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Arricchimento senza causa e nullità del contratto per difetto di forma scritta Nell’ambito dei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, risulta ammissibile l’azione di arricchimento senza causa in caso di nullità del contratto per difetto di forma scritta?

Quesito con risposta a cura di Francesca Alfieri e Claudia Crisafulli

 

Vanno rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni: in riferimento al principio affermato dalla recente sentenza Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954, avuto riguardo alla residualità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. ed ove non risulti opportuna la definizione della nozione di “giusta causa” in carenza della quale è data l’azione in parola, l’ipotesi di nullità del contratto della p.a. per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all’ordine pubblico, qualificate ostative all’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; se, ancora in riferimento al suddetto principio, il giudizio sull’ammissibilità dell’azione possa essere declinato diversamente, in caso di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, qualora, come nella specie, il soggetto “impoverito” sia la stessa p.a. e non la sua controparte privata; se, infine e sempre in riferimento al suddetto principio, ove al quesito di cui sub 1) si risponda nel senso dell’ammissibilità dell’azione, abbia rilievo la circostanza che il contratto dichiarato nullo abbia ad oggetto prestazioni di dare, stante quanto previsto – quale possibile azione alternativa, offerta dall’ordinamento già sul piano astratto – dagli artt. 2033 ss. c.c. in tema di ripetizione d’indebito oggettivo (Cass., sez. III, ord. 20 gennaio 2025, n. 1284).

La vicenda trae origine da una fornitura di acqua, senza un contratto scritto, da parte del Comune di Bojano, il quale promuove un’ordinanza di ingiunzione nei confronti del titolare di una ditta individuale, per il pagamento di oltre centomila euro per i canoni rimasti insoluti. Pur venendo dichiarata nulla in primo grado l’ingiunzione di pagamento, in appello viene accolta una domanda subordinata di arricchimento senza causa, che obbliga l’utente a versare una somma considerevole. La Terza Sezione individua tre questioni centrali che meritano un chiarimento nomofilattico, tale da fornire un quadro più chiaro e organico dei rimedi esperibili in caso di nullità dei contratti con la P.A., definendo i confini tra i singoli istituti.

La prima riguarda il tema della compatibilità tra la nullità per difetto di forma scritta nei contratti della P.A. e il recente orientamento delle Sezioni Unite che esclude l’azione di arricchimento in caso di nullità per violazione di norme imperative. L’ordinanza evidenzia, infatti, che le norme sulla forma scritta dei contratti pubblici hanno natura imperativa. Si ravvisa, in particolare, come l’indennizzo spettante all’impoverito non possa costituire il corrispettivo di una prestazione resa in forza di un contratto nullo, altrimenti si opererebbe una sorta di “fictio”, considerando il contratto come esistente e valido. L’ordinanza solleva critiche a una recente interpretazione della Cassazione che esclude le nullità formali dei contratti pubblici dalle violazioni di norme imperative. In tal modo, infatti, il rischio è quello di creare un paradosso giuridico e forme di diseguaglianza rispetto alla posizione del privato, atteso che la violazione delle regole sulla forma scritta potrebbero addirittura avvantaggiare l’amministrazione inadempiente, che otterrebbe con l’azione ex art. 2041 c.c. più di quanto conseguirebbe stipulando il contratto.

La seconda questione concerne la peculiarità del caso in esame, dal momento che la P.A. assume il ruolo di soggetto “impoverito”, mentre nei precedenti, in tema di rapporto tra declaratoria di nullità dei contratti della P.A. per difetto di forma e l’ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, era il privato ad assumere le vesti di attore.

La terza problematica attiene, infine, al rapporto tra l’azione di arricchimento e la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. La Corte si interroga se la disponibilità del rimedio della ripetizione non precluda, per il principio di sussidiarietà, il ricorso all’azione di arricchimento. Il chiarimento richiesto alle Sezioni Unite sarà cruciale, oltre che per stabilire quale sia il rimedio più adeguato per risolvere il caso concreto, anche per definire l’equilibrio tra la tutela degli interessi pubblici e la necessità di non creare ingiustificate disparità di trattamento con i soggetti privati.

 

(*Contributo in tema di “Arricchimento senza causa”, a cura di Francesca Alfieri e Claudia Crisafulli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 83 / Marzo 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

avvocato d'ufficio

Avvocato d’ufficio: anche per il genitore insolvente paga lo Stato La Corte Costituzionale estende le garanzie anche al difensore del genitore insolvente nei procedimenti di adottabilità

Difesa d’ufficio nei procedimenti di adottabilità

Con la sentenza n. 58 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevedeva l’anticipazione da parte dello Stato dei compensi spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, regolati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Il caso

La questione è nata da un ricorso presentato da un avvocato, nominato difensore d’ufficio della madre in un procedimento minorile. Dopo aver adempiuto al mandato difensivo e tentato senza esito il recupero del credito professionale, l’avvocato aveva chiesto al Tribunale per i minorenni la liquidazione del compenso a carico dell’erario, vedendosi rigettare la richiesta.

