conduttore condannato

Conduttore condannato: negare le visite all’immobile costa il risarcimento l Tribunale di Roma ha condannato un conduttore al pagamento di sei mensilità di canone per aver impedito al locatore le visite all’immobile dopo il recesso dal contratto

Conduttore condannato: il caso portato in Tribunale

Conduttore condannato al risarcimento per aver negato le visite all’immobile. La controversia nasce dal recesso esercitato da un conduttore, il quale aveva comunicato l’intenzione di lasciare l’immobile il 30 settembre 2021, ma lo aveva riconsegnato solo il 21 ottobre 2021.
Durante questo periodo, nonostante l’espresso obbligo contrattuale, il conduttore aveva negato le visite all’immobile richieste dal locatore per reperire nuovi inquilini.

La domanda del locatore

Il proprietario chiedeva il risarcimento pari a sei mensilità di canone (1.600 euro ciascuna) per l’impossibilità di locare tempestivamente l’appartamento, oltre al rimborso di ulteriori danni agli interni dell’immobile.

La decisione del Tribunale di Roma

Il giudice, dott.ssa Chiara Salvatori della VI sezione civile, ha ritenuto fondata la domanda del locatore.
In particolare, è stato accertato che:

  • il contratto di locazione, regolarmente sottoscritto dalle parti, prevedeva all’art. 13 l’obbligo del conduttore di consentire due visite settimanali;

  • il documento prodotto dal conduttore, privo di firme e con clausole diverse, non poteva essere considerato;

  • il rifiuto del conduttore non poteva essere giustificato né dall’emergenza sanitaria, né dall’invio di video parziali dell’immobile, che non sostituivano le visite in presenza.

La condanna del conduttore

Il Tribunale ha quindi stabilito che:

  • al conduttore non spettava la restituzione del deposito cauzionale, già rimborsato in via monitoria;

  • l’inadempimento contrattuale giustificava la condanna al risarcimento pari a sei mensilità di canone;

  • il conduttore doveva inoltre farsi carico delle spese di lite.

Il principio ribadito dal giudice

La sentenza sottolinea che il conduttore non può sottrarsi all’obbligo di consentire le visite, trattandosi di una clausola contrattuale vincolante volta a tutelare l’interesse del locatore a non subire vuoti locativi.
Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un inadempimento contrattuale che legittima il risarcimento dei danni.

Compravendita

La compravendita La compravendita: definizione, tipologie, caratteristiche, effetti, forma, obblighi del venditore e del compratore e pagamento

Cos’è la compravendita

La compravendita è un contratto disciplinato dal codice civile italiano, precisamente dagli articoli 1470-1547. La finalità di questo contratto consiste nel trasferire la proprietà di un bene o di un altro diritto da un venditore a un compratore, in cambio di un prezzo. Questo contratto ha origini molto antiche, che risalgono all’epoca romana, e oggi rappresenta uno degli istituti giuridici più importanti e frequenti.

Tipologie di compravendita

Il contratto di compravendita può variare notevolmente a seconda dell’oggetto e delle condizioni concordate.

  • Compravendita immobiliare: ha per oggetto i beni immobili come terreni, case o appartamenti. La legge richiede che questo tipo di contratto sia redatto per iscritto, spesso come atto pubblico o scrittura privata autenticata, e che venga registrato nei registri immobiliari per essere opponibile a terzi.
  • Compravendita mobiliare: si riferisce alla vendita di beni mobili, tra cui veicoli, elettrodomestici, mobili o qualsiasi altro bene non immobile. Generalmente, questa forma di compravendita non richiede formalità specifiche e si perfeziona con il semplice accordo tra le parti. Per i beni mobili registrati (come le automobili), è comunque necessaria la forma scritta ai fini della trascrizione nei pubblici registri.
  • Compravendita con riserva di proprietà: questa tipologia è comune nelle vendite a rate. Il compratore entra subito in possesso del bene. La proprietà effettiva del bene però rimane al venditore fino a quando il compratore non paghi l’intero prezzo, in caso di contrario, il venditore può riprendersi il bene.
  • Compravendita con patto di riscatto: il venditore può riacquistare il bene venduto entro un determinato termine stabilito, restituendo al compratore il prezzo pagato e rimborsando gli le spese sostenute. Questa clausola è tipicamente utilizzata quando il venditore ha l’interesse a poter rientrare in possesso del bene in futuro.

Contratto di compravendita: caratteristiche

La compravendita è a titolo oneroso, entrambe le parti infatti traggono un vantaggio economico: il venditore riceve il prezzo, e il compratore ottiene la proprietà del bene.

Il contratto è consensuale, il che significa che si perfeziona con il semplice accordo tra le parti, senza che sia necessaria la consegna fisica della cosa. Il trasferimento della proprietà, quindi, avviene per effetto del solo consenso (principio consensualistico).

