licenziamento dei dirigenti

Licenziamento dei dirigenti durante il Covid: è legittimo La Corte costituzionale ha dichiarato legittimo il licenziamento dei dirigenti durante l’emergenza Covid, ritenendo conforme alla Costituzione il diverso trattamento rispetto agli altri lavoratori

Licenziamento dei dirigenti durante il Covid

Licenziamento dei dirigenti: con la sentenza n. 141/2025, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d’appello di Catania in merito al divieto di licenziamenti economici introdotto durante la pandemia da Covid-19.
La norma non includeva i dirigenti, per i quali restava possibile il licenziamento individuale, mentre veniva applicato il blocco solo in caso di licenziamenti collettivi.

Blocco dei licenziamenti individuali

La Consulta ha chiarito che il diverso trattamento non è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Il dirigente, infatti, ricopre una posizione peculiare di autonomia e rappresentanza, assimilabile a quella dell’imprenditore. Questo status giustifica l’applicazione del principio di libera recedibilità, senza le garanzie previste per gli altri lavoratori subordinati.

Il ruolo della contrattazione collettiva

Pur ribadendo la definizione legale di “dirigente” (art. 2095 cod. civ.), la Corte ha sottolineato che la contrattazione collettiva e il datore di lavoro possono attribuire tale qualifica anche come riconoscimento di miglior favore, senza che ciò incida sulla disciplina generale dei licenziamenti.

La disciplina eccezionale durante la pandemia

Il legislatore, durante l’emergenza sanitaria, ha riproposto per i dirigenti lo stesso assetto previsto in via ordinaria:

  • i licenziamenti collettivi erano bloccati,

  • i licenziamenti individuali per motivi economici restavano consentiti.

Questa scelta, secondo la Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore e rispetta i principi di eccezionalità, temporaneità e proporzionalità, già richiamati in precedenti pronunce.

Una misura proporzionata e temporanea

Il blocco dei licenziamenti durante il Covid è stato considerato uno strumento eccezionale, legato alla durata della pandemia e adottato come extrema ratio per tutelare interessi sociali ed economici generali.
Nel caso dei dirigenti, il legislatore ha ritenuto coerente limitare la tutela al solo ambito dei licenziamenti collettivi, senza violare la Costituzione.

cittadinanza iure sanguinis

Cittadinanza iure sanguinis: nessuna censura La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sull’articolo 1 della legge 91/1992 riguardanti la cittadinanza iure sanguinis

Cittadinanza iure sanguinis: la decisione della Consulta

Con la sentenza n. 142 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi tribunali italiani sull’articolo 1 della legge n. 91/1992.
La norma prevede che sia cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani, senza introdurre limiti all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.

Le questioni sollevate dai tribunali

I giudizi erano stati avviati da discendenti di cittadini italiani nati e residenti all’estero, già in possesso della cittadinanza di altro Stato.
Secondo i giudici rimettenti, la disciplina non assicura un effettivo legame con l’ordinamento italiano, mancando ulteriori criteri idonei a stabilire tale connessione.

Il ruolo del legislatore e i limiti della Corte

La Corte ha sottolineato che la definizione dei presupposti per l’acquisizione della cittadinanza rientra nell’ampio margine di discrezionalità del legislatore.
Il suo intervento è limitato a verificare che i criteri stabiliti non siano estranei o in contrasto con i principi costituzionali.

Le censure dichiarate inammissibili

Le questioni relative agli articoli 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo anche in riferimento al diritto dell’Unione europea e agli obblighi internazionali – sono state dichiarate inammissibili.
La Corte ha rilevato che i rimettenti non avevano individuato in modo puntuale quali norme internazionali sarebbero state violate.

Le questioni dichiarate non fondate

Sono state dichiarate non fondate le doglianze che denunciavano una disparità di trattamento rispetto ad altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza.
Secondo la Corte, mancava la sostanziale identità delle situazioni giuridiche, condizione necessaria per configurare una violazione del principio di eguaglianza.

