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Cassazione: prescrizione decennale per la rendita vitalizia pensionistica Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i termini per la rendita vitalizia: prescrizione di dieci anni, ma con decorrenza dalla conoscenza dell’omissione contributiva

rendita vitalizia

Un chiarimento atteso da tempo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802/2025 a Sezioni Unite, ha risolto definitivamente un contrasto giurisprudenziale di lungo corso in materia di rendita vitalizia previdenziale. La Suprema Corte ha stabilito che il diritto alla costituzione della rendita non è imprescrittibile, ma soggetto al termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 del Codice civile.
La vera novità riguarda la decorrenza: il termine non parte più automaticamente dal momento dell’omissione contributiva, ma dal giorno in cui il lavoratore è consapevole della mancata regolarizzazione o dell’impossibilità per il datore di lavoro di provvedere.

La rendita vitalizia: il quadro normativo

L’istituto della rendita vitalizia trova disciplina nell’art. 13 della legge n. 1338/1962. In base a questa disposizione, quando i contributi non vengono versati e risultano ormai prescritti (dopo cinque anni), il datore di lavoro, o in alternativa lo stesso lavoratore, può costituire presso l’INPS una rendita vitalizia reversibile, commisurata alla pensione che sarebbe spettata in caso di regolare accredito dei contributi.
La giurisprudenza, fino a oggi, era divisa: da un lato, chi considerava il diritto imprescrittibile; dall’altro, chi applicava la prescrizione decennale facendola decorrere dal termine di prescrizione dei contributi, orientamento seguito anche dall’INPS.

I principi fissati dalla Cassazione

Le Sezioni Unite hanno posto tre punti fondamentali:

  • il diritto alla rendita vitalizia è soggetto alla prescrizione decennale;

  • la decorrenza non coincide con la mera omissione contributiva, ma con la conoscenza effettiva della stessa da parte del lavoratore;

  • resta ferma la possibilità di azionare il risarcimento del danno pensionistico ai sensi dell’art. 2116, comma 2, c.c., con prescrizione decennale che decorre dal momento in cui il danno si manifesta, di norma con il diniego o la liquidazione ridotta della pensione.

Conseguenze pratiche per lavoratori e datori di lavoro

Dalla pronuncia emergono regole chiare sui termini:

  • 10 anni per la rendita costituita dal datore di lavoro ex art. 13 L. 1338/1962;

  • 10 anni per la rendita costituita dal lavoratore, con decorrenza dalla conoscenza dell’omissione contributiva;

  • 10 anni per l’azione di risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c.

Un ulteriore strumento resta a disposizione dei lavoratori: l’art. 30 della legge n. 203/2024, che, come illustrato dall’INPS con circolare n. 48/2025, ha introdotto una nuova facoltà di costituzione della rendita vitalizia, non soggetta a prescrizione, attivabile nei casi in cui i termini ordinari risultino ormai scaduti.