Un’altra caratteristica fondamentale è il vincolo sinallagmatico, dove le prestazioni delle parti (il trasferimento del bene e il pagamento del prezzo) sono strettamente legate l’una all’altra. Questo legame rende applicabili istituti come la risoluzione del contratto, nel caso in cui una delle parti non adempia alla propria obbligazione.

La compravendita: effetti

Di norma, la compravendita ha effetti reali: la proprietà del bene passa dal venditore al compratore nel momento stesso in cui il contratto viene concluso. Tuttavia, esistono casi in cui l’effetto traslativo della proprietà è differito a un momento successivo, dando vita alle vendite a effetti obbligatori. In queste situazioni, infatti, il contratto genera inizialmente solo un’obbligazione per il venditore di fare acquistare la proprietà al compratore. Vediamo qualche esempio di vendite a effetti obbligatori.

  • Vendita di cose generiche: la proprietà si trasferisce quando il bene, determinato solo nel genere (ad esempio, 100 quintali di grano), in seguito viene specificato o individuato.
  • Vendita di cosa futura: l’effetto traslativo si ha quando la cosa viene a esistere (ad esempio, un immobile ancora da costruire o i frutti di un terreno non ancora raccolti).
  • Vendita di cosa altrui: il venditore si assume l’impegno di procurarsi la proprietà del bene da un terzo per trasferirla poi al compratore.

Forma del contratto di compravendita

Per quanto riguarda la forma, la compravendita è generalmente libera e può avvenire anche oralmente. Tuttavia, in alcuni casi, come la vendita di beni immobili, è necessaria la forma scritta a pena di nullità. Questi atti devono essere redatti come atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari.

Obblighi del venditore e del compratore

Il contratto di compravendita impone precisi obblighi a entrambe le parti.

Obblighi del compratore: il dovere principale del compratore è quello di pagare il prezzo stabilito e di sostenere le spese del contratto, a meno che non sia stato diversamente pattuito.

Obblighi del venditore: il venditore invece ha tre obblighi principali:

    • consegnare la cosa: ossia trasferire fisicamente il bene al compratore:
    • garantire dall’evizione ossia proteggere l’acquirente nel caso in cui un terzo rivendichi la proprietà o un altro diritto reale sul bene venduto. Se il compratore perde il bene a causa di una rivendicazione di terzi, il venditore deve risarcire il danno.
    • Garantire per i vizi: assicurare il compratore che il bene è privo di difetti tali da renderlo inidoneo all’uso o da diminuirne significativamente il valore. Per i beni di consumo, la normativa più recente introduce anche la garanzia di conformità, che assicura che il bene risponda alle caratteristiche stabilite nel contratto.

Modalità di pagamento  

Il pagamento può avvenire con diverse modalità (bonifico, assegno, contanti) e in tempi diversi, che possono essere anticipati, immediati o posticipati, a seconda degli accordi. Il contratto può anche includere clausole particolari che danno luogo a tipi speciali di vendita, come quelli trattati sopra.

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cubo di rubik

Cubo di Rubik è opera dell’ingegno La Cassazione ribadisce che il cubo di Rubik resta protetto dal diritto d’autore come opera dell’ingegno, anche dopo l’annullamento del marchio 3D da parte della Corte Ue

Cubo di Rubik: la vicenda giudiziaria

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27641/2025, ha confermato la condanna di una donna per violazione della legge sul diritto d’autore (art. 171, comma 1, lett. a), legge n. 633/1941).
L’imputata era stata riconosciuta responsabile della riproduzione e della commercializzazione di 21 cubi di Rubik e oltre 63.000 stickers raffiguranti personaggi Disney.

La difesa aveva sostenuto che, a seguito della decisione della Corte di giustizia europea che aveva escluso la registrazione del marchio tridimensionale del cubo, non vi fosse più alcuna tutela.

La posizione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto l’argomento difensivo, chiarendo che l’impossibilità di registrare il marchio non incide sulla protezione accordata dal diritto d’autore.
Il cubo di Rubik è qualificabile come opera dell’ingegno ai sensi della legge n. 633/1941, la quale tutela la creatività e lo sfruttamento economico delle opere, indipendentemente da formalità legate a marchi o brevetti.

Il Collegio ha richiamato precedenti giurisprudenziali in materia, come:

  • Cass. n. 45735/2016 (magliette con personaggi animati);

  • Cass. n. 17218/2011 (portacellulari con immagini di cartoni animati).

Il rapporto con le decisioni europee

La Cassazione ha giudicato “inconferente” il richiamo della difesa all’annullamento del marchio da parte della Corte Ue.
In linea con questo orientamento, anche il Tribunale Ue (sentenza 9 luglio 2025, C-1170/23, Spin Master v. EUIPO) e il Tribunale di Venezia (ordinanza 30 aprile 2025) hanno riconosciuto che il cubo può essere tutelato come opera di design industriale.