La Corte di cassazione ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale, rilevando una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento rispetto:

  • al difensore d’ufficio del genitore irreperibile;

  • al difensore d’ufficio dell’imputato insolvente nei procedimenti penali.

Il richiamo alla sentenza n. 135/2019

Nel motivare la decisione, la Consulta ha richiamato la propria sentenza n. 135 del 2019, con cui era già stata censurata la mancata previsione dell’anticipazione del compenso per il difensore del genitore irreperibile.

La Corte ha ribadito che i procedimenti civili minorili e quelli penali presentano profili di omogeneità in relazione agli interessi tutelati e alla funzione del difensore d’ufficio, che interviene in entrambi i casi a garanzia di diritti fondamentali.

Diritto all’anticipazione del compenso

La difesa d’ufficio obbligatoria, comportando l’irrinunciabilità dell’incarico, implica il diritto del professionista all’anticipazione del compenso da parte dello Stato anche in caso di insolvenza del genitore assistito, analogamente a quanto già previsto per:

  • l’imputato insolvente nel processo penale (art. 116 T.U. spese di giustizia),

  • il genitore irreperibile nei procedimenti per l’adottabilità.

Possibile recupero delle somme da parte dell’erario

La Corte ha precisato che resta ferma la facoltà per l’erario di recuperare le somme anticipate, qualora il genitore assistito torni reperibile o solvibile e non chieda l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’onere probatorio del difensore d’ufficio

Infine, la Corte ha sottolineato che spetta al difensore d’ufficio dimostrare l’infruttuosità del tentativo di recupero del credito, allegando gli esiti negativi della procedura esecutiva. Solo in tal caso, il magistrato potrà disporre, con decreto, la liquidazione degli onorari e delle spese nella misura prevista dal Testo unico sulle spese di giustizia.

mobbing

Il mobbing Mobbing: cos’è, quando è reato, differenze con bossing e straining, tutele e risarcimento del danno

Cos’è il mobbing

Il mobbing è un fenomeno sempre più riconosciuto nei contesti giuridici e organizzativi, caratterizzato da comportamenti sistematicamente ostili nei confronti di un lavoratore. Nonostante l’assenza di una normativa specifica, la giurisprudenza italiana ha tracciato criteri ben precisi per la sua individuazione e per il riconoscimento delle tutele risarcitorie.

Il termine “mobbing” deriva dall’inglese to mob, che significa assalire in gruppo. In ambito lavorativo, il mobbing consiste in una serie di azioni persecutorie, protratte nel tempo, finalizzate a emarginare o espellere un lavoratore dall’ambiente professionale.

Le condotte tipiche includono:

  • esclusione sistematica dalle attività lavorative;
  • critiche continue e immotivate;
  • offese personali o professionali;
  • dequalificazione mansionale;
  • isolamento fisico o relazionale;
  • assegnazione di compiti umilianti o inadeguati.

Il mobbizzato, ossia la vittima di mobbing, sviluppa spesso danni psicofisici che impattano sulla salute e sull’equilibrio familiare e sociale.

Requisiti mobbing secondo la giurisprudenza

La Cassazione ha identificato precisi elementi che devono coesistere per qualificare il mobbing:

  1. una pluralità di atti ostili;
  2. durata prolungata nel tempo;
  3. intento persecutorio;
  4. danno alla salute o alla dignità del lavoratore;
  5. nesso causale tra condotta e danno;
  6. prevaricazione sistematica da parte di colleghi, superiori o anche subordinati.

Di recente la Cassazione con la sentenza n. 3791/2024 ha chiarito che grava sul datore di lavoro l’obbligo di garantire al lavoratore un ambiente lavorativo sano e privo di stress.

Differenze tra mobbing, bossing e straining

  • Mobbing: insieme coordinato e ripetuto di comportamenti ostili.
  • Bossing: forma specifica di mobbing verticale, in cui il persecutore è un superiore gerarchico (es. dirigente, capo reparto).
  • Straining: singola condotta ostile di forte impatto, non necessariamente ripetuta, ma tale da alterare l’equilibrio psicologico del lavoratore (Cassazione n. 123/2025: Il datore di lavoro è ritenuto responsabile se permette che si sviluppi un ambiente di lavoro stressante e non interviene per prevenire o risolvere i conflitti tra i dipendenti.)

Il mobbing implica reiterazione; lo straining si fonda su un solo episodio stressogeno ma persistente nei suoi effetti.

Cosa dice la legge sul mobbing

Nel diritto italiano non esiste una normativa ad hoc sul mobbing, ma la tutela del lavoratore deriva da diverse disposizioni:

  • art. 2087 c.c.: obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore;
  • art. 2043 c.c.: responsabilità extracontrattuale per fatto illecito;
  • Costituzione italiana: artt. 2, 3, 32 e 41 (diritti inviolabili, uguaglianza, salute e dignità).

Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere anche per culpa in vigilando o culpa in eligendo se non ha impedito condotte vessatorie tra colleghi.

Quando il mobbing è reato

Le condotte persecutorie possono integrare uno o più reati del codice penale, tra cui:

  • lesioni personali (art. 582 c.p.), se provocano danni alla salute;
  • atti persecutori o stalking (art. 612-bis c.p.), se i comportamenti producono ansia o alterazioni della vita quotidiana;
  • maltrattamenti (art. 572 c.p.), in caso di reiterazione sistematica in un contesto di subordinazione;
  • abuso d’ufficio, se il mobbing è esercitato da pubblici ufficiali.

Risarcimento del danno

Il lavoratore vittima di mobbing può chiedere in sede civile il risarcimento del danno, dimostrando:

  • la condotta illecita del datore o colleghi;
  • il danno subito (biologico, morale, esistenziale);
  • il nesso causale tra i comportamenti e il danno.

Le voci risarcibili includono:

  • danno biologico (patologie certificate);
  • danno morale (sofferenza soggettiva);
  • danno esistenziale (alterazione del progetto di vita).

In alcuni casi, si può anche ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, per perdita di opportunità professionali o stipendi non percepiti.

Tutele e strumenti di difesa

Il lavoratore che ritiene di subire mobbing può:

  1. raccogliere prove documentali (email, ordini, testimoni);
  2. rivolgersi al medico del lavoro o al medico competente;
  3. denunciare i fatti all’Ispettorato del lavoro;
  4. farsi assistere da un sindacato o un avvocato giuslavorista;
  5. promuovere un’azione giudiziaria in sede civile e, se del caso, penale.

In ambito aziendale è consigliato attivare i canali interni (es. organismi di vigilanza, comitato etico, RLS), ove presenti.

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assegno divorzile

L’assegno divorzile Assegno divorzile: cos’è, quando spetta, normativa di riferimento, funzione, differenze con l’assegno di mantenimento e Cassazione

Assegno divorzile: cos’è

L’assegno divorzile è una misura economica prevista dalla legge italiana per garantire equilibrio e tutela al coniuge economicamente più debole in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Disciplina, funzione e criteri di attribuzione sono stati oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, che ne hanno ridefinito la natura e l’estensione nel tempo.

Esso si traduce in una somma di denaro che il giudice può disporre a favore di uno dei due coniugi, in sede di sentenza di divorzio, al fine di assicurare un sostegno economico al coniuge che, all’esito della separazione definitiva, non dispone di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

L’assegno di divorzio è disciplinato dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio), come modificato dalla legge n. 74/1987, ed è distinto rispetto all’assegno di mantenimento, previsto in fase di separazione.

Normativa di riferimento

La normativa principale dell’assegno di divorzio è rappresentata quindi:

  • dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, art. 5;
  • dalle modifiche introdotte dalla legge n. 74/1987 e, per gli effetti fiscali, dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Quando spetta l’assegno divorzile

In base alla legge, l’assegno può essere attribuito solo in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, valutati dal giudice nel rispetto di parametri stabiliti dal legislatore e interpretati dalla giurisprudenza.

Il diritto all’assegno divorzile spetta infatti quando uno dei coniugi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per cause indipendenti dalla propria volontà. La sua attribuzione non è automatica, ma è subordinata a una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, effettuata dal giudice.

Tra i criteri principali di valutazione:

  • durata del matrimonio;
  • età e stato di salute del coniuge richiedente;
  • condizioni economiche e reddituali di entrambe le parti;
  • contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale;
  • capacità lavorativa e opportunità occupazionali del coniuge richiedente;
  • esistenza di figli minori o non autosufficienti.

Il giudice potrà disporre l’assegno in forma periodica, oppure in unica soluzione (una tantum), se richiesto dalle parti o se ritenuto equo in relazione alle circostanze.

Funzione dell’assegno divorzile

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che l’assegno divorzile svolge una funzione composita:

  • assistenziale, per garantire il sostegno economico al coniuge privo di mezzi adeguati;
  • compensativa, per valorizzare il contributo dato dal coniuge alla vita familiare e alla costruzione del patrimonio comune, anche rinunciando alla propria carriera;
  • perequativa, per riequilibrare eventuali sperequazioni patrimoniali causate dallo scioglimento del vincolo matrimoniale.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 ha superato il criterio del “tenore di vita matrimoniale”, affermando che l’assegno non serve a garantire la prosecuzione dello stile di vita pregresso, ma a riconoscere il ruolo economico-sociale assunto all’interno del matrimonio, anche in chiave solidaristica.

