arbitro assicurativo

Arbitro assicurativo per le liti Arbitro assicurativo: istituito con il Decreto n. 215/2024 l’organismo che dovrà risolvere in via stragiudiziale alcune controversie assicurative

Arbitro Assicurativo per la risoluzione stragiudiziale

Dal 24 gennaio 2025 è in vigore il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 215 del 6 novembre 2024. Il provvedimento dei occupa della risoluzione stragiudiziale delle controversie derivanti da contratti assicurativi.

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento stabilisce le modalità di gestione delle controversie tra clienti e operatori assicurativi. Definisce inoltre la composizione degli organi decisionali e i tipi di controversie trattate. L’IVASS dovrà adottare nel giro di qualche mese le disposizioni tecniche e operative necessarie per il funzionamento dell’Arbitro Assicurativo. L’operatività dell’Arbitro sarà ufficializzata con un provvedimento IVASS che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

Istituzione dell’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo sarà gestito dall’IVASS e avrà competenza obbligatoria per le imprese assicurative e gli intermediari iscritti agli albi. Gli operatori in regime di libera prestazione di servizi potranno aderire volontariamente.

Competenza dell’Arbitro assicurativo

L’Arbitro si occuperà delle controversie relative ai contratti assicurativi entro determinati limiti economici:

  • contratti vita con prestazioni in caso di decesso: fino a 300.000 euro;
  • altri contratti vita: fino a 150.000 euro;
  • risarcimento diretto per responsabilità civile: fino a 2.500 euro;
  • altre controversie danni: fino a 25.000 euro.

Sono escluse le controversie che rientrano nella competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e quelle della CONSAP.

Composizione e funzionamento

L’Arbitro sarà organizzato in collegi di cinque membri, nominati dall’IVASS, tra rappresentanti dell’istituto, delle associazioni di categoria e dei consumatori. Il collegio opererà con il supporto di una segreteria tecnica.

Procedura stragiudiziale di risoluzione

Il procedimento sarà documentale e si potrà attivare dopo un reclamo all’impresa o all’intermediario. Se il reclamo non verrà risolto nei termini previsti o non sarà soddisfacente, il cliente potrà presentare ricorso entro dodici mesi. Il processo si svolgerà telematicamente e il collegio dovrà decidere entro 90 giorni, prorogabili una sola volta per casi complessi. Le decisioni saranno vincolanti e dovranno essere eseguite entro 30 giorni. In caso di inadempienza, l’IVASS pubblicherà il nome dell’impresa o dell’intermediario sul proprio sito.

 

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omologazione e approvazione autovelox

Omologazione e approvazione autovelox: il ministero fa marcia indietro Omologazione e approvazione autovelox: la circolare del 23 gennaio 2025 equipara le due procedure suscitando non poche polemiche

Ministero dell’Interno: la circolare delle polemiche

La circolare del 23 gennaio 2025 su omologazione e approvazione autovelox del Ministero dell’interno, sta suscitando parecchie polemiche.

Il documento del Viminale parte dall’esame delle recenti pronunce della Cassazione n. 10505, n. 20492 e n. 20913, che sanciscono la differenza tra omologazione e approvazione e precisano che solo l’omologazione rende legittimi gli accertamenti effettuati con l’autovelox. 

Omologazione e approvazione autovelox: chiarimenti

Dopo queste pronunce il dicastero ha avviato un dialogo con l’Avvocatura di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avere delucidazioni sul significato dei due termini dal punto di vista operativo.

L’Avvocatura Generale ha concluso per la omogeneità delle due procedure di omologazione e di approvazione per tutta una serie di motivi.

  • I due procedimenti sono finalizzati a verificare l’utilità dell’apparecchio allo scopo a cui è destinato e la sua conformità alle necessità di misurazione.
  • Omologazione e approvazione riguardano il prototipo dell’apparecchio e non quello singolo che poi viene affettivamente impiegato per le rilevazioni su strada.
  • La materia in entrambi i casi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Per l’omologazione, così come per l’approvazione, vengono svolte istruttorie tecniche e amministrative finalizzate a valutare requisiti e caratteristiche dell’apparecchio per la funzione che deve svolgere e per la conformità alle regole nazionali e comunitarie.
  • Sul dispositivo si esprime infine il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per verificare l’efficienza e l’idoneità.
  • L’esito positivo di questo controllo è seguito dal decreto dirigenziale di autorizzazione alla commercializzazione dei singoli apparecchi in conformità al prototipo depositato.

