apprendistato duale

Apprendistato duale: i chiarimenti Inps Apprendistato duale: regime contributivo e retributivo della trasformazione dell’apprendistato di primo livello in alta formazione e ricerca

Apprendistato duale: le novità del Collegato Lavoro

Il messaggio INPS n. 285 del 24 gennaio 2025 illustra le nuove disposizioni sull’apprendistato duale. La legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato Lavoro”  ha infatti modificato l’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, permettendo la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato di alta formazione e ricerca.

Come precisato nel messaggio il contratto di apprendistato di alta formazione è valido per tutti i settori, pubblici e privati. Possono accedervi giovani tra i 18 e i 29 anni con diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale integrato da una specializzazione tecnica superiore.

La trasformazione del contratto consente di proseguire la formazione per ottenere titoli di studio avanzati. Tra questi, figurano lauree, dottorati, diplomi ITS e praticantati per l’accesso alle professioni ordinistiche. Il contratto resta in continuità con il precedente rapporto di apprendistato.

Sottoscrizione protocollo con ente di formazione

Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca. Questo accordo definisce durata e modalità della formazione, anche quella a carico dell’azienda. La formazione esterna deve avvenire presso l’istituto di istruzione tecnica superiore frequentato dall’apprendista e non deve superare il 60% dell’orario previsto.

La retribuzione dell’apprendista segue le stesse regole previste per l’apprendistato di primo livello. La regolamentazione della formazione e la durata del periodo di apprendistato dipendono dalle Regioni e dalle Province autonome. In caso di assenza di regolamenti regionali, si applicano le disposizioni nazionali.

Apprendistato duale: trattamento contributivo

Dal punto di vista contributivo se il contratto  di apprendistato viene trasformato in apprendistato di apprendistato di alata formazione e ricerca, il datore di lavoro deve versare un’aliquota del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Deve inoltre pagare la contribuzione NASpI (1,31%) e il contributo per la formazione continua (0,30%).

Le aziende soggette a CIGO/CIGS e ai Fondi di solidarietà bilaterali devono versare ulteriori contributi previsti per questi regimi.

 

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affidamento condiviso

Affido condiviso L’affido condiviso (o affidamento condiviso) e il principio di bigenitorialità: la centralità degli interessi del minore nei provvedimenti del giudice sulla separazione dei coniugi

L’affido condiviso nella separazione

L’affido condiviso (o affidamento condiviso) è la condizione in cui, di regola, si trovano i figli in conseguenza della separazione dei genitori.

Affido congiunto e affido esclusivo

L’affido congiunto si contrappone ad altre possibili soluzioni che il giudice può adottare in sede di separazione dei coniugi con prole. Come ad esempio l’affido esclusivo ad uno solo dei genitori in considerazione di particolari circostanze (in particolare, quando l’affidamento all’altro genitore, anche in via condivisa, sia contrario all’interesse del minore).

Affido condiviso come funziona

Fino all’emanazione della legge 54/2006, la regola, in tema di affidamento dei figli in sede di separazione, era rappresentata dall’affido esclusivo.

Con tale provvedimento legislativo, invece, si è scelto di rendere centrale il ruolo dell’affido condiviso paritario per garantire, da un lato il diritto di ciascun coniuge all’esercizio della responsabilità genitoriale e alla partecipazione alle decisioni più importanti nell’interesse dei figli; e dall’altro, il diritto di questi ultimi alla c.d. bigenitorialità.

Il principio della bigenitorialità

Il principio della bigenitorialità è riassunto nella formula dell’art. 337-ter del codice civile. Lo stesso dispone che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Più in generale, il secondo comma della norma citata evidenzia come oggi l’affidamento condiviso rappresenti la regola, in quanto impone al giudice, in caso di separazione dei coniugi, di valutare prioritariamente “la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.

Solo quando tale strada non sia percorribile egli è chiamato a stabilire a quale dei genitori i figli debbano essere affidati, fermi restando il diritto e il dovere di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Quali sono le regole per l’affidamento condiviso

Il regime di affido paritario non esclude, peraltro, che tra i due genitori ne sia individuato uno presso la cui abitazione i figli continueranno a dimorare.

