avvocati e praticanti

Avvocati e praticanti: i bandi 2025 di Cassa Forense Cassa Forense ha pubblicato i bandi 2025 destinati ad avvocati e praticanti iscritti. 19 bandi di assistenza finalizzati a sostenere la professione, la salute e la famiglia

Cassa Forense: pubblicati i nuovi bandi 2025

La Cassa Forense ha approvato per il 2025 un pacchetto di 19 bandi di assistenza, finalizzati a sostenere la professione forense, la salute e la famiglia, con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro. Tra le novità più rilevanti, si segnalano i contributi economici riservati a praticanti e avvocate vittime di violenza di genere, i sussidi per la preparazione all’esame di abilitazione e le agevolazioni per le spese di alloggio in studentati universitari.

Nuovi contributi 2025: inclusione e supporto

Tre i nuovi interventi introdotti:

  • Contributo in favore di avvocate e praticanti vittime di violenza (bando n. 6/2025), destinato a offrire un sostegno reale a chi si trova in condizione di fragilità;

  • Sussidi per i praticanti che affrontano l’esame di Stato (bando n. 7/2025), a copertura dei costi di corsi formativi e materiali professionali;

  • Contributi per le spese di alloggio in studentati (bando n. 17/2025), per i figli universitari degli iscritti alla Cassa.

Il presidente Valter Militi ha dichiarato che questi strumenti sono una risposta concreta all’urgenza sociale e un segnale chiaro di solidarietà istituzionale, finalizzato a garantire pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza.

Misure confermate e platea dei beneficiari

Accanto ai nuovi bandi, restano attivi i contributi già collaudati negli anni precedenti, tra cui:

  • contributi per l’acquisto di strumenti informatici;

  • sussidi per la partecipazione ai centri estivi dei figli minori;

  • premi e borse di studio per merito o per situazioni familiari particolari.

I beneficiari possono essere:

  • avvocati iscritti alla Cassa;

  • praticanti iscritti;

  • pensionati per invalidità (purché in regola con obblighi dichiarativi e contributivi).

La regolarità contributiva e dichiarativa costituisce requisito imprescindibile per l’ammissione ai singoli bandi.

Contributo ai praticanti: plauso di Aiga

Particolare apprezzamento è stato espresso dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) per il contributo fino a 1.000 euro rivolto ai praticanti, utile a sostenere le spese per corsi di formazione e per l’acquisto di strumenti utili all’avvio della professione. AIGA ha evidenziato come questa misura rappresenti un passo significativo per contenere gli effetti della soppressione del dimezzamento del contributo soggettivo minimo, auspicando un adeguamento del relativo regolamento.

Elenco dei bandi Cassa Forense 2025

Di seguito, l’elenco completo dei bandi attivi per il 2025, con le rispettive finalità e fondi stanziati:

Bando Oggetto Importo stanziato (€)
1/2025 Prestiti under 35 2.500.000
2/2025 Strumenti informatici 1.800.000
3/2025 Organizzazione studi – Persone fisiche 150.000
4/2025 Organizzazione studi – Persone giuridiche 150.000
5/2025 Attrezzatura sale videoconferenza 300.000
6/2025 Sostegno a vittime di violenza (avvocate/praticanti) 500.000
7/2025 Preparazione esame di abilitazione 1.000.000
8/2025 Esercizio professionale per avvocati con disabilità 150.000
9/2025 Centri estivi per figli minori 1.800.000
10/2025 Corsi di alta formazione 1.500.000
11/2025 Borse di studio per titolo di cassazionista 400.000
12/2025 Premio “Marco Ubertini” per nuovi abilitati 200.000
13/2025 Contributi per ospitalità in case di riposo 200.000
14/2025 Contributo per figli nati/adottati nel 2024 3.000.000
15/2025 Borse di studio per orfani 350.000
16/2025 Borse di studio per studenti universitari 700.000
17/2025 Alloggi in studentati per figli universitari 2.000.000
18/2025 Famiglie numerose 2.000.000
19/2025 Famiglie monogenitoriali 800.000

Modalità di partecipazione e requisiti

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite l’area riservata del sito ufficiale della Cassa Forense, sezione “Assistenza”. L’accesso è subordinato al possesso della regolarità contributiva e dichiarativa verificabile direttamente nella procedura.

Non è consentito ottenere più contributi della stessa tipologia nello stesso anno. Ogni domanda sarà valutata in base alla conformità ai requisiti previsti dal Regolamento dell’assistenza e alle disponibilità di bilancio.