La nuova disciplina e i suoi limiti di applicazione

Durante la pendenza del giudizio è intervenuto il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, che ha introdotto nuovi limiti all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.
Tuttavia, la Corte ha chiarito che tali disposizioni non trovano applicazione nei procedimenti da cui sono scaturite le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo esame.

carte e rifiuti dall'auto

Getti carte e rifiuti dall’auto? Multe, arresto e patente sospesa Getto di carte e rifiuti dall’auto: il nuovo decreto legge n. 116/2025 prevede multe fino a 18 mila euro e la reclusione fino a 7 anni

Getto di carte e rifiuti dall’auto: il decreto in vigore

Gettare carte e rifiuti dall’auto d’ora in poi sarà severamente sanzionato. Il 9 agosto 2025 infatti è entrato in vigore il D.L. n. 116/2025, contenente “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. Il provvedimento risulta di particolare importanza per l’inasprimento delle sanzioni conseguenti all’abbandono di rifiuti da veicoli.

Questa riforma è stata introdotta per contrastare una serie di problematiche critiche causate dall’abbandono dei rifiuti, tra cui i rischi per la sicurezza stradale, i danni ambientali e le emergenze sanitarie.

Getto di carte e rifiuti dall’auto: regole e sanzioni

Il nuovo decreto introduce un regime sanzionatorio molto severo per chi getta rifiuti dalla propria auto, superando la precedente necessità di cogliere il trasgressore in flagranza di reato. Ora, le telecamere di sorveglianza, pubbliche o private, possono essere utilizzate per identificare la targa del veicolo, consentendo la notifica della sanzione anche a distanza di giorni.

Sanzioni progressive

Le nuove sanzioni sono progressive, esse cioè aumentano all’aumentare della gravità dell’atto:

  • per il getto di un mozzicone di sigaretta o di un fazzoletto, si rischia una multa fino a 1.188,00 euro;
  • per chi abbandona intenzionalmente rifiuti non pericolosi come lattine o bottiglie, scatta invece un procedimento penale con multe da 1.500,00 a 18.000,00 euro;
  • l’abbandono di rifiuti in aree protette, che rischiano di mettere in pericolo l’ambiente o la salute, comporta infine la reclusione da 6 mesi a 7 anni e l’arresto, anche a distanza di 48 ore dall’accertamento.

Patente sospesa e confisca del veicolo

Il decreto prevede anche conseguenze più estreme. Nei casi di rilevanza penale, i trasgressori possono subire la sospensione della patente fino a 6 mesi. In quelli più gravi, specialmente se il veicolo è aziendale, può scattare la confisca del mezzo. La legge non colpisce però solo il conducente: se l’illecito è commesso da un dipendente con un mezzo aziendale, il datore di lavoro risponde per omessa vigilanza e rischia una pena fino a 5 anni e mezzo di carcere.

 

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bonus asilo nido

Bonus asilo nido Il bonus asilo nido è un contributo per pagare le rette degli asili e avere supporto per l'assistenza di minori affetti da patologie croniche certificate

Bonus asilo nido: cos’è

Il bonus asilo nido è una misura di sostegno al reddito che si traduce nell’erogazione di un contributo da parte dell’INPS in favore dei genitori che sostengono il costo della retta dell’asilo.

Riferimenti normativi

Il bonus asilo nido è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 n. 232/2016, che ne contiene la disciplina base nel comma 355. L’INPS nel tempo ha chiarito il funzionamento della misura con divise circolari e messaggi:

Dal 2025 però questo contributo presenta delle novità in virtù della legge di bilancio che ha incrementato gli importi e diversificato la misura in base alla situazione economica delle famiglie destinatarie.

La circolare INPS n. 60/2025 del 20 marzo 2025 illustra gli aggiornamenti in vigore dal 2025.