Differenze con l’assegno di mantenimento 

È fondamentale distinguere l’assegno di mantenimento dall’assegno divorzile, poiché si collocano in fasi giuridiche diverse:

Assegno di mantenimento

Assegno divorzile

Si applica in fase di separazione legale

Si applica in fase di divorzio

Ha finalità assistenziale e temporanea

Ha finalità compensativa e definitiva

Mira a garantire il tenore di vita matrimoniale

Mira al riequilibrio economico post-divorzio

Può essere sempre modificato o revocato

Può essere revocato o ridotto solo in presenza di gravi mutamenti delle condizioni

Cosa dice la giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha delineato, negli anni, un’evoluzione significativa nell’interpretazione dell’assegno divorzile. L’orientamento giurisprudenziale recente valorizza un approccio equilibrato e personalizzato, volto a evitare sia automatismi sia disparità ingiustificate.

Tra le sentenze più rilevanti:

  • Cassazione SS.UU. n. 18287/2018: ha introdotto il principio della funzione compensativa-perequativa, superando il criterio del tenore di vita.
  • Cassazione n. 32198/202021: se viene provata una stabile convivenza del coniuge divorziato (accertabile sia nel giudizio di divorzio che in quello di revisione), il diritto alla componente assistenziale dell’assegno di divorzio cessa. Questo avviene perché la nuova convivenza rappresenta una rottura con il passato e offre all’ex coniuge la possibilità di ricevere e prestare reciproca assistenza all’interno del nuovo nucleo familiare. Questa cessazione del diritto si verifica anche se il tenore di vita della nuova famiglia di fatto è molto inferiore a quello precedente o a quello che l’ex coniuge avrebbe potuto mantenere integrando i propri mezzi con l’assegno divorzile.
  • Cassazione n. 28727/2020: ha precisato che anche il coniuge economicamente più debole può non aver diritto all’assegno se non vi è stato un effettivo sacrificio personale o patrimoniale durante il matrimonio.

 

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servitù di panorama

La servitù di panorama Servitù di panorama: definizione, riferimenti normativi, differenze rispetto al diritto di veduta e sentenze della Cassazione

Cos’è la servitù di panorama

La servitù di panorama è un diritto reale su cosa altrui che consente al titolare del fondo dominante di mantenere una vista libera e panoramica da un determinato punto del proprio immobile, limitando la facoltà del proprietario del fondo vicino (fondo servente) di costruire o modificare in modo tale da ostruire la visuale.

Diversamente dal diritto di veduta (che riguarda il diritto di affacciarsi e guardare sul fondo altrui), la servitù di panorama si riferisce alla possibilità di godere di una visuale aperta – ad esempio verso il mare, una vallata, un parco o un centro storico – e alla conseguente tutela dell’interesse estetico o economico connesso alla visuale stessa.

La servitù di panorama nel codice civile

Il codice civile italiano non contiene una disciplina espressa di questa servitù. Tuttavia, essa può essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche previste dall’art. 1027 c.c., secondo cui: “La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.”

La servitù di panorama, dunque, rientra tra le servitù prediali purché:

  • sia costituita per iscritto (o per usucapione nei casi ammessi);
  • ci sia un fondo dominante e un fondo servente, entrambi identificabili;
  • l’utilità sia duratura e oggettiva, non meramente personale o estetica.

Differenze rispetto al diritto di veduta 

Spesso si confonde la servitù di panorama con il diritto di veduta, ma i due istituti hanno natura e disciplina differenti:

Caratteristica

Diritto di veduta

Servitù di panorama

Fonte

Normativa espressa (art. 907 c.c. e ss.)

Servitù atipica ex art. 1027 c.c.

Oggetto

Affacciarsi e guardare sul fondo altrui

Mantenere una vista panoramica libera

Costituzione

Anche per usucapione

Solo per titolo scritto o usucapione se evidente e continuata

Limitazioni

Distanze minime da rispettare

Divieto di costruire che ostacoli la visuale

Natura

Servitù apparente o non apparente

Generalmente non apparente

Il diritto di panorama, per essere tutelato, deve essere costituito formalmente come servitù, altrimenti il proprietario del fondo vicino ha piena libertà di edificazione entro i limiti urbanistici e civilistici.

Costituzione e tutela 

La servitù di panorama può essere costituita:

  • per contratto: mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • per testamento;
  • per usucapione: se l’esercizio della servitù è continuo, pacifico e inequivoco per almeno venti anni, e l’esistenza della servitù è “visibile” (ad esempio per l’esistenza di parapetti o terrazze dedicate).

Una volta costituita, la servitù vincola il fondo servente a non costruire o sopraelevare in modo da pregiudicare la visuale panoramica del fondo dominante.

In assenza di servitù, non si può impedire al vicino di costruire: il solo fatto di godere di una bella vista non attribuisce un diritto acquisito alla sua conservazione.

