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Il mobbing Mobbing: cos’è, quando è reato, differenze con bossing e straining, tutele e risarcimento del danno

mobbing

Cos’è il mobbing

Il mobbing è un fenomeno sempre più riconosciuto nei contesti giuridici e organizzativi, caratterizzato da comportamenti sistematicamente ostili nei confronti di un lavoratore. Nonostante l’assenza di una normativa specifica, la giurisprudenza italiana ha tracciato criteri ben precisi per la sua individuazione e per il riconoscimento delle tutele risarcitorie.

Il termine “mobbing” deriva dall’inglese to mob, che significa assalire in gruppo. In ambito lavorativo, il mobbing consiste in una serie di azioni persecutorie, protratte nel tempo, finalizzate a emarginare o espellere un lavoratore dall’ambiente professionale.

Le condotte tipiche includono:

  • esclusione sistematica dalle attività lavorative;
  • critiche continue e immotivate;
  • offese personali o professionali;
  • dequalificazione mansionale;
  • isolamento fisico o relazionale;
  • assegnazione di compiti umilianti o inadeguati.

Il mobbizzato, ossia la vittima di mobbing, sviluppa spesso danni psicofisici che impattano sulla salute e sull’equilibrio familiare e sociale.

Requisiti mobbing secondo la giurisprudenza

La Cassazione ha identificato precisi elementi che devono coesistere per qualificare il mobbing:

  1. una pluralità di atti ostili;
  2. durata prolungata nel tempo;
  3. intento persecutorio;
  4. danno alla salute o alla dignità del lavoratore;
  5. nesso causale tra condotta e danno;
  6. prevaricazione sistematica da parte di colleghi, superiori o anche subordinati.

Di recente la Cassazione con la sentenza n. 3791/2024 ha chiarito che grava sul datore di lavoro l’obbligo di garantire al lavoratore un ambiente lavorativo sano e privo di stress.

Differenze tra mobbing, bossing e straining

  • Mobbing: insieme coordinato e ripetuto di comportamenti ostili.
  • Bossing: forma specifica di mobbing verticale, in cui il persecutore è un superiore gerarchico (es. dirigente, capo reparto).
  • Straining: singola condotta ostile di forte impatto, non necessariamente ripetuta, ma tale da alterare l’equilibrio psicologico del lavoratore (Cassazione n. 123/2025: Il datore di lavoro è ritenuto responsabile se permette che si sviluppi un ambiente di lavoro stressante e non interviene per prevenire o risolvere i conflitti tra i dipendenti.)

Il mobbing implica reiterazione; lo straining si fonda su un solo episodio stressogeno ma persistente nei suoi effetti.

Cosa dice la legge sul mobbing

Nel diritto italiano non esiste una normativa ad hoc sul mobbing, ma la tutela del lavoratore deriva da diverse disposizioni:

  • art. 2087 c.c.: obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore;
  • art. 2043 c.c.: responsabilità extracontrattuale per fatto illecito;
  • Costituzione italiana: artt. 2, 3, 32 e 41 (diritti inviolabili, uguaglianza, salute e dignità).

Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere anche per culpa in vigilando o culpa in eligendo se non ha impedito condotte vessatorie tra colleghi.

Quando il mobbing è reato

Le condotte persecutorie possono integrare uno o più reati del codice penale, tra cui:

  • lesioni personali (art. 582 c.p.), se provocano danni alla salute;
  • atti persecutori o stalking (art. 612-bis c.p.), se i comportamenti producono ansia o alterazioni della vita quotidiana;
  • maltrattamenti (art. 572 c.p.), in caso di reiterazione sistematica in un contesto di subordinazione;
  • abuso d’ufficio, se il mobbing è esercitato da pubblici ufficiali.

Risarcimento del danno

Il lavoratore vittima di mobbing può chiedere in sede civile il risarcimento del danno, dimostrando:

  • la condotta illecita del datore o colleghi;
  • il danno subito (biologico, morale, esistenziale);
  • il nesso causale tra i comportamenti e il danno.

Le voci risarcibili includono:

  • danno biologico (patologie certificate);
  • danno morale (sofferenza soggettiva);
  • danno esistenziale (alterazione del progetto di vita).

In alcuni casi, si può anche ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, per perdita di opportunità professionali o stipendi non percepiti.

Tutele e strumenti di difesa

Il lavoratore che ritiene di subire mobbing può:

  1. raccogliere prove documentali (email, ordini, testimoni);
  2. rivolgersi al medico del lavoro o al medico competente;
  3. denunciare i fatti all’Ispettorato del lavoro;
  4. farsi assistere da un sindacato o un avvocato giuslavorista;
  5. promuovere un’azione giudiziaria in sede civile e, se del caso, penale.

In ambito aziendale è consigliato attivare i canali interni (es. organismi di vigilanza, comitato etico, RLS), ove presenti.

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