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Maltrattamenti in presenza o a danno di minori e sospensione della responsabilità genitoriale È legittima la comminazione obbligatoria della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale a seguito di condanna per il delitto di maltrattamenti commesso in presenza ovvero a danno di minori con abuso della responsabilità genitoriale?

Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Alessandra Fantauzzi

 

Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 2 c.p. nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. – Corte cost. 22 aprile 2025, n. 55 (sospensione della responsabilità genitoriale).

Il Tribunale di Siena sollevava questione di legittimità del reato succitato in quanto chiamato a giudicare sulla responsabilità penale di due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere abitualmente, con finalità educative, condotte violente ed aggressive nei confronti dei figli minori conviventi». Una volta riconosciuta quest’ultima, lo stesso riteneva ultronea nell’an e nel quantum l’applicazione della pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale. La motivazione risiedeva nel lungo lasso temporale intercorso tra i fatti e il procedimento, nel corso del quale vi era stata una ricomposizione del nucleo familiare. In particolare, il giudice remittente contestava tanto l’obbligatorietà della sanzione conseguentemente alla pena per maltrattamenti quanto il suo lasso temporale (il doppio rispetto alla pena per maltrattamenti).

L’excursus del giudice di merito partiva da un richiamo alla precedente sentenza della Consulta 222/2018; essa descriveva la discrezionalità del giudice nel determinare la pena in concreto, in quanto naturale prosecuzione dei principi costituzionali. Applicando tali principi, il giudice a quo evidenziava come in questo caso le risposte sanzionatorie rischino di rivelarsi manifestatamente sproporzionate rispetto a casi meno gravi [1] e, di conseguenza, incompatibili con il principio di individualizzazione della pena ex artt. 3 e 27 Cost. Al contempo, viene richiamata l’ulteriore sent. 102/2020 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della pena accessoria obbligatoria della sospensione con riferimento al reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574bis, comma 3 c.p.).

I Giudici della Consulta illustravano preliminarmente l’inammissibilità del primo motivo di doglianza, il quale era stato parametrato alla Convenzione dei Diritti del fanciullo. Quest’ultima veniva, infatti, evocata come riferimento immediato e non come norma interposta ai sensi dell’art. 117 Cost.

L’iter argomentativo proseguiva suddividendo la valutazione del quesito in due filoni: da una parte, la valutazione dell’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione (con riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.) e, dall’altra, la valutazione sul quantum.

Tre le sentenze della Corte costituzionale che si annoverano sul tema per motivare il primo quesito. Punto di partenza è costituito dalla sent. 31/2012. Con tale pronuncia la Corte si è espressa sul reato di alterazione di stato, in base al combinato disposto degli artt. 569 e 567, comma 2 c.p. In particolare, si evidenziava come ad essere coinvolto fosse l’interesse del figlio minorea vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione” (Corte cost. 31/2012). Il concetto è stato poi rimarcato dalla successiva sent. 7/2013, dichiarante l’incostituzionalità dell’art. 569 c.p. e concluso con la sent. 102/2020 sull’illegittimità del delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero.

In particolare, l’interesse del minore ex artt. 30 Cost. e 147 c.c. è inevitabilmente coinvolto dalla decisione del Giudice della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Lo stesso si manifesta nell’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo che garantisca loro benessere, salute e crescita fisica e spirituali, sulla base delle condizioni socioeconomiche dei genitori. Solo il venir meno di tali obblighi, pertanto, giustifica la decadenza del genitore dal suo ruolo e sempre e unicamente per salvaguardare le esigenze educative e affettive del minore. In virtù del complesso equilibrio di diritti e doveri così delineato, “è irragionevole precludere «al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell’interesse»” (Corte cost. 22 aprile 2025, n. 55). La commissione del reato da parte del genitore, infatti, può costituire un indice delle mancanze provocate e non una irragionevole presunzione assoluta di inidoneità al ruolo. Diversamente, anche il minore si ritroverebbe ad essere direttamente colpito dalla sanzione e dalla conseguente perdita di diritti, poteri e obblighi che il genitore possiede nei suoi riguardi. Inoltre, tale circostanza risulta irragionevole anche alla luce del momento di comminazione, ossia con il passaggio in giudicato della sentenza che spesso viene in essere molto dopo lo svolgimento dei fatti, con il rischio di interrompere percorsi di riparazione del rapporto affettivo, così come avvenuto nel caso di specie. A conclusione, la Corte indicava come assorbite le questioni ex artt. 27 e 29 Cost. e invitava il legislatore a meglio delineare la competenza in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale tra il giudice per i minorenni o ordinario.

A conclusione, la Corte dichiarava l’inammissibilità della questione inerente al quantum della pena per contraddittorietà della motivazione a quo.

