opzione donna

Opzione donna: la guida Opzione Donna 2025: guida completa alla pensione anticipata per le lavoratrici aggiornata alle novità del 2025

Cos’è Opzione donna

L’Opzione Donna è un regime sperimentale di pensione anticipata introdotto per la prima volta dalla legge Maroni (L. n. 243/2004) e successivamente modificato nel corso degli anni, con interventi significativi apportati dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022). Questo strumento consente alle donne di accedere alla pensione prima rispetto ai requisiti ordinari, a condizione che vengano soddisfatti determinati criteri anagrafici e contributivi.

La misura, inizialmente introdotta come sperimentale, è stata prorogata e modificata più volte, con l’ultima estensione confermata per tutto il 2025. Sebbene consenta un’uscita anticipata dal mondo del lavoro, comporta generalmente una riduzione dell’importo della pensione rispetto a quella calcolata con il sistema misto o retributivo.

Come funziona

Il funzionamento dell’Opzione Donna si basa su due elementi fondamentali:

  1. Requisiti anagrafici e contributivi: per poter accedere alla pensione anticipata, le lavoratrici devono raggiungere una determinata età e un numero minimo di anni di contributi.
  2. Calcolo contributivo della pensione: scegliendo l’Opzione Donna, la pensione viene calcolata interamente con il metodo contributivo, indipendentemente dall’anzianità maturata con il sistema retributivo. Questo comporta una decurtazione dell’importo pensionistico rispetto a quello previsto con il sistema misto.

A chi spetta Opzione Donna?

L’Opzione Donna è destinata alle lavoratrici dipendenti, autonome e iscritte alla gestione separata dell’INPS che soddisfano specifici requisiti anagrafici e contributivi. Tuttavia, con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 e confermate per il 2025, l’accesso è stato ristretto ad alcune categorie di lavoratrici che si trovano in condizioni particolari.

Categorie beneficiarie nel 2025

  1. Lavoratrici caregiver: donne che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
  2. Lavoratrici con invalidità: donne con una invalidità civile pari o superiore al 74%.
  3. Lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi: donne licenziate o lavoratrici dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi presso il Ministero del Lavoro. Per questa categoria l’accesso è consentito a 59 anni anche in assenza di figli, sempre con 35 anni di contributi.

Requisiti per accedere a Opzione Donna 2025

I requisiti per beneficiare dell’Opzione Donna sono stati modificati nel corso degli anni. Per il 2025, le condizioni da rispettare sono le seguenti:

Età anagrafica:

  • 61 anni di età anagrafica per le lavoratrici senza figli;
  • 60 anni per le lavoratrici con un figlio;
  • 59 anni per le lavoratrici con due o più figli.

La riduzione di un anno per ciascun figlio è prevista fino a un massimo di due anni (quindi possibilità di accesso ha inizio a 59 anni).

Contributi versati:

  • 35 anni di contributi minimi entro il 31 dicembre 2024.

Finestra mobile:

  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti.
  • 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Come fare domanda

La domanda per accedere all’Opzione Donna deve essere presentata all’INPS attraverso i canali ufficiali:

  1. Online: tramite il portale INPS accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.
  2. Patronato: rivolgendosi a un CAF o a un patronato per assistenza nella compilazione e invio della domanda.
  3. Contact Center INPS: telefonando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164164 (da rete mobile).

È fondamentale assicurarsi che i contributi risultino correttamente accreditati nel proprio estratto conto contributivo prima di inoltrare la richiesta.

Novità 2025 per Opzione Donna

La legge di bilancio 2025 ha confermato l’Opzione Donna con le stesse regole già in vigore, ma sono stati introdotti alcuni chiarimenti e perfezionamenti:

  1. Estensione della platea: pur mantenendo le restrizioni, il governo ha previsto una semplificazione delle procedure per le lavoratrici che rientrano nelle categorie dei caregiver e delle dipendenti di aziende in crisi.
  2. Verifica semplificata dellinvalidità: le procedure per il riconoscimento dell’invalidità pari o superiore al 74% sono state snellite, riducendo i tempi di attesa per le lavoratrici che intendono accedere al beneficio.
  3. Aumento del monitoraggio delle domande: l’INPS ha introdotto un sistema di monitoraggio più rigoroso per evitare abusi e garantire che i beneficiari rispettino i requisiti previsti.

Opzione Donna conviene?