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interdizione e inabilitazione

Addio a interdizione e inabilitazione? Interdizione e inabilitazione a rischio: un emendamento del Governo al ddl AS n. 1192 vuole superare questi istituti in favore dell'AdS

Interdizione e inabilitazione

Interdizione e inabilitazione a rischio. L’emendamento del Governo alla legge di semplificazione annuale (ddl AS n. 1192) prevede l’accorpamento degli istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione nell’amministrazione di sostegno.

L’emendamento delega l’Esecutivo a rivedere gli istituti di tutela suddetti al fine di superarli gradualmente e accorpare la tutela dei disabili nell’amministrazione di sostegno, dopo una attenta rimodulazione.

Interdizione e inabilitazione: deboli a rischio?

Insorge l’avvocatura sottolineando l’importanza dell’assistenza professionale per i soggetti deboli. Il superamento degli istituti tradizionale di tutela pare del tutto inopportuno. Le modifiche al vaglio rischiano inoltre di compromettere la ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Condivisibile l’obiettivo di superare istituti anacronistici, ma occorre considerare anche la possibile regressione delle garanzie dei diritti fondamentali dei soggetto più deboli.

L’emendamento rischia anche di minacciare i patrimoni, appare  quindi necessario proporre livelli di formalità diversi per patrimoni e redditi maggiori.

Gli istituti dell’amministrazione di sostegno, dell’inabilitazione e interdizione inoltre sono diversi. L’amministrazione di sostegno è più elastica e adatta a situazioni temporanee. L’inabilitazione e all’interdizione invece hanno funzione stabile e duratura.

Occorrono criteri stringenti e definiti per l’applicazione dell’Amministrazione di sostegno, garanzie di controllo giurisdizionale e partecipazione attiva del beneficiario. Necessario a tal fine   il coinvolgimento delle professioni legali e del terzo settore.

Aiga: serve una riforma giusta ed equilibrata

Aiga ritiene che l’emendamento comprometta la tutela dei più fragili, ne riduca le garanzie e ne indebolisca la protezione patrimoniale.

Nel suo comunicato stampa del 9 aprile 2025 ricorda anche la propria proposta di legge finalizzata a:

  • riconoscere la professionalità degli amministratori di sostegno;
  • garantire un compenso equo e dignitoso a questi soggetti;
  • definirne chiaramente le responsabilità;
  • rafforzarne la tutela fiscale e legale.

Il legislatore deve adottare un approccio responsabile, tutelare i diritti dei soggetti fragili e garantire la dignità professionale degli amministratori di sostegno.

fasi del procedimento amministrativo

Le fasi del procedimento amministrativo Le fasi del procedimento amministrativo: quali sono, riferimenti normativi, funzionamento e giurisprudenza

Fasi del procedimento amministrativo

Le fasi del procedimento amministrativo scandiscono il percorso attraverso cui la Pubblica Amministrazione (PA) adotta un provvedimento finale, nel rispetto di principi fondamentali come trasparenza, imparzialità ed efficacia.

La loro disciplina è contenuta nella legge n. 241/1990, che definisce le regole procedurali per garantire la tutela dei cittadini e il buon andamento dell’amministrazione.

Secondo la normativa vigente e la giurisprudenza, il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi principali:

  1. iniziativa (avvio del procedimento)
  2. istruttoria (raccolta delle informazioni e valutazioni)
  3. decisoria (adozione del provvedimento)
  4. integrativa dell’efficacia (fase eventuale per la piena operatività dell’atto)

Analizziamo nel dettaglio ogni fase, con riferimenti normativi e giurisprudenziali.

1. L’iniziativa

Riferimento normativo: art. 2 e art. 7 legge 241/1990

La fase iniziale del procedimento consiste nell’attivazione dell’azione amministrativa, che può avvenire:

  • d’ufficio, quando è la stessa PA a dare avvio al procedimento (es. controlli fiscali, autorizzazioni obbligatorie).
  • su istanza di parte, quando il procedimento è attivato su richiesta di un soggetto interessato (es. domanda di concessione edilizia, richiesta di permesso di soggiorno).

Consiglio di Stato sentenza n. 4925/2012: la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo può essere omessa quando l’amministrazione è obbligata e vincolata ad adottare un determinato provvedimento finale, i fatti su cui si basa l’atto sono pacificamente accettati, le norme applicabili sono chiare e univoche, e un’eventuale annullamento per mancata comunicazione non impedirebbe all’amministrazione di emanare un nuovo atto identico, anche riguardo alla sua efficacia temporale.

2. La fase istruttoria

Riferimento normativo: artt. 8-12 legge 241/1990

La fase istruttoria è cruciale per raccogliere le informazioni necessarie a una decisione motivata e legittima. Durante questa fase, la PA svolge attività:

  • di acquisizione di documenti e pareri (es. verifiche tecniche, istruttorie ambientali).
  • di audizione delle parti interessate (diritto di partecipazione, art. 10 legge 241/1990).
  • di ispezioni o perizie.