[1] La «rigidità applicativa» che esse richiedono, infatti, determinerebbe risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso «rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilità genitoriale meno gravi», non consentirebbe di tenere in considerazione l’interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare e si rivelerebbe distonica rispetto al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

 

(*Contributo in tema di “Maltrattamenti in presenza o a danno di minori e sospensione della responsabilità genitoriale”, a cura di Daniela Cazzetta e Alessandra Fantauzzi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 86 / Giugno 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

silenzio-assenso

Silenzio-assenso edilizio: stop ai dinieghi tardivi Il Tar Campania stabilisce che il silenzio-assenso sul permesso di costruire si perfeziona decorso il termine, escludendo il diniego tardivo e tutelando il legittimo affidamento dei cittadini

La sentenza del Tar Campania

Con la decisione n. 3120 del 2025, il Tar Campania ha chiarito che, decorso il termine previsto dall’articolo 20 del Testo Unico Edilizia (Dpr n. 380/2001), il titolo edilizio si forma per silenzio-assenso.
Un eventuale provvedimento di diniego tardivo non è ammissibile, poiché contrasterebbe con i principi di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento che regolano i rapporti tra amministrazione e cittadini.

La disciplina del silenzio-assenso

L’articolo 20 del T.U. Edilizia prevede che, trascorsi 90 giorni senza provvedimento espresso (60 per la proposta e 30 per l’adozione finale), la domanda di permesso di costruire si intende accolta, salvo i casi che riguardano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o idrogeologici.

Il meccanismo del silenzio-assenso rappresenta un rimedio contro l’inerzia della Pubblica amministrazione e garantisce ai cittadini tempi certi, con la possibilità di ottenere anche un’attestazione formale del decorso dei termini.

Orientamenti giurisprudenziali a confronto

La giurisprudenza in passato ha discusso sulla natura del silenzio-assenso:

  • Secondo un orientamento, esso non si perfeziona se l’attività richiesta è priva dei requisiti previsti dalla legge.

  • Le pronunce più recenti (tra cui Tar Campania, Tar Lazio e Consiglio di Stato) sostengono invece che il silenzio-assenso si forma comunque, anche se l’intervento non è conforme, lasciando all’amministrazione il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

In tal modo, il perfezionamento del titolo edilizio resta distinto dalla sua eventuale illegittimità, che può essere rimossa solo tramite l’autotutela.

Diniego tardivo e principi di buona fede

Il Tar Campania ha ribadito che l’adozione di un diniego oltre i termini vanificherebbe la finalità di semplificazione dell’istituto e creerebbe incertezza nei cittadini.
Solo l’autotutela può rimuovere un titolo formato per silenzio-assenso, ma non è consentito un diniego espresso tardivo, che comprometterebbe l’affidamento del privato e il principio di certezza del diritto.

domicilio digitale

Domicilio digitale automatico: da INI-PEC a INAD Le PEC dei professionisti si trasferiscono automaticamente da INI-PEC a INAD, divenendo domicilio digitale personale. Tempistiche, diritti di modifica e implicazioni legali

INI-PEC e INAD secondo il CAD

Domicilio digitale: il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, disciplina due registri fondamentali:

  • INI-PEC (art. 6-bis): registro dei domicili digitali di imprese e professionisti, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con supporto tecnico di InfoCamere. La PEC comunicata dagli ordini professionali costituisce il domicilio digitale professionale, obbligatorio per le comunicazioni legali legate all’attività lavorativa.

  • INAD (art. 6-quater): registro dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti non iscritti in albi o registri. Gestito da AgID con supporto tecnico delle Camere di commercio, è facoltativo e destinato alle comunicazioni legali rivolte alla sfera privata.

Cosa prevede la nota AGID-MIMIT

La nota congiunta AGID-MIMIT del 29 luglio 2025 chiarisce che, ai sensi dell’art. 6-quater comma 2 del CAD, il domicilio digitale dei professionisti registrato in INI-PEC viene automaticamente trasferito in INAD, dove assume valore come domicilio digitale personale e può essere utilizzato per comunicazioni aventi valore legale nella sfera privata.

Il primo riversamento è avvenuto contestualmente all’entrata in esercizio di INAD, mentre i trasferimenti successivi si effettuano quotidianamente per le nuove iscrizioni in INI-PEC.

Periodo transitorio di 30 giorni: consultabilità e modifiche

Secondo le Linee guida AgID, il domicilio digitale trasferito in INAD e il nominativo del professionista:

  • Rimangono provvisoriamente registrati, ma non pubblicati, per un periodo di 30 giorni.

  • Durante questo lasso temporale, è disponibile un’informativa sul trattamento dei dati personali.

  • Il professionista può scegliere di modificare il domicilio digitale, eleggendo un indirizzo diverso, in base all’art. 3-bis comma 1-bis del CAD.

Dopo 30 giorni: pubblicazione e successive modifiche

Al termine dei 30 giorni, AgID procede alla pubblicazione definitiva del domicilio digitale e dei relativi dati nell’indice INAD.

Da quel momento, tale domicilio assume valore legale per comunicazioni private e personali. Il professionista conserva il diritto — secondo le modalità indicate nelle Linee guida — di modificare o cessare il domicilio digitale pubblicato.