Il collocamento dei figli

Al genitore collocatario, di norma, è concessa la possibilità di continuare ad abitare nella casa familiare. In tal caso, all’altro genitore viene garantita la presenza dei figli presso il proprio domicilio (evidentemente, una casa diversa presso cui il coniuge non collocatario è andato a vivere dopo la separazione). Sta al giudice, in assenza di accordo tra le parti, individuare i giorni o i periodi in cui i figli si trasferiscono presso l’abitazione del genitore non collocatario (frequente è, ad esempio, l’adozione di provvedimenti giudiziali che prevedano i c.d. fine settimana alternati presso ciascun genitore).

La casa familiare

Una particolare tendenza emersa nelle decisioni della più recente giurisprudenza è quella di prevedere, nell’interesse dei figli, che questi abitino permanentemente nella casa familiare e che ad alternarsi nella presenza all’interno di essa siano gli ex coniugi.

Stabilità di vita

In altre parole, tali provvedimenti mirano a garantire una stabilità emotiva, nei rapporti e nella vita quotidiana, in favore dei figli ed evitare che questi ultimi siano trattati, come si usa dire, come “pacchi postali”, in continua peregrinazione tra le attuali abitazioni dei due genitori. I giudici che seguono tale orientamento impongono, dunque, a ciascun genitore di abbandonare, in determinati giorni, la casa familiare per far posto all’altro coniuge.

Tale filone giurisprudenziale, che annovera anche autorevoli pronunce di legittimità (v. Cass., ord. n. 6810/2023), incontra, per avverso, le critiche di chi vi scorge un’eccessiva gravosità per i coniugi nella gestione della propria vita e dei propri rapporti quotidiani.

Quando decade l’affido condiviso

In ultima analisi, con l’affido condiviso viene garantita la partecipazione di entrambi i genitori alle più importanti decisioni relative alla cura e all’educazione dei figli, si pensi ad esempio al percorso scolastico da seguire, alle attività extrascolastiche da praticare o alle scelte in ambito sanitario, come la decisione di sottoporsi o meno ad un vaccino.

Diritto all’ascolto del minore

In ogni caso, ai figli minori è garantito l’ascolto da parte del giudice, ai sensi dell’473 bis 4 c.p.c. che prevede in capo al minore che abbia compiuto gli anni dodici (o meno, se capace di discernimento) un generale diritto di essere ascoltato in relazione ai provvedimenti giudiziali che lo riguardano.

Revisione affido condiviso figli

Infine, va ricordato che ogni provvedimento giudiziale in tema di affidamento dei figli – ivi compreso quello che dispone sull’assegno di mantenimento  – può essere sottoposto a revisione su richiesta di uno dei genitori, ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c.

minaccia aggravata

Minaccia aggravata il post “ti aspetto giù” su Facebook Per la Cassazione integra il reato di minaccia aggravata il post "ti aspetto giù" pubblicato sui social network

Cassazione: minaccia aggravata sui social

La sentenza n. 3877/2025 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito i principi in materia di reati commessi attraverso i social network, riconoscendo come minaccia aggravata la frase “ti aspetto giù” postata su Facebook.

I fatti

Il caso ha avuto origine da un video pubblicato sul profilo Facebook da un soggetto con cui lo stesso si lamentava degli schiamazzi di un altro in ora notturna vicino la propria abitazione. L’imputato aveva scritto “come ti sei permesso a pubblicare il video su Facebook? Ti aspetto giù”.

La Corte d’Appello di Torino condannava l’autore del messaggio per il reato di minaccia aggravata.

L’imputato aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’espressione non fosse idonea a integrare il reato contestato.

La decisione della Cassazione

Per gli Ermellini, il ricorso è infondato.