Servitù di panorama: Cassazione

La Corte di Cassazione nel tempo ha fornito importanti precisazioni sul contenuto e sulle modalità di acquisto della servitù di panorama:

Cassazione n. 17922/2023: il diritto di veduta panoramica si configura come una servitù che, a seconda dei casi, si traduce in un divieto di costruire (non aedificandi) o di sopraelevare (altius non tollendi). Questo diritto può essere acquisito tramite contratto (a titolo derivativo), per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario). Tuttavia, queste ultime modalità richiedono, oltre alla specifica destinazione data dall’originario unico proprietario o all’esercizio prolungato per oltre vent’anni di attività corrispondenti alla servitù, anche la presenza di opere visibili e permanenti che siano ulteriori rispetto a quelle che semplicemente consentono la vista.

Cassazione n. 2973/2012: la servitù di panorama, che valorizza la piacevolezza di un fondo grazie alla vista che offre, è un tipo di servitù “altius non tollendi” che limita sia le costruzioni che la crescita degli alberi. Per poterla acquisire tramite la destinazione del padre di famiglia o l’usucapione, è necessario che esistano opere visibili e permanenti ulteriori rispetto a quelle che permettono semplicemente la veduta. In altre parole, tali opere devono essere specificamente destinate all’esercizio della servitù di panorama invocata, altrimenti quest’ultima sarebbe sempre implicita nella servitù di veduta.

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clausola compromissoria

La clausola compromissoria Clausola compromissoria: cos'è, a cosa serve, normativa di riferimento, tipologie, giurisprudenza e formula

Cos’è la clausola compromissoria

La clausola compromissoria è una disposizione contrattuale, che può essere predisposta anche in un atto  separato, con cui le parti stabiliscono che eventuali controversie che dovessero insorgere proprio in virtù del contratto stipulato, saranno risolte tramite arbitrato, anziché davanti ai tribunali ordinari. Questa clausola permette di evitare lunghi processi giudiziari, favorendo una risoluzione più rapida ed efficace delle dispute.

Normativa di riferimento

Essa è regolata dagli artt. 806-808 ter del Codice di Procedura Civile, che disciplinano l’arbitrato e la sua applicabilità nei contratti.

L’art. 808 c.p.c. stabilisce che la stessa:

  • deve essere redatta per iscritto, ossia nella forma prevista per il compromesso di cui all’articolo 807 c.p.c;
  • può fare riferimento a controversie future relative al contratto;
  • può prevedere un arbitrato rituale o irrituale.

Tipologie di clausola compromissoria

Queste le tipologie:

1. Clausola compromissoria semplice

Prevede che le controversie siano risolte tramite arbitrato, senza specificare dettagli sull’organo arbitrale.

2. Clausola compromissoria con arbitrato amministrato

Indica un’istituzione arbitrale specifica (es. Camera Arbitrale di Milano) che regolerà il procedimento.

3. Clausola compromissoria con arbitrato ad hoc

Le parti stabiliscono le regole dell’arbitrato senza affidarsi a un’istituzione.

4. Clausola compromissoria con arbitrato irrituale

L’arbitro emette una decisione che ha valore contrattuale, e non una sentenza esecutiva.

Giurisprudenza 2025

Riportiamo alcune sentenze significative di merito sull’argomento che aiutano a comprenderne il contenuto e il funzionamento.

Tribunale di Torino n. 43/2025

In assenza di una diversa intenzione contrattuale, la clausola compromissoria va intesa come estesa a tutte le dispute che trovano la loro ragione d’essere nel contratto a cui si riferisce, escludendo unicamente quelle che nel contratto hanno solo un fondamento storico.

Tribunale di Brescia n. 270/2025

In presenza di una clausola compromissoria che attribuisce al collegio arbitrale la decisione sulle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione di un contratto, tale competenza si estende anche alle questioni di inadempimento o risoluzione del contratto stesso. Ciò si giustifica con l’interpretazione estensiva che deve essere data a tale patto in mancanza di una chiara volontà contraria, comprendendo tutte le controversie che trovano la loro origine nel contratto.

Tribunale di Messina n. 141/2025

L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice ordinario per un credito derivante dal contratto. Tuttavia, l’intimato conserva il diritto di sollevare l’eccezione di competenza arbitrale in fase di opposizione al decreto, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione dovrà revocare il decreto e rinviare le parti al giudizio arbitrale.

In assenza di una diversa intenzione contrattuale, la clausola va intesa come estesa a tutte le dispute che trovano la loro ragione d’essere nel contratto a cui si riferisce, escludendo unicamente quelle che nel contratto hanno solo un fondamento storico.

Formula clausola compromissoria

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate saranno risolte mediante arbitrato ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. L’arbitrato sarà amministrato dalla  __________________ [Nome dell’Istituzione], secondo il suo regolamento vigente alla data della controversia. La sede dell’arbitrato sarà [Luogo], la lingua dell’arbitrato sarà [Lingua] e il numero di arbitri sarà [Numero]. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti”.