Allegati

Bonus mamme 2025

Bonus mamme 2025 Bonus mamme 2025: dall’esonero contributivo parziale della legge di bilancio ai 40 euro mensili erogati dall’INPS del dl economia (o omnibus)

Bonus mamme 2025: sgravio contributivo legge di bilancio

La legge di bilancio 2025 n. 207/2024 ai commi 219 e 220 ha introdotto un bonus mamme 2025 che siano anche lavoratrici. Il bonus, in base a questa normativa, consiste in un esonero parziale contributivo relativo ai contributi previdenziali a carico delle lavoratrici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Dal bonus sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Beneficiano del bonus invece:

  • le lavoratrici dipendenti;
  • le lavoratrici autonome che percepiscono uno dei seguenti redditi: da lavoro autonomo; d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata; da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

Per queste lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria INPS e alla Gestione separata INPS l’esonero è parametro al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, co. 3, della legge n. 233/1990.

Per beneficiare di questo bonus le lavoratrici devono essere mamme di due o più figli. L’esonero contributivo spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Dal 2027 il bonus spetta alle lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento del 18°anno di età del figlio minore.

Per il 2025 e il 2026 le mamme lavoratrici che beneficiano di questo bonus sono escluse dal bonus che prevede l’esonero contributivo totale previsto dalla legge di bilancio 2024 n. 213/2023.

Il contributo è condizionato alla titolarità di un reddito o di una retribuzione annua non superiore a 40.000 euro.

Cosa cambia con il decreto omnibus

L’articolo 6 del decreto economia (o omnibus) n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha modificato il funzionamento del bonus mamme 2025.

Il bonus, nella sua nuova formulazione, è previsto in favore:

  • delle lavoratrici madri dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
  • delle madri lavoratrici dipendenti a tempo non indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata con più di due figli e fino al mese di compimento deldiciottesimo anno del figlio minore.

Il reddito e la retribuzione annua delle beneficiarie non devono superare i 40.000 euro.

Questo bonus mamme 2025 non prevede alcuno sgravio contributivo, come previsto dalla legge di bilancio, ma il riconoscimento di un importo mensile di 40 euro (a partire dal 1° gennaio 2025) e per ogni mese lavorato che verrà riconosciuto dall’INPS in una soluzione unica di 480 euro.

Le mensilità spettanti a partire dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della  mensilità di dicembre 2025. Queste somme non rilevano ai fini della determinazione  dell’ISEE.

Il decreto ha modificato anche la decorrenza della sgravio contributivo parziale previsto dal comma 219 della legge di bilancio 2025 n. 207/2024 a partire dal 2026 in favore delle mamme lavoratrici in possesso dei requisiti previsti dalla stessa disposizione.

Per il 2026 infine l’esonero contributivo parziale non spetta alle lavoratrici che beneficiano dell’esonero contributivo totale previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

Leggi anche: Bonus mamme: la guida

staff housing

Staff housing: cos’è e come funziona Staff housing: il dl economia n. 95/2025 prevede lo stanziamento di risorse pari a 120 milioni per migliorare le condizioni degli addetti al turismo

Staff housing: le risorse

Nuove risorse destinate allo staff housing del settore turistico. L’art. 14 del decreto legge n. 95/2025, coordinato con la legge di conversione n. 118/2025, noto come “Dl Economia”, si propone infatti di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti del settore turistico-ricettivo e della ristorazione. Per farlo, stanzia dei fondi per sostenere sia gli investimenti in alloggi per i lavoratori che i costi di affitto di questi stessi alloggi.

Cos’è lo staff housing

Il programma di staff housing (alloggi per il personale), si ricorda, mira a creare soluzioni abitative dedicate a chi lavora nel settore turistico, specialmente nelle aree dove l’alto costo degli affitti rende difficile e poco attraente l’impiego di lavoratori stagionali.

Fondi e beneficiari

Lo Stato mette a disposizione un totale di 120 milioni di euro in tre anni:

  • 2025: 44 milioni di euro.
  • 2026: 38 milioni di euro.
  • 2027: 38 milioni di euro.

Questi fondi sono ripartiti in due categorie principali:

  1. contributi per investimenti: una parte dei fondi (euro 44.000.000 per il 2025; euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l’anno 2025 ed euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027) è destinata a chi vuole creare, riqualificare o ammodernare alloggi per i lavoratori, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale;
  2. contributi per l’affitto: l’altra parte (22 milioni annui per ogni anno, ossia 2025, 2026 e 2027) serve a coprire una parte dei costi di locazione degli alloggi stessi.

I beneficiari di questi fondi sono gli imprenditori che gestiscono strutture turistico-ricettive, termali o di ristorazione, così come coloro che gestiscono alloggi specifici per i lavoratori di questi settori.

Accesso ai fondi per lo staff housing: condizioni e regole

Un decreto del Ministero del Turismo definirà i dettagli operativi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma. Tale decreto stabilirà:

  • i requisiti per accedere ai fondi;
  • le procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi;
  • le modalità di verifica e controllo sull’utilizzo dei fondi.

Il decreto imporrà inoltre che gli alloggi agevolati siano messi a disposizione dei lavoratori per almeno cinque anni e che il canone di affitto sia ridotto di almeno il 30% rispetto al prezzo medio di mercato. In caso di revoca dei fondi, le somme non utilizzate o utilizzate in modo improprio dovranno essere restituite allo Stato.

