come contattare ader

Come contattare AdeR: i canali disponibili Tutte le modalità per contattare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione: dal web al contact center, come parlare con un operatore e ricevere risposte alle proprie richieste

AdeR, tutti i canali di contatto

Come contattare AdeR? Sono tanti i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) pubblicati in una scheda riepilogativa sulla propria rivista online FiscoOggi. Dal web al contact center, i metodi per ottenere risposte da parte dei cittadini sono diversi.

Il sito AdeR

Punto di riferimento è il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it dove è possibile, scrive l’agenzia, “avere a portata di mouse tutte le notizie utili sul mondo della riscossione e i servizi disponibili per cittadini, imprese e professionisti”.

Sul sito di AdeR sono anche disponibili gli strumenti che consentono al contribuente di parlare direttamente con un operatore o di ricevere via email le risposte alle proprie richieste.

Ecco nel dettaglio i vari servizi e le modalità per accedervi:

Modulo online per contattare il servizio contribuenti

È possibile ricevere assistenza utilizzando il servizio “Invia una e-mail al servizio contribuenti” per avere informazioni sulle cartelle, le procedure di riscossione, richiedere situazioni debitorie, documenti/estratti o avere semplicemente informazioni sulle modalità di pagamento delle rateizzazioni e delle definizioni agevolate.

Per accedere al servizio basta compilare il form sul sito di AdeR, indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale e i contatti. Occorrerà, poi, selezionare la causale, descrivere la propria richiesta e allegare la documentazione di riconoscimento.

Qualora si richiedano documenti ed estratti occorre compilare e firmare il modello RD1 scaricabile nella sezione dedicata del sito.

Se si accede al servizio dalla propria area riservata non occorre allegare documenti di riconoscimento.

Canali telematici email e Pec

Sono disponibili, inoltre, per ogni servizio offerto, indirizzi di posta elettronica attraverso cui inviare documenti o istanze, che evitano al contribuente di doversi recare allo sportello per essere sicuro dell’effettiva consegna di un’istanza o del deposito dei documenti richiesti.

Sportello online in videochiamata

Il servizio consente di interagire direttamente in videochiamata con un operatore di Agenzia delle entrate-Riscossione per ricevere assistenza.

Si può prenotare l’appuntamento dall’area riservata del portale utilizzando le credenziali Spid o Cie (per gli intermediari fiscali anche con le credenziali dell’Agenzia delle entrate).

Appuntamento allo sportello

Rimane sempre la via “tradizionale” per rivolgersi all’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso la vasta rete di sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale. 

Agli sportelli si accede su appuntamento che si può prenotare online sul sito internet oppure chiamando al numero unico 060101, scegliendo giorno e ora tra quelli disponibili.

Contact center

Per avere informazioni e assistenza su cartelle e procedure di riscossione, c’è poi il numero unico 060101, sia da telefono fisso che da cellulare (costo della chiamata secondo il piano tariffario applicato dal proprio operatore).

Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 è possibile parlare direttamente con un operatore mentre nelle altre fasce orarie, il sabato e la domenica, è attivo un risponditore automatico interattivo.

Contatti per gli enti creditori

L’AdeR mette a disposizione anche canali di contatto per gli enti creditori utili per la risoluzione delle problematiche e l’erogazione delle informazioni su tutta la gamma della propria offerta, come servizi istituzionali e di supporto alla riscossione (formazione ruoli, formazione cartelle, ecc.), applicativi web dedicati agli enti, assistenza tecnica, verifica inadempimenti, ecc.

Le richieste di assistenza possono essere effettuate chiamando il numero verde 800 349192, tramite help desk web accedendo dall’area riservata del portale servizi oppure inviando una email a helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it.

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mediazione civile

Mediazione civile: cos’è e come funziona La mediazione civile è una procedura stragiudiziale delle controversie disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010

Mediazione civile: che cos’è

La mediazione civile è una procedura stragiudiziale definita dalla lettera a) dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 28/2010. Si tratta nello specifico in un’attività, che viene svolta da un soggetto terzo e imparziale, che prende il nome di mediatore. Il mediatore nell’assistere due o più soggetti in contrasto tra di loro, si pone l’obiettivo di ricercare una soluzione amichevole per comporre la controversia, con la possibilità di formulare una proposta di accordo.

Mediazione obbligatoria e facoltativa

La mediazione può essere obbligatoria o facoltativa. La mediazione è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ossia quando il preventivo svolgimento di questa procedura rappresenta la condizione per poter procedere in giudizio.

La mediazione è facoltativa quando le parti non sono vincolate ad avviare la mediazione per poter  avviare eventualmente una causa giudiziaria, ma decidono volontariamente di farsi assistere da un mediatore per risolvere una controversia.