La valutazione sugli stickers Disney

Oltre al cubo di Rubik, la sentenza affronta la questione della riproduzione di stickers raffiguranti personaggi Disney. La Corte ha ritenuto provata la violazione sulla base della testimonianza degli operanti, evidenziando come la riproduzione fosse fedele e idonea a integrare il reato.

Esclusa la tenuità del fatto

La Cassazione ha infine respinto la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Il numero considerevole dei prodotti sequestrati è stato ritenuto sufficiente per escludere tale possibilità.

La sentenza n. 27641/2025 ribadisce un principio fondamentale: la tutela penale del diritto d’autore non dipende dalla registrazione di un marchio o da un brevetto, ma dalla qualificazione dell’opera come frutto della creatività intellettuale.
Il cubo di Rubik, pur privo di marchio tridimensionale registrabile, resta dunque protetto come opera dell’ingegno.

Allegati

Codice dei contratti pubblici

Il codice dei contratti pubblici Codice dei contratti pubblici o degli appalti pubblici: risultato, fiducia, accesso al mercato, sostenibilità e digitalizzazione

Codice dei contratti pubblici aggiornato al 2025

Il panorama normativo degli appalti pubblici in Italia ha subito una significativa evoluzione con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, destinato a modernizzare e semplificare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.  Di recente sono state apportate diverse modifiche al testo da parte del “correttivo” al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024), del Decreto PA n. 25/2025, dalla Legge n. 42/2025 e dalla Legge n. 40/2025, che riguarda la ricostruzione post-calamità.

Principi fondamentali e obiettivi del codice degli appalti

Il Codice dei contratti pubblici, o Codice degli appalti, si basa su una serie di principi cardine volti a garantire la concorrenza, la trasparenza, l’efficienza e l’economicità nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Tra questi spiccano:

  • il risultato: l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici devono perseguire il risultato concreto, misurabile e rispondente al fabbisogno della collettività;
  • la fiducia: l’azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici è improntata alla reciproca fiducia tra stazioni appaltanti e operatori economici;
  • l‘accesso al mercato: si promuove la massima partecipazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
  • la sostenibilità: negli affidamenti si tiene conto di criteri ambientali, sociali ed economici, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
  • la digitalizzazione: l’utilizzo di strumenti elettronici è incentivato in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024, dal dl n. 25/2025 e dalla l. n. 42/2025

Le recenti modifiche legislative hanno introdotto importanti integrazioni e chiarimenti al Codice degli Appalti.

D.Lgs. 209/2024 (Correttivo al Codice Appalti): questo decreto, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha apportato modifiche significative al Codice, intervenendo su diversi aspetti:

  • equo compenso: maggiore tutela dell’equo compenso nelle gare di progettazione;
  • revisione dei prezzi: meccanismi di revisione dei prezzi più chiari e definiti;
  • digitalizzazione e BIM: razionalizzazione dei requisiti tecnici per la redazione digitale dei documenti e ridefinizione delle regole per l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM);
  • incentivi per funzioni tecniche: eliminata l’esclusione del personale dirigenziale dai beneficiari degli incentivi;
  • subappalto: chiarimenti e possibili modifiche alle condizioni di subappalto;
  • RUP (Responsabile Unico del Progetto): possibilità per le stazioni appaltanti con carenza di organico qualificato di individuare il RUP tra il personale di altra pubblica amministrazione;
  • termini procedurali: riduzione dello stand still a 32 giorni.
  • contratti di manutenzione: semplificazione dell’iter.

Decreto PA (D.L. 25/2025): questo decreto-legge focalizza le modifiche all’allegato I.11, al fine di rendere più efficiente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) attraverso la semplificazione dei requisiti per la presentazione di progetti e  dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e con l’introduzione di un contributo economico per la verifica tecnica. In pratica, si alleggerisce la burocrazia per ottenere i pareri del CSLP e si finanzia la sua attività di controllo tecnico.

Legge n. 42/2025: sebbene il suo focus principale non siano i contratti pubblici in generale, questa legge contiene disposizioni che possono avere un impatto indiretto, ad esempio, sul trattamento economico del personale del comparto difesa e sicurezza che svolge funzioni tecniche nelle procedure di affidamento.

Struttura e articolazione del Codice dei contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici, si articola in diverse parti, dedicate a disciplinare in modo organico le varie fasi del ciclo di vita di un contratto pubblico:

  • principi generali: definiscono i principi fondamentali e gli obiettivi del codice;
  • disciplina dei contratti pubblici: regolamenta le procedure di affidamento, distinguendo tra contratti di lavori, servizi e forniture e definendo le diverse tipologie di procedure (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza pubblicazione, ecc.);
  • esecuzione del contratto: disciplina le modalità di esecuzione, le responsabilità delle parti, le modifiche contrattuali e le procedure di collaudo;
  • contenzioso: regolamenta le procedure di risoluzione delle controversie in materia di contratti pubblici;
  • disposizioni transitorie e finali: definiscono le modalità di passaggio al nuovo regime normativo e abrogano la precedente normativa.

