerne inutilmente la libertà.

Dei principi esposti i giudici di merito non hanno fatto buon governo, mancando nell’ordinanza impugnata la valutazione e motivazione della proporzionalità delle limitazioni imposte al beneficiario che sono particolarmente incisive e penetranti.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al Tribunale territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame.

 

(*Contributo in tema di “Amministrazione di sostegno”, a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

pagamento contributo unificato

Pagamento contributo unificato: la Cassazione chiede lumi Con una nota la presidente Margherita Cassano chiede al ministero della Giustizia chiarimenti sul mancato o parziale pagamento del contributo unificato

La nota della Cassazione

Mancato pagamento contributo unificato: a chiedere lumi al ministero della Giustizia sulla novità introdotta dalla legge di bilancio 2025 è la stessa Cassazione, con una nota dell’8 gennaio 2025, a firma della prima presidente, Margherita Cassano.

Le modifiche della legge di bilancio 2025

Si ricorda che la legge di bilancio ha apportato importanti novità al processo civile.

In particolare, all’art. 14 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (DPR n. 115/2002), è stato aggiunto il comma 3.1, che stabilisce: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.

La circolare di via Arenula

Nella circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) di via Arenula del 30 dicembre 2024, viene stabilito che il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi: a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato; b) nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43.

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I dubbi della Cassazione

Alla luce della novella normativa, la Cassazione evidenzia, dunque, la necessità di ricevere chiarimenti sulle modalità applicative per quel che attiene ai servizi di cancelleria, ferma restando la competenza giurisdizionale in ordine all’interpretazione della norma in esame.

Rifiuto immediato o sospensione temporanea

In particolare, nella nota vengono formulati i seguenti quesiti: se l’enunciato ‘la causa non può essere iscritta a ruolo’ laddove non venga corrisposto il contributo unificato anche nel minor importo, stia a significare “che il riscontro del mancato pagamento consenta di mantenere sospesa l’iscrizione stessa” sino all’avvenuto pagamento “oppure comporti il rifiuto, da parte della cancelleria, dell’iscrizione della causa (nel giudizio di legittimità del ricorso)”.

Nella prima ipotesi (sospensione dell’iscrizione), se sia possibile “configurare un termine entro il quale l’avvocato debba comunque provvedere a dare riscontro del pagamento del contributo unificato, tenendo conto, per un verso, che il deposito dell’atto si ha solo in caso di accettazione dell’atto/ricorso, e, per altro verso, dei termini di legge per la produzione, in sede di legittimità, di atti e documenti di cui agli artt. 369 e 372 c.p.c.”.

Problemi tecnici nella gestione dei pagamenti

Un ulteriore chiarimento richiesto riguarda le difficoltà operative legate alla mancanza di un applicativo adeguato per verificare in tempo reale il pagamento del contributo unificato.

In particolare, chiede la Cassano, “come debba procedere la cancelleria in attuale assenza di idonea applicazione informatica che consenta di intercettare direttamente, al momento dell’accettazione del ricorso, il deposito della distinta di avvenuto pagamento del contributo unificato anche là dove non prodotta dall’avvocato sotto corretta nomenclatura identificativa”.

Nell’attesa, conclude la nota, “si confida nel consueto spirito di collaborazione nell’interesse del servizio giustizia”. 

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NASpI: la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI la nuova assicurazione Sociale per l’impiego è una misura che interviene in favore di determinati disoccupati involontari

NaSpI: cos’è

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta su base mensile. La misura è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e riguarda i lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro.

Questo strumento rappresenta una misura fondamentale per garantire un aiuto economico ai cittadini nei momenti di maggiore difficoltà lavorativa. Vediamo quindi nel dettaglio cos’è, come funziona, a chi è rivolta e come presentare domanda.

La NASpI è un’indennità mensile introdotta per sostituire altre forme di sussidio, come la disoccupazione ordinaria e quella con requisiti ridotti. Si tratta di un contributo economico erogato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per sostenere i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. La sua finalità è garantire una protezione temporanea a chi perde il proprio impiego, agevolando il reinserimento nel mondo del lavoro.

Come funziona la NASpI

La NASpI prevede il calcolo di un’indennità proporzionata alla retribuzione media mensile del lavoratore nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro.

L’importo è determinato secondo una formula specifica, con un tetto massimo stabilito annualmente. L’indennità viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti, fino a un massimo di 24 mesi.

Il beneficio si riduce progressivamente del 3% ogni mese, a partire dal primo giorno del sesto mese. Questo meccanismo è stato pensato per incentivare il beneficiario a cercare attivamente una nuova occupazione.

La decorrenza della misura varia a seconda del motivo per il quale il lavoratore subisce una sospensione o una interruzione del rapporto di lavoro (cessazione; licenziamento per giusta causa, maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o preavviso)-

A chi è rivolta la NASpI

La NASpI è destinata ai lavoratori subordinati che perdono il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, come il licenziamento individuale o quello collettivo. Possono accedere all’indennità:

  • i lavoratori a tempo indeterminato e determinato;
  • gli apprendisti;
  • i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con contratto subordinato.