Domanda riconvenzionale

La condizione di procedibilità appena vista per la mediazione obbligatoria riguarda solo la domanda principale, non quella riconvenzionale. Lo hanno precisato le SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3452/2024, dopo aver spiegato la differenza tra domanda riconvenzionale collegata all’oggetto della lite e domanda riconvenzionale “eccentrica”, non subordinata cioè alla comunanza del titolo della domanda attorea. In presenza di questo tipo di domanda riconvenzionale, che allarga   l’oggetto del giudizio, la condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione non contemplato. La condizione di procedibilità della mediazione nelle materie obbligatorie vale quindi solo per gli atti introduttivi e non per le domande riconvenzionali, che tuttavia devono essere discusse in sede di mediazione.

Leggi anche “Domanda riconvenzionale e mediazione

Materie mediazione civile obbligatoria

Tornando alla mediazione obbligatoria essa è contemplata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 quando le controversie vertono su determinate materie.

Chi vuole esercitare in giudizio un’azione per risolvere una controversia in una delle materie indicate dalla norma, deve quindi avviare, in via preliminare, la procedura di mediazione.

Queste le materie che richiedono il preventivo esperimento della mediazione se si vuole poi agire in giudizio:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia;
  • locazione, comodato, affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione presenta il primario vantaggio della durata. Essa non può superare la durata complessiva di tre mesi prorogabili di altri tre se le parti si accordano in forma scritta.

Per avviare la procedura è necessario fare domanda presso un organismo di mediazione, che provvede a fissare la data del primo incontro. Il procedimento richiede la partecipazione personale delle parti (e dei loro avvocati se la mediazione è obbligatoria o domandata dal giudice). In presenza di giustificati motivi tuttavia le parti possono delegare un rappresentante purché munito di procura e a conoscenza dei fatti. La  partecipazione personale è molto importante, il mancato rispetto di questa regola produce  effetti processuali negativi per le parti.

Del primo, così come degli incontri successivi, il mediatore redige apposito verbale.

Alla mediazione possono prendere parte anche degli esperti se la materia da trattare è moto tecnica.

La Riforma Cartabia ha previsto la possibilità di svolgere il procedimento di mediazione anche in modalità telematica. La disciplina di questa procedura particolare è contenuta nell’articolo 8 bis del decreto legislativo n. 28/2010.

Possibili esiti della mediazione civile

La  procedura di mediazione civile può avere diversi esiti. Se le parti raggiungono un accordo il mediatore ne da atto nel verbale. L’accordo è quindi redatto in formato analogico o digitale in tanti originali quanti sono le parti, a cui si aggiunge un originale da depositare presso l’organismo. Se con l’accordo le parti compiono uno degli atti contemplati dall’art. 2643 c.c. lo stesso va trascritto, ma un notaio deve prima autenticare le firme dell’accordo. Il verbale che contiene l’accordo inoltre, nei casi e nei modi previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010, costituisce un titolo esecutivo per l’espropriazione forzata.

La mediazione ha invece un esito negativo se le parti non raggiungono l’accordo. Anche in questo caso il mediatore deve darne atto nel verbale.

Costi della mediazione

La mediazione civile presenta un ulteriore vantaggio rispetto alla durata ridotta. Si tratta di una procedura che comporta costi nettamente inferiori rispetto a quelli necessari per avviare e proseguire una causa giudiziale.

Se si avvia ad esempio una mediazione in una controversia che presenta un valore non superiore ai 5000 euro la partecipazione al primo incontro e il raggiungimento dell’accordo comportano un esborso di poche centinaia di euro. Ovviamente se il valore della controversia sale salirà anche il costo della mediazione. In ogni caso il risparmio rispetto a un procedimento giudiziale è notevole, grazie anche ai numerosi benefici fiscali rappresentati dai crediti di imposta descritti nell’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010.

Negoziazione assistita e mediazione: differenze

La mediazione civile, così come la negoziazione, rappresenta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie rispetto ai processi. Nella mediazione però le parti, assistite dai loro avvocati, devono negoziare direttamente tra loro. Nella mediazione invece è il mediatore che aiuta le parti, eventualmente assistite dai loro avvocati, per fargli raggiungere un accordo.

Diverse sono anche le materie nelle quali si deve avviare una negoziazione o una mediazione così come è diversa la procedura, il rapporto con il processo, i costi e i benefici fiscali.

nuovi limiti contante

Nuovi limiti contante anche per le prepagate Nuovi limiti contante per chi entra ed esce dai paesi UE, per chi li supera e non lo dichiara sequestro e sanzioni

Denaro contante: limiti per chi entra ed esce dall’UE

Nuovi limiti contante, novità in arrivo. Il limite attuale per l’utilizzo del denaro contante nelle transazioni in Italia è di 5.000 euro. Nessun limite di importo invece è previsto per chi desidera tenere in casa dei contanti per affrontare delle spese che ha in programma. Il discorso cambia ancora quando ci si reca all’estero. Per chi entra o esce dall’Europa è infatti previsto il divieto di detenere importi superiori a 10.000 euro.

