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Bonus psicologo: cos’è e come funziona Scopri a chi si rivolge, come funziona e i requisiti per accedere al beneficio del bonus psicologo

Cos’è il Bonus psicologo

Il Bonus psicologo, introdotto dal decreto legge n. 228/2021 è un contributo economico introdotto per aiutare le persone che soffrono di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica a causa della pandemia e della crisi socio-economica. Il bonus copre fino a 50 euro a seduta di psicoterapia, per un importo massimo variabile in base al reddito ISEE.

A chi è rivolto

Il Bonus Psicologo è rivolto a tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che:

  • hanno un ISEE inferiore a 50.000 euro;
  • vogliono intraprendere un percorso psicoterapeutico.

Come fare domanda

Le domande per il bonus psicologo possono essere presentate esclusivamente online tramite il sito web dell’INPS.

Per fare domanda per il Bonus Psicologo è necessario avere:

  • un ISEE in corso di validità inferiore a 50.000 euro;
  • la residenza in Italia.

La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center INPS. Basta contattare il numero verde 803.164, gratuito da tutte le reti fisse o il numero 06 164.164 da rete mobile a pagamento con costo variabile al variare della tariffa del gestore.

Esito della richiesta

I beneficiari accedendo dalla home page del portale INPS, alla pagina dedicata alla prestazione, troveranno il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Bonus psicologo come funziona

Una volta presentata la domanda e ricevuta l’approvazione, l’INPS eroga un codice univoco al beneficiario. Il codice deve essere consegnato allo psicologo per usufruire delle sessioni di terapia. Il bonus copre fino a 50 euro a seduta, per un importo massimo che varia in base al reddito ISEE:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: massimo 1.500 euro;
  • ISEE tra 15.000 euro e 30.000 euro: massimo 1.000,00 euro;
  • ISEE tra 30.000 euro e 50.000 euro: massimo 500,00 euro.

Ci sono 270 giorni per utilizzarlo dallapprovazione: tempo limite per utilizzare il codice univoco e usufruire delle sessioni di terapia.

Bonus psicologo: chiarimenti INPS

Sulla misura, l’INPS è intervenuto con diversi provvedimenti per fornire i dettagli necessari:

  • Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024:fornisce le indicazioni operative necessarie per individuare i destinatari e come presentare le domande per ottenere il contributo;
  • Messaggio INPS n. 1152 del 18 marzo 2024indica la misura delle risorse stanziate per il 2023 e definisce la decorrenza dei termini per l’invio delle domande;
  • Messaggio INPS 2133 del 5 giugno 2024: rende noto, a chi ha presentato una attestazione ISEE con omissioni o difformità, di avere 30 giorni per procedere alla sua regolarizzazione:
  • presentando una nuova Dichiarazione Unica corretta e completa;
  • presentando documenti idonei a provare che i dati inviati sono corretti e completi;
  • rettificando la DSU con efficacia retroattiva, se presentata tramite CAF, qualora sia stato commesso un errore materiale. Il messaggio ricorda inoltre che il riconoscimento del bonus psicologo è subordinato al trasferimento dei fondi dalle Regioni all’INPS.

Risorse bonus psicologo

Con il messaggio 2584/2024 l’INPS ha comunicato la pubblicazione delle graduatorie per l’erogazione del bonus psicologo, distinte per Regioni e Province autonome di residenza.

Con il messaggio n. 811/2025, l’INPS ha comunicato lo stanziamento di ulteriori risorse a valere sui fondi 2023 per il bonus psicologo. In particolare, sono stati stanziati 5 milioni di euro destinati a Regioni e province autonome per finanziarie sessioni di psicoterapia. Le graduatorie verranno aggiornate a partire dal 15 aprile 2025.

Riparto delle risorse 2025

Con il decreto interministeriale del 10 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, sono state definite le modalità di ripartizione delle risorse del bonus psicologo per le annualità 2024 (8 milioni di euro) e 2025 (9,5 milioni di euro), così come indicato nell’allegato 1 del provvedimento.

Decorrenza domande 2025

Con il messaggio n. 2460 11 agosto 2025  l’INPS, previa intesa con il Ministero della Salute, ha stabilito che a partire dal 15 settembre 2025 fino al 14 novembre 2025 sarà possibile inoltrare la domanda per il bonus psicologo nelle modalità sopra indicate.

auto elettriche

Incentivi auto elettriche per privati e microimprese Incentivi auto elettriche: varato il decreto ministeriale che prevede finanziamenti a fondo perduto per privati e microimprese

Incentivi auto elettriche: piano finanziato con 597 milioni 

In arrivo nuovi incentivi auto elettriche. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con un comunicato ufficiale datato 8 agosto 23025 informa di aver varato un decreto. Il provvedimento introduce in particolare un nuovo piano di incentivi a fondo perduto. Il fondo, finanziato con 597 milioni di euro del PNRR, serve a finanziare l’acquisto di veicoli elettrici.