Vai alla scheda dedicata al Bonus asilo nido aggiornata al 2025

A chi spetta il bonus asilo nido

Il bonus silo nido spetta ai genitori di figli che non abbiano ancora compiuto i tre anni di età e che frequentano un asilo nido pubblico o privato o che siano affetti da una patologia cronica purché certificata e che necessitano quindi di cure presso la residenza.

Requisiti soggettivi per fare domanda

I genitori richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

  • residenza in Italia;
  • siano cittadini italiani o di un paese UE o di un paese extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno UE valido per i soggiornanti di lungo periodo;
  • se titolari di permesso di soggiorno, almeno semestrale, possono accedere al contributo gli stranieri apolidi, i rifugiati politici o titolari della protezione internazionale;
  • se titolari di Carta Blu devono essere “lavoratori altamente qualificati”
  • titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato, lavoro stagionale, per assistenza minori, per protezione speciale, per casi speciali.

Per la concessione del bonus inoltre:

  • il richiedente deve il genitore che esercita la potestà genitoriale, il tutore, l’affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo.

Requisiti ISEE e importo del bonus

L’importo del contributo varia in base al valore dell’ISEE minorenni e alla data di nascita del minore:

Per minori nati prima del 1° gennaio 2024 valgono i seguenti requisiti economici;

  • 3.000 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro (per 10 mesi l’importo mensile è di Euro 272,73, per l’undicesima mensilità è di Euro 272,70);
  • 2.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni compreso tra i 25.001,00 e i 40.000,00 (per 10 mesi l’importo mensile è di 227,27 euro, per l’undicesima mensilità è 227,30 euro);
  • 1.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni non presente, difforme discordante, non calcolabile o superiore a 40.000,00 euro (per 10 mensilità l’importo è di 136,37 euro, per l’undicesima è di 136,30 euro).

Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2024 i requisiti reddituali sono i seguenti:

  • 3.600 euro all’anno nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro (10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro);
  • 1.500 euro all’anno nell’ipotesi di con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro).

La legge di bilancio 2025 prevede che nella determinazione dell’ISEE minorenni non si debba tenere conto delle somme erogate a titolo di assegno unico e universale (decreto legislativo n. 230/2021).

Forme di supporto presso l’abitazione

Per i nuclei familiari che hanno bambini affetti da una patologia cronica certificata attestante l’impossibilità di frequentare un asilo nido, la circolare n. 60/2025 precisa che completata la richiesta il servizio attribuisce un codice identificativo.

Occorre inoltre, per prenotare le risorse, che il pediatra del minore attesti che il minore, per l’intero anno, si trovi nell’impossibilità di frequentare gli asilo nido a causa della grave patologia.  Per il pagamento di questo contributo il servizio è integrato con il “Sistema Unico di gestione IBAN”.

Quando e come presentare domanda

La domanda per il contributo deve essere presentata da quando il servizio di presentazione è aperto. La data viene comunicata ogni anno dall’INSP con messaggio apposito e termina il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento. La richiesta va inoltrata attraverso il servizio dedicato presente sul sito INPS o rivolgendosi ai patronati che offrono i loro servizi telematici ai cittadini.

La domanda deve contenere tutta una serie di requisiti:

  • la precisazione del tipo di domanda: “Contributo asilo nido per il pagamento di rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per il pagamento delle forme assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche”;
  • l’indicazione dell’asilo nido frequentato dal figlio, specificando se è pubblico o privato e indicando la denominazione, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento di autorizzazione se si tratta di una struttura privata;
  • le mensilità dei periodi di frequenza per le quali si chiede il beneficio (fino a 11 mensilità);
  • l’avvenuta iscrizione del bambino o l’inserimento nella graduatoria se il nido è pubblico;
  • la ricevuta di pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi di frequenza per i quali si richiede il contributo.

Per accedere al contributo è necessario presentare i documenti di spesa relativi al contributo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della domanda. Per il 2025 ad esempio la documentazione va trasmessa entro il 30 aprile 2026.  Le spese rimborsabili sono esclusivamente quelle che si riferiscono alla retta mensile, alla quota che si riferisce ai pasti, all’imposta di bollo e all’IVA.