Adeguamento alla normativa UE

Il Governo ha infatti approvato un decreto legislativo finalizzato ad adeguare la normativa interna al Regolamento UE 2018/1672, che riguarda i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dell’UE.

Il testo però prevede dei limiti che, ad essere ben precisi, non si riferiscono solo al denaro contante, ma anche alle carte prepagate e ad altri mezzi di pagamento.

Chi decide quindi di recarsi in un paese UE deve quindi tenere conto di questo limite. Chi detiene ad esempio dei contanti e una carta prepagata e superi il valore di superiore ai 10.000 euro ha l’obbligo di farne denuncia alla dogana.

Denaro contante e altri valori da dichiarare

I imiti di valore imposti per il passaggio in entrata e in uscita dai paesi UE è previsto al fine di scongiurare la commissione del reato di riciclaggio e di reati strumentali al finanziamento di attività criminali.

Detto questo, il limite dei 10.000 euro previsto dal Regolamento UE a cosa si riferisce?

Senza dubbio al denaro contante, a seguire agli assegni turistici come i traveller’s chèque, agli assegni, ai vaglia cambiari, agli ordini di pagamento al portatore emessi senza indicazione specifica del nome del beneficiario, a quelli emessi in favore di un beneficiario fittizio, o a quelli che richiedono la sola consegna per il passaggio del titolo.

Il soggetto che porti con sé uno o più dei suddetti strumenti di pagamento per un valore superiore ai 10.000 euro deve dichiararlo all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane entro 30 giorni.

Il limite di importo deve essere rispettato anche se il denaro o uno degli altri strumenti di pagamento interessati vengono inviati in un plico a mezzo posta. Non occorre cioè che la persona li porti con sé.

Mancata dichiarazione denaro contante

Lo schema del decreto legislativo prevede il sequestro e l’applicazione di sanzioni piuttosto elevate nei confronti di coloro che non dichiarano il superamento del limite di importo dei 10.000 euro. Vediamo in che termini e in che misura.

Sequestro percentuale

Per quanto riguarda la parte di importo non dichiarato il decreto prevede

  • il sequestro nella misura del 50% se il valore supera la soglia dei 10.000 euro fino ai 20.000 euro;
  • la percentuale del sequestro sale al 70% per importi fino a 100.000,00 euro;
  • il sequestro infine è totale se, al netto della soglia, l’importo supera i 100.000 euro.

Nei casi in cui il soggetto fornisca informazioni inesatte sull’importo è previsto il sequestro:

  • nella misura 25% se la differenza tra quanto dichiarato e quanto si vuole trasferire non supera i 10.000 euro;
  • la percentuale sale al 35% per importi fino a 30.000,00 euro;
  • passa al 70% se la differenza non supera i 100.000,00 euro;
  • è totale infine se si supera l’importo di 100.000,00 euro.

Sanzioni amministrative

Previste inoltre sanzioni amministrative quantificate nelle seguenti misure percentuali:

  • 15% per valori soglia fino a 20.000,00euro;
  • 30% per importi non superiori a 40.000,00 euro;
  • 100% se si supera la soglia di 40.000,00 euro.

Le sanzioni previste per le informazioni inesatte vengono applicate invece con aliquote variabili dal 10 al 100%.

 

Leggi anche “Antiriciclaggio: al via il “grande fratello” europeo

Allegati

lotta alla violenza genere

Lotta alla violenza di genere: diventa materia scolastica Il ddl 1813 all'esame della Camera prevede l'introduzione dell'educazione al contrasto della violenza nei confronti delle donne tra le materie scolastiche

Educazione contrasto alla violenza di genere a scuola

La lotta alla violenza di genere entra a scuola. Il ddl-1813 all’esame della commissione cultura della Camera prevede infatti “l’introduzione dell’educazione al contrasto della violenza nei confronti delle donne” quale materia scolastica, attraverso la modifica dell’art. 3 della legge n. 92/2019.

Iter proposta di legge

La pdl Semenzato ed Altri, recante “modifiche all’art. 3 della legge n. 92/2019, concernenti l’introduzione dell’educazione al contrasto della violenza nei confronti delle donne nonché l’insegnamento dell’educazione finanziaria nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica”, è stata presentata nell’aprile scorso e assegnata alla VII Commissione Cultura in sede referente di Montecitorio, avendo ricevuto già il parere delle altre commissioni.