Consiglio di Stato n. 3224/2010: La mancata considerazione dei contributi presentati dal privato durante il procedimento amministrativo rende illegittimo il provvedimento conclusivo per carenza di motivazione.

3. La fase conclusiva della decisione

Riferimento normativo: art. 2 e art. 21-quinquies legge 241/1990

Conclusa l’istruttoria, la PA adotta il provvedimento finale, che può essere:

  • accoglimento dell’istanza (es. concessione edilizia);
  • diniego (es. rifiuto di un’autorizzazione);
  • un provvedimento di autotutela (es. revoca di una licenza).

4. Fase integrativa dell’efficacia (eventuale)

Non tutti i provvedimenti producono effetti immediati: alcuni necessitano di ulteriori adempimenti per diventare efficaci, come:

  • pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (es. regolamenti ministeriali).
  • notifica agli interessati (es. revoca di autorizzazioni).
  • registrazione o visto di controllo (es. atti che richiedono approvazione superiore).

 

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affettività in carcere

Affettività in carcere: le linee guida Affettività in carcere: dopo la pronuncia della Consulta arrivano le linee guida che riconoscono ai detenuti il diritto all'intimità

Affettività in carcere: linee guida post Consulta

Sull’affettività in carcere arrivano le linee guida sottoscritte dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Lina Di Domenico.

Il documento recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 10/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.”

Linee guida affettività in carcere: cosa prevedono

Le linee guida, alla luce di quanto sancito dalla Consulta, prevedono che i colloqui intimi saranno consentiti, a meno che non ci sia incompatibilità con l’assenza di un controllo visivo.

Il numero dei colloqui sarà il medesimo di quelli di cui i detenuti e gli internati fruiscono già mensilmente e la durata massima sarà di due ore.

Le amministrazioni penitenziarie dovranno individuare locali da destinare a questi colloqui, che siano in grado di garantire una certa riservatezza. Da preferire le aree vicino all’ingresso dell’istituto, ma la direzione può consentire lo svolgimento dei colloqui in locali distinti.

La stanza destinata ai colloqui intimi sarà arredata con un letto e servizi igienici. La stessa però non potrà essere chiusa dall’interno e sarà sorvegliata soltanto esternamente dalla Polizia penitenziaria equipaggiata per il controllo dei detenuti e dei soggetti ammessi ai colloqui intimi e all’ispezione della stanza prima e dopo l’incontro.

Via preferenziale per i detenuti che non beneficiano di permessi premio o di altri benefici che consentano loro di coltivare rapporti affettivi all’esterno e detenuti e imputati che, a parità di condizioni, devono scontare pene più lunghe e si trovano in uno stato di privazione della libertà da più tempo.

Per quanto riguarda i soggetti ammessi ai colloqui le linee guida indicano il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente, dopo gli opportuni controlli documentali e la firma del consenso informato del soggetto in visita.

Soggetti esclusi e possibili limitazioni

Sono esclusi dai colloqui intimi i detenuti sottoposti a regimi detentivi speciali come quelli previsti dall’artt. 41-bis O.P. e dall’art. 14-bis O.P.

Alle Direzioni il compito di individuare eventuali ragioni ostative per ragioni di sicurezza o per la necessità di mantenere l’ordine e la disciplina.

Colloqui intimi esclusi in ogni caso per i detenuti in isolamento sanitario. I colloqui infine potranno essere negati nelle ipotesi di detenzione, dal parte dell’internato, di sostanze stupefacenti, oggetti atti a offendere e cellulari e nei casi in cui il soggetto abbia manifestato un’indole violenta o tenuto condotte che potrebbero comportare rischi in sede di colloquio.

 

Leggi anche: Colloqui intimi in carcere: diritto non mera aspettativa

giurista risponde

Dichiarazione di ignoranza inevitabile La dichiarazione di ignoranza inevitabile dell’età di un minore può escludere la responsabilità penale ai sensi degli artt. 609quater e 609sexies c.p. per reati sessuali nei confronti di una persona al di sotto dei quattordici anni?

Quesito con risposta a cura di Leonarda Di Fonte e Francesco Trimboli

 

La Corte di Cassazione ha escluso che la dichiarazione di ignoranza inevitabile in relazione all’età della persona offesa possa valere come scriminante per l’imputato, salvo dimostrazione di una verifica diligente e approfondita da parte dell’imputato per accertare l’età della vittima (Cass., sez. III, 19 settembre 2024, n. 45805).

La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione affronta il delicato tema della responsabilità penale per reati sessuali con minori, concentrandosi sui criteri per valutare l’ignoranza inevitabile in relazione all’età della persona offesa e l’importanza di tutelare l’integrità psicofisica del minore nella sfera sessuale.