Pagamento del bonus asilo nido

La somma del contributo asilo nido viene determinata in relazione all’ISEE minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui fa riferimento la mensilità e nei limiti del contributo massimo erogabile, fatti salvi eventuali conguagli.

Per il contributo relativo al supporto presso l’abitazione la somma viene erogata in una soluzione unica e tiene conto dell’ISEE minorenni che risulta valido alla data di protocollo della richiesta.

Novità in arrivo dal 2026

Il Decreto Legge Economia n. 95/2025, convertito nella legge 118/2025 apporta importanti novità alla misura.

  • Dal 1° gennaio 2026 non sarà più necessario presentare la domanda ogni anno corredata dai documenti comprovanti i requisiti necessari. Sarà sufficiente presentare una sola domanda e questa sarà considerata valida per tutti gli anni di durata del nido. Resta solo l’obbligo di confermare la permanenza del possesso dei requisiti necessari.
  • Il bonus sarà esteso a tutte le strutture educative per l’infanzia indicate dal decreto legislativo n. 65/2017 e munite di titolo abilitativo come: nidi, micronidi, sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi, spazi gioco per 5 ore al giorno con attività educative, nidi in famiglia gestiti a livello locale.
  • Previsto infine il riesame delle domande inoltrate nel 2024 e nel 2025 dalle famiglie che avevano iscritto i figli a strutture educative ora ammesse come spazi gioco, nidi familiari e sezioni primavera. Grazie a questa importante novità con efficacia retroattiva, le famiglie potranno recuperare il rimborso rigettato in precedenza.
bonus giorgetti

Bonus Giorgetti: l’incentivo per chi continua a lavorare Bonus Giorgetti: contributi in busta paga per i lavoratori che possono andare in pensione anticipata ma decidono di restare al lavoro

Bonus Giorgetti: cos’è

Attivo da giugno 2025 e in partenza dal 1° settembre 2025 il Bonus Giorgetti previsto dalla legge di bilancio 2025. L’incentivo è dedicato a quei lavoratori che decidono di restare al lavoro anche se maturano i requisiti necessari per Quota 103 e per la pensione anticipata (per gli uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne con 41 anni e 10 mesi).

I dettagli della misura sono contenuti nella circolare INPS n. 102 del 16 giugno 2025.

Bonus Giorgetti: come funziona

In pratica i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive della medesima, che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025, hanno la facoltà di optare per la rinuncia allaccredito contributivo della quota a loro carico dei contributi IVS (o equivalenti in forme sostitutive/esclusive), qualora decidano di proseguire l’attività lavorativa dipendente.

Se il lavoratore sceglie di restare al lavoro:

  • il datore non è tenuto a versare la quota IVS a carico del lavoratore, fermo restando l’obbligo di versamento della quota a suo carico;
  • gli importi dei contributi IVS a carico del lavoratore (9,19% dello stipendio lordo dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti) vengono erogati direttamente in busta paga.

Come richiedere il bonus Giorgetti

Il lavoratore che vuole beneficiare del bonus Giorgetti deve darne comunicazione all’INPS:

  • accedendo al servizio dedicato “Incentivo al posticipo del pensionamento: verifica delle condizioni di accesso” ;
  • chiamando il Contact center;
  • rivolgendosi a un patronato.

L’istituto verifica la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere l’incentivo e comunica l’esito della verifica al lavoratore e al datore di lavoro entro 30 giorni.

A questo punto il datore, ricevuta la comunicazione INPS, potrà non effettuare il versamento dei contributi a carico del lavoratore.

Decorrenza dell’incentivo

La misura decorre dalla prima data utile prevista per la pensione anticipata, solo se la domanda è stata presentata nel rispetto dei tempi richiesti dalla normativa. In caso contrario, la misura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Da settembre 2025 i lavoratori del settore privato potranno beneficiare dell’aumento in busta paga previsto, mentre i dipendenti del settore pubblico dovranno attendere il mese di novembre 2025.