L’Avvocatura precisa tuttavia che in giudizio, per non incorrere in giudizi di inammissibilità, occorre depositare il decreto di approvazione dello strumento di rilevazione indicato nel verbale che ha accertato la violazione ed eventuali decreti di omologazione di strumenti diversi da quelli finalizzati a verificare la violazione del limite di velocità.

Tavolo tecnico per omologazione e approvazione autovelox

Per garantire l’uniformità interpretativa è stato istituito anche un tavolo tecnico  presso il Ministero delle Infrastrutture di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero dell’Interno, dell’ANCI e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Lo scopo è di definire in modo uniforme le procedure per l’omologazione del prototipo la fase di taratura e il controllo di funzionalità dei dispositivi e anche delle apparecchiature e dei mezzi tecnici indicati nell’articolo 201 comma 1 bis lett. e) e f) del Codice della Strada.

 

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pensioni 2025

Pensioni 2025: al via la rivalutazione INPS L'istituto ha completato le attività di rivalutazione delle pensioni 2025 e delle prestazioni assistenziali 2025

Rivalutazione pensioni 2025

L’INPS ha completato le attività di rivalutazione delle pensioni 2025 propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Le lavorazioni effettuate, informa l’istituto, hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. I dettagli sono contenuti nella circolare n. 23 del 28 gennaio 2025.

In sintesi, di seguito, le operazioni effettuate:

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni sono rivalutate secondo un indice di variazione definitivo del +0,8% per il 2024. Per il 2024 non è previsto alcun conguaglio. Il trattamento minimo per le pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi sarà di 603,40 euro mensili.

Pensioni inferiori al minimo più alte

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo è previsto un incremento del +2,2% per il 2025, garantendo un supporto maggiore a chi ha redditi più bassi.

Rivalutazione per residenti all’estero

Per il 2025, la rivalutazione automatica non sarà riconosciuta ai pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS, ma sarà comunque attribuita fino a un certo limite.

Prestazioni assistenziali 2025

Le prestazioni assistenziali, come le pensioni sociali e gli assegni sociali, seguiranno lo stesso indice di rivalutazione. Inoltre, sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’accesso a queste prestazioni.

Calendario di pagamento

I pagamenti delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, rende noto infine l’INPS, saranno effettuati il primo giorno bancabile di ogni mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile.

 

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silenzio amministrativo

Silenzio amministrativo Silenzio amministrativo: definizione, normativa di riferimento conseguenze e giurisprudenza degli organi di giustizia amministrativa

Cos’è il silenzio amministrativo

Il silenzio amministrativo è un istituto del diritto amministrativo italiano che si verifica quando l’amministrazione non risponde entro un termine prestabilito a una richiesta o istanza avanzata dal cittadino. Questo comportamento, regolato dalla normativa vigente, produce effetti giuridici specifici. Esaminiamo il concetto, la normativa di riferimento, le conseguenze e alcuni orientamenti giurisprudenziali sul tema.

Forme del silenzio amministrativo

Il silenzio amministrativo rappresenta, in sostanza, una modalità attraverso cui l’amministrazione esprime o si presume esprima una volontà in relazione a una richiesta o procedimento amministrativo.

Può assumere diverse forme:

 

  • Silenzio-assenso: il mancato riscontro equivale a un’accettazione implicita.
  • Silenzio-rifiuto: il mancato riscontro equivale a un diniego implicito.
  • Silenzio-inadempimento: l’amministrazione non conclude il procedimento nei termini, ma ciò non genera un effetto giuridico immediato.