L’iniziativa mira a sostenere la transizione ecologica nel settore della mobilità, favorendo il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni. L’obiettivo è di ridurre l’inquinamento atmosferico nelle città.

Destinatari del bonus auto elettriche

Gli incentivi sono destinati a persone fisiche e microimprese residenti o con sede legale nelle aree urbane funzionali, ovvero città con oltre 50.000 abitanti e relative aree di pendolarismo.

L’obiettivo è duplice: da un lato, accelerare l’adozione di tecnologie sostenibili, dall’altro, rendere la transizione accessibile anche a chi ha redditi più bassi e alle piccole imprese. In questo modo si sostengono in modo concreto i contesti urbani più esposti all’inquinamento.

Per le persone fisiche, il contributo per l’acquisto di un’auto elettrica di categoria M1 è di 9.000 euro o 11.000 euro, a seconda del valore ISEE. Per accedere all’incentivo, è obbligatorio rottamare un veicolo termico con omologazione fino a Euro 5, garantendo così un impatto diretto sulla riduzione delle emissioni inquinanti.

Per quanto riguarda invece le microimprese, il decreto stabilisce un contributo fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici (N1 e N2), con un tetto massimo del 30% del costo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”.

Come funzionano gli incentivi  

Le richieste per il bonus, che verrà erogato come sconto diretto sul prezzo d’acquisto, dovranno essere presentate tramite una piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei. Le modalità operative e la data di apertura del portale saranno comunicate con un avviso sul sito del Ministero, www.mase.gov.it

Il termine ultimo per usufruire del contributo è fissato al 30 giugno 2026 o fino a esaurimento fondi. È necessario affrettarsi cogliere questa opportunità per una mobilità più pulita e sostenibile.

Leggi anche: Bonus biciclette: la guida

giurista risponde

Annullamento con rinvio erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso Deve disporsi l’annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. della sentenza del giudice di primo grado che abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, deve disporsi l’annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. della sentenza di primo grado che abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 2025, n. 3009).

I Giudici di Palazzo Spada evidenziano che deve disporsi l’annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. della sentenza del giudice di primo grado che abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. In tale contesto, rileva quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 20 novembre 2024, n. 16, secondo la quale le pronunce di inammissibilità che omettono l’esame del merito danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente. Tale orientamento è coerente con quanto già affermato dalle sent. 10 e 11/2018 dell’Adunanza Plenaria, le quali hanno sottolineato come anche un errore di rito manifestamente erroneo, che impedisca l’esame dei motivi di ricorso, integri i presupposti per l’annullamento con rinvio. In particolare, l’Adunanza ha chiarito che la ricostruzione del quadro normativo consente di rendere coerenti tra loro le disciplinate dall’art. 105 c.p.a., in quanto sia in caso di nullità della sentenza (per palese errore di giudizio sulle condizioni dell’azione) che in quelli di erronea declinatoria di giurisdizione o competenza, erronea estinzione o perenzione, viene in rilievo non qualsiasi errore di giudizio, ma quell’errore di giudizio che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.

Questa interpretazione consente di evitare disparità di trattamento tra i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma 2, c.p.a., che impongono l’annullamento con rinvio, e i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma1, c.p.a., non espressamente richiamati dall’art. 105 c.p.a. Non appare, infatti, ragionevole trattare in modo differente il ricorrente colpito da un’erronea dichiarazione di inammissibilità rispetto a quello destinatario di una corretta dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il principio di diritto che si è consolidato prevede, dunque, che il Consiglio di Stato rimetta la causa al giudice di primo grado qualora dichiari la nullità della sentenza, anche nei casi in cui quest’ultima abbia erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo in modo palese la legittimazione o l’interesse del ricorrente.

Nel caso di specie, il T.A.R ha erroneamente ritenuto insussistente l’interesse a ricorrere sulla base del solo rilievo del vincolo derivante dalla cauzione, omettendo tuttavia di considerare le argomentazioni della ricorrente in ordine al proprio interesse a conseguire il bene della vita oggetto delle domande azionate. Pertanto, la sentenza appellata deve essere annullata con rinvio al medesimo T.A.R. ex art. 105 c.p.a., in ragione dell’accertata erroneità della pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse.