Focus sulle procedure di affidamento

Le procedure di affidamento rappresentano il cuore del codice degli appalti. Le modifiche del 2025 hanno ulteriormente delineato e semplificato le diverse tipologie, con un maggiore ricorso a procedure negoziate, soprattutto per i contratti di importo inferiore alle soglie europee. La trasparenza e la tracciabilità rimangono elementi centrali, con l’obbligo di pubblicazione degli atti di gara e l’utilizzo di piattaforme telematiche.

Codice del contratti pubblici: impatto e prospettive future

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, così come aggiornato dalle leggi del 2025, rappresenta uno strumento fondamentale per la modernizzazione della pubblica amministrazione e per la ripresa economica del Paese. La semplificazione delle procedure, la maggiore attenzione alla qualità e alla sostenibilità, e la spinta alla digitalizzazione sono elementi chiave per rendere il sistema degli appalti pubblici più efficiente, trasparente e al servizio delle esigenze della collettività. Tuttavia, la piena attuazione del codice e delle sue recenti modifiche richiederà un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle stazioni appaltanti agli operatori economici, per garantire che i principi e gli obiettivi del legislatore si traducano in risultati concreti e duraturi.

 

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curriculum

Gonfiare il curriculum non è falso innocuo Il Consiglio di Stato stabilisce che dichiarare dati non veritieri nel curriculum equivale a falsa autocertificazione, con conseguente esclusione dalla procedura e segnalazione alla Procura

Autodichiarazioni curriculum e responsabilità del candidato

Il principio di lealtà e di autoresponsabilità governa tutte le dichiarazioni sostitutive rese alla Pubblica amministrazione. Chi presenta autocertificazioni non può trarre vantaggio da informazioni non veritiere, indipendentemente dal documento in cui queste compaiono. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5020/2025, ha ribadito che anche le dichiarazioni inserite nel curriculum vitae rientrano nella disciplina delle autodichiarazioni e possono determinare la decadenza dal procedimento in caso di falsità.

Il caso del professore universitario

La vicenda riguardava un professore che aspirava a una nomina accademica di prestigio. Nel curriculum aveva dichiarato di essere titolare di due brevetti innovativi, pur non avendone ancora conseguito il riconoscimento: risultava soltanto una domanda depositata all’Ufficio Brevetti.
Il candidato otteneva l’incarico, ma un concorrente presentava ricorso al Tar, che annullava la procedura e demandava all’Ateneo le conseguenze di legge.

La decisione del Consiglio di Stato

Il giudice amministrativo ha chiarito che il curriculum rappresenta parte integrante della documentazione valutata dall’amministrazione e, di conseguenza, deve contenere solo informazioni veritiere.
In caso di dichiarazioni mendaci, l’amministrazione non ha margini di discrezionalità: deve dichiarare la decadenza dalla procedura e segnalare i fatti alla Procura per le eventuali conseguenze penali.

Brevetti e qualificazione tecnica

Ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa, possono essere autocertificati titoli professionali e qualificazioni tecniche. I brevetti rientrano in questa categoria.
Per questo motivo, la falsa dichiarazione contenuta nel curriculum non può essere considerata un elemento irrilevante, ma assume rilievo essenziale ai fini della valutazione della candidatura.

Curriculum e domanda di partecipazione: nessuna differenza

Il Consiglio di Stato ha escluso che possa farsi distinzione tra fatti dichiarati nel curriculum vitae e quelli inseriti nella domanda di partecipazione. In entrambi i casi si tratta di autocertificazioni che devono rispettare il requisito della veridicità.
La collocazione formale della dichiarazione, dunque, non attenua le conseguenze giuridiche: dichiarare il falso in un curriculum richiesto dal bando comporta gli stessi effetti che se fosse stato inserito nella domanda.

Esclusione inevitabile

Il massimo giudice amministrativo ha concluso che le false dichiarazioni non rappresentano mai un “falso innocuo”: incidono sulla procedura sia quando servono a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, sia quando influiscono sull’attribuzione del punteggio.
Pertanto, la falsità dichiarativa determina sempre l’esclusione dalla procedura e l’attivazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge.

garanzia per evizione

Garanzia per evizione Garanzia per evizione: cos’è, a quale contratto si riferisce, come funzione, prescrizione dell’azione, tipologie e Cassazione 2025

Garanzia per evizione: definizione

La garanzia per evizione è specificatamente disciplinata dal Codice Civile in materia di compravendita. Essa rappresenta una forma di protezione per il compratore, assicurandogli che il bene acquistato sia immune da vizi giuridici che possano comprometterne la proprietà.

Evizione: cos’è

L’evizione si verifica quando il compratore perde, in tutto o in parte, la proprietà del bene a causa di un diritto preesistente di un terzo. In sostanza, un giudice accerta che il venditore non aveva il pieno diritto di trasferire la proprietà.