Come noto, affermano, “il delitto di minaccia costituisce reato di pericolo e non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819-02, Sez. 5, .n 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Rv. 278740-01)”. Per cui, “non è necessario accertare se il messaggio in questione sia stato percepito come minatorio dalla vittima, dovendosi semplicemente indagare se lo stesso fosse potenzialmente idoneo ad intimidirla”.
Orbene, per la incontestata ricostruzione operata dalle sentenze di primo e secondo grado, l’aggressione coeva ai danni della vittima è evidente come “non solo, e certamente, non depotenziasse la carica minatoria del medesimo messaggio, ma la rendesse persino ancor più concreta: ragionamento in relazione al quale non emerge alcuna contraddittorietà o illogicità, posto che l’affermata ininfluenza dell’aggressione al fine di escludere il carattere minatorio della detta frase non è affatto in contrasto col suo ritenuto effetto rafforzativo dell’effetto intimidatorio”.

In definitiva, la sentenza d’appello è congruamente motivata e priva di vizi o illegittimità. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Allegati

giurista risponde

Tentato omicidio: l’elemento soggettivo Quali sono gli elementi rilevanti ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo nel tentato omicidio?

Quesito con risposta a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez

 

La sussistenza dell’elemento soggettivo nell’omicidio deve essere ricavata da quegli elementi della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva, siano più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente (Cass., sez. I, 25 ottobre 2024, n. 39250).

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha ribadito i principi dettati in materia di dolo omicidiario.

Nel caso di specie il ricorrente, condannato con rito abbreviato per tentato omicidio e porto ingiustificato di un coltello fuori dall’abitazione, ha contestato la qualificazione giuridica del fatto deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo nel tentato omicidio. Invero, ad avviso della difesa l’autore del reato, qualora avesse voluto, avrebbe potuto provocare danni di maggiore entità rispetto alle lesioni che poi la vittima ha riportato e, soprattutto, l’agente ha desistito dal realizzare l’evento morte pur potendo, date le circostanze di luogo e di tempo, agire indisturbato.

I giudici della Prima Sezione, richiamando un consolidato orientamento di legittimità, hanno ricordato che la sussistenza del dolo nel tentato omicidio può desumersi dalle peculiarità intrinseche dell’azione criminosa, come la natura del mezzo usato, il comportamento antecedente o susseguente dell’azione, ossia quegli elementi che per la loro potenzialità offensiva palesino il fine perseguito dall’agente (in tal senso anche Cass. 29 ottobre 2024, n. 39705 e Cass. 7 luglio 2011, n.30466).

Il dolo omicidiario deve essere ricavato dalle circostanze esistenti ex ante e, pertanto, il giudice di merito deve formulare “un giudizio sull’esistenza di una cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, la morte della persona” (Cass. 11 aprile 2016, n. 23618). Ciò premesso, la Corte territoriale ha correttamente rilevato l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato all’esito di una valutazione complessiva dell’azione che, come ribadito, tiene conto dell’arma utilizzata, della direzione e reiterazione dei colpi, nonché della violenza degli stessi.

Parimenti infondata è l’ipotesi di desistenza prospettata dal ricorrente. È ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità che la desistenza non è configurabile nel caso in cui gli atti posti in essere integrino gli estremi del tentativo (Cass. 15 maggio 2017, n. 50079).

(*Contributo in tema di “Tentato omicidio: l’elemento soggettivo”, a cura di Mariarosaria Cristofaro e Serena Ramirez, estratto da Obiettivo Magistrato n. 80 / Dicembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

organismo incompetente mediazione

Organismo incompetente mediazione: l’accordo salva il giudizio Organismo incompetente mediazione: la domanda è improcedibile, solo se le parti si accordano per un’altra sede il giudizio è salvo

Organismo incompetente mediazione

La sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, giudice Fabrizio Pasquale, l’11 dicembre 2024 ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni presentata contro un geometra a causa dell’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito. Nel decidere la questione di rito il tribunale sottolinea l’importanza di rispettare i criteri di competenza territoriale nella scelta dellorganismo di mediazione, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale. L’attore, avendo presentato l’istanza a un organismo incompetente, ha visto infatti rigettata la propria richiesta senza poter entrare nel merito. Solo l’accordo tra le partirebbe potuto salvare il giudizio.