 

(*Contributo in tema di “Annullamento con rinvio ed erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 86 / Giugno 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

testi unici materia fiscale

Testi unici in materia fiscale: in vigore In vigore dal 29.11.2024 i TU sanzioni tributarie, amministrative e penali; tributi erariali minori e giustizia tributaria; dal 12.03.2025 versamenti e riscossioni e dal 13.08.2025 imposta di registro

Testi unici in materia fiscale

Il Governo, il 29 ottobre 2024, ha approvato in via definitiva i decreti legislativi per la realizzazione di tre Testi Unici in materia fiscale. Si tratta di testi compilativi che non apportano novità normative. Solo nei casi in cui si è reso necessario si è provveduto alla modifica della formulazione letterale delle norme.

I tre testi unici, approvati dal Governo e che tengono conto dei pareri previsti dai rispettivi iter di approvazione, fanno parte del progetto di riforma fiscale complessiva che ha portato anche alla approvazione in secondo esame definitivo del testo del decreto riscossione.

I testi sono approdati in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2024 per entrare in vigore il 29 novembre.

TU sanzioni tributarie, amministrative e penali

Questo decreto legislativo che ha ricevuto il via libera definitivo dal Cdm ed è andato in GU il 28 novembre, unifica le sanzioni tributarie, amministrative e penali al fine di

  1. identificare e organizzare in modo preciso le norme vigenti per settori omogenei, aggiornando anche i testi unici di settore attualmente in vigore;
  2. coordinare le norme esistenti, anche quelle dell’Unione Europea, apportando le necessarie modifiche per migliorarne la coerenza giuridica e logica;
  3. abrogare spressamente le disposizioni incompatibili o superate.

Cosa comprende

Il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173) include i principi generali e le disposizioni sanzionatorie dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 relativi alle imposte dirette, all’IVA e  alla riscossione.

Esso comprende inoltre le leggi d’imposta per registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessioni governative, assicurazioni private, contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti e canone Rai, le disposizioni penali tributarie e i reati in materia di imposte sui redditi e IVA del decreto legislativo  n. 74/2000.

Le norme vigenti sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, tranne che nei casi necessari. Nello specifico sono state incluse le disposizioni sulla disciplina sanzionatoria dei singoli tributi erariali. Altre disposizioni riguardanti gli accertamenti e le sanzioni sono state integrate nei rispettivi testi unici. Questo testo considera anche le modifiche apportate dalla riforma del sistema sanzionatorio approvata il 24 maggio 2024.

Testo unico dei tributi erariali minori

Il Testo Unico che unifica i tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della legge n. 111/2023 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, sempre su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di identificare le norme vigenti, organizzarle per settore di competenza, e trasfonderle senza modificarne la formulazione, salvo necessità.

Il testo (Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174) si compone di 100 articoli, ed è così suddiviso:

  • Titolo I:imposte assicurazioni private e contratti vitalizi.
  • Titolo II:imposta sugli intrattenimenti.
  • Titolo III:imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati.
  • Titolo IV:imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
  • Titolo V:imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).
  • Titolo VI:abbonamento alle radioaudizioni (canone RAI).
  • Titolo VII:imposta sui servizi digitali.
  • Titolo VIII:tasse sulle concessioni governative.
  • Titolo IX:tributi e diritti speciali.
  • Titolo X:disposizioni finali e disposizioni da abrogare.

Testo unico della Giustizia Tributaria

Il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175 relativo al terzo Testo Unico, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguarda la giustizia tributaria. Questo testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023.

Il testo, pubblicato in Gazzetta n. 279 del 28 novembre si compone di due parti principali:

  • Parte I:riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria. Ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545/1992, definendo che la funzione giurisdizionale tributaria è esercitata da magistrati tributari assunti tramite concorso pubblico e giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale.
  • Parte II:è suddivisa in tre titoli e ripropone i Titoli I e II del decreto legislativo n. 546/1992, con il Titolo III che contiene le disposizioni finali e quelle abrogate, ora incluse nel nuovo testo unico.

Testi Unici 2025

Nel corso del 2025 sono stati approvati  in via definitiva altri 2 testi unici:

– Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;

– Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Testo unico versamenti e riscossione

Il Testo Unico sulla riscossione, di cui al Decreto legislativo  24 marzo 2025 n. 33 in pubblicato sulla GU il  26 marzo 2025 e in vigore dal giorno successivo, è composto da 243 articoli ed è suddiviso in sette titoli. Il provvedimento riforma in modo organico la disciplina della riscossione coattiva e spontanea in Italia.

Il Titolo I riguarda la riscossione spontanea tramite versamenti unitari e delega di pagamento, con possibilità di compensazione.

Il Titolo II disciplina la riscossione delle imposte sul reddito, includendo ritenute e acconti.