 

Normativa di riferimento

La disciplina del silenzio amministrativo è contenuta principalmente nella legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola il procedimento amministrativo, e in altre disposizioni settoriali. Gli articoli principali sono:

  • 2, l. 241/1990: definisce i termini entro cui l’amministrazione deve concludere il procedimento. Il comma 2 della norma stabilisce che i procedimenti amministrativi delle PA statali e dagli enti pubblici nazionali devono concludersi in 30 giorni a mano che la legge non stabilisca dei termini diversi. La norma stabilisce anche che la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, contenuto nel dlgs n. 104/2010.
  • Art 2 bis, l. 241/1990: le pubbliche amministrazioni che non osservano con colpa o con dolo il termine per concludere il procedimento sono tenute al risarcimento del danno. Fatte salve queste ipotesi, quelle di silenzio qualificato e quelle relative ai concorsi “in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.”
  • 20, l. 241/1990: stabilisce la regola generale del silenzio-assenso, salvo eccezioni.

 

In ambito ambientale, edilizio o per altri settori sensibili, la regola del silenzio-assenso può non essere applicabile, prevedendosi obbligatoriamente un provvedimento espresso.

 

Conseguenze del silenzio amministrativo

Le conseguenze variano in base al tipo di silenzio.

Silenzio-assenso: l’istanza si intende accolta, con effetti giuridici favorevoli al cittadino. L’amministrazione conserva il potere di intervenire successivamente, ma solo in presenza di motivi di interesse pubblico.

Silenzio-rifiuto: il cittadino può impugnare l’atto presunto davanti al giudice amministrativo per contestare il diniego implicito.

Silenzio-inadempimento: non si produce un provvedimento implicito, ma il cittadino può sollecitare l’adempimento ricorrendo al giudice amministrativo o chiedendo un intervento sostitutivo.

 

Giurisprudenza in materia di silenzio amministrativo

La giurisprudenza ha spesso affrontato il tema del silenzio amministrativo, chiarendo alcuni punti fondamentali:

 

  • Silenzio-assenso: il Consiglio di Stato ha ribadito che il silenzio-assenso non si applica in settori che richiedono una verifica particolarmente stringente, come l’ambiente e la sanità (Consiglio di Stato 1834/2022). Nella decisione n. 5746/2022 Palazzo Spada ha anche previsto che il silenzio-assenso si forma anche se l’attività per cui si chiede l’autorizzazione non rispetta pienamente le norme che la regolano. Questo accade perché la legge vuole semplificare i rapporti tra cittadini e amministrazione, accelerando le procedure. Tuttavia, l’amministrazione mantiene comunque il potere di intervenire successivamente per correggere eventuali irregolarità.
  • Silenzio-rifiuto: il giudice amministrativo è competente a valutare l’illegittimità del rifiuto presunto, e può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso (TAR Lazio, 254/2023).
  • Silenzio-inadempimento: nei casi in cui il silenzio costituisca violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, l’intervento giudiziario è volto a ripristinare il rispetto dei tempi procedurali (Consiglio di Stato n. 3867/2021). Perché si possa parlare di silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione, non basta che questa non concluda il procedimento entro il tempo stabilito per quel tipo di richiesta. È anche necessario che l’Amministrazione abbia un preciso obbligo di rispondere all’istanza del privato. Questo obbligo può derivare dalla legge, da principi generali, dalla particolarità del caso o da ragioni di giustizia e correttezza nei rapporti tra amministrazione e cittadini. Inoltre, è fondamentale che la risposta dell’Amministrazione sia necessaria per permettere al cittadino di far valere i propri diritti in sede giudiziaria (Consiglio di Stato 961/2018).

 

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stalking

Stalking abusare della genitorialità ai danni dell’ex Stalking: il reato viene integrato anche dall’abuso della genitorialità quando esercitata in danno dell’ex  

Reato di stalking l’abuso della genitorialità

Il reato di stalking si configura anche quando i diritti e i doveri connessi alla genitorialità vengono esercitati oltre i limiti fissati dal giudice. O quando ad esempio il diritto di visita viene svolto oltre i limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 2732/2025.

Stalking: doppia condanna

La Corte d’appello conferma la condanna nei confronti dell’imputato per il delitto di atti persecutori perpetrato in danno della donna alla quale è stato legato da una relazione affettiva.