Cessazione dell’incentivo

L’incentivo viene meno nei seguenti casi:

  • revoca della facoltà di rinuncia esercitata in precedenza dal lavoratore;
  • raggiungimento del requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia (contributi versati in più gestioni previdenziali) o in quello inferiore previsto da norme più favorevoli se i contributi sono stati versati una gestione unica;
  • conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per quella di invalidità a carico di determinate gestioni).

 

 

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errore di fatto

Errore di fatto nel diritto penale Errore di fatto nel diritto penale: cos'è, art. 47 c.p, conseguenze, differenze dall’errore di diritto, errore di fatto nel processo

Errore di fatto nel diritto penale: definizione 

L’errore di fatto o sul fatto è una figura giuridica rilevante nel diritto penale italiano, in grado di incidere sulla responsabilità penale dell’agente. Disciplinato dall’art. 47 del Codice Penale, l’errore sul fatto può escludere l’elemento soggettivo del reato, rendendo il comportamento penalmente irrilevante nei casi previsti dalla legge.

Cos’è l’errore di fatto secondo il codice penale

L’art. 47 c.p. stabilisce che l’errore sul fatto esclude la punibilità quando ricade su un elemento essenziale del fatto di reato. Più precisamente, il primo comma della norma prevede che:

“L’errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente.”

In altre parole, se l’agente, per un errore, ignora o fraintende un elemento essenziale della fattispecie criminosa (ad esempio: crede che l’oggetto che prende sia suo e non altrui), l’elemento soggettivo del reato non si perfeziona e l’illecito penale non sussiste.

Esempio pratico

Un soggetto prende un ombrello convinto che sia il proprio. In realtà, appartiene a un’altra persona. Se si dimostra che l’errore è effettivo e scusabile, il soggetto non potrà essere punito per furto, poiché manca l’elemento soggettivo del reato.

Differenza tra errore di fatto ed errore di diritto

Nel diritto penale si distinguono categorie di errore, che producono effetti giuridici differenti:

1. Errore di fatto

È l’errore che ricade su una circostanza oggettiva della condotta o della situazione: ad esempio, l’identità di una persona, la proprietà di un bene, la presenza di un elemento del reato. Ha rilievo solo se incide sull’elemento soggettivo del reato (art. 47, comma 1, c.p.).

2. Errore di diritto

È l’errore che ricade su una norma giuridica, ossia sulla convinzione errata circa la liceità o illiceità della propria condotta. È regolato dall’art. 5 c.p., che afferma:

“Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.”

Tuttavia, come previsto dal comma 3 dell’art 47 “L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.”

Le conseguenze dell’errore di fatto

Le principali conseguenze dell’errore di fatto nel diritto penale sono:

  • esclusione della punibilità: se l’errore riguarda un elemento essenziale del fatto, il reato non è punibile (art. 47 c.p.).
  • non esclusione della punibilità se l’errore è determinato da colpa: l’errore di fatto determinato da colpa non esclude la punibilità se il reato è perseguibile dalla legge come delitto colposo (art. 47, comma 1, c.p.).

L’errore di fatto nel processo: il ricorso straordinario in Cassazione

L’errore di fatto ha rilevanza anche in sede processuale, in particolare nel ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. Il condannato può infatti chiedere la correzione:

  • dell’errore di fatto commesso dalla Cassazione nei provvedimenti pronunciati dalla stessa, che può essere rilevabile anche d’ufficio entro 90 giorni dalla deliberazione;
  • dell’errore materiale  commesso dalla Corte nei provvedimenti pronunciati dalla stessa, che può essere rilevato anche d’ufficio dalla stessa Cassazione in ogni momento e senza il rispetto di formalità particolari.