 

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esposto

Esposto Esposto: cos'è, normativa, contenuto e presentazione, l'esposto anonimo, differenze con denuncia e querela e fac simile

Cos’è l’esposto?

L’esposto è una comunicazione formale che un cittadino o un soggetto presenta alle forze di polizia, alla pubblica amministrazione o ad altre autorità competenti per segnalare fatti che potrebbero configurare reati o violazioni della legge. A differenza della denuncia, non ha lo scopo di avviare un’azione penale, ma di informare le autorità competenti circa il possibile verificarsi di un illecito, lasciando alla polizia o al pubblico ministero il compito di valutare e decidere se procedere.

Il termine “esposto” si distingue da “denuncia” e “querela” per la finalità informativa e non accusatoria. Non implica necessariamente una richiesta di punizione o risarcimento da parte di chi lo presenta, ma solo l’informazione su un fatto che si ritiene meriti un approfondimento.

Normativa 

L’esposto non ha una disciplina autonoma nel Codice Penale italiano, ma è regolato dalle leggi generali che disciplinano il diritto alla segnalazione delle condotte illecite. La sua presentazione e gestione sono regolamentate da leggi sulla pubblica sicurezza e sull’amministrazione della giustizia.  L’articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931) prevede infatti che l’autorità di pubblica sicurezza, mediante i suoi ufficiali, interviene, a richiesta dei cittadini, per risolvere bonariamente gli eventuali dissidi tra privati.

Come e a chi si presenta un esposto

Questa comunicazione può essere presentata a qualsiasi autorità competente che abbia la possibilità di intervenire su quanto segnalato. In particolare, le autorità a cui si può presentare un esposto includono:

  • Forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) per reati o comportamenti che potrebbero violare la legge.
  • Pubblica amministrazione per segnalare disfunzioni, abusi o irregolarità nell’ambito di procedimenti amministrativi o attività pubbliche.
  • Autorità giudiziaria quando si ritiene che sia necessario un intervento da parte della magistratura.

La comunicazione può essere effettuata in diversi modi:

  • In forma scritta: attraverso una lettera indirizzata alla polizia o all’autorità competente.
  • Di persona: rivolgendosi direttamente agli uffici competenti (ad esempio, una stazione di polizia) dove verrà redatto l’esposto in presenza.
  • Online: in alcune regioni e comuni, è possibile inviare l’esposto tramite portali online istituzionali.

Contenuto 

L’esposto deve seguire una struttura chiara e precisa, che consenta alle autorità competenti di comprendere rapidamente la segnalazione e agire di conseguenza. Di seguito sono riportati gli elementi principali che un esposto deve contenere:

  1. Intestazione: indicazione dell’autorità destinataria (ad esempio, “Alla Polizia di Stato – Commissariato di [nome città]”).
  2. Dati del denunciante: nome, cognome, indirizzo e, se possibile, un recapito telefonico del soggetto che presenta l’esposto.
  3. Descrizione del fatto: una narrazione chiara e concisa dei fatti, indicando in modo preciso il comportamento illecito o sospetto.
  4. Eventuali prove o indizi: se disponibili, devono essere allegati documenti o prove che possano supportare la segnalazione (fotografie, testimonianze, rapporti di perizia, ecc.).
  5. Data e firma: data in cui l’esposto viene redatto e firma del denunciante.

L’esposto anonimo

Un esposto può essere anche anonimo, cioè presentato senza fornire il proprio nome. Questo perchè può risultare meno efficace, poiché le autorità potrebbero avere difficoltà ad approfondire la segnalazione senza conoscere chi l’ha presentata. Se poi l’esposto riguarda un fatto grave, la mancanza di dati identificativi potrebbe ridurre l’efficacia delle attività. La legge tuttavia non impedisce la presentazione di esposti anonimi e in alcuni casi, l’esposto anonimo può anche costituire una forma di protezione per chi teme ritorsioni.

Sul tema si segnala la sentenza del Tar Lazio n. 10268/2018 in cui sottolinea l’importanza istruttoria dell’esposto, anche se presentato in forma anonima. Il Tar ha precisato infatti che una segnalazione fatta da qualcuno che non si è identificato (un “informatore segreto”) può far partire un’indagine. Se la segnalazione descrive i fatti in modo preciso e dettagliato e sembra credibile, le autorità devono verificare di persona quello che è stato detto. L’esposto anonimo può quindi spingere le autorità a fare dei controlli per capire se quello che è stato segnalato è vero.

Differenze tra esposto, denuncia e querela

È importante chiarire le differenze tra esposto, denuncia e querela, poiché, sebbene possano sembrare simili, hanno finalità e implicazioni giuridiche differenti.

  • Esposto: è una segnalazione di un illecito o di un comportamento sospetto, ma senza un intento accusatorio o di perseguire il colpevole. L’esposto ha una funzione puramente informativa.
  • Denuncia: la denuncia è un atto con il quale il cittadino informa le autorità competenti di un reato che ha subito o che ha visto commettere, e che richiede un’azione da parte dell’autorità giudiziaria. La denuncia può essere fatta anche da chi non è direttamente coinvolto nel reato.
  • Querela: la querela è una denuncia formale che viene fatta da una persona che ha subito un reato e che vuole che l’autore venga perseguito. La querela è necessaria per procedere per reati che non sono perseguibili d’ufficio, come ad esempio i reati di lesioni personali, diffamazione, etc.