Abuso della genitorialità insussistente

Il difensore dell’imputato impugna la decisione in Cassazione. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l’errata valutazione delle dichiarazioni della parte civile costituita e delle persone legate alla stessa. La Corte avrebbe dovuto riconsiderare la versione dei fatti fornita da questi soggetti, stante la divergenza di questa rispetto alla pacificità dei fatti. Con il quarto e il quinto motivo invece denuncia il vizio di motivazione sulla prova dell’elemento soggettivo del reato di stalking e della sussistenza degli eventi integrativi del reato. L’imputato afferma di non aver mai voluto interferire nella vita privata dell’ex compagna. Lo stesso si sarebbe limitato a coltivare il rapporto con il figlio minore. Il tutto senza effetti negativi sulla madre del minore, che, in piena libertà e autonomia ha scelto di trasferirsi nella città in cui lavorava e frequentava amici. Il PG della Cassazione e il difensore della donna chiedono il rigetto del ricorso.

Stalking esercizio genitorialità fuori dai limiti

Gli Ermellini respingono il ricorso perché infondato. Il terzo motivo del ricorso in particolare risulta inammissibile. Le argomentazioni relative alla censura sulla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi a favore della parte civile sono generiche e ripetono doglianze già respinte nel merito. La Cassazione ribadisce che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità se dirette a una nuova valutazione o rilettura dei fatti.

La S.C. non condivide neppure le critiche dell’imputato relative all’apprezzamento delle prove, che smentirebbero la versione dei fatti così come descritta dalla parte civile. Dal verbale dell’udienza celebrata davanti al Tribunale per i Minorenni emerge in sostanza che l’imputato ha minacciato la parte civile di portarle via il figlio. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge inoltre “l’ossessione dell’imputato per l’ex compagna, cui aveva cagionato un forte stress emotivo appostandosi continuamente presso la sua abitazione e il luogo di lavoro.”

La Cassazione ricorda inoltre chel’esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-ter cod. proc. o, comunque, dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita) costituisce abuso del diritto alla genitorialità e non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.” 

Condotta ossessiva e molesta dell’ex

Nel caso di specie è indubbio che l’imputato abbia abusato della propria genitorialità per danneggiare la ex compagna. L’uomo non si è “limitato a far visita al figlio minore o a cercare di incontrarlo”. Lo stesso ha tenuto una “condotta ossessiva, reiteratamente molesta e intrusiva nella vita della stessa ex compagna, cui aveva creato un grave e perdurante stato d’ansia.”

Respinto anche l’ultimo motivo. I giudici di merito hanno infatti ritenuto, in maniera conforme, che le condotte ossessive, reiteratamente moleste e intrusive, tenute dall’imputato nei confronti della sua ex convivente, avevano avuto un’incidenza negativa sull’equilibrio psichico della donna, che aveva dovuto cambiare il luogo di residenza ed aveva subito il persistente patema d’animo discendente dal rischio di incontrare il ad integrare gli eventi del delitto di atti persecutori”.

Eventi che non sono stati smentiti dal ricorrente, che non è stato in grado di fornire prove contrarie decisive.

 

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Allegati

atti e provvedimenti amministrativi

Atti e provvedimenti amministrativi Atti e provvedimenti amministrativi: definizione, elementi distintivi, tipologie, normativa e giurisprudenza 

Cosa sono gli atti amministrativi

Vediamo cosa sono atti e provvedimenti amministrativi.

Gli atti amministrativi sono manifestazioni di volontà, dichiarazioni o comportamenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione per perseguire interessi pubblici. Questi atti si distinguono per la loro finalità di realizzare obiettivi di interesse generale, agendo nel rispetto delle norme di legge e dei principi costituzionali.

Un atto amministrativo è generalmente unilaterale, ossia emesso dalla Pubblica Amministrazione senza necessità di consenso da parte del destinatario. Gli atti possono essere ricognitivi, se accertano una situazione giuridica preesistente, o costitutivi, se creano, modificano o estinguono situazioni giuridiche.