 

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testamento valido

Testamento valido anche con monosillabi La Cassazione chiarisce che il testamento è valido anche se ci sono gravi limitazioni motorie ma sussiste la capacità di intendere e di volere

Validità del testamento

Testamento valido anche con monosillabi: la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9534/2025, ha confermato la validità di un testamento pubblico redatto in presenza di un testatore affetto da gravi limitazioni motorie, che si era espresso unicamente attraverso monosillabi e movimenti del capo.

La vicenda

Nel caso esaminato, i fratelli del de cuius avevano contestato il testamento pubblico con cui erano stati istituiti erede universale e legatari i convenuti chiedendo che fosse dichiarata l’invalidità delle disposizioni di ultima volontà per incapacità naturale o per inosservanza delle formalità di redazione del testamento stesso. In corso di causa gli attori proponevano querela di falso, deducendo che il notaio aveva ricevuto le volontà del de cuius in assenza di testi ed aveva falsamente attestato che il testatore non era in grado di firmare l’atto.

Il Tribunale ha respinto tutte le domande con sentenza integralmente confermata in appello. Il giudice distrettuale infatti aveva evidenziato che l’incapacità del de cuius era prevalentemente motoria e non incideva sulla capacità di intendere e di volere. Il testatore era apparso, inoltre, in possesso della facoltà mentali nel corso del giudizio di interdizione, conclusosi con pronuncia di inabilitazione, e all’esame diretto da parte del CTU e dei medici curanti.

La questione approdava innanzi alla Cassazione, la quale tuttavia confermava la correttezza della sentenza impugnata.

La decisione

La S.C. ha chiarito che l’incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell’art. 591 c.c., “determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi”.

Nella specie, il de cuius era affetto da deficit motorio e dell’espressione verbale, ma capace di intendere e di volere, rispondendo in maniera pertinente alle domande che gli venivano rivolte, mostrando di comprenderne il contenuto e di articolare risposte congruenti.

La circostanza che si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, dunque per i giudici, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le sue condizioni di salute, “caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso così esternato fosse stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell’espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi”.

Allegati

bonus tende da sole

Bonus tende da sole Bonus tende da sole: cos'è, a chi spetta, requisiti tecnici e normativi, importi detraibili, novità per il 2025 e vantaggi della misura

Bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole 2025 è un’agevolazione fiscale confermata anche per quest’anno, volta a incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso l’installazione di schermature solari. Il bonus si inserisce nell’ambito delle detrazioni previste per l’efficienza energetica ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006, meglio nota come Ecobonus.

Cos’è il bonus tende da sole

Il Bonus tende da sole consiste in una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, tende a rullo, schermature solari o dispositivi simili, destinati alla protezione degli ambienti interni dal calore estivo delle abitazioni principali, contribuendo così al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. La percentuale della detrazione scende al 36% per gli altri immobili.

A chi spetta

Il beneficio spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari di immobili;
  • titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione);
  • inquilini o comodatari;
  • condomini (per interventi sulle parti comuni);
  • imprenditori o professionisti, anche in forma associata (per immobili strumentali).

In tutti i casi, è necessario che il soggetto sostenga direttamente le spese e sia intestatario delle relative fatture e dei bonifici.

Requisiti tecnici e normativi

Per accedere al bonus, le schermature solari devono:

  • essere applicate in modo solidale all’involucro edilizio (es. facciate, finestre);
  • proteggere una superficie vetrata;
  • regolabili;
  • proteggere superfici esposte da est a ovest (sud incluso).

Le schermature inoltre devono rispettare quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”) e dal Decreto legislativo 102/2014.

Importo massimo detraibile

La detrazione ammessa è del 50% (prima casa) e del 36% (immobili diversi) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo per spese fino a 60.000 euro per unità immobiliare. È ammessa anche la detrazione per interventi in edifici in corso di ristrutturazione.

Come richiedere il bonus tende da sole

Per ottenere il bonus è necessario:

  1. acquistare prodotti conformi ai requisiti previsti dalla normativa;
  2. effettuare il pagamento con bonifico parlante (specificando causale, codice fiscale e partita IVA del beneficiario).
  3. Trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine delle opere tramite il portale https://bonusfiscali.enea.it
  4. Conservare tutta la documentazione tecnica e fiscale, tra cui:
    • fatture,
    • ricevute dei bonifici,
    • schede tecniche dei prodotti,
    • dichiarazioni di conformità.

Novità 2025

Le principali novità introdotte per il 2025 includono:

  • La proroga del bonus tende da sole fino al 31 dicembre 2025, confermata dalla Legge di Bilancio 2025.
  • Percentuale detraibile diversa per prime abitazioni e altri edifici.
  • Limite massimo per la detrazione da calcolare in base al reddito del contribuente e alla composizione del nucleo familiare.
  • Possesso di un fattore di trasmissione solare certificato, rispettoso della normativa EN 14501.