L’Opzione Donna rappresenta una possibilità concreta di pensionamento anticipato per molte lavoratrici che si trovano in condizioni di difficoltà o con carriere lunghe. Tuttavia, è importante considerare attentamente le conseguenze economiche della scelta, poiché il calcolo contributivo comporta una riduzione dell’importo della pensione.

Prima di decidere di aderire all’Opzione Donna, è consigliabile simulare limporto dellassegno pensionistico utilizzando i servizi messi a disposizione dall’INPS o rivolgendosi a un consulente previdenziale per valutare l’impatto economico a lungo termine.

Con la conferma della misura fino al 31 dicembre 2025, le lavoratrici interessate hanno tempo per valutare e presentare domanda, tenendo conto delle proprie esigenze personali e professionali.

 

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gioco delle tre carte

Gioco delle tre carte: è azzardo e non truffa Il gioco delle tre carte integra il reato di gioco d'azzardo (art. 718 c.p.) ma non quello di truffa (art. 640 c.p.)

Gioco delle tre carte: quale reato

Il gioco delle tre carte integra il reato di gioco d’azzardo (art. 718 c.p.) ma non quello di truffa (art. 640 c.p.). Lo ha precisato la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 43873/2024.

La vicenda

A ricorrere per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, è un uomo condannato per il reato di cui all’art. 718 cod. pen., per aver, in luogo pubblico e avendo allestito un banchetto, tenuto un gioco d’azzardo, consistito nel maneggiare delle campanelle allo scopo di far puntare denaro ai viaggiatori in transito e agli avventori del bar.

Il ricorso

Il ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha disatteso le doglianze formulate con i motivi di appello, con le quali aveva rappresentato che il gioco delle tre carte o delle tre campanelle non possa essere qualificato come gioco d’azzardo connotato da aleatorietà, ma come gioco d’abilità del gestore o dello scommettitore, nè sono necessari, per la sua realizzazione, artifizi e raggiri.  Rappresenta, inoltre, di aver tenuto il banchetto ove si effettuava il gioco in modo occasionale, senza alcuna organizzazione.

Reato ex art. 718 c.p.

Per gli Ermellini, il ricorso, tuttavia, è manifestamente infondato.
In giurisprudenza, premettono, si è affermato che il gioco dei “tre campanelli” e quelli similari delle “tre tavolette” o delle “tre carte” “non configura il reato di truffa ma quello di
cui all’art. 718 cod. pen., in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige li gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell’ambito dei fatti notori, purché all’abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo (Sez. 2, n. 48159 del 17/07/2019, Rv. 277805; Sez. 3, n. 19985 del 2020)”.
Si è quindi affermato, proseguono dalla S.C., “che, in tema esercizio abusivo dell’attività di pubblica scommessa su giochi di abilità, è necessaria la presenza di una struttura organizzativa costituita da mezzi e persone, anche se di natura non stabile e complessa (Sez. F, n. 26321 del 02/09/2020)”.

La decisione

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente si era posizionato
presso un’area di servizio, aveva allestito un banchetto amovibile su cui conduceva il gioco delle
tre campanelle, era circondato da un capannello di persone, e ha affermato che il condurre in luogo pubblico il suddetto gioco, non richiedendo la predisposizione di attività specifiche di inganno, non integri il reato di truffa ma deve considerarsi come un gioco d’azzardo in quanto il partecipe al gioco può ottenere la vincita della somma in modo del tutto aleatorio, a prescindere da ogni abilità.

Il ricorso, dunque, è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

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giurista risponde

Atti persecutori in presenza di minori e circostanza aggravante L’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., è compatibile con il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. quando tale condotta viene perpetrata in presenza di un minore?

Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo

 

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, ha affrontato il tema dell’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., al delitto di atti persecutori. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la condanna per atti persecutori aggravati, ritenendo correttamente contestata l’aggravante in considerazione della presenza del figlio minore durante la commissione del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione limitatamente alla questione dell’aggravante, annullando la sentenza impugnata senza rinvio in quanto tale aggravante non è applicabile al reato di atti persecutori (Cass., sez. V, 31 ottobre 2024, n. 40301).

In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, evidenziando che l’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p., fa riferimento a delitti contro la vita e l’incolumità personale, escludendo esplicitamente il reato di atti persecutori, che è considerato un reato contro la libertà morale. La Corte ha sottolineato che la precisa formulazione della norma non lascia margini di interpretazione, confermando che la protezione offerta ai minori che assistono a condotte delittuose non si estende ai reati di atti persecutori.