Cosa sono i provvedimenti amministrativi

I provvedimenti amministrativi rappresentano una particolare categoria di atti amministrativi caratterizzati dalla capacità di incidere direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari, creando obblighi o attribuendo diritti. Essi si distinguono per la loro immediata esecutorietà, che consente alla Pubblica Amministrazione di darvi attuazione senza necessità di ulteriori passaggi giudiziari.

Tra i provvedimenti amministrativi più comuni troviamo:

  • autorizzazioni;
  • concessioni;
  • ordini;
  • sanzioni amministrative.

Qual è la normativa di riferimento?

La disciplina degli atti e dei provvedimenti amministrativi si fonda su normative di livello costituzionale, legislativo e regolamentare:

  • Articolo 97 della Costituzione: stabilisce i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, che devono guidare l’adozione di atti e provvedimenti.
  • Legge n. 241/1990: regola il procedimento amministrativo, imponendo trasparenza, motivazione e partecipazione per gli atti adottati dalla PA.
  • Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010): disciplina il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi, prevedendo strumenti di tutela per i destinatari.
  • Codice civile: in alcuni casi, integra la disciplina amministrativa, ad esempio con riferimento alla capacità giuridica o alla validità degli atti.

Quali effetti producono gli atti amministrativi?

Gli atti amministrativi producono effetti giuridici immediati e diretti sulla sfera dei destinatari. A seconda della loro natura, possono:

– attribuire diritti: ad esempio, un’autorizzazione consente al destinatario di svolgere un’attività altrimenti vietata;

– imporre obblighi: come nel caso di un’ordinanza di demolizione;

sanzionare comportamenti illeciti: attraverso l’irrogazione di multe o altre sanzioni amministrative;

dichiarare situazioni giuridiche: riconoscendo uno status giuridico preesistente.

Giurisprudenza su atti e provvedimenti amministrativi

La giurisprudenza ha contribuito a definire con precisione le caratteristiche e i limiti degli atti e provvedimenti amministrativi:

Consiglio di Stato: ha specificato che i provvedimenti amministrativi devono essere adeguatamente motivati e adottati nell’ambito delle competenze dell’ente, pena la loro annullabilità. Come precisato nella sentenza n. 2457/2017 l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ha una funzione sostanziale: è rispettato se l’atto espone il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, consentendo al destinatario di comprenderne le ragioni e di accedere efficacemente alla tutela giurisdizionale, in linea con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Consiglio di Stato n. 10484/2024: l’amministrazione competente per il diritto di accesso ai   è il soggetto pubblico o privato che, svolgendo attività di pubblico interesse, possiede o deve possedere i documenti amministrativi relativi a tale attività. Non può essere opposta al cittadino la mancanza dei documenti, se questi rientrano nelle competenze dell’amministrazione e devono essere da essa detenuti.

Cassazione civile n. 5097/2018: secondo l’art. 21-septies della L. 241/1990, la nullità di un provvedimento amministrativo si configura solo in caso di “difetto assoluto di attribuzione”, cioè quando manca qualsiasi norma che conferisca il potere esercitato. I casi di “carenza di potere in concreto” (esercizio del potere senza i presupposti di legge) ricadono invece nell’annullabilità.

 

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litisconsorzio necessario

Litisconsorzio necessario Il litisconsorzio necessario nell'art. 102 c.p.c definizione, applicazioni e differenza con il litisconsorzio facoltativo

Cos’è il litisconsorzio necessario

Il litisconsorzio necessario, disciplinato dall’art. 102 del codice di procedura civile, rappresenta uno degli istituti centrali per garantire il contraddittorio nei processi civili in cui siano coinvolte più parti. Questo istituto prevede la partecipazione obbligatoria di una pluralità di soggetti al processo quando la decisione non può essere utilmente adottata in loro assenza.