Differenze chiave

Caratteristica

Esposto

Denuncia

Querela

Scopo

Segnalare un fatto illecito

Iniziare un’indagine su un reato

Richiedere l’azione penale per un reato

Accusa diretta

No

Risultato

Segnalazione all’autorità competente

Avvio di un procedimento penale

Azione legale contro il colpevole

Autore

Chiunque

Chiunque, anche non parte lesa

Solo parte lesa

Fac-simile  

Ecco un esempio di come dovrebbe essere strutturato un esposto:

Alla Polizia di Stato
[Indirizzo del Commissariato]

Oggetto: Esposto per segnalazione di comportamento sospetto.

Io sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [città], il [data di nascita], residente a [indirizzo], telefono [numero],
espongo quanto segue:

Il giorno [data], ho assistito a un comportamento sospetto da parte di una persona che si trovava in [descrizione del luogo]. La persona in questione [descrizione del comportamento], il che mi ha fatto sospettare che potesse trattarsi di un reato, in particolare [tipo di reato sospettato]. Al momento del fatto, ho notato [eventuali dettagli aggiuntivi].

Allego [eventuali prove o testimonianze].

Chiedo che le autorità competenti possano verificare i fatti segnalati.

Data, [firma del denunciante]

comportamenti vietati in spiaggia

Comportamenti vietati in spiaggia: quali sono e cosa comportano Comportamenti vietati in spiaggia: quando le condotte maleducate configurano veri e propri illeciti penali e amministrativi

Comportamenti vietati in spiaggia

Quando si va in vacanza ci si rilassa e spesso ci si dimentica che  ci sono dei comportamenti vietati in spiaggia. Anche in questi posti ci sono delle regole precise da rispettare per non rischiare di incorrere in reati o illeciti amministrativi, con conseguenti multe e pene di vario tipo. Facciamo qualche esempio per chiarire.

Condotte che integrano illeciti penali

Quando si decide si andare in spiaggia è perché si vuole stare tranquilli, prendere il sole, fare due chiacchiere e magari schiacciare un pisolino. Programma impossibile da realizzare se la musica di qualche vicino di ombrellone è troppo alta o se i ragazzi che giocano in spiaggia a racchettoni o a palla sono decisamente troppo rumorosi.

E’ necessario ricordare che l’articolo 659 del codice penale punisce chi, con rumori forti o schiamazzi, o usando in modo eccessivo strumenti musicali, clacson, o non impedendo che i suoi animali facciano baccano, disturba le persone che stanno riposando. La pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 309 euro.

L’accensione di un barbecue o di falò sulla spiaggia per trascorrere serate romantiche può configurare invece il reato di incendio colposo e comportare l’obbligo di dover risarcire i danni cagionati, così come di pagare sanzioni amministrative, se vietato da disposizioni comunali.

Da segnalare anche che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11158/2018 ha sancito che “L’estrazione di sabbia dal lido del mare integra il reato di furto, risultando in proposito irrilevante il volume di sabbia asportato, a meno che non si tratti di quantitativi irrilevanti, come quelli per esempio utilizzati per l’esplicazione di attività ricreative.”

Comportamenti vietati in spiaggia: quando sono illeciti amministrativi?

Chi ama l’abbronzatura integrale può decidere di prendere il sole in topless. In questo caso però è bene sapere che c’è il rischio  di incorrere nell’illecito amministrativo di atti contrari alla pubblica decenza, previsto dall’articolo 726 del codice penale, depenalizzato  dal decreto legislativo n. 8/2016 e punito con una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 51 euro fino a un massimo di 309 euro.

Depenalizzato, ma ugualmente grave, anche la condotta di chi compie atti di autoerotismo in spiaggia. In questo caso infatti si configura l’illecito amministrativo di atti osceni in luogo pubblico, previsto dall’articolo 527 del codice penale e punito con una sanzione amministrativa che può arrivare a 30.000 euro e che diventa reato punibile con la reclusione fino a 4 anni se commessa “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e sa da ciò deriva pericolo che essi vi assistano.”

Multe salate possono essere poi previste da provvedimenti degli enti locali, come regolamenti e ordinanze nei seguenti casi:

  • giocare a pallavolo o a pallone al di fuori dalle aree dedicate;
  • condurre il cane in spiaggia in violazione delle ordinanze locali;
  • fumare contravvenendo al divieto imposto dallo stabilimento balneare;
  • lasciare teli, stuoie, sedie a sdraio e oggetti vari in spiaggia anche la notte. In molti comuni questa condotta è sanzionata perché considerata abuso del suolo pubblico;
  • anche occupare la battigia, ossia il tratto di spiaggia vicino al mare, può portare all’applicazione di sanzioni;
  • usare droni in spiaggia per fare riprese può invece comportare la violazione della privacy dei bagnanti;
  • raccogliere conchiglie o sassolini è invece un illecito amministrativo perché si tratta di materiale che fa parte del demanio pubblico;
  • pescare ricci di mare, crostacei e stelle marine può portare invece anche a conseguenze penali, trattandosi di raccolta abusiva.