Violenza di genere e educazione finanziaria nell’educazione civica: le motivazioni

La pdl n. 1813 reca quale obiettivo quello di continuare nel “percorso intrapreso all’interno degli istituti scolastici, prevedendo che l’insegnamento scolastico dell’educazione civica assuma come riferimento il tema dell’educazione al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, quello dell’educazione finanziaria, l’autonomia economica del singolo familiare o convivente, con l’adozione di provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un’azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei princìpi di eguaglianza, pari opportunità e dignità nei rapporti di coppia”.
La violenza di genere, infatti, si legge ancora nella relazione alla proposta, passa anche per “la violenza economica – che – affonda le proprie radici in un terreno di pregiudizi patriarcali e culto dei ruoli di genere che in una società equa, moderna e civile non possono essere tollerati”. La scuola rappresenta “l’ambiente privilegiato per lo sviluppo della consapevolezza di quanto sia importante raggiungere e mantenere una autonomia economica, rompendo gli schemi della famiglia tradizionale, ed è il punto di riferimento prioritario attraverso cui far veicolare i messaggi chiave e avvicinare i futuri adulti al tema della indipendenza economica da assicurare al singolo nel nucleo familiare o nelle convivenze di fatto”.

Per quanto concerne, invece, l’educazione all’autonomia finanziaria, il principale obiettivo “è quello di attivare un processo virtuoso al fine di avere cittadini informati, attivi, responsabili e consapevoli che la libertà di scelta, in presenza di crisi familiari, presuppone una indipendenza economica”.

Il testo della proposta di legge

la pdl si compone di un unico articolo, il quale dispone che:

“1. All’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «contrasto delle mafie» sono aggiunte le seguenti: «e di ogni forma di violenza nei confronti delle donne»;

b) al comma 2, dopo le parole: «e l’educazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, anche nel rispetto dell’indipendenza economica del singolo familiare o convivente»”.

cittadinanza italiana

Cittadinanza italiana: residenza ridotta a 5 anni Depositato in Cassazione il referendum per ridurre da 10 a 5 anni il termine di residenza per diventare cittadino italiano

Referendum cittadinanza depositato in Cassazione

Cittadinanza: depositato il 4 settembre in Cassazione il quesito referendario per ridurre da dieci a 5 anni il termine di residenza legale ininterrotta in Italia per diventare cittadino italiano. Il quesito ha lo scopo di abrogare una delle norme della legge n. 91/1992 senza entrare nel merito di ius soli o ius scholae e consentire ai residenti immigrati adulti e bambini figli di stranieri di fare richiesta e ottenere la cittadinanza dopo 5 anni di permesso.

A depositare il referendum sulla cittadinanza le associazioni “Italiani senza cittadinanza”, Conngi, Idem Network, organizzazioni come Libera, Gruppo Abele, A Buon Diritto, Società della Ragione. Partiti: +Europa, Possibile, Partito Socialista, Radicali Italiani. E personalità come Mauro Palma, Luigi Manconi, Pippo Civati, Ivan Novelli di GreenPeace, Simohamed Kaabour di Idem Network.

Presenti tra i promotori Riccardo Magi di +Europa, che ha promosso il tavolo per il referendum, Simohamed Kaabour di Idem Network, Daniela Ionita di Italiani Senza Cittadinanza, Francesca Druetti di Possibile, Enzo Maraio del Psi, Matteo Hallissey di Radicali Italiani.

Obiettivo del referendum

Il quesito mira alla “riduzione a 5 anni di residenza legale del termine per la concessione della cittadinanza italiana ai cittadini extra Ue” maggiorenni.

Tale termine, si legge nelle motivazioni al quesito depositate in Cassazione, “è previsto in molti altri Stati della Ue e la legislazione italiana in materia di cittadinanza lo prevedeva dal 1865 al 1992, quando la legge n. 91/1992 ha introdotto un’irrazionale penalizzazione per i cittadini di qualsiasi Stato extra Ue (per i quali si passò dall’esigere almeno 5 anni all’esigere almeno 10 anni) inserendo una facilitazione a 4 anni per i cittadini degli Stati Ue, che ovviamente presentano un numero inferiori di domande, visto che la cittadinanza europea si aggiunge alle cittadinanze degli Stati Ue”.

Le cifre Istat sono molto chiare – prosegue ancora il documento – circa i 2/3 dei cittadini di Stati extraUe legalmente residenti in Italia (pari a circa 2.300.000 persone) sono titolari del p.s. Ue per soggiornanti di lungo periodo che è rilasciato proprio a chi è soggiornante da almeno 5 anni ininterrotti, non ha condanne o carichi pendenti, né costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, ha dimostrato la conoscenza della lingua italiana, dispone di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e di un alloggio: si può trattare sia del titolare, sia del coniuge, sia dei figli minori conviventi, i quali acquisirebbero la cittadinanza automaticamente quando l’avessero acquistata i genitori con cui convivono”.

Tali requisiti sono molto vicini ai requisiti richiesti dalla prassi e dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della concessione della cittadinanza italiana. “L’esperienza dimostra – conclude il testo – che comunque non tutti ne fanno richiesta, essendo volontaria la scelta e prevedendo alcuni Stati la perdita della cittadinanza per chi acquista altra cittadinanza. La manipolazione referendaria non modifica la natura concessoria di questo tipo di acquisto della cittadinanza, che perciò potrà mutare soltanto con una nuova legge”.