Sono esclusi invece i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori agricoli, per i quali sono previste altre forme di tutela, i lavoratori in pensione (vecchiaia o anticipata) i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lo svolgimento del lavoro stagionale, e i titolari dell’assegno di invalidità che non hanno scelto la NASpI.

NASpI: requisiti di accesso

Per accedere alla NASpI è necessario soddisfare i requisiti principali:

  • essere disoccupati involontariamente;
  • aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti;
  • aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Come fare domanda per la NASpI

La domanda per la NASpI deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS. È possibile inoltrarla attraverso:

  • il portale web dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;
  • I patronati, che offrono assistenza gratuita;
  • il Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile).

Durante la procedura, è necessario allegare la documentazione relativa al rapporto di lavoro cessato e dimostrare la propria disponibilità a rientrare nel mondo del lavoro, anche se sull’obbligatorietà di effettuare la DID si rilevano opinioni discordi.

 

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Pensioni 2025: le novità della manovra Pensioni 2025: la manovra di bilancio prevede una serie di misure che tuttavia non portano benefici di rilievo per i pensionati italiani

Pensioni 2025: nuove regole, più flessibilità

La legge di bilancio 2025 introduce significative novità sul fronte delle pensioni, con l’obiettivo di migliorare la flessibilità in uscita. Tra le principali modifiche spicca la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni, grazie al cumulo dei fondi di previdenza complementare. Tuttavia, non mancano criticità.

Contributivo: anticipo per chi ha la complementare

Dal 2025, i lavoratori che hanno aderito al sistema contributivo puro potranno richiedere la pensione anticipata a 64 anni. Per farlo, dovranno accumulare almeno 20 anni di contributi e raggiungere un importo minimo di trattamento pari a tre volte l’assegno sociale (534,41 euro mensili nel 2024).

La grande novità è la possibilità di includere nel calcolo anche la rendita dei fondi di previdenza complementare. Questa modifica permette di colmare eventuali lacune nel raggiungimento della soglia minima richiesta. Tuttavia, il requisito contributivo aumenterà progressivamente: 25 anni nel 2025 e 30 anni dal 2030.

Chi non ha aderito alla previdenza complementare continuerà a seguire le regole attuali. Potrà accedere alla pensione anticipata a 64 anni solo se il trattamento previsto soddisfa i requisiti minimi senza l’apporto di rendite integrative.

Le agevolazioni per le donne: opzione donna ampliata

Opzione donna richiede 61 anni come requisito anagrafico e 35 anni invece come requisito contributivo in un’unica gestione previdenziale. Di questa opzione potranno beneficiare anche le lavoratrice che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2024.

A opzione donna possono accedere anche le donne con 60 anni di età se madri di un figlio e con 59 anni di età se madri di almeno 2 figli nel caso in cui le stesse d+siano state licenziate p siano alle dipendenze di un datore di lavoro in crisi.

Il nuovo comma 179 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 amplia l’applicazione di opzione donna consentendo alle madri di quattro figli di accedere alla pensione con un anticipo di 16 mesi rispetto all’età ordinaria.

Quota 103

Per la pensione anticipata con quota 103 è necessario avere 62 anni di età e aver versato 41 anni di contributi.  Finestra mobile di 7 mesi per i privati, che sale a 9 mesi per i dipendenti pubblici.

Ape sociale rifinanziata

Nuove risorse per l’ape social che permette di andare in pensione anticipata a 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi, che salgono a 32 anni per i lavoratori edili e a 35 per coloro che svolgono attività gravose.

Pensioni minime

Per quanto riguarda le pensioni minime, la manovra prevede un incremento simbolico a partire dal 2025. La rivalutazione del 2,2% porta il trattamento minimo da 598,61 euro a 616,67 euro. Nel corso del 2025 per 13 mesi, i titolari dell’assegno sociale, se hanno compiuto alleno 70 anni, beneficeranno di un aumento di 8 euro al mese a condizione che siano ciechi titolari di trattamento pensionistico, sordomuti, invalidi civili totali, ciechi civili totali, maggiorenni.

Perequazione pensioni residenti all’estero

Per i residenti all’estero, nel 2025, in via del tutto eccezionale, non viene riconosciuto l’incremento derivante dalla perequazione automatica per i trattamenti pensionistici individuali complessivi superiori all’importo minimo stabilito dal regime generale INPS. Questa esclusione eccezionale avrà effetti anche sui ratei futuri. Resta comunque garantito l’incremento fino a raggiungere l’importo minimo, adeguato secondo la perequazione automatica.

Critiche e prospettive future

La manovra ha ricevuto elogi e critiche. La stessa ha introdotto misure interessanti, ma non ha risolto i nodi strutturali del sistema pensionistico. Se da un lato si incentiva l’uso dei fondi integrativi, dall’altro si alza l’asticella per il pensionamento anticipato, creando nuove disuguaglianze. Resta da vedere se queste riforme sapranno garantire un equilibrio tra sostenibilità finanziaria e tutela dei diritti dei lavoratori. Per ora, il dibattito resta aperto.

 

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