Come funziona la garanzia per evizione

La garanzia per evizione non è un’obbligazione di fare o non fare, ma di garanzia appunto. Il venditore infatti si assume il rischio di dover indennizzare il compratore qualora il suo diritto di proprietà risulti viziato. Un presupposto essenziale perché la garanzia operi è che un terzo agisca in giudizio e vinca la causa, dimostrando di avere un diritto prevalente sul bene.

Garanzia per evizione: modificabilità

Le parti però possono, in autonomia, modificare gli effetti della garanzia, aumentandoli, diminuendoli o addirittura escludendola. Tuttavia, l’art. 1487 c.c prevede che la garanzia non possa essere esclusa se l’evizione dipende da un fatto proprio del venditore, qualsiasi patto contrario è considerato nullo.

Prescrizione 

Il diritto di azione per l’evizione si prescrive in dieci anni, che decorrono dal momento in cui il diritto del terzo viene accertato incontrovertibilmente.

Tipologie di evizione

Esistono tre principali tipologie di evizione, ognuna con conseguenze diverse.

Evizione totale (art. 1483 c.c.): si verifica se il compratore perde completamente la proprietà del bene. In questo caso, il venditore è tenuto a risarcire il danno, rimborsando il prezzo pagato, le spese sostenute per la vendita e le eventuali spese di manutenzione. Il venditore inoltre dovrà riconoscere al compratore il valore dei frutti che deve restituire al terzo e le spese legali sostenute. La finalità consiste nel ripristinare la situazione economica del compratore anteriore della vendita.

Evizione parziale (art. 1484 c.c.): si verifica quando il compratore perde solo una parte del bene. L’acquirente ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ma deve dimostrare che non avrebbe mai acquistato il bene senza quella parte specifica. In alternativa, ha diritto a una riduzione del prezzo, fermo il al risarcimento dei danni come per l’evizione totala.

Evizione limitativa (art. 1489 c.c.): in questo caso il diritto di proprietà del compratore non viene perso, ma limitato da oneri o diritti reali (come una servitù) che non erano apparenti o dichiarati nel contratto. Il compratore può richiedere che il contratto venga risolto o che il prezzo venga ridotto, oltre all’eventuale risarcimento del danno.

Casi particolari di evizione

Evizione evitata (art. 1486 c.c.): il compratore riesce a evitare l’evizione pagando una somma di denaro al terzo. In questo caso, il venditore può liberarsi dalla garanzia rimborsando al compratore la somma pagata, gli interessi e le spese sostenute.

Evizione invertita: si ha quando il compratore, venuto a conoscenza del diritto di un terzo, acquista direttamente la proprietà da quest’ultimo. In questo caso si applica la stessa disciplina dell’evizione evitata, permettendo al venditore di rimborsare le spese sostenute per liberarsi dalla garanzia.

Cassazione 2025 sulla garanzia per evizione

Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali della garanzia per evizione.

Cassazione n. 20316/2025: la garanzia opera a prescindere dalla colpa del venditore o dalla buona fede del compratore. Anche se l’acquirente era a conoscenza della possibile causa di evizione, se questa si verifica, la garanzia è comunque dovuta.

Cassazione n. 18498/2025: nell’ipotesi di limitazione del godimento (come nel caso di una servitù non dichiarata) si applica l’art. 1489 c.c., che consente anche il solo risarcimento del danno.

Cassazione n. 2330/2025: l’evizione si verifica quando l’acquisto del diritto è impedito, senza che sia necessario che il compratore perda anche il possesso effettivo del bene. Il trasferimento del diritto di proprietà è l’essenza del contratto di vendita, e la sua inefficacia è ciò che fa scattare la garanzia.

 

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Responsabilità della Pubblica amministrazione

Responsabilità della Pubblica Amministrazione Responsabilità della pubblica amministrazione: principi, tipologie, conseguenze giuridiche e riparto di giurisdizionale

Responsabilità della pubblica amministrazione

La responsabilità della pubblica amministrazione è un concetto giuridico fondamentale per garantire legalità, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa. Essa rappresenta l’obbligo dell’amministrazione di rispondere delle proprie condotte illecite o dannose sotto il profilo civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare.

Il principio di responsabilità della pubblica amministrazione

Alla base dell’ordinamento democratico e dello Stato di diritto vi è il principio secondo cui anche la Pubblica Amministrazione (PA) è soggetta alla legge e deve rispondere delle conseguenze derivanti dalla propria attività.

Tale principio trova fondamento:

  • nell’art. 28 della Costituzione italiana, secondo cui i funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili, civilmente, penalmente e amministrativamente, degli atti compiuti in violazione dei diritti;
  • nell’art. 2043 del codice civile, che stabilisce il generale principio di responsabilità aquiliana (extracontrattuale);
  • nel principio di buona amministrazione sancito dall’art. 97 Costituzione;
  • nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.

La responsabilità della PA può derivare sia da atti illegittimi che da omissioni, e può essere azionata dai cittadini, dalle imprese e da altri enti che abbiano subito un danno ingiusto.