Il Titolo III affronta i rimborsi e gli interessi sulle eccedenze;

I Titoli IV e VI si concentrano sulla riscossione coattiva, definendo il ruolo come titolo esecutivo e le procedure per il recupero forzoso dei crediti.

Il Titolo V estende l’uso del ruolo a diverse entrate statali, anche non tributarie.

Il Titolo VII recepisce la direttiva UE sulla mutua assistenza per il recupero dei crediti e definisce gli obblighi dell’agente di riscossione.

Tra le principali novità, il decreto introduce il discarico automatico per i ruoli non riscossi entro il quinto anno, abrogando la vecchia procedura quinquennale.

Ridotti a metà tasse e diritti per gli atti giudiziari nella riscossione coattiva.

Estesi i piani di dilazione, che possono arrivare fino a 120 rate in base alla situazione economica del contribuente. Il piano può anche prevedere rate crescenti. Durante la richiesta di dilazione, sono sospese le procedure esecutive, fermi amministrativi e ipoteche, e i termini di prescrizione.

Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti

Il Testo Unico del Registro, contenuto nel Decreto legislativo 1 agosto 2025 n. 123 pubblicato in GU il 12 agosto 2025 e in vigore dal giorno successivo mira a semplificare e chiarire la normativa riguardante l’imposta di registro e altri tributi indiretti, come le imposte ipotecarie e catastali, quelle sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e l’IVAFE.

Articolato in 205 articoli e sei sezioni, il Testo Unico organizza le disposizioni per aree tematiche. Le prime sezioni trattano rispettivamente l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, e le imposte sulle successioni e donazioni. Seguono le sezioni dedicate all’imposta di bollo e alle agevolazioni fiscali. La riforma armonizza le regole esistenti, elimina le norme superate e recepisce il diritto europeo, pur escludendo la disciplina di accertamento e sanzioni.

Il testo è completato da quattro allegati tecnici che specificano le tariffe, gli atti soggetti ai tributi, le esenzioni e i coefficienti applicabili. L’obiettivo è offrire un quadro normativo più omogeneo e accessibile.

Decorrenza applicazione disposizioni TU

Le disposizioni di tutti i testi unici saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2026.

Quanti TU mancano?

L’Agenzia delle Entrate ha elaborato nove proposte di testi unici, per cui all’appello ne mancherebbero ancora quattro. Non resta che attendere.

controlli automatici

Controlli automatici su nome e IBAN dal 9 ottobre 2025 Controlli automatici: dal 9 ottobre 2025 doppio controllo su nome e IBAN dei correntisti per scongiurare il rischio di errori e frodi

Controlli automatici su nome e IBAN dei correntisti

Dal 9 ottobre 2025 le banche introdurranno un nuovo sistema di controlli automatici su nome e IBAN di ogni correntista per tutti i bonifici, sia istantanei che tradizionali. Un doppio controllo che fungerà da filtro iniziale e che si rende necessario dopo che la crisi pandemica ha spostato la preferenza sui metodi di pagamento digitali, con conseguente aumento delle truffe online.

Nello specifico, questo sistema verificherà in tempo reale che il nome del destinatario corrisponda all’IBAN inserito, riducendo così il rischio di errori e di possibili frodi. L’obiettivo di questi controlli è di favorire la diffusione dei pagamenti digitali istantanei in Europa, rendendoli più sicuri.

La novità si inserisce in fatti nell’ambito della Riforma Europea che riguarda i metodi di pagamento digitali.

Controlli automatici: come funziona

Il sistema, illustrato dall’ABI in una guida, avviserà l’utente con una notifica prima della conferma del bonifico. Sono previste quattro possibili risposte: corrispondenza esatta, corrispondenza parziale, nessuna corrispondenza o verifica non disponibile. La decisione finale e tutta a suo rischio, spetterà sempre al cliente, in quanto il trasferimento non verrà bloccato in automatico dal sistema.

Costo del servizio di controllo

Questa nuova verifica tuttavia non comporterà costi aggiuntivi per i clienti. Le banche infatti non potranno applicare commissioni specifiche, ma potrebbero distribuire i costi su altri servizi. Le verifiche sono particolarmente importanti per i bonifici istantanei, dato che, a differenza di quelli ordinari, non sono revocabili una volta inviati. La loro velocità li rende infatti più vulnerabili a errori e tentativi di truffa. Basti pensare che il trasferimento di denaro nell’area SEPA avviene in meno di 10 secondi.

Verifiche giornaliere per scongiurare reati

Oltre al controllo IBAN/nome, le banche dovranno anche eseguire verifiche giornaliere su tutte le operazioni per prevenire trasferimenti illeciti e riciclaggio di denaro. Le informazioni raccolte per queste verifiche saranno trattate in ogni caso in conformità con il GDPR.