Il testo del quesito

“Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole ‘adottato da cittadino italiano’ e ‘successivamente alla adozione’ e lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?” questo il testo del quesito.

Il requisito previsto dalla legge 91/1992

Il comma 1 dell’art.9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 oggi infatti prevede quanto segue: “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.

reato di diffamazione

Il reato di diffamazione Il reato di diffamazione: gli elementi costitutivi e la differenza tra diffamazione, ingiuria e calunnia. In particolare: la diffamazione a mezzo stampa

Quando si può considerare diffamazione?

La diffamazione è l’offesa alla reputazione altrui che si realizza comunicando con altre persone, in assenza della persona offesa.

Il reato di diffamazione è disciplinato dall’art. 595 del codice penale, il quale prevede precisi requisiti e circostanze che devono sussistere affinché la comunicazione offensiva possa comportare la colpevolezza del soggetto agente.

Quali sono i 3 elementi che costituiscono la diffamazione?

Innanzitutto, deve sussistere l’offesa alla persona altrui, attraverso l’utilizzo di parole che abbiano la potenzialità di lederne la reputazione, ossia la considerazione di cui questa gode presso le altre persone.

Inoltre, tali parole devono essere comunicate (non necessariamente a voce, come vedremo) ad almeno due (o più) persone.

Infine, perché si configuri il reato di cui all’art. 595 c.p., l’espressione diffamatoria deve essere comunicata in assenza della persona offesa.

Va evidenziato, inoltre, che, a norma dell’art. 597 c.p., il reato di diffamazione è punibile a querela della persona offesa.

Qual è la differenza tra calunnia e diffamazione?

La circostanza per cui la diffamazione si configura solo se la comunicazione offensiva avviene in assenza della persona offesa occorre a distinguere tale reato dall’ingiuria, che è invece l’offesa ad una persona presente e in grado di percepire direttamente l’espressione pronunciata (l’ingiuria, peraltro, una volta prevista come reato dall’art. 594 c.p., è oggi depenalizzata).

Oltre che dall’ingiuria, la diffamazione va tenuta distinta anche dal reato di calunnia di cui all’art. 368 c.p., nel quale invece si incolpa un altro soggetto di un reato, sapendo che questi è in realtà innocente.

La diffamazione a mezzo stampa

Un particolare mezzo di comunicazione attraverso cui può essere realizzata la diffamazione è la stampa, o altro mezzo di pubblicità.

In tal caso, la pena è aumentata. In linea generale, infatti, il reato di diffamazione è punito con la reclusione fino ad un anno ed una multa fino a 1.032 euro, mentre la diffamazione a mezzo stampa può comportare la condanna alla reclusione fino a tre anni.

Va anche ricordato che, a norma dell’art. 57 c.p., nel caso di diffamazione a mezzo stampa (così come accade per gli altri reati commessi a mezzo della pubblicazione, come ad es. l’illecita diffusione di particolari notizie relative a un procedimento penale ex art. 685 c.p.), oltre all’autore della pubblicazione, sono puniti anche il direttore o il vicedirettore responsabile che non abbiano esercitato il controllo sul contenuto della pubblicazione stessa, finalizzato ad impedire la commissione del reato.

Un inasprimento della pena prevista dal primo comma dell’art. 595 c.p. è previsto anche quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (art. 595 c.p., secondo comma) o quando essa sia recata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Diffamazione: la dimostrazione della verità del fatto

La disciplina codicistica del reato di diffamazione prevede che l’imputato non possa dimostrare, a sua discolpa, la verità del fatto attribuito alla persona offesa (art. 596 c.p.).

Se, però, si tratta di un fatto determinato, l’imputato e la persona offesa possono accordarsi per deferire la decisione ad un giurì d’onore, cioè ad un collegio di esperti iscritti in particolari elenchi tenuti dal Tribunale.

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pratica forense

Pratica forense: linee guida del CNF Pratica forense: dal CNF importanti chiarimenti sul tirocinio degli aspiranti avvocati, informazioni di dettaglio sul tirocinio alternativo

Linee guida sulla pratica forense del CNF

Pratica forense, arrivano le linee guida del CNF. Dopo le numerose richieste di chiarimenti sulle norme in materia di tirocini formativi previsti per gli aspiranti avvocati, il CNF ha elaborato le linee guide sulla pratica forense.

L’obiettivo finale è di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale il percorso formativo di coloro che si vogliono dedicare alla professione forense. Nelle linee guide il CNF dedica un’attenzione particolare al tirocinio alternativo. Per rendere tutto più chiaro il documento è corredato da schede e tabelle.