Richiesta risarcitoria per responsabilità professionale

L’attore ha convenuto in giudizio il geometra incaricato della redazione di un frazionamento catastale, ritenuto responsabile di errori tecnici che avrebbero causato lesito sfavorevole di un altro contenzioso civile in cui l’attore era coinvolto. In particolare, l’attore ha richiesto un risarcimento danni di 60.000 euro, sostenendo che la perizia errata del geometra avesse influenzato negativamente le decisioni nei giudizi civili contro altri eredi in una controversia possessoria. Il convenuto ha contestato ogni addebito, chiedendo il rigetto della domanda.

Eccezione di improcedibilità

Alla prima udienza il geometra ha sollevato uneccezione preliminare di improcedibilità della domanda, sostenendo che il tentativo di mediazione obbligatorio era stato svolto dinanzi a un organismo territorialmente incompetente, in violazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.

Il giudice ha quindi limitato il dibattito alla sola questione preliminare relativa alla validità della mediazione e ha fissato un’udienza per decidere su tale punto.

Competenza territoriale organismo di mediazione

Dalla documentazione è emerso che l’attore aveva avviato la mediazione presso lorganismo della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, con sede a Pescara. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che:

  • il foro competente per la controversia era il Tribunale di Vasto;
  • l’organismo di mediazione avrebbe dovuto avere una sede nel circondario del tribunale territorialmente competente;
  • il D.Lgs. n. 28/2010 prevede che la mediazione sia effettuata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente, salvo accordo tra le parti, che in questo caso non era stato raggiunto.

Ne è derivata la conclusione che la procedura di mediazione era stata svolta in violazione della legge e non poteva considerarsi valida ai fini della procedibilità della domanda.

Dichiarazione di improcedibilità: conseguenze

Secondo la giurisprudenza prevalente, la presentazione della domanda di mediazione a un organismo territorialmente incompetente comporta limprocedibilità dellazione giudiziale, poiché la condizione di procedibilità non può considerarsi soddisfatta.

Il Tribunale ha respinto le argomentazioni dellattore, il quale sosteneva che il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per ripetere la mediazione. Infatti, con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), è stata abrogata la possibilità per il giudice di assegnare un nuovo termine per la mediazione in caso di irregolarità.

Il Tribunale di Vasto ha quindi deciso di dichiarare improcedibile la domanda dell’attore.

 

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Allegati

Statuto europeo delle professioni: la richiesta dell’AIGA L'Associazione Italiana Giovani Avvocati invoca uno statuto europeo delle professioni per una definizione comune del concetto di libero professionista

Uno Statuto europeo delle professioni. E’ quanto invoca l’AIGA, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

“Trovare una definizione comune europea del concetto di libero professionista, anche mediante l’adozione di uno Statuto europeo delle libere professioni, è una necessità”. Lo ha detto Carlo Foglieni, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), nel corso dell’evento “I professionisti e l’Europa delle competenze”, tenutosi in diretta dal Parlamento Europeo con la partecipazione dell’europarlamentare Roberto Vannacci e di diversi rappresentanti delle professioni.

“Le libere professioni – ha affermato nel corso del suo intervento il presidente Foglieni – si caratterizzano per determinati elementi che le differenziano inevitabilmente dalle altre attività economiche. Come le prestazioni d’opera intellettuale, sulla base di specifica qualificazione e abilitazione professionale, svolte, in modo autonomo e indipendente, sotto la responsabilità del professionista e sulla base di un rapporto di fiducia con l’assistito, nel rispetto di un codice deontologico e sotto il controllo di un’organizzazione professionale”.

“Per tale motivo – conclude il presidente dei Giovani Avvocati – le libere professioni non possono essere equiparate alle imprese né alle altre professioni regolamentate e definite dalla direttiva 2005/36/CE, ma necessitano di una specifica disciplina che ne valorizzi il carattere pubblicistico”.

querela di falso

Querela di falso Cos’è e quali sono i presupposti della querela di falso, istituto disciplinato dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile

Querela di falso: cos’è

La querela di falso è un istituto disciplinato dagli articoli 221 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che consente di contestare l’autenticità o la veridicità di un documento pubblico o di una scrittura privata autenticata. È uno strumento giuridico fondamentale per garantire la correttezza e la trasparenza nel processo civile, tutelando le parti da eventuali abusi.

Si tratta di una procedura specifica che mira a dimostrare che un documento è stato alterato, falsificato o non corrisponde alla realtà.