Leggi anche: Bonifico istantaneo: le nuove regole

fondo patrimoniale

Fondo patrimoniale: la guida completa Fondo patrimoniale: cos’è, come e chi lo costituisce, proprietà, amministrazione, vincoli, opponibili ai creditori e scioglimento

Fondo patrimoniale: cos’è

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico che permette ai coniugi o a un terzo di destinare specifici beni per soddisfare i bisogni della famiglia.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento del fondo patrimoniale è contenuta nel Codice civile, che ne disciplina le vicende fondamentali.

  • Art. 167 – Costituzione del fondo patrimoniale
  • Art. 168 – Impiego e amministrazione del fondo
  • Art. 169 – Alienazione dei beni del fondo
  • Art. 170 – Esecuzione sui beni e sui frutti
  • Art. 171 – Cessazione del fondo

Costituzione del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito:

  • da uno o entrambi i coniugi tramite un atto pubblico, ovvero un documento redatto da un notaio;
  • da un terzo sia con un atto tra vivi (cioè una donazione, che richiede l’accettazione dei coniugi) che per testamento. In questo caso, il fondo diventa effettivo solo con l’accettazione dei coniugi, che può avvenire in un momento successivo.

La costituzione del fondo può avvenire sia prima che durante il matrimonio e ha lo scopo principale di proteggere i beni destinati ai bisogni della famiglia da eventuali creditori personali dei coniugi.

Cosa può comprendere

I beni che possono essere inclusi nel fondo patrimoniale sono:

  • i beni immobili come case, terreni o appartamenti;
  • i beni mobili registrati, ossia veicoli, come automobili, moto o imbarcazioni, che sono iscritti in registri pubblici;
  • i titoli di credito come azioni od obbligazioni, che devono essere resi nominativi e vincolati specificamente al fondo, per garantire che non possano essere usati per scopi diversi da quelli familiari.

Proprietà e amministrazione

Salvo diversa indicazione nell’atto di costituzione, la proprietà dei beni del fondo patrimoniale è di entrambi i coniugi. Questo significa che marito e moglie ne sono comproprietari, a meno che l’atto costitutivo non preveda diversamente (per esempio, specificando che la proprietà resta al solo coniuge che ha conferito il bene).

Per quanto riguarda l’amministrazione, si applicano le stesse regole previste per la comunione legale dei beni. Questo vuol dire che la gestione ordinaria spetta a entrambi i coniugi congiuntamente, e per gli atti di straordinaria amministrazione o per la vendita dei beni è richiesto il consenso di entrambi.

Destinazione dei frutti del fondo patrimoniale

Tutto ciò che i beni del fondo producono, come ad esempio, gli affitti di un appartamento o gli interessi di un titolo, deve essere usato esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia. Questo rafforza lo scopo del fondo, che è proprio quello di sostenere la vita familiare.

Vincoli del fondo patrimoniale

I beni che fanno parte del fondo patrimoniale sono vincolati. Questo significa che non possono essere venduti, ipotecati o dati in garanzia senza il consenso di entrambi i coniugi.

Se nella famiglia sono presenti figli minori, la situazione si complica: oltre al consenso dei genitori, è necessaria l’autorizzazione del giudice. Il tribunale concede il permesso solo in casi di “necessità o utilità evidente” per la famiglia. Questo significa che il bene può essere venduto, ipotecato o vincolato solo se l’operazione è chiaramente utile per i figli, per esempio per sostenere le loro spese mediche o l’istruzione.

Fondo patrimoniale e creditori

I creditori non possono pignorare i beni o i frutti del fondo patrimoniale se sanno che i debiti sono stati contratti per scopi che non hanno nulla a che vedere con i bisogni della famiglia.

Questo significa che il fondo protegge i beni da tutti i debiti che uno dei coniugi ha contratto per motivi personali (ad esempio, per un’attività lavorativa o per un hobby), a meno che il creditore non riesca a dimostrare di non essere a conoscenza della natura extra-familiare del debito.

Con l’ordinanza n. 12247/2025 la Cassazione ha chiarito che i creditori non possono contestare la creazione di un fondo patrimoniale accusando i coniugi di simulazione, poiché questo atto è considerato lecito e protetto dalla legge. Lo scopo del fondo patrimoniale è quello di destinare alcuni beni ai bisogni della famiglia, sottraendoli così alla disponibilità generale dei creditori. Per tutelare i loro diritti questi soggetti hanno la possibilità di utilizzare l’azione revocatoria ordinaria per impugnare la costituzione del fondo, ma non devono essere trascorsi 5 anni dalla sua creazione.