Di recente la Cassazione nella sentenza n. 3755/2024 ha chiarito che: l’errore di fatto di cui all’art. 625 bis c.p.p è un errore percettivo che si verifica quando, durante la lettura degli atti processuali, la Corte commette una svista o un equivoco. Questo errore deve influenzare il processo decisionale, portando a una sentenza diversa da quella che sarebbe stata emessa se i fatti fossero stati percepiti correttamente. In pratica, è come se la Corte “vedesse male” ciò che è scritto negli atti, e questo “errore di visione” alteri il risultato finale. Ne consegue che il ricorso straordinario per errore di fatto non è ammissibile se l’errore della  Cassazione è di tipo valutativo. Questo significa che se la Corte ha correttamente compreso i fatti, ma ha formulato un giudizio o una valutazione diversa da quella sperata dalla parte, non si può parlare di un errore percettivo. Il ricorso in conclusione è possibile solo quando l’errore riguarda la percezione oggettiva dei fatti, non la loro interpretazione o valutazione.

 

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scontrino elettronico obbligatorio

Scontrino elettronico obbligatorio  Scontrino elettronico obbligatorio: prevista l'introduzione graduale dello scontrino digitale per pagamenti elettronici

Dallo scontrino cartaceo allo scontrino elettronico obbligatorio

In arrivo lo scontrino elettronico obbligatorio. Nella Risoluzione 7-00286 la VI Commissione della Camera ha affrontato infatti il tema delle modalità di emissione dello scontrino fiscale in relazione alle transazioni elettroniche, proponendo la transizione verso la dematerializzazione. Le ragioni sono di natura ambientale e pratica.

Scontrino cartaceo: documento commerciale

Con l’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (Decreto Legislativo n. 127/2015), lo “scontrino fiscale” ha acquisito la natura di documento commerciale. La memorizzazione e l’invio telematico dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione e di certificazione fiscale tradizionali.

Vero che il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.12.2016 ha previsto l’emissione di documenti commerciali per mezzo di strumenti tecnologici sicuri, tuttavia l’emissione su supporto cartaceo resta la norma. Il formato elettronico è infatti possibile solo previo accordo con il destinatario. Questa pratica comporta l’emissione di innumerevoli scontrini cartacei, che però non sono riciclabili come la carta comune. Questo genera un significativo impatto ambientale nella fase di produzione e in quella di smaltimento.

Verso la digitalizzazione: lo scontrino elettronico obbligatorio

Un altro passo verso la digitalizzazione è stato compiuto grazie all’art. 1, co. 74, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).  Questa norma, dal 1° gennaio 2026 introduce infatti l’obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronici (POS) e il registratore di cassa telematico per la registrazione, memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici.

Scontrino elettronico obbligatorio: le tappe

Alla luce di queste innovazioni la risoluzione stabilisce che a partire dal 2027 gli strumenti per i corrispettivi dovranno inviare lo scontrino digitalmente (SMS, email, app) al cliente, a sua scelta.

Questa infrastruttura sarà interoperabile con l’Agenzia delle Entrate, migliorando tracciabilità e trasparenza fiscale e rafforzando la lotta all’evasione. È un passo chiave verso un sistema fiscale più efficiente e sostenibile, integrando l’attuale trasmissione telematica e riducendo l’impatto ambientale della carta.

Queste le tappe per l’introduzione graduale dell’obbligo dello scontrino digitale per i pagamenti elettronici:

  • dal 1° gennaio 2027: imprese della grande distribuzione;
  • dal 1° gennaio 2028: altri soggetti con un volume d’affari superiore a una certa soglia;
  • dal 1° gennaio 2029: tutti i restanti esercenti.

Gli acquirenti potranno richiedere comunque la stampa del documento commerciale, che potrebbe servire per la garanzia o il reso del prodotto.

 

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sanzioni tributarie

Cassazione: le sanzioni tributarie non si ereditano Le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi. La Cassazione ha ribadito che la morte del contribuente estingue il credito erariale derivante da violazioni fiscali

Sanzioni tributarie: il principio affermato dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 22476/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che le sanzioni tributarie hanno natura personale e, in caso di decesso del contribuente, non possono essere trasmesse agli eredi.
Una volta documentata la morte del soggetto destinatario della sanzione, viene meno la materia del contendere.