L’art. 102 del codice di procedura civile

L’art. 102 c.p.c. stabilisce che, qualora la decisione della causa non possa essere adottata senza la presenza di tutti i soggetti interessati, questi ultimi devono agire o essere convenuti nello stesso processo. Il litisconsorzio necessario nasce, quindi, dall’esigenza di tutelare l’integrità del giudizio e di evitare che una decisione possa risultare inefficace o pregiudizievole per i diritti di soggetti assenti. Il fondamento di tale istituto risiede nel principio del contraddittorio, sancito dall’art. 111 della Costituzione italiana, e nell’unità del rapporto giuridico controverso. È applicabile principalmente nei casi in cui vi sia un rapporto giuridico plurisoggettivo, ossia un vincolo indissolubile tra più soggetti rispetto al diritto controverso.

Quando è necessaria l’integrazione del contraddittorio

L’integrazione del contraddittorio è prevista dall’art. 102 c.p.c. nei casi in cui il giudizio sia iniziato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari. In tali situazioni, il giudice deve ordinare l’integrazione, indicando un termine perentorio entro il quale le parti mancanti devono essere chiamate in causa. Se l’integrazione non avviene nei termini indicati, il processo è dichiarato nullo, in quanto la decisione sarebbe inefficace o potenzialmente lesiva dei diritti degli interessati non coinvolti.

Esempi di litisconsorzio necessario si riscontrano:

  • nelle cause successorie, quando si discute della validità del testamento o della divisione dell’eredità, dove tutti i coeredi devono partecipare al giudizio;
  • nelle controversie relative a beni indivisi, in cui è indispensabile la presenza di tutti i comproprietari;
  • nei procedimenti concernenti rapporti obbligatori solidali o indivisibili, che coinvolgono più soggetti legati dallo stesso vincolo giuridico.

Differenza tra litisconsorzio necessario e litisconsorzio facoltativo

È importante distinguere il litisconsorzio necessario dal litisconsorzio facoltativo, regolato dall’art. 103 c.p.c.

Il primo implica la partecipazione obbligatoria di tutti i soggetti interessati al rapporto giuridico controverso; il secondo, invece, consente una partecipazione opzionale di più parti al processo, senza che ciò sia indispensabile per la validità del giudizio.

La differenza principale risiede quindi nella natura del rapporto giuridico:

  1. Litisconsorzio necessario: il rapporto giuridico controverso è unico e inscindibile, tale da richiedere la presenza di tutte le parti per garantire una decisione efficace e legittima.
  2. Litisconsorzio facoltativo: la pluralità di parti deriva dalla possibilità di trattare più controversie connesse nello stesso processo per motivi di economia processuale o per evitare decisioni potenzialmente contraddittorie. Il litisconsorzio facoltativo può verificarsi ad esempio in una causa contro più debitori solidali, in cui l’attore può scegliere di convenire in giudizio uno o più debitori, senza che sia necessario coinvolgerli tutti.

 

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casa famiglia

Casa famiglia per il figlio che usa troppo il cellulare Casa famiglia per il minore problematico che cresce in un ambiente conflittuale e fa un uso smodato dello smartphone

Casa famiglia per figlio che fa uso smodato del cellulare

Un ragazzo di 13 anni viene collocato in una casa famiglia per decisione del Tribunale per i minorenni competente. La vicenda ruota attorno a una situazione familiare estremamente delicata, caratterizzata da alta conflittualità tra i genitori, episodi di violenza domestica e comportamenti problematici del minore, come l’uso smodato del cellulare. I genitori ovviamente si oppongono alla decisione di primo grado e poi a quella della Corte di’Appello. La Cassazione però con l’ordinanza n.1832/2025 respinge il ricorso dimostrando anche di condividere le conclusioni del giudice di primo grado sull’importanza di una corretta educazione digitale.

Collocazione del minore in casa famiglia

La vicenda prende avvio da una richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, che nell’aprile 2022 ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale. La situazione familiare era critica: i genitori non riuscivano a gestire i conflitti, e il figlio mostrava comportamenti aggressivi e una forte dipendenza dai dispositivi elettronici, in particolare dal cellulare. I servizi sociali, intervenuti per monitorare la situazione, hanno rilevato ulteriori problemi, tra cui difficoltà scolastiche e scarsa capacità dei genitori di garantire un ambiente stabile.