Lasciare infine sulla spiaggia rifiuti di vario tipo e mozziconi di sigaretta ha  conseguenze amministrative per il privato e penali se a commetterlo è un imprenditore e il rifiuto è collegato all’attività svolta, oltre a rappresentare un gesto di grave inciviltà.

 

Leggi anche: Diritti in spiaggia: cosa c’è da sapere

concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona Il Concordato preventivo biennale stimola le imprese e i liberi professionisti ad adempiere spontaneamente ai propri obblighi dichiarativi. Ecco cos'è e quale novità ha introdotto il dl economia n. 95/2025 convertito in legge

Cos’è il Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento di compliance fiscale introdotto dal Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, finalizzato a incentivare il rispetto volontario degli obblighi dichiarativi di imprese e professionisti. Il suo scopo è di stabilizzare le posizioni fiscali per un periodo di due anni al fine di favorire una pianificazione tributaria e ridurre il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.

Concordato Preventivo Biennale: destinatari

Possono aderire al CPB i contribuenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Per l’ammissione il contribuente:

  • non deve avere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile;
  • se ha debiti residui, questi devono essere inferiori a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.

Sono esclusi dal CPB coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, o che hanno subito condanne per reati fiscali negli ultimi tre anni.

Proposta e calcolo del concordato

Il CPB prevede la possibilità per il contribuente di proporre una definizione biennale del reddito derivante dall’attività esercitata e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La proposta viene calcolata utilizzando il software “Il tuo ISA 2024 CPB”, che consente di determinare gli importi tenendo conto dei dati forniti per l’applicazione degli ISA e degli altri elementi specifici per il CPB.

Il software considera anche eventuali eventi straordinari che possono influenzare i risultati del primo anno di applicazione del Concordato, permettendo al contribuente di segnalare questi eventi nel modello dichiarativo.

Cause di esclusione

L’adesione al CPB è soggetta a determinati requisiti e limitazioni. Tra le principali condizioni ostative si segnalano:

  • la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei periodi d’imposta precedenti;
  • l’aver riportato condanne per reati fiscali o per specifici reati del codice penale;
  • aver conseguito reddito esente o escluso dalla base imponibile per oltre il 40% del reddito totale nel periodo precedente;
  • aver aderito al regime forfetario durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
  • aver realizzato operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) durante il biennio.

In caso di dichiarazioni false, sono previste sanzioni penali ai sensi del DPR n. 445/2000.

Oggetto del concordato

Il CPB riguarda principalmente:

  • il reddito da lavoro autonomo, senza considerare plusvalenze e minusvalenze straordinarie;
  • il reddito dimpresa, senza includere componenti straordinarie come sopravvenienze attive e passive; utili e perdite derivanti da partecipazioni societarie o in gruppi di interesse economico (GEIE).

Il reddito dichiarato non può essere inferiore a 2.000 euro e deve essere riportato in tutte le dichiarazioni annuali. Anche il valore della produzione netta, rilevante ai fini IRAP, non può scendere sotto questa soglia.

Effetti dell’adesione al concordato preventivo biennale

L’adesione al concordato produce diversi effetti per il contribuente:

  • lesenzione dagli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600/1973, salvo specifiche cause di decadenza;
  • l’accesso ai benefici premiali del regime ISA, inclusi vantaggi sull’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • l’obbligo di rispettare i normali adempimenti contabili e dichiarativi per i periodi d’imposta coperti dal Concordato.

L’adesione al Concordato non produce effetti per l’IVA, ma il contribuente deve comunque rispettare i requisiti previsti per le dichiarazioni fiscali.

Cessazione e decadenza

Il CPB può perdere efficacia in determinati casi:

  • cessazione dellattività o modifica significativa dell’attività svolta rispetto al periodo precedente.
  • eventi eccezionali che riducono significativamente i redditi o i valori della produzione, oltre il 30% rispetto agli importi concordati;
  • adesione al regime forfetario o realizzazione di operazioni societarie straordinarie durante il biennio;
  • superamento dei limiti di ricavi o compensi previsti dagli ISA.

In caso di decadenza dal Concordato, restano comunque dovute le imposte calcolate sul reddito e sul valore della produzione concordati, se superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Correttivo al concordato preventivo biennale

Il correttivo al concordato preventivo biennale, approvato dal Governo il 4 giugno 2025, con l’obiettivo di rendere il meccanismo più conveniente e attrattivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 13 giugno 2025.

Il testo (D.Lgs. n. 81/2025, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie“, ), prevede diverse novità, tra cui: la possibilità per i forfetari di determinare il reddito imponibile applicando i coefficienti di redditività; la modifica del termine di adesione al 30 settembre 2025.

Dl economia: 5 giorni in più per i versamenti

Il dl economia n. 95/2025 convertito dalla legge n. 118/2025 introduce un’importante novità per il concordato preventivo biennale (CPB), lo strumento che permette a imprese e professionisti di concordare il proprio reddito imponibile con l’Agenzia delle Entrate per due anni.