Definizione normativa di tirocinio professionale

L’articolo 41 della legge n. 247/2012 definisce il tirocinio professionale come l’addestramento teorico e pratico previsto per il praticante avvocato per consentigli di acquisire le capacità  necessarie, esercitare la professione di avvocato, gestire uno studio legale e fargli acquisire il contenuto dei principi etici e delle regole deontologiche della professione.

Formazione teorica

L’articolo 43 della legge n. 247/2012 stabilisce che la formazione teorica dell’aspirante avvocato è soddisfatta se il praticante frequenta con profitto i corsi di formazione ad indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine, dalle associazioni e dagli altri soggetti contemplati dalla legge per una durata non inferiore a 18 mesi.

Addestramento pratico ordinario all’esercizio della professione

Il praticante avvocato può soddisfare l’obbligo della pratica forense svolgendo il tirocinio:

  • nello studio di un avvocato che sia iscritto all’albo da non meno di 5 anni;
  • presso l’Avvocatura di Stato o in alternativa presso l’ufficio legale di un ente pubblico o un ufficio giudiziario per un periodo non superiore a 12 mesi;
  • presso lo studio di professionisti in possesso di un titolo equivalente a quello di avvocato e abilitati allo svolgimento della professione in un Paese UE diverso dall’Italia per una durata non superiore a sei mesi;
  • contestualmente all’iscrizione all’ultimo anno di corso di studio per conseguire il diploma di laurea in giurisprudenza e per non più di sei mesi nell’ipotesi contemplata dall’ 40 ossia in presenza di un accordo specifico tra università e ordine forense.

Tirocinio “alternativo”: tipologie

A quello ordinario si affiancano le seguenti tipologie di tirocinio alternativo:

Frequenza di uffici giudiziari e scuole di specializzazione

Dopo queste premesse di carattere generale il CNF procede alle necessarie distinzioni di funzionamento tra il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 del n. 69/2013 e la frequentazione delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 16 del Dlgs. 398/1997.

Pratica forense presso gli uffici giudiziari

I praticanti che svolgono il tirocinio presso gli uffici giudiziari possono convalidare il periodo di formazione necessario al compimento di un anno di tirocinio e svolgere il semestre residuo presso lo studio di un avvocato.

Chi ha iniziato questo tirocinio prima dell’entrata in vigore del dm 17/2018 non è obbligato a frequentare un corso di formazione.

Chi, al contrario, ha iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario dopo l’entrata in vigore del dm del 2018, come ogni altro tirocinante che svolga il tirocinio nei modi ordinari, deve frequentare un corso di formazione.

Pratica forense e scuole di specializzazione

I tirocinanti che frequentano invece le scuole di specializzazione soddisfano solo la richiesta preparazione teorica. In questo caso il praticante deve svolgere quindi anche la pratica professionale nei modi contemplati dall’articolo 41, comma 6, della l. 247/2012.

Anche in questo caso operano le distinzioni necessarie per chi ha conseguito o iniziato il percorso per il diploma di specializzazione prima  o dopo il 1° aprile 2022.I primi non hanno l’obbligo di frequentare il semestre integrativo di corso di formazione per l’accesso”; i secondi invece sì.

L’iscrizione nel registro dei praticanti infine, a prescindere dal momento in cui venga effettuata , impone al laureato che ha frequentato una scuola di specializzazione di svolgere il periodo di pratica nelle modalità ordinarie o alternative.

 

Leggi che: “Il titolo di avvocato non equivale a quello rilasciato dalle SSPL

rifiuto ricovero

Rifiuto ricovero: il medico è libero se ha informato la paziente Il rifiuto al ricovero della paziente libera il medico da responsabilità se la informa adeguatamente sulle sue condizioni e sui rischi

Rifiuto ricovero e responsabilità medica

Il rifiuto al ricovero della paziente che poi muore, di regola, libera i sanitari da eventuali responsabilità, solo se gli stessi la hanno informata sulle sue reali condizioni di salute e sui rischi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21362/2024.

Concorso di colpa della paziente

Una donna si reca al Pronto Soccorso e viene sottoposta ad alcuni esami. I medici però non le  diagnosticano un’ischemia cerebrale. La patologia viene individuata in ritardo in un altro ospedale dopo una Tac. La struttura a cui la donna si è rivolta inizialmente e sicuramente responsabile. I giudici di merito però ritengono che il rifiuto della paziente al ricovero comporti a suo carico un concorso di colpa. La Corte d’appello infatti riduce il risarcimento del danno quantificato in primo grado.

Rifiuto al ricovero non accertato

I familiari della de cuius impugnano la sentenza d’appello  e contestano il concorso di colpa attribuito all’estinta. I congiunti della vittima ritengono errata la decisione di merito per l’erronea applicazione dell’articolo 1227 c.c. La norma stabilisce infatti la diminuzione del risarcimento se il fatto colposo concorre a cagionare il danno. Nel caso di specie però non sussisterebbe un fatto colposo del creditore causante danno, in quanto la …. non ha posto in essere alcun fatto colposo perché non ha firmato alcun rifiuto di ricovero”.