Nel caso specifico, i giudici di merito non avevano affrontato adeguatamente il profilo giuridico sollevato dalla difesa riguardo all’applicabilità dell’aggravante, limitandosi a elencare gli episodi di atti persecutori assistiti dal minore, senza entrare nel merito dell’interpretazione della norma. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata dovesse essere annullata in relazione all’aggravante contestata, con conseguente necessità di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, alla luce della caducazione dell’aggravante stessa.

In conclusione, la Corte ha ribadito che la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11 quinquies, c.p. non può essere applicata al delitto di atti persecutori, confermando una visione restrittiva della norma e garantendo così una corretta interpretazione della tutela giuridica in materia di reati contro la libertà morale.

 

(*Contributo a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

agevolazione prima casa

Agevolazione prima casa anche per l’immobile inagibile La Cassazione ha chiarito che l'agevolazione prima casa può applicarsi anche all'acquisto di un immobile inagibile purchè destinato all'uso abitativo

Agevolazione prima casa

Con l’ordinanza n. 3913/2025, la sezione tributaria della Cassazione ha chiarito che l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” può applicarsi anche agli immobili inagibili (fabbricati collabenti), purché destinati all’uso abitativo dopo idonei interventi edilizi.

La vicenda

Nella vicenda, un’acquirente chiedeva di usufruire dell’agevolazione prima casa versando l’imposta di registro nella misura ridotta del 2%. L’Agenzia delle Entrate emanava avviso di accertamento sostenendo che l’agevolazione si applicasse solo agli immobili abitativi, anche in costruzione, escludendo quelli inagibili.

La questione approdava in Cassazione, la quale ha respinto la tesi del fisco, affermando che la possibilità di destinare l’immobile all’uso abitativo prevale sull’attuale stato di inagibilità.

Fabbricati collabenti

Secondo la S.C., infatti, lo stato di collabenza (dei fabbricati F/2) produce improduttività di reddito ma non fa venir meno in capo all’immobile la tipologia normativa di “fabbricato”. Per quanto oggettivamente inidonei a soddisfare attuali esigenze abitative, ritiene la Corte che “né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa; e, tanto risulta confermato dal tenore del precetto normativo che esclude l’usufruibilità dei benefici fiscali unicamente per i fabbricati classificati in categoria A/1, A/8 e A/9, senza ulteriori limitazioni per altre categorie catastali suscettibili di concreta finalizzazione abitativa e, dunque, né per i fabbricati in corso di costruzione ovvero da ultimare né per i fabbricati collabenti”.

Nessuna idoneità abitativa immediata

La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, “se destinato a finalità abitativa, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale, tanto più se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancoa da ultimare, risultando rilevante solo che l’immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto (Cass. n. 3804/2003, Cass. n. 18300/2004)”.

Peraltro, ciò soddisfa, proseguono da piazza Cavour, “l’esigenza perseguita dal legislatore di incoraggiare sia lo sviluppo dell’edilizia abitativa mediante l’incremento quantitativo delle costruzioni sia interventi di restauro e risanamento conservativo volti a preservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nonché la commercializzazione degli immobili da
recuperare”.

Il principio di diritto

Per cui rigettando il ricorso dell’amministrazione finanziaria, la S.C. ha affermato ilo seguente principio di diritto: “In materia di agevolazione ‘prima casa’ (art. 1 Nota Il bis della Tariffa, parte
prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986), posto che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando al suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.

 

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decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo: guida e modello Cos'è il decreto ingiuntivo, quali sono i presupposti per richiederlo, normativa di riferimento e giurisprudenza

Cos’è il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è uno strumento previsto dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (c.p.c), che consente di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile. Si tratta di una procedura semplificata che non richiede una fase iniziale di contraddittorio tra le parti.

Esso consiste in un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore, finalizzato al pagamento di una somma di denaro, alla consegna di cose fungibili o alla restituzione di beni mobili determinati. Questa procedura è particolarmente utile per garantire al creditore una rapida tutela dei suoi diritti, riducendo i tempi rispetto a una causa ordinaria.