Il GUP del Tribunale di Genova ha riconosciuto l’imputato responsabile di un’ipotesi di concorso formale tra reati, condannandolo per i fatti previsti dagli artt. 81 e 609quater c.p., relativi a rapporti sessuali consenzienti con una minore di quattordici anni, e dagli artt. 73, comma 5, e 80 del D.P.R. 309/90, concernenti la cessione di sostanze stupefacenti alla medesima persona offesa.

In sede di giudizio, il Tribunale ha concesso l’attenuante della minore gravità ai sensi dell’art. 609quater, comma 6, c.p. e quella prevista dall’art. 62, n. 6, c.p. per la riparazione del danno.

Applicata la riduzione di pena connessa al rito abbreviato, l’imputato è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione.

Successivamente, la Corte d’Appello di Genova, pronunciandosi sia sull’appello proposto dall’imputato che sul ricorso per Cassazione del Procuratore Generale, ha riconosciuto ulteriori attenuanti generiche e ridotto la pena a dieci mesi di reclusione.

La sentenza della Suprema Corte rappresenta un consolidamento della giurisprudenza che valorizza la tutela del minore nella sfera sessuale, anche alla luce delle normative internazionali e nazionali. Essa si pone in continuità con precedenti orientamenti giurisprudenziali precisando che l’ignoranza inevitabile è configurabile solo qualora nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente per non aver rispettato il dovere di accertarsi adeguatamente dell’età del soggetto coinvolto (così Cass., sez. III, 10 dicembre 2013, n. 3651; Cass., sez. III, 6 maggio 2014, n. 37837).

La Corte pone l’accento sul dovere di diligenza chiarendo che in tali circostanze è necessario compiere controlli adeguati e proporzionali alla rilevanza del bene giuridico tutelato rappresentato dal libero sviluppo psicofisico dei minori.

Avallando quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, nel caso di specie, tali controlli avrebbero potuto includere richieste di informazioni a parenti della vittima o verifiche oggettive sulla sua età.

Nella decisione de qua la Cassazione precisa che dichiarazioni mendaci del minore circa la propria età o indizi fisici non possono essere considerate sufficienti per invocare la scriminante ex art 609sexies (del pari Cass., sez. III, 4 aprile 2017, n.775).

Tale interpretazione riflette l’importanza di preservare il libero sviluppo psicofisico dei minori e di evitare esperienze traumatiche che possano compromettere il loro futuro chiarendo che qualsiasi condotta che arrechi un pregiudizio rilevante a tale bene giuridico non può considerarsi priva di offensività, anche se vi è il consenso del minore (così anche Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2011, n.12464).

La pronuncia in questione rafforza l’obbligo di comportamenti responsabili e scrupolosi in situazioni che coinvolgono minori definendo i confini applicativi della scriminante di cui all’art. 609sexies c.p.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, sottolineando che l’imputato non aveva soddisfatto i criteri per invocare l’ignoranza inevitabile.

 

(*Contributo in tema di “Dichiarazione di ignoranza inevitabile”, a cura di Leonarda Di Fonte e Francesco Trimboli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 82 / Febbraio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

assegno di maternità 2025

Assegno di maternità 2025: importi aggiornati Novità in materia di assegno di maternità 2025: La circolare INPS n. 72/2025 comunica gli importi di riferimento per il calcolo dell'indennità

Assegno di maternità 2025: importi aggiornati

Novità in materia di assegno di maternità 2025. La circolare INPS n. 72/2025 comunica gli importi di riferimento per calcolare le contribuzioni dovute a lavoratori e lavoratrici per erogare l’indennità di maternità e di paternità.

Per calcolare l’indennità di maternità o di paternità si prende come riferimento la retribuzione del mese che precede l’evento, se il lavoratore è dipendente. Per le altre categorie invece si prendono come riferimento gli importi convenzionali. I valori sono adeguati al costo della vita ISTAT.

La circolare indica inoltre i valori di calcolo per le indennità di tubercolosi e malattia.