Vantaggi della misura

Il Bonus tende da sole 2025 rappresenta un’opportunità vantaggiosa per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e ridurre il fabbisogno di climatizzazione. Per accedere all’agevolazione è fondamentale rispettare tutti i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa, effettuare i pagamenti corretti e inviare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti.

 

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misure interdittive

Le misure interdittive Le misure interdittive: definizione, normativa di riferimento, durata e giurisprudenza della Cassazione

Cosa sono le misure interdittive?

Le misure interdittive rappresentano una categoria di misure cautelari personali applicate in ambito penale per impedire a un soggetto di svolgere determinate attività quando sussistono gravi indizi di reato. Si tratta di restrizioni che limitano temporaneamente i diritti dell’indagato o dell’imputato, senza comportare la detenzione, ma incidendo sulla sua attività professionale o sulla sua capacità di esercitare funzioni pubbliche.

Le misure interdittive sono provvedimenti restrittivi adottati dal giudice su richiesta del pubblico ministero per impedire a una persona di continuare a esercitare determinati ruoli, incarichi o attività professionali che potrebbero facilitare la commissione di nuovi reati o l’inquinamento delle prove.

Queste misure vengono applicate quando si ritiene che la libertà d’azione dell’indagato possa compromettere l’esito delle indagini o rappresentare un pericolo per la collettività.

Le misure interdittive si distinguono dalle misure coercitive (come la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari) perché non incidono direttamente sulla libertà personale, ma limitano specifiche facoltà dell’indagato.

Quali sono le misure interdittive?

Le principali misure interdittive previste dall’art. 290 del Codice di Procedura Penale (CPP) sono:

  • Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio
    • Si applica a funzionari pubblici e impedisce loro di esercitare temporaneamente il proprio incarico.
    • È utilizzata in caso di reati contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, abuso d’ufficio).
  • Sospensione dall’esercizio di una professione o arte
    • Impedisce all’indagato di esercitare la propria attività professionale (es. medici, avvocati, ingegneri) per il periodo stabilito dal giudice.
    • Applicata quando vi è il rischio che l’indagato possa reiterare il reato nell’ambito della sua professione.
  • Divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione
    • Esclude un’azienda o un professionista dalla possibilità di stipulare contratti con enti pubblici.
    • Spesso adottata in casi di turbativa d’asta o frode negli appalti.
  • Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
    • Impedisce a un soggetto di ricoprire ruoli dirigenziali in aziende o enti per un periodo determinato.
    • Applicata nei reati societari o finanziari (es. bancarotta fraudolenta).
  • Sospensione temporanea dell’esercizio di attività imprenditoriale
    • Vieta all’indagato di gestire o dirigere un’attività economica, soprattutto in caso di reati economici o fallimentari.
  • Divieto di esercitare determinate funzioni o attività professionali
    • Impone una restrizione parziale nell’ambito lavorativo, consentendo all’indagato di continuare a lavorare con limiti imposti dal giudice.

Normativa di riferimento

Le misure interdittive trovano fondamento in diversi articoli del Codice di Procedura Penale e del Codice Penale, tra cui:

  • Art. 287 CPP – Definisce le condizioni per l’applicazione delle misure interdittive.
  • Art. 289 CPP – Regola la sospensione dall’esercizio di una professione o arte.
  • Art. 290 CPP – regola il divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali o professionali

Le misure interdittive possono essere adottate in fase cautelare (durante il processo) o come sanzioni accessorie in caso di condanna definitiva.

Quanto durano le misure interdittive?

La durata delle misure interdittive varia in base alla gravità del reato e al tipo di provvedimento adottato

La norma di riferimento è l’articolo 308 c.p.p. il comma 2 in particolare stabilisce un termine generale di 12 mesi. Scaduto il termine le stesse perdono efficacia, ma se sussistono esigenze probatorie le stesse possono essere rinnovate.

L’estinzione delle misure interdittive comunque, in base a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 308 c.p.p, non pregiudica il potere del giudice di applicare le pene accessorie (art. 28-37 cp) o altre misure interdittive.

Il soggetto colpito da una misura interdittiva può impugnare il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame per chiederne la revoca o la modifica.

Giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’importanza delle misure interdittive nel prevenire la reiterazione del reato e proteggere l’interesse pubblico.

Cassazione n. 39752/2021: la legge, quando parla di “professioni” che possono essere sospese, non si riferisce unicamente a quelle che richiedono un’iscrizione a un albo, un permesso specifico o un’autorizzazione da parte delle autorità. In altre parole, anche se una persona non è iscritta a un albo professionale, la misura della sospensione dall’esercizio di una professione può comunque essere applicata. 

Cassazione n. 10940/2017:  È illegale applicare la misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio a chi ricopre una carica elettiva ottenuta direttamente dal voto popolare. Questo divieto è espressamente stabilito dall’articolo 289, comma terzo, del codice di procedura penale.