Presupposti della domanda

Ai sensi dell’articolo 633 c.p.c, i principali presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo sono:

  • l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, determinato nel suo ammontare e non sottoposto a condizioni;
  • la prova scritta del credito che viene soddisfatta dalla produzione di documenti che dimostrino l’esistenza del credito, come contratti, fatture o assegni;
  • l’assenza di contestazioni preventive, il debitore non deve cioè aver sollevato valide obiezioni prima della richiesta.

La disciplina del codice di procedura civile

Gli articoli 633-656 c.p.c regolano dettagliatamente il procedimento per la sua emanazione. Gli articoli di maggior rilievo disciplinare sono i seguenti:

Art. 633 c.p.c: individua le condizioni per proporre la domanda, precisando che il credito deve essere documentato in forma scritta;

Art. 634 c.p.c: elenca i documenti idonei a comprovare il credito, come scritture private riconosciute o non contestate e altri documenti dotati di forza probatoria;

Art. 642 c.p.c: permette di richiedere l’esecuzione provvisoria del decreto, garantendo al creditore un’azione immediata;

Art. 645 c.p.c: regola l’opposizione al decreto ingiuntivo, offrendo al debitore la possibilità di contestare il provvedimento entro 40 giorni dalla notifica.

Quando si può richiedere?

Il decreto ingiuntivo può essere richiesto in diversi ambiti:

  • rapporti contrattuali per il pagamento di fatture commerciali o altre obbligazioni derivanti da un contratto;
  • contratti di locazione per il recupero di canoni di affitto non pagati;
  • titoli di credito come assegni e cambiali protestate;
  • rapporti professionali per il recupero di parcelle non saldate. 

Chi emette il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è emesso dal giudice competente per materia e valore. Solitamente si tratta del giudice di pace per importi fino a 10.000 euro, o del tribunale ordinario per importi superiori. La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui il debitore ha domicilio o residenza.

Giurisprudenza in materia di decreto ingiuntivo

Numerose pronunce giurisprudenziali hanno chiarito importanti aspetti della procedura:

Cassazione n. 26727/2024: le Sezioni Unite hanno stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande alternative a quella monitoria, purché basate sul medesimo interesse. Tali domande vanno proposte nella comparsa di risposta, non oltre.

Cassazione n. 7536/2024: la fattura emessa dall’appaltatore, se è utilizzabile come prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte.”

Cassazione n. 30733/2024: Se il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si dichiara incompetente, la sua ordinanza comporta automaticamente la revoca del decreto stesso, anche se in modo implicito. Di conseguenza, non si tratta di una semplice declinatoria della competenza sulla causa di opposizione, ma di una decisione che chiude definitivamente tale fase del giudizio. Pertanto, l’eventuale riassunzione della causa dinanzi al giudice competente riguarda solo l’accertamento del credito oggetto del ricorso monitorio e non più l’opposizione al decreto ingiuntivo. Per questo motivo, il nuovo giudice non può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.

Modello di decreto ingiuntivo

Ecco un esempio pratico di decreto ingiuntivo:

Tribunale di [Luogo]
Decreto Ingiuntivo
N. [numero] del [anno]

Il Giudice,

  • Visti gli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
  • Esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente;

Dispone:

  1. Che il sig. [Nome e Cognome del debitore], residente in [Indirizzo], paghi al sig. [Nome e Cognome del creditore] la somma di [importo in euro], oltre interessi legali e spese di procedura.
  2. La notifica del presente decreto al debitore entro [termine per la notifica].
  3. La possibilità di proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell’articolo 645 CPC.

Firmato:
Il Giudice [Nome e Cognome]

 

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ascensore in condominio

Ascensore in condominio: necessario un bilanciamento dei diritti Ascensore in condominio: necessario bilanciare i diritti dei disabili con quelli dei condomini al godimento delle parti comuni

Ascensore in condominio

L’installazione di un ascensore in condominio comporta numerosi vantaggi, soprattutto per le persone con difficoltà motorie. Quest’opera migliora infatti senza dubbio l’accessibilità all’edificio condominiale. Occorre tuttavia considerare anche la presenza di criticità.  L’installazione di un ascensore può incidere infatti sul decoro architettonico dell’edificio, ridurre lo spazio disponibile nelle scale o nei pianerottoli e generare costi di manutenzione elevati. Occorre quindi bilanciare il diritto all’accessibilità con il rispetto delle parti comuni e dei diritti degli altri condomini. La normativa tutela le persone con disabilità, ma impone limiti per garantire che nessun condomino subisca danni o pregiudizi eccessivi. La solidarietà condominiale è fondamentale, ma non deve trasformarsi in un’imposizione unilaterale. Nel caso deciso dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 396/2025 la realizzazione dell’ascensore è possibile perché la riduzione del vano scale di 30 centimetri non è tale da rendere inservibili le scale interessate dall’opera.