Assegno maternità 2025: retribuzioni giornaliere 

Per il calcolo delle indennità di maternità e paternità si prendono come riferimento le retribuzioni delle diverse categorie di lavoratori interessati: Questi gli importi:

  • lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto: retribuzione di riferimento del mese precedente non inferiore al minimale di 57,32euro;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato: valore non inferiore al minimale di legge pari a Euro 50,99;
  • compartecipanti familiari e piccoli coloni: importo non inferiore a 63,06 euro, da utilizzare in via temporanea e salvo conguaglio;
  • lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale: retribuzioni previste dal decreto 16 gennaio 2025 per il calcolo delle contribuzioni ai fini della liquidazione anche delle prestazioni economiche di maternità e paternità;
  • lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari:
  • 8,40 euro per retribuzioni orarie effettive fino a 9,48 euro;
  • 9,48 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 9,48 euro e fino a 11,54 euro;
  • 11,54 euro per retribuzioni orarie effettive superiori a 11,54 euro;
  • 6,11 euro per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
  • lavoratori autonomi: artigiani e commercianti 57,32; pescatori 31,85 euro;
  • assegno di maternità dei Comuni riconosciuto per le categorie non coperte da un altro sistema previdenziale (disoccupate, prive di tutela previdenziale con ISEE inferiore a 20.382,90 euro): 2037,00 euro (importo complessivo per 5 mesi);
  • assegno statale una tantum per lavoratrici precarie, con contratti a termine o part time ciclici: 2.508,04 euro.

Come fare domanda

Per richiedere gli assegni, è necessario accedere al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS, oppure rivolgersi direttamente al proprio Comune di residenza per l’assegno comunale. Chi supera i limiti ISEE stabiliti non ha diritto all’assegno, ma può valutare misure di sostegno alternative come il Reddito di Inclusione Familiare.

Congedo parentale retribuito 2025

Le recenti modifiche legislative hanno ridefinito i criteri reddituali per accedere al congedo parentale retribuito. In particolare, il diritto all’indennità del 30% è ora subordinato a un reddito individuale del genitore lavoratore dipendente che non superi i 19.610,50 euro annui. Questo limite è stato calcolato in base a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione previsto per il 2025, fissato a 7.844,20 euro. Per poter beneficiare dell’indennità durante il congedo parentale, è necessario rientrare quindi in una specifica fascia di reddito.

Leggi anche l’articolo “Assegno di maternità

codice Ateco prostituzione

Codice ATECO anche per prostitute ed escort Codice ATECO prostituzione dal 1° aprile 2025: porte aperte a condotte illegali, l'ISTAT però assicura "solo attività legali"

Codice ATECO prostituzione

Codice ATECO prostituzione in vigore dal 1° aprile 2025. Lo prevede la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO operativa nel Registro Imprese. Tra le novità, c’è il codice 96.99.92, che include infatti i “Servizi di incontro ed eventi simili“, comprendendo esplicitamente escort e sex worker. Il codice va ovviamente segnalato quando si avviano queste attività economiche.

ATECO 2025: una classificazione aggiornata

La nuova classificazione ATECO 2025 sostituisce quella del 2022. Essa descrive in modo più accurato le attività economiche, considerando le innovazioni e le trasformazioni recenti dell’economia e della società. L’ISTAT e il sistema camerale hanno collaborato all’elaborazione della  tabella di riclassificazione e hanno integrato diverse informazioni disponibili.

Aggiornamento automatico e implicazioni fiscali

Il codice ATECO di ogni impresa si aggiorna automaticamente: in “Visura” saranno visibili quindi sia il nuovo codice ATECO che quello vecchio. Le nuove attività adottano invece subito il nuovo Codice ATECO 2025 e spetta alla Camera di Commercio l’attribuzione del nuovo codice. Il sistema fiscale non riclassifica quindi d’ufficio e i contribuenti possono  usare il codice ATECO nelle proprie scadenze fiscali.

Codice ATECO prostituzione 96.99.92  

Come anticipato, l’elenco ATECO aggiornato al 2025 include il codice 96.99.92 per “Servizi di incontro ed eventi simili”.

Le note esplicative specificano che il codice attività include:

  • attività di accompagnatori (escort) e agenzie di incontro;
  • fornitura o organizzazione di servizi sessuali;
  • organizzazione di eventi di prostituzione e gestione di locali.

Regolarità fiscale e illiceità penali

La nuova classificazione permette così l’iscrizione alla Camera di Commercio ai sex worker e alle escort. La regolarizzazione fiscale però potrebbe collidere, per ovvi motivi, con le attività illecite. Il codice include infatti anche l’organizzazione di servizi sessuali e locali di prostituzione, tutte attività che, come noto,  possono configurare reati di sfruttamento della prostituzione.

Reato di sfruttamento della prostituzione

Lo sfruttamento della prostituzione del resto è un reato grave per nostro ordinamento e punito in base alle legge n. 75/1958.

Chi organizza o dirige la prostituzione altrui, traendone profitto, rischia infatti la reclusione e multe salate. La nuova classificazione ATECO 2025 sembra però legittimare queste attività.

Precisazioni ISTAT codice ATECO prostituzione

L’ISTAT precisa tuttavia che il nuovo codice ATECO riguarda solo le attività legali in Italia. Il codice 96.99.92 include in particolare le agenzie matrimoniali e di speed dating.