Responsabilità civile della pubblica amministrazione

La responsabilità civile può essere di due tipi:

1. Responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.)

È il caso più frequente: si verifica quando l’attività illegittima della PA provoca un danno ingiusto a un soggetto, lesivo di un interesse tutelato dall’ordinamento. Per configurarsi, devono sussistere tre presupposti:

  • condotta illecita della PA o del suo agente;
  • danno ingiusto subito dal privato;
  • nesso di causalità tra la condotta e il danno.

Un esempio classico è la responsabilità da ritardo nell’emissione di provvedimenti amministrativi o da mancata esecuzione di sentenze.

2. Responsabilità contrattuale (es. in caso di appalti o convenzioni)

Meno frequente, ma può insorgere quando la PA stipula contratti con soggetti privati e non adempie correttamente agli obblighi assunti, incorrendo così nella responsabilità da inadempimento.

Responsabilità penale della pubblica amministrazione

I funzionari pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni, possono incorrere in responsabilità penale nei casi previsti dal codice penale e da leggi speciali. I principali reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale.

Tra i reati più rilevanti si segnalano:

  • abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
  • corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
  • peculato (art. 314 c.p.);
  • concussione (art. 317 c.p.);
  • omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).

È importante sottolineare che, in ambito penale, la responsabilità non è mai collettiva, ma personale: ricade sul singolo funzionario che ha tenuto la condotta illecita, anche se in rappresentanza della PA.

Responsabilità amministrativo-contabile

È la forma di responsabilità peculiare dei dipendenti e funzionari pubblici quando recano un danno erariale al patrimonio pubblico con dolo o colpa grave.

Rientrano in questa categoria:

  • l’indebito pagamento di somme;
  • l’acquisto di beni o servizi a prezzi maggiorati;
  • l’omessa riscossione di crediti pubblici;
  • la mancata vigilanza che comporta un danno alle finanze pubbliche.

Questa responsabilità è personale e patrimoniale, è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, e può comportare l’obbligo di risarcimento del danno all’erario.

Responsabilità disciplinare

Oltre alle responsabilità civile, penale e contabile, i dipendenti pubblici sono soggetti anche a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri d’ufficio, secondo quanto previsto dai codici di comportamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del pubblico impiego.

Le sanzioni disciplinari possono variare:

  • dal richiamo scritto alla sospensione,
  • fino al licenziamento per giusta causa.

Il principio dell’autoresponsabilità

La giurisprudenza ha sviluppato il principio secondo cui la PA risponde in giudizio come qualsiasi altro soggetto giuridico, senza privilegi o immunità particolari, in ossequio al principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione.).

Competenza dei giudici nella azioni di responsabilità

Semplificando all’estremo, le azioni risarcitorie nei confronti della PA vengono proposte:

  • dinanzi al giudice ordinario, quando il privato stato leso in suo diritto soggettivo. Un esempio tipico di lesione di diritto soggettivo si verifica quando un soggetto viene leso nell’affidamento riposto nell’attendibilità di una attestazione della PA sull’edificabilità di un’area, che poi si rivela erronea;
  • dinanzi al giudice amministrativo (TAR), quando il danno deriva dalla lesione di interessi legittimi nelle materie affidate a questa autorità giudiziaria in via esclusiva. La nota sentenza della Cassazione n. 500/1999 ha chiarito però che affinché vi sia tutela risarcitoria la lesione dell’interesse legittimo non è sufficiente, è necessaria la lesione del bene della vita collegato all’interesse legittimo.

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giurista risponde

Interdittiva antimafia nei confronti di una persona fisica non esercente attività imprenditoriale Vi è risarcimento nel caso di illegittima interdittiva antimafia?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, vi è risarcimento in caso di illegittima interdittiva antimafia ricorrendo la colpa della P.A. per scorretta applicazione degli artt. 84, comma 3, e 85 del D.Lgs. 159/2011. – Cons. Stato, sez. II, 27 marzo 2025, n. 2564.

Il Consiglio di Stato conferma che l’emissione di un’interdittiva antimafia nei confronti di una persona fisica non esercente attività imprenditoriale costituisce un vizio sostanziale insanabile, in quanto in contrasto con l’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, il quale delimita tassativamente i soggetti destinatari delle misure antimafia.

La Sezione afferma con chiarezza che l’illegittimità non può ritenersi scusabile ove l’amministrazione, in difetto di un quadro normativo realmente incerto, travalichi i limiti oggettivi e soggettivi dell’azione amministrativa discrezionale.

Inoltre, i Giudici di Palazzo Spada enunciano la sussistenza del nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il danno subito dal professionista, riconoscendone l’esistenza sulla base del concorso di cause che hanno prodotto un danno di immagine e di riduzione degli incarichi professionali. Il Consiglio evidenzia che, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a una pluralità di condotte, trova applicazione l’art. 41 c.p., che costituisce norma di carattere generale valevole in materia di responsabilità civile, in base alla quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso di causalità, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse.