Cassazione n. 42588/2011: per decidere se applicare una misura interdittiva (come la sospensione temporanea dall’esercizio della professione a un medico accusato di omicidio colposo), il giudice deve analizzare attentamente come è stato commesso il reato e valutare la personalità dell’accusato basandosi sui criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale. È fondamentale considerare anche il livello di colpa, valutando quanto la condotta del medico si sia discostata dalle regole di prudenza violate, quanto l’evento fosse evitabile e quanto fosse ragionevole aspettarsi che il medico seguisse la condotta corretta.

 

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controllo amministrativo

Il controllo amministrativo Controllo amministrativo: definizione, evoluzione normativa, tipologie e livelli nella pubblica amministrazione

Cosa si intende per controllo amministrativo

Il controllo amministrativo rappresenta una funzione fondamentale dell’organizzazione pubblica, finalizzata a garantire la legittimità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In un sistema complesso come quello della pubblica amministrazione italiana, i controlli costituiscono uno strumento essenziale per assicurare il rispetto delle norme, l’uso corretto delle risorse pubbliche e il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Per controllo amministrativo si intende l’attività volta a verificare e valutare l’operato dell’amministrazione pubblica, sia sotto il profilo della legalità (conformità agli atti normativi e regolamentari), sia sotto quello dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Questa funzione è espressione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.), che impone alla pubblica amministrazione di agire secondo criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità.

Evoluzione normativa e attuazione pratica

A partire dagli anni ’90, la disciplina dei controlli amministrativi è stata oggetto di un profondo rinnovamento, orientato verso una logica di risultato più che di mera conformità formale. Le riforme in materia di pubblica amministrazione, in particolare il D.Lgs. 286/1999, il D.Lgs. 150/2009 (legge Brunetta) e le disposizioni più recenti sulla performance organizzativa, hanno introdotto strumenti per misurare l’efficacia dell’azione pubblica in modo sistematico.

In ambito locale, il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) disciplina i controlli interni sugli atti e sulle gestioni degli enti territoriali, prevedendo anche il ricorso a organismi indipendenti di valutazione (OIV).

Tipologie di controllo amministrativo

Il sistema dei controlli nella pubblica amministrazione si articola in varie tipologie, tra le quali si distinguono principalmente:

  1. Controllo di legittimità: consiste nella verifica della conformità degli atti amministrativi alle norme di legge, regolamento e ai principi generali dell’ordinamento. Può essere preventivo o successivo.
  2. Controllo di merito: riguarda la valutazione dell’opportunità e convenienza dell’azione amministrativa, in relazione agli obiettivi prefissati e alle risorse disponibili. Ha natura discrezionale e non giurisdizionale.
  3. Controllo contabile: mira ad accertare la regolarità e la correttezza della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale degli enti pubblici. È esercitato dalla Corte dei conti e dagli organi interni di controllo.
  4. Controllo strategico: valuta il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e l’impatto delle politiche pubbliche, contribuendo alla pianificazione e al miglioramento continuo delle performance amministrative.
  5. Controllo di regolarità amministrativa e contabile: disciplinato dal D.Lgs. 286/1999, si applica agli atti amministrativi e ai documenti contabili, garantendo la legittimità e la coerenza della spesa pubblica. In ambito statale è esercitato dagli Uffici centrali di bilancio e dalla Ragioneria generale dello Stato.
  6. Controllo di gestione: è finalizzato alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, con particolare attenzione all’utilizzo delle risorse in relazione ai risultati conseguiti.
  7. Controlli ispettivi: sono attività di vigilanza e verifica condotte da organi superiori o esterni, anche su segnalazione o d’ufficio, per accertare disfunzioni o irregolarità nell’attività amministrativa.

Livelli del controllo amministrativo

I controlli nella pubblica amministrazione si articolano su più livelli, a seconda dell’organo che li esercita e della fase in cui intervengono:

  • Controlli interni: svolti dagli stessi organi dell’amministrazione o da strutture a ciò deputate (es. nuclei di valutazione, uffici interni di controllo di gestione). Rientrano in questa categoria il controllo di gestione, il controllo strategico e quello di regolarità amministrativa.
  • Controlli esterni: esercitati da enti terzi rispetto all’amministrazione controllata. Il principale è quello della Corte dei conti, che vigila sulla legittimità e sulla regolarità della gestione finanziaria pubblica, nonché sull’eventuale responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari.
  • Controlli preventivi: intervengono prima che l’atto produca effetti giuridici. Sono tipici, ad esempio, i controlli di legittimità sugli atti soggetti a visto o registrazione.
  • Controlli successivi: effettuati dopo l’adozione dell’atto amministrativo, al fine di verificarne l’effettiva efficacia e l’impatto rispetto agli obiettivi fissati.
  • Controlli gerarchici e funzionali: il primo è esercitato da un’autorità superiore nei confronti dell’autorità subordinata; il secondo si basa sulla competenza funzionale (es. autorità di vigilanza nei settori regolati).

 

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