Opponibilità del fondo patrimoniale

Come precisato da diverse Cassazioni, menzionate dalla recente n. 17638/2025: “il fondo patrimoniale non annotato sull’atto di matrimonio non è opponibile ai terzi (Cass. 10/07/2008, n. 18870; Cass. 08/10/2008, n. 24798), è privo di effetti nei loro confronti, con la conseguenza, che per i creditori i beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono in realtà mai stati conferiti, e dunque sono rimasti nel patrimonio dei debitore, che il creditore può, nelle forme ordinarie, aggredire (…) la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell’atto di matrimonio, l’atto costitutivo non sia opponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa potrebbe divenire, in ogni momento, opponibile ai creditori tramite una successiva annotazione»; ciò in quanto «la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dalla annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.”

Scioglimento del fondo

Il fondo patrimoniale si estingue quando il matrimonio finisce. Questo si può verificare in seguito all’annullamento o al divorzio.

Tuttavia, se ci sono figli minori, il fondo non si scioglie subito. Continua a esistere fino a quando anche l’ultimo figlio non raggiunge la maggiore età. In questo periodo, il giudice può intervenire per stabilire come i beni devono essere amministrati.

Inoltre, il giudice può decidere di assegnare ai figli una parte dei beni del fondo, in modo che possano goderne o addirittura diventarne proprietari, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia e di altre circostanze rilevanti.

Se non ci sono figli, la gestione e lo scioglimento del fondo seguono le stesse regole previste per la comunione legale dei beni.

Leggi anche: Fondo patrimoniale: vale per la famiglia nucleare

decreto giustizia estate

Decreto giustizia estate 2025: in vigore dal 9 agosto Decreto Giustizia estate 2025: novità per magistrati, tribunali, professioni pedagogiche e indennizzo legge Pinto

Decreto giustizia estate 2025: in GU

Il Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 117, approvato il 4 agosto 2025 dal Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025 ed è in vigore dal giorno successivo.

Il testo si compone di 11 articoli (di cui il 10 dedicato alle disposizioni finanziarie e l’articolo 11 all’entrata in vigore) che mirano a rendere sempre più efficiente il sistema giudiziario nel rispetto dell’ampio spettro di riforme previste dal PNRR.

Novità per tribunali e magistrati

L’articolo 1 stabilisce misure straordinarie fino al 30 giugno 2026 per affrontare l’arretrato giudiziario in linea con gli obiettivi del PNRR.

In base all’articolo 2 le Corti d’Appello che non raggiungeranno gli obiettivi del PNRR entro il 30 giugno 2025 saranno considerate sedi disagiate.

L’articolo 3 invece prevede che, per accelerare la giustizia civile, il CSM possa disporre applicazioni straordinarie a distanza per un massimo di 500 magistrati, anche fuori ruolo, presso uffici di primo grado specificamente individuati.

I capi degli uffici individuati negli articoli 2 e 3 possono elaborare piani straordinari per raggiungere gli obiettivi del PNRR. L’efficacia di queste misure termina il 30 giugno 2026.

L’articolo 5 prevede per i magistrati che hanno superato il concorso del 2023 un tirocinio di 18 mesi.

Decreto giustizia estate 2025: termini differiti  

L’articolo 6 differisce diversi termini normativi, tra i quali si segnalano:

  • prorogato di un anno il termine per l’attuazione della riforma del processo civile;
  • posticipata al 31 ottobre 2026 la scadenza per la riforma della magistratura onoraria;
  • esteso il termine al 31 marzo 2026 per la presentazione delle domande di iscrizione per alcune categorie professionali pedagogiche.

30 giorni per contestare le conclusioni della CTU in sede civile

L’articolo 7 apportate modifiche all’articolo 445-bis del codice di procedura civile. La principale novità è che il conferimento dell’incarico al consulente sospende il procedimento. Le parti hanno 30 giorni dalla comunicazione del deposito della CTU per contestarne le conclusioni.

Decreto giustizia estate: più personale per la magistratura di sorveglianza

In base alle previsioni dell’articolo 8 l’organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 58 unità per rafforzare gli uffici di sorveglianza. Il Ministero della Giustizia può bandire un concorso nel 2025 per assumere questi nuovi magistrati a partire dal 1° luglio 2026.

Modifiche indennizzi Legge Pinto

L’articolo 9 modifica la legge sull’equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi (Legge Pinto). La domanda potrà essere presentata anche se il processo è ancora in corso, una volta superato il termine ragionevole. Nuovi termini per la dichiarazione di decadenza del creditore e per il rinnovo di tale dichiarazione da parte della pubblica amministrazione.