L’ISTAT tiene a precisare inoltre che la nuova classificazione non fa che recepire la classificazione europea NACE Rev. 2.1. In Europa infatti, alcune attività legate alla prostituzione, sono legali.

Implicazioni e controversie  

La nuova classificazione ATECO 2025 solleva indubbiamente questioni giuridiche complesse. Non c’è dubbio che la regolarizzazione fiscale di alcune attività possa entrare in conflitto con le leggi penali. La distinzione tra attività legali e illegali richiede un’analisi approfondita. E’ necessario monitorare l’applicazione della nuova classificazione al fine di valutarne l’impatto sul piano giuridico e sociale.

 

Leggi anche: Codici Ateco: classificazione 2025

spese legali stragiudiziali

Spese legali stragiudiziali al condomino moroso: delibera nulla Non è valida la delibera assembleare che imputa al singolo condomino moroso le spese legali stragiudiziali

Spese legali stragiudiziali in condominio

Spese legali stragiudiziali in condominio: il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 178/2025, ha chiarito che non è valida la delibera assembleare che imputa al singolo condomino moroso le spese legali sostenute per l’invio della diffida di pagamento, trattandosi di una spesa che rientra nell’interesse comune.

Il caso esaminato

Nella vicenda, una condomina aveva regolarmente corrisposto le prime due rate del bilancio preventivo, ma si era vista recapitare una lettera di costituzione in mora nella quale si richiedeva anche il rimborso delle spese legali.

La questione finiva, quindi, in giudizio, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della delibera assembleare con conseguente restituzione della somma, perchè non dovuta, in quanto percepita sulla base di una delibera assembleare condominiale nulla.

Il principio affermato dal Tribunale

Nel decidere il merito del ricorso, il tribunale afferma che la questione controversa è se l’imputazione in bilancio delle spese legali per il recupero di crediti in via stragiudiziale debba essere effettuata con riferimento, in via esclusiva, al condomino moroso.

Dopo aver analizzato la normativa del codice civile e gli indirizzi giurisprudenziali in materia, il giudice di Pavia ritiene di dover aderire all’orientamento secondo il quale “pur essendo astrattamente consentito addebitare spese asingoli condomini di natura ‘personale’, queste devono necessariamente ed obbligatoriamente ancorarsi ad una diversa e maggiore utilità concreta che il condomino trae dall’utilizzo diversificato di una o più parti comuni dell’edificio condominiale” (cfr. Cass. n. 12573/2019; Cass. n. 18503/2020).

La spesa per compensi in ragione di attività prestata dall’avvocato incaricato dall’amministratore di condominio era, quindi, non addebitabile esclusivamente ala ricorrente (in assenza di suo esplicito consenso e di espressa previsione del regolamento di condominio), ma doveva essere ripartita fra tutti i condomini in base al criterio legale dei millesimi, dato che i costi in esame non erano in nessun modo inerenti all’uso differenziato delle parti comuni condominiali. Al contrario, l’intero condominio ha beneficiato della stessa attività di legale.

La decisione

La delibera assembleare impugnata, quindi, per il tribunale, deve essere dichiarata nulla perché adottata dall’assemblea in violazione dei criteri stabiliti dalla legge.
La nullità comporta sul piano giuridico l’obbligo di restituzione della somma versata da parte della condomina.

Allegati

reato di peculato

Reato di peculato Il reato di peculato di cui all'art. 314 del codice penale: cos'è, come funziona e differenze con la concussione

Cos’è il reato di peculato

Il reato di peculato si verifica quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria, indebitamente, di denaro o beni mobili altrui, di cui ha il possesso o la disponibilità in virtù del suo ufficio o servizio. La norma si pone l’obiettivo di tutelare gli interessi di natura patrimoniale della PA e quindi il suo buon andamento.

Art. 314 c.p: reato di peculato

L’articolo 314 c.p, che punisce il reato di peculato, recita: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizi, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Questo articolo prevede quindi che, nel caso in cui un pubblico ufficiale (come un ministro, un funzionario pubblico, un agente della polizia, ecc.) o un incaricato di pubblico servizio (ad esempio, un consulente pubblico o un appaltatore) si appropri di denaro o cose mobili altrui in suo possesso per ragioni di servizio o ufficio, venga punito con la reclusione da 4 fino a 10 anni e sei mesi.

Elemento oggettivo 

L’elemento oggettivo del reato di peculato è rappresentato dall’appropriazione indebita di denaro o beni mobili altrui da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Perché il reato si configuri deve esserci una appropriazione del denaro o d altre cose mobili che sono nel suo possesso in ragione del suo ufficio o servizio.