Per evitare che i contribuenti decadano dal regime per ritardi minimi e non intenzionali, l’art. 9 bis concede una tolleranza di cinque giorni per i versamenti dovuti. Pertanto, i pagamenti effettuati entro cinque giorni dalla scadenza sono considerati tempestivi, a condizione che avvengano prima della notifica di eventuali atti di accertamento.

 

Leggi anche: Concordato preventivo biennale: le istruzioni del fisco

imposta di registro

Imposta di registro Imposta di registro: cos'è, normativa, quando e chi la paga, modalità di registrazione e pagamento, agevolazioni ed esenzioni

Cos’è l’imposta di registro

L’imposta di registro è un tributo che si applica alla registrazione di determinati atti giuridici, contratti o documenti presso l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una imposta indiretta che ha come finalità principale quella di conferire data certa e validità giuridica ai rapporti formalizzati tra le parti, con effetti anche fiscali.

L’imposta di registro è disciplinata dal Testo unico sull’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Essa si applica:

  • in misura proporzionale, quando il valore dell’atto costituisce la base imponibile (es. compravendite, locazioni);
  • in misura fissa, quando l’atto non prevede un corrispettivo economico diretto o la legge stabilisce una somma fissa.

Normativa di riferimento

La disciplina dell’imposta di registro è contenuta principalmente in:

  • D.P.R. 131/1986 – Testo unico dell’imposta di registro (TUR);
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate che interpretano e chiariscono le disposizioni del TUR;
  • Codice civile e norme collegate in tema di contratti e obbligazioni.

Quando si paga l’imposta di registro

L’imposta di registro è dovuta al momento della registrazione dell’atto, salvo i casi in cui la legge prevede l’obbligo di registrazione anche in caso d’uso (cioè quando l’atto viene prodotto in giudizio o presso la pubblica amministrazione).

Esempi tipici di atti soggetti a registrazione obbligatoria:

  • Contratti di compravendita immobiliare;
  • Contratti di locazione (anche a uso abitativo e commerciale);
  • Atti societari (es. conferimenti, cessioni di quote);
  • Contratti preliminari di vendita;
  • Atti giudiziari in determinati casi, come le sentenze costitutive o dispositive di diritti reali.

Quanto si paga: aliquote e misura dell’imposta

L’imposta di registro può essere applicata in misura fissa o proporzionale, in base al tipo di atto:

  • Misura fissa: normalmente pari a € 200,  quando si tratta di atti che hanno ad oggetto la cessione di beni o di servizi che rilevano ai fini IVA.
  • Misura proporzionale: ad esempio:
    • 2% per i contratti di locazione a uso abitativo o per chi acquista la prima casa da un privato o da una azienda che vende in regime di esenzione IVA;
    • 9% per le compravendite immobiliari, salvo agevolazioni prima casa;
    • 0,50% o 1% per finanziamenti, fideiussioni e prestiti. Dal 1° gennaio 2025 la percentuale dell’imposta dello 0,50 si applica anche ai contratti preliminari di compravendita.
    • 3% delle somme versate a titolo odi acconto sul prezzo di vendita se il trasferimento non è soggetto a IVA.

L’imposta si calcola sulla base imponibile indicata nell’atto, ovvero sul corrispettivo pattuito o sul valore del bene o del diritto oggetto dell’atto.

Chi deve pagare l’imposta di registro

Sono solidalmente obbligati al pagamento:

  • le parti contraenti, ossia tutti i soggetti firmatari dell’atto;
  • il notaio o altro pubblico ufficiale, in qualità di soggetto obbligato alla registrazione;
  • il locatore e il conduttore, in caso di contratti di affitto.

Nel caso di atti unilaterali, come una donazione, l’imposta è dovuta dal beneficiario. Per gli atti giudiziari, l’imposta è solitamente posta a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del giudice.

Modalità di pagamento e registrazione

La registrazione degli atti può avvenire:

  • in via telematica, per i soggetti obbligati (es. notai, agenti immobiliari, professionisti abilitati);
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti privati.

Il pagamento dell’imposta avviene tramite:

  • Modello F24 Elide per contratti di locazione;
  • Addebito diretto su conto per atti registrati telematicamente;
  • Pagamento allo sportello per registrazioni cartacee.

I termini per la registrazione sono di norma 20 giorni dalla data di stipula dell’atto, con proroghe e eccezioni previste dalla legge.

Imposta di registro e atti giudiziari

L’imposta di registro si applica anche agli atti giudiziari, come previsto dall’art. 37 del TUR:

  • l’imposta è dovuta per le sentenze, decreti e ordinanze che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti;
  • l’obbligo scatta al momento del passaggio in giudicato o quando l’atto produce effetti giuridici;
  • In genere si applica in misura fissa di 200 euro, ma può essere proporzionale se l’atto ha contenuto patrimoniale.