Il Tribunale ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, disponendo l’affidamento del ragazzo ai servizi sociali. Il minore è stato collocato in una casa famiglia, con il divieto assoluto di utilizzare dispositivi elettronici. Inoltre, i contatti con i genitori sono stati limitati e demandati a successivi accertamenti.

Entrambi i genitori hanno impugnato il provvedimento, presentando ricorso alla Corte d’Appello. La Corte d’Appello, tuttavia, ha respinto i ricorsi, confermando la validità della decisione del Tribunale.

Nomina tardiva del curatore e pregiudizio per il minore

I genitori hanno quindi fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando cinque motivi principali di impugnazione. Tra questi, hanno ribadito la presunta violazione del diritto del minore a essere rappresentato adeguatamente e l’assenza di un difensore per il figlio nel primo grado di giudizio. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze, stabilendo che, pur in presenza di errori procedurali, non era stato arrecato un concreto pregiudizio al minore.

Secondo i giudici, la nomina tardiva del curatore speciale non aveva inciso negativamente sull’esito del processo. Infatti, il curatore nominato successivamente ha potuto partecipare attivamente al giudizio d’appello, rappresentando gli interessi del minore in modo autonomo e indipendente.

La Cassazione ha richiamato anche il principio secondo cui l’interesse superiore del minore deve prevalere su ogni altra considerazione. In situazioni di conflitto familiare e inadeguatezza genitoriale, è necessario intervenire prontamente per garantire un ambiente sereno al bambino. La collocazione in casa famiglia è stata ritenuta una misura adeguata, viste le difficoltà dei genitori di fornire un contesto stabile e protetto.

Inoltre, i giudici hanno sottolineato l’importanza di procedere con celerità in questi casi, evitando inutili ritardi che potrebbero aggravare il disagio del minore. Sebbene la nomina tardiva del curatore speciale rappresenti un errore procedurale, non ha reso nullo il processo, poiché il minore è stato adeguatamente rappresentato nelle fasi successive.

Educazione digitale: vietato l’uso dello smartphone

Un elemento centrale del caso è  luso eccessivo del cellulare da parte del ragazzo. Questo aspetto è emerso come un campanello d’allarme, evidenziando un problema diffuso tra i giovani. La dipendenza da dispositivi elettronici può avere conseguenze negative sullo sviluppo emotivo, sociale e scolastico dei ragazzi. In questo caso, il Tribunale ha scelto di vietare al minore l’utilizzo di smartphone e tablet, ritenendoli un fattore aggravante della sua situazione, già sufficientemente problematica.

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nuova rateizzazione

Nuova rateizzazione delle cartelle: la guida del fisco Online la guida dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla nuova rateizzazione delle cartelle con le regole introdotte a partire dal 1° gennaio 2025

Nuova rateizzazione delle cartelle: online la guida

E’ online la guida dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sulla nuova rateizzazione delle cartelle: un vademecum utile che illustra le regole in vigore dal 1° gennaio 2025, introdotte dal decreto di riordino del sistema nazionale della riscossione (D. Lgs. n. 110/2024) nell’ambito della Legge delega di riforma del fisco (Legge n. 111/2023).

Aumento delle rate

In particolare, la riforma ha modificato l’articolo 19 del DPR n. 602/1973, disponendo il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione su semplice richiesta dei debiti fiscali, rispetto alle precedenti 72.

Si è passati a:

• 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;

• 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;

• 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

Per cui, il contribuente che intende rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro (la soglia vale per ogni singola richiesta), deve dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026.

Per ottenere un numero maggiore di rate, il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Inoltre, per importi superiori a 120 mila euro l’istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate.

Come chiedere la rateizzazione

Dall’area riservata del sito di AdeR (accessibile con identità digitale) è possibile chiedere e ottenere online, dal proprio pc o smartphone, le rateizzazioni su semplice richiesta.

La pagina di accesso all’area riservata è raggiungibile anche utilizzando il Qr code disponibile sull’apposito modello di istanza.

Sul sito di AdeR è disponibile anche un simulatore che consente di calcolare, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata.

Per informazioni, modulistica e form per trasmettere le richieste di rateizzazione basta collegarsi al sito istituzione dell’Ader.