Questo strumento può essere attivato sia in via incidentale (nel corso di un processo già pendente) sia in via principale (con un procedimento autonomo).

Presupposti della querela di falso

Per proporre questo tipo di querela è necessario che:

  • il documento abbia rilevanza probatoria: la contestazione deve riguardare cioè un documento che potrebbe incidere sull’esito del giudizio;
  • esista un interesse concreto: chi propone la querela deve avere un interesse legittimo e attuale nel contestare il documento;
  • non sia già intervenuta una pronuncia sullautenticità: il documento non deve essere stato già dichiarato valido o invalido in un procedimento precedente.

La normativa di riferimento

Gli articoli 221-227 c.p.c disciplinano dettagliatamente la querela di falso. Vediamo cosa prevedono in breve le norme più importanti.

Art. 221 c.p.c: stabilisce che la querela di falso possa essere proposta in via principale o incidentale e dispone che la stessa, a pena di nullità, debba contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità.

Art. 222 c.p.c: regola le modalità di proposizione in via incidentale, prevedendo che il giudice, in presenza di un documento da utilizzare in causa, autorizzi la presentazione della querela e proceda all’ammissione dei mezzi istruttori stabilendo tempi e modi della loro assunzione.

Art. 223 c.p.c: si occupa del processo verbale di deposito nell’ambito dell’udienza in cui viene presentata la querela e ne definisce il contenuto.

Art. 225 c.p.c: disciplina la competenza, stabilendo che sulla querela di falso si debba pronunciare il Tribunale in composizione monocratica e sancisce che il giudice possa trattenere la causa in decisione in relazione alla querela, disponendo la continuazione della trattazione nel merito sulle domande che non dipendono dal documento oggetto di contestazione.

Art. 227 c.p.c:  stabilisce che le sentenze che decidono sulla querela di falso abbiano esecuzione dopo il passaggio in giudicato e che, se non la promuovono le parti, la stessa venga promossa dal Pubblico Ministero.

Giurisprudenza sulla querela di falso

La giurisprudenza ha più volte chiarito importanti aspetti della querela di falso.

Cassazione civile n. 2152/2021:

Il giudizio di verificazione di scrittura privata e la querela di falso hanno natura diversa: il primo accerta l’autenticità della sottoscrizione, mentre la seconda può riguardare anche la genuinità del contenuto del documento. La proposizione della querela di falso è preclusa solo se il giudizio di verificazione si è concluso con una sentenza definitiva che accerti l’autenticità della sottoscrizione, salvo il caso in cui la querela riguardi aspetti ideologici del documento. Se la querela è ammessa nonostante la preclusione, il giudicato del giudizio di verificazione prevale su quello del giudizio di falso.

Cassazione civile n. 12118/2020:

Nel proporre querela di falso, è possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova ordinario, comprese le presunzioni. Questo vale soprattutto nei casi in cui non venga contestata l’autenticità della sottoscrizione, ma si denunci il riempimento del documento senza accordo (“absque pactis”), mettendo in dubbio il legame tra il contenuto del testo e il suo autore.

Cassazione civile n. 12035/2017:

In caso di querela di falso proposta incidentalmente, dopo la decisione sul falso, il giudizio di merito, sospeso per legge, deve riprendere. Tuttavia, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice può disporre la sospensione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.c. Questo perché tra il processo sul falso e il merito esiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, previsto dall’art. 225, comma 2, c.p.c. In assenza di norme che impongano la sospensione fino al giudicato, si applica la sospensione facoltativa se ne ricorrono le condizioni.

Cassazione civile n. 19727/2003:

Il sequestro e il verbale di deposito del documento oggetto di querela di falso sono rimessi alla discrezionalità del giudice. Questi provvedimenti possono essere adottati se ritenuti necessari in base alle specificità del caso, senza che la legge preveda sanzioni di nullità per la loro omissione. Tali misure hanno una funzione ordinatoria, finalizzata alla risoluzione della controversia.