Ascensore in condominio: un equilibrio tra diritti

L’installazione di un ascensore in un condominio è un’opera essenziale per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità e agli anziani. Per la Cassazione l’ascensore è equiparabile agli impianti di luce, acqua e riscaldamento, poiché migliora la vivibilità degli appartamenti. La realizzazione di tale opera però deve rispettare il principio di solidarietà condominiale a tutela dei singoli condomini, ma anche dei disabili che hanno diritto alla eliminazione delle barriere architettoniche.

La legge n. 13 del 1989 stabilisce regole specifiche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Secondo l’articolo 2 di questa legge, le innovazioni volte a eliminare tali barriere possono essere approvate con una maggioranza non qualificata dell’assemblea condominiale. Questo semplifica l’iter decisionale, facilitando l’adozione di soluzioni a beneficio delle persone con disabilità e degli anziani. Tuttavia, la normativa impone anche alcuni limiti. L’articolo 1120 del Codice Civile vieta innovazioni che rendano inutilizzabili alcune aree comuni dell’edificio. Ad esempio, se l’installazione dell’ascensore riduce drasticamente la larghezza delle scale o compromette l’accesso ad altri spazi comuni, l’opera può essere contestata e considerata illegittima.

Limiti all’installazione dell’ascensore

L’ascensore deve garantire un equilibrio tra l’interesse all’accessibilità e il diritto di tutti i condomini a utilizzare gli spazi comuni. La Cassazione ha chiarito che l’installazione non può privare neanche un solo condomino del diritto al godimento delle parti comuni dell’edificio. Questo significa che, se un condomino dimostra che l’ascensore limita in modo significativo il suo accesso o il suo utilizzo delle scale, la richiesta può essere bloccata o deve essere trovata una soluzione alternativa.

La giurisprudenza ha confermato questa posizione in diverse sentenze. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che una riduzione delle scale da 1,10 metri a 0,80 metri come conseguenza della installazione dell’ascensore, non rende le scale del tutto inservibili, purché rimanga garantito un accesso sicuro. Tuttavia, ogni caso va valutato singolarmente, considerando le specificità dell’edificio e delle esigenze dei condomini.

Esonero dalle spese per i dissenzienti

Un aspetto cruciale della sentenza riguarda anche la ripartizione delle spese. L’articolo 1121 del Codice Civile prevede infatti che se l’innovazione comporta una spesa molto elevata o ha carattere voluttuario (non essenziale), i condomini che non intendono trarne vantaggio dall’opera, ovvero l’ascensore, possono rifiutarsi di partecipare alle spese.

I condomini dissenzienti devono quindi essere esonerati dai costi se dichiarano espressamente il loro dissenso prima dell’inizio dei lavori. Ovviamente chi decide di non partecipare alla spesa non potrà usufruire dell’ascensore, salvo successiva richiesta di adesione con il pagamento della propria quota.

 

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atto amministrativo

Atto amministrativo valido anche senza firma Atto amministrativo: l'assenza di formale sottoscrizione non elide la possibilità di attribuire comunque la provenienza dell'atto alla competente PA

Atto amministrativo senza firma

E’ valido l’atto amministrativo senza firma se il responsabile è comunque individuabile. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 8141/2024 del Consiglio di Stato.

La vicenda

A ricorrere a palazzo Spada, è una donna che aveva chiesto l’assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP abusivamente occupato.

La domanda veniva rigettata, dal Comune di Barletta, per assenza del “presupposto temporale” ossia l’abusiva occupazione dell’immobile per almeno un triennio precedente alla entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2014.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Bari il quale rigettava il ricorso della richiedente per le seguenti ragioni: pur in assenza di firma autografa, il provvedimento di rigetto risulta comunque attribuibile alla competente PA; non è stata fornita la benché minima dimostrazione circa l’abusiva occupazione dell’alloggio nel triennio precedente all’entrata in vigore della legge regionale citata.