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proroga riforma fiscale

Proroga Riforma fiscale: in vigore dal 24 agosto Proroga riforma fiscale: in vigore dal 24 agosto 2025 la legge che proroga i termini della delega al Governo

Proroga riforma fiscale: in GU

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, è in vigore dal 24 agosto la legge di proroga della riforma fiscale approvata in via definitiva dal Senato nella giornata di martedì 5 agosto 2025. La legge n. 120/2025 va a modificare la legge di delega fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, che, si ricorda, si compone di 23 articoli suddivisi in 5 titoli.

Il provvedimento è composto da un unico articolo che proroga di dodici mesi i termini della delega, estendendo a 36 mesi il periodo per l’attuazione della riforma.

Ne consegue che il Governo avrà tempo fino al 29 agosto 2026 per l’adozione dei decreti legislativi, e fino al 29 agosto 2028 per quelli correttivi e integrativi.

Le modifiche introdotte

Il testo approvato introduce diverse novità significative.

La delega viene ampliata per includere la possibilità di pagamento parziale o rateizzato non solo per i tributi erariali, ma anche per quelli regionali e locali. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le situazioni previste dal Codice della crisi d’impresa, includendo l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La riforma introduce una revisione organica del settore dei giochi, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei soggetti vulnerabili. La precedente previsione di una riduzione automatica dei limiti di giocata e vincita viene sostituita con un approccio più flessibile. Viene inoltre introdotto un sistema sanzionatorio più ampio e uniforme, che supera la distinzione tra gioco online e offline.

Oltre alla delega, viene prorogato di un anno anche il termine per il riordino dei testi unici fiscali, ora fissato al 31 dicembre 2026. Viene inoltre uniformato lo status dei magistrati tributari a quello della magistratura ordinaria. Da segnalare le norme che riguardano lo status giuridico, i trasferimenti, le sanzioni disciplinari per condotte non conformi e le incompatibilità dei magistrati.

 

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Bonifico istantaneo: le nuove regole Il Regolamento UE 2024/886, in vigore dal 9 gennaio 2025, ha modificato la normativa sui bonifici istantanei per favorirne l’utilizzo e velocizzare le transazioni

Bonifico istantaneo: in vigore il regolamento UE

Bonifico istantaneo: da aprile 2024, l’Unione Europea ha introdotto nuove normative sui pagamenti bancari attraverso il Regolamento UE 2024/886. La normativa mira a promuovere l’uso dei bonifici istantanei e ad eliminare le barriere che ne hanno ostacolato la diffusione, anche al fine di favorire la concorrenza e adeguare il mercato dei pagamenti alle innovazioni tecnologiche.

Il bonifico istantaneo, come si evince facilmente, è la possibilità di trasferire denaro da un conto corrente all’altro in meno di dieci secondi, con disponibilità immediata da parte del beneficiario.

Il regolamento è in vigore dal 9 gennaio 2025 ed obbliga le banche italiane a trattare i bonifici istantanei come quelli ordinari, per cui non si dovranno pagare costi e tariffe aggiuntive. Oltre ai costi la nuova normativa introduce anche misure di sicurezza più rigide per evitare errori o truffe nei bonifici e proteggere le transazioni.

Scopriamo quindi quali sono le principali novità sui bonifici istantanei e cosa cambia per i consumatori e le aziende.

Costi ridotti o azzerati per i bonifici istantanei

Una delle principali novità del regolamento, come anticipato, è l’obbligo per gli istituti finanziari di equiparare i costi dei bonifici istantanei a quelli dei bonifici tradizionali. Prima dell’introduzione di questa norma, molte banche applicavano commissioni elevate per i bonifici istantanei, scoraggiandone l’uso.

Con la nuova regolamentazione, i clienti potranno beneficiare della velocità dei bonifici istantanei senza costi aggiuntivi.

Accessibilità e disponibilità 24/7

Il regolamento stabilisce che tutti i fornitori di servizi di pagamento nell’area SEPA (Single Euro Payments Area) debbano rendere disponibili i bonifici istantanei 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo significa che i clienti potranno effettuare pagamenti immediati in qualsiasi momento, migliorando notevolmente la gestione delle proprie finanze e il flusso di cassa per le aziende.

Bonifici istantanei: opzione di default

Gli istituti di pagamento devono offrire i bonifici istantanei come opzione standard, mettendoli sullo stesso piano dei bonifici tradizionali.

Questo cambiamento renderà i bonifici istantanei una scelta naturale per i consumatori, promuovendone ulteriormente l’adozione.