 

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invalidità

Invalidità: nuove regole per le visite di revisione INPS L'istituto chiarisce le nuove regole in materia di accertamento e revisione dell'invalidità alla luce della legge di bilancio 2025

Visite revisione INPS: cambiano le regole

Invalidità, cambiano le regole per le viste di revisione INPS. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto modifiche rilevanti nel processo di accertamento della disabilità. Con il messaggio n. 188/2025 l’Istituto nazionale di Previdenza Sociale ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle procedure per l’accertamento delle disabilità e dell’invalidità previdenziale.

Le nuove regole, valide sul piano nazionale, si applicano anche alle nove provincie in cui è in fase di sperimentazione la valutazione base.

La semplificazione punta a ridurre i disagi per i cittadini e a ottimizzare i tempi degli accertamenti.

Visite revisione INPS patologie oncologiche

Dal 1° gennaio 2025 e per tutto l’anno, gli accertamenti di revisione per patologie oncologiche si baseranno prioritariamente sulla documentazione sanitaria disponibile. L’interessato riceverà una comunicazione e dovrà fornire i documenti necessari nel termine di 40 giorni. Se la documentazione medica fornita risulterà completa, la Commissione medica potrà concludere l’accertamento senza sottoporre il richiedente a visita diretta. Gli interessati possono tuttavia  chiedere di essere sottoposti a una visita diretta, inviando specifica richiesta tramite posta elettronica.

Revisione patologie non oncologiche

Per i soggetti che risultano affetti da patologie non oncologiche, per tutto il 2025 varranno invece le regole di valutazione in vigore.

Semplificazione per accertamenti multipli

Il messaggio INPS informa che sono state semplificate anche le procedure per le visite di accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità e disabilità.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, l’INPS dovrà effettuare accertamenti sanitari in un’unica visita quando vengono presentate istanze simultanee per diversi benefici assistenziali e previdenziali. Le commissioni mediche, in questi casi, potranno integrare la propria composizione al fine di garantire un accertamento completo della condizione del richiedente.

Questo approccio dovrò essere seguito anche per le visite di revisione programmate entro l’anno, a condizione che non vi siano più di tre mesi tra due accertamenti.

 

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copertura inail

Copertura INAIL estesa ai lavori di pubblica utilità Copertura INAIL anche per i condannati che svolgono lavori di pubblica utilità e per i condannati volontari non remunerati

Copertura INAIL per condannati e volontari

La circolare n. 3 del 24 gennaio 2025 estende la copertura INAIL ai soggetti che sono stati condannati a svolgere lavori di pubblica utilità sostitutivi e ai condannati ammessi ai servizi fai volontariato e ad attività di pubblica utilità senza remunerazione.

La tutela assicurativa graverà sul Fondo previsto specificamente dal comma 312 della legge n. 208/2015 per reintegrare “l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni” occorsi ai soggetti suddetti.

Attivazione della copertura assicurativa: come fare

Al fine di attivare la copertura assicurativa è necessario fare domanda in modalità online almeno 10 giorni prima dell’attività di volontariato o di pubblica utilità. Nella domanda è necessario specificare l’attività prestata e il numero delle giornate in cui la stessa viene svolta. La copertura opera dal momento in cui l’INAIL comunica al richiedente che l’assicurazione è stata attivata.

Cosa prevede la circolare INAIL

La circolare specifica nel dettaglio quali sono i soggetti rientranti nelle due categorie di lavoratori condannati al lavoro sostitutivo di pubblica utilità e a quello volontario senza remunerazione e poi stila un elenco aggiornato di quelli a cui è estesa la copertura assicurativa.

Il documento specifica poi il funzionamento e la dotazione del Fondo, la cui dotazione rappresenta il limite inderogabile annuale entro il quale è ammessa la copertura assicurativa.

Il paragrafo 6 del documento fornisce importanti precisazioni sull’obbligo assicurativo previsto dal DPR n. 1124/1965 per i detenuti e gli internati impiegati nel servizio interno degli istituti e degli stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale, riepilogando anche le convenzioni stipulate tra il ministero della Giustizia e l’INAIL.