Pertanto, nel solco della giurisprudenza più recente in tema di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, si conferma l’esigenza di rigore nell’applicazione delle misure di prevenzione, specie quando incidono su diritti fondamentali della persona, come il diritto al lavoro e alla reputazione professionale.

Nel caso di specie, facendo applicazione dei su esposti principi, il Consiglio di Stato ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno.

 

(*Contributo in tema di “Interdittiva antimafia nei confronti di una persona fisica non esercente attività imprenditoriale”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 86 / Giugno 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

condotta irreprensibile

Condotta irreprensibile avvocato già “specchiatissima e illibata” Condotta irreprensibile avvocato: cos’è, normativa, chi la valuta e cosa dice il CNF in caso di cancellazione e richiesta di reiscrizione

Condotta irreprensibile: requisito per l’iscrizione all’albo

La condotta irreprensibile dell’avvocato, definita prima del 2012 con i termini “specchiatissima e illibata” è uno dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’albo.

L’articolo 17 della legge n. 247/2012, contenente la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” al comma 1 lettera h) richiede infatti la “condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico” tra i requisiti di cui l’avvocato deve essere in possesso per potersi iscrivere all’albo.

Che cosa si intende per condotta irreprensibile?

La definizione e i confini della condotta irreprensibile li fornisce il CNF nella sentenza n. 214/2017. In questa decisione il Consiglio nazione Forense precisa che quando si valuta l’affidabilità di un avvocato, le condotte moralmente apprezzabili che rilevano non sono quelle della sua vita privata, ma piuttosto quelle che sono pertinenti alla sua capacità di svolgere correttamente i compiti assegnati.

E’ fondamentale inoltre non prendere in considerazione o valutare condotte che, per la loro natura, occasionalità, distanza nel tempo, o qualsiasi altro motivo, non siano ragionevolmente in grado di influenzare l’affidabilità attuale dell’avvocato rispetto alla sua specifica funzione o attività. In altre parole, si devono considerare solo i comportamenti che hanno un impatto concreto e attuale sulla sua professionalità e integrità in quel contesto specifico.

Valutazione della condotta irreprensibile dell’avvocato

La sentenza n. 214/2017 del CNF, richiamando quanto sancito da due sue precedenti sentenze, ricorda che spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (C.O.A) valutare in modo autonomo e indipendente la “condotta irreprensibile”. Questa valutazione però non deve essere automaticamente condizionata dall’esito di un eventuale procedimento penale che abbia coinvolto l’interessato. Di conseguenza, una condanna penale non comporta un automatico impedimento all’iscrizione. Il C.O.A deve considerare tutti gli elementi per determinare se la condotta dell’individuo sia compatibile con la dignità e il decoro della professione forense, indipendentemente da sentenze penali.

Giurisprudenza recente sulla condotta irreprensibile

Sempre il CNF in tre recenti sentenze si è espresso sulla “condotta irreprensibile” dell’avvocato fornendo così importanti indicazioni.

La reiscrizione all’albo di un altro COA è una nuova iscrizione

Nella sentenza n. 473/2024, il CNF si trova a decidere sul ricorso presentato da un avvocato, che dopo essere stato cancellato dall’albo di del COA Pordenone in seguito alla sua detenzione, si è visto rigettare l’iscrizione presso il COA di Belluno a causa dell’assenza della condotta irreprensibile e dell’assenza del legame territoriale, ossia il domicilio, all’interno del circondario.

Nel rigettare il ricorso il CNF ricorda, prima di tutto, che per la reiscrizione all’albo degli avvocati, l’interessato deve aver rimosso le cause della precedente cancellazione, ma anche dimostrare di possedere ancora i requisiti originali di iscrizione. Il COA quindi deve riesaminare tutti i requisiti previsti dall’articolo 17, commi da 1 a 7, della Legge 247/2012, inclusa la condotta irreprensibile. Per principio consolidato il COA può cancellare d’ufficio un iscritto condannato per reati che compromettano tale condotta, indipendentemente da un procedimento disciplinare.

La reiscrizione è considerata infatti una nuova iscrizione, richiedendo la verifica di tutti i requisiti legali richiesti per essere inseriti nell’albo.

Il CNF ha sancito lo stesso principio nella sentenza n. 477/2024. Il Consiglio ha infatti rigettato il ricorso di un avvocato, originariamente iscritto all’albo di Pordenone, che dopo la detenzione e l’affidamento in prova, si è visto rigettare l’iscrizione al COA di Rovigo.

Reiscrizione allo stesso albo: tutti i requisiti di cui al co.1, art. 17, Legge n. 247/2012

Nella sentenza n. 475/2024 il CNF si è espresso su un ricorso presentato da un avvocato che, dopo essere stato cancellato dall’albo dopo un periodo di detenzione, si è visto rigettare la reiscrizione allo stesso albo del COA di Pordenone per assenza di condotta irreprensibile, incertezza del domicilio professionale e permanenza dello stato di esecuzione della pena nella forma dell’affidamento in prova.