Agevolazioni e esenzioni

Sono previste esenzioni totali o parziali nei seguenti casi:

  • Atti soggetti a IVA (esenti dall’imposta proporzionale di registro);
  • Atti relativi a enti non commerciali e ONLUS;
  • Prima casa: aliquota ridotta al 2% per l’imposta di registro su compravendite, se ricorrono le condizioni previste.

Nuovo Testo Unico

In attuazione della legge delega n. 111/2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 il Decreto legislativo n. 123/2025, che contiene il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, in vigore dal 13 agosto 2025.

Il provvedimento, le cui disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, sostituisce le normative precedenti, unificando le imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione in un unico Testo Unico.

L’obiettivo è semplificare e uniformare i procedimenti, promuovendo l’uso delle procedure telematiche e rafforzando la certezza del diritto per i contribuenti e i professionisti.

sugar tax

Sugar Tax Cos'è la sugar tax, normativa di riferimento, destinatari dell'imposta, prodotti a cui si applica e prodotti esclusi, quanto si paga

Cos’è la Sugar tax

La Sugar tax, o tassa sulle bevande zuccherate, è un’imposta finalizzata a disincentivare il consumo di prodotti ad alto contenuto di zucchero. Questo tributo, previsto in Italia dal 2020, ma oggetto di numerosi rinvii, è stato concepito con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza alimentare e contrastare obesità, diabete e altre patologie legate alla cattiva alimentazione.

La Sugar tax nello specifico è un’imposta di consumo applicata su alcune bevande zuccherate, siano esse prodotte in Italia che importate. Si tratta di una misura di carattere sanitario e ambientale, ispirata a modelli già adottati in altri Paesi come Francia, Regno Unito, Messico e Ungheria. L’obiettivo principale della tassa è quello di promuovere abitudini alimentari più sane, incoraggiando le aziende a riformulare i propri prodotti con un minor contenuto calorico.

Normativa di riferimento in Italia

Quest’imposta è stata introdotta in Italia con lart. 1, commi 661-676 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019). L’applicazione effettiva della tassa, inizialmente prevista per il 1° luglio 2020, è stata rinviata più volte, anche a causa dell’impatto economico della pandemia e delle pressioni del settore industriale.

La normativa è stata infatti successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e da ulteriori provvedimenti attuativi, con l’entrata in vigore prevista a partire dal 1° luglio 2025.

Termine ulteriormente rinviato dal Decreto Economia n. 95/2025, convertito dalla legge 118 dell’8 agosto 2025 e pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025.

L’articolo 8 di questo provvedimento proroga infatti l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate al 1° gennaio 2026. Trattasi dell’ottavo rinvio per questa imposta, su cui si dibatte a partire dal 2020. .

Chi deve pagare la Sugar tax

Il soggetto passivo dell’imposta è il produttore nazionale o l’importatore del prodotto, cioè chi:

  • fabbrica o confeziona le bevande zuccherate in Italia;
  • introduce le stesse nel territorio nazionale a fini commerciali.

Sono quindi le aziende produttrici e importatrici a dover corrispondere l’imposta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo MEF.

Il pagamento non è diretto da parte del consumatore, ma può comportare un aumento del prezzo finale delle bevande soggette all’imposta.

Quali prodotti rientrano nella Sugar tax

Sono soggette alla tassa tutte le bevande analcoliche che contengono zuccheri aggiunti o dolcificanti artificiali, compresi:

  • bibite gassate (cola, aranciate, toniche ecc.);
  • succhi di frutta con zuccheri aggiunti;
  • tè freddi industriali;
  • bevande energetiche o sportive con edulcoranti;
  • preparati liquidi o in polvere per bibite zuccherate.

Sono escluse:

  • le acque minerali naturali o frizzanti non dolcificate;
  • i succhi 100% frutta senza zuccheri aggiunti;
  • le bevande medicali o dietetiche destinate a usi specifici.

Quanto si paga: importi e soglie

La Sugar tax italiana prevede un’imposta parametrata alla quantità di prodotto:

  • 10 euro per ettolitro di prodotto finito;
  • 0,25 euro per kg di prodotto in polvere o concentrato, da diluire o ricostituire.

Tali importi potranno essere oggetto di revisione in fase attuativa o in base a future leggi di bilancio.

Critiche e impatti  

La Sugar tax è oggetto di critiche trasversali da parte delle associazioni di categoria, secondo cui:

  • penalizzerebbe in modo eccessivo il comparto delle bevande analcoliche, già provato da rincari e calo dei consumi;
  • comporterebbe un aumento dei prezzi per il consumatore finale;
  • non sarebbe sufficientemente efficace nel modificare le abitudini alimentari senza una parallela campagna di educazione nutrizionale.

Tuttavia, studi internazionali dimostrano che una tassazione mirata può incentivare la riformulazione dei prodotti e ridurre l’acquisto di bevande ad alto contenuto calorico, con effetti positivi sulla salute pubblica.

Destinazione del gettito

Secondo le ultime disposizioni, le entrate generate dalla Sugar tax dovrebbero essere destinate a finanziare progetti di educazione alimentare nelle scuole, contribuendo così alla prevenzione dei disturbi legati a una dieta squilibrata, soprattutto tra i più giovani.

 

Leggi anche: Sugar Tax legittimata dalla Consulta