La circolare è corredata inoltre da 7 allegati:

  1. Decreto 27 luglio 2023 – Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’ 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150;
  2. Polizza volontari Inail – Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Scheda 1 (aggiornata a dicembre 2024);
  3. scheda 2 (aggiornata a dicembre 2024)
  4. scheda n. 3 (aggiornata a dicembre 2024);
  5. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  6. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  7. Decreto del 28.02.2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il testo della circolare e degli allegati sono disponibili alla seguente pagina dell’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

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referendum abrogativo

Il referendum abrogativo Referendum abrogativo: strumento di democrazia diretta previsto dall’articolo 75 della Costituzione e disciplinato dalla legge n. 352/1972

Cos’è il referendum abrogativo

Il referendum abrogativo rappresenta uno degli strumenti di democrazia diretta previsti dall’ordinamento italiano. Disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione, permette ai cittadini di intervenire direttamente sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge.  La disciplina di dettaglio che regola il funzionamento del referendum abrogativo è contenuta nella legge n. 352/1972. Il titolo II di questa legge, dall’articolo 27 all’articolo 40, contiene infatti la disciplina del “Referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione.”

Analizziamo i punti essenziali che caratterizzano questa importante forma di partecipazione popolare.

L’articolo 75 della Costituzione: cosa prevede

L’articolo 75 stabilisce che il referendum abrogativo può essere indetto su richiesta di 500.000 elettori o di cinque Consigli regionali. Questo strumento consente di abrogare, totalmente o parzialmente, una norma legislativa. Ci sono delle leggi però che non possono essere abrogate tramite referendum, ossia:

  • le leggi tributarie e di bilancio;
  • le leggi di amnistia e indulto;
  • le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Questa limitazione garantisce che il referendum non interferisca con norme fondamentali per il funzionamento dello Stato e la stabilità internazionale.

Come si svolge il referendum abrogativo

La richiesta di consultazione proveniente dagli elettori o dai consigli regionali deve essere depositata antro il 30 settembre all’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione. Questo controllo ha lo scopo primario di verificare che la richiesta abrogativa sia conforme alle norme vigenti. Se il quesito supera questo passaggio passa alla Corte costituzionale, che esegue il controllo di ammissibilità della proposta. Superata questa fase il referendum viene indetto e sottoposto al voto popolare.

Perché il risultato del referendum sia valido, è necessario il raggiungimento del quorum, ossia la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti espressi validamente. In caso di esito positivo, la legge o la norma oggetto del quesito viene abrogata.

I limiti e il ruolo della Corte costituzionale

Il controllo della Corte costituzionale è un passaggio cruciale. Esso valuta infatti la conformità del quesito rispetto ai principi costituzionali e alle limitazioni stabilite dall’articolo 75 della Costituzione. Questa verifica previene abusi dello strumento referendario e garantisce la chiarezza del quesito, così da permettere una scelta consapevole da parte degli elettori.

L’importanza del referendum abrogativo

Il referendum abrogativo rappresenta un importante strumento di partecipazione democratica, consentendo ai cittadini di influire direttamente sulle leggi che regolano il loro vivere quotidiano. Tuttavia, il rispetto delle procedure previste e la chiarezza del quesito sono elementi essenziali per il successo di questo strumento.

Gli altri istituti di democrazia diretta

Oltre al referendum abrogativo disciplinato dall’articolo 75, la Costituzione italiana prevede altri strumenti di democrazia diretta che permettono ai cittadini di partecipare attivamente al processo legislativo e decisionale.

Tra questi spicca l’iniziativa legislativa popolare, regolata dall’articolo 71 della Costituzione, che consente a 50.000 elettori di presentare un progetto di legge direttamente alle Camere. Questo strumento offre ai cittadini la possibilità di proporre interventi normativi su temi di interesse collettivo.

Un altro istituto importante è il referendum costituzionale, previsto dall’articolo 138, utilizzato per approvare o respingere modifiche alla Costituzione.

Infine, esistono forme di consultazione locale, come i referendum comunali e regionali, che permettono ai cittadini di esprimersi su questioni territoriali specifiche.

Questi strumenti, pur con funzioni e applicazioni diverse, condividono l’obiettivo di rafforzare la partecipazione popolare nelle decisioni pubbliche e consolidare i principi democratici sanciti dalla Costituzione​​.

 

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