Se il soggetto attivo del reato si appropria del denaro o dei beni mobili altrui, solo per farne un uso momentaneo e poi restituisce il tutto si configura il reato di peculato d’uso.

Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo del reato di peculato è il dolo generico. Esso si traduce nella volontà di appropriarsi dei beni pubblici per un scopo personale, che può essere economico o materiale. È essenziale che l’appropriazione venga compiuta con consapevolezza e intenzionalità. La condotta deve essere volontaria e il pubblico ufficiale deve agire con l’intenzione di trarre un beneficio illecito.

Nel peculato d’uso invece il dolo è specifico e consiste nella volontà di fare un uso momentaneo del denaro e delle cose pubbliche.

Pena e procedibilità del reato di peculato

Per il reato di peculato è la reclusione da 4 a 10 anni e sei mesi. La pena può essere maggiorata in caso di circostanze aggravanti (es: danno particolarmente grave per la pubblica amministrazione o coinvolgimento di più persone). La reclusione può essere invece ridotta se il reo restituisce i beni o il denaro di cui si è appropriato prima del processo. In questo modo egli dimostra infatti la volontà di riparare il danno arrecato.

Il peculato è un reato procedibile d’ufficio. Non è necessaria quindi la querela della parte lesa per avviare il procedimento penale. In altre parole il processo penale può essere avviato anche senza che la pubblica amministrazione presenti una denuncia. Questo aspetto è importante per tutelare l’interesse pubblico e impedire che l’azione penale possa essere bloccata da eventuali interessi privati.

Peculato e concussione a confronto

Sebbene il peculato e la concussione abbiano entrambi, come protagonisti, i pubblici ufficiali, i due reati si differenziano in modo significativo sotto il profilo della condotta e dell’intento dell’agente.

  • Peculato: il pubblico ufficiale si appropria indebitamente di beni o risorse che gli sono stati affidati per ragioni di servizio o ufficio. In questo caso, la condotta è quella di appropriarsi di risorse pubbliche per fini personali.
  • Concussione (art. 317 c.p.): il pubblico ufficiale costringe una persona a dargli o promettergli indebitamente denaro o altre utilità, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri.

Il peculato implica l’appropriazione di beni o denaro, mentre la concussione si fonda sull’intimidazione che il pubblico ufficiale esercita nei confronti di un terzo per farsi dare o promettere denaro o altre utilità.

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti sul reato di peculato. Di seguito alcune sentenze significative.

Cassazione n. 11928/2025

Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, confermato dai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19054 del 20/12/2012, l’utilizzo di un’auto di servizio per scopi privati è generalmente vietato. Si presume che tali veicoli siano destinati esclusivamente all’uso pubblico, a meno che non esistano provvedimenti ufficiali che autorizzino deroghe specifiche e documentate. In assenza di tali autorizzazioni, l’uso dell’auto di servizio per fini personali costituisce reato di peculato.

Cassazione n. 4520/2025

Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, disciplinato dall’articolo 314-bis del codice penale, punisce le azioni di distrazione dei beni menzionati che, in precedenza, la giurisprudenza considerava rientranti nell’abrogato reato di abuso d’ufficio; pertanto, l’introduzione di questa nuova fattispecie non ha modificato l’ambito di applicazione del reato di peculato.

Cassazione n. 39546/2024

Il reato di peculato protegge sia il patrimonio della pubblica amministrazione sia l’integrità del suo operato, sussistendo anche in assenza di danno economico se l’interesse alla legalità viene violato. Il fulcro del reato risiede nell’abuso del possesso del bene da parte del funzionario, che lo usa per fini personali anziché istituzionali, anche senza arrecare un danno economico all’ente pubblico. Tuttavia, l’uso simultaneo del bene per scopi privati e pubblici non configura peculato se non causa un apprezzabile danno economico o funzionale all’amministrazione, poiché in tal caso non si verifica l’interversione del possesso che costituisce l’essenza del reato.

 

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totalizzazione dei contributi

La totalizzazione dei contributi Totalizzazione dei contributi: cos’è, come funziona e quando conviene

Cos’è la totalizzazione dei contributi

La totalizzazione dei contributi è un istituto previdenziale che consente ai lavoratori di sommare gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere un’unica pensione. È particolarmente utile per chi ha avuto carriere lavorative discontinue o ha versato contributi in più enti previdenziali, senza aver maturato autonomamente il diritto alla pensione in ciascuna gestione.

Normativa

La totalizzazione è un meccanismo che permette di cumulare gratuitamente i contributi versati in più casse previdenziali pubbliche o private per ottenere una pensione unitaria. È regolata dal decreto legislativo n. 42/2006, successivamente modificato dalla legge n. 247/2007, dal decreto legge n. 78/2010; il decreto legge n. 201/2011; dal decreto del Presidente della Repubblica n. 157/2013.

