Estinzione del reato per condotte riparatorie
L’estinzione del reato per condotte riparatorie può essere richiesta in qualunque fase del procedimento, compreso il giudizio di cassazione, purchè ciò avvenga entro il termine e il giudice di merito abbia valutato la congruità dell’offerta. Questo quanto affermato dalla quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 7263/2025, dando ragione a un imputato per il reato di furto di una bicicletta.
La vicenda
Nella vicenda, l’uomo aveva invocato l’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., sul presupposto che il delitto di furto contestato è punibile a querela di parte e che aveva restituito la bicicletta alla persona offesa prima del giudizio. La Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che la richiesta non potesse trovare accoglimento, «essendo il reato originariamente contestato (ndr ricettazione) procedibile d’ufficio».
Il ricorso
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-ter cod. pen.
Nel dettaglio, il ricorso denuncia che la Corte d’appello non abbia dichiarato estinto il reato ex art. 162-ter cod. pen. pur avendo l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, riparato interamente il danno cagionato mediante la restituzione della bicicletta al legittimo proprietario.
Tale decisione sarebbe stata motivata sull’erroneo presupposto che il reato originariamente contestato fosse procedibile d’ufficio, ma non considerando che quello risultante dalla riqualificazione era, invece, procedibile a querela.
Estinzione del reato: l’art. 162-ter c.p.
Per la S.C., il ricorso è fondato. Va premesso, affermano i giudici di legittimità, “che l’art. 162-ter cod. pen. prevede, al comma primo, una causa di estinzione del reato che il giudice dichiara, «sentite le parti e la persona offesa», quando, «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione», «l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». Tale possibilità è data anche nel caso in cui vi sia stata, da parte del giudice, la riqualificazione del reato procedibile d’ufficio in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che l’offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente (Sez: 4, n. 640 del 29/11/2023)”.
Tempi per la richiesta
Inoltre, proseguono i giudici, “l’applicazione della causa estintiva del reato può essere richiesta in qualunque fase del procedimento, ivi compreso il giudizio di cassazione, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato dalla suddetta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (così Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021)”.
La decisione
Tanto premesso, nel caso in esame, concludono i giudici di piazza Cavour, “il reato di ricettazione originariamente contestato risulta essere stato effettivamente derubricato, nella fattispecie prevista dall’art. 624 cod. pen. In tale situazione, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’originaria contestazione di un delitto procedibile d’ufficio osterebbe all’operatività della fattispecie estintiva e ciò ad onta dell’avvenuta riqualificazione operata dal primo giudice, deve ritenersi non conforme al già richiamato indirizzo interpretativo di legittimità, che il Collegio pienamente condivide e riafferma”.
Su tali premesse, la sentenza impugnata è annullata con rinvio al giudice di merito.
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