La vicenda processuale

Il caso riguardava un contribuente che deteneva investimenti non dichiarati all’estero. Dalla documentazione acquisita risultavano sanzioni calcolate in misura pari a 246.806 euro per l’anno 2008 e a 216.840 euro per l’anno 2009.
Nel corso del procedimento il contribuente è deceduto (22 giugno 2024) e la questione è giunta in Cassazione.

La normativa applicabile

La Corte ha richiamato l’articolo 8 del decreto legislativo n. 472/1997, che sancisce l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie. Tale previsione discende dal principio di responsabilità personale, già contenuto nell’articolo 2 dello stesso decreto.
In altre parole, la sanzione riguarda esclusivamente la condotta dell’autore della violazione e non può gravare sui suoi successori.

Effetti del decesso: estinzione del credito erariale

Secondo la Cassazione, il credito dell’erario derivante da violazioni tributarie riferibili a persone fisiche si estingue con la morte dell’autore.
Pertanto, una volta accertato il decesso, l’Amministrazione finanziaria non può più pretendere il pagamento e il giudizio deve dichiararsi estinto.

Nessuna condanna alle spese

I giudici hanno inoltre chiarito che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Richiamando l’orientamento già espresso in materia di sanzioni amministrative (Cass. n. 29577/2021), la Corte ha precisato che la morte del destinatario rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso e impedisce l’applicazione del criterio della “soccombenza virtuale”.

Allegati

giurista risponde

Il contratto di locazione ispirato a finalità distrattive Un contratto di locazione può essere dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa ove ispirato a finalità distrattive?

Quesito con risposta a cura di Valentina Riente e Davide Venturi

 

Un contratto di locazione può essere dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa ove ispirato a finalità distrattive. – Cass., sez. I, ord. 9 aprile 2025, n. 9357.

Nell’ordinanza in esame la Suprema Corte ha specificato che in linea di principio, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, un contratto lesivo dei diritti e delle pretese satisfattorie dei creditori non è di per sé illecito. Ne deriva che non può essere dichiarato nullo per illiceità della causa, né per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti (se il contratto è stipulato con finalità vietata dall’ordinamento perché contraria norma imperativa, all’ordine pubblico o al buon costume), in quanto l’ordinamento appresta, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione di inefficacia.

Qualora però, oltre al pregiudizio dei creditori, un contratto violi anche una norma imperativa penale, l’atto negoziale è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.

Trattasi delle ipotesi c.d. di reato-contratto (come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione, il commercio di prodotti con segni falsi, il trasferimento di un bene in pagamento di un debito usurario) ove il contratto collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato.

Allo stesso modo, anche gli atti attraverso cui la società, poi assoggettata a procedura concorsuale, abbia determinato il trasferimento in favore di terzi di beni propri, così distraendoli alla soddisfazione della massa dei creditori, risultano assoggettati alla sanzione di nullità in quanto compiuti in violazione di norme incriminatrici, in materia di bancarotta (oggi liquidazione coatta amministrativa), norme altresì applicabili anche all’amministrazione straordinaria di una grande impresa dichiarata insolvente a norma dell’art. 95, comma 1 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

Ciò rende evidente che l’area delle norme inderogabili la cui violazione può determinare la nullità del contratto è più ampia e non comporta di far riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, ma ricomprende anche tutte quelle norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto.

Tuttavia, se al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza non sussiste più alcun pericolo concreto di per le ragioni dei creditori, essendosi posto effettivo rimedio agli atti distrattivi precedentemente compiuti (la c.d. bancarotta “riparata”), non sussisterebbe più l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, con la conseguenza che è da escludersi la nullità dei contratti in essere.