 

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guida sotto effetto

Guida sotto effetto di stupefacenti: servono gli esami Guida sotto effetto di stupefacenti: non bastano gli elementi sintomatici e il sì all'esame del sangue esclude quello delle urine

Guida sotto l’effetto di stupefacenti ed esami

Guida sotto effetto di stupefacenti: non è configurabile il reato previsto dall’articolo 187, comma 8 del Cds se il soggetto alla guida rifiuti il prelievo delle urine acconsentendo al prelievo ematico, già sufficiente. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 30617/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di L’Aquila, confermava la sentenza di primo grado con cui il ricorrente veniva dichiarato colpevole del reato previsto e punito dall’articolo 187, commi 3 e 8, del decreto legislativo 285/1992, perché, dopo essere stato fermato alla guida di una autovettura per un controllo sulla circolazione stradale, sebbene invitato dagli operanti di polizia giudiziaria, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamenti sanitari per accertare l’effettiva assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e veniva perciò condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 1800 di ammenda, oltre ad essere sanzionato con la sospensione della patente di guida per anni 1.
La Corte aveva evidenziato che nel corso del controllo eseguito dalla polizia giudiziaria in occasione di un sinistro stradale, l’uomo aveva manifestato segni di alterazione psico-fisica e pertanto gli operanti lo avevano invitato a sottoporsi all’accertamento per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Atal fine si era recato in ospedale, dove aveva accettato di sottoporsi al prelievo del sangue che aveva dato risultato negativo ma, subito dopo, si era allontanato dal pronto soccorso, rifiutandosi di fornire anche un campione delle urine per l’esame tossicologico.

Pertanto, la corte distrettuale riteneva integrata la contravvenzione prevista dalla norma indicata, atteso che l’imputato avrebbe prestato il consenso soltanto ad una verifica parziale mediante esame ematico, rifiutando il prelievo di altri campioni biologici.

Il ricorso

L’imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, si era reso disponibile a sottoporsi all’esame ematico, idoneo ad entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico, dovendosi perciò ritenere che non aveva opposto il rifiuto di sottoporsi all’accertamento richiesto. Richiamava in proposito precedenti giurisprudenziali riguardanti casi analoghi, in cui era stato affermato che l’aver comunque accettato di sottoporsi a prelievo ematico, pienamente sufficiente anche ai fini dell’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti, rendeva superfluo il compimento dell’ulteriore analisi delle urine.
Peraltro, la sentenza, a dire del ricorrente, risulterebbe carente di motivazione, non avendo fornito alcuna spiegazione sul fatto che l’esame ematico non potesse essere utilizzato per entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico.

Rifiuto prelievo campioni biologici

Per gli Ermellini, il motivo è fondato.

La disposizione di cui all’art. 187, comma 8, Cod. Strada «non sanziona il rifiuto opposto ad
un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere
gravemente irregolare e tipicamente pericolosa» (cfr. Cass. n. 43864/2016).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, non é configurabile li reato previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un tipo di prelievo (ad esempio il prelievo delle urine), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (ad esempio il prelievo ematico), anch’esso idoneo a dimostrare l’assunzione di sostanza stupefacente (cfr., ex multis, Cass. n. 49507/2015).

Va pure ricordato, affermano dal Palazzaccio, che, “ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze”.

La decisione

Nel caso di specie, risulta assodato che il ricorrente aveva accettato di sottoporsi al prelievo ematico “che ben poteva, in ipotesi, essere utilizzato anche per l’accertamento della presenza nel sangue di sostanze stupefacenti. Pertanto, raccordando i principi richiamati al caso concreto, considerato che il prelievo ematico è astrattamente idoneo ai fini della suddetta verifica, deve escludersi che sia stata correttamente motivata la sussistenza del ritenuto rifiuto, non essendo – in linea generale – indispensabile il compimento di un’analisi su due diversi liquidi biologici dell’imputato”.
Nella sentenza impugnata non è in alcun modo spiegato perché fosse necessario che l’uomo dopo aver dato il consenso ed essersi sottoposto al prelievo ematico, fornisse un secondo campione biologico. Per cui, la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio.

 

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