Nonostante ciò la Corte rigetta il motivo d’appello, affermando che “Il rifiuto del ricovero è sicuramente un fatto idoneo a configurare un concorso colposo della vittima”, dando per scontato l’accertamento della sua esistenza.”

I consulenti comunque hanno concluso che, anche in presenza del rifiuto al ricovero, la corretta terapia anticoagulante sarebbe stata somministrata solo con due giorni di anticipo. Il danno oramai si era prodotto e tale danno deve imputarsi ai medici.

Motivazione apparente e concorso di colpa

La Cassazione si pronuncia sul ricorso principale accogliendo il secondo e terzo motivo, tra loro  collegati.

Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la motivazione apparente della sentenza nel capo che ripartisce la responsabilità tra medico e paziente. Con il terzo invece denunciano l’omessa decisione sul concorso di colpa della vittima nella misura del 50%. Una percentuale così alta è del tutto irragionevole, visto che il medico è stato ritenuto responsabile al 100%.

Mancata informazione sulle condizioni e sui rischi

Gli Ermellini ripercorrono gli atti di causa e rilevano come il secondo motivo in relazione al terzo siano fondati e quindi meritino di essere accolti.

I consulenti tecnici d’ufficio hanno evidenziato che se la paziente non avesse rifiutato il ricovero …….la diagnostica radiologica positiva del ….. sarebbe stata anticipata di due giorni con la possibilità di anticipare la protezione con gli anticoagulanti e di contenere e, ancorché con poco verosimile efficacia, gli insulti embolici … nei due emisferi.”

I familiari però, già in sede di appello, avevano contestato che “il rifiuto del ricovero ospedaliero non vi sarebbe stato, che comunque “né la … né i di lei famigliari che l’accompagnavano furono edotti – in modo conveniente – del reale quadro clinico della paziente e della conseguente necessità di disporre l’immediato ricovero” (che “gli stessi medici del Pronto Soccorso avrebbero dovuto loro stessi disporre”), e che dalla ricostruzione del fatto sarebbe emersa la responsabilità esclusiva del Ca.Sa. che avrebbe “palesemente” disatteso “le prescrizioni e i dettami dei “protocolli medici”. 

Da motivare la percentuale di colpa attribuita alla vittima

Dai rilievi sollevati dagli odierni ricorrenti però, compresa l’assenza di informazioni sul quadro clinico della de cuius, la corte d’appello non si è occupata. Essa si è limitata ad attribuire la colpa alla vittima nella misura del 50% senza motivare. La stessa si è limitata ad affermare che Il rifiuto di ricovero ospedaliero è sicuramente un fatto idoneo a configurare un concorso colposo della vittima dato che, in ambiente ospedaliero, il paziente – che può essere seguito da una equipe di medici – è molto più tutelato per cui è normale pensare che il danno procurato dall’errore terapeutico del ….. avrebbe potuto essere attenuato”. 

La fondatezza di questo secondo motivo conduce alla fondatezza e all’accoglimento del terzo. La Corte avrebbe dovuto motivare con argomenti più chiari e specifici la misura percentuale della colpa attribuita alla vittima.

 

Leggi anche: “Responsabilità medica: la legge Gelli-Bianco

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pensioni estero

Pensioni estero: stop pagamento con assegno L'INPS comunica l'eliminazione della modalità di pagamento delle pensioni all'estero tramite assegno negli Stati Uniti e in Canada

Pagamento pensioni estero

Pagamento delle pensioni all’estero: l’INPS con un comunicato del 29 agosto 2024 comunica l’eliminazione della modalità di pagamento assegno negli Stati Uniti e in Canada.

Il vigente contratto che regola i rapporti tra l’INPS e l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, Citibank N.A., prevede che i pagamenti siano eseguiti, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi). Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

Pagamento con assegno irregolari

Ma poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti con assegno spesso è compromessa da ritardi nella consegna dovuti essenzialmente a inefficienze dei locali servizi postali oppure da evenienze, quali lo smarrimento o il danneggiamento, l’INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, è impegnato a eliminare gradualmente il pagamento delle pensioni all’estero tramite questa modalità.

Modulo per futuri pagamenti

In particolare, i pensionati pagati con assegno residenti negli Stati Uniti e in Canada riceveranno nei prossimi giorni da Citibank un modulo per acquisire i dati bancari per i futuri pagamenti, da compilare e restituire entro il 15 dicembre 2024, allegando sia la copia di un documento d’identità in corso di validità che un documento recente della banca estera nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie locali utili all’accredito, l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.

In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di gennaio 2025 sarà disposto in contanti allo sportello presso le locali agenzie di Western Union.