L’appello

Da qui l’appello, dove la donna si doleva dell’erroneità della sentenza nella parte in cui non sarebbe stato considerato che alcuna firma digitale sarebbe stata apposta sul gravato provvedimento. In ogni caso, anche a voler ritenere apposta la firma digitale, l’atto non era poi stato trasmesso in via telematica ma soltanto a mezzo del messo notificatore.

L’assenza di formale sottoscrizione

“L’assenza di formale sottoscrizione del provvedimento di rigetto non elide la possibilità di attribuire comunque, all’amministrazione comunale appellata, la effettiva provenienza del medesimo atto” afferma preliminarmente il Consiglio di Stato.

Al riguardo, prosegue il giudice amministrativo, la giurisprudenza sull’assenza di firma dei provvedimenti tributari o amministrativi in generale, è pacifica nell’affermare che “Sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che la giurisprudenza ha recentemente (e condivisibilmente) osservato, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, che non solo la ‘non leggibilità’ della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell’atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano), che permettono di individuare la sua sicura provenienza (C.d.S., sez. IV, 7 luglio 200, n. 4356; sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4712)”.

La decisione

La giurisprudenza ha anche rilevato (Cass. sez. lav., 10 giugno 2009, n. 13375) che “l’atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall’amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo” (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 29; n. 3119/2012).

Pertanto, l’appello è infondato e va rigettato. Spese compensate.

mantenimento al figlio maggiorenne

Mantenimento al figlio maggiorenne che si disinteressa del padre Mantenimento al figlio maggiorenne: dovuto se non è economicamente autosufficiente, non rileva che si disinteressi del padre

Mantenimento al figlio maggiorenne

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3552/2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente. L’obbligo del genitore non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma richiede un’accurata verifica della situazione economica e lavorativa del figlio, anche se questo non dimostra interesse per il genitore obbligato.

Revoca del mantenimento del figlio maggiorenne

Un padre chiede la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne perché economicamente indipendente. L’uomo lamenta inoltre il disinteresse del figlio per il suo stato di salute, a causa del quale, da anni subisce interventi chirurgici. Il Tribunale respinge la richiesta, perché di fatto il giovane non ha ancora raggiunto un’indipendenza economica stabile. La Corte d’Appello conferma in gran parte la decisione, sottolineando che l’obbligo di mantenimento si protrae in assenza di autosufficienza economica.

Non rileva il rapporto affettivo

La Cassazione ritiene inammissibile il ricorso del padre, evidenziando alcuni aspetti del diritto al mantenimento dei figli.

Il genitore deve continuare a garantire il supporto economico fino a quando il figlio non ottiene un’adeguata autosufficienza finanziaria. Il giudice deve verificare l’effettivo inserimento nel mondo del lavoro, valutando il tipo di occupazione, la stabilità del reddito e le prospettive future del giovane. Il diritto del figlio a ricevere l’assegno non dipende dalla qualità del rapporto con il genitore obbligato. L’eventuale distanza affettiva non costituisce infatti motivo valido per interrompere il sostegno economico. Per ottenere la revoca dell’assegno, il genitore deve provare piuttosto un significativo peggioramento delle proprie condizioni finanziarie. Nel caso in esame, però tale prova non è stata fornita.

Autosufficienza economica

La decisione della Cassazione conferma un orientamento consolidato. Il mantenimento del figlio maggiorenne resta cioè un obbligo fino a quando non si accerta una reale autosufficienza economica. Il disinteresse affettivo vero il genitore obbligato non incide sulla persistenza dell’assegno, poiché il diritto al mantenimento è di natura patrimoniale e non morale. I genitori che desiderano ottenere la revoca dell’assegno devono dimostrare con prove concrete il raggiungimento dell’autonomia economica del figlio. Inoltre, eventuali difficoltà finanziarie del genitore devono essere adeguatamente documentate per incidere sulla decisione del giudice.

La Cassazione ribadisce in sostanza il principio di responsabilità genitoriale, sottolineando l’importanza di garantire ai figli le condizioni necessarie per una reale indipendenza economica, a prescindere dalla relazione affettiva con gli stessi.

 

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rottamazione-quater

Rottamazione-quater: i vantaggi dell’addebito diretto L'Agenzia delle Entrate spiega come gestire le scadenze della rottamazione-quater con l'addebito diretto

Rottamazione quater 2025

La rottamazione-quater delle cartelle esattoriali prosegue anche nel 2025, con le nuove rate previste a partire da fine febbraio. L’Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista online FiscoOggi spiega come gestire meglio le scadenze con l’addebito diretto sul conto corrente, al fine di “evitare dimenticanze e restare sempre in regola con i pagamenti”.