Il CNF anche nel caso della richiesta di reiscrizione allo stesso albo enuncia lo stesso principio esposto nei due casi precedenti. Per la reiscrizione all’albo dopo la cancellazione verificatasi a causa della pena detentiva irrogata all’avvocato, non è sufficiente la condotta irreprensibile. Il COA infatti deve valutare il possesso di tutti i requisiti che l’articolo 17 della legge 24772012 richiede, per procedere all’iscrizione.

Leggi anche: Avvocati: come valutare la condotta irreprensibile

scambio elettorale politico mafioso

Scambio elettorale politico mafioso Scambio letterale politico-mafioso: guida al reato che punisce l'accettazione di voti promessi da appartenenti ad associazioni mafiose

Scambio elettorale politico mafioso: cos’è

Il delitto di scambio elettorale politico mafioso è un reato cruciale nella lotta contro le infiltrazioni mafiose nella vita democratica del Paese. Esso è previsto e punito dall’articolo 416 ter del Codice penale.

Cosa prevede l’articolo 416 ter c.p

La norma stabilisce che chiunque accetta la promessa di voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose (ai sensi dell’art. 416-bis c.p.) o tramite le modalità tipiche del metodo mafioso, in cambio di denaro, di altre utilità, o della disponibilità a soddisfare gli interessi dell’associazione, è punito con la stessa pena prevista per l’associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), ovvero la reclusione da 10 a 15 anni.. La medesima pena si applica anche a chi promette tali voti. Se il politico che ha accettato la promessa viene eletto, la pena è aumentata della metà, e in caso di condanna scatta sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato da questa fattispecie non è solo l’ordine pubblico, ma anche il sistema democratico, con particolare riferimento al libero esercizio del diritto di voto, elemento fondamentale della sovranità popolare.

I soggetti dello scambio elettorale politico mafioso

Il soggetto attivo del reato può essere di due tipi. Da un lato, c’è chi accetta la promessa di voti, un “reato comune” che può essere commesso da “chiunque” purché non sia un membro dell’associazione mafiosa stessa (che annullerebbe il carattere sinallagmatico dello scambio). Sebbene il reato sia incentrato sul fenomeno elettorale, non è richiesta la qualifica formale di candidato, anche se l’effettiva elezione costituisce un’aggravante.

Dall’altro lato, c’è il procacciatore di voti. Originariamente, si richiedeva l’uso del “metodo mafioso”. La riforma del 2019 ha affiancato a questa ipotesi quella in cui la promessa provenga da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, anche per contrastare il fenomeno delle “mafie silenti” dove l’intimidazione è meno evidente. Anche in questo caso si tratta di un reato comune, poiché può essere commesso anche da chi non è un associato, ma agisce con metodi mafiosi.

Il soggetto passivo del reato invece è soprattutto lo Stato e, secondo parte della dottrina, anche l’ente territoriale interessato dalle elezioni.

Condotta criminosa: in cosa consiste

La condotta criminosa consiste nell’accordo tra il candidato e i soggetti mafiosi (o che agiscono con metodo mafioso), direttamente o tramite intermediari. In virtù di questo patto, i soggetti si impegnano a procurare voti in cambio di denaro, altre utilità, o la disponibilità del politico a soddisfare gli interessi della mafia.

Oggetto dello scambio elettorale politico mafioso

Come specificato anche dalla sentenza della Cassazione n. 23810/2025 “Il reato di scambio elettorale politico mafioso ha per oggetto la – promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis- e si consuma con la mera stipulazione dell’intesa illecita.”

Tipologia di reato

È un reato di pericolo, perché è sufficiente la “promessa” di procurare voti, non è richiesto l’effettivo procacciamento o l’erogazione di denaro. Le vicende successive all’accordo non incidono sul perfezionamento del reato, ma possono aggravarne la pena. Per “altra utilità” si intendono tutti i vantaggi, economici o meno, diversi dal denaro (es. posti di lavoro, appalti, provvedimenti amministrativi).

Elemento soggettivo dello scambio  elettorale politico mafioso

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico: la volontà dell’accordo delittuoso. Il reato è istantaneo e si consuma nel momento dell’accettazione della promessa da parte del politico e della formulazione della promessa da parte del procacciatore di voti, indipendentemente dalla loro realizzazione. Essendo un reato di pericolo, non è configurabile il tentativo.

Aggravante a effetto speciale

Infine, il comma 3 dell’art. 416-ter c.p. prevede un’aggravante a effetto speciale che aumenta la pena della metà se il politico, a seguito dell’accordo mafioso, viene effettivamente eletto. Questa circostanza, pur rilevante, è spesso complessa da dimostrare in giudizio, soprattutto nel determinare l’effettivo impatto del contributo mafioso sul risultato elettorale.

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