Come fare

I pensionati che non invieranno nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati attraverso l’indirizzo di posta elettronica inps.pensionati@citi.com oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i seguenti numeri telefonici gratuiti dedicati:

  • residenti in Canada 877 412 0544
  • residenti negli Stati Uniti 1-877-489-7624

In alternativa è possibile rivolgersi ai servizi dei locali Uffici di patronato o alla casella di posta elettronica della Direzione centrale Pensioni INPS PensioniEstero@inps.it.

lavoro nero

Lavoro nero: come funzionano le sanzioni Lavoro nero: il vademecum dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024 spiega i meccanismi di applicazione delle sanzioni

Lavoro nero: il vademecum INL

Sul lavoro nero arriva la nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 1556/2024. Il documento  chiarisce le modalità applicative della maxi sanzione contemplata dall’articolo 3 (commi 3 e 3 tre) del Decreto legge n. 12/2002 nelle ipotesi di lavoro sommerso.

Il tutto alla luce delle ultime novità introdotte da leggi e sentenze, soprattutto della Corte  di Cassazione.

Con questa nota l’Ispettorato del lavoro aggiorna il Vademecum  sulla maxi -sanzione da applicare in caso di lavoro nero ai datori di lavoro privati (esclusi quelli domestici o nell’ambito dei rapporti societari e familiari) e compresi gli enti pubblici economici tenuti a comunicare  il rapporto di lavoro.

Assunzione irregolare di lavoratori: illecito omissivo istantaneo

Il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti. Esso si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l’avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.

Per integrare l’illecito soggetto ala maxi sanzione occorre urini l’omessa comunicazione dell’assunzione in  relazione  al rapporto di lavoro subordinato.

Sanzioni: normativa applicabile

Dal punto di vista degli importi delle sanzioni, data la natura dell’ illecito, la normativa da applicare è quella vigente nel momento in cui il rapporto di lavoro irregolare si costituisce.

Per quanto riguarda invece la competenza ad emettere l’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione se il luogo in cui si consuma il reato non coincide con quello in cui viene accertato, il personale addetto deve trasmettere il rapporto all’Ispettorato che ha la competenza ad operare nel luogo in cui si trova la sede legale del responsabile per adottare poi l’ordinanza ingiunzione.

Lavoro nero: le sanzioni

Gli importi delle sanzioni variano in base alla durata dell’’illecito che coincide con l’impiego irregolare del lavoratore.

Al momento gli importi delle sanzioni sono i seguenti:

– da Euro 1.950,00 a Euro 11.700,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni;

  • da Euro 3900,00 a Euro 23.400,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni;
  • da Euro 7.800,00 a Euro 46.800,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per più di 60 giorni.

Sanzioni aumentate: casi particolari

Il comma 3 quater dell’articolo 3 prevede un aumento degli importi delle sanzioni nella misura del 20% se vengono impiegati:

  • lavoratori stranieri;
  • minori che non possono lavorare perchè non hanno alle spalle 10 anni di scuola dell’obbligo e che non hanno compiuto i 16 anni di età;
  • beneficiari de reddito di cittadinanza;
  • beneficiari dell’assegno di inclusione o del supporto per a formazione e lavoro.

Sanzioni maggiorate per recidiva

Previste inoltre maggiorazioni nella misura del 60% per i datori di lavoro che nei tre anni precedenti l’illecito siano stati raggiunti da sanzioni penali o amministrative.

La recidiva sussiste nei seguenti casi:

  • se il soggetto sanzionato è la stessa persona fisica che ha trasgredito;
  • se il trasgressore è il destinatario delle sanzioni irrogate con provvedimenti definitivi nei tre anni anteriori alla commissione del nuovo illecito.

La maggiorazione per recidiva è esclusa nei seguenti casi:

  • estinzione degli illeciti amministrativi in presenza di un pagamento in misura ridotta;
  • in relazione a illeciti per i quali il trasgressore abbia provveduto ad effettuare i pagamenti previsti in adempimento alla prescrizione.

Maxi sanzione: casi di non applicazione

Tra i vari casi contemplati, la maxi sanzione non si applica nei seguenti casi:

  • se prima dell’accertamento il datore regolarizza spontaneamente il rapporto di lavoro in nero;
  • se il rapporto di lavoro è qualificato in modo diverso.

Maxi sanzione: ipotesi particolari di lavoro nero

Il vademecum contempla poi casi particolari di applicazione  della maxi sanzione nelle seguenti ipotesi:

  • prestazioni di lavoro che perseguono oltre il termine concordato dalle parti relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato;
  • contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 54 bis, comma 6 del DL n. 50/2017;
  • lavoro nero relativo ad appalto, distacco e somministrazione;
  • distacco transnazionale;
  • caporalato;
  • tirocinio extracurricolare;
  • lavoratori irregolari impiegati dagli enti del terzo settore;
  • lavoro occasionale in agricoltura;
  • collaborazioni occasionali art. 222 c.c.

 

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