Ebbene, un contratto di locazione, dedotto a sostegno della domanda di ammissione al passivo del credito dell’imposta di registro sostenuta, non può essere considerato nullo poiché elemento concorrente alle operazioni distrattive volte a depauperare parte del patrimonio societario (la cui integrità è il bene giuridico tutelato dal precetto penale quale norma imperativa di riferimento) se dall’operazione distrattiva compiutamente realizzata per effetto di precedenti delibere assembleari ormai definitive non risulti il collegamento funzionale del contratto di locazione medesimo con le operazioni societarie distrattive stesse di cessione degli immobili sociali al creditore che vanta il credito stesso. Per la Suprema Corte, il collegamento, invero, può risultare da dati fattuali quali la misura abnorme dei canoni pattuiti, altrimenti il contratto è valido.

 

(*Contributo in tema di “Il contratto di locazione ispirato a finalità distrattive”, a cura di Valentina Riente e Davide Venturi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 86 / Giugno 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

assegno divorzile

Assegno divorzile: nessuna riduzione per il mancato pagamento delle spese straordinarie La Cassazione chiarisce che l’inadempimento dell’ex coniuge alle spese straordinarie per i figli non incide sul diritto all’assegno divorzile. La Corte precisa inoltre i limiti del principio di non contestazione tra le parti

Assegno divorzile: la questione portata in Cassazione

Un ex marito aveva impugnato la decisione della Corte d’appello, chiedendo la riduzione dell’assegno divorzile da 1.500 a 250 euro mensili.
Secondo il ricorrente, la ex moglie – beneficiaria dell’assegno – non aveva rispettato l’obbligo di contribuire alle spese straordinarie del figlio nella misura del 30%. Inoltre, egli sosteneva di aver sostenuto di tasca propria ulteriori spese “voluttuarie” a favore del figlio, elemento che, a suo avviso, avrebbe dovuto incidere sul diritto della donna a percepire l’assegno.

La posizione della Suprema Corte

La Cassazione, con la sentenza n. 19670/2025, ha respinto questo motivo di ricorso, precisando che:

  • le spese straordinarie rappresentano obblighi autonomi, distinti dal diritto all’assegno divorzile;

  • l’eventuale inadempimento della madre può essere fatto valere come violazione del provvedimento di divorzio, ma non comporta automaticamente la riduzione o la perdita dell’assegno;

  • le spese ulteriori sostenute volontariamente dal padre per il figlio sono irrilevanti rispetto alla posizione giuridica della madre.

L’errore sul principio di non contestazione

La Corte ha però accolto gran parte delle doglianze dell’ex marito (sei motivi su otto), evidenziando che i giudici di merito avevano applicato in maniera errata il principio di non contestazione.
Il giudice di primo grado e quello di appello avevano ritenuto che il ricorrente non avesse specificamente contestato i presupposti perequativi e compensativi dell’assegno divorzile, considerandoli così non contestati.
La Cassazione ha invece rilevato che l’uomo aveva sempre messo in discussione la parte perequativa dell’assegno, sottolineando che entrambi i coniugi avevano lavorato a tempo pieno durante il matrimonio, senza scelte condivise che avessero penalizzato la moglie nella carriera.

Funzione dell’assegno divorzile

La Suprema Corte ha ribadito che l’assegno divorzile ha una duplice funzione:

  • assistenziale, a favore del coniuge economicamente più debole;

  • perequativo-compensativa, che richiede un’attenta verifica delle scelte di vita condivise durante il matrimonio e dei sacrifici eventualmente sostenuti da uno dei coniugi.

Se, come nel caso esaminato, entrambi hanno mantenuto un’attività lavorativa stabile e autonoma, non può essere riconosciuta una funzione perequativa automatica.

La contestazione sulla capacità reddituale della ex moglie

L’ex marito aveva anche contestato la presunta inattività della ex moglie nel migliorare la propria condizione economica.
La Cassazione ha respinto tale motivo, osservando che la donna aveva sempre esercitato la professione di infermiera a tempo pieno, circostanza che escludeva qualsiasi addebito di inerzia o scarsa diligenza.