Immediata disponibilità di fondi

Un bonifico istantaneo permette di trasferire fondi in pochi secondi, a differenza dei bonifici tradizionali che possono richiedere fino a tre giorni lavorativi. Questo aspetto è particolarmente utile in situazioni di emergenza o per chi necessita di rapidità nelle transazioni finanziarie.

Limiti e sicurezza

Il regolamento prevede un limite massimo di 100.000 euro per i bonifici istantanei, sebbene ogni banca possa impostare limiti inferiori per singola operazione o per il totale giornaliero. Le banche sono inoltre tenute a garantire alti standard di sicurezza, inclusa la verifica dell’identità del beneficiario e controlli antiriciclaggio, per prevenire frodi e altri rischi.

Transizione e implementazione

L’attuazione completa del regolamento richiederà fino a 18 mesi. Durante questo periodo, gli istituti finanziari dovranno adeguare i loro sistemi e processi per conformarsi alle nuove regole, assicurando che i bonifici istantanei diventino una parte integrante dei servizi bancari offerti ai clienti.

Vantaggi per consumatori e aziende

La maggiore accessibilità e i costi ridotti dei bonifici istantanei offriranno numerosi vantaggi:

  • i consumatori potranno effettuare pagamenti rapidi e sicuri in qualsiasi momento, migliorando la gestione delle finanze personali.
  • le aziende beneficeranno di un miglior flusso di cassa, una riduzione dei tempi di attesa per i pagamenti e un miglioramento generale dell’efficienza operativa.

Scelta del miglior conto corrente

Con l’introduzione del Regolamento UE, diventa ancora più importante scegliere il conto corrente giusto. Utilizzare strumenti di comparazione online permette di valutare i costi fissi, le commissioni per bonifici e prelievi e altri servizi bancari per trovare la soluzione più conveniente e adatta alle proprie esigenze.

Meccanismo di verifica “VOP”

A partire dal 9 ottobre 2025, tutte le banche oltre ad offrire il servizio di bonifico istantaneo a tutti i clienti, dovranno introdurre misure di sicurezza più rigorose per evitare errori e frodi.
infatti, da quella data viene introdotto quale servizio obbligatorio un meccanismo di verifica del beneficiario, il VOP (Verification of Payee) che garantisce che IBAN e nome del beneficiario corrispondano ai dati forniti dal pagatore, evitando così i rischi di invii di fondi a destinatari o conti errati.

Come funzionerà nella pratica

Questo servizio, nello specifico, permetterà di verificare che i dati di un bonifico (IBAN e nome del beneficiario) siano corretti, prima che il bonifico venga inviato.

Il sistema invierà una richiesta alla banca del destinatario per confrontare i dati inseriti dal cliente con quelli reali. A seconda del risultato, il cliente riceverà un avviso che potrà essere di corrispondenza totale, parziale o assente. In caso di discrepanze, il sistema non bloccherà automaticamente il bonifico, ma avviserà il cliente del rischio, lasciandogli la decisione finale se procedere o meno.

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tasse locali a rate

Tasse locali a rate per le imprese  Tasse locali a rate: l'agevolazione della riforma fiscale riservata alle imprese che accedono a una delle procedure del Codice della crisi

Tasse locali a rate per le imprese

Le tasse locali, la TARI e l’IMU si potranno pagare a rate. Lo prevede la legge delega per la riforma Fiscale datata 8 agosto 2025 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025.

La legge, in vigore dal 24 agosto 2025 e che modifica la legge n. 111/2023 prevede “la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”

Tasse locali a rate e sconti per chi accede al Codice della crisi

In sostanza se un’azienda si trova in una crisi d’impresa, può ora proporre un piano di rientro del debito o una sua riduzione. Questo beneficio sarà infatti riservato esclusivamente alle imprese che attivano una delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il quadro normativo che ha sostituito la legge fallimentare. La nuova normativa permette di integrare i tributi locali nei piani di risanamento aziendale, come la composizione negoziata della crisi o il concordato, previsti dagli articoli del CCII.

L’introduzione di questa misura non è solo una modifica tecnica. Essa rappresenta un cambiamento culturale significativo: riconosce che recuperare una parte del debito è meglio di non recuperare nulla e che sostenere un’impresa in crisi può aiutare a salvare posti di lavoro. Uniformando le regole tra tributi statali e locali, la riforma elimina una disparità che aveva causato diversi problemi interpretativi.

Termine ultimo per i decreti attuativi

Per rendere la riforma pienamente operativa, il Governo deve però emanare i decreti attuativi che definiranno criteri, limiti e modalità precise per l’accesso a questi benefici. Il termine ultimo per l’emanazione di tali decreti è il 29 agosto 2025. Fino a quel momento, continuerà a essere applicata la normativa vigente.

 

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