Cos’è la Rottamazione-quater e chi può beneficiarne

La Definizione agevolata, si ricorda, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente ai contribuenti di pagare solo:

  • l’importo dovuto a titolo di capitale;
  • le spese per eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica.

Non sono invece dovuti:

  • sanzioni e interessi di mora;
  • somme aggiuntive come l’aggio.

Perché scegliere la domiciliazione bancaria

Attivando la domiciliazione bancaria, spiegano le Entrate, i pagamenti vengono effettuati automaticamente alle scadenze previste, riducendo il rischio di perdere i benefici della Definizione agevolata.

Il mancato pagamento di una rata, anche se solo parziale o tardivo, comporta invero la decadenza dai vantaggi previsti dalla definizione agevolata, tra cui la cancellazione di sanzioni e interessi.

Come attivare l’addebito diretto

L’attivazione della domiciliazione bancaria, spiega ancora il fisco, può essere effettuata online tramite il sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

È possibile accedere al servizio con le credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi) o, per gli intermediari fiscali, con le credenziali dell’Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l’accesso, occorre collegarsi alla sezione “Definizione agevolata” e selezionare il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata”. Quindi, visualizzare il riepilogo dei propri piani di pagamento e compilare la richiesta di addebito diretto per il piano desiderato.

Dati richiesti per la domiciliazione bancaria

Al fine di completare la richiesta, sarà necessario inserire:

  • Dati anagrafici del contribuente.
  • Indirizzo e-mail per ricevere la conferma dell’attivazione.
  • IBAN del conto corrente su cui verranno addebitate le rate.

Il contribuente deve dichiarare, inoltre, di essere il titolare del conto corrente o di essere autorizzato a operare su di esso. In caso di conto corrente intestato a un’altra persona, è necessario fornire i dati del titolare e allegare una Dichiarazione di consenso all’addebito, firmata dal titolare stesso, insieme a una copia del suo documento di riconoscimento.

Tempistiche dell’attivazione

Effettuato l’invio della richiesta, il sistema invierà una e-mail di presa in carico della domanda e, successivamente, con altra mail, confermerà l’attivazione del servizio e indicherà la prima rata che verrà addebitata sul conto.

Per garantire che la domiciliazione sia valida per la rata più imminente, la conferma dell’attivazione deve essere ricevuta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza.

Calendario delle rate per la Rottamazione-quater

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater hanno potuto dilazionare il pagamento fino a 18 rate in 5 anni.

Nel 2025 sono previste le seguenti scadenze:

  • 28 febbraio 2025
  • 31 maggio 2025
  • 31 luglio 2025
  • 30 novembre 2025
dichiarazione di successione

Dichiarazione di successione 2025: nuovo modello L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione 2025 utilizzabile per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio

Dichiarazione di successione: nuovo modello

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 13 febbraio 2025, ha annunciato l’approvazione del nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione e delle relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche. Le modifiche recepiscono le ultime disposizioni normative, introdotte dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025, che aggiornano la disciplina dell’imposta di successione.

Principali novità del modello

L’adeguamento del modello introduce importanti aggiornamenti, tra cui:

Autoliquidazione imposta di successione

È stata inserita una nuova sezione dedicata alla dichiarazione dell’imposta autoliquidata, in attuazione del D.Lgs. n. 139/2024 concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’iva. Per consentire l’indicazione dell’imposta, così autoliquidata, e la gestione delle relative modalità di pagamento come previsto dalle nuove disposizioni, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute è stata inserita una specifica sezione nel quadro EF.

Tassazione dei Trust

Il nuovo modello recepisce anche aggiornamenti normativi in materia di tassazione dei trust istituiti per testamento. In merito, è stato previsto il pagamento delle imposte ipo-catastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali.

Servizi ipocatastali, sistema sanzionatorio, volture

Vengono, inoltre, attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”.

Con riguardo al sistema sanzionatorio tributario, infine, sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, relativamente al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati.

Infine, nel modello dichiarativo è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.

Quando e come utilizzare il nuovo modello

Il nuovo modello di dichiarazione di successione è obbligatorio per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. 
Le istruzioni aggiornate e le nuove specifiche tecniche sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.