Caratteristiche della totalizzazione dei contributi

L’istituto della totalizzazione presenta le seguenti caratteristiche distintive:

  • gratuità: a differenza della ricongiunzione, non prevede costi per il lavoratore;
  • obbligo di calcolo contributivo: la pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo, anche per i periodi antecedenti il 1996 (se presenti),
  • versamento di contributi in almeno due gestioni previdenziali;
  • minimo di 20 anni complessivi per ottenere la pensione di vecchiaia.

Quando conviene la totalizzazione dei contributi

La totalizzazione è conveniente nei seguenti casi:

  • carriere discontinue: utile per chi ha cambiato più lavori e ha versato contributi in enti diversi senza raggiungere il minimo richiesto in ogni gestione;
  • assenza di un diritto autonomo alla pensione: se un lavoratore non ha maturato la pensione in una singola gestione, può cumulare i contributi per ottenerne una unica;
  • evitare i costi della ricongiunzione: la totalizzazione è gratuita, mentre la ricongiunzione è spesso onerosa;
  • avere diritto a una pensione di anzianità: con la totalizzazione si può accedere alla pensione di anzianità con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica.

Tuttavia, la totalizzazione potrebbe non essere conveniente per chi ha maturato contributi prima del 1996 con il sistema retributivo (se non ha maturato un diritto autonomo alla pensione in nessuna delle gestioni interessate) poiché il calcolo contributivo può ridurre l’importo della pensione rispetto a quello ottenibile con una ricongiunzione.

Differenza tra totalizzazione e ricongiunzione

Molti lavoratori si chiedono se sia meglio ricorrere alla totalizzazione o alla ricongiunzione.

Vediamo le principali differenze:

Caratteristica Totalizzazione Ricongiunzione
Costo Gratuita A pagamento (spesso elevato)
Calcolo pensione Contributivo Mantiene il sistema originario (retributivo o contributivo)
Anzianità minima Nessuna Nessun minimo richiesto
Pensione autonoma Unica pensione INPS La posizione viene accentrata in un solo ente
Età pensionabile 66 anni e 7 mesi (vecchiaia), 41 anni di contributi (anzianità) Dipende dall’ente previdenziale di destinazione

In generale, la ricongiunzione è conveniente per chi ha molti contributi retributivi e vuole mantenere un calcolo più favorevole, mentre la totalizzazione è indicata per chi cerca una soluzione gratuita per ottenere una pensione.

Quale pensione si ottiene con la totalizzazione

Chi utilizza la totalizzazione può accedere a diversi tipi di pensione, in base ai contributi maturati:

Pensione di vecchiaia

Richiede 66 anni 

Almeno 20 anni di contributi totali

Almeno 2 gestioni previdenziale coinvolte

Pensione di anzianità

Possibile con 41 anni di contributi a prescindere dall’età

Utile per chi ha avuto carriere lunghe ma frammentate in diverse gestioni

Pensione di inabilità

Spetta a chi ha invalidità totale e permanente

Requisiti contributivi differenti a seconda delle gestioni coinvolte

Pensione ai superstiti

Se il lavoratore deceduto aveva diritto alla totalizzazione, il coniuge o i familiari possono richiedere la pensione di reversibilità

Procedura per la totalizzazione dei contributi

La procedura per totalizzare i contributi è gestita dall’INPS ed è relativamente semplice e si snoda attraverso i seguenti step:

1. presentazione della domanda:il lavoratore deve inviare una richiesta all’INPS per l’applicazione della totalizzazione;

2. verifica dei contributi: l’INPS raccoglie i dati dai diversi enti previdenziali e verifica se il lavoratore ha i requisiti per la totalizzazione;

3. calcolo della pensione: ogni gestione calcola la quota di pensione spettante secondo il sistema contributivo. L’INPS somma le quote per determinare l’importo finale della pensione.

4. erogazione della pensione: la pensione viene erogata direttamente dall’INPS, anche se i contributi erano stati versati ad altri enti.

Considerazioni finali

La totalizzazione dei contributi è una soluzione utile per chi ha lavorato in più settori e ha versato contributi in enti previdenziali differenti. Permette di ottenere una pensione unitaria senza costi aggiuntivi, ma è importante considerare che la pensione verrà calcolata con il sistema contributivo, che potrebbe essere meno vantaggioso per chi ha periodi di lavoro antecedenti al 1996. Prima di scegliere la totalizzazione, è consigliabile valutare attentamente la propria posizione contributiva ed eventualmente confrontarla con la ricongiunzione per capire quale opzione garantisce la pensione più favorevole.